Sentenza 10 agosto 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 10/08/2004, n. 15423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15423 |
| Data del deposito : | 10 agosto 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIULIANO Angelo - Presidente -
Dott. SABATINI Francesco - Consigliere -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Consigliere -
Dott. MALZONE Ennio - rel. Consigliere -
Dott. TALEVI Alberto - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AL RI, AL SE, AL ON, elettivamente domiciliati in ROMA VLE GIULIO CESARE 14, presso lo studio dell'avvocato GIULIO GUARNACCI, rappresentati e difesi dall'avvocato RI AL, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
LO TI ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo legale rappresentante pro - tempore, elettivamente domiciliato in ROMA presso lo studio CANCELLERIA CORTE CASSAZIONE, difeso dall'avvocato SEBASTIANO D'AVOLA, con studio in 97100 RAGUSA VIA G. DI VITTORIO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
RA IN;
- intimato -
avverso la sentenza n. 271/00 della Corte d'Appello di CATANIA, sezione promiscua emessa il 13/4/2000, depositata il 18/04/00, RG. 705/1988;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 28/05/04 dal Consigliere Dott. Ennio MALZONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO RO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione regolarmente notificata i germani DI EP, TO e IO, premesso che i propri genitori, DI OR e PA VA, mentre percorrevano a bordo del loro motocarro la SS 514, giunti al km 3+900 in località Cozzo Lupo di Ragusa, venivano investiti dall'auto condotta dal proprietario EL NC, che, proveniente a forte andatura dall'opposta direzione, aveva invaso l'altra mezzeria dì marcia e investito violentemente il predetto motocarro, causando la morte di entrambi i genitori, convenivano in giudizio, avanti il Tribunale di Ragusa, il EL e il LL Adriatico spa, assicuratore dell'autovettura del convenuto, per ivi sentirli condannare in solido al risarcimento di tutti i danni sofferti, quantificati in L..500 milioni o nella somma maggiore o minore ritenuta dal Tribunale, tenuto conto del reddito delle vittime, del danno morale e di ogni altro elemento, con rivalutazione ed interessi.
Dei convenuti si costituiva solo il LL Adriatico spa, che resisteva all'avversa pretesa, eccependone la prescrizione, l'inammissibilità e l'infondatezza.
Acquisiti gli atti del procedimento penale a carico del EL (rapporto della Poltrada e c.t.u.), chiusosi con provvedimento di archiviazione, ed assunta la prova testimoniale, il Tribunale, con sentenza n. 18/03 del 22.5.98, riteneva che l'azione era stata tardivamente esercitata e dichiarava prescritto il diritto degli attori al risarcimento, compensando le spese di lite. La decisione era apppellata dagli attori e la Corte d'Appello di Catania con sentenza n. 271/00, depositata il 18.4.00, escludeva l'ipotesi di prescrizione del diritto al risarcimento del danno e, giudicando nel merito, ritenuto che il sinistro s'era verificato per responsabilità esclusiva del conducente del motomezzo, rigettava la domanda degli attori, compensando anche le spese del grado. Per la cassazione della decisione ricorrono i germani DI esponendo due motivi, cui resiste con controricorso il LL Adriatico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2059 e 2697 c.c. - 115 e 116 c.p.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., si censura la sentenza impugnata nel punto in cui acriticamente avrebbe provveduto alla ricostruzione della dinamica del sinistro, omettendo di spiegare per quale ragione aveva ritenuto di disattendere le conclusioni della perizia tecnica dell'Ing. MA (svolta in sede penale), per giunta avvalorate dalla deposizione del teste La Terra Vito Giovanni. Con il secondo motivo di ricorso, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 2054 c.c., nonché omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., si censura la sentenza impugnata per la mancata applicazione della presunzione di pari responsabilità di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c., assumendosi che, in via del tutto subordinata,
la Corte di merito avrebbe dovuto far ricorso allo stesso principio in assenza di elementi comprovanti l'effettiva dinamica del sinistro. I due motivi, essendo sostanzialmente connessi, possono essere esaminati congiuntamente e rigettati perché infondati. Ed invero, la Corte di merito ha dato contezza della propria decisione, facendo riferimento a specifici elementi dai quali ha tratto il convincimento che l'evento letale per gli occupanti del motocarro dipese da un fatto non ascrivibile alla condotta di guida del conducente dell'autovettura contro cui il motocarro andò a scontrarsi.
Ed infatti, ha evidenziato che la ricostruzione della dinamica del sinistro, di cui al rapporto informativo della polizia stradale, si basa sulle tracce di frenata e sugli attriti contro l'asfalto del motofurgone prima di impattare contro la Fiat 128 dei convenuti, dimostrativi del ripiegamento del motofurgone sulla corsia contigua, all'interno della quale, quasi al centro di essa,è stato rilevato il punto d'impatto; che la stessa ricostruzione della dinamica del sinistro è stata convalidata della perizia espletata in sede penale, anche se non è stata individuata la causa che indusse il conducente del motofurgone alla brusca frenata, a seguito della quale il motomezzo si sollevò su due ruote, inclinando sulla sinistra e deviando su tale versante della strada, e che la medesima certamente non è ascrivibile alla condotta di guida del conducente della Fiat 128,stante alla deposizione del teste CA RO, perché costui, seguendo a bordo del suo veicolo, la Fiat 128, ha escluso qualsiasi manovra avventata del conducente dell'auto che lo precedeva, assicurando che lo stesso viaggiava sulla sua destra e ad andatura addirittura rallentata, al punto da creargli sofferenza. Ne consegue il rigetto del ricorso e, per la ricorrenza dei giusti motivi, la compensazione delle spese del giudizio di Cassazione fra le parti costituite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
compensa le spese del giudizio di Cassazione fra le parti costituite.
Così deciso in Roma, il 28 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2004