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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIV, sentenza 22/01/2026, n. 945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 945 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 945/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
RUSSO DE CE NC, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17750/2025 depositato il 21/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259023899966000 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259023899966000 TO (COMUNALE-PROVINCIALE) 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 831/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Si riporta agli atti ed insiste per l'accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: Chiede il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente depositato, il ricorrente Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di Pagamento, n. 071 2025 9023899966 000, notificata in data 09.09.2025, relativa alle seguenti cartelle di pagamento:
- cartella n. 071 2012 0032254546 000, notificata in data 26.04.2012 e relativa a tassa smaltimento rifiuti
(anno 2007) e tributo provinciale per cui è ente creditore il Comune di Portici;
- cartella n. 07120120066273239000, notificata in data 26.04.2012 e relativa a tributi IRPEF (anno 2008) per cui è ente creditore l'Agenzia delle Entrate - Dir. Prov. di Napoli – Uff. Territoriale di Napoli.
Eccepisce la prescrizione successiva alla notifica delle predette cartelle di pagamento.
Si è costituita ADER che ha insistito per il rigetto del ricorso depositando copie degli avvisi di ricevimento delle raccomandate con cui sono state notificate le cartelle di pagamento n. 017 2012 0032254546000 e n.
07120120066273239000; preavviso di fermo amministrativo n. 07180201400027601000 con annessa prova della notifica;
comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca n. 07176201900003879000 fascicolo n.
2019/477809 con annessa prova della notifica.
All'udienza del 19.1.2026, la Corte riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nella misura di cui alla motivazione che segue.
Dalla documentazione prodotta in giudizio da ADER risulta che a fronte dei crediti TARI anno 2007 ed IRPEF anno 2008, sono state notificate rispettivamente le cartella esattoriali nn. 017 2012 0032254546 000 e n.
071 2012 0066273239 000 in data 26/04/2012.
In relazione ai medesimi crediti è stato successivamente notificato il preavviso di fermo amministrativo n.
07180201400027601000, mediante il servizio postale con raccomandata ricevuto il 2.7.2014, come si evince dalla copia prodotta in atti da ADER. La notifica del preavviso di fermo amministrativo ha interrotto i termini di prescrizione che hanno nuovamente iniziato a decorrere dalla data di notifica del preavviso di fermo.
Successivamente ADER ha provveduto alla notifica della comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca n. 07176201900003879000 – fascicolo n. 2019/477809, notificata a norma dell'art. 139 c.p.c. in data
04/02/2020, come si evince dalla copia prodotta in atti da ADER.
Tra la data di notifica del preavviso di fermo (2.7.2014) e quello della successiva notifica della comunicazione preventiva di ipoteca (4.2.2020) è intervenuta la prescrizione per la cartella n. 017 2012 0032254546 000 che, avendo ad oggetto l'imposta TARI, soggiace ad un termine quinquennale.
La notifica della comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca ha invece interrotto i termini di prescrizione per la cartella 071 2012 0066273239 000 che, avendo ad oggetto imposta IRPEF, soggiace al termine decennale di prescrizione e dalla data del 04/02/2020, di notifica della sopra citata comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca n. 07176201900003879000, al 09/09/2025, data di notifica dell'intimazione impugnata, nessuna prescrizione decennale per la cartella esattoriale concernente il mancato pagamento dell'IRPEF può ritenersi maturata. Le spese posso essere compensate in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso in riferimento alla tassa smaltimento rifiuri anno 2007 cartella nr.071/2012
0032254546000
Rigetta nel resto.
Spese compensate
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
RUSSO DE CE NC, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17750/2025 depositato il 21/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259023899966000 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259023899966000 TO (COMUNALE-PROVINCIALE) 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 831/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Si riporta agli atti ed insiste per l'accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: Chiede il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente depositato, il ricorrente Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di Pagamento, n. 071 2025 9023899966 000, notificata in data 09.09.2025, relativa alle seguenti cartelle di pagamento:
- cartella n. 071 2012 0032254546 000, notificata in data 26.04.2012 e relativa a tassa smaltimento rifiuti
(anno 2007) e tributo provinciale per cui è ente creditore il Comune di Portici;
- cartella n. 07120120066273239000, notificata in data 26.04.2012 e relativa a tributi IRPEF (anno 2008) per cui è ente creditore l'Agenzia delle Entrate - Dir. Prov. di Napoli – Uff. Territoriale di Napoli.
Eccepisce la prescrizione successiva alla notifica delle predette cartelle di pagamento.
Si è costituita ADER che ha insistito per il rigetto del ricorso depositando copie degli avvisi di ricevimento delle raccomandate con cui sono state notificate le cartelle di pagamento n. 017 2012 0032254546000 e n.
07120120066273239000; preavviso di fermo amministrativo n. 07180201400027601000 con annessa prova della notifica;
comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca n. 07176201900003879000 fascicolo n.
2019/477809 con annessa prova della notifica.
All'udienza del 19.1.2026, la Corte riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nella misura di cui alla motivazione che segue.
Dalla documentazione prodotta in giudizio da ADER risulta che a fronte dei crediti TARI anno 2007 ed IRPEF anno 2008, sono state notificate rispettivamente le cartella esattoriali nn. 017 2012 0032254546 000 e n.
071 2012 0066273239 000 in data 26/04/2012.
In relazione ai medesimi crediti è stato successivamente notificato il preavviso di fermo amministrativo n.
07180201400027601000, mediante il servizio postale con raccomandata ricevuto il 2.7.2014, come si evince dalla copia prodotta in atti da ADER. La notifica del preavviso di fermo amministrativo ha interrotto i termini di prescrizione che hanno nuovamente iniziato a decorrere dalla data di notifica del preavviso di fermo.
Successivamente ADER ha provveduto alla notifica della comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca n. 07176201900003879000 – fascicolo n. 2019/477809, notificata a norma dell'art. 139 c.p.c. in data
04/02/2020, come si evince dalla copia prodotta in atti da ADER.
Tra la data di notifica del preavviso di fermo (2.7.2014) e quello della successiva notifica della comunicazione preventiva di ipoteca (4.2.2020) è intervenuta la prescrizione per la cartella n. 017 2012 0032254546 000 che, avendo ad oggetto l'imposta TARI, soggiace ad un termine quinquennale.
La notifica della comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca ha invece interrotto i termini di prescrizione per la cartella 071 2012 0066273239 000 che, avendo ad oggetto imposta IRPEF, soggiace al termine decennale di prescrizione e dalla data del 04/02/2020, di notifica della sopra citata comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca n. 07176201900003879000, al 09/09/2025, data di notifica dell'intimazione impugnata, nessuna prescrizione decennale per la cartella esattoriale concernente il mancato pagamento dell'IRPEF può ritenersi maturata. Le spese posso essere compensate in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso in riferimento alla tassa smaltimento rifiuri anno 2007 cartella nr.071/2012
0032254546000
Rigetta nel resto.
Spese compensate