Articolo 1782 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1781Articolo 1791
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9 ottobre 2010
Art. 1782. Computo dell'anzianita' di servizio 1. L'anzianita' di servizio da ufficiale decorre dalla data del decreto di nomina, se nel decreto stesso non e' fissata una decorrenza diversa. 2. Per i sottufficiali e i graduati in servizio permanente, l'anzianita' di servizio decorre dalla data di immissione nei rispettivi ruoli, disposta con decreto ministeriale.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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