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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/09/2025, n. 7290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7290 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 39638/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott.ssa Valentina Maderna Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 11.11.2024
da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana C.F.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. MEONI SANDRA presso il cui studio, sito in Milano, via Visconti di Modrone 8/6, ha eletto domicilio
e 2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano C.F.: C.F._2 residente in [...] con gli Avv.ti SILVESTRI DARVIN e BARBIERI GIANNI presso il cui studio, sito in Milano, via Visconti di Modrone 32, ha eletto domicilio i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano il 09.04.2005 (atto trascritto al n. 5, parte II, serie A, anno 2005)
Separati consensualmente con verbale del 27.06.2016, omologato con decreto del Tribunale di Milano emesso il 12.06.2016.
Pagina 1 di 3 Con sentenza n. 3707/2019 emessa il 10.04.2019 e pubblicata il 15.04.2019 il Tribunale di Milano ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti alle condizioni dalle stesse stabilite.
con le seguenti figlie:
, nata a [...] il [...] Persona_1
, nata a [...] il [...] Persona_2
FATTO Con ricorso depositato in data 11.11.2024 ha chiesto la modifica delle condizioni di cui Parte_1 alla sentenza di divorzio del Tribunale di Milano n. 3707/2019 emessa il 10.04.2019 e pubblicata il 15.04.2019, rappresentando l'inadeguatezza del contributo paterno al mantenimento delle figlie in considerazione dell'età delle stesse (18 anni l'una, 13 anni l'altra) e delle loro esigenze personali. Con memoria difensiva depositata in data 25.02.2025 si è costituito in giudizio Parte_2
e ha chiesto il rigetto delle domande formulate da controparte.
All'udienza del 17.09.2025, celebratasi dinnanzi al GOT, all'esito della discussione le parti – assistite dai loro difensori – hanno raggiunto il seguente accordo:
1) il padre verserà alla madre per il mantenimento di entrambe figlie una somma omnicomprensiva anche delle spese straordinarie, di euro 800,00 mensili, con la sola eccezione delle tasse universitarie pubbliche previamente concordate;
2) la madre percepirà il 100% l'assegno unico erogato dall'INPS a favore di entrambe le figlie;
3) il padre si impegna a modificare entro 30 giorni da oggi il nominativo del genitore creditore dell'assegno unico sul portale dall'INPS;
4) il padre autorizza il rilascio del passaporto per la figlia minore;
5) spese legali compensate tra le parti;
Quindi le parti hanno congiuntamente chiesto di recepire in provvedimento le suddette condizioni congiunte, confermando di non volersi riconciliare e chiedendo altresì procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c. Le parti hanno altresì rinunciato al deposito di ulteriori difese ex art. 473-bis.17 c.p.c., al deposito della documentazione di cui all'art. 473-bis.12 terzo comma c.p.c. e all'impugnazione della sentenza.
In data 23.09.2025 il Giudice delegato, letti gli atti del procedimento e visti gli esiti dell'udienza celebratasi dinnanzi al GOT, ha disposto procedersi ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. e ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate.
Pagina 2 di 3 Ritiene, altresì, il Collegio che, atteso il contenuto degli accordi raggiunti relativi alla prole, appare manifestamente superfluo l'ascolto della stessa (art. 337octies c.c.). Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio del Tribunale di Milano n. 3707/2019 emessa il 10.04.2019 e pubblicata il 15.04.2019, così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Milano, il 24 settembre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato
Pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott.ssa Valentina Maderna Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 11.11.2024
da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana C.F.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. MEONI SANDRA presso il cui studio, sito in Milano, via Visconti di Modrone 8/6, ha eletto domicilio
e 2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano C.F.: C.F._2 residente in [...] con gli Avv.ti SILVESTRI DARVIN e BARBIERI GIANNI presso il cui studio, sito in Milano, via Visconti di Modrone 32, ha eletto domicilio i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano il 09.04.2005 (atto trascritto al n. 5, parte II, serie A, anno 2005)
Separati consensualmente con verbale del 27.06.2016, omologato con decreto del Tribunale di Milano emesso il 12.06.2016.
Pagina 1 di 3 Con sentenza n. 3707/2019 emessa il 10.04.2019 e pubblicata il 15.04.2019 il Tribunale di Milano ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti alle condizioni dalle stesse stabilite.
con le seguenti figlie:
, nata a [...] il [...] Persona_1
, nata a [...] il [...] Persona_2
FATTO Con ricorso depositato in data 11.11.2024 ha chiesto la modifica delle condizioni di cui Parte_1 alla sentenza di divorzio del Tribunale di Milano n. 3707/2019 emessa il 10.04.2019 e pubblicata il 15.04.2019, rappresentando l'inadeguatezza del contributo paterno al mantenimento delle figlie in considerazione dell'età delle stesse (18 anni l'una, 13 anni l'altra) e delle loro esigenze personali. Con memoria difensiva depositata in data 25.02.2025 si è costituito in giudizio Parte_2
e ha chiesto il rigetto delle domande formulate da controparte.
All'udienza del 17.09.2025, celebratasi dinnanzi al GOT, all'esito della discussione le parti – assistite dai loro difensori – hanno raggiunto il seguente accordo:
1) il padre verserà alla madre per il mantenimento di entrambe figlie una somma omnicomprensiva anche delle spese straordinarie, di euro 800,00 mensili, con la sola eccezione delle tasse universitarie pubbliche previamente concordate;
2) la madre percepirà il 100% l'assegno unico erogato dall'INPS a favore di entrambe le figlie;
3) il padre si impegna a modificare entro 30 giorni da oggi il nominativo del genitore creditore dell'assegno unico sul portale dall'INPS;
4) il padre autorizza il rilascio del passaporto per la figlia minore;
5) spese legali compensate tra le parti;
Quindi le parti hanno congiuntamente chiesto di recepire in provvedimento le suddette condizioni congiunte, confermando di non volersi riconciliare e chiedendo altresì procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c. Le parti hanno altresì rinunciato al deposito di ulteriori difese ex art. 473-bis.17 c.p.c., al deposito della documentazione di cui all'art. 473-bis.12 terzo comma c.p.c. e all'impugnazione della sentenza.
In data 23.09.2025 il Giudice delegato, letti gli atti del procedimento e visti gli esiti dell'udienza celebratasi dinnanzi al GOT, ha disposto procedersi ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. e ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate.
Pagina 2 di 3 Ritiene, altresì, il Collegio che, atteso il contenuto degli accordi raggiunti relativi alla prole, appare manifestamente superfluo l'ascolto della stessa (art. 337octies c.c.). Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio del Tribunale di Milano n. 3707/2019 emessa il 10.04.2019 e pubblicata il 15.04.2019, così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Milano, il 24 settembre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato
Pagina 3 di 3