Ordinanza collegiale 14 marzo 2025
Sentenza 28 aprile 2025
Accoglimento
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 03/12/2025, n. 9517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9517 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09517/2025REG.PROV.COLL.
N. 04269/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4269 del 2025, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Gianluca Scalco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Ministero dell’Interno, la Prefettura di Roma e la Questura di Roma, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore , non costituiti in giudizio,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 8219/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2025, il Cons. VA ME e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, al quale è stata annullata in autotutela la cittadinanza italiana in ragione di vicende penali relative ad un funzionario dell’ufficio competente, ha rivolto domanda di accesso agli atti del relativo procedimento.
Il T.A.R., con la sentenza gravata nel presente giudizio, ha dichiarato improcedibile sia il ricorso introduttivo che i motivi aggiunti, ritenendo che la pretesa ostensiva sarebbe stata accolta.
Il ricorrente ha quindi impugnato l’indicata sentenza con ricorso in appello, deducendo in contrario una non corretta ricostruzione e valutazione da parte del primo giudice.
Le Amministrazioni appellate, ritualmente intimate, non si sono costituite in giudizio.
Il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione all’udienza camerale del 16 ottobre 2025.
2. Preliminarmente osserva il Collegio che deve essere dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere, avendo l’Amministrazione sia pur tardivamente trasmesso all’istante parte della documentazione che egli aveva richiesto.
Il ricorso va invece accolto in relazione ai soli documenti ancora non ostesi.
In particolare, la domanda deve essere accolta in relazione al parere reso a suo tempo dalla Prefettura in ordine alla istanza di concessione della cittadinanza, e agli altri atti endoprocedimentali.
Si tratta infatti di atti direttamente concernenti la pretesa inizialmente accolta dalla stessa Amministrazione, che come tali risultano necessari ai fini della tutela dell’interessato avverso il successivo provvedimento di autotutela.
La legittimità di quest’ultimo presuppone infatti la sussistenza di una relazione specifica e non generica fra la vicenda penale, relativa a terze persone, e la ritenuta insussistenza ab origine dei requisiti per la concessione della cittadinanza: sicché la consultazione della documentazione relativa alla prima valutazione della stessa Amministrazione inerisce direttamente le ragioni della difesa in giudizio della pretesa dell’interessato.
3. Al contrario, per quanto riguarda il procedimento di annullamento in autotutela l’accesso deve ritenersi esaustivamente eseguito, atteso che l’appellante aveva chiesto sub 2b) e 2c) della propria istanza l’ostensione degli ulteriori atti dei procedimenti penali purché acquisiti agli atti del procedimento di autotutela, sicché in difetto di prova contraria deve presumersi che quanto trasmesso esaurisca gli atti che sono stati utilizzati in sede procedimentale (non essendo la richiesta relativa alla generalità degli atti dei procedimenti penali).
4. Il ricorso va dunque per questa parte accolto, con condanna dell’Amministrazione al doppio grado delle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, secondo la regola della soccombenza (anche in considerazione della condotta processuale della stessa che ha indotto il primo giudice a una declaratoria di improcedibilità del ricorso poi rivelatasi non fondata).
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, dichiara in parte cessata la materia del contendere e in parte accoglie l’appello, per l’effetto accogliendo, in riforma della sentenza gravata, il ricorso di primo grado nei sensi di cui in motivazione.
Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, liquidate in complessivi euro tremila/00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità dell’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2025 con l’intervento dei magistrati:
RA GR, Presidente
Ezio Fedullo, Consigliere
VA ME, Consigliere, Estensore
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Enzo Bernardini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA ME | RA GR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.