Decreto cautelare 6 dicembre 2024
Ordinanza cautelare 16 gennaio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
Decreto cautelare 8 ottobre 2025
Ordinanza cautelare 28 ottobre 2025
Rigetto
Sentenza 16 marzo 2026
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- 1. Diritto Amministrativohttps://www.ildirittoamministrativo.it/
Consiglio di Stato, Sez. II, sent. del 16 marzo 2026, n. 2176. È qualificabile come manufatto precario soltanto quell'opera strutturalmente destinata alla rimozione, una volta cessata l'esigenza contingente che ne ha giustificato la realizzazione. Non rientrano in tale categoria gli interventi di stabile trasformazione del territorio, qualificabili in termini di nuove costruzioni che presentano caratteristiche costruttive (nella specie, basamento in calcestruzzo, pareti in legno, copertura a coppi con orditura primaria e secondaria, aperture finestrate) e destinazione funzionale volta a soddisfare esigenze non temporanee. L'utilizzo di SCIA o CILA per interventi che, per natura e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 16/07/2025, n. 1393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1393 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01393/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02026/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la NA
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2026 del 2024, proposto da
IR AJ e NA SU, rappresentati e difesi dall'avvocato Gerolamo Angotti, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Lorenzo il Magnifico 83;
contro
Comune di Firenze, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Annalisa Minucci, Antonella Pisapia e Matteo Romeo, con domicilio digitale come da PEC risultante dai Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- dell’Ordinanza del Servizio Edilizia Privata n. 283/2024 (Protocollo n. 337970 del 14.10.2024 - Pratica Ispettorato n. 88/2024), avente ad oggetto “Ordine di demolizione e rimessa in pristino ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 380/2001 e dell'art. 196, comma 2, della L.R. 65/2014”, notificata in data 25.10.2024 ai ricorrenti ed in data 15.10.2025 al tecnico incaricato della pratica;
- del Rapporto della Polizia Municipale prot. 109632/2024 del 06.03.2024 (incognito);
- della comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio Prot. GP 11610 del 05.04.2024, notificata in date 16.04.2024 e 22.04.2024;
- della comunicazione di integrazione dell’avvio del procedimento sanzionatorio Prot. GP 170877 del 20.05.2024, notificata in data 31.05.2024;
- della proposta di provvedimento del Responsabile del Procedimento del 04.09.2024 (incognita);
- in ipotesi ed in parte qua, dell’art. 61 delle N.T.A. del R.U.C. approvato con Deliberazione C.C. 2015/C/00025 del 02.04.2015 e s.m.i.;
- di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, ancorché incognito.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Firenze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 luglio 2025 il dott. Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Sig. IR AJ, premesso: 1) di aver presentato nel mese di aprile 2023 al comune di Firenze una CILA avente ad oggetto la realizzazione di un manufatto in legno ad uso agricolo amatoriale di m. 7 x 3,50; 2) che la CILA è stata presentata previo ottenimento della autorizzazione paesaggistica e di rassicurazioni scritte da parte del comune di Firenze in ordine alla fattibilità dell’intervento; 3) che l’opera ai sensi . 41, co. 8 della L.R. n. 1/2005 e dell’art. 7 del D.P.G.R. 5/R/2007 rientrerebbe nell’attività edilizia libera soggetta a CILA ai sensi dell’art. 6-bis del D.P.R. n. 380/2001; 4) che il comune di Firenze con l’ordinanza di cui in epigrafe ha poi ordinato la demolizione del manufatto ritenendo che lo stesso non abbia natura precaria e che non sia compatibile con il proprio strumento urbanistico. Tutto ciò premesso, con il presente ricorso viene impugnato il predetto provvedimento sanzionatorio per i seguenti motivi.
Con il primo motivo i ricorrenti sostengono: a) che l’installazione, per un periodo biennale, di manufatti precari finalizzati allo svolgimento di attività agricola amatoriale realizzati con strutture in materiale leggero (fra cui il legno) appoggiati a terra sarebbe prevista dall’art. 41, comma 8 della L.R. 1/2005 e dall’art. 7 del regolamento approvato con D.P.G.R. n. 5/R/2007; b) che alla realizzazione della predetta tipologia di manufatti non osterebbero gli strumenti urbanistici del comune di Firenze.
Il motivo è privo di fondamento.
Le norme regionali richiamate dai ricorrenti non ammettono incondizionatamente la possibilità di realizzare manufatti agricoli di tipo precario per scopi amatoriali essendo la facoltà da esse prevista esercitabile solo nei casi previsti e disciplinati dagli strumenti urbanistici.
L’art. 58 delle N.T.A. del R.U. del comune di Firenze, inserito nel capo che regola le modalità di trasformazione del paesaggio rurale, dispone che ai fini degli interventi urbanistico-edilizi disciplinati dalle norme di cui al presente capo, i soggetti che nel territorio rurale svolgono attività agricole o ad esse connesse, come qualificate da disposizioni normative comunitarie, statali o regionali, sono le aziende agricole.
Lo strumento urbanistico del comune di Firenze esclude quindi che le finalità di agricoltura amatoriale legittimino la installazione nell’ambito del territorio rurale di opere edilizie ancorché di carattere precario, con la conseguenza che l’opera realizzata, non essendo coperta dalla deroga prevista dagli artt. art. 41, comma 8 della L.R. 1/2005 e 7 del D.P.G.R. n. 5/R/2007, risulta classificabile a tutti gli effetti come nuova costruzione realizzata in assenza di permesso di costruire.
Essendo tale capo della motivazione di per sé sufficiente a giustificare il provvedimento sanzionatorio
non è necessario prendere in esame le censure con i quali i ricorrenti attaccano il secondo capo della motivazione dell’atto con il quale il comune di Firenze ha ritenuto che il manufatto previsto dalla CILA non avesse carattere precario.
Con successiva censura i ricorrenti chiedono l’annullamento dell’art. 61 del RUC del comune di Firenze nella parte in cui non include coloro che intendono esercitare attività agricola a livello amatoriale nell’ambito dei soggetti legittimati a realizzare opere edilizie precarie a tale scopo finalizzate.
La doglianza non ha fondamento atteso che le previsioni nazionali e regionali che includono determinate opere nell’ambito della edilizia libera soggetta a semplice comunicazione fanno sempre salve le diverse previsioni dei piani regolatori comunali che possono quindi legittimamente precluderne la realizzazione.
Con altra censura i ricorrenti affermano che relativamente alle opere rientranti nell’ambito della edilizia libera il comune non disporrebbe di un potere demolitorio potendo irrogare solo una sanzione pecuniaria pari a 1.000 Euro.
Il motivo è destituito di fondamento.
Ai sensi dell’art. 27 del DPR 380 del 2001 e del comma 2 dell’art. 193 della LRT 65/2014 il comune può sempre disporre la demolizione delle opere non conformi ai propri strumenti urbanistici.
Con l’ultima censura i ricorrenti deducono che la sanzione irrogata sarebbe tardiva in quanto il potere di controllo di conformità delle opere soggette a cila dovrebbe essere esercitato negli stessi termini perentori previsti dalle norme che disciplinano la scia.
Anche tale doglianza non ha fondamento.
Il Collegio non ignora che sulla questione sussistono divergenti orientamenti giurisprudenziali (per tesi favorevole alla assimilazione della disciplina dei controlli: Cons. Stato Sez. II, 1651/2025, per quella contraria Cons. Stato sez. VI, 17/06/2025 n. 5270) ma ritiene che l’estensione alla cila del regime dei controlli previsti per la scia non sia compatibile con la normativa primaria che disciplina il primo istituto.
Ai sensi del comma 4 dell’art. 6 bis del DPR 380 del 2001 le regioni a statuto ordinario devono disciplinare le modalità di effettuazione dei controlli sulle cila presentate dai privati “anche a campione”.
Ai sensi del comma 9 dell’art. 136 della LRT 65/2014 lo sportello unico effettua controlli a campione sulle comunicazioni relative agli interventi di cui al comma 2. Per gli interventi di cui alle lettere c), c bis) ed f), la percentuale delle comunicazioni da assoggettare mensilmente a controllo è pari almeno al 2 per cento di quelle presentate. Per gli altri interventi di cui al comma 2, detta percentuale è pari almeno al 10 per cento di quelle presentate.
Dalle norme sopra menzionate si ricava che mentre per la scia il controllo successivo alla sua presentazione, ai sensi dell’art. 19 comma 3 della L 241 del 1990, ha natura obbligatoria per ogni pratica presentata e (se negativo) comporta la adozione di un atto di inibizione e ripristino entro un termine perentorio, con riguardo alla cila esso ha natura meramente eventuale e a campione senza essere soggetto a limiti di tempo in relazione alla sanzione che può costituirne l’esito.
Il ricorso deve, quindi, essere respinto.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la NA, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Maria Bucchi, Presidente
Raffaello Gisondi, Consigliere, Estensore
Guido Gabriele, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Gisondi | Roberto Maria Bucchi |
IL SEGRETARIO