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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 26/02/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3163/2019
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Sezione specializzata in materia di impresa
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elvira Buzzelli Presidente
Dott. Giovanni Spagnoli Giudice
Dott.ssa Maura Manzi Giudice relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 3163 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione con provvedimento reso fuori udienza del 13.08.2024 e vertente
T R A
C.F. e partita I.V.A. , in persona Parte_1 P.IVA_1
del curatore dr.ssa , rappresentato e difeso dall'avv. Amedeo Parte_2
Ciuffettelli, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in L'Aquila, Via
Goriano Valle n. 10
ATTORE
E
, C.F. , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1
dagli avv.ti Maria Teresa Di Rocco e Marta Di Massimo, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Di Rocco, in L'Aquila, Via Alcide De Gasperi n. 58
CONVENUTA
1 R.G. n. 3163/2019
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OGGETTO: azione di responsabilità contro gli organi amministrativi di società di capitali.
Conclusioni per parte attrice:
“Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza,
1) Dichiarare la responsabilità della signora , in ordine alle Controparte_1 condotte descritte in premessa e per l'effetto condannarla a risarcire al fallimento tutti i danni conseguiti dai predetti atti, nella misura di € 813.377,79, pari al complessivo valore del passivo fallimentare ad oggi accertato, oltre interessi legali, ovvero nella diversa somma, maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia all'esito dell'istruttoria.
In via subordinata
2) Dichiarata la responsabilità della convenuta in ordine alle condotte descritte in premessa, condannarla per l'effetto al risarcimento del danno da quantificarsi in via equitativa.
3) Condannare la convenuta alle spese del giudizio.”.
Conclusioni per parte convenuta:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per tutte le ragioni esposte:
- ritenutane l'infondatezza giuridica e fattuale, rigettare la domanda di parte attrice;
- in ogni caso, ed in subordine, ridurre l'entità del quantum risarcitorio.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari;
salvezze illimitate.”
PREMESSO IN FATTO CHE:
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il Fallimento della società (il Parte_1
”), conveniva in giudizio , esponendo che: Parte_1 Controparte_1
- in data 10.04.2017, il Tribunale di L'Aquila aveva dichiarato il fallimento della
Parte società (di seguito ), partecipata sin dalla sua costituzione al 95% Parte_1
dalla la quale ne era stata l'amministratrice unica;
CP_1
- il curatore nominato aveva riscontrato l'inattività della società a partire dal 2013 e l'assenza di attivo fallimentare e debiti tributari, previdenziali, verso banche e fornitori per un milione di euro e la sussistenza di notevoli irregolarità poste in essere dall'amministratrice, in particolare:
1. la mancata consegna al curatore degli inventari e del libro giornale, quest'ultimo consegnato solo il 5.09.2017, dal coniuge dell'amministratrice, con Parte_3
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riferimento agli anni 2012-2015;
2. l'irregolare tenuta dei registri IVA relativi ad acquisti e vendite;
3. l'indisponibilità dei beni elencati nei cespiti ammortizzabili, fatto salvo che per un'auto dal valore irrisorio;
4. l'avvenuta cessione, con atto del 17.12.2014, di un credito di € 48.228,00 dalla
RCE a senza che ne sia stato corrisposto alla RCE il prezzo, né Parte_3
mediante pagamenti, né con compensazione di altri debiti, come emerso anche nel corso delle indagini penali condotte, per i medesimi fatti, a carico della convenuta;
Parte
- con riferimento ai rapporti tra e alla società (di seguito solo TE
, anche quest'ultima partecipata, al 98%, dalla e amministrata CP_2 CP_3
prima da questa e poi dal di lei coniuge), dal confronto dei partitari delle due società, Parte nei quali compariva quale cliente e fornitore, emergevano diverse CP_2 movimentazioni risalenti all'anno 2013 che configuravano veri e propri atti distrattivi, compiuti dall'amministratrice, con una fuoriuscita dalle casse sociali di beni e crediti senza che alla RCE fosse stato mai versato un corrispettivo. In particolare, risultavano fatture emesse per un totale di € 161.723,20, rispetto ai quali non era possibile ricostruire le movimentazioni, nonché una fattura per € 35.233,60, emessa da CP_2
Parte nei confronti di in relazione ad asserite prestazioni di servizi in un cantiere di
Fiano Romano, rispetto alle quali non risultavano titoli, considerando che, peraltro, la fattura era stata emessa in un momento in cui la società risultava già inattiva.
Diverse fatture recavano poi la dicitura “compensazione”, ma alle stesse non corrispondevano idonei titoli giustificativi.
- tali condotte avevano cagionato gravi danni al patrimonio sociale, che avrebbero dovuto indurre l'amministratrice ad adempiere ai doveri di cui all'art. 2485 c.c. e, accertata una causa di scioglimento della società, a procedere agli adempimenti ex artt. 2484 e 2486 c.c. aveva invece protratto l'attività per ulteriori due Parte_4
esercizi (2014 e 2015), in mancanza dei presupposti per la continuità aziendale. A tal fine, i bilanci erano stati redatti in spregio dei principi ex artt. 2423 comma 2 e 2423 bis c.c., rappresentando dati non chiari e non veritieri;
- le voci di attivo relative ai crediti indicati nella situazione cliente al 1.12.2015 non erano state opportunamente valutate e non erano state eseguite le dovute
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rettifiche/svalutazioni;
- anche le poste di bilancio relative agli esercizi più risalenti erano inattendibili, riportando crediti per finanziamenti erogati ad altre società, tra cui un finanziamento alla per € 100.000,00, non correttamente rappresentate in bilancio;
Parte_5
- tali condotte configuravano atti di mala gestio che avevano portato al depauperamento del patrimonio sociale, sì annullando la garanzia dei creditori;
- inoltre, non avendo l'amministratore posto in liquidazione la società, anche se si era verificata la causa di scioglimento, erano altresì aumentati i debiti, non avendo l'amministratrice posto in essere i dovuti atti di conservazione del patrimonio;
- il danno era da individuarsi nella misura dell'intero passivo fallimentare che, alla data del 30.6.2019 ammontava ad € 813.377,79.
Premesso ciò, il attore chiedeva condannarsi il convenuto al risarcimento Parte_1
del danno, pari al complessivo valore del passivo fallimentare, oltre interessi.
Si costituiva in giudizio la quale chiedeva il rigetto della Controparte_1
domanda risarcitoria, deducendo che:
- le condotte distrattive lamentate dal sono oggetto di un giudizio parallelo Parte_1 pendente tra lo stesso e avente ad oggetto l'opposizione al Parte_1 CP_2
decreto ingiuntivo ottenuto dal in relazione alle fatture asseritamente Parte_1
riferibili agli atto distrattivi;
- le produzioni della nel suddetto giudizio di opposizione, hanno provato che CP_2 quanto dovuto dalla RCE è stato già versato tramite l'accollo e il CP_4
pagamento dei debiti della RCE nei confronti di fornitori e subappaltatori, tanto che il Giudice investito dell'opposizione ha sospeso l'efficacia esecutiva del titolo;
- provato è anche il pagamento della fattura n. 19/2013, anch'essa citata da parte attrice, come risultante dalle relazioni del Nucleo di Polizia Tributaria e della Guardia
Finanza che, nell'ambito di un procedimento penale, si sono occupate dei rapporti tra Parte e dalle quali risulta che il debito della RCE verso la ammonta CP_2 CP_2
a € 80.625,25 e non alla maggiore somma per la quale il aveva ottenuto il Parte_1
decreto ingiuntivo;
- infondate sono le contestazioni rispetto alle fatture relative al cantiere di Fiano
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Romano e all'acquisto dei beni, secondo quanto dichiarato dall'amministratore della alla Guardia di Finanza e riscontrato dalle dichiarazioni del legale CP_2 Pt_3
rappresentante della il quale ha chiarito di essere stato creditore Controparte_5
Parte della per € 98.900,00 e di aver ricevuto il relativo pagamento, mediante accollo, dalla CP_2
- anche la cessione di credito eseguita a favore di era avvenuta per Pt_3
Parte compensare posizioni debitorie della cedente per lavori svolti da ma Pt_3
non retribuiti;
- le scelte dell'amministratrice di non porre in liquidazione la società erano state giustificate dall'intento di poter fare affidamento nel positivo esito di diversi procedimenti pendenti, esito che avrebbe permesso alla RCE di recuperare somme per € 500.000,00, nonché nel credito vantato dalla società verso la P.G.P. S.r.l., la quale era però poi stata dichiarata fallita dal Tribunale di Roma, con impossibilità per la RCE di conseguire il proprio credito;
- irragionevole era il quantum del risarcimento richiesto, non potendosi questo individuare nell'intero passivo fallimentare e dovendo la domanda risarcitoria essere limitata all'effettivo pregiudizio subito.
OSSERVA IN DIRITTO
1 – Natura dell'azione esercitata dal e delimitazione del thema Parte_1
decidendum:
Il ha agito in giudizio al fine di sentir condannare la convenuta al Parte_1
risarcimento dei danni cagionati al patrimonio sociale ed ai creditori della società fallita, nel periodo in cui la predetta ha ricoperto la carica di amministratrice unica della società fallita.
Orbene, è costante nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione secondo cui - per effetto del fallimento di una società di capitali - le (diverse) fattispecie di responsabilità degli amministratori di cui agli artt. 2392 e 2394 c.c. (ante riforma) confluiscono in un'unica azione, dal carattere unitario ed inscindibile (cfr., sul punto,
Cassazione civile, sez. I, 29 ottobre 2008, n. 25977), all'esercizio della quale è legittimato, in via esclusiva, il curatore del fallimento, ai sensi dell'art. 146 l. fall., che può, conseguentemente, formulare istanze risarcitorie verso gli amministratori, i
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liquidatori ed i sindaci tanto con riferimento ai presupposti della responsabilità di questi verso la società (artt. 2392, 2407 c.c.), quanto a quelli della responsabilità verso i creditori sociali (art. 2394, 2407 c.c., cfr., altresì, per tutte, Cass. 10488/1998).
Ciò posto, venendo all'esame del contenuto giuridico dell'azione sociale di responsabilità - premesso che gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e che sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri - l'inadempimento degli amministratori ai loro obblighi può essere fatto valere direttamente dalla società, cui la disciplina codicistica concede l'azione di responsabilità nei loro confronti, mentre, in caso di fallimento della società, la legittimazione attiva a proporre la suddetta azione si trasferisce, ai sensi dell'art. 146, commi 2 e 3, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, al curatore fallimentare.
Ebbene, l'azione sociale, anche se esercitata dal curatore fallimentare, ha natura contrattuale, in quanto trova la sua fonte nell'inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge o dall'atto costitutivo, ovvero nell'inadempimento dell'obbligo generale di vigilanza o dell'altrettanto generale obbligo di intervento preventivo e successivo. La norma di cui all'art. 2392 c.c., nonché all'art. 2476 c.c. con riferimento alla società a responsabilità limitata, struttura, quindi, una responsabilità degli amministratori in termini colposi, come emerge chiaramente dalla lettera della norma da ultimo citata, che consente all'amministratore di andare esente da responsabilità, fornendo la prova positiva di essere immune da colpa.
Dalla qualificazione in termini di responsabilità contrattuale dell'azione de qua consegue che, mentre sull'attore (società o curatore fallimentare che sia) grava esclusivamente l'onere di dedurre le violazioni agli obblighi gravanti sugli amministratori e dimostrare il nesso di causalità tra queste ed il danno verificatosi, incombe, per converso, sugli amministratori l'onere di dimostrare la non imputabilità
a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi loro imposti.
In altre parole, l'inadempimento si presumerà colposo e, quindi, non spetterà al curatore fornire la prova della colpa degli amministratori, mentre spetterà al convenuto amministratore evidenziare di avere adempiuto il proprio compito con
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diligenza ed in assenza di conflitto di interessi con la società, ovvero che l'inadempimento è stato determinato da causa a lui non imputabile ex art. 1218 c.c., ovvero, ancora, che il danno è dipeso dal caso fortuito o dal fatto di un terzo (cfr., in questo senso, Cass n. 2772/1999; Trib. Roma, 8 maggio 2003; Cass. 10488/1998).
Di contro, l'azione spettante ai creditori sociali ai sensi dell'art. 2394 c.c. e, per le
S.r.l., del medesimo 2476 c.c., come modificato dal d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14
(breviter “CCI”) costituisce conseguenza dell'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale e presuppone l'assenza di un preesistente vincolo obbligatorio tra le parti ed un comportamento dell'amministratore funzionale ad una diminuzione del patrimonio sociale di entità tale da rendere lo stesso inidoneo per difetto ad assolvere la sua funzione di garanzia generica (art. 2740 c.c.), con conseguente diritto del creditore sociale di ottenere, a titolo di risarcimento, l'equivalente della prestazione che la società non è più in grado di compiere (cfr., Cass. 10488/1998; Cass. 6187/1984; Cass. 3755/1981).
2 – La condotta di mala gestio dedotta dal : Parte_1
Tanto chiarito in punto di diritto, il attore contesta alla convenuta, che ha Parte_1
ricoperto la carica di amministratrice della società fallita per tutto il periodo di operatività della stessa, di aver posto in essere le seguenti condotte di mala gestio:
a) non avere provveduto alla regolare tenuta delle scritture contabili;
b) avere compiuto atti distrattivi, trasferendo beni alla in assenza di CP_2
corrispettivo e ceduto un credito, senza riscuoterne il prezzo, a Parte_3 coniuge dell'amministratrice convenuta:
c) avere emesso fatture fittizie al fine di creare poste debitorie/creditorie da porre in compensazione con sì annullando progressivamente le attività che RCE CP_2
vantava verso CP_2
d) non avere posto in liquidazione la società, optando per la continuità aziendale in assenza dei relativi presupposti e in violazione dei principi sulla redazione del bilancio, approvando rendiconti non veritieri.
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Orbene, alla luce degli addebiti contestati dal e tenuto conto della Parte_1 documentazione versata in atti, nel corso dell'istruttoria è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio, al fine di: - verificare se le irregolarità contestate nell'atto di citazione trovino riscontro nella documentazione in atti;
- verificare se la documentazione in atti sia idonea a rappresentare la situazione economica della fallita, con particolare riferimento ai rapporti con la - accertare gli episodi CP_2
di mala gestio abbiano causato lo stato di insolvenza della società e quantificare l'eventuale danno causato.
Con provvedimento del 28.11.2023, è stato disposto un approfondimento delle indagini peritali ed è stato chiesto alla ctu di: - accertare se le scritture contabili siano state correttamente tenute e se i bilanci rispecchino l'effettiva situazione patrimoniale della società in caso di risposta negativa, accertare l'effettiva situazione patrimoniale della società dalla sua costituzione verificare quando si sia registrata la perdita del capitale sociale;
- accertare se la cessione del credito a favore del abbia Pt_3
contributo alla causazione del dissesto;
- verificare se le movimentazioni effettuate a favore della trovino riscontro nella documentazione, siano giustificate e se CP_2
abbiano causato un danno alla società; - accertare e quantificare (ove possibile) con riferimento a ciascun episodio di mala gestio, il danno che si ponga eziologicamente connesso ad esso, evidenziando se dette violazioni siano ascrivibili al comportamento del convenuto.
Quindi, l'ausiliare del giudice – sulla scorta di argomentazioni logiche che appaiono pienamente condivisibili e scevre da errori - dopo aver ricostruito la vita della società
Parte
ha evidenziato come appare evidente l'attribuibilità della responsabilità di gestione alla convenuta che ha ricoperto la carica di amministratore unico CP_1
Parte della sin dalla sua costituzione, avvenuta con atto del 6.02.2007.
Con rifermento alla contestazione di parte attrice in ordine alle irregolarità nella tenuta delle scritture contabili, oggetto del primo quesito di ctu, l'ausiliaria del
Giudice ha concluso che sulla base della documentazione contabile versata in atti, comunque relativa agli anni 2013, 2014 e 2015, non è stato possibile affermare se le scritture siano state regolarmente tenute né se i bilanci depositati rispecchino correttamente la situazione economico finanziaria della RCE. Tale deduzione è stata fermamente contestata da parte attrice, la quale invece ha insistito sul fatto che proprio
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la mancanza in atti dei registri contabili obbligatori per legge dimostra come l'amministratrice non abbia regolarmente tenuto le scritture contabili.
Ebbene, sul punto deve osservarsi che risulta irrilevante, ai fini della decisione, stabilire se vi sia effettivamente stata irregolarità nella tenuta di tali scritture. Giova infatti ricordare che – di per sé – la irregolare tenuta delle scritture contabili, in assenza di ulteriori e specifiche deduzioni, pur integrando una violazione agli obblighi gravanti sull'amministratore, è priva di autonoma efficacia causale rispetto ai danni al patrimonio sociale. Infatti, come già evidenziato, nell'ambito delle azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori, non è sufficiente lamentare la violazione, da parte dell'amministratore, delle norme di legge o di Statuto o la non corretta ed oculata gestione della società, ma è altresì indispensabile dedurre e dimostrare la diminuzione del patrimonio della società ed il nesso causale tra la predetta e le suddette condotte. Sicché, la mancata redazione delle scritture o dei bilanci, di per sé, non è un fatto causativo di danno al patrimonio sociale.
Per contro, sono certamente dannose per il patrimonio sociale le condotte distrattive.
Al riguardo, la consulente ha rilevato che le operazioni finanziarie rappresentate nella documentazione in atti suscitano quantomeno perplessità in quanto non in linea con la normale prassi operativa.
Parte In particolare, quanto alla cessione del credito vantato dalla nei confronti della del 17.12.2014, ceduto a con atto del Parte_6 Parte_3
17.12.2014, la ctu ha riscontrato come dall'analisi del libro giornale della società dell'esercizio 2015 non emerga alcun elemento finanziario, né in entrata né in uscita, avente come causale la corresponsione del prezzo di cessione pattuito e riportato nell'atto notarile.
Parte convenuta ha sostenuto che la suddetta cessione di credito trova giustificazione nell'attività svolta da amministratore della (e coniuge Parte_3 CP_2 dell'odierna convenuta), nella gestione di un cantiere nei pressi di Milano per un appalto risalente al 2009, dal valore di € 3.0000, per il quale era stato convenuto, un compenso per il tra i 50.0000,000 e i 60.000,00 euro. Ebbene detta deduzione Pt_3
è rimasta del tutto indimostrata, non essendo stato offerto alcun elemento idoneo a riscontrare tale asserzione. Al contrario, va evidenziato come la ctu abbia riscontrato che, dal libro giornale degli esercizi 2013 e 2014, non emerge l'esistenza di pregressi
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debiti verso il o registrazioni contabili aventi come causale compensazioni Pt_3
Parte di debiti della 'altronde, appare inverosimile che la pattuizione tra la e Pt_1
il per il compenso da riconoscere a quest'ultimo in relazione all'appalto di Pt_3
Milano sia “avvenuto oralmente in considerazione dei rapporti di familiarità”, trattandosi in ogni caso di un'obbligazione assunta da una società di capitali, per legge tenuta alla rendicontazione contabile delle movimentazioni finanziarie.
Proprio in ragione di tale cessione del credito, la ctu ha concluso come la stessa abbia comportato un danno per la società pari al prezzo di cessione mai incassato (ossia, €
48.288,00, cfr. doc. 18 fasc. attore), avendo contribuito all'aggravamento del dissesto.
Sul punto, alcun valore può assumere la transazione, conclusa dal , Parte_1 nell'ambito del procedimento penale per bancarotta che vedeva imputati l'odierna convenuta e il cui la difesa di parte convenuta ha fatto riferimento all'udienza Pt_3
di precisazione delle conclusioni. Tale accordo, concluso peraltro solo con il Pt_3
non è stato infatti versato in atti;
pertanto, non è verificabile da parte del Tribunale.
Quanto alle asserite distrazioni a favore della la ctu ha evidenziato come CP_2
dalla documentazione in atti emergano fatture di vendita dalla RCE alla per CP_2 complessivi € 161.723,20, aventi ad oggetto attrezzature, macchine e autocarri.
Nessuno dei cespiti oggetto di vendita risulta iscritto nel libro cespiti, sicché la consulente non ha potuto valutare la congruità dei prezzi di vendita, difettando anche in atti le fatture di acquisto.
Con riferimento al pagamento delle suddette fatture, la ctu ha accertato che lo stesso
è avvenuto mediante pagamenti che la ha effettuato non direttamente alla CP_2
Parte società, bensì a favore di fornitori verso cui la aveva dei debiti, saldando dunque debiti vantati dalla società verso terzi. Parte attrice ha contestato tale conclusione, evidenziando come in atti non risulti alcun atto di accollo di debiti sottoscritto dalla
CP_2
Ebbene, ritiene il Tribunale che, pur in mancanza di un espresso atto d'accollo, la ricostruzione dell'ausiliaria sia condivisibile, trovando la stessa plurimi riscontri, segnatamente: a) nelle dichiarazioni rese dal alla Guardia di Finanza, Pt_3 nell'ambito delle indagini relative al procedimento penale;
b) nelle dichiarazioni rese dal legale rappresentante del fornitore il quale, con riferimento Controparte_5
ai rapporti di cui alle fatture, sorti prima del fallimento, dà atto di pagamenti eseguiti
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dalla nell'interesse della RCE (cfr. doc. 23 fasc. convenuta). Tali CP_2
dichiarazioni, seppur non idonee, esse sole, a dimostrare la veridicità della tesi sostenuta dalla convenuta, certamente valgono a confermare quanto emerso in sede di indagini peritali. D'altronde, a favore di tale conclusioni depone anche l'esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, conclusosi con sentenza del Tribunale di L'Aquila del 20.07.2023, la quale ha revocato il titolo emesso a favore del
, proprio perché ha ritenuto provati taluni pagamenti eseguiti dalla Parte_1 CP_2
a favore della RCE. Detta pronuncia, benché non abbia valore cogente nel presente giudizio, vale certamente a suffragare la tesi prospettata dalla consulente in ordine
Parte alla sussistenza di accolli da parte della di debiti della verso terzi CP_2
fornitori.
Pertanto, appare condivisibile la conclusione raggiunta dalla ctu che, a fronte dell'importo complessivo fatturato e dei pagamenti effettuati mediate accollo di debiti nei confronti di terzi, ha accertato una distrazione per € 38.748,00, pari all'importo complessivamente fatturato al netto dei pagamenti eseguiti dalla per conto CP_2
Parte della di cui risulta evidenza in atti.
Circa la contestazione relativa al mancato recupero del finanziamento di € 100.000,00 concesso alla e alla asserita errata rappresentazione nei bilanci d'esercizio, Parte_5 la ctu ha evidenziato che l'operazione in discorso risale al 2009, dunque si colloca in un periodo di molto antecedente a quello che è stato possibile analizzare, riferendosi la documentazione disponibile agli anni 2013 -2015. L'assenza di documentazione non ha consentito alla consulente di ricostruire i presupposti del finanziamento né
l'andamento nel corso degli anni e le ragioni sottese alla scelta di non provvedere al recupero. Le contestazioni mosse dal sono del tutto generiche e mancano Parte_1
di individuare lo specifico danno eventualmente derivante dalla errata rappresentazione in bilancio dell'operazione in discorso. Peraltro, come sopra ricordato, l'inadeguata rappresentazione in bilancio, pur se addebitabile, non giustifica essa sola la determinazione del danno dovendo sempre il curatore dimostrare il danno conseguente, almeno in astratto, all'inadempimento dell'amministratore il quale è tenuto, in alternativa, a specificare i motivi per cui non può dimostrare i danni riconducibili alla condotta dell'amministratore medesimo.
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Alla luce di quanto sopra esposto, appare allora condivisibile individuare il danno risarcibile, causato alla RCE dagli atti distrattivi sinora esaminati, nell'importo quantificato dalla consulente, complessivamente pari a € 87.036, ossia alla somma del prezzo della cessione del credito del 17.12.2014, mai versato dal e quanto Pt_3
fatturato e non riscosso dalla già decurtati i debiti verso i fornitori pagati CP_2
dalla per conto della RCE. CP_2
4 – L'omesso accertamento della causa di scioglimento:
Il contesta, altresì, all'amministratore di aver omesso l'accertamento della Parte_1
intervenuta causa di scioglimento della società, adottando i conseguenti comportamenti previsti dalla legge.
Al riguardo, giova ricordare che i riferimenti normativi che disciplinano la condotta che l'amministratore deve tenere in presenza di una causa di scioglimento della società per perdite sono costituiti dagli artt. 2392, 2447 e, per le S.r.l., gli artt. 2482 ter, 2484, 2485, 2486 c.c.
In base a detta disciplina, così possono essere sintetizzati gli obblighi degli amministratori: devono costantemente vigilare sull'andamento della situazione patrimoniale della società al fine di accertare prontamente l'eventuale perdita del capitale sociale;
qualora il capitale sociale venga perso, essi devono senza indugio convocare l'assemblea affinché adotti uno dei provvedimenti di cui all'artt. 2446 o
2447, in caso di S.p.A., o 2482 bis e 2482 ter c.c., in caso di S.r.l. (copertura delle perdite e ricapitalizzazione;
liquidazione o trasformazione della società); in assenza di tali provvedimenti, devono iscrivere la causa di scioglimento nel registro delle imprese;
a seguito del verificarsi di una causa di scioglimento, non devono cessare qualsivoglia atto di gestione societaria, ma devono gestire la società ai soli fini conservativi.
Al fine di poter ritenere sussistente la condotta di mala gestio contestata dal nella presente sede, è necessario dunque che si verifichino i seguenti Parte_1
presupposti:
a) il capitale sociale sia sceso per perdite sotto il minimo di legge;
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b) gli amministratori si siano accorti di tale circostanza o se ne potevano accorgere utilizzando la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle specifiche competenze;
c) gli amministratori abbiano omesso di convocare senza indugio l'assemblea di cui all'art. 2482 ter c.c., finalizzata alla ricapitalizzazione o trasformazione della società, ovvero, se l'assemblea si è tenuta, non siano state adottate delibere tali da consentire la prosecuzione dell'attività sociale e gli amministratori non abbiano iscritto la causa di scioglimento e la messa in liquidazione della società;
d) gli amministratori, pur conoscendo o potendo conoscere la “perdita rilevante” del capitale e non avendo adottato gli adempimenti conseguenti, abbiano compiuto nuove operazioni generative di danno per la società o abbiano proseguito nella gestione dell'attività con modalità e fini estranei alla mera conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio (art. 2486 c.c.);
e) la prosecuzione dell'attività in un'ottica non conservativa abbia prodotto dei danni alla società o ai creditori, depauperando il patrimonio sociale.
Quanto alla liquidazione del danno subito dalla società per effetto della illegittima protrazione dell'attività imprenditoriale della società, l'art 378 de CCII, ha aggiunto all'art. 2486 c.c. il comma 3, recante proprio i criteri relativi alla determinazione del danno risarcibile. Si tratta, di disposizione che recepisce principi e criteri già applicabili in precedenza, ma che, in questo, ha natura innovativa.
In generale, già prima della modifica dell'art. 2486 c.c., la giurisprudenza aveva affermato che nell'azione di responsabilità promossa dal curatore fallimentare ex art. 146 legge fall. nei confronti dell'amministratore, e ai fini della liquidazione del danno cagionato da quest'ultimo per aver proseguito l'attività dopo l'avvenuta riduzione per perdite del capitale sociale al di sotto del minimo legale, il giudice "può avvalersi" del criterio presuntivo della differenza dei netti patrimoniali, "in via equitativa", nel caso di impossibilità di una ricostruzione analitica dovuta all'incompletezza dei dati contabili, "salvo indicare le ragioni e sempre che sia stato allegato un inadempimento dell'amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato" (v. ex aliis Cass. 9983/2017, e v. pure Cass.
4347/2022).
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La norma non ha modificato la fattispecie concreta alla quale è dedicata, vale a dire la declinazione degli obblighi comportamentali al fondo della responsabilità civile.
Né ha minimamente alterato il contenuto del diritto al risarcimento del danno che sia stato cagionato. La stessa ha invece codificato un meccanismo di liquidazione equitativa del pregiudizio secondo quanto già la giurisprudenza aveva ritenuto legittimo, specificando la metodica della valutazione giudiziale quanto all'apprezzamento delle conseguenze pregiudizievoli della condotta (Cass.
5252/2024). Infine, ha regolato l'ipotesi in cui, mancando o non essendo state tenute regolarmente le scritture contabili risulti ardua l'adozione del criterio di liquidazione dei danni. In tal caso, in difetto della possibilità di accertare i patrimoni netti, l'entità del danno sarà determinata dalla differenza fra l'attivo e il passivo accertati nella liquidazione giudiziale (art 2486, comma 3, ult. periodo c.c.).
Detta ultima disposizione, va interpretata sempre tenendo a mente i principi affermati, proprio in materia di responsabilità degli amministratori, dalla sentenza delle Sezioni
Unite n. 9100/2015, secondo la quale “nell'azione di responsabilità promossa dal curatore a norma dell'art. 146, secondo comma, legge fall., la mancata (o irregolare) tenuta delle scritture contabili, pur se addebitabile all'amministratore convenuto, non giustifica che il danno risarcibile sia determinato e liquidato nella misura corrispondente alla differenza tra il passivo accertato e l'attivo liquidato in sede fallimentare, potendo tale criterio essere utilizzato solo quale parametro per una liquidazione equitativa ove ne sussistano le condizioni, sempreché il ricorso ad esso sia, in ragione delle circostanze del caso concreto, logicamente plausibile e, comunque, l'attore abbia allegato un inadempimento dell'amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato, indicando le ragioni che gli hanno impedito l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore medesimo”.
Sì ricostruito il quadro normativo, nel caso in esame, l'addebito risulta genericamente formulato dal , il quale ha omesso di precisare in quale momento si sarebbe Parte_1
verificata la causa di scioglimento (facendo genericamente riferimento al “2013”) e soprattutto quale sarebbe il danno cagionato al patrimonio sociale, causalmente collegato a tale omissione ed alla continuazione dell'attività imprenditoriale, secondo i criteri suindicati.
14 R.G. n. 3163/2019
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In particolare, il ha dedotto che a far data dall'approvazione del bilancio Parte_1 relativo all'esercizio del 2013, avvenuta il 18.9.2014, l'amministratrice avrebbe dovuto procedere con gli adempimenti necessari alla ricostituzione del capitale, adempimenti che in effetti non sono stati adottati. Tuttavia, ha mancato di indicare quali siano stati gli atti di prosecuzione dell'attività aziendale, successivi alla chiusura dell'esercizio del 2013 e in che modo essi abbiano contribuito ad aggravare il dissesto.
L'attore ha poi dedotto l'irregolarità dei bilanci approvati in relazione agli esercizi successivi (2014 e 2015), rappresentando come gli stessi siano non veritieri e inidonei a rappresentare la situazione della società. Lo stesso non ha però indicato quale sia il danno eziologicamente collegabile a tale condotta, con riferimento alla prosecuzione dell'attività. Anzi dalla lettura dell'atto introduttivo non emergono attività che hanno determinato assunzione di rischio d'impresa; lo stesso ha invece Parte_1 rappresentato come, nel 2014, la RCE risultasse “inattiva da oltre un anno (2013)”
(cfr. pag. 7 atto di citazione). Ne consegue che, seppure si sia verificata una causa di scioglimento rispetto alla quale l'amministratrice abbia omesso di adottare i provvedimenti prescritti dalla legge, difetta nel caso di specie, prova del successivo compimento di atti negoziali da parte degli amministratori idonei a cagionare un danno configurabile in termini di aggravamento del dissesto.
Anche le operazioni relative alle fatture emesse nell'anno 2014 e considerate ai fini della verifica delle condotte distrattive, non sono indicative di attività negoziali o finanziarie compiute dalla RCE ai fini della prosecuzione dell'attività, trattandosi per lo più di fatture di vendita di beni o per le quali sono state accertate compensazioni tra crediti e debiti della società contratti in un periodo antecedente al verificarsi della causa di scioglimento.
Tanto chiarito, appare allora irrilevante, ai fini della condanna al risarcimento del danno, quanto affermato nella ctu. Pur essendo stata accertata una perdita di entità tale da portare il capitale sociale al di sotto del minimo legale, rispetto alla quale l'amministratrice avrebbe dovuto porre i soci di fronte alla scelta se CP_1
sciogliere la società o ricapitalizzarla, restano del tutti indimostrati gli ulteriori elementi per l'accertamento della responsabilità, ossia sia il compimento di atti non conservativi, idonei a cagionare l'aggravamento del dissesto, sia un danno eziologicamente collegabile a tali atti e dunque risarcibile.
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In tale prospettiva, è allora irrilevante che la mancanza delle scritture contabili abbia precluso alla consulente di procedere alla liquidazione del danno, prevedendo l'art. 2486 comma 3 c.c. solo un criterio di determinazione del danno che comunque presuppone l'accertamento della responsabilità dell'amministratore secondo gli ordinari canoni e le regole in punto di riparto di onere della prova, accertamento che invece difetta nel caso de qua per tutte le ragioni sinora esposte
In definitiva, alcun danno può essere liquidato per l'omesso accertamento della causa di scioglimento.
5 – Rivalutazione monetaria e interessi
Il risarcimento del danno cui è tenuto l'amministratore dà luogo ad un debito di valore, avendo per contenuto la reintegrazione del patrimonio del danneggiato nella situazione economica preesistente al verificarsi dell'evento dannoso, con la conseguenza che nella liquidazione del risarcimento deve tenersi conto della svalutazione monetaria verificatasi tra il momento in cui si è prodotto il danno e la data della liquidazione definitiva: ciò, peraltro, vale anche se, al momento della sua produzione, il danno consista nella perdita di una determinata somma di denaro, in quanto quest'ultima vale soltanto ad individuare il valore di cui il patrimonio del danneggiato è stato diminuito e può essere assunta come elemento di riferimento per la determinazione dell'entità del danno.
Sicché, sulla suindicata somma, spetta all'attore anche la rivalutazione monetaria, costituendo questa l'imprescindibile presupposto dell'espressione, in termini di equivalenza monetaria attuale, del valore che va appunto reintegrato dal debitore e facendo parte del cd. danno emergente. La somma di € 87.036,00 va maggiorata della rivalutazione -secondo i noti indici ISTAT- dalla data della dichiarazione di fallimento (aprile 2017), momento in cui può dirsi conclamato il danno, per un importo totale di € 103.311,73.
Quanto, invece, alla richiesta degli interessi, devesi osservare quanto segue.
L'obbligazione risarcitoria -come noto- è finalizzata a porre il creditore nella stessa situazione nella quale si sarebbe trovato, se il pagamento dell'equivalente monetario del bene perduto fosse stato tempestivo.
Tuttavia, mentre la rivalutazione della somma ha lo scopo di risarcire il danno
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emergente, gli interessi hanno lo scopo di risarcire il lucro cessante. Del resto, a differenza dei crediti di valuta, i crediti di valore non producono automaticamente interessi, non potendosi parlare di normale fruttuosità della somma di denaro. In realtà, infatti, con la liquidazione degli interessi si va a risarcire un danno, e precisamente il maggior danno non coperto dalla rivalutazione monetaria.
Tradizionalmente, tale danno è stato equitativamente risarcito riconoscendo, sulla somma capitale via via rivalutata annualmente, anche la corresponsione degli interessi (solitamente al tasso legale). Tali interessi sono stati denominati dalla giurisprudenza “interessi compensativi” (cfr. Cass. 11718/02; Cass. 2654/05), che rappresentano, quindi, una modalità per liquidare, in via equitativa ed in mancanza di specifica quantificazione, il danno da ritardo nei debiti di valore (Cass. 4242/03).
Detto danno però –come tutte le voci di danno- va allegato e dimostrato, anche attraverso presunzioni (cfr. Cass. 12452/03; Cass. 20591/04; Cass. 22347/07), tanto con riferimento all'entità quanto con riferimento al nesso causale, dovendosi escludere l'ipotizzabilità di un danno in re ipsa, che diversamente verrebbe a coincidere con l'evento (cfr. Cass. SU 26972/08), trattandosi invece di danno- conseguenza.
Questi principi, dettati in ordine all'eventuale risarcibilità di un danno da ritardo, sono stati ribaditi anche da Cass. 3355/10, che in motivazione così precisa: “ … va ricordato che nei debiti di valore il riconoscimento di interessi costituisce una mera modalità liquidatoria del possibile danno da lucro cessante, cui è consentito al giudice di far ricorso col limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito. Non gli è invece inibito di riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate;
ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia;
ovvero di determinare il tasso di interesse in misura diversa da quella legale;
ovvero, ancora, di non riconoscere affatto gli interessi se, in relazione ai parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato, un danno da lucro cessante debba essere positivamente escluso (Cass., n. 748/2000, cfr. anche Cass., nn. 490/1999 e
10751/2002). ….”.
Dunque il riconoscimento degli interessi compensativi, dalla data del fatto o dai
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singoli esborsi, è possibile solo nel caso di allegazione e prova, da parte del creditore, su di un eventuale danno da ritardo, ulteriore e maggiore rispetto a quello risarcito con la rivalutazione (cfr. Cass. 12452/03; Cass. 2654/05 in motivazione: “ … Gli interessi che vengono qui in considerazione sono interessi 'compensativi' … possono
…. non riconoscersi affatto se il giudice ritenga che la rivalutazione abbia interamente coperto il danno da ritardato conseguimento dell'equivalente monetario
(in relazione ai parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato, come precisato da Cass., n. 4729/2001 e n. 12788/98), essendo inibito solo il calcolo degli interessi al tasso legale sulle somme integralmente rivalutate a far data dall'evento dannoso. ….”).
Del resto anche la nota Cass. SU 1712/95 richiede la prova - ed ancor prima-
l'allegazione di detto danno da mancato guadagno, in conseguenza del lamentato ritardato pagamento della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno emergente
(cfr. Cass. SU 1712/95 : “ …. Tale prova può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze obiettive e soggettive del caso. ….”).
In conclusione, solo qualora l'equivalente monetario attuale del danno dovesse risultare in concreto, in base alle allegazioni e prove del danneggiato, non sufficiente a tenere indenne costui da tutte le conseguenze pregiudizievoli del fatto dannoso, a causa del ritardo con il quale la somma gli è stata erogata, il giudice può liquidare tale danno anche sotto forma di interessi, a condizione che tale danno sia ritenuto esistente prima del riconoscimento di detti interessi, che -come detto - costituiscono una mera modalità di liquidazione del danno.
Nel caso di specie, tuttavia, nulla risulta allegato e provato da parte del danneggiato, per cui non possono essere riconosciuti gli interessi cd. compensativi in aggiunta alla rivalutazione monetaria.
Invece, sull'importo complessivamente riconosciuto - in quanto convertito con la liquidazione in credito di valuta - spettano gli interessi moratori legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.
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In conclusione, la convenuta va condannata al pagamento, in Controparte_1 favore del della complessiva somma risarcitoria di € Parte_1
103.311,73, già all'attualità, oltre interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in ragione dell'accolto come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In parziale accoglimento delle domande attoree, CONDANNA la convenuta al pagamento, in favore del della Controparte_1 Parte_1 complessiva somma risarcitoria di € 103.311,73, già all'attualità, oltre interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo;
2) CONDANNA la convenuta alla rifusione, in favore del Parte_1 delle spese di giudizio che liquida in € 14.103 per compensi ex DM. 55/2014, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 13.2.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Maura Manzi Dr.ssa Elvira Buzzelli
19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3 – Le risultanze della ctu ed esame della fattispecie concreta:
6 – Conclusioni:
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Sezione specializzata in materia di impresa
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elvira Buzzelli Presidente
Dott. Giovanni Spagnoli Giudice
Dott.ssa Maura Manzi Giudice relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 3163 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione con provvedimento reso fuori udienza del 13.08.2024 e vertente
T R A
C.F. e partita I.V.A. , in persona Parte_1 P.IVA_1
del curatore dr.ssa , rappresentato e difeso dall'avv. Amedeo Parte_2
Ciuffettelli, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in L'Aquila, Via
Goriano Valle n. 10
ATTORE
E
, C.F. , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1
dagli avv.ti Maria Teresa Di Rocco e Marta Di Massimo, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Di Rocco, in L'Aquila, Via Alcide De Gasperi n. 58
CONVENUTA
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OGGETTO: azione di responsabilità contro gli organi amministrativi di società di capitali.
Conclusioni per parte attrice:
“Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza,
1) Dichiarare la responsabilità della signora , in ordine alle Controparte_1 condotte descritte in premessa e per l'effetto condannarla a risarcire al fallimento tutti i danni conseguiti dai predetti atti, nella misura di € 813.377,79, pari al complessivo valore del passivo fallimentare ad oggi accertato, oltre interessi legali, ovvero nella diversa somma, maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia all'esito dell'istruttoria.
In via subordinata
2) Dichiarata la responsabilità della convenuta in ordine alle condotte descritte in premessa, condannarla per l'effetto al risarcimento del danno da quantificarsi in via equitativa.
3) Condannare la convenuta alle spese del giudizio.”.
Conclusioni per parte convenuta:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per tutte le ragioni esposte:
- ritenutane l'infondatezza giuridica e fattuale, rigettare la domanda di parte attrice;
- in ogni caso, ed in subordine, ridurre l'entità del quantum risarcitorio.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari;
salvezze illimitate.”
PREMESSO IN FATTO CHE:
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il Fallimento della società (il Parte_1
”), conveniva in giudizio , esponendo che: Parte_1 Controparte_1
- in data 10.04.2017, il Tribunale di L'Aquila aveva dichiarato il fallimento della
Parte società (di seguito ), partecipata sin dalla sua costituzione al 95% Parte_1
dalla la quale ne era stata l'amministratrice unica;
CP_1
- il curatore nominato aveva riscontrato l'inattività della società a partire dal 2013 e l'assenza di attivo fallimentare e debiti tributari, previdenziali, verso banche e fornitori per un milione di euro e la sussistenza di notevoli irregolarità poste in essere dall'amministratrice, in particolare:
1. la mancata consegna al curatore degli inventari e del libro giornale, quest'ultimo consegnato solo il 5.09.2017, dal coniuge dell'amministratrice, con Parte_3
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riferimento agli anni 2012-2015;
2. l'irregolare tenuta dei registri IVA relativi ad acquisti e vendite;
3. l'indisponibilità dei beni elencati nei cespiti ammortizzabili, fatto salvo che per un'auto dal valore irrisorio;
4. l'avvenuta cessione, con atto del 17.12.2014, di un credito di € 48.228,00 dalla
RCE a senza che ne sia stato corrisposto alla RCE il prezzo, né Parte_3
mediante pagamenti, né con compensazione di altri debiti, come emerso anche nel corso delle indagini penali condotte, per i medesimi fatti, a carico della convenuta;
Parte
- con riferimento ai rapporti tra e alla società (di seguito solo TE
, anche quest'ultima partecipata, al 98%, dalla e amministrata CP_2 CP_3
prima da questa e poi dal di lei coniuge), dal confronto dei partitari delle due società, Parte nei quali compariva quale cliente e fornitore, emergevano diverse CP_2 movimentazioni risalenti all'anno 2013 che configuravano veri e propri atti distrattivi, compiuti dall'amministratrice, con una fuoriuscita dalle casse sociali di beni e crediti senza che alla RCE fosse stato mai versato un corrispettivo. In particolare, risultavano fatture emesse per un totale di € 161.723,20, rispetto ai quali non era possibile ricostruire le movimentazioni, nonché una fattura per € 35.233,60, emessa da CP_2
Parte nei confronti di in relazione ad asserite prestazioni di servizi in un cantiere di
Fiano Romano, rispetto alle quali non risultavano titoli, considerando che, peraltro, la fattura era stata emessa in un momento in cui la società risultava già inattiva.
Diverse fatture recavano poi la dicitura “compensazione”, ma alle stesse non corrispondevano idonei titoli giustificativi.
- tali condotte avevano cagionato gravi danni al patrimonio sociale, che avrebbero dovuto indurre l'amministratrice ad adempiere ai doveri di cui all'art. 2485 c.c. e, accertata una causa di scioglimento della società, a procedere agli adempimenti ex artt. 2484 e 2486 c.c. aveva invece protratto l'attività per ulteriori due Parte_4
esercizi (2014 e 2015), in mancanza dei presupposti per la continuità aziendale. A tal fine, i bilanci erano stati redatti in spregio dei principi ex artt. 2423 comma 2 e 2423 bis c.c., rappresentando dati non chiari e non veritieri;
- le voci di attivo relative ai crediti indicati nella situazione cliente al 1.12.2015 non erano state opportunamente valutate e non erano state eseguite le dovute
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rettifiche/svalutazioni;
- anche le poste di bilancio relative agli esercizi più risalenti erano inattendibili, riportando crediti per finanziamenti erogati ad altre società, tra cui un finanziamento alla per € 100.000,00, non correttamente rappresentate in bilancio;
Parte_5
- tali condotte configuravano atti di mala gestio che avevano portato al depauperamento del patrimonio sociale, sì annullando la garanzia dei creditori;
- inoltre, non avendo l'amministratore posto in liquidazione la società, anche se si era verificata la causa di scioglimento, erano altresì aumentati i debiti, non avendo l'amministratrice posto in essere i dovuti atti di conservazione del patrimonio;
- il danno era da individuarsi nella misura dell'intero passivo fallimentare che, alla data del 30.6.2019 ammontava ad € 813.377,79.
Premesso ciò, il attore chiedeva condannarsi il convenuto al risarcimento Parte_1
del danno, pari al complessivo valore del passivo fallimentare, oltre interessi.
Si costituiva in giudizio la quale chiedeva il rigetto della Controparte_1
domanda risarcitoria, deducendo che:
- le condotte distrattive lamentate dal sono oggetto di un giudizio parallelo Parte_1 pendente tra lo stesso e avente ad oggetto l'opposizione al Parte_1 CP_2
decreto ingiuntivo ottenuto dal in relazione alle fatture asseritamente Parte_1
riferibili agli atto distrattivi;
- le produzioni della nel suddetto giudizio di opposizione, hanno provato che CP_2 quanto dovuto dalla RCE è stato già versato tramite l'accollo e il CP_4
pagamento dei debiti della RCE nei confronti di fornitori e subappaltatori, tanto che il Giudice investito dell'opposizione ha sospeso l'efficacia esecutiva del titolo;
- provato è anche il pagamento della fattura n. 19/2013, anch'essa citata da parte attrice, come risultante dalle relazioni del Nucleo di Polizia Tributaria e della Guardia
Finanza che, nell'ambito di un procedimento penale, si sono occupate dei rapporti tra Parte e dalle quali risulta che il debito della RCE verso la ammonta CP_2 CP_2
a € 80.625,25 e non alla maggiore somma per la quale il aveva ottenuto il Parte_1
decreto ingiuntivo;
- infondate sono le contestazioni rispetto alle fatture relative al cantiere di Fiano
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Romano e all'acquisto dei beni, secondo quanto dichiarato dall'amministratore della alla Guardia di Finanza e riscontrato dalle dichiarazioni del legale CP_2 Pt_3
rappresentante della il quale ha chiarito di essere stato creditore Controparte_5
Parte della per € 98.900,00 e di aver ricevuto il relativo pagamento, mediante accollo, dalla CP_2
- anche la cessione di credito eseguita a favore di era avvenuta per Pt_3
Parte compensare posizioni debitorie della cedente per lavori svolti da ma Pt_3
non retribuiti;
- le scelte dell'amministratrice di non porre in liquidazione la società erano state giustificate dall'intento di poter fare affidamento nel positivo esito di diversi procedimenti pendenti, esito che avrebbe permesso alla RCE di recuperare somme per € 500.000,00, nonché nel credito vantato dalla società verso la P.G.P. S.r.l., la quale era però poi stata dichiarata fallita dal Tribunale di Roma, con impossibilità per la RCE di conseguire il proprio credito;
- irragionevole era il quantum del risarcimento richiesto, non potendosi questo individuare nell'intero passivo fallimentare e dovendo la domanda risarcitoria essere limitata all'effettivo pregiudizio subito.
OSSERVA IN DIRITTO
1 – Natura dell'azione esercitata dal e delimitazione del thema Parte_1
decidendum:
Il ha agito in giudizio al fine di sentir condannare la convenuta al Parte_1
risarcimento dei danni cagionati al patrimonio sociale ed ai creditori della società fallita, nel periodo in cui la predetta ha ricoperto la carica di amministratrice unica della società fallita.
Orbene, è costante nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione secondo cui - per effetto del fallimento di una società di capitali - le (diverse) fattispecie di responsabilità degli amministratori di cui agli artt. 2392 e 2394 c.c. (ante riforma) confluiscono in un'unica azione, dal carattere unitario ed inscindibile (cfr., sul punto,
Cassazione civile, sez. I, 29 ottobre 2008, n. 25977), all'esercizio della quale è legittimato, in via esclusiva, il curatore del fallimento, ai sensi dell'art. 146 l. fall., che può, conseguentemente, formulare istanze risarcitorie verso gli amministratori, i
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liquidatori ed i sindaci tanto con riferimento ai presupposti della responsabilità di questi verso la società (artt. 2392, 2407 c.c.), quanto a quelli della responsabilità verso i creditori sociali (art. 2394, 2407 c.c., cfr., altresì, per tutte, Cass. 10488/1998).
Ciò posto, venendo all'esame del contenuto giuridico dell'azione sociale di responsabilità - premesso che gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e che sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri - l'inadempimento degli amministratori ai loro obblighi può essere fatto valere direttamente dalla società, cui la disciplina codicistica concede l'azione di responsabilità nei loro confronti, mentre, in caso di fallimento della società, la legittimazione attiva a proporre la suddetta azione si trasferisce, ai sensi dell'art. 146, commi 2 e 3, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, al curatore fallimentare.
Ebbene, l'azione sociale, anche se esercitata dal curatore fallimentare, ha natura contrattuale, in quanto trova la sua fonte nell'inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge o dall'atto costitutivo, ovvero nell'inadempimento dell'obbligo generale di vigilanza o dell'altrettanto generale obbligo di intervento preventivo e successivo. La norma di cui all'art. 2392 c.c., nonché all'art. 2476 c.c. con riferimento alla società a responsabilità limitata, struttura, quindi, una responsabilità degli amministratori in termini colposi, come emerge chiaramente dalla lettera della norma da ultimo citata, che consente all'amministratore di andare esente da responsabilità, fornendo la prova positiva di essere immune da colpa.
Dalla qualificazione in termini di responsabilità contrattuale dell'azione de qua consegue che, mentre sull'attore (società o curatore fallimentare che sia) grava esclusivamente l'onere di dedurre le violazioni agli obblighi gravanti sugli amministratori e dimostrare il nesso di causalità tra queste ed il danno verificatosi, incombe, per converso, sugli amministratori l'onere di dimostrare la non imputabilità
a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi loro imposti.
In altre parole, l'inadempimento si presumerà colposo e, quindi, non spetterà al curatore fornire la prova della colpa degli amministratori, mentre spetterà al convenuto amministratore evidenziare di avere adempiuto il proprio compito con
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diligenza ed in assenza di conflitto di interessi con la società, ovvero che l'inadempimento è stato determinato da causa a lui non imputabile ex art. 1218 c.c., ovvero, ancora, che il danno è dipeso dal caso fortuito o dal fatto di un terzo (cfr., in questo senso, Cass n. 2772/1999; Trib. Roma, 8 maggio 2003; Cass. 10488/1998).
Di contro, l'azione spettante ai creditori sociali ai sensi dell'art. 2394 c.c. e, per le
S.r.l., del medesimo 2476 c.c., come modificato dal d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14
(breviter “CCI”) costituisce conseguenza dell'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale e presuppone l'assenza di un preesistente vincolo obbligatorio tra le parti ed un comportamento dell'amministratore funzionale ad una diminuzione del patrimonio sociale di entità tale da rendere lo stesso inidoneo per difetto ad assolvere la sua funzione di garanzia generica (art. 2740 c.c.), con conseguente diritto del creditore sociale di ottenere, a titolo di risarcimento, l'equivalente della prestazione che la società non è più in grado di compiere (cfr., Cass. 10488/1998; Cass. 6187/1984; Cass. 3755/1981).
2 – La condotta di mala gestio dedotta dal : Parte_1
Tanto chiarito in punto di diritto, il attore contesta alla convenuta, che ha Parte_1
ricoperto la carica di amministratrice della società fallita per tutto il periodo di operatività della stessa, di aver posto in essere le seguenti condotte di mala gestio:
a) non avere provveduto alla regolare tenuta delle scritture contabili;
b) avere compiuto atti distrattivi, trasferendo beni alla in assenza di CP_2
corrispettivo e ceduto un credito, senza riscuoterne il prezzo, a Parte_3 coniuge dell'amministratrice convenuta:
c) avere emesso fatture fittizie al fine di creare poste debitorie/creditorie da porre in compensazione con sì annullando progressivamente le attività che RCE CP_2
vantava verso CP_2
d) non avere posto in liquidazione la società, optando per la continuità aziendale in assenza dei relativi presupposti e in violazione dei principi sulla redazione del bilancio, approvando rendiconti non veritieri.
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TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Orbene, alla luce degli addebiti contestati dal e tenuto conto della Parte_1 documentazione versata in atti, nel corso dell'istruttoria è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio, al fine di: - verificare se le irregolarità contestate nell'atto di citazione trovino riscontro nella documentazione in atti;
- verificare se la documentazione in atti sia idonea a rappresentare la situazione economica della fallita, con particolare riferimento ai rapporti con la - accertare gli episodi CP_2
di mala gestio abbiano causato lo stato di insolvenza della società e quantificare l'eventuale danno causato.
Con provvedimento del 28.11.2023, è stato disposto un approfondimento delle indagini peritali ed è stato chiesto alla ctu di: - accertare se le scritture contabili siano state correttamente tenute e se i bilanci rispecchino l'effettiva situazione patrimoniale della società in caso di risposta negativa, accertare l'effettiva situazione patrimoniale della società dalla sua costituzione verificare quando si sia registrata la perdita del capitale sociale;
- accertare se la cessione del credito a favore del abbia Pt_3
contributo alla causazione del dissesto;
- verificare se le movimentazioni effettuate a favore della trovino riscontro nella documentazione, siano giustificate e se CP_2
abbiano causato un danno alla società; - accertare e quantificare (ove possibile) con riferimento a ciascun episodio di mala gestio, il danno che si ponga eziologicamente connesso ad esso, evidenziando se dette violazioni siano ascrivibili al comportamento del convenuto.
Quindi, l'ausiliare del giudice – sulla scorta di argomentazioni logiche che appaiono pienamente condivisibili e scevre da errori - dopo aver ricostruito la vita della società
Parte
ha evidenziato come appare evidente l'attribuibilità della responsabilità di gestione alla convenuta che ha ricoperto la carica di amministratore unico CP_1
Parte della sin dalla sua costituzione, avvenuta con atto del 6.02.2007.
Con rifermento alla contestazione di parte attrice in ordine alle irregolarità nella tenuta delle scritture contabili, oggetto del primo quesito di ctu, l'ausiliaria del
Giudice ha concluso che sulla base della documentazione contabile versata in atti, comunque relativa agli anni 2013, 2014 e 2015, non è stato possibile affermare se le scritture siano state regolarmente tenute né se i bilanci depositati rispecchino correttamente la situazione economico finanziaria della RCE. Tale deduzione è stata fermamente contestata da parte attrice, la quale invece ha insistito sul fatto che proprio
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la mancanza in atti dei registri contabili obbligatori per legge dimostra come l'amministratrice non abbia regolarmente tenuto le scritture contabili.
Ebbene, sul punto deve osservarsi che risulta irrilevante, ai fini della decisione, stabilire se vi sia effettivamente stata irregolarità nella tenuta di tali scritture. Giova infatti ricordare che – di per sé – la irregolare tenuta delle scritture contabili, in assenza di ulteriori e specifiche deduzioni, pur integrando una violazione agli obblighi gravanti sull'amministratore, è priva di autonoma efficacia causale rispetto ai danni al patrimonio sociale. Infatti, come già evidenziato, nell'ambito delle azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori, non è sufficiente lamentare la violazione, da parte dell'amministratore, delle norme di legge o di Statuto o la non corretta ed oculata gestione della società, ma è altresì indispensabile dedurre e dimostrare la diminuzione del patrimonio della società ed il nesso causale tra la predetta e le suddette condotte. Sicché, la mancata redazione delle scritture o dei bilanci, di per sé, non è un fatto causativo di danno al patrimonio sociale.
Per contro, sono certamente dannose per il patrimonio sociale le condotte distrattive.
Al riguardo, la consulente ha rilevato che le operazioni finanziarie rappresentate nella documentazione in atti suscitano quantomeno perplessità in quanto non in linea con la normale prassi operativa.
Parte In particolare, quanto alla cessione del credito vantato dalla nei confronti della del 17.12.2014, ceduto a con atto del Parte_6 Parte_3
17.12.2014, la ctu ha riscontrato come dall'analisi del libro giornale della società dell'esercizio 2015 non emerga alcun elemento finanziario, né in entrata né in uscita, avente come causale la corresponsione del prezzo di cessione pattuito e riportato nell'atto notarile.
Parte convenuta ha sostenuto che la suddetta cessione di credito trova giustificazione nell'attività svolta da amministratore della (e coniuge Parte_3 CP_2 dell'odierna convenuta), nella gestione di un cantiere nei pressi di Milano per un appalto risalente al 2009, dal valore di € 3.0000, per il quale era stato convenuto, un compenso per il tra i 50.0000,000 e i 60.000,00 euro. Ebbene detta deduzione Pt_3
è rimasta del tutto indimostrata, non essendo stato offerto alcun elemento idoneo a riscontrare tale asserzione. Al contrario, va evidenziato come la ctu abbia riscontrato che, dal libro giornale degli esercizi 2013 e 2014, non emerge l'esistenza di pregressi
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debiti verso il o registrazioni contabili aventi come causale compensazioni Pt_3
Parte di debiti della 'altronde, appare inverosimile che la pattuizione tra la e Pt_1
il per il compenso da riconoscere a quest'ultimo in relazione all'appalto di Pt_3
Milano sia “avvenuto oralmente in considerazione dei rapporti di familiarità”, trattandosi in ogni caso di un'obbligazione assunta da una società di capitali, per legge tenuta alla rendicontazione contabile delle movimentazioni finanziarie.
Proprio in ragione di tale cessione del credito, la ctu ha concluso come la stessa abbia comportato un danno per la società pari al prezzo di cessione mai incassato (ossia, €
48.288,00, cfr. doc. 18 fasc. attore), avendo contribuito all'aggravamento del dissesto.
Sul punto, alcun valore può assumere la transazione, conclusa dal , Parte_1 nell'ambito del procedimento penale per bancarotta che vedeva imputati l'odierna convenuta e il cui la difesa di parte convenuta ha fatto riferimento all'udienza Pt_3
di precisazione delle conclusioni. Tale accordo, concluso peraltro solo con il Pt_3
non è stato infatti versato in atti;
pertanto, non è verificabile da parte del Tribunale.
Quanto alle asserite distrazioni a favore della la ctu ha evidenziato come CP_2
dalla documentazione in atti emergano fatture di vendita dalla RCE alla per CP_2 complessivi € 161.723,20, aventi ad oggetto attrezzature, macchine e autocarri.
Nessuno dei cespiti oggetto di vendita risulta iscritto nel libro cespiti, sicché la consulente non ha potuto valutare la congruità dei prezzi di vendita, difettando anche in atti le fatture di acquisto.
Con riferimento al pagamento delle suddette fatture, la ctu ha accertato che lo stesso
è avvenuto mediante pagamenti che la ha effettuato non direttamente alla CP_2
Parte società, bensì a favore di fornitori verso cui la aveva dei debiti, saldando dunque debiti vantati dalla società verso terzi. Parte attrice ha contestato tale conclusione, evidenziando come in atti non risulti alcun atto di accollo di debiti sottoscritto dalla
CP_2
Ebbene, ritiene il Tribunale che, pur in mancanza di un espresso atto d'accollo, la ricostruzione dell'ausiliaria sia condivisibile, trovando la stessa plurimi riscontri, segnatamente: a) nelle dichiarazioni rese dal alla Guardia di Finanza, Pt_3 nell'ambito delle indagini relative al procedimento penale;
b) nelle dichiarazioni rese dal legale rappresentante del fornitore il quale, con riferimento Controparte_5
ai rapporti di cui alle fatture, sorti prima del fallimento, dà atto di pagamenti eseguiti
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dalla nell'interesse della RCE (cfr. doc. 23 fasc. convenuta). Tali CP_2
dichiarazioni, seppur non idonee, esse sole, a dimostrare la veridicità della tesi sostenuta dalla convenuta, certamente valgono a confermare quanto emerso in sede di indagini peritali. D'altronde, a favore di tale conclusioni depone anche l'esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, conclusosi con sentenza del Tribunale di L'Aquila del 20.07.2023, la quale ha revocato il titolo emesso a favore del
, proprio perché ha ritenuto provati taluni pagamenti eseguiti dalla Parte_1 CP_2
a favore della RCE. Detta pronuncia, benché non abbia valore cogente nel presente giudizio, vale certamente a suffragare la tesi prospettata dalla consulente in ordine
Parte alla sussistenza di accolli da parte della di debiti della verso terzi CP_2
fornitori.
Pertanto, appare condivisibile la conclusione raggiunta dalla ctu che, a fronte dell'importo complessivo fatturato e dei pagamenti effettuati mediate accollo di debiti nei confronti di terzi, ha accertato una distrazione per € 38.748,00, pari all'importo complessivamente fatturato al netto dei pagamenti eseguiti dalla per conto CP_2
Parte della di cui risulta evidenza in atti.
Circa la contestazione relativa al mancato recupero del finanziamento di € 100.000,00 concesso alla e alla asserita errata rappresentazione nei bilanci d'esercizio, Parte_5 la ctu ha evidenziato che l'operazione in discorso risale al 2009, dunque si colloca in un periodo di molto antecedente a quello che è stato possibile analizzare, riferendosi la documentazione disponibile agli anni 2013 -2015. L'assenza di documentazione non ha consentito alla consulente di ricostruire i presupposti del finanziamento né
l'andamento nel corso degli anni e le ragioni sottese alla scelta di non provvedere al recupero. Le contestazioni mosse dal sono del tutto generiche e mancano Parte_1
di individuare lo specifico danno eventualmente derivante dalla errata rappresentazione in bilancio dell'operazione in discorso. Peraltro, come sopra ricordato, l'inadeguata rappresentazione in bilancio, pur se addebitabile, non giustifica essa sola la determinazione del danno dovendo sempre il curatore dimostrare il danno conseguente, almeno in astratto, all'inadempimento dell'amministratore il quale è tenuto, in alternativa, a specificare i motivi per cui non può dimostrare i danni riconducibili alla condotta dell'amministratore medesimo.
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Alla luce di quanto sopra esposto, appare allora condivisibile individuare il danno risarcibile, causato alla RCE dagli atti distrattivi sinora esaminati, nell'importo quantificato dalla consulente, complessivamente pari a € 87.036, ossia alla somma del prezzo della cessione del credito del 17.12.2014, mai versato dal e quanto Pt_3
fatturato e non riscosso dalla già decurtati i debiti verso i fornitori pagati CP_2
dalla per conto della RCE. CP_2
4 – L'omesso accertamento della causa di scioglimento:
Il contesta, altresì, all'amministratore di aver omesso l'accertamento della Parte_1
intervenuta causa di scioglimento della società, adottando i conseguenti comportamenti previsti dalla legge.
Al riguardo, giova ricordare che i riferimenti normativi che disciplinano la condotta che l'amministratore deve tenere in presenza di una causa di scioglimento della società per perdite sono costituiti dagli artt. 2392, 2447 e, per le S.r.l., gli artt. 2482 ter, 2484, 2485, 2486 c.c.
In base a detta disciplina, così possono essere sintetizzati gli obblighi degli amministratori: devono costantemente vigilare sull'andamento della situazione patrimoniale della società al fine di accertare prontamente l'eventuale perdita del capitale sociale;
qualora il capitale sociale venga perso, essi devono senza indugio convocare l'assemblea affinché adotti uno dei provvedimenti di cui all'artt. 2446 o
2447, in caso di S.p.A., o 2482 bis e 2482 ter c.c., in caso di S.r.l. (copertura delle perdite e ricapitalizzazione;
liquidazione o trasformazione della società); in assenza di tali provvedimenti, devono iscrivere la causa di scioglimento nel registro delle imprese;
a seguito del verificarsi di una causa di scioglimento, non devono cessare qualsivoglia atto di gestione societaria, ma devono gestire la società ai soli fini conservativi.
Al fine di poter ritenere sussistente la condotta di mala gestio contestata dal nella presente sede, è necessario dunque che si verifichino i seguenti Parte_1
presupposti:
a) il capitale sociale sia sceso per perdite sotto il minimo di legge;
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b) gli amministratori si siano accorti di tale circostanza o se ne potevano accorgere utilizzando la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle specifiche competenze;
c) gli amministratori abbiano omesso di convocare senza indugio l'assemblea di cui all'art. 2482 ter c.c., finalizzata alla ricapitalizzazione o trasformazione della società, ovvero, se l'assemblea si è tenuta, non siano state adottate delibere tali da consentire la prosecuzione dell'attività sociale e gli amministratori non abbiano iscritto la causa di scioglimento e la messa in liquidazione della società;
d) gli amministratori, pur conoscendo o potendo conoscere la “perdita rilevante” del capitale e non avendo adottato gli adempimenti conseguenti, abbiano compiuto nuove operazioni generative di danno per la società o abbiano proseguito nella gestione dell'attività con modalità e fini estranei alla mera conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio (art. 2486 c.c.);
e) la prosecuzione dell'attività in un'ottica non conservativa abbia prodotto dei danni alla società o ai creditori, depauperando il patrimonio sociale.
Quanto alla liquidazione del danno subito dalla società per effetto della illegittima protrazione dell'attività imprenditoriale della società, l'art 378 de CCII, ha aggiunto all'art. 2486 c.c. il comma 3, recante proprio i criteri relativi alla determinazione del danno risarcibile. Si tratta, di disposizione che recepisce principi e criteri già applicabili in precedenza, ma che, in questo, ha natura innovativa.
In generale, già prima della modifica dell'art. 2486 c.c., la giurisprudenza aveva affermato che nell'azione di responsabilità promossa dal curatore fallimentare ex art. 146 legge fall. nei confronti dell'amministratore, e ai fini della liquidazione del danno cagionato da quest'ultimo per aver proseguito l'attività dopo l'avvenuta riduzione per perdite del capitale sociale al di sotto del minimo legale, il giudice "può avvalersi" del criterio presuntivo della differenza dei netti patrimoniali, "in via equitativa", nel caso di impossibilità di una ricostruzione analitica dovuta all'incompletezza dei dati contabili, "salvo indicare le ragioni e sempre che sia stato allegato un inadempimento dell'amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato" (v. ex aliis Cass. 9983/2017, e v. pure Cass.
4347/2022).
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La norma non ha modificato la fattispecie concreta alla quale è dedicata, vale a dire la declinazione degli obblighi comportamentali al fondo della responsabilità civile.
Né ha minimamente alterato il contenuto del diritto al risarcimento del danno che sia stato cagionato. La stessa ha invece codificato un meccanismo di liquidazione equitativa del pregiudizio secondo quanto già la giurisprudenza aveva ritenuto legittimo, specificando la metodica della valutazione giudiziale quanto all'apprezzamento delle conseguenze pregiudizievoli della condotta (Cass.
5252/2024). Infine, ha regolato l'ipotesi in cui, mancando o non essendo state tenute regolarmente le scritture contabili risulti ardua l'adozione del criterio di liquidazione dei danni. In tal caso, in difetto della possibilità di accertare i patrimoni netti, l'entità del danno sarà determinata dalla differenza fra l'attivo e il passivo accertati nella liquidazione giudiziale (art 2486, comma 3, ult. periodo c.c.).
Detta ultima disposizione, va interpretata sempre tenendo a mente i principi affermati, proprio in materia di responsabilità degli amministratori, dalla sentenza delle Sezioni
Unite n. 9100/2015, secondo la quale “nell'azione di responsabilità promossa dal curatore a norma dell'art. 146, secondo comma, legge fall., la mancata (o irregolare) tenuta delle scritture contabili, pur se addebitabile all'amministratore convenuto, non giustifica che il danno risarcibile sia determinato e liquidato nella misura corrispondente alla differenza tra il passivo accertato e l'attivo liquidato in sede fallimentare, potendo tale criterio essere utilizzato solo quale parametro per una liquidazione equitativa ove ne sussistano le condizioni, sempreché il ricorso ad esso sia, in ragione delle circostanze del caso concreto, logicamente plausibile e, comunque, l'attore abbia allegato un inadempimento dell'amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato, indicando le ragioni che gli hanno impedito l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore medesimo”.
Sì ricostruito il quadro normativo, nel caso in esame, l'addebito risulta genericamente formulato dal , il quale ha omesso di precisare in quale momento si sarebbe Parte_1
verificata la causa di scioglimento (facendo genericamente riferimento al “2013”) e soprattutto quale sarebbe il danno cagionato al patrimonio sociale, causalmente collegato a tale omissione ed alla continuazione dell'attività imprenditoriale, secondo i criteri suindicati.
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In particolare, il ha dedotto che a far data dall'approvazione del bilancio Parte_1 relativo all'esercizio del 2013, avvenuta il 18.9.2014, l'amministratrice avrebbe dovuto procedere con gli adempimenti necessari alla ricostituzione del capitale, adempimenti che in effetti non sono stati adottati. Tuttavia, ha mancato di indicare quali siano stati gli atti di prosecuzione dell'attività aziendale, successivi alla chiusura dell'esercizio del 2013 e in che modo essi abbiano contribuito ad aggravare il dissesto.
L'attore ha poi dedotto l'irregolarità dei bilanci approvati in relazione agli esercizi successivi (2014 e 2015), rappresentando come gli stessi siano non veritieri e inidonei a rappresentare la situazione della società. Lo stesso non ha però indicato quale sia il danno eziologicamente collegabile a tale condotta, con riferimento alla prosecuzione dell'attività. Anzi dalla lettura dell'atto introduttivo non emergono attività che hanno determinato assunzione di rischio d'impresa; lo stesso ha invece Parte_1 rappresentato come, nel 2014, la RCE risultasse “inattiva da oltre un anno (2013)”
(cfr. pag. 7 atto di citazione). Ne consegue che, seppure si sia verificata una causa di scioglimento rispetto alla quale l'amministratrice abbia omesso di adottare i provvedimenti prescritti dalla legge, difetta nel caso di specie, prova del successivo compimento di atti negoziali da parte degli amministratori idonei a cagionare un danno configurabile in termini di aggravamento del dissesto.
Anche le operazioni relative alle fatture emesse nell'anno 2014 e considerate ai fini della verifica delle condotte distrattive, non sono indicative di attività negoziali o finanziarie compiute dalla RCE ai fini della prosecuzione dell'attività, trattandosi per lo più di fatture di vendita di beni o per le quali sono state accertate compensazioni tra crediti e debiti della società contratti in un periodo antecedente al verificarsi della causa di scioglimento.
Tanto chiarito, appare allora irrilevante, ai fini della condanna al risarcimento del danno, quanto affermato nella ctu. Pur essendo stata accertata una perdita di entità tale da portare il capitale sociale al di sotto del minimo legale, rispetto alla quale l'amministratrice avrebbe dovuto porre i soci di fronte alla scelta se CP_1
sciogliere la società o ricapitalizzarla, restano del tutti indimostrati gli ulteriori elementi per l'accertamento della responsabilità, ossia sia il compimento di atti non conservativi, idonei a cagionare l'aggravamento del dissesto, sia un danno eziologicamente collegabile a tali atti e dunque risarcibile.
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In tale prospettiva, è allora irrilevante che la mancanza delle scritture contabili abbia precluso alla consulente di procedere alla liquidazione del danno, prevedendo l'art. 2486 comma 3 c.c. solo un criterio di determinazione del danno che comunque presuppone l'accertamento della responsabilità dell'amministratore secondo gli ordinari canoni e le regole in punto di riparto di onere della prova, accertamento che invece difetta nel caso de qua per tutte le ragioni sinora esposte
In definitiva, alcun danno può essere liquidato per l'omesso accertamento della causa di scioglimento.
5 – Rivalutazione monetaria e interessi
Il risarcimento del danno cui è tenuto l'amministratore dà luogo ad un debito di valore, avendo per contenuto la reintegrazione del patrimonio del danneggiato nella situazione economica preesistente al verificarsi dell'evento dannoso, con la conseguenza che nella liquidazione del risarcimento deve tenersi conto della svalutazione monetaria verificatasi tra il momento in cui si è prodotto il danno e la data della liquidazione definitiva: ciò, peraltro, vale anche se, al momento della sua produzione, il danno consista nella perdita di una determinata somma di denaro, in quanto quest'ultima vale soltanto ad individuare il valore di cui il patrimonio del danneggiato è stato diminuito e può essere assunta come elemento di riferimento per la determinazione dell'entità del danno.
Sicché, sulla suindicata somma, spetta all'attore anche la rivalutazione monetaria, costituendo questa l'imprescindibile presupposto dell'espressione, in termini di equivalenza monetaria attuale, del valore che va appunto reintegrato dal debitore e facendo parte del cd. danno emergente. La somma di € 87.036,00 va maggiorata della rivalutazione -secondo i noti indici ISTAT- dalla data della dichiarazione di fallimento (aprile 2017), momento in cui può dirsi conclamato il danno, per un importo totale di € 103.311,73.
Quanto, invece, alla richiesta degli interessi, devesi osservare quanto segue.
L'obbligazione risarcitoria -come noto- è finalizzata a porre il creditore nella stessa situazione nella quale si sarebbe trovato, se il pagamento dell'equivalente monetario del bene perduto fosse stato tempestivo.
Tuttavia, mentre la rivalutazione della somma ha lo scopo di risarcire il danno
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emergente, gli interessi hanno lo scopo di risarcire il lucro cessante. Del resto, a differenza dei crediti di valuta, i crediti di valore non producono automaticamente interessi, non potendosi parlare di normale fruttuosità della somma di denaro. In realtà, infatti, con la liquidazione degli interessi si va a risarcire un danno, e precisamente il maggior danno non coperto dalla rivalutazione monetaria.
Tradizionalmente, tale danno è stato equitativamente risarcito riconoscendo, sulla somma capitale via via rivalutata annualmente, anche la corresponsione degli interessi (solitamente al tasso legale). Tali interessi sono stati denominati dalla giurisprudenza “interessi compensativi” (cfr. Cass. 11718/02; Cass. 2654/05), che rappresentano, quindi, una modalità per liquidare, in via equitativa ed in mancanza di specifica quantificazione, il danno da ritardo nei debiti di valore (Cass. 4242/03).
Detto danno però –come tutte le voci di danno- va allegato e dimostrato, anche attraverso presunzioni (cfr. Cass. 12452/03; Cass. 20591/04; Cass. 22347/07), tanto con riferimento all'entità quanto con riferimento al nesso causale, dovendosi escludere l'ipotizzabilità di un danno in re ipsa, che diversamente verrebbe a coincidere con l'evento (cfr. Cass. SU 26972/08), trattandosi invece di danno- conseguenza.
Questi principi, dettati in ordine all'eventuale risarcibilità di un danno da ritardo, sono stati ribaditi anche da Cass. 3355/10, che in motivazione così precisa: “ … va ricordato che nei debiti di valore il riconoscimento di interessi costituisce una mera modalità liquidatoria del possibile danno da lucro cessante, cui è consentito al giudice di far ricorso col limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito. Non gli è invece inibito di riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate;
ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia;
ovvero di determinare il tasso di interesse in misura diversa da quella legale;
ovvero, ancora, di non riconoscere affatto gli interessi se, in relazione ai parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato, un danno da lucro cessante debba essere positivamente escluso (Cass., n. 748/2000, cfr. anche Cass., nn. 490/1999 e
10751/2002). ….”.
Dunque il riconoscimento degli interessi compensativi, dalla data del fatto o dai
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singoli esborsi, è possibile solo nel caso di allegazione e prova, da parte del creditore, su di un eventuale danno da ritardo, ulteriore e maggiore rispetto a quello risarcito con la rivalutazione (cfr. Cass. 12452/03; Cass. 2654/05 in motivazione: “ … Gli interessi che vengono qui in considerazione sono interessi 'compensativi' … possono
…. non riconoscersi affatto se il giudice ritenga che la rivalutazione abbia interamente coperto il danno da ritardato conseguimento dell'equivalente monetario
(in relazione ai parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato, come precisato da Cass., n. 4729/2001 e n. 12788/98), essendo inibito solo il calcolo degli interessi al tasso legale sulle somme integralmente rivalutate a far data dall'evento dannoso. ….”).
Del resto anche la nota Cass. SU 1712/95 richiede la prova - ed ancor prima-
l'allegazione di detto danno da mancato guadagno, in conseguenza del lamentato ritardato pagamento della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno emergente
(cfr. Cass. SU 1712/95 : “ …. Tale prova può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze obiettive e soggettive del caso. ….”).
In conclusione, solo qualora l'equivalente monetario attuale del danno dovesse risultare in concreto, in base alle allegazioni e prove del danneggiato, non sufficiente a tenere indenne costui da tutte le conseguenze pregiudizievoli del fatto dannoso, a causa del ritardo con il quale la somma gli è stata erogata, il giudice può liquidare tale danno anche sotto forma di interessi, a condizione che tale danno sia ritenuto esistente prima del riconoscimento di detti interessi, che -come detto - costituiscono una mera modalità di liquidazione del danno.
Nel caso di specie, tuttavia, nulla risulta allegato e provato da parte del danneggiato, per cui non possono essere riconosciuti gli interessi cd. compensativi in aggiunta alla rivalutazione monetaria.
Invece, sull'importo complessivamente riconosciuto - in quanto convertito con la liquidazione in credito di valuta - spettano gli interessi moratori legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.
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In conclusione, la convenuta va condannata al pagamento, in Controparte_1 favore del della complessiva somma risarcitoria di € Parte_1
103.311,73, già all'attualità, oltre interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in ragione dell'accolto come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In parziale accoglimento delle domande attoree, CONDANNA la convenuta al pagamento, in favore del della Controparte_1 Parte_1 complessiva somma risarcitoria di € 103.311,73, già all'attualità, oltre interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo;
2) CONDANNA la convenuta alla rifusione, in favore del Parte_1 delle spese di giudizio che liquida in € 14.103 per compensi ex DM. 55/2014, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 13.2.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Maura Manzi Dr.ssa Elvira Buzzelli
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3 – Le risultanze della ctu ed esame della fattispecie concreta:
6 – Conclusioni: