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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 11/06/2025, n. 945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 945 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 786/2025
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 786/2025
PROMOSSA DA
Avv. (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Lucia Pt_1 Pt_2 C.F._1
Di Fazio, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ; CP_1 C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione all'udienza dell'11.06.2025, all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c.
Pag. 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con ricorso ex artt. 14 del d.lgs. n. 150/2011 e 281-decies c.p.c., depositato telematicamente in data 28.02.2025, l'Avv. Alba Riitto ha convenuto in giudizio CP_1
, chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 3.559,00, oltre accessori
[...]
di legge, a titolo di compensi professionali per l'attività difensiva prestata nell'ambito del procedimento civile iscritto al n. 1860/2019 r.g. del Tribunale di Siracusa, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, definito con sentenza n.
917/2024.
A supporto della domanda, l'istante ha dedotto: - di avere ricevuto mandato difensivo dalla resistente con procura alle liti in data 10.10.2019; - di essersi regolarmente costituita in giudizio e di aver curato tutte le difese di parte resistente nelle varie fasi della procedura, partecipando alle udienze e redigendo le memorie difensive previste dall'art. 183, comma 6, c.p.c.; - di avere diritto, per tale attività, alla corresponsione della somma di € 3.809,00, determinata in applicazione dei parametri minimi di cui al
D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, per cause di valore indeterminabile e bassa complessità; - di aver ricevuto dalla cliente un acconto di € 300,00, e di aver successivamente sollecitato il pagamento del residuo credito mediante raccomandata
A/R del 20.01.2025, rimasta priva di riscontro.
2. - La resistente, ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita e va pertanto dichiarata contumace.
3. - Alla prima udienza dell'11.06.2025, il procuratore di parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da verbale in atti e ha discusso oralmente la causa, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
4. - Ai sensi dell'art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 150/2011, come modificato dal d.lgs. n.
149/2022, la presente controversia, avente ad oggetto la liquidazione degli onorari spettanti a un avvocato per prestazioni giudiziali in materia civile, è soggetta al rito semplificato di cognizione e rientra nella competenza del Tribunale di Siracusa in composizione monocratica.
Pag. 2 di 5 5. - Venendo al merito della controversia, va premesso che, vertendosi in tema di responsabilità contrattuale, risulta applicabile il consolidato principio di diritto secondo cui colui il quale agisce per l'adempimento (o per la risoluzione o per il risarcimento del danno), deve provare la fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre è al debitore convenuto che incombe la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Sez.
Un., n. 13533/2001).
A norma dell'art. 115, comma 1, c.p.c., la mancata costituzione della parte convenuta non determina l'effetto della non contestazione, sicché grava sull'attrice l'onere di provare i fatti costitutivi del credito azionato.
Nel caso di specie, l'Avv. ha prodotto: - la procura alle liti sottoscritta dalla Pt_1
resistente in data 10 ottobre 2019; - copia degli atti difensivi e delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. redatti nell'ambito del procedimento n. 1860/2019 r.g.; - copia della sentenza conclusiva del procedimento e della diffida inoltrata alla cliente.
Tali documenti, nella misura in cui comprovano l'esistenza del rapporto professionale e l'effettivo svolgimento dell'attività difensiva, costituiscono piena prova della fonte negoziale dell'obbligazione e dell'adempimento dell'incarico da parte della ricorrente.
A fronte di ciò, sarebbe stato onere della convenuta quello di dimostrare il fatto estintivo dell'obbligazione di pagamento, onere in specie rimasto totalmente insoddisfatto.
Di conseguenza, l'Avv. ha diritto al pagamento del compenso richiesto, ai sensi Pt_1 dell'art. 2233 c.c.
6. - Quanto alla determinazione del compenso spettante all'Avv. , va premesso Pt_1
che, secondo il recente insegnamento della nomofilachia, l'accordo con il quale le parti stabiliscono la misura del compenso non è elemento essenziale del contratto di patrocinio (cfr. Sez. Un., n. 19427/2021).
Quando, all'atto dell'incarico o successivamente, il compenso non sia stato determinato in forma scritta e, comunque, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, il
Pag. 3 di 5 compenso è liquidato dal giudice con riferimento ai parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante, conformemente a quanto stabilito dall'art. 13, comma 6, L. n.
247/2012, in base al quale: «I parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia, su proposta del CNF, ogni due anni, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, si applicano quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge».
Ne consegue che, nel caso di specie, caratterizzato dalla mancanza di un accordo scritto sulla misura del compenso, il medesimo debba determinarsi sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati con D.M. n. 147/2022.
La causa va inquadrata tra quelle di valore indeterminabile e di bassa complessità. Le attività svolte dall'Avv. risultano riconducibili a tutte le fasi processuali (studio, Pt_1
introduttiva, trattazione/istruttoria e decisionale). In applicazione dei parametri minimi previsti per tale tipologia di controversia, si ritiene congrua la liquidazione della somma di € 3.859,00 (di cui € 851,00 per fase di studio, € 602,00 per fase introduttiva, € 903,00 per fase di trattazione/istruttoria, ed € 1.453,00 per fase decisionale).
Da tale somma, tuttavia, va detratto l'acconto incassato dalla ricorrente, pari ad €
300,00, sicché il compenso finale a credito per l'Avv. si quantifica in complessivi Pt_1
€ 3.559,00, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, contributo integrativo previdenziale al 4% e IVA al 22%, se dovuta, come per legge.
Su tale somma spettano, infine, alla ricorrente gli interessi al tasso legale di cui all'art. 1284, comma 1, c.c., con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza
(come da esplicita richiesta in tal senso della richiesta), sino al soddisfo.
7. - Le spese di lite seguono la soccombenza e, avuto riguardo all'attività processuale concretamente espletata nel corso del giudizio e allo scaglione di riferimento, individuato secondo i parametri del D.M. n. 55/2014, aggiornati con D.M. n. 147/2022, in quello sino ad € 5.200,00, secondo il valore effettivo della controversia, vanno
Pag. 4 di 5 liquidate in complessivi € 1.276,00 a titolo di compensi (fasi di studio e introduttiva ai valori medi e fase decisionale ai valori minimi, tenuto conto della natura documentale della controversia e della ripetitività delle questioni trattate dal procuratore di parte ricorrente in sede di discussione orale), oltre rimborso forfettario spese al 15%, CPA al
4% e IVA al 22%, se dovuta, come per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, nella persona del G.U., Dott. Alfredo
Spitaleri, disattesa o assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 786/2025 r.g., così dispone:
1) Dichiara la contumacia di . CP_1
2) Condanna al pagamento, in favore dell'Avv. Alba Riitto, della CP_1
somma di € 3.559,00, oltre rimborso forfettario spese al 15%, CPA al 4% e IVA al 22%, se dovuta, come per legge, oltre interessi al tasso e con la decorrenza indicati in motivazione.
3) Condanna alla rifusione, in favore dell'Avv. Alba Riitto, delle CP_1
spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 157,10 a titolo di spese vive (contributo unificato: € 98,00; bolli: € 27,00; notifiche: € 32,10), e in complessivi € 1.276,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese al 15%, CPA al 4% e IVA al 22%, se dovuta, come per legge.
Così deciso a Siracusa, in data 11 giugno 2025.
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pag. 5 di 5
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 786/2025
PROMOSSA DA
Avv. (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Lucia Pt_1 Pt_2 C.F._1
Di Fazio, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ; CP_1 C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione all'udienza dell'11.06.2025, all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c.
Pag. 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con ricorso ex artt. 14 del d.lgs. n. 150/2011 e 281-decies c.p.c., depositato telematicamente in data 28.02.2025, l'Avv. Alba Riitto ha convenuto in giudizio CP_1
, chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 3.559,00, oltre accessori
[...]
di legge, a titolo di compensi professionali per l'attività difensiva prestata nell'ambito del procedimento civile iscritto al n. 1860/2019 r.g. del Tribunale di Siracusa, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, definito con sentenza n.
917/2024.
A supporto della domanda, l'istante ha dedotto: - di avere ricevuto mandato difensivo dalla resistente con procura alle liti in data 10.10.2019; - di essersi regolarmente costituita in giudizio e di aver curato tutte le difese di parte resistente nelle varie fasi della procedura, partecipando alle udienze e redigendo le memorie difensive previste dall'art. 183, comma 6, c.p.c.; - di avere diritto, per tale attività, alla corresponsione della somma di € 3.809,00, determinata in applicazione dei parametri minimi di cui al
D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, per cause di valore indeterminabile e bassa complessità; - di aver ricevuto dalla cliente un acconto di € 300,00, e di aver successivamente sollecitato il pagamento del residuo credito mediante raccomandata
A/R del 20.01.2025, rimasta priva di riscontro.
2. - La resistente, ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita e va pertanto dichiarata contumace.
3. - Alla prima udienza dell'11.06.2025, il procuratore di parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da verbale in atti e ha discusso oralmente la causa, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
4. - Ai sensi dell'art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 150/2011, come modificato dal d.lgs. n.
149/2022, la presente controversia, avente ad oggetto la liquidazione degli onorari spettanti a un avvocato per prestazioni giudiziali in materia civile, è soggetta al rito semplificato di cognizione e rientra nella competenza del Tribunale di Siracusa in composizione monocratica.
Pag. 2 di 5 5. - Venendo al merito della controversia, va premesso che, vertendosi in tema di responsabilità contrattuale, risulta applicabile il consolidato principio di diritto secondo cui colui il quale agisce per l'adempimento (o per la risoluzione o per il risarcimento del danno), deve provare la fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre è al debitore convenuto che incombe la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Sez.
Un., n. 13533/2001).
A norma dell'art. 115, comma 1, c.p.c., la mancata costituzione della parte convenuta non determina l'effetto della non contestazione, sicché grava sull'attrice l'onere di provare i fatti costitutivi del credito azionato.
Nel caso di specie, l'Avv. ha prodotto: - la procura alle liti sottoscritta dalla Pt_1
resistente in data 10 ottobre 2019; - copia degli atti difensivi e delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. redatti nell'ambito del procedimento n. 1860/2019 r.g.; - copia della sentenza conclusiva del procedimento e della diffida inoltrata alla cliente.
Tali documenti, nella misura in cui comprovano l'esistenza del rapporto professionale e l'effettivo svolgimento dell'attività difensiva, costituiscono piena prova della fonte negoziale dell'obbligazione e dell'adempimento dell'incarico da parte della ricorrente.
A fronte di ciò, sarebbe stato onere della convenuta quello di dimostrare il fatto estintivo dell'obbligazione di pagamento, onere in specie rimasto totalmente insoddisfatto.
Di conseguenza, l'Avv. ha diritto al pagamento del compenso richiesto, ai sensi Pt_1 dell'art. 2233 c.c.
6. - Quanto alla determinazione del compenso spettante all'Avv. , va premesso Pt_1
che, secondo il recente insegnamento della nomofilachia, l'accordo con il quale le parti stabiliscono la misura del compenso non è elemento essenziale del contratto di patrocinio (cfr. Sez. Un., n. 19427/2021).
Quando, all'atto dell'incarico o successivamente, il compenso non sia stato determinato in forma scritta e, comunque, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, il
Pag. 3 di 5 compenso è liquidato dal giudice con riferimento ai parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante, conformemente a quanto stabilito dall'art. 13, comma 6, L. n.
247/2012, in base al quale: «I parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia, su proposta del CNF, ogni due anni, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, si applicano quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge».
Ne consegue che, nel caso di specie, caratterizzato dalla mancanza di un accordo scritto sulla misura del compenso, il medesimo debba determinarsi sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati con D.M. n. 147/2022.
La causa va inquadrata tra quelle di valore indeterminabile e di bassa complessità. Le attività svolte dall'Avv. risultano riconducibili a tutte le fasi processuali (studio, Pt_1
introduttiva, trattazione/istruttoria e decisionale). In applicazione dei parametri minimi previsti per tale tipologia di controversia, si ritiene congrua la liquidazione della somma di € 3.859,00 (di cui € 851,00 per fase di studio, € 602,00 per fase introduttiva, € 903,00 per fase di trattazione/istruttoria, ed € 1.453,00 per fase decisionale).
Da tale somma, tuttavia, va detratto l'acconto incassato dalla ricorrente, pari ad €
300,00, sicché il compenso finale a credito per l'Avv. si quantifica in complessivi Pt_1
€ 3.559,00, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, contributo integrativo previdenziale al 4% e IVA al 22%, se dovuta, come per legge.
Su tale somma spettano, infine, alla ricorrente gli interessi al tasso legale di cui all'art. 1284, comma 1, c.c., con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza
(come da esplicita richiesta in tal senso della richiesta), sino al soddisfo.
7. - Le spese di lite seguono la soccombenza e, avuto riguardo all'attività processuale concretamente espletata nel corso del giudizio e allo scaglione di riferimento, individuato secondo i parametri del D.M. n. 55/2014, aggiornati con D.M. n. 147/2022, in quello sino ad € 5.200,00, secondo il valore effettivo della controversia, vanno
Pag. 4 di 5 liquidate in complessivi € 1.276,00 a titolo di compensi (fasi di studio e introduttiva ai valori medi e fase decisionale ai valori minimi, tenuto conto della natura documentale della controversia e della ripetitività delle questioni trattate dal procuratore di parte ricorrente in sede di discussione orale), oltre rimborso forfettario spese al 15%, CPA al
4% e IVA al 22%, se dovuta, come per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, nella persona del G.U., Dott. Alfredo
Spitaleri, disattesa o assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 786/2025 r.g., così dispone:
1) Dichiara la contumacia di . CP_1
2) Condanna al pagamento, in favore dell'Avv. Alba Riitto, della CP_1
somma di € 3.559,00, oltre rimborso forfettario spese al 15%, CPA al 4% e IVA al 22%, se dovuta, come per legge, oltre interessi al tasso e con la decorrenza indicati in motivazione.
3) Condanna alla rifusione, in favore dell'Avv. Alba Riitto, delle CP_1
spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 157,10 a titolo di spese vive (contributo unificato: € 98,00; bolli: € 27,00; notifiche: € 32,10), e in complessivi € 1.276,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese al 15%, CPA al 4% e IVA al 22%, se dovuta, come per legge.
Così deciso a Siracusa, in data 11 giugno 2025.
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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