Sentenza 16 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5S, sentenza 16/01/2025, n. 715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 715 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00715/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00031/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 31 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto K10/-OMISSIS- di diniego della cittadinanza italiana Prot. -OMISSIS-/2019 del 02/09/2019 emesso dal Ministro dell'Interno e firmato dal Sottosegretario di Stato, notificato l’8/10/2019;
di ogni altro connesso, presupposto e consequenziale, anche allo stato non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 13 dicembre 2024, tenutasi da remoto, il dott. Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In data 27.1.2015 il ricorrente presentava istanza per la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma primo, lettera f) della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
1.1. Il Ministero dell’Interno, previa comunicazione del preavviso di diniego ex art. 10- bis l. n. 241/1990 del 7 febbraio 2029, con decreto del 2.9.2029 respingeva la domanda, stante la sussistenza di indagini a suo carico, iniziate in data 2 giugno 2011, per i reati di associazione per delinquere, truffa e frode in competizioni sportive; ciò che costituiva indice di “ inaffidabilità e di una non compiuta integrazione nella comunità nazionale ”.
1.2. Avverso tale ultimo provvedimento insorgeva il ricorrente avanti questo TAR, a mezzi di gravame essenzialmente deducendo:
- violazione plurima di legge (artt. 2, 3, 27, 97 Costituzione – artt. 1 e 3 legge 241/90 – artt. 6 e 9 legge 91/1992) - eccesso di potere per carenza di motivazione, difetto di istruttoria, abnormità, irragionevolezza, atteso che il ricorrente non avrebbe mai riportato alcuna condanna, nel mentre le indagini avrebbero dimostrato la sua estraneità ai fatti; talchè, gli elementi valorizzati nel diniego consisterebbero in mere “indagini”, cui non è seguito alcun accertamento della responsabilità in sede penale; il giudizio di inaffidabilità sarebbe, indi, viziato da carenza di istruttoria e di motivazione, avendo peraltro la intimata Amministrazione omesso, altresì, di valutare adeguatamente la complessiva condotta tenuta dal richiedente nell'arco dell'intero periodo di permanenza sul territorio nazionale.
1.3. Con successiva memoria, di poi, il ricorrente rimarcava la “totale estraneità” del ricorrente ai fatti di reato oggetto di indagine, depositando il provvedimento di archiviazione adottato in data 4 marzo 2020, in accoglimento della richiesta del PM del 23.10.2019.
1.4. Si costituiva la intimata Amministrazione, instando per la reiezione del ricorso e la causa, al fine, veniva introitata per la decisione all’esito della udienza del 13 dicembre 2024, tenutasi da remoto.
2. Il ricorso non è fondato.
2.1. Vanno, in via liminare, rammentate le statuizioni da lungo tempo foggiate da questo TAR in subiecta materia (TAR Lazio, V, 3 gennaio 2025, n. 138; cfr., ex multis , TAR Lazio, Roma, Sez. V bis, n. 2943, 2944, 2945, 3018, 3471, 4280 e 5130 del 2022 e 20023 del 2023).
Ai sensi dell'articolo 9 comma 1 lettera f) della legge n. 91 del 1992, la cittadinanza italiana può essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.
Il conferimento dello status civitatis , cui è collegata una capacità giuridica speciale, si traduce in un apprezzamento di opportunità sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l'integrazione del richiedente nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta.
L'interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone che si valutino le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante, e la attitudine dello stesso ad assumersene anche tutti i doveri ed oneri.
In altri termini, il provvedimento di concessione della cittadinanza in esame “ è atto squisitamente discrezionale di ‘alta amministrazione’, condizionato all'esistenza di un interesse pubblico che con lo stesso atto si intende raggiungere e da uno ‘status illesae dignitatis’ (morale e civile) di colui che lo richiede ” (CdS, III, 07/1/2022, n. 104).
Quanto, in particolare, all’onere motivazionale, la giurisprudenza ha più volte precisato che l'ampiezza e la profondità dell'obbligo di motivazione del provvedimento di diniego della concessione della cittadinanza devono correlarsi allo stadio del procedimento penale, alla natura del reato commesso, nonché alla circostanza che esso sia stato commesso a distanza di tempo dal momento in cui l’istanza di concessione della cittadinanza viene proposta. Questi profili incidono anche sul livello di discrezionalità dell’Amministrazione per la quale la valutazione della condotta penalmente rilevante deve costituire, a norma di legge, uno degli elementi rilevanti ai fini della decisione sulla concessione della cittadinanza, con la conseguenza che, “ nel caso di sentenza penale e, a fortiori, di sentenza passata in giudicato l'ampiezza e l'intensità dell'obbligo motivazionale relativo al diniego di concessione di cittadinanza può essere minore rispetto a quello che deve, invece, caratterizzare un diniego in presenza di una mera comunicazione di notizia di reato o di una denuncia, della quale il ricorrente potrebbe non essere al corrente ” (Consiglio di Stato sez. I, 4/4/2022, n.713; cfr., in senso conforme, CdS, II, 31 maggio 2021, n. 4151).
2.2. Tanto chiarito, ritiene il Collegio che, a sostegno della non manifesta irragionevolezza o illogicità della valutazione discrezionale cui è pervenuta l’Amministrazione, deponga:
- la assoluta gravità dei fatti oggetto della indagine, integranti i reati di associazione per delinquere, truffa e frode in competizioni sportive;
- la relativa “vicinanza” nel tempo di tali indagini, rispetto al momento di presentazione della domanda e a quello di adozione del gravato provvedimento.
Elementi che, valutati non in guisa atomisticamente, bensì nel loro intreccio reciproco, assumono rilevanza a fini dell’espressione di un giudizio globale sotto il profilo della significatività della personalità dell’autore e del contesto di illegalità in cui il richiedente poteva ragionevolmente apparire inserito.
2.2.1. E’ su tali elementi –in allora esistenti, id est al momento in cui si è dispiegata la potestas censurata- che si fonda il giudizio di non piena affidabilità posto a fondamento del gravato diniego.
2.2.2. Né può rilevare il provvedimento giudiziale di archiviazione del 3 marzo 2020, reso in accoglimento della richiesta del PM del 23 ottobre 2019, comechè atti intervenuti in data successiva a quella di adozione del gravato provvedimento; e ciò anche a voler obnubilare il rilievo per cui, in disparte i concreti esiti del procedimento, la Amministrazione ben può ragionevolmente apprezzare anche il “fatto storico” del coinvolgimento in un procedimento penale per reati di pregnante disvalore e riprovevolezza.
2.3. Si aggiunga che, a sostegno del diniego cui è pervenuta l’Amministrazione, depone anche il periodo in cui si sono iniziate le indagini (giugno 2011), ricadenti nel decennio anteriore all’istanza e all’adozione del provvedimento finale (vedi, da ultimo, TAR Lazio, sez. V bis, n. 2643/2022; 2944, 2945 del 2022).
In tale prospettiva, è stato di recente ribadito quanto al procedimento penale rimasto allo stadio di mera denuncia, che “la giurisprudenza in materia ha costantemente affermato che ai fini della concessione della cittadinanza non si deve tenere conto solamente dei fatti penalmente rilevanti, ma si deve valutare anche l’area della prevenzione dei reati e di qualsivoglia situazione di astratta pericolosità sociale, con accurati apprezzamenti sulla personalità e sulla condotta di vita del naturalizzando, al fine di valutare quale sia la probabilità che questi possa arrecare in futuro pregiudizio alla sicurezza dello Stato” (vedi, da ultimo, Cons. St., sez. III, n. 4684/2023; cfr. nn. 1390 e 3121 del 2019).
Il riconoscimento della cittadinanza, per sua natura irrevocabile (salvi i casi di revoca normativamente previsti), si fonda su determinazioni che rappresentano un'esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (Cons. Stato, Sez. III, 7 gennaio 2022, n. 104) e, pertanto, presuppone che " nessun dubbio, nessuna ombra di inaffidabilità del richiedente sussista, anche con valutazione prognostica per il futuro, circa la piena adesione ai valori costituzionali su cui Repubblica Italiana si fonda " (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 14 febbraio 2017, n. 657).
2.4. D’altronde, la particolare cautela con cui l'Amministrazione valuta la rilevanza di condotte antigiuridiche è compensata dalla facoltà di reiterazione dell’istanza che l’ordinamento riconosce al richiedente una volta mutate le condizioni oggettive sottese all'esito negativo originario.
2.4.1. Sotto questo aspetto, indi, possono essere dal ricorrente valorizzate le “sopravvenienze”, costituite dalla richiesta di archiviazione del PM e dal successivo provvedimento di archiviazione del GIP.
2.4.2. Trattasi, invero, di circostanze significative che, pur non valendo ad incidere sulla legittimità dell’impugnato provvedimento -astretta, come è noto, ai presupposti di fatto e di diritto esistenti al momento della sua adozione, in ossequio al principio tempus regit actum - ben possono giustificare una nuova “istanza” del ricorrente volta all’ottenimento dell’agognato bene della vita, al lume giustappunto della evoluzione della situazione del ricorrente.
3. Le peculiari connotazioni della controversia inducono nondimeno a compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge, fatta salva la possibilità per il ricorrente di nuovamente eccitare il potere della Amministrazione con una nuova istanza.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2024, tenutasi da remoto, con l'intervento dei signori magistrati:
Enrico Mattei, Presidente
Rocco Vampa, Primo Referendario, Estensore
Antonietta Giudice, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rocco Vampa | Enrico Mattei |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.