Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 18/03/2025, n. 699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 699 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. 3367/2024 R.G.
Tribunale di Torre Annunziata
Seconda sezione civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, dott.
Francesco Coppola, ha pronunciato
S E N T E N Z A nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 3367/2024 R.G., vertente
TRA
CAFÈ CARAVEL S.R.L.S., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Castellammare di Stabia, alla Via Amato n. 4, presso lo studio dell'avvocato
Vincenzo Chianese che la rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce all'atto di citazione, indirizzo p.e.c.: avvocatochianese@legalmail.it, fax: 081/19327771
OPPONENTE
E
RETE UNIO, in persona del suo legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Gragnano, alla Via Sanzano n. 48 presso lo studio dell'avvocato Giuseppe De
Rosa, che la rappresenta e la difende in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, con indirizzo p.e.c.: studiolegalederosa@pec.it e/o a mezzo Fax, al n. 081-0097966:
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni:
Opponente e opposta: dichiararsi cessata la materia del contendere, revoca del decreto ingiuntivo opposto e integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 15-7-2024, mediante p.e.c. ex art. 3 bis legge
53/1994, Cafè Caravel s.r.l.s. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
Annunziata, nei suoi confronti, per la complessiva somma di euro 73.000,00, oltre interessi dalla domanda e spese processuali.
Il decreto ingiuntivo era stato richiesto da Rete Unio per ottenere il pagamento delle somme oggetto delle fatture ivi descritte (ovvero, in acconto, n. 1/9 del 6-3-2023 di euro
18.300,00; a saldo, n. 1/15 del 2-5-2023 di euro 54.900,00) per i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, iniziati il 9-5-2022 e terminati in data 9-7-2022, svolti su commissione della opponente nei locali siti alla Via De Gasperi, 64 in Castellammare di
Stabia per un importo pari ad euro 147.511,45.
A fondamento dell'opposizione, Cafè Caravel s.r.l.s. contestava il credito affermando che: non corrispondeva al vero che aveva appaltato alla Rete Unio l'esecuzione di opere edili per un controvalore pari ad euro 147.511,45, né che aveva realizzato opere il cui valore corrispondeva a tale somma;
i lavori non erano stati ultimati in data 9-7-2022; non corrispondeva al vero che la porzione di lavori eseguita era stata realizzata a regola d'arte; alla diffida di pagamento inoltrata dall'avvocato Giuseppe De Rosa era seguito puntuale riscontro da parte della Cafè Caravel.
Pertanto, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo e l'accertamento che nulla era dovuto alla opposta, con vittoria di spese da distrarre in favore del difensore costituito.
Istauratosi il contraddittorio, Rete Unio contestava la fondatezza dei motivi di opposizione, chiedendo il rigetto della opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese da distrarre in favore del difensore.
2. Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
I difensori delle parti, in udienza (del 18-3-2025), hanno congiuntamente dichiarato che vi è stata transazione della lite tra le parti e, conseguentemente, hanno chiesto che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere e la revoca del decreto ingiuntivo con compensazione delle spese di lite.
Al riguardo, giova rammentare l'orientamento di legittimità secondo cui, si ha cessazione della materia del contendere allorché risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto, il che ricorre quando sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse al ricorso. (cfr. Cass. civ., ordinanza n. 26299 del 18-10-2018). È, infatti, principio tradizionalmente affermato quello secondo cui la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite.
Ancora, recentemente è stato affermato che: “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamente la compensazione delle spese” (Cass. civ., Sez. 2., ordinanza n. 30251 del
31-10-2023; Cass. civ., sez. un., n. 10553 del 7-5-2009).
Conseguentemente deve essere anche revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Ogni altra questione resta assorbita.
3. Attesa l'espressa richiesta delle parti, le spese di lite devono essere per intero compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da Cafè
Caravel s.r.l.s., in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti di Rete Unio, in persona del legale rappresentante p.t., ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede
A) dichiara cessata la materia del contendere;
B) revoca il decreto ingiuntivo n. 564/2024 del 5-6-2024, notificato in data 6-6-2024, emesso dal Tribunale di Torre Annunziata;
C) compensa per intero le spese processuali tra le parti.
Torre Annunziata, 18 marzo 2025
Il giudice monocratico dott. Francesco Coppola