Sentenza 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/06/2025, n. 4648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4648 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
RG 21762/2024
N. R.G. 21762/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA CIVILE
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario di
Tribunale dott.ssa Alessandra Caiazzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 21762/2024 promossa da:
(C.F. , elettivamente Controparte_1 C.F._1 domiciliato in MILANO, VIALE MONTE NERO n°50, presso lo studio del difensore avvocato
GIOFFREDI GIOVANNI LUCA che lo rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto introduttivo del giudizio.
ATTORE contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata in BIELLA, VIA BENGASI, 6 - CP_2 P.IVA_1
6/A, presso lo studio del difensore avvocato VERONESE MAX che la rappresenta e difende giusta delega rilasciata su foglio separato ed allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTO
§§§
OGGETTO: Vendita di cose mobili
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da fogli depositati nel fascicolo telematico ex art. 189 comma secondo n°1 c.p.c., conclusioni da intendersi qui integralmente richiamate.
§§§
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA MOTIVAZIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva Controparte_1 avanti il Tribunale di Milano la società al fine di sentir dichiarare la risoluzione del CP_2 contratto di vendita dell'auto usata Volkswagen Golf VI 2008, targata EK127CX, acquistata nel mese di luglio 2023 al prezzo di euro 8.100#, per inadempimento della convenuta concessionaria alle obbligazioni contrattuali con conseguente restituzione di quanto versato a titolo di prezzo, oltre al risarcimento del danno.
Deduceva l'attore
- di essersi recato nel mese di luglio 2023 presso la concessionaria e di aver deciso CP_2 di acquistare l'autoveicolo usato Volkswagen Golf VI 2008, targato EK127CX, immatricolato nel mese di novembre 2011, con 99.450 km percorsi, al prezzo concordato di euro 8.100#, oltre al versamento di euro 600# per il passaggio di proprietà (doc 2);
- di aver corrisposto a titolo di prezzo la somma di euro 3.700# in contanti e successivamente di aver effettuato un bonifico bancario intestato alla convenuta per l'importo di euro 5.000# a titolo di saldo (doc 3);
- che in data 20 luglio 2023 la concessionaria provvedeva ad emettere due fatture,
n°674/8 per euro 8.100# e n°1110/4 per euro 600# (doc 4 e 5);
- che il giorno successivo le parti procedevano al passaggio di proprietà e l'attore stipulava il contratto di assicurazione dell'autoveicolo con (doc 6 e 7); CP_3
- che il 28 luglio 2023 la convenuta emetteva certificato di garanzia con la società della durata di 12 mesi relativamente all'autoveicolo acquistato, Controparte_4 con allegato il certificato di conformità (doc 8);
- che l'attore, accompagnato dal padre, si recava presso la concessionaria a ritirare il veicolo che da subito presentava cali di potenza e strani rumori durante il cambio delle marce (cambio automatico);
- che il giorno successivo al ritiro dell'auto sentiva per telefono il venditore che gli proponeva di far testare l'auto da un tecnico della che confermava il CP_2 malfunzionamento e suggeriva di attivare la garanzia assicurativa;
- che lo indirizzava per la riparazione presso un centro convenzionato CP_4
, Nanì Autoveicoli, e riscontrato il problema al cambio automatico, CP_5
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evidenziava la necessità di inviare l'intero cambio meccanico presso un centro specializzato al fine di farlo periziare (doc 9);
- che in data 6 settembre 2023 comunicava all'attore la necessità di CP_4 provvedere alla sostituzione dell'intero cambio automatico, compreso il sistema meccatronica, e che, non essendo inclusa tale spesa nella garanzia, doveva contribuire alla riparazione con il pagamento di euro 1.769# (doc 10);
- che sentito il venditore che lo rassicurava che si sarebbe fatta carico della CP_2 riparazione, faceva rimontare il cambio difettoso sull'autoveicolo per poterlo trasferire presso la sede della convenuta;
- che in data 29 settembre 2023 gli concedeva un'auto di cortesia per tutto il CP_2 periodo necessario alla riparazione;
- che in data 14 dicembre 2023 l'auto gli veniva riconsegnata riparata, ma solo dopo 9 giorni, il 23 dicembre 2023, si ripresentavano gli stessi problemi al cambio, tanto da non consentirne la marcia;
- che provvedeva, quindi, nuovamente a ricoverare l'auto presso la la quale gliela CP_2 riconsegnava, a suo dire riparata, il successivo 16 febbraio 2024;
- che la provvedeva a prolungare su richiesta della la garanzia per CP_4 CP_2 ulteriori 6 mesi (doc 14);
- che in data 11 marzo 2024 il mezzo rimaneva nuovamente in panne (doc 159e si CP_2 rendeva disponibile a ripararlo per la quarta volta, senza riconoscere in quest'ultimo caso l'assegnazione di un'auto di cortesia;
- che in data 23 marzo 2024 provvedeva tramite il proprio legale ad inviare formale comunicazione di risoluzione del contratto con contestuale richiesta di risarcimento di tutti i danni subiti (doc 16);
- che dal giorno 11 marzo 2024 l'auto è ricoverata presso la concessionaria convenuta;
- che in data 24 aprile 2024 ha provveduto ad inviare formale invito alla conclusione di una negoziazione assistita senza ricevere alcuno riscontro, sicché si è visto costretto ad adire l'autorità giudiziaria per ottenere ristoro dei danni subiti.
2. Si costituiva la società chiedendo il rigetto della domanda attorea con CP_2 condanna alle spese ed oneri di lite e, in via subordinata, la limitazione delle pretese risarcitorie avanzate da parte attrice.
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Esponeva la convenuta che l'acquisto di un'auto usata di dodici anni rendeva “non solo possibile ma verosimilmente anche probabile” il fatto che potesse verificarsi un guasto e che comunque aveva offerto la riparazione dell'auto; contestava la richiesta risarcitoria dell'attore, assumendo come fosse quest'ultimo ad aver rifiutato l'auto di cortesia e che comunque l'auto era stata riparata ed era a disposizione per il ritiro.
3. Alla prima udienza di comparizione datata 13 febbraio 2025 il precedente titolare tentava la conciliazione fra le parti e verificava l'insussistenza dei presupposti per una soluzione bonaria della vertenza. Con provvedimento riservato del 21 febbraio 2025, respingeva le richieste istruttorie delle parti e, ritenuta la causa matura per la decisione, provvedeva ad assegnarla in via definitiva alla sottoscritta per la sua decisione.
Previa assegnazione dei termini di legge per il deposito delle note con la precisazione delle conclusioni e degli scritti difensivi finali ex art. 189 c.p.c., la causa è stata rinviata per la remissione in decisione all'udienza del giorno 26 maggio 2025.
4. La domanda è fondata e merita di essere accolta nei termini che seguono.
E' provato in atti il contratto di vendita dell'autoveicolo Volkswagen Golf VI 2008, targato
EK127CX, stipulato tra l'attore e la concessionaria convenuta. Si trattava di autoveicolo usato, immatricolato nel mese di novembre 2011, con 99.450 km percorsi, acquistato al prezzo concordato di euro 8.100#, oltre ad euro 600# per le pratiche per il passaggio di proprietà.
E' pure pacifico in causa che il contratto dedotto in giudizio sia intervenuto tra un consumatore, vale a dire una persona fisica che ha stipulato il contratto per scopi estranei alla sua attività professionale e commerciale, ed un professionista, cioè un soggetto che ha stipulato il contratto nell'ambito della sua attività commerciale di impresa, con l'effetto che nella fattispecie in esame trova applicazione la normativa del Codice del Consumo.
Il D. lgs. 206/2005 dispone che il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita e con particolare riguardo all'ambito di applicazione prevede tra l'altro che “le disposizioni del presente capo si applicano alla vendita di beni usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo..” (art. 128 ultimo comma Codice del consumo).
Ora, il consumatore che rilevi un difetto di conformità non ha più l'onere di effettuare la cosiddetta denuncia, com'era invece previsto prima dell'entrata in vigore delle modifiche al
Codice del consumo - 1 gennaio 2022- , dal momento che l'art. 133 del Codice del consumo stabilisce che il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di
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conformità esistente al momento della consegna del bene e che si manifesti entro due anni dalla consegna;
invero, il venditore professionista deve garantire che l'autoveicolo venduto corrisponda alla descrizione contenuta nel contratto.
Se il difetto dell'auto si manifesta entro un anno dalla sua consegna, si presume che quel difetto esistesse già al momento dell'acquisto e il compratore deve solo allegarne la sussistenza, ovviamente provando che il difetto si sia manifestato entro un anno dalla consegna, così da poter invocare la presunzione in questione (cfr. art. 135 Codice del consumo). Al contrario sul venditore grava l'onere di provare la conformità del bene consegnato rispetto al contratto di vendita.
Fermo restando che la garanzia è un diritto irrinunciabile del consumatore che acquista da un professionista, sussiste l'obbligo del venditore professionista a riconoscere al consumatore privato la garanzia di conformità anche per le auto usate, con la previsione soltanto per i beni usati della possibilità di ridurre la copertura della garanzia ad un anno.
Ciò premesso, una volta accertata l'esistenza del difetto, l'art. 135 bis del Codice del consumo attribuisce al consumatore diversi rimedi: i cd rimedi primari attribuiscono al consumatore il diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione e, qualora non sia possibile o risulti eccessivamente onerosa, possono essere azionati i cd rimedi secondari che attribuiscono al consumatore il diritto alla riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto conformemente al comma 4 della norma in esame.
Secondo la Cassazione, infatti, “in tema di vendita di beni di consumo, in caso di difetto di conformità del bene la legge riconosce al consumatore due classi di rimedi subordinate ma non alternative, con la conseguenza che il consumatore che abbia dapprima richiesto al venditore la riparazione o sostituzione del bene può successivamente richiedere la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto, ove il tentativo di riparazione compiuto non si sia rivelato idoneo a porre rimedio al difetto” (cfr. Cass. n°25417/2022, Cass n°22146/2020).
Ora, sempre secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, se il ripristino del bene è possibile e non eccessivamente oneroso ma il venditore non vi provvede entro un congruo termine, il consumatore può agire per la riduzione del prezzo o per la risoluzione del contratto anche in presenza di un difetto di lieve entità: “il consumatore, scaduto inutilmente un termine congruo per la sostituzione o la riparazione senza che il venditore vi abbia provveduto ovvero se le stesse abbiano arrecato un notevole inconveniente, ha diritto ad
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agire per la riduzione del prezzo o per la risoluzione del contratto, pur in presenza di un difetto di lieve entità” (cfr. Cass. n°3695/2022).
Applicando la predetta disciplina al caso in esame, si deve rilevare come il difetto lamentato dall'attore abbia riguardato il funzionamento del cambio automatico e quindi abbia inciso sulla funzionalità stessa dell'autoveicolo, non consentendogli la marcia. Trattasi di un'ipotesi di bene non conforme al contratto, laddove il vizio che ne ha impedito il funzionamento è di una certa gravità.
Dall'esame delle risultanze istruttorie emerge come la denuncia del difetto da parte dell'attore a sia stata tempestiva (agosto 2023 e quindi certamente nell'anno successivo CP_4 alla data di consegna avvenuta il 28 luglio 2023) e la conseguente presa in carico da parte della assicurazione conferma la necessità di un pronto intervento per provvedere alla riparazione.
Ora, se è pur vero che va riconosciuta la disponibilità della concessionaria a provvedere alla riparazione del cambio, deve rilevarsi invero come il venditore non abbia di fatto eseguito riparazioni risolutive sul mezzo e restituito il veicolo all'attore, a suo dire riparato, che dopo poco ha ripresentato lo stesso problema al cambio, bloccandosi.
In ragione del tempo trascorso tra il primo e l'ultimo intervento di riparazione - settembre
2023 e febbraio 2024 - e dato atto quindi che il venditore non ha provveduto alla riparazione dell'auto in un termine ragionevole e soprattutto che il difetto di conformità è persistente nonostante la riparazione tentata o effettuata dal venditore, va senz'altro accolta la domanda di risoluzione del contratto richiesta con la presente causa dall'attore.
Alla dichiarazione di risoluzione del contratto conseguono gli obblighi restitutori ex art. 135 quater Cod. consumo.
Essendo pacifico che l'autoveicolo dal giorno del 11 marzo 2024 è ricoverata presso la concessionaria e quindi nella disponibilità della va accolta la sola domanda di parte CP_2 attrice di ottenere la restituzione del prezzo di vendita già pagato pari ad euro 8.100#, oltre interessi di legge dal pagamento sino al saldo.
La domanda di risarcimento del danno proposta dall'attore può essere accolta limitatamente ad alcune voci di danno.
Vanno certamente riconosciuti e liquidati a titolo di risarcimento del danno quanto pagato per la pratica relativa al passaggio di proprietà pari ad euro 600# (doc. 5 attoreo), le sette
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mensilità assicurative non godute per essere il veicolo fermo in riparazione pari ad euro 850#
(doc 7 attore) nonché la somma pagata alla Nanì Autoveicoli per il rimontaggio del cambio non riparato pari ad euro 365,01# (cfr. doc 11 attore).
Nulla può essere riconosciuto a titolo di bollo auto, non avendo l'attore provveduto a documentare la relativa spesa.
In definitiva, in accoglimento della domanda di risarcimento del danno conseguente alla dichiarazione di risoluzione del contratto inter partes va condannata al pagamento CP_2 in favore della parte attrice di euro 1.815,01#, oltre rivalutazione monetaria dal pagamento ed interessi legali rivalutati anno per anno fino al soddisfo.
5. Secondo il criterio della soccombenza, le spese processuali sostenute da parte attrice, liquidate come in dispositivo in base ai parametri di cui al DM 55/2014, come recentemente aggiornato, devono essere poste a carico della parte convenuta, avuto riguardo al valore della causa, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta e con riduzione del 50% degli importi relativi alla fase istruttoria (che si è limitata alla sola predisposizione di memorie).
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario di
Tribunale dott.ssa Alessandra Caiazzo, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accertato il grave inadempimento di per aver venduto un veicolo non CP_2 conforme a quello previsto in contratto, dichiara la risoluzione del contratto di vendita stipulato il 20-28 luglio 2023;
- dato atto che il veicolo usato Volkswagen Golf VI 2008, targata EK127CX è già stato restituito al venditore, condanna la convenuta a restituire a parte attrice il prezzo di vendita dell'auto pari ad euro 8.100#, oltre interessi di legge dal pagamento sino al saldo;
- in parziale accoglimento della domanda di risarcimento svolta da parte attrice, condanna la società convenuta al pagamento in favore dell'attore di complessivi euro
1.815,01#, oltre rivalutazione monetaria dal pagamento ed interessi legali rivalutati anno per anno fino al soddisfo;
- condanna, altresì, la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di giudizio che si liquidano in complessivi euro 3.500# per compenso di avvocato, oltre al
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rimborso forfetario per spese generali nella misura di 15% del compenso, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Milano, il 08/06/2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Caiazzo
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