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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 24/03/2025, n. 1475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1475 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VENEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dr. Tania VETTORE, giudice della seconda sezione questo Tribunale, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 7379 degli affari contenziosi civili per l'anno 2023, promossa con atto di citazione notificato in data 23.05.2023
da
- (c.f. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
DO CE (VI), presso lo Studio degli avv.ti Lara Maria Del Medico (pec:
e Francesco Lanaro (pec: Email_1
i quali lo rappresentano e difendono per procura Email_2 allegata all'atto introduttivo;
(attore) contro
, contumace; Controparte_1
(convenuta)
e contro
ITALIANA – (C.F. CP_1 Controparte_2
) in persona del del pro tempore, P.IVA_1 CP_3 Controparte_2 rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia (CF:
, domiciliata in Venezia, Piazza San Marco, n. 63 (fax: 0415224105; e-mail: C.F._2
pec ai fini del giudizio telematico: Email_3
1 , costituitasi anche per il Email_4 [...]
(c.f. ) in persona del Ministro pro Controparte_4 P.IVA_2
tempore;
(convenuta)
In punto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale
Conclusioni: per parte attrice: “in accoglimento delle ragioni illustrate in narrativa, anche in modo indipendente tra loro:
NEL MERITO: accertata e dichiarata la piena responsabilità della Controparte_1
per i fatti di cui in narrativa, nonché i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti
[...]
dal sig. , di cui l'attore è erede legittimo, nel corso della Seconda Guerra Parte_2
Mondiale per essere stato catturato, deportato, internato e sottoposto a lavoro forzato e a trattamento inumano in dal giorno 8.7.1944 al giorno 19.09.1945 per totali giorni CP_1
433, per l'effetto condannare la in solido con la Repubblica Controparte_1
Italiana al pagamento a favore degli attori della somma di € 47.452,00 ovvero la diversa somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre agli interessi di legge e alla rivalutazione monetaria dalla domanda al dì del saldo.
IN OGNI CASO, con vittoria di spese e compensi di procuratore, nonché rimborso forfetario,
IVA e CPA come per legge”.
Per l'Avvocatura dello Stato: “1.dichiarare – per le ragioni esposte in narrativa – la prescrizione della pretesa risarcitoria dell'attore;
2.in subordine, dichiarare il difetto di legittimazione passiva sia della Controparte_2
sia della , legittimato essendo – ai sensi
[...] Controparte_1
Cont dell'articolo 43 D.L. n. 36/2022 conv. in L. n. 79/2022 – unicamente, ed in luogo della , lo
Stato LI attraverso il quale titolare dello Controparte_4 speciale Fondo istituito dall'articolo 43 cit.;
3.in subordine rispetto al precedente punto 2, dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice LI per le ragioni di diritto privato internazionale di cui in narrativa (articolo 3 L. n.
218/1995);
4.in ulteriore subordine, rigettare la domanda attorea perché inammissibile e/o improcedibile per le ragioni dedotte in narrativa, anche per le esposte ragioni di giurisdizione e/o di decadenza;
5.in estremo subordine, rigettare nel merito la domanda attorea perché infondata e comunque
2 non provata;
6.con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il signor ha agito in questo giudizio in proprio e quale erede del padre Parte_1 [...]
al fine di vedere accertata e dichiarata la piena responsabilità della Pt_2 [...]
per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal padre nel corso della Controparte_1
Seconda Guerra Mondiale per essere stato il medesimo catturato, deportato, internato e sottoposto a lavoro forzato e a trattamento inumano in dal giorno 8.7.1944 al giorno CP_1
19.09.1945 per totali giorni 433. Ha chiesto per l'effetto, condannarsi la Controparte_1 in solido con la Repubblica Italiana al pagamento della somma di € 47.452,00
[...]
ovvero della diversa somma di giustizia.
A fondamento della propria domanda ha riferito che il signor è nato a [...], Parte_2
in provincia di Padova il giorno 30.08.1925 e che la sua attività, prima della guerra, era quella di muratore.
Il sig. , come risulta dal foglio matricolare, veniva chiamato alle armi il 6.11.1943 in Pt_2
forza del fatto che la classe di leva 1925 non aveva obblighi fino al giorno 8.9.1943. Dovendo lo stesso, quindi, essere arruolato nella Repubblica Sociale Italiana egli si dava però alla macchia. Durante un rastrellamento del 8.7.1944 nelle zone di Teolo (PD), egli veniva catturato dai tedeschi e portato dapprima a Padova, per poi essere inviato nel campo di lavoro di
, dove giunse il 14.08.1944. CP_6
Da quest'ultimo campo veniva quindi trasferito nel Lager di Berlino dove rimaneva fino alla liberazione da parte delle truppe dell'Armata Rossa il 25.04.1945.
Veniva quindi trasferito nel campo di concentramento IIIA a Luchenwalde ove fu impiegato per la costruzione di un monumento ai caduti della guerra.
Faceva ritorno in Italia solamente il giorno 19.09.1945.
Veniva definitivamente collocato in congedo illimitato il 12.06.1948.
Nel dopoguerra si sposava con dalla cui unione nascevano l'odierno attore ed il Per_1
fratello . Per_2
Nel 2001/2003 il signor inoltrava alla Repubblica Federale di istanza di Pt_2 CP_1
risarcimento per il lavoro forzato prestato e riduzione in schiavitù, ma con esito negativo di rigetto.
3 Decedeva, infine, in Selvazzano Dentro (PD), il 9.7.2009.
Ciò premesso in fatto, a fondamento dell'odierna domanda risarcitoria ha richiamato l'orientamento della Suprema Corte di cui alla sentenza a Sezioni Unite n. 20442 del 2020 laddove è stata riconosciuta, a decorrere dalla sentenza della Corte costituzionale n. 238 del
2014 la giurisdizione del giudice LI e la conseguente inoperatività del principio di immunità degli Stati stranieri nelle cause civili di risarcimento del danno per crimini di guerra e contro l'umanità commessi iure imperii da uno Stato straniero nel territorio LI, sancendo in particolare che “il diritto alla tutela giurisdizionale può essere limitato fino al punto in cui vi sia un interesse pubblico possibile come preminente, ciò che non potrebbe mai dirsi in presenza di atti che non esprimono la funzione sovrana dello Stato straniero bensì integrano crimini contro l'umanità, come la deportazione, i lavori forzati, gli eccidi. Il carattere palesemente criminale di tali fatti impedisce che per essi possa giovare lo scudo protettivo dell'immunità”.
Ha, poi, richiamato giurisprudenza di merito per la quale è sufficiente all'attore la prova della cattura all'indomani dell'8 settembre 1943 senza alcuna altra motivazione se non la sua condizione di militare LI, in quanto già questo costituisce crimine di guerra e contro l'umanità. Invero, in quel momento storico, l'Italia non era in guerra contro la CP_1
dovendosi per il resto ritenere notorio che il trattamento ricevuto dai militari internati sia stato contrario alle norme convenzionali e consuetudinarie.
Sulla base della medesima giurisprudenza di merito, ha, poi, quantificato il danno subito in €
40.000 per ogni anno di prigionia illegittimamente subita e, quindi, complessivamente in €
47.452 tenuto conto dei 433 di prigionia.
Ha, infine, precisato che anche l'aspetto prescrizionale è già stato affrontato e superato facendo riferimento all'imprescrittibilità degli illeciti civili che costituiscono crimini di guerra e contro l'umanità, come sancito dalla Convenzione dell'Onu del 26.11.1968 e dalla Convenzione del
Consiglio Europeo del 25.1.1974 e ciò ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2947, terzo comma,
c.c.
***
Si sono costituiti la , e il Controparte_7 Controparte_2 [...]
, chiedendo il rigetto delle domande attoree. Controparte_4
In via preliminare, è stato evidenziato che l'attore, pur avendo dichiarato di agire anche iure proprio, nel proprio atto introduttivo non ha mai fatto cenno a eventuali danni e pretese subite in proprio, ma ha fatto riferimento unicamente ad un presunto danno subìto dal padre di cui chiede ora il risarcimento quale erede, dovendo, quindi, concludersi che il medesimo ha agito
4 in questa sede esclusivamente iure successionis.
Ha, poi svolto ampie difese in ordine al profilo della titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso sostenendo come nel presente contenzioso l'unico legittimato passivo – inteso in senso sostanziale – sia il , divenuto a seguito Controparte_4 dell'entrata in vigore dell'art. 43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 istitutiva del “Fondo per il ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio LI o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945”, titolare ex lege del debito oggetto di causa, come tale legittimato a sollevare tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al debitore originario, con il solo limite delle “eccezioni personali”.
Il ha, quindi, eccepito la prescrizione del diritto fatto valere da parte attrice essendo CP_4 decorso il termine di cui all'art. 2947, comma 3, c.c. rispetto al reato di riduzione in schiavitù di cui all'art. 600 c.p. svolgendo ampi richiami anche all'evoluzione delle norme di diritto internazionale in materia di imprescrittibilità dei crimina iuris gentium e di retroattività o meno del relativo principio.
Quanto alla questione, sollevata in altri giudizi, per la quale, anche a ritenere applicabile all'odierna fattispecie le suddette disposizioni codicistiche, i crediti risarcitori derivanti dai crimini internazionali commessi dal Terzo Reich durante la Seconda Guerra Mondiale non si sarebbero ancora estinti per prescrizione in quanto, prima della sentenza n. 238/2014 della Corte costituzionale italiana e della successiva ordinanza n. 30/2015, non sarebbe esistita in Italia la possibilità giuridica di far valere siffatti diritti di credito con le conseguenze espressamente previste dall'art. 2935 cod. civ., ha evidenziato come tale deduzione sia smentita dalla stessa evoluzione dei fatti, posto che controversie concernenti tale tipologia di crediti sono state instaurate in Italia ben prima dei citati pronunciamenti della Corte costituzionale, e che non mancano i casi in cui l'autorità giurisdizionale si è pronunciata nel merito, nonostante la
Repubblica di GE avesse ritualmente sollevato l'eccezione di difetto di CP_1
giurisdizione del Giudice LI (ha citato, ad esempio, Tribunale di Firenze, 8 febbraio 2011,
n. 411).
Nel merito, il Ministero ha precisato come la posizione del signor rispetto alla Parte_2
domanda risarcitoria vada qualificata non quale civile deportato, bensì quale militare dell'esercito LI catturato nell'ambito dell'operazione bellica consistita nell'invasione dell'Italia settentrionale da parte dell'esercito tedesco dopo l'8 luglio 1944 e legittimamente internato in secondo le previsioni dell'art. 4 del Regolamento accluso alla CP_1
5 Convezione dell'Aja del 1907e della Convezione di Ginevra 1929.
Dopo avere precisato quindi che, il mero fatto della cattura e del trasferimento in CP_1
come prigioniero di guerra non rientra di per sé tra i crimini di guerra e contro l'umanità lesivi di diritti inviolabili della persona, ha evidenziato come dalle allegazioni attoree la violazione dei diritti fondamentali subita (lavori forzati non retribuiti, maltrattamenti, violazione del dovere di mantenimento: v. articoli 4, 5, 6, 7, 8 del Regolamento della Convenzione dell'Aja) si sarebbe verificata esclusivamente in territorio tedesco, con ogni conseguenza in ordine alla giurisdizione ex art. 3, comma 1, L. 218/15 e all'individuazione del diritto applicabile ex art. 62, comma 1, della medesima legge.
Nel merito, ha ulteriormente contestato la genericità ed il difetto di adeguato supporto probatorio della domanda sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur.
Infine, ha eccepito che dall'ammontare del risarcimento eventualmente riconosciuto dovrebbe comunque essere detratto quanto eventualmente già percepito a titolo indennitario e/o risarcitorio in conseguenza dei fatti di cui è causa, richiamando puntualmente la normativa emanata negli anni dalla Repubblica italiana in materia di benefici e indennizzi in favore delle vittime dei crimini perpetrati dal Terzo Reich e dal regime fascista.
***
Dichiarata la contumacia della , alla prima udienza la causa è Controparte_1 stata ritenuta matura per la decisione e, concessi i termini di cui all'art. 189 c.p.c, all'ultima udienza è stata trattenuta in decisione.
***
Va, in primo luogo, osservato come il signor abbia agito in questo giudizio, Parte_1
iure hereditario, chiedendo la condanna della Repubblica Federale di GE in solido con la Repubblica Italiana al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal padre, signor , nel corso della seconda guerra mondiale per essere stato catturato, Parte_2
deportato, internato e sottoposto a lavoro forzato e a trattamento inumano in dal CP_1
giorno 8.7.1944 al giorno 19.9.1945, per un totale di giorni 433.
Invero, pur indicando l'epigrafe dell'atto di citazione che l'odierno attore agisce sia iure proprio che iure ereditario, dal tenore complessivo dell'atto e, in particolare, dall'esame delle conclusioni, può ritenersi come lo stesso abbia inteso chiedere in questo giudizio, quale erede, solamente il risarcimento dei danni subiti dal padre per i trattamenti inumani subiti in occasione e a causa dell'internamento in CP_1
Le difese svolte in sede di memorie ex art. 171 ter c.p.c. e negli scritti difensivi finali non sono idonee a sanare l'assenza di qualsivoglia tempestiva allegazione o domanda risarcimento di
6 danni subiti iure proprio, tenuto anche conto che parte attrice ha precisato le conclusioni riportando le medesime dimesse in atto di citazione, ove, come già chiarito, nulla viene specificato quanto a eventuali danni subiti in proprio dall'odierno attore.
***
Viste anche le difese svolte dall'Avvocatura dello Stato, costituitasi per la Repubblica Italiana
– ed anche, in via d'intervento, per il Controparte_2 Controparte_4
appare necessario esaminare preliminarmente se sussista la giurisdizione del giudice
[...]
adito nei confronti della Repubblica GE. CP_1
A tal fine, ripercorrendo precedenti conformi di questo stesso Tribunale, va approfondita ab origine la vicenda dei ristori in favore dei cc.dd. internati militari italiani (I.M.I.).
Come noto, si tratta di coloro che – in forze nel Regio Esercito Italiano alla data dell'8 settembre
1943 – in seguito alla firma dell'armistizio tra l'Italia e gli Alleati, non accettando collaborare con le truppe di occupazione tedesche furono dapprima qualificati come “irregolari” soggetti alla fucilazione sul posto (gli ufficiali) ovvero alla deportazione come lavoratori coatti (la truppa) e di lì a poco inquadrati tutti come “internati”, come tali privi delle garanzie previste dalla Convenzione concernente le leggi e gli usi della guerra per terra, firmata all'Aja il 18 ottobre 1907 e dalla Convenzione di Ginevra del 1929 sull'assistenza della CRI ai prigionieri di guerra e sottoposti invece al lavoro forzato (vietato da detta Convenzione) nell'industria pesante e degli armamenti, nell'industria mineraria e nell'edilizia. Lunga e complessa è la vicenda dei ristori per il trattamento subito dagli internati militari italiani con profili sia interni che internazionali che hanno portato all'odierno contenzioso.
Con l'Accordo firmato a Bonn il 2 giugno 1961, da parte tedesca, 40 milioni di marchi furono messi a disposizione delle persone che “per razza, fede religiosa, motivi ideologici erano stati colpiti da atti di persecuzione del nazionalsocialismo”, con contestuale definizione di ogni ulteriore pretesa da parte dello Stato LI.
In base a tale Accordo, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile
1962, n. 1263:
a) la Repubblica Federale di GE si è impegnata a versare alla Repubblica italiana, a definizione delle questioni economiche pendenti, la somma di 40 milioni di marchi tedeschi
(art. 1, paragrafo 1);
b) il Governo LI ha dichiarato “definite” tutte le rivendicazioni e le richieste della
Repubblica Italiana oppure delle persone fisiche o giuridiche italiane, ancora pendenti nei confronti della o nei confronti delle persone fisiche o Controparte_1 giuridiche tedesche, derivanti da diritti sorti nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio
7 1945 (art. 2, par. 1), assumendo altresì l'impegno a tenere indenne la Controparte_1
da ogni eventuale azione o pretesa legale relativa ad essi (par. 2).
[...]
La legge italiana di applicazione dell'accordo, prevedeva poi che il diritto al risarcimento fosse riconosciuto principalmente agli ex detenuti dei campi di concentramento e, così, solo gli internati militari deportati nei “campi di concentramento” ebbero riconosciute forme di riparazione.
Inoltre, sempre nell'Accordo italo – tedesco del 1961 (art. 4) si presero in considerazione i conti in Reichsmark – congelati dagli Alleati vittoriosi – sui quali i lavoratori civili italiani e, dall'autunno del 1944, anche gli internati militari italiani, avevano dovuto versare i propri salari.
La GE riuscì peraltro ad imporsi nell'applicazione dell'articolo 4 dell'Accordo di talché nel 1964 ottenne dall'Italia disposizioni liberatorie, volte a escludere ogni futura pretesa di risarcimento dei cittadini italiani nei confronti della Repubblica federale tedesca.
Successivamente, gli furono presi in considerazione all'entrata in vigore della legge CP_8
federale tedesca che istituiva la Fondazione Memoria, Responsabilità e Futuro (Erinnerung,
Verantwortung und Zukunft, EVZ) del 12 agosto 2000. Sebbene, secondo il paragrafo 11, terzo comma, della legge fossero esclusi gli ex prigionieri di guerra, il 30 giugno 2000 la commissione Interni del Bundestag formulò la seguente eccezione: “nella misura in cui i criteri della deportazione e dell'impiego in forma di lavoro coatto in condizioni di prigionia sono soddisfatti, anche i prigionieri di guerra, trasposti d'autorità allo stato civile sotto il regime nazionalsocialista, sono legittimati a presentare domanda”. Peraltro, alla luce dell'alto numero di domande, provenienti soprattutto dagli ex internati militari italiani, il governo federale fece sua l'interpretazione secondo la quale gli italiani, diversamente per esempio dai polacchi, andavano considerati prigionieri di guerra e, pertanto, non avrebbero acquisito il diritto al risarcimento. Mantenevano il diritto al risarcimento solo gli internati che erano stati deportati nei campi di concentramento. Cont In tale contesto di sostanziale esclusione da ogni tutela risarcitoria o indennitaria, gli iniziarono una serie di azioni giudiziarie, anche in Italia, nell'ambito delle quali la Repubblica
Federale di GE eccepiva il difetto di giurisdizione dell'autorità italiana invocando il principio di diritto internazionale consuetudinario di immunità per i fatti compiuti da uno Stato straniero nell'esercizio della propria sovranità.
La Corte di Cassazione, con la sentenza a Sezioni Unite n. 5044 del 2004, è giunta peraltro ad affermare il principio per cui il rispetto dei diritti inviolabili della persona umana ha assunto il valore di principio fondamentale dell'ordinamento internazionale, riducendo la portata e l'ambito di altri principi ai quali tale ordinamento si è tradizionalmente ispirato, quale quello
8 sulla "sovrana uguaglianza" degli Stati, cui si collega il riconoscimento della immunità statale dalla giurisdizione civile straniera. Ne consegue che la norma consuetudinaria di diritto internazionale generalmente riconosciuta che impone agli Stati l'obbligo di astenersi dall'esercitare il potere giurisdizionale nei confronti degli Stati stranieri, non ha carattere assoluto, nel senso che essa non accorda allo Stato straniero un'immunità totale dalla giurisdizione civile dello Stato territoriale, tale immunità non potendo essere invocata in presenza di comportamenti dello Stato straniero di tale gravità da configurare, in forza di norme consuetudinarie di diritto internazionale, crimini internazionali, in quanto lesivi, appunto, di quei valori universali di rispetto della dignità umana che trascendono gli interessi delle singole comunità statali. La Corte ha, quindi, concluso per la sussistenza della giurisdizione italiana in relazione alla domanda risarcitoria promossa, nei confronti della Repubblica CP_1
GE, dal cittadino LI che lamenti di essere stato catturato a seguito dell'occupazione nazista in Italia durante la seconda guerra mondiale e deportato in per essere CP_1
utilizzato quale mano d'opera non volontaria al servizio di imprese tedesche, atteso che sia la deportazione che l'assoggettamento ai lavori forzati devono essere annoverati tra i crimini di guerra e, quindi, tra i crimini di diritto internazionale, essendosi formata al riguardo una norma di diritto consuetudinario di portata generale per tutti i componenti della comunità internazionale (v. anche in epoca più recente Cassazione Sez. U, Sentenza n. 15812 del
29/07/2016Cassazione SSUU, sentenza n. 20442 del 2020).
La giurisprudenza di merito aderì quindi all'interpretazione della Corte, argomentando l'esistenza nel diritto internazionale consuetudinario di una norma escludente l'immunità giurisdizionale in presenza di particolari condotte delittuose (qualificabili come crimini internazionali ovvero in contrasto con norme di jus cogens o comunque in presenza di specifici atti comportanti la morte, lesioni personali o danni ai beni) commesse nel territorio LI nello svolgimento di attività jure imperii, ammettendo il risarcimento del danno a tutte le vittime rimaste escluse dai meccanismi istituiti dalla GE – prima con gli accordi del 1961
e poi con la legge federale tedesca nel 2000.
Tale orientamento della giurisprudenza italiana ha portato, poi, alla decisione della Corte
Internazionale di Giustizia del 3.02.2012, adìta dalla proprio per denunciare CP_1
l'introduzione di numerose cause di risarcimento da parte di cittadini italiani che asserivano di aver subito violazioni del diritto internazionale umanitario tra il 1943 e il 1945 per mano dei militari del Terzo Reich e per contestare la legittimità dei procedimenti di exequatur emessi da corti italiane in esecuzione di alcune sentenze di condanna di tribunali greci nei confronti della
In tale pronuncia, la Corte Internazionale, ritenendo l'Italia responsabile della CP_1
9 violazione dell'obbligo internazionale di rispettare l'immunità giurisdizionale della GE
(in forza di una regola di diritto internazionale consuetudinario – costituita da una prassi costante unita ad un'opinio juris – enucleata sin dal 1980 sulla scorta del principio di sovranità ed eguaglianza degli Stati – e dell'art. 2 par. 1 della Carta delle Nazioni Unite), le ordinava l'adozione di appropriate misure volte a garantire l'inapplicabilità delle decisioni già emanate dalle corti di merito in contrasto con tale principio. Questo in ragione:
i) del fatto che, per la Corte, i riferimenti agli artt. 11 e 12 delle fonti prima citate, per come interpretati dalla totalità degli altri Stati europei (ivi compresa la Grecia) e dalla Corte Europei dei diritti umani, non potevano ritenersi idonei a regolare, in virtù del principio territoriale dell'illecito extra-contrattuale, le attività delle forze armate di uno Stato straniero commesse sul territorio dello Stato del foro durante un conflitto armato se, come nella fattispecie, esse costituiscono acta jure imperii. La Corte, in altri termini, è pervenuta alla conclusione che “il diritto internazionale consuetudinario continua a richiedere che ad uno Stato sia accordata
l'immunità nei procedimenti per illeciti commessi sul territorio di uno Stato da parte delle proprie forze armate o da altri organi dello Stato nel corso di un conflitto armato” con conseguente regressione, in questo caso, del principio territoriale dell'illecito extracontrattuale”;
ii) del vizio logico del ragionamento per cui l'immunità della GE doveva escludersi alla luce della gravità dei crimini internazionali commessi (in contrasto con norme di jus cogens di diritto internazionale), dal momento che la questione dell'immunità ha carattere preliminare rispetto alla valutazione, nel merito, del causa e, quindi, della gravità dell'illecito; “se la mera asserzione che uno Stato ha commesso tali atti illeciti fosse sufficiente per deprivarlo del suo diritto all'immunità, questa potrebbe essere negata semplicemente da un'abile costruzione del ricorso”;
iii) del conseguente solo apparente conflitto tra le norme di jus cogens dei conflitti armati – che vietano l'uccisione di civili nel territorio occupato, la deportazione e l'adibizione di civili e prigionieri di guerra ai lavori forzati – e la norma consuetudinaria sull'immunità della atteso che i due sistemi di regole concernono questioni differenti: “le regole CP_1 sull'immunità dello Stato sono di carattere procedurale e si limitano a stabilire in quali casi le
Corti di un altro Stato possano esercitare la giurisdizione rispetto ad un altro Stato” disinteressandosi “della questione se il comportamento rispetto al quale il procedimento è stato aperto sia lecito o meno” (questa è peraltro la ragione “del perché l'applicazione del diritto contemporaneo sull'immunità dello Stato a procedimenti riguardanti fatti avvenuti nel 1943-
1945 non viola il principio in base al quale il diritto non può essere applicato retroattivamente
10 per stabilire questioni relative alla legalità e alla responsabilità”). La Corte Internazionale ha altresì precisato che “a fronte di un secolo di prassi in cui quasi ogni trattato di pace o di accordi post bellici comportava la decisione di non richiedere il pagamento delle riparazioni
o l'utilizzo di accordi forfettari e di compensazione, è difficile immaginare che il diritto internazionale preveda un obbligo nel senso di richiedere il pagamento del risarcimento pieno per ciascuna vittima come regola accettata dalla comunità internazionale degli Stati nel suo insieme e dalla quale non è permesso derogare”; iv) del fatto che “le carenze da parte della nel predisporre una riparazione nei CP_1
confronti delle vittime italiane non darebbero diritto ai giudici italiani di privare la CP_1
della sua immunità giurisdizionale, non essendovi, nel diritto internazionale consuetudinario, alcun fondamento per sostenere che il diritto internazionale faccia dipendere il diritto dello
Stato all'immunità dall'esistenza di mezzi effettivi alternativi per assicurare il risarcimento”.
In questo quadro, è intervenuta la Corte Costituzionale italiana con la sentenza n. 238/2014, la quale ha dichiarato costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 2 e 24 Cost., gli artt.
3 della legge 14 gennaio 2013, n. 5 – la quale imponeva al giudice nazionale ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di Giustizia (CIG), anche quando essa gli impone di negare la propria giurisdizione nelle cause di risarcimento dei danni per crimini contro l'umanità, ritenuti iure imperii, commessi nel territorio LI dalle forze del Terzo Reich, nel corso della seconda guerra mondiale – e della legge 17 agosto 1957, n. 848, limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, esclusivamente nella parte in cui obbliga il giudice LI ad adeguarsi alla sentenza della CIG del 3 febbraio 2012, che gli impone di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona. Ed infatti, osserva la Corte Costituzionale, “l'art. 1 della legge del 1957 ha dato piena ed intera esecuzione allo
Statuto delle Nazioni Unite, il cui scopo è il mantenimento della pace e della sicurezza Per internazionale;
fra gli organi dell'ONU figura la , le cui decisioni vincolano ciascuno Stato membro in ogni controversia di cui sia parte. Tale vincolo costituisce una delle limitazioni di sovranità alle quali, ai sensi dell'art. 11 Cost., l'Italia ha consentito in favore di quelle organizzazioni internazionali, come l'ONU, volte ad assicurare pace e giustizia fra le Nazioni, sempre però nel limite del rispetto dei principi fondamentali e dei diritti inviolabili tutelati dalla Costituzione” (C. Cost. sent. 238/14, cit.).
Con esclusivo e specifico riguardo al contenuto della citata sentenza della CIG, che ha interpretato la norma internazionale generale sull'immunità dalla giurisdizione degli Stati stranieri come comprensiva dell'ipotesi di atti ritenuti iure imperii qualificati come crimini di
11 guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona, a giudizio della Consulta, si delinea dunque un contrasto della legge di adattamento dell'ordinamento LI alla Carta delle Nazioni Unite con gli artt. 2 e 24 Cost. Ciò in considerazione del fatto che, costituendo la tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali uno dei principi supremi dell'ordinamento costituzionale LI, ad esso non può opporre resistenza il denunciato art. 1 della Carta dell'ONU, limitatamente alla parte in cui vincola lo Stato LI, e per esso il Giudice, a conformarsi al pronunciamento della CIG. Per il resto, rimane ovviamente inalterato l'impegno dello Stato LI al rispetto di tutti gli obblighi internazionali derivanti dall'adesione alla
Carta delle Nazioni Unite, ivi compreso il vincolo ad uniformarsi alle decisioni della CIG.
L'impedimento all'ingresso nell'ordinamento interno della norma convenzionale, sia pure esclusivamente in parte qua, si traduce - non potendosi incidere sulla legittimità di una norma esterna - nella dichiarazione di illegittimità della legge di adattamento speciale limitatamente a quanto contrasta con i conferenti principi costituzionali fondamentali, rimanendo per ogni altro aspetto ferma e indiscussa la sua perdurante validità ed efficacia. Con la legge n. 5 del 2013
l'Italia ha, invece, aderito e dato piena ed intera esecuzione alla Convenzione ONU del 2004 sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, che ha recepito il principio di diritto internazionale consuetudinario dell'immunità giurisdizionale degli Stati, delimitandone l'ambito di operatività mediante l'individuazione dei casi di esenzione (ad esempio, le transazioni commerciali, i contratti di lavoro e le lesioni all'integrità fisica delle persone), al fine di garantire la certezza del diritto nei rapporti tra gli Stati e le persone fisiche e giuridiche.
Il censurato art. 3 della legge di adattamento speciale, nell'ottica di dare esecuzione alla sentenza della CIG del 3 febbraio 2012, ha disciplinato puntualmente l'obbligo dello Stato LI di conformarsi a tutte le decisioni con le quali la CIG abbia escluso l'assoggettamento di specifiche condotte di altro Stato alla giurisdizione civile, imponendo al giudice di rilevare d'ufficio, in qualunque stato e grado del processo, il difetto di giurisdizione e individuando un ulteriore caso di revocazione delle sentenze passate in giudicato, rese in contrasto con la decisione della CIG.
Ebbene secondo la Consulta, il legislatore non avrebbe tenuto in debita considerazione le ipotesi in cui la CIG abbia affermato l'immunità in relazione ad azioni risarcitorie di danni prodotti da atti configurabili quali crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona, anche ove posti in essere dalle forze armate dello Stato sul territorio dello Stato del foro: ipotesi nella quale è da ritenere esclusa l'applicazione della stessa Convenzione sulle immunità giurisdizionali degli Stati. L'obbligo del giudice LI di adeguarsi alla pronuncia della CIG che gli impone di negare la propria giurisdizione nella causa civile di risarcimento del danno per crimini contro l'umanità, commessi iure imperii da uno Stato straniero nel
12 territorio LI, senza che sia prevista alcuna altra forma di riparazione giudiziaria dei diritti fondamentali violati, si pone in contrasto con il principio fondamentale della tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali assicurata dalla Costituzione italiana. Il totale sacrificio che si richiede ad uno dei principi supremi dell'ordinamento LI, quale senza dubbio è il diritto al giudice a tutela di diritti inviolabili (art. 24 e art. 2 Cost), riconoscendo l'immunità dello Stato straniero dalla giurisdizione italiana, non può giustificarsi ed essere tollerato quando ciò che si protegge è l'esercizio illegittimo della potestà di governo dello Stato straniero, manifestatosi in crimini gravissimi. L'affermazione della giurisdizione del rimettente lascia comunque impregiudicato il merito delle domande proposte nei giudizi principali. In conclusione, proprio l'insussistenza della possibilità di una tutela effettiva dei diritti fondamentali mediante un giudice rende manifesto il contrasto della norma internazionale, come definita dalla CIG, con gli artt. 2 e 24 Cost. Tale contrasto impone di escludere che operi il rinvio di cui all'art. 10, primo comma, Cost., limitatamente all'estensione dell'immunità degli
Stati dalla giurisdizione civile degli altri Stati alle azioni di danni provocati da atti ritenuti iure imperii in violazione del diritto internazionale e dei diritti fondamentali della persona. Pertanto, la parte della norma internazionale che confligge con i predetti principi fondamentali non è entrata nell'ordinamento LI e non vi spiega alcun effetto.
Ne è derivato un nuovo orientamento tanto di merito che di legittimità, favorevole Cont Cont all'accoglimento delle domande risarcitorie degli e loro aventi causa contro la .
Successivamente alla sentenza n. 238 del 2014, infatti, si sono avute varie pronunce di condanna della da parte di giudici di merito, pronunce anche passate in giudicato o comunque CP_1
provvisoriamente esecutive. Talora la condanna è stata estesa in solido allo Stato LI.
A sua volta, la ha introdotto – il 29.04.2022 – un nuovo CP_1 Controparte_1 procedimento nei confronti dell'Italia dinanzi alla Corte Internazionale di Giustizia con istanze cautelari alla luce dell'avvio di procedimenti esecutivi delle sentenze di condanna passate in giudicato lesive del principio di immunità.
Ed è in tale contesto che è stato emanato il decreto – legge 30/04/2022 n. 36 art. 43 co. 3 (conv. in l. 79/2022) istitutivo del “Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio LI o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945”.
Tale disciplina è stata introdotta in “continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la
Repubblica Federale di GE reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica
14 aprile 1962, n. 1263” al fine di “ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e
13 contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio LI o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il
1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945”.
La legge di pone quindi espressamente e dichiaratamente in un'ottica di bilanciamento tra il principio di immunità internazionale degli Stati per gli atti iure imperii declinato dalla CIG e l'incomprimibilità della tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.) e della garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo (art. 2 Cost.) di cui alle succiate pronunce di legittimità e della Corte costituzionale italiana.
La continuità con l'Accordo di Bonn emerge anche dalla prescrizione, contenuta nell'art. 43, comma 4, lettera b), secondo cui dal danno risarcibile, recato dalla sentenza di condanna, vanno detratte le somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titolo di benefici o indennizzi ai sensi del d.P.R. n. 2043 del 1963, recante norme per la ripartizione della somma versata dal Governo della Repubblica federale di in base all'Accordo di Bonn del 2 CP_1
giugno 1961, per indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste. La detrazione è poi prescritta anche con riferimento a somme percepite per i benefici di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 96 (Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti), alla legge n. 791 del 1980 e alla legge n. 94 del 1994.
Come già ritenuto da questo stesso Tribunale, la disposizione dell'art. 43 decreto – legge
30/04/2022 n. 36 art. 43 co. 3 (conv. in l. 79/2022) ha comportato e comporta una determinante sopravvenienza normativa rispetto al quadro giuridico stabilito dalla sentenza n. 238/2014 della
Corte Costituzionale, posto che, con l'istituzione del Fondo, lo Stato LI ha inteso farsi carico del “ristoro” dei danni subiti dalle vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità compiuti dalle forze armate del Terzo Reich sul territorio LI o comunque a danno di cittadini italiani dichiarandosi essenzialmente quale unico soggetto pagatore rispetto al debito della Repubblica di GE secondo un meccanismo inquadrabile in “una sorta di CP_1 espromissione ex lege (art. 1272 c.c.), eccezionalmente a contenuto liberatorio” (v. così espressamente sul punto Corte cost. n. 159/2023 su cui amplius infra) o, comunque, di un accollo liberatorio attuativo degli impegni assunti ancora con gli accordi di Bonn.
Questo, in sintesi, il sistema introdotto dalla norma in esame.
A norma del secondo comma dell'art. 43, hanno diritto all'accesso al Fondo coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto “l'accertamento”
e “la liquidazione” dei danni a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero entro il termine da ultimo prorogato al 28 giugno 2023, dall'art. 8
14 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi), convertito, con modificazioni, nella legge 24 febbraio 2023, n. 14. E' poi a carico del Fondo il pagamento delle spese processuali liquidate nelle sentenze di cui al primo periodo
CP (comma 2 ).
Resta ferma, in relazione ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e a quelli instaurati successivamente, sentita l'Avvocatura dello Stato, la facoltà di definizione mediante transazione, che costituisce titolo per l'accesso al Fondo (comma 2 ibid).
Si prevede, poi, al terzo comma, che le pronunce, in deroga all'art. 282 cod. proc. civ. acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo. Conseguentemente, non possono essere iniziate o proseguite procedure esecutive e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono dichiarati estinti
(comma 3 ibid).
Infine, si prevede espressamente che il pagamento effettuato secondo le procedure da
Contr disciplinarsi con separato decreto del estingue ogni diritto o ragione di credito correlata alle pretese risarcitorie per i fatti di cui al comma 1 (art. 43, comma 5).
Dall'esame complessivo della disciplina istitutiva del Fondo emerge come sia ora offerta alle vittime una forma di riparazione dei diritti fondamentali violati al ricorrere dei requisiti previsti dalla medesima norma.
La disciplina di cui all'art. 43 ha già superato un primo vaglio di costituzionalità con riferimento alla fase esecutiva. Con la sentenza n. 159/2023 della Corte costituzionale sono state, infatti, dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di
Roma, sez. quarta civile, ufficio esecuzioni immobiliari, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 111
Cost. dell'art. 43, comma 3, del d.l. n. 36 del 2022, come conv., che ha previsto, a fronte dell'istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio LI o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre
1939 e l'8 maggio 1945, che le procedure esecutive fondate su titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei relativi danni non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente promossi sono estinti. La Corte costituzionale in quella pronuncia ha ritenuto che la disposizione censurata operi un non irragionevole bilanciamento tra l'obbligo di rispetto dell'Accordo di Bonn del 1961 tra e Italia e la tutela giurisdizionale delle vittime dei CP_1
suddetti crimini di guerra, tutti di rango costituzionale. Se la garanzia della tutela giurisdizionale dei diritti assicurata dall'art. 24 Cost. comprende anche la fase dell'esecuzione forzata, tanto più vero quando leso è un diritto fondamentale, per altro verso costituisce un principio
15 dell'ordinamento giuridico il rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali e quindi dai trattati – come, nel caso in esame, l'Accordo di Bonn del 1961 –, le cui disposizioni sono finanche elevate a parametri interposti della legittimità costituzionale della normativa interna
(art. 117, primo comma, Cost.). Può allora dirsi che l'estinzione e lege dei giudizi in sede esecutiva, ai quali comunque si applicherebbe l'immunità ristretta degli Stati quanto ai beni pignorabili, è compensata dalla tutela riconosciuta nei confronti del Fondo, che è di pari importo e anzi soddisfa maggiormente le aspettative dei creditori (eredi delle vittime dei crimini di guerra), perché non c'è l'incertezza legata all'operatività dell'immunità ristretta degli Stati in sede esecutiva. La necessità di bilanciamento segna un non irragionevole punto di equilibrio nella complessa vicenda degli indennizzi e dei risarcimenti dei danni da crimini di guerra, senza che sussista neppure disparità di trattamento tra le procedure esecutive instaurate sulla base di titoli formati dall'autorità giudiziaria italiana e quelle promosse in forza di titoli costituiti da pronunce di un giudice straniero, ritualmente delibate dall'autorità giudiziaria italiana, visto che si è previsto anche per queste ultime, in sede di conversione della disposizione censurata, non possono essere proseguite e sono estinte d'ufficio.
Ciò posto, in punto di giurisdizione si ricorda che la sentenza n. 238/2014 della Consulta, applicando la teoria dei controlimiti, aveva escluso l'operatività del rinvio automatico ex art. 10 I co. Cost. alla norma di diritto internazionale generalmente riconosciuta sull'immunità dalla giurisdizione degli Stati stranieri, come interpretata nell'ordinamento internazionale (CIG), in quanto contrastante con il principio fondamentale del “diritto al giudice, tanto più a tutela dei diritti fondamentali della persona” (art. 2 e 24 Cost.).
Ora, peraltro, l'ordinamento LI ha predisposto, per le vittime dei crimini di guerra commessi sul territorio LI da soldati tedeschi nell'ambito di attività iure imperii, uno strumento specifico di accesso al Giudice ovvero quello descritto del decreto-legge 30/04/2022
n. 36 art. 43 co. 3, indicandone espressamente i requisiti.
Di conseguenza, la situazione normativa è assai diversa rispetto a quella considerata dalla
Consulta nel 2014 allorquando il “diritto al giudice” per le vittime non era garantito dal
Legislatore LI.
Elemento principale della novella è la formalizzazione dello Stato LI quale unico soggetto pagatore – per espromissione ex lege – del debito della FG ex art. 1272 c.c.; e questo, peraltro,
a favore delle vittime in ragione, altrimenti, dell'incertezza legata all'operatività dell'immunità ristretta degli Stati in sede esecutiva.
Nei procedimenti pendenti e successivi all'entrata in vigore del decreto, addirittura la transazione raggiunta dalle vittime con lo Stato LI (“sentita l'avvocatura dello Stato”)
16 consente l'accesso al Fondo, indipendentemente, dunque, dalla condanna della Repubblica
Federale di GE o dalla partecipazione di questa all'accordo transattivo.
Ai fini dell'accesso al Fondo sono necessari e sufficienti il mero “accertamento” e la Cont
“liquidazione dei danni”, non anche la condanna della al relativo risarcimento, dovendosi tenere conto che la disposizione in esame è volta a regolare sia i procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore (generalmente, se non necessariamente, proposti nei confronti della
Repubblica di GE secondo gli orientamenti della Corte di cassazione e della CP_1
Corte costituzionale già più volte richiamati) sia i giudizi introdotti successivamente (v. ad esempio deroga alla disciplina di cui all'art. 282 c.p.c.).
Alla luce di questi elementi è possibile concludere che, per effetto della novella normativa che sancisce il diritto al giudice per la tutela dei diritti fondamentali da parte delle vittime indipendentemente dalla presenza in giudizio della FG (essendo individuato lo Stato LI come unico legittimato passivo o, comunque, come unico soggetto pagatore), non sussistono più i presupposti di fatto per negare il rinvio automatico dell'art. 10 Cost alla norma consuetudinaria di diritto internazionale sull'immunità degli Stati (avente peraltro rango costituzionale proprio in ragione dell'art. 10 cost).
Cont Nè la necessaria partecipazione al giudizio della può farsi desumere dalla sola generica previsione della notifica della citazione all'avvocatura dello Stato ex art. 144 c.p.c. (ritenuta in alcuni commenti altrimenti apparentemente ultronea), tenuto conto ad esempio della possibilità di coinvolgimento dell'avvocatura in sede transattiva o, in ogni caso, della opportunità che della pendenza del giudizio sia in ogni caso notiziato il soggetto pagatore.
Ne consegue che, garantendo la novella legislativa in questione il diritto al giudice per la tutela dei diritti fondamentali alle vittime indipendentemente dalla presenza in giudizio della FG
(essendo individuato lo Stato LI quale unico legittimato passivo o, comunque, come unico soggetto pagatore) non sussistono più i presupposti per negare il rinvio automatico dell'art. 10
Cost alla norma consuetudinaria di diritto internazionale -avente per ciò stesso rango costituzionale- relativa all'immunità degli Stati esteri (la regola – prassi costante unita a opinio juris- è stata enucleata sin dal 1980 sulla scorta del principio di sovranità e eguaglianza degli
Stati, v. art. 2 par. 1 della Carta delle Nazioni Unite e ribadita nella sentenza della Corte
Internazionale di Giustizia 3.12.2012 vs. Italia, oltre che dalla stessa pronuncia della CP_1
Corte Cost. 238/14) e, dunque, nel caso di specie, all'immunità della Repubblica Federale di
GE.
Rispetto alla domanda di condanna della non vi è quindi Controparte_1
giurisdizione del Giudice LI.
17 ***
Parte attrice ha chiesto anche la condanna in solido della Repubblica italiana, senza peraltro meglio specificare i fatti costitutivi della domanda risarcitoria proposta nei confronti dello Stato LI. La genericità del riferimento, considerata unitamente al richiamo alla previsione di cui all'art. 43 D.L. n. 36/22, convertito con modificazioni nella L. 29.6.2022 n. 79, fa ritenere come parte attrice abbia inteso in realtà invocare le tutele di cui alla novella legislativa, tanto che l'avvocatura dello Stato si è costituita in giudizio sia per che il Controparte_2
il quale, qualificatosi quale successore ex lege nella Controparte_4
Cont posizione della , ha svolto difese anche nel merito.
***
E, in effetti, stante la qualificazione in termini di espromissione ex lege (art. 1272 c.c.) conseguente alla istituzione del Fondo, così come chiarita dalla già citata pronuncia della Corte costituzionale n. 159/23, il , presso cui il Fondo è Controparte_4
istituito, è legittimato a proporre le eccezioni che al creditore avrebbe potuto opporre il debitore originario, se non sono personali a quest'ultimo e non derivano da fatti successivi all'espromissione.
Ad analoghe conclusioni, del resto, si giunge anche a voler qualificare le previsioni di cui all'art. 43 in termini di un accollo liberatorio esecutivo degli impegni assunti dall'Italia con gli Accordi di Bonn.
Contr Viene quindi preliminarmente in rilievo l'eccezione di prescrizione sollevata dal
Anche sotto questo profilo, si condividono le recenti pronunce di merito di questo Tribunale, qui di seguito richiamate e ripercorse anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp.att.
c.p.c. (v. per tutte sentenza n. 18151/24 e sentenza n. 503/25 del 23.01.2025).
Parte attrice, quanto all'aspetto prescrizionale, ha fatto riferimento all'imprescrittibilità degli illeciti civili che costituiscono crimini di guerra e contro l'umanità, come sancito dalla
Convenzione dell'ONU del 26.11.1968 e dalla Convenzione del Consiglio Europeo del
25.01.1974 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2947, terzo comma, c.c., secondo cui “se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile”.
Dev'essere in primo luogo osservato che il consolidato (e qui condiviso) orientamento dalle
Suprema Corte secondo cui l'art. 2947 cod. civ., "quando fa coincidere il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno con il termine di prescrizione stabilito dalla legge penale, si riferisce, senza alcuna discriminazione, a tutti i possibili soggetti passivi della pretesa risarcitoria, e si applica, perciò, non solo all'azione civile esperibile contro la persona
18 penalmente imputabile, ma anche all'azione civile contro coloro che sono tenuti al risarcimento
a titolo di responsabilità indiretta" ovvero, nella specie, contro uno Stato per fatto illecito dei propri militari e non già solo nei confronti di essi come unici soggetti penalmente imputabili
(cfr. Cass. Sez. 3, sent. 6 febbraio 1989, n. 729; in senso analogo anche Cass. Sez. 3, sent. 28 ottobre 1978, n. 4937; Cass. Sez. 3, sent. 14 maggio 1977, n. 1941) intanto può trovare applicazione in quanto non si verifichi una causa di estinzione del reato diversa dalla prescrizione. La seconda parte del terzo comma dell'art. 2947 c.c. prevede in effetti che “se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi [per quanto qui rileva, cinque anni nel caso di risarcimento del danno derivante da fatto illecito], con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza divenuta irrevocabile”.
Parte attrice non ha individuato gli autori delle condotte criminose cosicché, allo stato, considerati i molti decenni intercorsi tra queste ultime e la proposizione della domanda si deve ragionevolmente presumere che i rei siano ormai da tempo deceduti, con conseguente causa di estinzione del reato ex art. 150 c.p.
Per l'effetto, si deve ritenere che, in assenza di più specifici elementi offerti dall'attrice, il diritto risarcitorio si sia estinto per prescrizione, essendo verosimilmente già decorsi cinque anni dalla presumibile morte dei rei (gli autori materiali del reato, per quanto ignoti, in quanto incardinati nell'esercito tedesco, dovevano necessariamente avere un'età di, almeno, sedici anni cosicché essi avrebbero circa 94 anni qualora in vita, a fronte di un'aspettativa di vita di 79 anni per un Contr uomo tedesco, come documentato dal intervenuto).
Tuttavia, anche a voler considerare astrattamente non estinto il reato, si deve ritenere che la condotta criminosa perpetrata dai militari del Terzo Reich nei confronti del de cuius integri il reato di riduzione in schiavitù previsto dall'art. 600 c.p. ratione temporis applicabile (con pena della “reclusione da cinque a quindici anni”) e non già, invece, quello di crimine di guerra o contro l'umanità, in quanto categoria di delitti riconosciuta e punita a livello internazionale pattizio solo successivamente al perfezionamento della condotta contestata.
Per l'effetto, in applicazione dell'art. 157 co. 1 n. 2 c.p. vigente all'epoca del fatto, si deve ritenere che il reato (e quindi il diritto risarcitorio, l'art. 2947, comma 3, prima parte, cod. civ., individuando il termine prescrizionale "con la tecnica del rinvio recettizio", rimanendo, però, operativo il principio dell'irretroattività della norma ex art. 11 preleggi) si sia estinto per prescrizione con il decorso di quindici anni dal giorno di cessazione della condotta illecita nel
19 corso del 1945; certamente molti decenni prima, dunque, del momento di proposizione della domanda attorea.
Inoltre, dalla cessazione della condotta illecita o, quanto meno, dal 14.04.1962 (giorno in cui è stato dichiarato esecutivo con DPR l'accordo di Bonn tra e Italia nell'ordinamento CP_1
LI) non vi era alcun ostacolo normativo alla proponibilità/ammissibilità della domanda Cont risarcitoria nei confronti della -tanto che molte domande furono effettivamente proposte ancorché rigettate in ragione del rilevato difetto di giurisdizione del giudice LI sulla scorta del principio di diritto internazionale pubblico afferente l'immunità degli Stati esteri o per altre ragioni di infondatezza nel merito- o nei confronti dell'Italia (quale Stato accollante).
Le stesse pronunce della Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 5044 del 11/03/2004 e la pronuncia della Corte costituzionale n. 238/2014, comprovano di sé l'esistenza di risalente contenzioso in subiecta materia.
Costituisce in effetti orientamento pacifico quello per il quale “la disposizione dell'art. 2935 cod. civ., nello stabilire che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, ha riguardo solo alla possibilità legale dell'esercizio del diritto, non influendo sul decorso della prescrizione l'impossibilità di fatto, quale l'ignoranza da parte del titolare dell'esistenza del diritto (a meno che essa non sia imputabile al comportamento doloso della controparte). Il mutamento di un precedente orientamento giurisprudenziale - così come, in genere, le difficoltà od i dubbi sulla interpretazione di una norma, ed anche l'esistenza di un vizio di incostituzionalità, non ancora rilevato, della disposizione che disconosce un dato diritto- costituiscono altrettanti impedimenti solo fattuali, e non legali, all'esercizio del diritto medesimo, agli effetti dell'inizio del decorso della prescrizione ex art. 2935 cit.” (cfr. Cass. civ.
n. 4235/96; n. 747/97; n. 21500/05).
In ogni caso, il diritto attoreo sarebbe prescritto anche applicando il principio espresso dalla
Corte di cassazione con la pronuncia n. 3642/2024 secondo la quale il dies a quo del termine di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni conseguenti ai crimini contro l'umanità commessi dal regime nazista nei confronti di cittadini italiani durante la Seconda guerra mondiale non potrebbe essere individuato in una data anteriore al 2004, dal momento che solo a partire dalla sentenza delle Sezioni unite della S.C. n. 5044 del 2004 poteva considerarsi rispondente al "diritto vivente" l'esclusione dell'immunità dalla giurisdizione civile degli Stati esteri rispetto agli atti posti in essere in violazione dei diritti fondamentali dell'individuo.
Anche a far riferimento al dies a quo indicato dalla Suprema Corte, il diritto si è estinto per prescrizione, non avendo l'attrice dimostrato di aver interrotto il termine quinquennale (o anche
20 di quindici anni ex art. 157 c.p.) prima della notifica dell'atto di citazione intervenuta nel maggio 2023.
La richiesta di indennizzo alla Fondazione Memoria, Responsabilità e Futuro non costituisce poi idoneo atto interruttivo rispetto alla , essendo rivolto a Controparte_1
soggetto diverso rispetto a quest'ultima ed in relazione a diverso indennizzo rispetto alla domanda risarcitoria proposta in questo giudizio.
Infine, a superare la questione preliminare di merito della prescrizione nei termini sopra esaminati non può giovare la natura imprescrittibile dei delitti contro l'umanità e dei crimini di guerra perpetrati dai militari del Terzo Reich nei confronti del de cuius affermata da parte attrice, a ciò ostando il principio di irretroattività dell'imprescrittibilità penale e quindi, per l'effetto, del diritto sotteso all'azione civile risarcitoria per fatti integranti crimini contro l'umanità, stante l'elaborazione della recepita norma internazionale generalmente riconosciuta, che l'ha assunta a contenuto, solo successivamente ai fatti giudicati (segnatamente in corrispondenza della Convenzione ONU del 1968, tuttavia non sottoscritta dall'Italia, la quale non ha nemmeno ratificato la successiva Convenzione europea sull'imprescrittibilità dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità del 25.01.1974, entrata in vigore il 27.06.2003 ma con esclusione dell'efficacia retroattiva dell'imprescrittibilità), tenuto conto del basilare principio riversato nell'art. 25, secondo comma, della Costituzione italiana, con conseguente inapplicabilità alla fattispecie.
E' stato più volte affermato che l'art. 2947, comma 3, prima parte, cod. civ., individua il termine prescrizionale "con la tecnica del rinvio recettizio", rimanendo, però, "operativo il principio dell'irretroattività della norma (art. 11 prel.), per cui — ai fini della determinazione del termine di prescrizione— occorre aver riguardo al momento in cui il fatto illecito si è esaurito e non al momento della decisione, poiché è in quel primo momento che si cristallizza il termine prescrizionale" (Cass. Sez. 3, sent. 27 luglio 2012, n. 13407; in senso conforme Cass. Sez. 6-3, ord. 14 marzo 2018, n. 6333). Ciò che trova invero conferma nella seconda parte del terzo comma, ove -come sopra ricordato- è stabilito che, in caso di estinzione del reato per cause diverse dalla prescrizione (e quindi morte del reo e amnistia), devono trovare applicazione gli ordinari termini di prescrizione in armonia al principio della norma più favorevole, anche agli effetti civilistici.
A riprova di quanto sopra, non può non osservarsi che il comma 6 dell'art. 43 prevede espressamente che le azioni de quo possano essere esperite “Fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione” con previsione di natura quantomeno ricognitiva volta ad offrire una chiave interpretativa anche in relazione alla regolazione dei fatti pregressi.
21 Infine, dev'essere dichiarata la prescrizione di ogni pretesa a carattere patrimoniale, specificata in comparsa conclusionale quale nella mancata percezione da parte del de cuius della retribuzione a fronte del lavoro coatto prestato durante il periodo di internamento per 433 giorni
(liquidato in via equitativa in base al salario medio di un manovale all'epoca dei fatti), oltre alla violazione del dovere di mantenimento (nutrimento, alloggio e vestiario), trattandosi di credito soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale decorrente dalla liberazione dalla detenzione in o quantomeno dalla ratifica degli accordi Bonn i quali, come sopra già CP_1
precisato avevano inteso regolare anche quell'aspetto.
Per l'effetto, va dichiarata l'estinzione per prescrizione del diritto risarcitorio azionato da parte Contr attrice nei confronti del
Ciò assorbe ogni ulteriore questione di merito della controversia rispetto alla domanda iure hereditatis, mentre, come sopra già precisato, nessuna domanda è stata tempestivamente proposta iure proprio.
La novità della questione e l'assenza di orientamenti giurisprudenziali consolidati in materia giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
-Dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice LI rispetto alla domanda risarcitoria proposta nei confronti della;
Controparte_1
-Dichiara estinto per prescrizione il diritto risarcitorio avanzato dall'attore iure hereditatis nei confronti del;
Controparte_4
- dichiara l'inammissibilità, per tardività, di ogni domanda proposta da parte attrice iure proprio.
-Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Venezia il 24/03/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Tania Vettore
22