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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 16/06/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1047/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Salvatore Falzoi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1047 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022,
promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. Giuseppe MACCIOTTA (C.F. ), C.F._1
elettivamente domiciliata a Cagliari, Viale Armando Diaz n. 29, presso lo studio del difensore;
parte appellante
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Controparte_1 C.F._2
D'EBOLI (C.F. ), elettivamente domiciliato a San Teodoro, via CodiceFiscale_3
Logudoro n. 4, presso lo studio del difensore;
parte appellata
1 CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte appellante (rassegnate nell'atto di citazione in appello e confermate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 29.1.2025):
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni avversa deduzione e conclusione, ad integrale riforma della sentenza n. 128/22, pronunciata dal Giudice di Pace di UO, in persona del Giudice dott.ssa Antonella Goddi, oggetto della presente impugnazione, ritenere fondate le motivazioni esposte con il presente gravame e per l'effetto confermare il credito portato dall'ingiunzione di pagamento oggetto di causa e condannare il sig. CP_2
come sopra individuato, al pagamento dell'importo complessivo di euro 4.746,96,
[...] oltre interessi di mora dalle scadenze al saldo;
- con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio secondo le vigenti tariffe, oltre accessori di legge”.
Nell'interesse della parte appellata (precisate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il
30.1.2025):
“preliminarmente, ove necessario, richiamare il CTU a rendere chiarimenti sui rilievi sopra riportati ai fini del corretto governo delle spese di lite;
in subordine,
1) rigettare l'appello proposto da in quanto infondato in fatto e in diritto per i Parte_1 motivi indicati in parte espositiva;
2) dichiarare che le fatture emesse da dal 2006 al 2017 sono errate perché Parte_1
a) l'acqua fornita da all'opponente è stata dichiarata non potabile dal Parte_1
26.07.2006 al 05.05.08, dal 12.08.2008 al 20.01.09, dal 08.06.2009 a tutt'oggi, cosicché il corrispettivo dovuto alla stessa per la fornitura di acqua potabile deve essere ridotto del
50% o nella misura ritenuta di giustizia o deve applicarsi la tariffa per l'acqua grezza;
b) i consumi registrati dal contatore matricola 10TA098902, nel periodo 2011/2016, non possono essere addebitati al sig. in quanto CP_1
- non è stato posizionato correttamente in data 09/04/11 dagli incaricati di Pt_1
provocando una perdita dal contatore stesso sino al 3/11/11;
[...]
- è stato accertato dall'incaricato di che registrava consumi doppi Parte_1 rispetto a quanto effettivamente consumato tanto che è stato sostituito perché
“starato”; cosicché i consumi nel periodo 2011/2016 dell'appartamento oggetto di causa andranno ricostruiti sulla base dei consumi storici dell'utenza dal 2006 al 2010;
2 3) per l'effetto,
I: annullare l'ingiunzione di pagamento n. 2542/16 del 03/11/2016 emessa dal Direttore
Generale e procuratore speciale di , Dott. classificandola come Parte_1 CP_3 semplice intimazione di pagamento,
II: ordinare ad la riemissione delle fatture emesse, secondo le dichiarazioni di Parte_1 cui sopra, o stabilire la minor somma dovuta, tenendo conto oltre di quanto al punto 2 anche di tutto quanto versato negli anni, con eventuale condanna della convenuta alla restituzione di quanto versato in eccesso, e in corso di causa, come da conclusioni del CTU, e dare atto che il ha provveduto al relativo ed integrale pagamento;
CP_1
4) accogliere l'appello incidentale e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannare al pagamento delle spese e compensi di lite del primo grado, oltre Parte_1
IVA, C.P.A. e rimborso forfettario, come per legge;
5) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite del presente grado oltre IVA, C.P.A. e rimborso forfettario, come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, nel convenire la Parte_1
dinanzi al Giudice di Pace di UO, ha proposto opposizione Controparte_1
avverso l'ingiunzione di pagamento n. 2542/2016, emessa il 3.11.2016 dalla convenuta
(quale Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato per la Sardegna) ai sensi dell'art. 3
del R.D. n. 639/1910 a titolo di corrispettivi per consumi idrici – opposizione estesa altresì “a tutte le fatture emesse da dal 2006 ad oggi” – in relazione Parte_1
all'utenza domestica non residente sita a San Teodoro, via degli Asfodeli n. 34
(contratto n. 2005/32536347, codice cliente n. 36067214), sostenendo quanto segue:
a. in diversi periodi tra il 2006 e il 2010 la convenuta aveva somministrato acqua non potabile, con conseguente diritto di esso utente alla riduzione della metà (o nella misura equitativamente determinata dal giudice) della tariffa ordinaria o all'applicazione della tariffa per l'acqua grezza;
b. il 9.4.2011 la aveva sostituito il contatore associato Parte_1
3 all'utenza di esso attore con quello n. matr. 10TA098902, posizionando quest'ultimo in maniera non corretta e provocando una perdita occulta dal giunto tra il contatore e il tubo che giungeva al suo appartamento (utilizzato, dal 2005,
solo nella stagione estiva, con consumi idrici pressoché regolari nel corso degli anni), sversando l'acqua nel terreno sotto la pavimentazione, perdita in seguito riparata da un funzionario della medesima convenuta;
c. come peraltro constatato dalla convenuta, il suddetto contatore n. matr.
10TA098902 era altresì malfunzionante, registrando consumi superiori al doppio rispetto a quelli effettivi;
d. la aveva applicato retroattivamente le tariffe approvate Parte_1
durante l'anno o negli anni successivi ai consumi effettuati da esso utente negli anni precedenti.
Alla luce delle suddette contestazioni, l'attore ha quindi chiesto l'annullamento dell'ingiunzione opposta (previa sospensione dell'efficacia esecutiva di quest'ultima) –
a suo dire da classificarsi come mera intimazione di pagamento – nonché ordinarsi alla la nuova emissione delle fatture relative al periodo contestato, con Parte_1
accertamento negativo del credito nei confronti di esso utente e condanna alla restituzione in suo favore delle somme eventualmente pagate in eccesso alla convenuta.
2. Con comparsa di risposta, depositata il 28.11.2017, la a chiesto la Parte_1
conferma dell'ingiunzione di pagamento opposta e il rigetto della domanda formulata dall'attore – o, in subordine, la condanna dell'utente al pagamento della minor somma dovuta – sostenendo quanto segue:
a. la non potabilità dell'acqua somministrata non era ascrivibile a esso Gestore,
bensì alla vetusta degli impianti idrici, di proprietà degli enti locali e, comunque,
oltre a non riguardare minimamente la quota fissa, non giustificava la riduzione
4 della tariffa, tra i parametri della quale non era ricompreso quello della qualità
dell'acqua fornita all'utenza;
b. in disparte la considerazione che l'anomalia dei consumi non era necessariamente indice di inesattezza degli importi pretesi, esso Gestore aveva regolarmente emesso le fatture e, comunque, incombevano sull'utente, sia l'obbligo di provvedere alla manutenzione del suo impianto, sia l'onere di provare l'abnormità dei consumi registrati, con particolare riferimento alla lamentata perdita occulta, mentre, riguardo, al malfunzionamento del contatore n. matr. 10TA098902 sarebbe stato necessario disporre consulenza tecnica d'ufficio;
c. essa opposta era legittimata ad emettere il provvedimento impugnato, siccome fondato su un credito certo, liquido ed esigibile;
d. non ricorrevano quindi i presupposti per la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
3. Il primo giudizio è stato istruito con documenti e prova per testimoni.
4. Con sentenza n. 128/2022, pronunciata il 25.11.2020 e depositata il 4.3.2022 (nel procedimento n. R.G. 1003/2017), il Giudice di Pace di UO ha così deciso:
“accoglie la domanda attorea e per l'effetto annulla l'ingiunzione di pagamento di n. 2542/16 del 03/11/2016 con la Parte_1 quale gli veniva richiesto il pagamento di € 4.746,96 opposta dispone altresì l'applicazione della decurtazione del 50% delle somme relative al
“CANONE acqua potabile” per i consumi idrici imputati e da imputarsi all'esito del ricalcolo, determinate a motivo della non potabilità dell'acqua erogata così come accertate dalle Ordinanze emesse dal . Controparte_4
Compensa tra le parti le spese di lite”.
5. Con atto di citazione in appello regolarmente notificato, la ha Parte_1
chiesto la riforma integrale della sentenza menzionata nel punto che precede, articolando
5 tre motivi di gravame, rispettivamente:
a. con il primo motivo ha contestato la valutazione in base alla quale il primo giudice aveva ordinato la riduzione della metà dei corrispettivi pretesi (in relazione al solo canone idrico) da esso Gestore del Servizio Idrico Integrato
della Sardegna con l'ingiunzione di pagamento opposta, poiché:
i. le Ordinanze, versate in atti, con cui il Sindaco del Comune di San
Teodoro aveva vietato l'uso della risorsa idrica per scopi alimentari riguardavano il periodo fino al dicembre 2011, mentre le fatture su cui si fondava il provvedimento impugnato “si riferiscono in prevalenza agli
anni dal 2012 e fino al 2014”;
ii. era irrilevante il fatto che l'utente avesse menzionato anche periodi successivi al 2011, “perché l'assunto che la situazione pregiudizievole
permanga ad oltranza non è in alcun modo dimostrato e comunque è
contestato perché inverosimile”;
iii. alcune tra le suddette Ordinanze (n. 12 del 9.6.2010) non si riferivano alla zona in cui era ubicato l'immobile dell'utente, mentre altre (n. 8 e n.
31 del 2015) erano relative a periodi successivi a quelli oggetto dell'ingiunzione di pagamento;
iv. di tale divieto avrebbe dovuto rispondere il , non Controparte_4
già esso Gestore;
v. le fatture contestate riguardavano in buona parte periodi in cui l'attore non utilizzava l'immobile servito dalla somministrazione, ciò escludendo che l'utente avesse subito alcun danno in conseguenza della lamentata non potabilità della risorsa idrica;
vi. come già sostenuto nel primo giudizio, la non potabilità dell'acqua
6 somministrata non era ascrivibile a esso Gestore, bensì alla vetusta degli impianti idrici, di proprietà degli enti locali e, comunque, oltre a non riguardare minimamente la quota fissa, non giustificava la riduzione della tariffa, tra i parametri della quale non era ricompreso quello della qualità
dell'acqua fornita all'utenza;
b. con il secondo motivo ha contestato l'accertamento contenuto nella sentenza impugnata in ordine al malfunzionamento del contatore matr. n. 10TA098902,
laddove il primo giudice, favorendo l'attore (fattispecie, a dire dell'appellante,
avente connotati simili all'abuso di potere) si era basato unicamente sul verbale di messa in prova depositato dall'attore, senza tenere conto che essa convenuta aveva replicato al reclamo presentato da quest'ultima, rilevando il corretto funzionamento del predetto contatore (doc. 2 comparsa di risposta del primo giudizio), circostanza che – unitamente alla perdita idrica confermata dai testimoni citati dall'attore – avrebbe invece giustificato l'ammissione di consulenza tecnica d'ufficio per il relativo accertamento;
c. con il terzo motivo ha chiesto l'espunzione dal fascicolo d'ufficio della memoria conclusiva depositata nel primo giudizio dall'attore “in quanto tardiva. Il
Giudice di primo, non avendo rimesso in termini l'attore, ha dichiarato
l'inammissibilità del deposito ma senza espungere le note dal fascicolo”.
L'appellante ha quindi rassegnato le conclusioni trascritte in epigrafe.
6. Con comparsa di riposta, depositata il 30.12.2023, si è così difeso: Controparte_1
a. ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata,
contestando la fondatezza dei tre motivi di gravame proposti dalla Pt_1
rispettivamente:
[...]
i. riguardo alla non potabilità dell'acqua:
7 o il primo giudice aveva correttamente applicato la riduzione della metà degli importi richiesti a titolo di canone idrico (non anche di quota fissa), in base alle ordinanze sindacali di divieto dell'uso dell'acqua per scopi alimentari, relative al periodo oggetto delle fatture contestate;
o la convenuta non aveva provato la sussistenza di alcuna circostanza idonea ad escluderne la responsabilità;
ii. quanto al secondo motivo, alla luce della documentazione prodotta da esse parti e della prova per testimoni assunta, erano emersi sia la perdita idrica occulta nell'impianto, sia il malfunzionamento del contatore matr.
n. 10TA098902;
iii. il terzo motivo verteva su un profilo irrilevante, laddove nella memoria conclusiva erano semplicemente sintetizzate le ragioni già espresse in corso di causa da esso opponente;
b. ha proposto appello incidentale riguardo alla compensazione delle spese di lite disposta dal primo giudice, spese al cui integrale rimborso esso appellato aveva diritto, sia perché totalmente vittorioso nel primo giudizio, sia per il contegno stragiudiziale tenuto dalla la quale non aveva accolto i Parte_1
reclami proposti da esso utente, costringendolo a radicare la presente causa,
nonostante la fondatezza delle sue ragioni.
L'appellato ha rassegnato le conclusioni trascritte in epigrafe.
7. In seguito al trasferimento ad altro ufficio del giudice titolare del fascicolo ed all'assegnazione della causa allo scrivente (provvedimento tabellare urgente reso il
25.7.2023 dal Presidente Vicario di questo Tribunale), con provvedimento ex art. 127 ter
c.p.c. reso il 24.11.2023 il giudice ha disposto consulenza tecnica d'ufficio, avente ad
8 oggetto il seguente incarico:
“Letti gli atti e i documenti di causa, esperito ogni opportuno accertamento, sentite le parti e i loro consulenti, il CTU:
1. verifichi il corretto funzionamento del contatore (matr. n. 10TA098902);
2. nel caso in cui sia stato accertato il malfunzionamento del contatore o, comunque, non sia stato possibile accertare il suo corretto funzionamento, ricalcoli l'entità dei consumi oggetto delle fatture contestate (limitatamente al periodo in cui era installato il suddetto apparecchio) in base ai criteri previsti dall'art. B.35 del Regolamento del
Servizio Idrico Integrato della Sardegna, applicando le tariffe tempo per tempo vigenti in relazione ai consumi oggetto delle fatture contestate;
3. in relazione ai periodi per i quali vi sia prova della non potabilità dell'acqua erogata dalla nella zona in cui è ubicato l'immobile dell'appellato, riduca del 50% gli Pt_1 importi dovuti a titolo di consumi idrici (non anche quelli a titolo di quota fissa, servizio di depurazione e servizio di fognatura);
4. ridetermini quindi il saldo finale (positivo o negativo) a carico dell'utente, tenuto conto delle somme che risultino versate e di quelle effettivamente dovute in base ai criteri sopra elencati”.
8. In seguito alla rinuncia dell'ausiliare originariamente nominato (ing. ) Persona_1
ed al conferimento dell'incarico all'ing. (provvedimento ex art. 127 ter Persona_2
c.p.c. reso il 12.1.2024), il 22.6.2024 quest'ultimo ha depositato l'elaborato peritale, in relazione al quale, con decreto reso il 19.11.2024, il giudice ha liquidato al CTU
complessivi 1.711,13 euro (oltre a oneri previdenziali e IVA di legge) – di cui 1.310,53
euro, a titolo di onorari (14,68 euro per la prima vacazione e 8,15 per le successive n.
159 vacazioni) e 400,60 euro, per rimborso spese (nel dettaglio, 280,60 euro per certificato contatore, 44,00 euro per invio e restituzione contatore e 76,00 euro per viaggio – ponendo tale importo a carico delle parti, in solido tra loro nei rapporti con il consulente.
9. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 19.11.2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
con provvedimento reso il 20.11.2024 ai sensi del comma 3 della medesima
9 disposizione, il giudice ha rinviato all'udienza del 30.1.2025 per la precisazione delle conclusioni.
10. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 30.1.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno depositato le note scritte nelle quali hanno precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe e con provvedimento reso il 20.11.2024 ai sensi del comma 3 della medesima disposizione, il giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
11. L'appello principale, proposto dalla deve essere respinto. Parte_1
11.1 Il primo motivo, con cui l'appellante lamenta l'applicazione della riduzione della metà
per il canone idrico in relazione alle fatture poste a fondamento dell'ingiunzione di pagamento opposta, non è fondato, per le ragioni che seguono.
a. In tema di somministrazione di acqua non potabile, la giurisprudenza di legittimità si è recentemente pronunciata (Cass. n. 26897/2023) sulla qualificazione giuridica di detta fattispecie, traendone le logiche conseguenze anche in relazione alle tutele azionabili dall'utente nei confronti del Gestore del servizio idrico.
La Suprema Corte ha anzitutto premesso che “Si verte, invero, in tema di vizi
redibitori oppure in tema di mancanza delle qualità promesse od essenziali
quando la difformità tra il bene consegnato e quello pattuito, pur entrambi
rimanendo nell'ambito del medesimo genus, consista, nell'un caso, in difetti
inerenti al processo di produzione o di fabbricazione o di formazione o
conservazione del bene e, nell'altro, in carenze inerenti agli elementi distintivi
della species rispetto alle altre ricomprese nel medesimo genus; si verte, per
10 contro, in tema di aliud pro alio quando la difformità del bene consegnato
rispetto a quello pattuito incide sulla natura e, quindi, sull'individualità,
consistenza e destinazione della stessa, in modo da potersi ritenere che essa
appartenga ad un genere del tutto diverso da quello posto a base della
decisione del compratore di effettuare l'acquisto, o quando la cosa consegnata
presenti difetti che le impediscono di assolvere alla sua funzione naturale o a
quella concreta assunta come essenziale dalle parti, facendola degradare in una
sottospecie del tutto diversa da quella dedotta in contratto (in senso conforme,
Cass., sez. 2, 23/03/2017, n. 7557; Cass., sez. 2, 14/10/2021, n. 28069),
risultando inidonea ad assolvere alla funzione economico-sociale dedotta in
contratto ed insuscettibile di fornire l'utilità richiesta”.
Sull'assunto che nel concetto di aliud pro alio è ricompresa l'ipotesi di inidoneità del bene compravenduto – o somministrato, in virtù del rinvio ex art. 1570 c.c. – ad assolvere alla funzione economico-sociale dedotta nel contratto, è
stato evidenziato come “in tema di compravendita, si ha consegna di aliud pro alio, e non di consegna di cosa priva delle qualità essenziali, quando, dedotta ad
oggetto del contratto ‹‹acqua potabile››, sia invece consegnata ‹‹acqua non
potabile››, poiché l'acqua non potabile è cosa del tutto diversa (aliud) da quella
potabile, essendo la ‹‹potabilità›› dell'acqua una qualità avente come unico
riferimento la compatibilità con l'organismo umano (Cass., sez. 2, 05/07/1983,
n. 4515)”, statuizione cui consegue che “a fronte dell'accertata non potabilità
dell'acqua distribuita, risulta integrata la violazione, da parte dell'odierna
ricorrente, degli obblighi che trovano la loro origine nel contratto di utenza,
avendo il gestore del servizio idrico fornito acqua risultata priva delle qualità
pattuite”.
11 Tale orientamento si appalesa pienamente condivisibile, siccome conforme alla normativa di settore ed alle clausole che regolano il rapporto di somministrazione idrica, rispettivamente:
i. riguardo al primo profilo, perché nella nozione di “acque destinate al
consumo umano” erano ricomprese “le acque trattate o non trattate,
destinate ad uso potabile, per la preparazione di cibi e bevande, o per altri
usi domestici, a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una
rete di distribuzione, mediante cisterne, in bottiglie o in contenitori”, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), n. 1) del D.Lgs. 31/2001, disposizione che è
stata sostanzialmente riproposta nello speculare art. 2, comma 1, lett. a), n. 1)
del D.Lgs. 18/2023 (attuativo “della direttiva (UE) 2020/2184 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la
qualità delle acque destinate al consumo umano”, il quale ha abrogato il suddetto decreto del 2001), in cui si legge che trattasi di “tutte le acque
trattate o non trattate, destinate a uso potabile, per la preparazione di cibi,
bevande o per altri usi domestici, in locali sia pubblici che privati, a
prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di
distribuzione, mediante cisterne o in bottiglie o contenitori, comprese le
acque di sorgente di cui al decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176”;
ii. in relazione alla disciplina contrattuale, considerato che il Regolamento del
Servizio Idrico Integrato della Sardegna – costituente “parte integrante e
sostanziale di ogni contratto di utenza, senza che ne occorra la materiale
trascrizione”, ai sensi del suo art. D.1 (rubricato “Entrata in vigore”) –
prevede come “L'acqua distribuita in rete risponde ai requisiti di qualità
delle acque destinate al consumo umano così come previsto dalla normativa
12 vigente” (art. B.2, comma 2).
Il fatto che l'acqua somministrata all'utente sia suscettibile di ulteriori impieghi (quali pulizia della casa e della persona) non elide la prevalenza e indispensabilità dell'uso per scopi alimentari, funzione indubbiamente primaria alla luce delle norme e delle clausole negoziali sopra richiamate.
Non si trascura l'ordinanza, quasi coeva alla sentenza sopra analizzata, con la quale il giudice di legittimità ha affermato come, in caso di riscontrata non potabilità dell'acqua, “l'utente abbia comunque diritto a una riduzione del
prezzo, a fronte della somministrazione di un bene non totalmente idoneo all'uso
cui è destinato, e dunque di minor valore” (Cass. n. 26087/2023).
In proposito, si osserva anzitutto che tra i due orientamenti deve comunque ritenersi preferibile il primo, per le ragioni già esposte, ossia la preminenza e indispensabilità dell'impiego per usi potabili rispetto agli ulteriori utilizzi della risorsa idrica.
D'altra parte, mentre dall'ordinanza n. 26087/2023 può inferirsi che nei due precedenti gradi di merito non era stata neppure sollevata la questione della qualificabilità come aliud pro alio dell'azione esperita dall'utente – mai menzionata neppure dal giudice di legittimità – nella sentenza n. 26897/2023
(procedimento in cui gli utenti “avevano promosso la relativa azione in data 29
giugno 2016, chiedendo sia la riduzione del prezzo (art. 1492 cod. civ.) che il
risarcimento del danno (art. 1494 cod. civ.), in assenza tuttavia di denuncia dei
vizi entro il termine di otto giorni dalla scoperta e dopo il decorso di un anno
dal lamentato inadempimento contrattuale, in violazione dell'art. 1495 cod. civ.,
in difetto di atti di denuncia dei vizi e di atti interruttivi della prescrizione
annuale”) la medesima Corte di Cassazione ha preso espressamente posizione
13 sulla sussunzione della non potabilità in detta fattispecie oppure nell'ambito dei vizi e della mancanza delle qualità essenziali, propendendo per la prima soluzione.
La sussunzione della presente fattispecie nell'ambito della vendita di aliud
pro alio, implica che la tutela invocata dall'utente “dà luogo ad un'ordinaria
azione di risoluzione contrattuale o di inadempimento contrattuale ex art. 1453
cod. civ., svincolata dai termini e dalle condizioni di cui al citato art. 1495 cod.
civ.” (…) “con conseguente operatività della prescrizione ordinaria decennale
di cui all'art. 2946 cod. civ., e non di quella breve annuale invocata dalla
ricorrente”.
Sul piano processuale, peraltro, “La qualificazione giuridica quale vendita di
bene privo di qualità essenziali ovvero quale vendita di un aliud pro alio rientra
tra i compiti del giudice, cosicché, a fronte della proposizione di una domanda
di inadempimento e di accertamento dei vizi, il giudice può qualificare d'ufficio
l'azione come accertamento della vendita di un aliud pro alio, ove le circostanze
a tal fine rilevanti siano state acquisite nel processo (Cass., sez. 2, 25/09/2002,
n. 13925)”.
Nel caso in esame si appalesa peraltro irrilevante la qualificazione giuridica della fattispecie de qua, laddove, quand'anche la si sussumesse nell'alveo dell'azione di riduzione, la pretesa dovrebbe comunque essere accolta, non avendo la ai eccepito la decadenza dell'utente dal diritto di Parte_1
far valere il vizio di non potabilità ai sensi dell'art. 1495 c.c.
Posto che, come detto, è condivisibile l'inquadramento nell'ambito dell'aliud
pro alio, in relazione all'eccepita carenza di allegazione e prova dell'inadempimento derivante dalla somministrazione di acqua non potabile, gli
14 argomenti addotti dalla convenuta sono interamente destituiti di fondamento.
Di fronte all'affermazione da parte dell'utente di uno specifico inadempimento del Gestore, incombeva invero su quest'ultimo l'onere di provare di avere somministrato acqua potabile nei periodi oggetto delle fatture –
ossia di “dimostrare il proprio adempimento secondo i criteri di ripartizione
dell'onere della prova” (Cass. n. 26087/2023), ivi compresa la produzione delle ordinanze sindacali di revoca del divieto di impiego della risorsa idrica per scopi alimentari, non essendo certo sufficiente l'allegazione secondo cui era inverosimile la protrazione sine die del divieto (atto di citazione in appello, pag.
8) – o la non imputabilità di detta situazione, quest'ultima certo non ravvisabile nella mera vetustà degli impianti idrici, la cui manutenzione ordinaria e straordinaria è a carico del Gestore.
Riguardo al parametro utilizzabile per la quantificazione dei pregiudizi subiti,
deve richiamarsi l'art. 13 del provvedimento del C.I.P. n. 26 del 1975 – che per l'acqua non potabile prevedeva una riduzione della metà del prezzo – mentre nei vigenti artt. 154 ss. D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (“Norme in materia ambientale)
non è stata riproposta una previsione analoga.
Sul punto, ben può farsi ricorso al criterio equitativo, appalesandosi congruo l'impiego del medesimo parametro stabilito dalla disposizione previgente,
congruità della riduzione – la quale deve peraltro essere limitata alla voce acquedotto, non anche applicata alle voci depurazione e fognatura, né tantomeno alla quota fissa di accesso al servizio, che nulla hanno a che vedere con la qualità
dell'acqua erogata – la quale si giustifica in ragione di tutte le conseguenze derivanti dalla somministrazione della risorsa idrica non potabile, non essendo legata esclusivamente a valori matematici quali l'incidenza degli oneri di
15 potabilizzazione sulla composizione della tariffa.
b. Come si evince chiaramente dalla sentenza impugnata (svolgimento del processo, motivazione e dispositivo) – aspetto che sarà meglio analizzato nel punto 12 che segue – il primo giudice si è pronunciato unicamente sul credito vantato dalla nei confronti di (utenza Parte_1 Controparte_1
domestica non residente sita a San Teodoro, via degli Asfodeli n. 34, codice cliente n. 36067214) oggetto delle sette fatture (n. 2008/802136847, n.
2009/903467888, n. 2010/34158316, n. 2014/140215891, n. 2014/402134116, n.
2014/24204152 e n. 2014/21106731) poste a base dell'ingiunzione di pagamento n. 2542/2016 del 3.11.2016, mai menzionando le ulteriori fatture contestate dall'appellato e prodotte da quest'ultimo alla prima udienza del 28.11.2017, solo parzialmente coincidenti con quelle allegate al provvedimento opposto (doc. 39).
Nonostante non abbia specificato i periodi in relazione ai quali l'utente aveva diritto alla riduzione della voce canone idrico, la pronuncia appellata non è
meritevole di riforma, laddove, nell'ordinare il ricalcolo, il primo giudice ha richiamato il contenuto delle ordinanze sindacali di divieto di impiego dell'acqua a causa della non potabilità, così conformandosi ai principi di diritto sopra enunciati.
Per ragioni di completezza appare comunque opportuno evidenziare che, alla luce delle ordinanze sindacali versate dall'odierno appellato nel primo giudizio,
limitatamente a quelle relative alla zona del territorio del Comune di San
Teodoro ove è sita l'utenza intestata a : Controparte_1
i. la fattura n. 2008/802136847 del 10.7.2008 riguarda consumi del periodo compreso tra l'30.6.2006 e il 31.12.2006, coperto interamente dalle ordinanze di divieto n. 21 del 26.7.2006 e n. 39 dell'1.12.2006, laddove di
16 alcuna di esse è stata prodotta la successiva revoca;
ii. la fattura n. 200903467888 del 20.10.2009 riguarda consumi del periodo compreso tra l'1.1.2008 e il 31.12.2008 ed è interessata dall'ordinanza sindacale n. 26 del 12.12.2007, revocata con ordinanza n. 14 del 5.5.2008
e ripristinata con ordinanza n. 28 del 12.8.2008, quest'ultima a sua volta revocata con ordinanza n. 31 del 21.8.2008, divieto ripristinato con ordinanza n. 32 del 21.8.2008;
iii. la fattura n. 2010034158316 del 31.10.2010 riguarda consumi del periodo compreso tra il 30.6.2010 e il 31.8.2010, non interessato dalle ordinanze di divieto versate in atti;
iv. la fattura n. 20140215891 (in parte relativa alla sostituzione del contatore e in parte in acconto, periodo 1.1.2011-30.9.2013) è interessata dall'ordinanza n. 02 del 18.2.2011, a partire da tale data e fino alla fine del periodo coperto dalla medesima fattura, non essendo stata prodotta alcuna ordinanza di revoca del divieto;
v. le fatture a saldo n. 201402134116 del 3.6.2014 (periodo 10.4.2014-
16.4.2014) e n. 2014021106731 del 17.12.2014 (periodo 17.4.2014-
13.10.2014) sono interessate dalle ordinanze n. 02 del 18.2.2011, n. 9 del
5.5.2011, n. 30 del 10.8.2011 (quest'ultima revocata con ordinanza n. 39
del 6.10.2011) e n. 43 del 7.12.2011.
La decurtazione della metà del canone idrico dovrà quindi essere effettuata dalla ei termini sopra esplicati, espungendo chiaramente dal Parte_1
ricalcolo i periodi di revoca del divieto.
11.2 Il secondo motivo, con cui la amenta l'erroneità della valutazione Parte_1
effettuata dal primo giudice nel ritenere non funzionante il contatore n. matr.
17 10TA098902, è inammissibile per difetto d'interesse ad appellare, poiché:
a. nella sentenza impugnata si legge effettivamente che “nella presente istruttoria è
altresì emerso che il contatore avente matricola 10TA098902 collocato nella via
Asfodeli di San Teodoro, proprietà dell'attore, risultava difettoso. Scrivono i
letturisti dell'ente idrico “l'utente dichiara di prendere atto della lettura e della
prova eseguita dalla quale trova una differenza notevole”, e attestano che il
contatore non era funzionante e l'errore era fuori dai limiti di tolleranza
consentito del 5%. A fronte di tale circostanza l'attore ha dato prova del
pagamento delle somme non contestate e presentato reclami avverso le fatture a
saldo emesse dalla convenuta (doc. 34, 35) sollecitando la verifica del contatore
che registrava consumi doppi inconsueti. Sul punto anche da ultimo la III Sezione
Civile della Corte di Cassazione, nell'ordinanza 15 settembre 2021, n. 24904, ha
precisato che è onere gravante sulla società di gestione del servizio idrico
integrato, di informare l'utente sull'eventuale presenza di consumi anomali. Nella
citata ordinanza si richiamano gli obblighi di correttezza e buona fede gravanti
sulle parti del contratto di somministrazione idrica, e affermando, altresì, che il
semplice invio di una fattura commerciale relativa ai consumi anomali registrati,
a distanza di tempo dalla rilevazione degli stessi e senza alcuna espressa
segnalazione del loro carattere anomalo, non consente di ritenere correttamente
compiuto l'obbligo previsto per l'azienda fornitrice dalla Carte del Servizio Idrico
Integrato. Tanto detto si ritiene fondato anche tale motivo di doglianza in
particolare per quanto all'assenza di prova in ordine all'imputazione dei consumi
per tutti i periodi indicati nelle fatture richiamate nell'ingiunzione opposta”;
b. tale parte della motivazione deve essere tuttavia analizzata nel contesto complessivo della pronuncia, laddove, malgrado l'affermazione del
18 malfunzionamento del contatore, il primo giudice non ha tratto alcuna conseguenza in ordine al quantum del credito oggetto dell'ingiunzione di pagamento, sub specie della necessaria ricostruzione dei consumi ai sensi dell'art.
B.35 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato della Sardegna (R.S.I.I.);
c. nel dispositivo della sentenza il Giudice di pace si è infatti limitato ad annullare l'ingiunzione di pagamento ed a disporre la riduzione del canone idrico preteso nelle fatture ivi allegate, in relazione ai periodi coperti dal divieto sindacale di utilizzo della risorsa idrica per la non potabilità di quest'ultima, nulla riconoscendo all'utente in conseguenza del malfunzionamento del contatore;
d. la non ha quindi interesse all'impugnazione, non potendo Parte_2
trarre alcuna utilità giuridica dall'accertamento peritale invocato anche nel presente appello (e disposto) sul contatore, in alcuna delle fattispecie astrattamente prospettabili, rispettivamente:
i. in ipotesi di accertamento del malfunzionamento del contatore e di risultato del ricalcolo favorevole all'utente (come nel caso in esame), l'effetto sarebbe quello di una reformatio in pejus;
ii. in ipotesi di accertamento del malfunzionamento del contatore e di risultato del ricalcolo favorevole a esso Gestore, quest'ultimo non potrebbe comunque ottenere una somma superiore a quella oggetto dell'ingiunzione di pagamento opposta;
iii. in ipotesi di corretto funzionamento del contatore, il risultato sarebbe il medesimo del primo giudizio, non avendo il primo giudice disposto alcun ricalcolo.
11.3 Il terzo motivo d'appello non è fondato, attesa la totale irrilevanza, ai fini della decisione, del contenuto delle note conclusive tardivamente depositate da CP_1
19 nel primo giudizio, meramente riassuntive delle difese articolate CP_1
dall'opponente in corso di causa.
12. L'appello incidentale proposto da deve essere respinto, per le Controparte_1
ragioni che seguono.
12.1 In considerazione delle difese articolate dall'appellato, si rende necessaria una premessa, al fine di perimetrare l'oggetto dell'impugnazione incidentale de qua.
a. Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “l'art. 342,
cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto-legge n. 83 del 2012, convertito
con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, va interpretato nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena d'inammissibilità, una chiara
individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e,
con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte
argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza
che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un
progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado,
tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di
appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica
vincolata (Cass., 16/11/2017, n. 27199, e succ. conf.)” (Cass. n. 13002/2025,
SS.UU. n. 36481/2022), tenuto peraltro conto che “non può considerarsi
aspecifico il motivo d'appello il quale esponga il punto sottoposto al riesame
d'appello, in fatto e in diritto, in maniera tale che il giudice d'appello sia posto
in condizione (senza la necessità di esplorare, in assenza di parametri di
riferimento, la congerie delle vicende processuali) di cogliere natura, portata e
senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e,
tantomeno riporti, analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali
20 risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da
quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata” (Cass. n.
12857/2025).
Tali principi operano altresì nelle ipotesi di omessa pronuncia da parte del primo giudice, richiamato l'insegnamento secondo cui “in caso di omessa
pronuncia su una domanda, qualora non ricorrano gli estremi di un
assorbimento della questione pretermessa ovvero di un rigetto implicito, la parte
ha la facoltà alternativa di far valere l'omissione in sede di gravame o di
riproporre la domanda in un separato giudizio, poiché la presunzione di
rinuncia ex art. 346 cod. proc. civ. ha valore meramente processuale e non
anche sostanziale, sicché, riproposta la domanda in diverso giudizio, non è in
tale sede opponibile la formazione del giudicato esterno» (cfr. Cass. Sez. 6 - 1,
1/12/2022, n. 35382, richiamata anche dalla sentenza impugnata;
v. inoltre,
Cass. n. 10406 del 2018; Cass. n. 6529 del 2017; Cass. n. 4388 del 2016; Cass.
n. 15461 del 2008; Cass. nn. 14755, 11356, 9388 e 1760 del 2006; Cass. n. 7917
del 2002; Cass. n. 8655 del 2000; in senso sostanzialmente conforme, si vedano
anche le più recenti: Cass. Sez. 2, 13/04/2023 n. 9860 e Cass. 21/08/2023 n.
24896)” (Cass. n. 642/2025).
b. Nel caso in esame, con l'atto di citazione introduttivo del primo giudizio,
[...]
: CP_1
i. ha proposto opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento n.
2542/2016, emessa il 3.11.2016 dalla i sensi dell'art. Parte_1
3 del R.D. n. 639/1910, dell'importo di 4.746,96 euro, a titolo di corrispettivi per consumi idrici in relazione all'utenza domestica non residente sita a San Teodoro, via degli Asfodeli n. 34 (codice cliente n.
21 36067214) – provvedimento fondato su sette fatture (n. 2008/802136847,
n. 2009/903467888, n. 2010/34158316, n. 2014/140215891, n.
2014/402134116, n. 2014/24204152 e n. 2014/21106731) – contestando il credito vantato nei suoi confronti dal predetto Gestore Unico del
Servizio Idrico Integrato della Sardegna, in base a quattro ragioni, ossia la non potabilità in diversi periodi dell'acqua somministrata, la perdita idrica occulta verificatasi a valle del suo impianto in conseguenza della non corretta installazione del contatore n. matr. 10TA098902 (in data
9.4.2011), il malfunzionamento di quest'ultimo e l'applicazione retroattive delle tariffe stabilite dall'Autorità d'Ambito territoriale;
ii. per i medesimi motivi, ha inoltre contestato la correttezza degli importi indicati in “tutte le fatture emesse da dal 2006 ad oggi”, Parte_1
includendo quindi crediti ulteriori rispetto a quelli oggetto del provvedimento opposto, otto fatture prodotte nella prima udienza dinanzi al primo giudice (doc. 39), ossia la n. 201700060520099153, la n.
2016000540060227, la n. 2015028208805 e la n. B20110346167 (mentre le altre quattro fatture sono ricomprese tra quelle allegate all'ingiunzione impugnata), in ordine alle quali è stata evidentemente proposta una domanda riconvenzionale, appalesandosi irrilevante che l'utente non abbia mai impiegato detta espressione.
c. Come già esposto nel punto 11 che precede, il primo giudice si è tuttavia limitato ad annullare l'ingiunzione opposta ed a disporre la riduzione della voce idrico per la non potabilità dell'acqua, nulla disponendo in ordine alle conseguenze dell'accertato malfunzionamento del contatore, né tantomeno menzionando la perdita idrica occulta oggetto della prova per testimoni assunta su tale ultimo
22 profilo o le fatture ulteriori oggetto della suddetta pretesa riconvenzionale.
d. Nella sua comparsa di risposta in appello, : Controparte_1
i. ha contestato la fondatezza dell'appello principale proposto dalla in relazione ai tre motivi articolati da quest'ultima, Parte_1
ossia alle contestazioni inerenti alla riconosciuta riduzione per la non potabilità dell'acqua, all'accertato malfunzionamento ed alla rilevanza delle note conclusive depositate nel primo giudizio, oltre ad evidenziare il raggiungimento della prova sulla perdita occulta (su cui, come detto, il primo giudice non si è neppure pronunciato);
ii. ha formulato appello incidentale in ordine alla regolamentazione delle spese di lite del primo giudizio;
iii. ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“1) rigettare l'appello proposto da in quanto infondato in Parte_1
fatto e in diritto per i motivi indicati in parte espositiva;
dichiarare che le fatture emesse da dal 2006 al 2017 sono Parte_1
errate perché
a) l'acqua fornita da all'opponente è stata dichiarata non Parte_1
potabile dal 26.07.2006 al 05.05.08, dal 12.08.2008 al 20.01.09, dal
08.06.2009 a tutt'oggi, cosicché il corrispettivo dovuto alla stessa per la
fornitura di acqua potabile deve essere ridotto del 50% o nella misura
ritenuta di giustizia o deve applicarsi la tariffa per l'acqua grezza;
b) i consumi registrati dal contatore matricola 10TA098902, nel periodo
2011/2016, non possono essere addebitati al sig. in quanto CP_1
23 - non è stato posizionato correttamente in data 09/04/11 dagli incaricati di provocando una perdita dal contatore stesso sino al Parte_1
3/11/11;
- è stato accertato dall'incaricato di che registrava Parte_1 consumi doppi rispetto a quanto effettivamente consumato tanto che è stato sostituito perché “starato”; cosicché i consumi nel periodo 2011/2016 dell'appartamento oggetto di causa andranno ricostruiti sulla base dei consumi storici dell'utenza dal
2006 al 2010;
3) per l'effetto,
I: annullare l'ingiunzione di pagamento n. 2542/16 del 03/11/2016 emessa dal
Direttore Generale e procuratore speciale di Dott. Parte_1 CP_3
classificandola come semplice intimazione di pagamento,
[...]
II: ordinare ad la riemissione delle fatture emesse, secondo le Parte_1 dichiarazioni di cui sopra, o stabilire la minor somma dovuta, tenendo conto oltre di quanto al punto 2 anche di tutto quanto versato negli anni, con eventuale condanna della convenuta alla restituzione di quanto versato in eccesso, e in corso di causa, come da conclusioni del CTU, e dare atto che il
ha provveduto al relativo ed integrale pagamento;
CP_1
4) accogliere l'appello incidentale e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannare al pagamento delle spese e compensi Parte_1 di lite del primo grado, oltre IVA, C.P.A. e rimborso forfettario, come per legge;
5) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite del presente grado oltre
IVA, C.P.A. e rimborso forfettario, come per legge”.
e. Nonostante l'appellato abbia riproposto le medesime conclusioni rassegnate nel primo giudizio in ordine all'accertamento della perdita occulta ed al malfunzionamento del contatore, nonché all'invocato ordine di nuova emissione delle fatture contestate, alla luce del contesto complessivo dell'atto deve escludersi che in relazione a tali pretese sia stato proposto appello incidentale,
poiché:
24 i. fatta eccezione per la spese di lite, nella suddetta comparsa non è
rinvenibile alcuna contestazione sulle valutazioni effettuate nel merito dal primo giudice, sia in ordine al mancato ricalcolo degli importi pretesi con l'ingiunzione di pagamento in conseguenza del malfunzionamento del contatore e della perdita occulta, sia quanto all'omessa pronuncia sulle altre fatture oggetto della domanda riconvenzionale, né tantomeno l'appellato ha chiesto la riforma della sentenza impugnata sotto tali profili;
ii. l'espressione appello incidentale è appunto riferita unicamente al profilo delle spese di lite del primo giudizio.
f. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve concludersi che l'impugnazione incidentale ha unicamente ad oggetto il profilo delle spese di lite del primo grado.
12.2 Ciò chiarito, stante lo svolgimento del processo come sintetizzato nel punto 12.1-b che precede, l'appello incidentale deve essere respinto, per le ragioni che seguono:
a. Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “ai fini
della regolazione delle spese, la soccombenza deve essere valutata in base
all'esito complessivo del giudizio. «Esito complessivo» del giudizio vuol
dire che occorre avere riguardo non all'esito dei singoli gradi in cui il
processo si sia articolato, ma al risultato finale conseguito dall'attore.
Corollario di questo principio è che in caso di accoglimento solo parziale
della domanda il giudice può disporre la totale o parziale compensazione
delle spese sostenute dal convenuto sempre parzialmente vittorioso, al
pagamento di parte delle spese (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 26918 del
24/10/2018, Rv. 651332 - 01). Nel regime normativo posteriore alle
25 modifiche introdotte all'art. 91 cod. proc. civ. dalla l. n. 69 del 2009, «in
caso di accoglimento parziale della domanda il giudice può, ai sensi
dell'art. 92 cod. proc. civ., compensare in tutto o in parte le spese
sostenute dalla parte vittoriosa» (in termini, da ultimo: Cass. SSUU n.
32061 del 2022), spettando, quindi, al giudice del merito valutare la
misura della compensazione. E' stato anche affermato che, pur senza
ricorrere alla nozione di soccombenza reciproca, è possibile configurare
la compensazione disposta dal giudice di merito in caso di accoglimento
parziale come espressione del potere di compensazione per giusti motivi,
senza che questa Corte possa valutare la legittimità del ricorso alla
compensazione delle spese, con l'unico vincolo dell'impossibilità di
procedere alla condanna alle spese nei confronti del soggetto totalmente
vincitore della lite (di recente: Sez. L, Ordinanza n. 1325 del 2023; Cass.
n. 17291 del 2021; in precedenza Cass. n. 2653 del 1994 e Cass. n. 22381
del 2009)” (Cass. n. 16219/2024);
b. nel primo giudizio, : Controparte_1
i. ha proposto opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento n.
2542/2016, emessa il 3.11.2016 dalla e Parte_1
dell'importo di 4.746,96 euro, contestando il quantum della pretesa,
per le ragioni sopra esposte (non potabilità dell'acqua, perdita occulta, malfunzionamento del contatore matr. n. 10TA098902 e applicazione retroattiva delle tariffe), con contestuale domanda di accertamento negativo della somma complessivamente dovuta ed eventuale condanna della convenuta a rimborsargli le somme pagate in eccesso;
26 ii. ha inoltre esteso tali pretese di accertamento e condanna ai corrispettivi oggetto di fatture ulteriori rispetto a quelle oggetto del provvedimento opposto, domande che, come detto, hanno plasticamente natura riconvenzionale;
c. pur ritenendo l'opposizione fondata, sia quanto alla non potabilità
dell'acqua, sia in relazione al malfunzionamento del contatore, il Giudice
di Pace di UO si è limitato ad annullare l'ingiunzione di pagamento,
disponendo la riduzione della metà del canone idrico per i periodi di vigenza delle ordinanze sindacali di divieto dell'uso della risorsa idrica per scopi alimentari, non disponendo il ricalcolo ai sensi dell'art. B.35 del
R.S.I.I. (per il malfunzionamento e per la perdita), né tantomeno pronunciandosi sulle altre fatture contestate dall'utente;
d. all'esito del primo giudizio, deve quindi ritenersi condivisibile la compensazione integrale delle spese di lite disposta dal primo giudice, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., poiché:
i. da un lato, non può trascurarsi come l'opponente, il quale riveste la qualità di consumatore, lungi dal negare la sua esposizione debitoria nei confronti del Gestore del S.I.I., ne abbia contestato unicamente il quantum – anche ante causam, con i reclami datati
20.11.2014 e 7.7.2016 (documenti 34-35 prodotti nel primo giudizio dall'appellato) – e, pertanto, in virtù del principio di causalità, l'opposizione si è resa necessaria al fine di far valere le proprie ragioni;
ii. d'altra parte, alla luce di quanto deciso dal primo giudice e della mancata proposizione di appello incidentale sul punto, dall'importo
27 oggetto dell'ingiunzione di pagamento deve essere unicamente detratta la metà del canone idrico per la non potabilità dell'acqua,
decurtazione che, dalla lettura delle fatture poste a base del provvedimento opposto, è orientativamente pari a circa 1.100,00
euro, residuando quindi un'esposizione debitoria superiore ai tre quarti della somma originariamente ingiunta (4.7696,96 euro), in disparte i pagamenti effettuati dall'utente in corso di causa
(irrilevanti ai fini della valutazione in esame, siccome successivi alla radicazione del giudizio), nonché l'omessa pronuncia da parte del primo giudice sulle ulteriori fatture, la quale, pur essendo inidonea ad acquisire efficacia di giudicato (sempre per la mancata proposizione di appello incidentale), costituiva comunque questione oggetto del primo grado di giudizio (pur avendo tali fatture un'incidenza del tutto trascurabile nell'economia complessiva del giudizio, laddove due delle quali sono di importo esiguo e due addirittura a credito dell'utente);
iii. quand'anche si ritenesse che l'omessa pronuncia del primo giudice sulla domanda riconvenzionale dell'opponente impedisca di ritenere formulate domande contrapposte (con conseguente esclusione dell'ipotesi di soccombenza reciproca tra le parti, sul punto, la menzionata SS.UU. n. 32061/2022), le ragioni sopra esposte integrerebbero comunque i giusti motivi per la compensazione delle spese.
13. La soccombenza reciproca tra le parti – attesa l'infondatezza, sia dell'appello principale proposto dalla sia dell'appello incidentale proposto da Parte_1 CP_1
28 – giustifica altresì la compensazione integrale le spese di lite del presente CP_1
giudizio d'appello, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
14. Nei rapporti interni tra le parti, le spese di CTU – liquidate con decreto reso il
19.11.2024 in complessivi 1.711,13 euro (oltre a oneri previdenziali e IVA di legge), di cui 1.310,53 euro, a titolo di onorari e 400,60 euro, per rimborso spese – debbono essere poste interamente a carico della considerato che la contestazione Parte_1
del credito accertato dal primo giudice è stato contestato unicamente dalla medesima appellante, la quale ha sollecitato la consulenza tecnica d'ufficio, accertamento peritale invero superfluo ai fini della decisione, per le ragioni già esposte nel punto 11.2 che precede.
15. In ragione dell'infondatezza delle impugnazioni principale e incidentale, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, entrambe le parti sono tenute a versare un ulteriore importo pari a quello dovuto per il contributo unificato, se dovuto.
PER QUESTI MOTIVI
16. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, nel confermare la sentenza n. 128/2022, pronunciata dal Giudice di Pace di
UO il 25.11.2020 e depositata il 4.3.2022 (proc. n. R.G. 1003/2017):
a. rigetta l'appello principale proposto dalla Parte_1
b. rigetta l'appello incidentale proposto da;
Controparte_1
c. dispone che, nei rapporti interni tra le parti, le spese di CTU – liquidate con decreto reso il 19.11.2024 in complessivi 1.711,13 euro (oltre a oneri previdenziali e IVA di legge), di cui 1.310,53 euro, a titolo di onorari e 400,60
euro, per rimborso spese – siano poste interamente a carico della Pt_1
[...]
d. dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza
29 dei presupposti processuali per il versamento, sia da parte dell'appellante principale sia da parte dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
UO, 16.6.2025
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
30
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Salvatore Falzoi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1047 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022,
promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. Giuseppe MACCIOTTA (C.F. ), C.F._1
elettivamente domiciliata a Cagliari, Viale Armando Diaz n. 29, presso lo studio del difensore;
parte appellante
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Controparte_1 C.F._2
D'EBOLI (C.F. ), elettivamente domiciliato a San Teodoro, via CodiceFiscale_3
Logudoro n. 4, presso lo studio del difensore;
parte appellata
1 CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte appellante (rassegnate nell'atto di citazione in appello e confermate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 29.1.2025):
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni avversa deduzione e conclusione, ad integrale riforma della sentenza n. 128/22, pronunciata dal Giudice di Pace di UO, in persona del Giudice dott.ssa Antonella Goddi, oggetto della presente impugnazione, ritenere fondate le motivazioni esposte con il presente gravame e per l'effetto confermare il credito portato dall'ingiunzione di pagamento oggetto di causa e condannare il sig. CP_2
come sopra individuato, al pagamento dell'importo complessivo di euro 4.746,96,
[...] oltre interessi di mora dalle scadenze al saldo;
- con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio secondo le vigenti tariffe, oltre accessori di legge”.
Nell'interesse della parte appellata (precisate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il
30.1.2025):
“preliminarmente, ove necessario, richiamare il CTU a rendere chiarimenti sui rilievi sopra riportati ai fini del corretto governo delle spese di lite;
in subordine,
1) rigettare l'appello proposto da in quanto infondato in fatto e in diritto per i Parte_1 motivi indicati in parte espositiva;
2) dichiarare che le fatture emesse da dal 2006 al 2017 sono errate perché Parte_1
a) l'acqua fornita da all'opponente è stata dichiarata non potabile dal Parte_1
26.07.2006 al 05.05.08, dal 12.08.2008 al 20.01.09, dal 08.06.2009 a tutt'oggi, cosicché il corrispettivo dovuto alla stessa per la fornitura di acqua potabile deve essere ridotto del
50% o nella misura ritenuta di giustizia o deve applicarsi la tariffa per l'acqua grezza;
b) i consumi registrati dal contatore matricola 10TA098902, nel periodo 2011/2016, non possono essere addebitati al sig. in quanto CP_1
- non è stato posizionato correttamente in data 09/04/11 dagli incaricati di Pt_1
provocando una perdita dal contatore stesso sino al 3/11/11;
[...]
- è stato accertato dall'incaricato di che registrava consumi doppi Parte_1 rispetto a quanto effettivamente consumato tanto che è stato sostituito perché
“starato”; cosicché i consumi nel periodo 2011/2016 dell'appartamento oggetto di causa andranno ricostruiti sulla base dei consumi storici dell'utenza dal 2006 al 2010;
2 3) per l'effetto,
I: annullare l'ingiunzione di pagamento n. 2542/16 del 03/11/2016 emessa dal Direttore
Generale e procuratore speciale di , Dott. classificandola come Parte_1 CP_3 semplice intimazione di pagamento,
II: ordinare ad la riemissione delle fatture emesse, secondo le dichiarazioni di Parte_1 cui sopra, o stabilire la minor somma dovuta, tenendo conto oltre di quanto al punto 2 anche di tutto quanto versato negli anni, con eventuale condanna della convenuta alla restituzione di quanto versato in eccesso, e in corso di causa, come da conclusioni del CTU, e dare atto che il ha provveduto al relativo ed integrale pagamento;
CP_1
4) accogliere l'appello incidentale e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannare al pagamento delle spese e compensi di lite del primo grado, oltre Parte_1
IVA, C.P.A. e rimborso forfettario, come per legge;
5) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite del presente grado oltre IVA, C.P.A. e rimborso forfettario, come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, nel convenire la Parte_1
dinanzi al Giudice di Pace di UO, ha proposto opposizione Controparte_1
avverso l'ingiunzione di pagamento n. 2542/2016, emessa il 3.11.2016 dalla convenuta
(quale Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato per la Sardegna) ai sensi dell'art. 3
del R.D. n. 639/1910 a titolo di corrispettivi per consumi idrici – opposizione estesa altresì “a tutte le fatture emesse da dal 2006 ad oggi” – in relazione Parte_1
all'utenza domestica non residente sita a San Teodoro, via degli Asfodeli n. 34
(contratto n. 2005/32536347, codice cliente n. 36067214), sostenendo quanto segue:
a. in diversi periodi tra il 2006 e il 2010 la convenuta aveva somministrato acqua non potabile, con conseguente diritto di esso utente alla riduzione della metà (o nella misura equitativamente determinata dal giudice) della tariffa ordinaria o all'applicazione della tariffa per l'acqua grezza;
b. il 9.4.2011 la aveva sostituito il contatore associato Parte_1
3 all'utenza di esso attore con quello n. matr. 10TA098902, posizionando quest'ultimo in maniera non corretta e provocando una perdita occulta dal giunto tra il contatore e il tubo che giungeva al suo appartamento (utilizzato, dal 2005,
solo nella stagione estiva, con consumi idrici pressoché regolari nel corso degli anni), sversando l'acqua nel terreno sotto la pavimentazione, perdita in seguito riparata da un funzionario della medesima convenuta;
c. come peraltro constatato dalla convenuta, il suddetto contatore n. matr.
10TA098902 era altresì malfunzionante, registrando consumi superiori al doppio rispetto a quelli effettivi;
d. la aveva applicato retroattivamente le tariffe approvate Parte_1
durante l'anno o negli anni successivi ai consumi effettuati da esso utente negli anni precedenti.
Alla luce delle suddette contestazioni, l'attore ha quindi chiesto l'annullamento dell'ingiunzione opposta (previa sospensione dell'efficacia esecutiva di quest'ultima) –
a suo dire da classificarsi come mera intimazione di pagamento – nonché ordinarsi alla la nuova emissione delle fatture relative al periodo contestato, con Parte_1
accertamento negativo del credito nei confronti di esso utente e condanna alla restituzione in suo favore delle somme eventualmente pagate in eccesso alla convenuta.
2. Con comparsa di risposta, depositata il 28.11.2017, la a chiesto la Parte_1
conferma dell'ingiunzione di pagamento opposta e il rigetto della domanda formulata dall'attore – o, in subordine, la condanna dell'utente al pagamento della minor somma dovuta – sostenendo quanto segue:
a. la non potabilità dell'acqua somministrata non era ascrivibile a esso Gestore,
bensì alla vetusta degli impianti idrici, di proprietà degli enti locali e, comunque,
oltre a non riguardare minimamente la quota fissa, non giustificava la riduzione
4 della tariffa, tra i parametri della quale non era ricompreso quello della qualità
dell'acqua fornita all'utenza;
b. in disparte la considerazione che l'anomalia dei consumi non era necessariamente indice di inesattezza degli importi pretesi, esso Gestore aveva regolarmente emesso le fatture e, comunque, incombevano sull'utente, sia l'obbligo di provvedere alla manutenzione del suo impianto, sia l'onere di provare l'abnormità dei consumi registrati, con particolare riferimento alla lamentata perdita occulta, mentre, riguardo, al malfunzionamento del contatore n. matr. 10TA098902 sarebbe stato necessario disporre consulenza tecnica d'ufficio;
c. essa opposta era legittimata ad emettere il provvedimento impugnato, siccome fondato su un credito certo, liquido ed esigibile;
d. non ricorrevano quindi i presupposti per la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
3. Il primo giudizio è stato istruito con documenti e prova per testimoni.
4. Con sentenza n. 128/2022, pronunciata il 25.11.2020 e depositata il 4.3.2022 (nel procedimento n. R.G. 1003/2017), il Giudice di Pace di UO ha così deciso:
“accoglie la domanda attorea e per l'effetto annulla l'ingiunzione di pagamento di n. 2542/16 del 03/11/2016 con la Parte_1 quale gli veniva richiesto il pagamento di € 4.746,96 opposta dispone altresì l'applicazione della decurtazione del 50% delle somme relative al
“CANONE acqua potabile” per i consumi idrici imputati e da imputarsi all'esito del ricalcolo, determinate a motivo della non potabilità dell'acqua erogata così come accertate dalle Ordinanze emesse dal . Controparte_4
Compensa tra le parti le spese di lite”.
5. Con atto di citazione in appello regolarmente notificato, la ha Parte_1
chiesto la riforma integrale della sentenza menzionata nel punto che precede, articolando
5 tre motivi di gravame, rispettivamente:
a. con il primo motivo ha contestato la valutazione in base alla quale il primo giudice aveva ordinato la riduzione della metà dei corrispettivi pretesi (in relazione al solo canone idrico) da esso Gestore del Servizio Idrico Integrato
della Sardegna con l'ingiunzione di pagamento opposta, poiché:
i. le Ordinanze, versate in atti, con cui il Sindaco del Comune di San
Teodoro aveva vietato l'uso della risorsa idrica per scopi alimentari riguardavano il periodo fino al dicembre 2011, mentre le fatture su cui si fondava il provvedimento impugnato “si riferiscono in prevalenza agli
anni dal 2012 e fino al 2014”;
ii. era irrilevante il fatto che l'utente avesse menzionato anche periodi successivi al 2011, “perché l'assunto che la situazione pregiudizievole
permanga ad oltranza non è in alcun modo dimostrato e comunque è
contestato perché inverosimile”;
iii. alcune tra le suddette Ordinanze (n. 12 del 9.6.2010) non si riferivano alla zona in cui era ubicato l'immobile dell'utente, mentre altre (n. 8 e n.
31 del 2015) erano relative a periodi successivi a quelli oggetto dell'ingiunzione di pagamento;
iv. di tale divieto avrebbe dovuto rispondere il , non Controparte_4
già esso Gestore;
v. le fatture contestate riguardavano in buona parte periodi in cui l'attore non utilizzava l'immobile servito dalla somministrazione, ciò escludendo che l'utente avesse subito alcun danno in conseguenza della lamentata non potabilità della risorsa idrica;
vi. come già sostenuto nel primo giudizio, la non potabilità dell'acqua
6 somministrata non era ascrivibile a esso Gestore, bensì alla vetusta degli impianti idrici, di proprietà degli enti locali e, comunque, oltre a non riguardare minimamente la quota fissa, non giustificava la riduzione della tariffa, tra i parametri della quale non era ricompreso quello della qualità
dell'acqua fornita all'utenza;
b. con il secondo motivo ha contestato l'accertamento contenuto nella sentenza impugnata in ordine al malfunzionamento del contatore matr. n. 10TA098902,
laddove il primo giudice, favorendo l'attore (fattispecie, a dire dell'appellante,
avente connotati simili all'abuso di potere) si era basato unicamente sul verbale di messa in prova depositato dall'attore, senza tenere conto che essa convenuta aveva replicato al reclamo presentato da quest'ultima, rilevando il corretto funzionamento del predetto contatore (doc. 2 comparsa di risposta del primo giudizio), circostanza che – unitamente alla perdita idrica confermata dai testimoni citati dall'attore – avrebbe invece giustificato l'ammissione di consulenza tecnica d'ufficio per il relativo accertamento;
c. con il terzo motivo ha chiesto l'espunzione dal fascicolo d'ufficio della memoria conclusiva depositata nel primo giudizio dall'attore “in quanto tardiva. Il
Giudice di primo, non avendo rimesso in termini l'attore, ha dichiarato
l'inammissibilità del deposito ma senza espungere le note dal fascicolo”.
L'appellante ha quindi rassegnato le conclusioni trascritte in epigrafe.
6. Con comparsa di riposta, depositata il 30.12.2023, si è così difeso: Controparte_1
a. ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata,
contestando la fondatezza dei tre motivi di gravame proposti dalla Pt_1
rispettivamente:
[...]
i. riguardo alla non potabilità dell'acqua:
7 o il primo giudice aveva correttamente applicato la riduzione della metà degli importi richiesti a titolo di canone idrico (non anche di quota fissa), in base alle ordinanze sindacali di divieto dell'uso dell'acqua per scopi alimentari, relative al periodo oggetto delle fatture contestate;
o la convenuta non aveva provato la sussistenza di alcuna circostanza idonea ad escluderne la responsabilità;
ii. quanto al secondo motivo, alla luce della documentazione prodotta da esse parti e della prova per testimoni assunta, erano emersi sia la perdita idrica occulta nell'impianto, sia il malfunzionamento del contatore matr.
n. 10TA098902;
iii. il terzo motivo verteva su un profilo irrilevante, laddove nella memoria conclusiva erano semplicemente sintetizzate le ragioni già espresse in corso di causa da esso opponente;
b. ha proposto appello incidentale riguardo alla compensazione delle spese di lite disposta dal primo giudice, spese al cui integrale rimborso esso appellato aveva diritto, sia perché totalmente vittorioso nel primo giudizio, sia per il contegno stragiudiziale tenuto dalla la quale non aveva accolto i Parte_1
reclami proposti da esso utente, costringendolo a radicare la presente causa,
nonostante la fondatezza delle sue ragioni.
L'appellato ha rassegnato le conclusioni trascritte in epigrafe.
7. In seguito al trasferimento ad altro ufficio del giudice titolare del fascicolo ed all'assegnazione della causa allo scrivente (provvedimento tabellare urgente reso il
25.7.2023 dal Presidente Vicario di questo Tribunale), con provvedimento ex art. 127 ter
c.p.c. reso il 24.11.2023 il giudice ha disposto consulenza tecnica d'ufficio, avente ad
8 oggetto il seguente incarico:
“Letti gli atti e i documenti di causa, esperito ogni opportuno accertamento, sentite le parti e i loro consulenti, il CTU:
1. verifichi il corretto funzionamento del contatore (matr. n. 10TA098902);
2. nel caso in cui sia stato accertato il malfunzionamento del contatore o, comunque, non sia stato possibile accertare il suo corretto funzionamento, ricalcoli l'entità dei consumi oggetto delle fatture contestate (limitatamente al periodo in cui era installato il suddetto apparecchio) in base ai criteri previsti dall'art. B.35 del Regolamento del
Servizio Idrico Integrato della Sardegna, applicando le tariffe tempo per tempo vigenti in relazione ai consumi oggetto delle fatture contestate;
3. in relazione ai periodi per i quali vi sia prova della non potabilità dell'acqua erogata dalla nella zona in cui è ubicato l'immobile dell'appellato, riduca del 50% gli Pt_1 importi dovuti a titolo di consumi idrici (non anche quelli a titolo di quota fissa, servizio di depurazione e servizio di fognatura);
4. ridetermini quindi il saldo finale (positivo o negativo) a carico dell'utente, tenuto conto delle somme che risultino versate e di quelle effettivamente dovute in base ai criteri sopra elencati”.
8. In seguito alla rinuncia dell'ausiliare originariamente nominato (ing. ) Persona_1
ed al conferimento dell'incarico all'ing. (provvedimento ex art. 127 ter Persona_2
c.p.c. reso il 12.1.2024), il 22.6.2024 quest'ultimo ha depositato l'elaborato peritale, in relazione al quale, con decreto reso il 19.11.2024, il giudice ha liquidato al CTU
complessivi 1.711,13 euro (oltre a oneri previdenziali e IVA di legge) – di cui 1.310,53
euro, a titolo di onorari (14,68 euro per la prima vacazione e 8,15 per le successive n.
159 vacazioni) e 400,60 euro, per rimborso spese (nel dettaglio, 280,60 euro per certificato contatore, 44,00 euro per invio e restituzione contatore e 76,00 euro per viaggio – ponendo tale importo a carico delle parti, in solido tra loro nei rapporti con il consulente.
9. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 19.11.2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
con provvedimento reso il 20.11.2024 ai sensi del comma 3 della medesima
9 disposizione, il giudice ha rinviato all'udienza del 30.1.2025 per la precisazione delle conclusioni.
10. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 30.1.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno depositato le note scritte nelle quali hanno precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe e con provvedimento reso il 20.11.2024 ai sensi del comma 3 della medesima disposizione, il giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
11. L'appello principale, proposto dalla deve essere respinto. Parte_1
11.1 Il primo motivo, con cui l'appellante lamenta l'applicazione della riduzione della metà
per il canone idrico in relazione alle fatture poste a fondamento dell'ingiunzione di pagamento opposta, non è fondato, per le ragioni che seguono.
a. In tema di somministrazione di acqua non potabile, la giurisprudenza di legittimità si è recentemente pronunciata (Cass. n. 26897/2023) sulla qualificazione giuridica di detta fattispecie, traendone le logiche conseguenze anche in relazione alle tutele azionabili dall'utente nei confronti del Gestore del servizio idrico.
La Suprema Corte ha anzitutto premesso che “Si verte, invero, in tema di vizi
redibitori oppure in tema di mancanza delle qualità promesse od essenziali
quando la difformità tra il bene consegnato e quello pattuito, pur entrambi
rimanendo nell'ambito del medesimo genus, consista, nell'un caso, in difetti
inerenti al processo di produzione o di fabbricazione o di formazione o
conservazione del bene e, nell'altro, in carenze inerenti agli elementi distintivi
della species rispetto alle altre ricomprese nel medesimo genus; si verte, per
10 contro, in tema di aliud pro alio quando la difformità del bene consegnato
rispetto a quello pattuito incide sulla natura e, quindi, sull'individualità,
consistenza e destinazione della stessa, in modo da potersi ritenere che essa
appartenga ad un genere del tutto diverso da quello posto a base della
decisione del compratore di effettuare l'acquisto, o quando la cosa consegnata
presenti difetti che le impediscono di assolvere alla sua funzione naturale o a
quella concreta assunta come essenziale dalle parti, facendola degradare in una
sottospecie del tutto diversa da quella dedotta in contratto (in senso conforme,
Cass., sez. 2, 23/03/2017, n. 7557; Cass., sez. 2, 14/10/2021, n. 28069),
risultando inidonea ad assolvere alla funzione economico-sociale dedotta in
contratto ed insuscettibile di fornire l'utilità richiesta”.
Sull'assunto che nel concetto di aliud pro alio è ricompresa l'ipotesi di inidoneità del bene compravenduto – o somministrato, in virtù del rinvio ex art. 1570 c.c. – ad assolvere alla funzione economico-sociale dedotta nel contratto, è
stato evidenziato come “in tema di compravendita, si ha consegna di aliud pro alio, e non di consegna di cosa priva delle qualità essenziali, quando, dedotta ad
oggetto del contratto ‹‹acqua potabile››, sia invece consegnata ‹‹acqua non
potabile››, poiché l'acqua non potabile è cosa del tutto diversa (aliud) da quella
potabile, essendo la ‹‹potabilità›› dell'acqua una qualità avente come unico
riferimento la compatibilità con l'organismo umano (Cass., sez. 2, 05/07/1983,
n. 4515)”, statuizione cui consegue che “a fronte dell'accertata non potabilità
dell'acqua distribuita, risulta integrata la violazione, da parte dell'odierna
ricorrente, degli obblighi che trovano la loro origine nel contratto di utenza,
avendo il gestore del servizio idrico fornito acqua risultata priva delle qualità
pattuite”.
11 Tale orientamento si appalesa pienamente condivisibile, siccome conforme alla normativa di settore ed alle clausole che regolano il rapporto di somministrazione idrica, rispettivamente:
i. riguardo al primo profilo, perché nella nozione di “acque destinate al
consumo umano” erano ricomprese “le acque trattate o non trattate,
destinate ad uso potabile, per la preparazione di cibi e bevande, o per altri
usi domestici, a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una
rete di distribuzione, mediante cisterne, in bottiglie o in contenitori”, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), n. 1) del D.Lgs. 31/2001, disposizione che è
stata sostanzialmente riproposta nello speculare art. 2, comma 1, lett. a), n. 1)
del D.Lgs. 18/2023 (attuativo “della direttiva (UE) 2020/2184 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la
qualità delle acque destinate al consumo umano”, il quale ha abrogato il suddetto decreto del 2001), in cui si legge che trattasi di “tutte le acque
trattate o non trattate, destinate a uso potabile, per la preparazione di cibi,
bevande o per altri usi domestici, in locali sia pubblici che privati, a
prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di
distribuzione, mediante cisterne o in bottiglie o contenitori, comprese le
acque di sorgente di cui al decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176”;
ii. in relazione alla disciplina contrattuale, considerato che il Regolamento del
Servizio Idrico Integrato della Sardegna – costituente “parte integrante e
sostanziale di ogni contratto di utenza, senza che ne occorra la materiale
trascrizione”, ai sensi del suo art. D.1 (rubricato “Entrata in vigore”) –
prevede come “L'acqua distribuita in rete risponde ai requisiti di qualità
delle acque destinate al consumo umano così come previsto dalla normativa
12 vigente” (art. B.2, comma 2).
Il fatto che l'acqua somministrata all'utente sia suscettibile di ulteriori impieghi (quali pulizia della casa e della persona) non elide la prevalenza e indispensabilità dell'uso per scopi alimentari, funzione indubbiamente primaria alla luce delle norme e delle clausole negoziali sopra richiamate.
Non si trascura l'ordinanza, quasi coeva alla sentenza sopra analizzata, con la quale il giudice di legittimità ha affermato come, in caso di riscontrata non potabilità dell'acqua, “l'utente abbia comunque diritto a una riduzione del
prezzo, a fronte della somministrazione di un bene non totalmente idoneo all'uso
cui è destinato, e dunque di minor valore” (Cass. n. 26087/2023).
In proposito, si osserva anzitutto che tra i due orientamenti deve comunque ritenersi preferibile il primo, per le ragioni già esposte, ossia la preminenza e indispensabilità dell'impiego per usi potabili rispetto agli ulteriori utilizzi della risorsa idrica.
D'altra parte, mentre dall'ordinanza n. 26087/2023 può inferirsi che nei due precedenti gradi di merito non era stata neppure sollevata la questione della qualificabilità come aliud pro alio dell'azione esperita dall'utente – mai menzionata neppure dal giudice di legittimità – nella sentenza n. 26897/2023
(procedimento in cui gli utenti “avevano promosso la relativa azione in data 29
giugno 2016, chiedendo sia la riduzione del prezzo (art. 1492 cod. civ.) che il
risarcimento del danno (art. 1494 cod. civ.), in assenza tuttavia di denuncia dei
vizi entro il termine di otto giorni dalla scoperta e dopo il decorso di un anno
dal lamentato inadempimento contrattuale, in violazione dell'art. 1495 cod. civ.,
in difetto di atti di denuncia dei vizi e di atti interruttivi della prescrizione
annuale”) la medesima Corte di Cassazione ha preso espressamente posizione
13 sulla sussunzione della non potabilità in detta fattispecie oppure nell'ambito dei vizi e della mancanza delle qualità essenziali, propendendo per la prima soluzione.
La sussunzione della presente fattispecie nell'ambito della vendita di aliud
pro alio, implica che la tutela invocata dall'utente “dà luogo ad un'ordinaria
azione di risoluzione contrattuale o di inadempimento contrattuale ex art. 1453
cod. civ., svincolata dai termini e dalle condizioni di cui al citato art. 1495 cod.
civ.” (…) “con conseguente operatività della prescrizione ordinaria decennale
di cui all'art. 2946 cod. civ., e non di quella breve annuale invocata dalla
ricorrente”.
Sul piano processuale, peraltro, “La qualificazione giuridica quale vendita di
bene privo di qualità essenziali ovvero quale vendita di un aliud pro alio rientra
tra i compiti del giudice, cosicché, a fronte della proposizione di una domanda
di inadempimento e di accertamento dei vizi, il giudice può qualificare d'ufficio
l'azione come accertamento della vendita di un aliud pro alio, ove le circostanze
a tal fine rilevanti siano state acquisite nel processo (Cass., sez. 2, 25/09/2002,
n. 13925)”.
Nel caso in esame si appalesa peraltro irrilevante la qualificazione giuridica della fattispecie de qua, laddove, quand'anche la si sussumesse nell'alveo dell'azione di riduzione, la pretesa dovrebbe comunque essere accolta, non avendo la ai eccepito la decadenza dell'utente dal diritto di Parte_1
far valere il vizio di non potabilità ai sensi dell'art. 1495 c.c.
Posto che, come detto, è condivisibile l'inquadramento nell'ambito dell'aliud
pro alio, in relazione all'eccepita carenza di allegazione e prova dell'inadempimento derivante dalla somministrazione di acqua non potabile, gli
14 argomenti addotti dalla convenuta sono interamente destituiti di fondamento.
Di fronte all'affermazione da parte dell'utente di uno specifico inadempimento del Gestore, incombeva invero su quest'ultimo l'onere di provare di avere somministrato acqua potabile nei periodi oggetto delle fatture –
ossia di “dimostrare il proprio adempimento secondo i criteri di ripartizione
dell'onere della prova” (Cass. n. 26087/2023), ivi compresa la produzione delle ordinanze sindacali di revoca del divieto di impiego della risorsa idrica per scopi alimentari, non essendo certo sufficiente l'allegazione secondo cui era inverosimile la protrazione sine die del divieto (atto di citazione in appello, pag.
8) – o la non imputabilità di detta situazione, quest'ultima certo non ravvisabile nella mera vetustà degli impianti idrici, la cui manutenzione ordinaria e straordinaria è a carico del Gestore.
Riguardo al parametro utilizzabile per la quantificazione dei pregiudizi subiti,
deve richiamarsi l'art. 13 del provvedimento del C.I.P. n. 26 del 1975 – che per l'acqua non potabile prevedeva una riduzione della metà del prezzo – mentre nei vigenti artt. 154 ss. D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (“Norme in materia ambientale)
non è stata riproposta una previsione analoga.
Sul punto, ben può farsi ricorso al criterio equitativo, appalesandosi congruo l'impiego del medesimo parametro stabilito dalla disposizione previgente,
congruità della riduzione – la quale deve peraltro essere limitata alla voce acquedotto, non anche applicata alle voci depurazione e fognatura, né tantomeno alla quota fissa di accesso al servizio, che nulla hanno a che vedere con la qualità
dell'acqua erogata – la quale si giustifica in ragione di tutte le conseguenze derivanti dalla somministrazione della risorsa idrica non potabile, non essendo legata esclusivamente a valori matematici quali l'incidenza degli oneri di
15 potabilizzazione sulla composizione della tariffa.
b. Come si evince chiaramente dalla sentenza impugnata (svolgimento del processo, motivazione e dispositivo) – aspetto che sarà meglio analizzato nel punto 12 che segue – il primo giudice si è pronunciato unicamente sul credito vantato dalla nei confronti di (utenza Parte_1 Controparte_1
domestica non residente sita a San Teodoro, via degli Asfodeli n. 34, codice cliente n. 36067214) oggetto delle sette fatture (n. 2008/802136847, n.
2009/903467888, n. 2010/34158316, n. 2014/140215891, n. 2014/402134116, n.
2014/24204152 e n. 2014/21106731) poste a base dell'ingiunzione di pagamento n. 2542/2016 del 3.11.2016, mai menzionando le ulteriori fatture contestate dall'appellato e prodotte da quest'ultimo alla prima udienza del 28.11.2017, solo parzialmente coincidenti con quelle allegate al provvedimento opposto (doc. 39).
Nonostante non abbia specificato i periodi in relazione ai quali l'utente aveva diritto alla riduzione della voce canone idrico, la pronuncia appellata non è
meritevole di riforma, laddove, nell'ordinare il ricalcolo, il primo giudice ha richiamato il contenuto delle ordinanze sindacali di divieto di impiego dell'acqua a causa della non potabilità, così conformandosi ai principi di diritto sopra enunciati.
Per ragioni di completezza appare comunque opportuno evidenziare che, alla luce delle ordinanze sindacali versate dall'odierno appellato nel primo giudizio,
limitatamente a quelle relative alla zona del territorio del Comune di San
Teodoro ove è sita l'utenza intestata a : Controparte_1
i. la fattura n. 2008/802136847 del 10.7.2008 riguarda consumi del periodo compreso tra l'30.6.2006 e il 31.12.2006, coperto interamente dalle ordinanze di divieto n. 21 del 26.7.2006 e n. 39 dell'1.12.2006, laddove di
16 alcuna di esse è stata prodotta la successiva revoca;
ii. la fattura n. 200903467888 del 20.10.2009 riguarda consumi del periodo compreso tra l'1.1.2008 e il 31.12.2008 ed è interessata dall'ordinanza sindacale n. 26 del 12.12.2007, revocata con ordinanza n. 14 del 5.5.2008
e ripristinata con ordinanza n. 28 del 12.8.2008, quest'ultima a sua volta revocata con ordinanza n. 31 del 21.8.2008, divieto ripristinato con ordinanza n. 32 del 21.8.2008;
iii. la fattura n. 2010034158316 del 31.10.2010 riguarda consumi del periodo compreso tra il 30.6.2010 e il 31.8.2010, non interessato dalle ordinanze di divieto versate in atti;
iv. la fattura n. 20140215891 (in parte relativa alla sostituzione del contatore e in parte in acconto, periodo 1.1.2011-30.9.2013) è interessata dall'ordinanza n. 02 del 18.2.2011, a partire da tale data e fino alla fine del periodo coperto dalla medesima fattura, non essendo stata prodotta alcuna ordinanza di revoca del divieto;
v. le fatture a saldo n. 201402134116 del 3.6.2014 (periodo 10.4.2014-
16.4.2014) e n. 2014021106731 del 17.12.2014 (periodo 17.4.2014-
13.10.2014) sono interessate dalle ordinanze n. 02 del 18.2.2011, n. 9 del
5.5.2011, n. 30 del 10.8.2011 (quest'ultima revocata con ordinanza n. 39
del 6.10.2011) e n. 43 del 7.12.2011.
La decurtazione della metà del canone idrico dovrà quindi essere effettuata dalla ei termini sopra esplicati, espungendo chiaramente dal Parte_1
ricalcolo i periodi di revoca del divieto.
11.2 Il secondo motivo, con cui la amenta l'erroneità della valutazione Parte_1
effettuata dal primo giudice nel ritenere non funzionante il contatore n. matr.
17 10TA098902, è inammissibile per difetto d'interesse ad appellare, poiché:
a. nella sentenza impugnata si legge effettivamente che “nella presente istruttoria è
altresì emerso che il contatore avente matricola 10TA098902 collocato nella via
Asfodeli di San Teodoro, proprietà dell'attore, risultava difettoso. Scrivono i
letturisti dell'ente idrico “l'utente dichiara di prendere atto della lettura e della
prova eseguita dalla quale trova una differenza notevole”, e attestano che il
contatore non era funzionante e l'errore era fuori dai limiti di tolleranza
consentito del 5%. A fronte di tale circostanza l'attore ha dato prova del
pagamento delle somme non contestate e presentato reclami avverso le fatture a
saldo emesse dalla convenuta (doc. 34, 35) sollecitando la verifica del contatore
che registrava consumi doppi inconsueti. Sul punto anche da ultimo la III Sezione
Civile della Corte di Cassazione, nell'ordinanza 15 settembre 2021, n. 24904, ha
precisato che è onere gravante sulla società di gestione del servizio idrico
integrato, di informare l'utente sull'eventuale presenza di consumi anomali. Nella
citata ordinanza si richiamano gli obblighi di correttezza e buona fede gravanti
sulle parti del contratto di somministrazione idrica, e affermando, altresì, che il
semplice invio di una fattura commerciale relativa ai consumi anomali registrati,
a distanza di tempo dalla rilevazione degli stessi e senza alcuna espressa
segnalazione del loro carattere anomalo, non consente di ritenere correttamente
compiuto l'obbligo previsto per l'azienda fornitrice dalla Carte del Servizio Idrico
Integrato. Tanto detto si ritiene fondato anche tale motivo di doglianza in
particolare per quanto all'assenza di prova in ordine all'imputazione dei consumi
per tutti i periodi indicati nelle fatture richiamate nell'ingiunzione opposta”;
b. tale parte della motivazione deve essere tuttavia analizzata nel contesto complessivo della pronuncia, laddove, malgrado l'affermazione del
18 malfunzionamento del contatore, il primo giudice non ha tratto alcuna conseguenza in ordine al quantum del credito oggetto dell'ingiunzione di pagamento, sub specie della necessaria ricostruzione dei consumi ai sensi dell'art.
B.35 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato della Sardegna (R.S.I.I.);
c. nel dispositivo della sentenza il Giudice di pace si è infatti limitato ad annullare l'ingiunzione di pagamento ed a disporre la riduzione del canone idrico preteso nelle fatture ivi allegate, in relazione ai periodi coperti dal divieto sindacale di utilizzo della risorsa idrica per la non potabilità di quest'ultima, nulla riconoscendo all'utente in conseguenza del malfunzionamento del contatore;
d. la non ha quindi interesse all'impugnazione, non potendo Parte_2
trarre alcuna utilità giuridica dall'accertamento peritale invocato anche nel presente appello (e disposto) sul contatore, in alcuna delle fattispecie astrattamente prospettabili, rispettivamente:
i. in ipotesi di accertamento del malfunzionamento del contatore e di risultato del ricalcolo favorevole all'utente (come nel caso in esame), l'effetto sarebbe quello di una reformatio in pejus;
ii. in ipotesi di accertamento del malfunzionamento del contatore e di risultato del ricalcolo favorevole a esso Gestore, quest'ultimo non potrebbe comunque ottenere una somma superiore a quella oggetto dell'ingiunzione di pagamento opposta;
iii. in ipotesi di corretto funzionamento del contatore, il risultato sarebbe il medesimo del primo giudizio, non avendo il primo giudice disposto alcun ricalcolo.
11.3 Il terzo motivo d'appello non è fondato, attesa la totale irrilevanza, ai fini della decisione, del contenuto delle note conclusive tardivamente depositate da CP_1
19 nel primo giudizio, meramente riassuntive delle difese articolate CP_1
dall'opponente in corso di causa.
12. L'appello incidentale proposto da deve essere respinto, per le Controparte_1
ragioni che seguono.
12.1 In considerazione delle difese articolate dall'appellato, si rende necessaria una premessa, al fine di perimetrare l'oggetto dell'impugnazione incidentale de qua.
a. Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “l'art. 342,
cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto-legge n. 83 del 2012, convertito
con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, va interpretato nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena d'inammissibilità, una chiara
individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e,
con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte
argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza
che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un
progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado,
tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di
appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica
vincolata (Cass., 16/11/2017, n. 27199, e succ. conf.)” (Cass. n. 13002/2025,
SS.UU. n. 36481/2022), tenuto peraltro conto che “non può considerarsi
aspecifico il motivo d'appello il quale esponga il punto sottoposto al riesame
d'appello, in fatto e in diritto, in maniera tale che il giudice d'appello sia posto
in condizione (senza la necessità di esplorare, in assenza di parametri di
riferimento, la congerie delle vicende processuali) di cogliere natura, portata e
senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e,
tantomeno riporti, analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali
20 risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da
quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata” (Cass. n.
12857/2025).
Tali principi operano altresì nelle ipotesi di omessa pronuncia da parte del primo giudice, richiamato l'insegnamento secondo cui “in caso di omessa
pronuncia su una domanda, qualora non ricorrano gli estremi di un
assorbimento della questione pretermessa ovvero di un rigetto implicito, la parte
ha la facoltà alternativa di far valere l'omissione in sede di gravame o di
riproporre la domanda in un separato giudizio, poiché la presunzione di
rinuncia ex art. 346 cod. proc. civ. ha valore meramente processuale e non
anche sostanziale, sicché, riproposta la domanda in diverso giudizio, non è in
tale sede opponibile la formazione del giudicato esterno» (cfr. Cass. Sez. 6 - 1,
1/12/2022, n. 35382, richiamata anche dalla sentenza impugnata;
v. inoltre,
Cass. n. 10406 del 2018; Cass. n. 6529 del 2017; Cass. n. 4388 del 2016; Cass.
n. 15461 del 2008; Cass. nn. 14755, 11356, 9388 e 1760 del 2006; Cass. n. 7917
del 2002; Cass. n. 8655 del 2000; in senso sostanzialmente conforme, si vedano
anche le più recenti: Cass. Sez. 2, 13/04/2023 n. 9860 e Cass. 21/08/2023 n.
24896)” (Cass. n. 642/2025).
b. Nel caso in esame, con l'atto di citazione introduttivo del primo giudizio,
[...]
: CP_1
i. ha proposto opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento n.
2542/2016, emessa il 3.11.2016 dalla i sensi dell'art. Parte_1
3 del R.D. n. 639/1910, dell'importo di 4.746,96 euro, a titolo di corrispettivi per consumi idrici in relazione all'utenza domestica non residente sita a San Teodoro, via degli Asfodeli n. 34 (codice cliente n.
21 36067214) – provvedimento fondato su sette fatture (n. 2008/802136847,
n. 2009/903467888, n. 2010/34158316, n. 2014/140215891, n.
2014/402134116, n. 2014/24204152 e n. 2014/21106731) – contestando il credito vantato nei suoi confronti dal predetto Gestore Unico del
Servizio Idrico Integrato della Sardegna, in base a quattro ragioni, ossia la non potabilità in diversi periodi dell'acqua somministrata, la perdita idrica occulta verificatasi a valle del suo impianto in conseguenza della non corretta installazione del contatore n. matr. 10TA098902 (in data
9.4.2011), il malfunzionamento di quest'ultimo e l'applicazione retroattive delle tariffe stabilite dall'Autorità d'Ambito territoriale;
ii. per i medesimi motivi, ha inoltre contestato la correttezza degli importi indicati in “tutte le fatture emesse da dal 2006 ad oggi”, Parte_1
includendo quindi crediti ulteriori rispetto a quelli oggetto del provvedimento opposto, otto fatture prodotte nella prima udienza dinanzi al primo giudice (doc. 39), ossia la n. 201700060520099153, la n.
2016000540060227, la n. 2015028208805 e la n. B20110346167 (mentre le altre quattro fatture sono ricomprese tra quelle allegate all'ingiunzione impugnata), in ordine alle quali è stata evidentemente proposta una domanda riconvenzionale, appalesandosi irrilevante che l'utente non abbia mai impiegato detta espressione.
c. Come già esposto nel punto 11 che precede, il primo giudice si è tuttavia limitato ad annullare l'ingiunzione opposta ed a disporre la riduzione della voce idrico per la non potabilità dell'acqua, nulla disponendo in ordine alle conseguenze dell'accertato malfunzionamento del contatore, né tantomeno menzionando la perdita idrica occulta oggetto della prova per testimoni assunta su tale ultimo
22 profilo o le fatture ulteriori oggetto della suddetta pretesa riconvenzionale.
d. Nella sua comparsa di risposta in appello, : Controparte_1
i. ha contestato la fondatezza dell'appello principale proposto dalla in relazione ai tre motivi articolati da quest'ultima, Parte_1
ossia alle contestazioni inerenti alla riconosciuta riduzione per la non potabilità dell'acqua, all'accertato malfunzionamento ed alla rilevanza delle note conclusive depositate nel primo giudizio, oltre ad evidenziare il raggiungimento della prova sulla perdita occulta (su cui, come detto, il primo giudice non si è neppure pronunciato);
ii. ha formulato appello incidentale in ordine alla regolamentazione delle spese di lite del primo giudizio;
iii. ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“1) rigettare l'appello proposto da in quanto infondato in Parte_1
fatto e in diritto per i motivi indicati in parte espositiva;
dichiarare che le fatture emesse da dal 2006 al 2017 sono Parte_1
errate perché
a) l'acqua fornita da all'opponente è stata dichiarata non Parte_1
potabile dal 26.07.2006 al 05.05.08, dal 12.08.2008 al 20.01.09, dal
08.06.2009 a tutt'oggi, cosicché il corrispettivo dovuto alla stessa per la
fornitura di acqua potabile deve essere ridotto del 50% o nella misura
ritenuta di giustizia o deve applicarsi la tariffa per l'acqua grezza;
b) i consumi registrati dal contatore matricola 10TA098902, nel periodo
2011/2016, non possono essere addebitati al sig. in quanto CP_1
23 - non è stato posizionato correttamente in data 09/04/11 dagli incaricati di provocando una perdita dal contatore stesso sino al Parte_1
3/11/11;
- è stato accertato dall'incaricato di che registrava Parte_1 consumi doppi rispetto a quanto effettivamente consumato tanto che è stato sostituito perché “starato”; cosicché i consumi nel periodo 2011/2016 dell'appartamento oggetto di causa andranno ricostruiti sulla base dei consumi storici dell'utenza dal
2006 al 2010;
3) per l'effetto,
I: annullare l'ingiunzione di pagamento n. 2542/16 del 03/11/2016 emessa dal
Direttore Generale e procuratore speciale di Dott. Parte_1 CP_3
classificandola come semplice intimazione di pagamento,
[...]
II: ordinare ad la riemissione delle fatture emesse, secondo le Parte_1 dichiarazioni di cui sopra, o stabilire la minor somma dovuta, tenendo conto oltre di quanto al punto 2 anche di tutto quanto versato negli anni, con eventuale condanna della convenuta alla restituzione di quanto versato in eccesso, e in corso di causa, come da conclusioni del CTU, e dare atto che il
ha provveduto al relativo ed integrale pagamento;
CP_1
4) accogliere l'appello incidentale e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannare al pagamento delle spese e compensi Parte_1 di lite del primo grado, oltre IVA, C.P.A. e rimborso forfettario, come per legge;
5) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite del presente grado oltre
IVA, C.P.A. e rimborso forfettario, come per legge”.
e. Nonostante l'appellato abbia riproposto le medesime conclusioni rassegnate nel primo giudizio in ordine all'accertamento della perdita occulta ed al malfunzionamento del contatore, nonché all'invocato ordine di nuova emissione delle fatture contestate, alla luce del contesto complessivo dell'atto deve escludersi che in relazione a tali pretese sia stato proposto appello incidentale,
poiché:
24 i. fatta eccezione per la spese di lite, nella suddetta comparsa non è
rinvenibile alcuna contestazione sulle valutazioni effettuate nel merito dal primo giudice, sia in ordine al mancato ricalcolo degli importi pretesi con l'ingiunzione di pagamento in conseguenza del malfunzionamento del contatore e della perdita occulta, sia quanto all'omessa pronuncia sulle altre fatture oggetto della domanda riconvenzionale, né tantomeno l'appellato ha chiesto la riforma della sentenza impugnata sotto tali profili;
ii. l'espressione appello incidentale è appunto riferita unicamente al profilo delle spese di lite del primo giudizio.
f. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve concludersi che l'impugnazione incidentale ha unicamente ad oggetto il profilo delle spese di lite del primo grado.
12.2 Ciò chiarito, stante lo svolgimento del processo come sintetizzato nel punto 12.1-b che precede, l'appello incidentale deve essere respinto, per le ragioni che seguono:
a. Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “ai fini
della regolazione delle spese, la soccombenza deve essere valutata in base
all'esito complessivo del giudizio. «Esito complessivo» del giudizio vuol
dire che occorre avere riguardo non all'esito dei singoli gradi in cui il
processo si sia articolato, ma al risultato finale conseguito dall'attore.
Corollario di questo principio è che in caso di accoglimento solo parziale
della domanda il giudice può disporre la totale o parziale compensazione
delle spese sostenute dal convenuto sempre parzialmente vittorioso, al
pagamento di parte delle spese (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 26918 del
24/10/2018, Rv. 651332 - 01). Nel regime normativo posteriore alle
25 modifiche introdotte all'art. 91 cod. proc. civ. dalla l. n. 69 del 2009, «in
caso di accoglimento parziale della domanda il giudice può, ai sensi
dell'art. 92 cod. proc. civ., compensare in tutto o in parte le spese
sostenute dalla parte vittoriosa» (in termini, da ultimo: Cass. SSUU n.
32061 del 2022), spettando, quindi, al giudice del merito valutare la
misura della compensazione. E' stato anche affermato che, pur senza
ricorrere alla nozione di soccombenza reciproca, è possibile configurare
la compensazione disposta dal giudice di merito in caso di accoglimento
parziale come espressione del potere di compensazione per giusti motivi,
senza che questa Corte possa valutare la legittimità del ricorso alla
compensazione delle spese, con l'unico vincolo dell'impossibilità di
procedere alla condanna alle spese nei confronti del soggetto totalmente
vincitore della lite (di recente: Sez. L, Ordinanza n. 1325 del 2023; Cass.
n. 17291 del 2021; in precedenza Cass. n. 2653 del 1994 e Cass. n. 22381
del 2009)” (Cass. n. 16219/2024);
b. nel primo giudizio, : Controparte_1
i. ha proposto opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento n.
2542/2016, emessa il 3.11.2016 dalla e Parte_1
dell'importo di 4.746,96 euro, contestando il quantum della pretesa,
per le ragioni sopra esposte (non potabilità dell'acqua, perdita occulta, malfunzionamento del contatore matr. n. 10TA098902 e applicazione retroattiva delle tariffe), con contestuale domanda di accertamento negativo della somma complessivamente dovuta ed eventuale condanna della convenuta a rimborsargli le somme pagate in eccesso;
26 ii. ha inoltre esteso tali pretese di accertamento e condanna ai corrispettivi oggetto di fatture ulteriori rispetto a quelle oggetto del provvedimento opposto, domande che, come detto, hanno plasticamente natura riconvenzionale;
c. pur ritenendo l'opposizione fondata, sia quanto alla non potabilità
dell'acqua, sia in relazione al malfunzionamento del contatore, il Giudice
di Pace di UO si è limitato ad annullare l'ingiunzione di pagamento,
disponendo la riduzione della metà del canone idrico per i periodi di vigenza delle ordinanze sindacali di divieto dell'uso della risorsa idrica per scopi alimentari, non disponendo il ricalcolo ai sensi dell'art. B.35 del
R.S.I.I. (per il malfunzionamento e per la perdita), né tantomeno pronunciandosi sulle altre fatture contestate dall'utente;
d. all'esito del primo giudizio, deve quindi ritenersi condivisibile la compensazione integrale delle spese di lite disposta dal primo giudice, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., poiché:
i. da un lato, non può trascurarsi come l'opponente, il quale riveste la qualità di consumatore, lungi dal negare la sua esposizione debitoria nei confronti del Gestore del S.I.I., ne abbia contestato unicamente il quantum – anche ante causam, con i reclami datati
20.11.2014 e 7.7.2016 (documenti 34-35 prodotti nel primo giudizio dall'appellato) – e, pertanto, in virtù del principio di causalità, l'opposizione si è resa necessaria al fine di far valere le proprie ragioni;
ii. d'altra parte, alla luce di quanto deciso dal primo giudice e della mancata proposizione di appello incidentale sul punto, dall'importo
27 oggetto dell'ingiunzione di pagamento deve essere unicamente detratta la metà del canone idrico per la non potabilità dell'acqua,
decurtazione che, dalla lettura delle fatture poste a base del provvedimento opposto, è orientativamente pari a circa 1.100,00
euro, residuando quindi un'esposizione debitoria superiore ai tre quarti della somma originariamente ingiunta (4.7696,96 euro), in disparte i pagamenti effettuati dall'utente in corso di causa
(irrilevanti ai fini della valutazione in esame, siccome successivi alla radicazione del giudizio), nonché l'omessa pronuncia da parte del primo giudice sulle ulteriori fatture, la quale, pur essendo inidonea ad acquisire efficacia di giudicato (sempre per la mancata proposizione di appello incidentale), costituiva comunque questione oggetto del primo grado di giudizio (pur avendo tali fatture un'incidenza del tutto trascurabile nell'economia complessiva del giudizio, laddove due delle quali sono di importo esiguo e due addirittura a credito dell'utente);
iii. quand'anche si ritenesse che l'omessa pronuncia del primo giudice sulla domanda riconvenzionale dell'opponente impedisca di ritenere formulate domande contrapposte (con conseguente esclusione dell'ipotesi di soccombenza reciproca tra le parti, sul punto, la menzionata SS.UU. n. 32061/2022), le ragioni sopra esposte integrerebbero comunque i giusti motivi per la compensazione delle spese.
13. La soccombenza reciproca tra le parti – attesa l'infondatezza, sia dell'appello principale proposto dalla sia dell'appello incidentale proposto da Parte_1 CP_1
28 – giustifica altresì la compensazione integrale le spese di lite del presente CP_1
giudizio d'appello, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
14. Nei rapporti interni tra le parti, le spese di CTU – liquidate con decreto reso il
19.11.2024 in complessivi 1.711,13 euro (oltre a oneri previdenziali e IVA di legge), di cui 1.310,53 euro, a titolo di onorari e 400,60 euro, per rimborso spese – debbono essere poste interamente a carico della considerato che la contestazione Parte_1
del credito accertato dal primo giudice è stato contestato unicamente dalla medesima appellante, la quale ha sollecitato la consulenza tecnica d'ufficio, accertamento peritale invero superfluo ai fini della decisione, per le ragioni già esposte nel punto 11.2 che precede.
15. In ragione dell'infondatezza delle impugnazioni principale e incidentale, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, entrambe le parti sono tenute a versare un ulteriore importo pari a quello dovuto per il contributo unificato, se dovuto.
PER QUESTI MOTIVI
16. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, nel confermare la sentenza n. 128/2022, pronunciata dal Giudice di Pace di
UO il 25.11.2020 e depositata il 4.3.2022 (proc. n. R.G. 1003/2017):
a. rigetta l'appello principale proposto dalla Parte_1
b. rigetta l'appello incidentale proposto da;
Controparte_1
c. dispone che, nei rapporti interni tra le parti, le spese di CTU – liquidate con decreto reso il 19.11.2024 in complessivi 1.711,13 euro (oltre a oneri previdenziali e IVA di legge), di cui 1.310,53 euro, a titolo di onorari e 400,60
euro, per rimborso spese – siano poste interamente a carico della Pt_1
[...]
d. dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza
29 dei presupposti processuali per il versamento, sia da parte dell'appellante principale sia da parte dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
UO, 16.6.2025
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
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