Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 08/04/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20/2025
Liquidazione Controllata
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CUNEO
riunito in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Roberta Bonaudi Presidente rel.
dott. Paola Elefante Giudice
dott. Elisa Einaudi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
LETTO il ricorso depositato in data 22.02.2025 da:
) con l'avv. FLAVIO GAZZI Parte_1 C.F._1 per l'apertura della procedura di LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
RILEVATO che il ricorso è stato proposto dal debitore;
RILEVATO che, stante la presenza di criticità nel ricorso e nella documentazione allegata allo stesso, è stata disposta l'audizione del ricorrente e dell'OCC per l'udienza del 18.03.2025; Contr RILEVATO che è stato concesso termine fino al 24.03.2025 all' per l'aggiornamento della relazione in dipendenza della produzione documentale tempestivamente operata dal ricorrente;
SENTITO il giudice delegato a riferire al Collegio;
OSSERVA
Premesso che: con ricorso depositato in data 22.02.2025, ha chiesto l'apertura nei suoi Parte_1 confronti della , ai sensi degli artt. 268 e segg. del Codice della Crisi di Controparte_2
Impresa, allegando la relazione, redatta dall'O.C.C., che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
Ritenuto, alla luce della documentazione prodotta anche a seguito della richiesta dell'Ufficio e delle attestazioni rese:
- che sussista la propria competenza ai sensi dell'art. 27, comma 2, del Codice della Crisi;
- che il ricorrente è un debitore che si trova in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2, 1° comma, lett. c), del Codice della Crisi e che lo stesso non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
trattasi infatti di impresa agricola;
ritenuto in particolare che il ricorrente iscriveva nel 2002 la propria ditta individuale specializzata nella coltivazione agricola di mais, grano e frutta;
che l'origine della attuale situazione di decozione va ricollegata all'errata scelta di convertire l'attività alla produzione
1
che l'esigenza di far fronte ai necessari investimenti produttivi ha condotto l' ad assumere impegni finanziari con il sistema bancario tali da essere nel tempo Pt_1 non più sostenibili;
che il ricorrente, al fine di non aggravare ulteriormente la situazione, il
13.05.2024 ha ceduto in affitto l'azienda e ha concesso in affitto i terreni di sua proprietà siti in
Lagnasco; che, contestualmente, dal 19.07.2024 è stato assunto con contratto agricolo a tempo pieno dalla , con una retribuzione netta mensile di euro 1450,00; Parte_2 ritenuto pertanto che alla base della situazione di esposizione bancaria (che costituisce la maggior voce di passivo) vi è una scelta imprenditoriale errata che non ha consentito di sostenere i costi degli investimenti con i proventi netti dell'attività;
Rilevato che le passività in capo al sig. determinati dall'OCC- Parte_3 ammontano a: euro 61.156,50 per spese in prededuzione;
euro 367.842,05 per crediti garantiti da ipoteca volontaria di primo e di secondo grado a favore di e Controparte_3 CP_4 euro 129.511,25 per crediti privilegiati (principalmente verso l'advisor, , ; CP_5 CP_6 euro 450.831,05 per crediti chirografari
Rilevato che l'attivo in capo al debitore ricorrente, messo a disposizione dello stesso, per come indicato dall'OCC con riferimento alla durata della L.C. (tre anni ex art. 272 comma 3) è pari a euro 666.873,23 ed è costituito da: Stipendio 3.000,00 Tredicesima e 17.700,00 quattordicesima Immobile di 270.000,00 proprietà Affitto terreno 300,00 Affitto ramo 6.600,00 d'azienda Cessione ramo 326.582,00 d'azienda Vespa Piaggio 500,00 Quota Cooperativa 0,00 Agrifrutta Quota La Frutta s.s. 41.737,14 Fondo titoli BPer 454,09 Ritenuto che tale attivo consente il pagamento integrale delle spese in prededuzione e dei creditori privilegiati, il 65,69% dei creditori ipotecari e il 40,65% dei creditori chirografari
(compresi i privilegiati degradati per incapienza); che infatti nella integrazione di relazione l'OCC ha dato atto di un accredito di euro 10.000,00 il 14.11.2022 da parte della moglie (che ha qualificato come prestito soggetto a obbligo di restituzione) e di euro 15.000,00 effettuato il
29.11.2023 dalla zia del ricorrente (anch'esso qualificato come prestito);
Ritenuto, peraltro, che a mente dell'art. 272 comma 3 bis, CCII, sono compresi nella liquidazione controllata anche i beni che pervengono al debitore sino alla sua esdebitazione, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi;
Rilevato che la valutazione in ordine alla soglia limite di beni necessari al debitore per il mantenimento suo e della sua famiglia, ex art. 268, comma 4, lettera b), CCII, costituisce un apprezzamento discrezionale del Tribunale, necessariamente operato caso per caso, in una ottica di ragionevole bilanciamento degli interessi in gioco: infatti, il mantenimento del debitore e della
2 sua famiglia non può essere limitato a coprire le esigenze puramente alimentari, pur dovendosi sempre considerare che nella condizione sociale del fallito ha un peso rilevante la sua condizione di debitore verso una collettività di debitori concorrenti;
che inoltre nella determinazione della soglia di reddito esclusa deve, altresì, essere valutato l'eventuale apporto economico dei familiari e conviventi, i quali si presume contribuiscano alle spese di mantenimento della famiglia in misura proporzionale al proprio reddito;
Ritenuto che nella specie il limite di quanto occorre al mantenimento del nucleo familiare del debitore ex art. 268, comma 4 lett. b) CCII debba essere fissato in complessivi euro 1.200,00 netti mensili che non è assoggettabile alla procedura, mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione;
va infatti osservato che il debitore ricorrente percepisce una retribuzione mensile netta di euro 1450,94 (oltre la tredicesima e la quattordicesima mensilità); la moglie ha un contratto di lavoro per il quale percepisce una retribuzione netta annua di euro
11.000 circa e la coppia ha due figli minori nati nel 2009 e nel 2014; il ricorrente ha dichiarato che sono in corso le pratiche per addivenire alla separazione consensuale dalla moglie, sicché è stata valutata la congruità dell'importo di cui sopra con riferimento al presumibile contributo al mantenimento dei figli e alla necessità di reperire altra sistemazione abitativa;
Rilevato infine
- che il ricorso risulta corredato dalla documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
- che l'O.C.C. ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, 3°comma,
Codice della Crisi, all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali;
- che pertanto la domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 del Codice della Crisi ed appare ammissibile;
P.Q.M.
visto l'art. 270 del Codice della Crisi dichiara l'apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA nei confronti di:
) Parte_1 C.F._1
NOMINA
Giudice delegato la dott. Roberta Bonaudi e Liquidatore l'O.C.C., dr. con Persona_1 studio in Carrù via Mazzini n. 15;
ORDINA al debitore di depositare, entro sette giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di giorni 60, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore,
a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni presenti e futuri facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione,
3 ORDINA la trascrizione della sentenza presso la Conservatoria Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia delle
Entrate e presso il P.R.A.; visto l'art. 150 del Codice della Crisi
DISPONE che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
dato atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.; dato atto che, ai sensi dell'art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, non sono compresi nella liquidazione i crediti ed i beni indicati da tale norma, ad eccezione di quanto infra stabilito;
FISSA ex art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia in euro 1.200,00 netti mensili, mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione;
DISPONE
l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale, con oscuramento dei dati sensibili che riguardano soggetti diversi dal debitore;
Manda la Cancelleria per la comunicazione e del presente provvedimento al ricorrente ed al Liquidatore nominato.
Cuneo così deciso nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2025
Il Presidente estensore
Dott. Roberta Bonaudi
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