Articolo 197 del Codice della strada
Articolo 186 bisArticolo 188
Versione
1 gennaio 1993
Art. 197. Concorso di persone nella violazione 1. Quando piu' persone concorrono in una violazione, per la quale e' stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria, ciascuno soggiace alla sanzione per la violazione prevista, salvo che la legge disponga diversamente.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1993
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