Articolo 1 della Legge 5 giugno 1984, n. 208
Articolo 2
Versione
22 giugno 1984
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Versione
1 gennaio 2014
Art. 1.

Le spese di organizzazione connesse con i periodi di presidenza italiana del Consiglio delle Comunita' europee e articolate su un tempo massimo di ventiquattro mesi gravano sullo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e sono regolate dalle disposizioni della presente legge.
Il Ministero degli affari esteri provvede a somministrare le somme occorrenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei predetti periodi di presidenza mediante aperture di credito a favore del capo della delegazione di cui al successivo articolo 2, di importo anche eccedente il limite previsto dall' articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e successive modificazioni.
In relazione all'eccezionalita' dei predetti periodi ed alla necessita' di far fronte ai conseguenti adempimenti, i lavori, le forniture e le prestazioni di servizi sono eseguiti in deroga alle norme sulla contabilita' generale dello Stato. ((1))
Le somme non impegnate o non erogate nell'ambito del primo esercizio finanziario di ciascun periodo di presidenza possono essere utilizzate nell'esercizio successivo.
Il rendiconto delle spese sostenute sulle predette aperture di credito e' presentato, entro nove mesi dalla conclusione di ciascun periodo di presidenza, alla ragioneria centrale presso il Ministero degli affari esteri, la quale ne curera' l'inoltro alla Corte dei conti.

------------ AGGIORNAMENTO (1)
La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto (con l'art. 1, comma 273) che "L' articolo 1, terzo comma, della legge 5 giugno 1984, n. 208 , si interpreta nel senso che, nei limiti temporali di operativita' della delegazione e nell'ambito dello stanziamento di cui al presente comma, le spese sostenute dalla delegazione per consumi intermedi, nonche' per il noleggio e la manutenzione di autovetture e per l'acquisto di mobili e arredi non sono computate ai fini del calcolo dei limiti di spesa per il Ministero degli affari esteri derivanti dall'applicazione della normativa vigente".
Entrata in vigore il 1 gennaio 2014
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