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Ordinanza 20 marzo 2025
Ordinanza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, ordinanza 20/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Palermo
Sezione ATP - Accertamento Tecnico Preventivo
N. R.G. 750/2025
Il Presidente delegato alla trattazione degli ATP dott. Rita Paola Terramagra;
nella causa civile iscritta al n. r.g. in epigrafe promossa da:
e Parte_1 Parte_2
Contro
e Controparte_1 Controparte_2
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Letti gli atti e le note sostitutive dell'udienza del 18 marzo 2025 depositate da tutte le parti, osserva quanto segue.
e hanno proposto ricorso per ATP ordinario, assumendo: Parte_1 Parte_2
che il loro immobile di piano terzo, ubicato in Palermo nell'edificio condominiale di CP_1
sarebbe interessato, in numerosi vani, da infiltrazioni ed esfoliazioni, delle quali non indicano la causa.
Hanno chiesto accertarsi i danni, la loro derivazione causale e la quantificazione delle spese necessarie per ridurre in pristino lo stato dei luoghi.
Il resistente ha contestato la provenienza dei danni da strutture condominiali ed CP_1
eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto di periculum.
In via subordinata ha chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa la propria compagnia assicurativa. ha eccepito l'incompetenza per valore del giudice adito e l'inammissibilità del Controparte_2
ricorso per carenza dei requisiti.
L'eccezione di incompetenza per valore è infondata non trattandosi di ricorso con il quale si chiede la mera quantificazione di somme di denaro sulla scorta dei danni asseritamente riportati.
Il ricorso è, tuttavia, inammissibile.
Il ricorso in esame, indubbiamente da qualificarsi come ATP ordinario, come testualmente denominato da parte ricorrente e come emerge dalla carenza di qualsiasi riferimento alle finalità conciliative, è risultato del tutto carente del requisito del periculum in mora. Va ricordato che il ricorso per accertamento tecnico preventivo deve indicare le ragioni dell'urgenza al fine di consentire al Giudice di valutare la necessità di procedere con rito sommario anziché a cognizione piena.
Il rito ex art. 696 e ss cpc limita le ragioni di difesa del soggetto convenuto e tale compressione è giustificata, nel bilanciamento degli interessi, dalle ragioni d'urgenza. Se tale urgenza, però, non è esplicitata ed allegata, non è consentito restringere, senza giustificazione, i diritti del convenuto e, pertanto, si dovrà procedere con rito ordinario.
Inoltre, non si deve trattare di un'urgenza qualunque, ma del rischio di dispersione delle fonti di prova, cioè di modifica irreversibile dello stato dei luoghi.
Occorre cioè la allegazione, prima ancora che la dimostrazione, che trattandosi di ambiti spaziali sottoposti agli agenti atmosferici ed esposti alle intemperie, o ad altri eventi che alterino in modo inarrestabile lo stato dei luoghi o le condizioni delle cose, è altamente verosimile che le situazioni di fatto siano destinate a mutare o a venire meno nel breve volgere del tempo, rendendo verosimile il paventato rischio di un'irrimediabile modificazione dei luoghi che renderebbe impossibile, nelle more dello svolgimento del giudizio ordinario, raccogliere le prove necessarie a sostenere le ragioni della ricorrente.
Occorre, inoltre che vi sia una prossimità temporale dei rilievi al fatto storico prima che si deteriori in modo irrecuperabile lo stato dei luoghi.
Sul punto, è la stessa parte ricorrente, con diffuse ed articolate deduzioni su tale specifico punto, ad evidenziare nella missiva indirizzata all'amministrazione del Condominio, che i deterioramenti risalgono a mesi prima dell'ottobre 2024, sicchè non si comprende quale periculum in mora possa ravvisarsi oggi, in presenza di mere esfoliazioni della pittura verosimilmente dovute ad infiltrazioni ormai cessate.
Né è mai stata allegata alcuna dispersione degli elementi probatori, provocata dalle modificazioni cui, con il decorso del tempo, possono essere soggetti i locali dell'appartamento, o che vi è un elevato rischio di una loro alterazione irreversibile, ostativa alla preservazione di quei profili che di fatto sono destinati, per la loro rilevanza, a confluire nel successivo giudizio di merito radicato a tutela dei diritti lesi dalla commissione di un fatto illecito.
Sotto tale profilo, appare corretta l'osservazione della che deduce che non è stata CP_2
nemmeno prodotta una perizia di parte che avrebbe potuto avvalorare, nell'ambito della delibazione sommaria che caratterizza tale fase procedimentale, il rischio di una modifica irreversibile dello stato dei luoghi nelle more del giudizio di merito.
Il che esime il giudice dal rilevare che mai, nel contesto del ricorso, i ricorrenti hanno fatto riferimento al rischio di una alterazione irreversibile delle condizioni del loro immobile. Non ricorrono,pertanto, le condizioni per disporre il chiesto accertamento tecnico preventivo, in quanto appare carente il presupposto primario di utile esperibilità del presente procedimento di istruzione preventiva, costituito (ex art. 696 c.p.c.) dal requisito dell'urgenza ("di far verificare, prima del giudizio, lo stato dei luoghi o la qualità o la condizione di cose"), inteso come pericolo di dispersione delle fonti di prova di fatti rilevanti ai fini della futura decisione di merito;
invero, i fatti materiali ( umidità , relativi danni e provenienza ) dedotti a sostegno della proposta richiesta di istruzione preventiva possono essere probatoriamente accertati in ogni momento e nella appropriata sede processuale di cognizione ordinaria senza che il decorso del tempo possa di per sè pregiudicare irreversibilmente la genuinità, la completezza e l'utilità dell'attività istruttoria diretta alla valutazione dell'effettiva sussistenza o meno dei suddetti fatti.
In difetto dei presupposti di legge il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile e deve provvedersi alla regolamentazione delle spese di lite, liquidate, tenuto conto del valore della controversia ( euro 10.00,00), dall'assenza di fase istruttoria e dalla scarsa complessità del procedimento in complessivi euro 649,00 per ciascuna parte resistente, oltre accessori di legge.
Resta assorbita nella declaratoria di inammissibilità del ricorso la richiesta di chiamata in causa della compagnia assicurativa formulata dal . CP_1
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 649,00 oltre rimborso spese generali, cpa e iva come per legge, in favore di ciascuna parte resistente.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito
Palermo 19 marzo 2025
Il Presidente
Rita Paola Terramagra
Sezione ATP - Accertamento Tecnico Preventivo
N. R.G. 750/2025
Il Presidente delegato alla trattazione degli ATP dott. Rita Paola Terramagra;
nella causa civile iscritta al n. r.g. in epigrafe promossa da:
e Parte_1 Parte_2
Contro
e Controparte_1 Controparte_2
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Letti gli atti e le note sostitutive dell'udienza del 18 marzo 2025 depositate da tutte le parti, osserva quanto segue.
e hanno proposto ricorso per ATP ordinario, assumendo: Parte_1 Parte_2
che il loro immobile di piano terzo, ubicato in Palermo nell'edificio condominiale di CP_1
sarebbe interessato, in numerosi vani, da infiltrazioni ed esfoliazioni, delle quali non indicano la causa.
Hanno chiesto accertarsi i danni, la loro derivazione causale e la quantificazione delle spese necessarie per ridurre in pristino lo stato dei luoghi.
Il resistente ha contestato la provenienza dei danni da strutture condominiali ed CP_1
eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto di periculum.
In via subordinata ha chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa la propria compagnia assicurativa. ha eccepito l'incompetenza per valore del giudice adito e l'inammissibilità del Controparte_2
ricorso per carenza dei requisiti.
L'eccezione di incompetenza per valore è infondata non trattandosi di ricorso con il quale si chiede la mera quantificazione di somme di denaro sulla scorta dei danni asseritamente riportati.
Il ricorso è, tuttavia, inammissibile.
Il ricorso in esame, indubbiamente da qualificarsi come ATP ordinario, come testualmente denominato da parte ricorrente e come emerge dalla carenza di qualsiasi riferimento alle finalità conciliative, è risultato del tutto carente del requisito del periculum in mora. Va ricordato che il ricorso per accertamento tecnico preventivo deve indicare le ragioni dell'urgenza al fine di consentire al Giudice di valutare la necessità di procedere con rito sommario anziché a cognizione piena.
Il rito ex art. 696 e ss cpc limita le ragioni di difesa del soggetto convenuto e tale compressione è giustificata, nel bilanciamento degli interessi, dalle ragioni d'urgenza. Se tale urgenza, però, non è esplicitata ed allegata, non è consentito restringere, senza giustificazione, i diritti del convenuto e, pertanto, si dovrà procedere con rito ordinario.
Inoltre, non si deve trattare di un'urgenza qualunque, ma del rischio di dispersione delle fonti di prova, cioè di modifica irreversibile dello stato dei luoghi.
Occorre cioè la allegazione, prima ancora che la dimostrazione, che trattandosi di ambiti spaziali sottoposti agli agenti atmosferici ed esposti alle intemperie, o ad altri eventi che alterino in modo inarrestabile lo stato dei luoghi o le condizioni delle cose, è altamente verosimile che le situazioni di fatto siano destinate a mutare o a venire meno nel breve volgere del tempo, rendendo verosimile il paventato rischio di un'irrimediabile modificazione dei luoghi che renderebbe impossibile, nelle more dello svolgimento del giudizio ordinario, raccogliere le prove necessarie a sostenere le ragioni della ricorrente.
Occorre, inoltre che vi sia una prossimità temporale dei rilievi al fatto storico prima che si deteriori in modo irrecuperabile lo stato dei luoghi.
Sul punto, è la stessa parte ricorrente, con diffuse ed articolate deduzioni su tale specifico punto, ad evidenziare nella missiva indirizzata all'amministrazione del Condominio, che i deterioramenti risalgono a mesi prima dell'ottobre 2024, sicchè non si comprende quale periculum in mora possa ravvisarsi oggi, in presenza di mere esfoliazioni della pittura verosimilmente dovute ad infiltrazioni ormai cessate.
Né è mai stata allegata alcuna dispersione degli elementi probatori, provocata dalle modificazioni cui, con il decorso del tempo, possono essere soggetti i locali dell'appartamento, o che vi è un elevato rischio di una loro alterazione irreversibile, ostativa alla preservazione di quei profili che di fatto sono destinati, per la loro rilevanza, a confluire nel successivo giudizio di merito radicato a tutela dei diritti lesi dalla commissione di un fatto illecito.
Sotto tale profilo, appare corretta l'osservazione della che deduce che non è stata CP_2
nemmeno prodotta una perizia di parte che avrebbe potuto avvalorare, nell'ambito della delibazione sommaria che caratterizza tale fase procedimentale, il rischio di una modifica irreversibile dello stato dei luoghi nelle more del giudizio di merito.
Il che esime il giudice dal rilevare che mai, nel contesto del ricorso, i ricorrenti hanno fatto riferimento al rischio di una alterazione irreversibile delle condizioni del loro immobile. Non ricorrono,pertanto, le condizioni per disporre il chiesto accertamento tecnico preventivo, in quanto appare carente il presupposto primario di utile esperibilità del presente procedimento di istruzione preventiva, costituito (ex art. 696 c.p.c.) dal requisito dell'urgenza ("di far verificare, prima del giudizio, lo stato dei luoghi o la qualità o la condizione di cose"), inteso come pericolo di dispersione delle fonti di prova di fatti rilevanti ai fini della futura decisione di merito;
invero, i fatti materiali ( umidità , relativi danni e provenienza ) dedotti a sostegno della proposta richiesta di istruzione preventiva possono essere probatoriamente accertati in ogni momento e nella appropriata sede processuale di cognizione ordinaria senza che il decorso del tempo possa di per sè pregiudicare irreversibilmente la genuinità, la completezza e l'utilità dell'attività istruttoria diretta alla valutazione dell'effettiva sussistenza o meno dei suddetti fatti.
In difetto dei presupposti di legge il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile e deve provvedersi alla regolamentazione delle spese di lite, liquidate, tenuto conto del valore della controversia ( euro 10.00,00), dall'assenza di fase istruttoria e dalla scarsa complessità del procedimento in complessivi euro 649,00 per ciascuna parte resistente, oltre accessori di legge.
Resta assorbita nella declaratoria di inammissibilità del ricorso la richiesta di chiamata in causa della compagnia assicurativa formulata dal . CP_1
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 649,00 oltre rimborso spese generali, cpa e iva come per legge, in favore di ciascuna parte resistente.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito
Palermo 19 marzo 2025
Il Presidente
Rita Paola Terramagra