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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/11/2025, n. 12249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12249 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Prima Sezione Lavoro in composizione monocratica in persona del Giudice del Lavoro dott. Paolo Mormile, all'udienza del 27/11/2025, nella causa R.G. n. 5705/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
*****
TRA
( ), nata il [...] a [...] e Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avvocato Sandro De Martinis ( ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in CodiceFiscale_2
Roma (RM), Via dei Lauri n. 99, per procura in atti;
RICORRENTE
E
in persona del Presidente pro tempore, Controparte_1 con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21; RESISTENTE CONTUMACE
«««»»»
FATTO
Con ricorso ritualmente depositato, la sig.ra esponeva di avere Parte_1 presentato, in data 21 dicembre 2016, domanda telematica per il riconoscimento dell'assegno di natalità relativo al figlio , domanda alla quale veniva attribuito il Persona_1 protocollo 7009.21/12/2016.0239224. Successivamente, in data 27 gennaio 2017, CP_1
l' comunicava l'accoglimento dell'istanza, riconoscendo la prestazione con decorrenza CP_1 dal mese di ottobre 2016 per un importo mensile di euro 160,00, da erogarsi per la durata complessiva di trentasei mesi. La ricorrente riferiva che, a causa dell'inserimento di un IBAN errato nella domanda, non era stato possibile procedere all'accredito delle somme. Tuttavia, già in data 27 luglio 2018 il Patronato per conto dell'interessata, trasmetteva all'Istituto una PEC contenente CP_2
l'indicazione dell'IBAN corretto, seguita da una ulteriore comunicazione inoltrata il 30 luglio 2018. Con messaggio del 7 agosto 2018 la sede di Via Emilio Longoni richiedeva l'invio del CP_1 modello SR163 debitamente sottoscritto e timbrato, adempimento cui la ricorrente provvedeva trasmettendo la documentazione richiesta in data 12 ottobre 2018.
1 L'istante rappresentava inoltre di avere inviato ulteriori solleciti nei giorni 16 e 19 novembre 2018, ribadendo la richiesta di procedere all'erogazione del beneficio alle corrette coordinate bancarie. Nonostante ciò, l non provvedeva al pagamento di alcuna delle mensilità riconosciute, CP_1 costringendola a intraprendere il presente giudizio. Concludeva pertanto chiedendo l'accertamento del proprio diritto all'assegno di natalità e la condanna dell'Istituto al pagamento delle somme dovute, oltre accessori di legge e spese. L' restava contumace malgrado la rituale vocatio in ius. CP_1
All'odierna udienza il Giudice, stante la natura prettamente documentale della controversia, decideva la causa come da separata sentenza contestuale.
DIRITTO
Il ricorso è fondato. Dalla documentazione versata in atti emerge con chiarezza che la ricorrente ha presentato tempestiva domanda per il beneficio in oggetto e che l' ha espressamente riconosciuto CP_1 il diritto all'erogazione dell'assegno di natalità per l'importo di euro 160,00 mensili per trentasei mesi, con decorrenza da ottobre 2016. La mancata erogazione è dipesa esclusivamente dall'indicazione iniziale di un IBAN errato, circostanza prontamente sanata dalla ricorrente, la quale ha comunicato i dati corretti e trasmesso tutta la documentazione richiesta dall'Istituto, ivi compreso il modello SR163, già entro l'anno 2018. Nonostante i ripetuti solleciti e l'assoluto adempimento da parte dell'interessata, l non CP_1 ha provveduto all'accredito delle somme dovute, senza addurre alcuna ragione giustificativa idonea a escludere la propria responsabilità. Deve pertanto ritenersi definitivamente accertato il diritto della sig.ra a Parte_1 percepire l'assegno di natalità sin dalla data riconosciuta dall'Istituto e, conseguentemente, deve essere disposta la condanna dell al pagamento delle trentasei mensilità previste, CP_1 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze sino al soddisfo. Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e si liquidano come in dispositivo alla stregua del DM Giustizia n. 55/2014 e s.m.i. da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma – Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando,
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che la sig.ra ha diritto a Parte_1 percepire l'assegno di natalità (bonus bebè) con decorrenza dal mese di ottobre 2016, per l'importo di euro 160,00 mensili e per la durata complessiva di trentasei mensilità;
2) condanna l' al pagamento delle Controparte_1 somme dovute, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
3) condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.248,00# per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
4) manda alla Cancelleria per le comunicazioni ai procuratori costituiti;
Roma, 27/11/2025. Il Giudice del Lavoro Dott. Paolo Mormile
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Prima Sezione Lavoro in composizione monocratica in persona del Giudice del Lavoro dott. Paolo Mormile, all'udienza del 27/11/2025, nella causa R.G. n. 5705/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
*****
TRA
( ), nata il [...] a [...] e Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avvocato Sandro De Martinis ( ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in CodiceFiscale_2
Roma (RM), Via dei Lauri n. 99, per procura in atti;
RICORRENTE
E
in persona del Presidente pro tempore, Controparte_1 con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21; RESISTENTE CONTUMACE
«««»»»
FATTO
Con ricorso ritualmente depositato, la sig.ra esponeva di avere Parte_1 presentato, in data 21 dicembre 2016, domanda telematica per il riconoscimento dell'assegno di natalità relativo al figlio , domanda alla quale veniva attribuito il Persona_1 protocollo 7009.21/12/2016.0239224. Successivamente, in data 27 gennaio 2017, CP_1
l' comunicava l'accoglimento dell'istanza, riconoscendo la prestazione con decorrenza CP_1 dal mese di ottobre 2016 per un importo mensile di euro 160,00, da erogarsi per la durata complessiva di trentasei mesi. La ricorrente riferiva che, a causa dell'inserimento di un IBAN errato nella domanda, non era stato possibile procedere all'accredito delle somme. Tuttavia, già in data 27 luglio 2018 il Patronato per conto dell'interessata, trasmetteva all'Istituto una PEC contenente CP_2
l'indicazione dell'IBAN corretto, seguita da una ulteriore comunicazione inoltrata il 30 luglio 2018. Con messaggio del 7 agosto 2018 la sede di Via Emilio Longoni richiedeva l'invio del CP_1 modello SR163 debitamente sottoscritto e timbrato, adempimento cui la ricorrente provvedeva trasmettendo la documentazione richiesta in data 12 ottobre 2018.
1 L'istante rappresentava inoltre di avere inviato ulteriori solleciti nei giorni 16 e 19 novembre 2018, ribadendo la richiesta di procedere all'erogazione del beneficio alle corrette coordinate bancarie. Nonostante ciò, l non provvedeva al pagamento di alcuna delle mensilità riconosciute, CP_1 costringendola a intraprendere il presente giudizio. Concludeva pertanto chiedendo l'accertamento del proprio diritto all'assegno di natalità e la condanna dell'Istituto al pagamento delle somme dovute, oltre accessori di legge e spese. L' restava contumace malgrado la rituale vocatio in ius. CP_1
All'odierna udienza il Giudice, stante la natura prettamente documentale della controversia, decideva la causa come da separata sentenza contestuale.
DIRITTO
Il ricorso è fondato. Dalla documentazione versata in atti emerge con chiarezza che la ricorrente ha presentato tempestiva domanda per il beneficio in oggetto e che l' ha espressamente riconosciuto CP_1 il diritto all'erogazione dell'assegno di natalità per l'importo di euro 160,00 mensili per trentasei mesi, con decorrenza da ottobre 2016. La mancata erogazione è dipesa esclusivamente dall'indicazione iniziale di un IBAN errato, circostanza prontamente sanata dalla ricorrente, la quale ha comunicato i dati corretti e trasmesso tutta la documentazione richiesta dall'Istituto, ivi compreso il modello SR163, già entro l'anno 2018. Nonostante i ripetuti solleciti e l'assoluto adempimento da parte dell'interessata, l non CP_1 ha provveduto all'accredito delle somme dovute, senza addurre alcuna ragione giustificativa idonea a escludere la propria responsabilità. Deve pertanto ritenersi definitivamente accertato il diritto della sig.ra a Parte_1 percepire l'assegno di natalità sin dalla data riconosciuta dall'Istituto e, conseguentemente, deve essere disposta la condanna dell al pagamento delle trentasei mensilità previste, CP_1 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze sino al soddisfo. Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e si liquidano come in dispositivo alla stregua del DM Giustizia n. 55/2014 e s.m.i. da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma – Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando,
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che la sig.ra ha diritto a Parte_1 percepire l'assegno di natalità (bonus bebè) con decorrenza dal mese di ottobre 2016, per l'importo di euro 160,00 mensili e per la durata complessiva di trentasei mensilità;
2) condanna l' al pagamento delle Controparte_1 somme dovute, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
3) condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.248,00# per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
4) manda alla Cancelleria per le comunicazioni ai procuratori costituiti;
Roma, 27/11/2025. Il Giudice del Lavoro Dott. Paolo Mormile