Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 13/06/2025, n. 1356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1356 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Rosa
Molé, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 12.06.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6427 /2022 R.G.
TRA
, rapp.to e difeso dall'avv. VINCENZO VITAGLIANO, Parte_1 dall'avv. ANGELA BARRETTA, dall'avv. ANNA BARRETTA come in atti
- Ricorrente -
E
in persona del l.r.p.t. rapp.to e difeso Controparte_1 Controparte_2 dall'Avv. ANGELA MASCIA come in atti
- Resistente -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23.11.2022, il ricorrente in epigrafe, premesso di lavorare alle dipendenze della società convenuta che in data 28.10.2021 Controparte_1 aveva acquisito ex art. 2112 c.c. la materiale apprensione del complesso aziendale costituito dal supermercato sito in SS 145 Località Pontenuovo, 3 all'interno CP_1 del centro commerciale “Porte di Pompei” (dapprima nella disponibilità della già denominata ), ha agito in giudizio al Controparte_3 CP_4 fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“A) dichiarare l' inefficacia e/o illegittimità della sanzione di 4 ore di multa inflitta al ricorrente con provvedimento aziendale del 28.3.2022 con condanna della
B) condannare controparte al pagamento delle spese ed onorari di giudizio con attribuzione ai procuratori anticipatari”.
Nello specifico, ha dedotto: che il giorno 22.02.2022 si recava dal commercialista dell'azienda per richiedere informazioni sulla busta paga in merito all'erogazione del cosiddetto “bonus Renzi”; in tale occasione riceveva dal commercialista il modulo
“comunicazione ai fini dell'erogazione del trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati e dell'ulteriore detrazione fiscale”, con la richiesta di distribuirlo ai colleghi affinché lo compilassero e successivamente lo consegnassero al box informazioni del supermercato;
in data 23.02.2022, prima dell'inizio del proprio turno di lavoro, in prossimità del box informazioni, distribuiva ai colleghi il suddetto modulo;
inoltre, in data 24.02.2022, per mero errore scusabile il ricorrente aveva reso la propria prestazione lavorativa dalle ore 14.00 alle ore 19.00, in luogo del turno assegnatogli 06.00/11.00, senza che alcun superiore gli contestasse la inutilizzabilità della prestazione o la rifiutasse in altro modo;
in data 08.03.2022 riceveva una prima lettera di contestazione con la quale l'azienda gli addebitava due distinte condotte non esattamente corrispondenti alla realtà come sopra descritta;
nella lettera di contestazione si leggeva, difatti, che in data 23.02.2022, durante il turno di lavoro, il ricorrente aveva provveduto a svolgere attività esulante dalla stessa, ovvero attività di distribuzione di volantini agli altri colleghi di turno e che, in data 24.02.2022, senza addurre alcuna giustificazione, il ricorrente si era presentato sul posto di lavoro per lo svolgimento del turno pomeridiano dalle ore 14.00 alle ore
19.00, nonostante fosse stato assegnato al turno mattutino 06.00/11.00; in data
11.03.2022 il ricorrente aveva avanzato richiesta per essere ascoltato a propria difesa, con l'assistenza di un suo rappresentante sindacale;
in data 25.03.2022 le parti si erano incontrate per l'audizione del lavoratore ricorrente, il quale, sul primo punto della contestazione, relativo ai fatti verificatisi in data 23.02.2022, dichiarava di non aver pubblicizzato alcuna partecipazione ad eventi, ma di aver distribuito il modulo relativo all'erogazione del trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati e dell'ulteriore detrazione fiscale;
sul secondo punto della contestazione, relativo alla data 24.02.2022, il lavoratore dichiarava di essere caduto in un errore scusabile dettato dalla confusione legata all'alternanza dei turni;
in data 28.03.2022, la ritenute insufficienti le giustificazioni fornite in ordine al Controparte_1 primo punto della contestazione e non accoglibili le giustificazioni fornite in ordine al secondo punto della contestazione, infliggeva al ricorrente una multa di 4 ore della normale retribuzione. Si è costituita la società convenuta ed ha eccepito l'infondatezza dell'avversa domanda. In particolare, ha affermato la legittimità e proporzionalità della sanzione disciplinare applicata al ricorrente in quanto espressione del potere direttivo, disciplinare e sanzionatorio riconosciuto dalla legge al datore di lavoro (artt. 2094,
2104-2106 c.c.).
Ammessa ed espletata la prova testimoniale, acquisita la documentazione in atti, la causa è stata decisa.
La domanda non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Quanto alla prima condotta in contestazione, all'udienza del 04.04.2024, il ricorrente ha dichiarato: “mi sono recato dal Dott. per richiedere informazioni e mi Per_1 feci dare i moduli del “Bonus Renzi” che poi, ho dato al Box informazioni prima di timbrare;
dopo aver timbrato ho distribuito i vari moduli ai colleghi che ho incontrato. Specifico che si trattava di pochi colleghi”. E' pertanto incontestato che il abbia distribuito durante l'orario di lavoro, Pt_1 seppur a pochi colleghi, il modulo “comunicazione ai fini dell'erogazione del trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati e dell'ulteriore detrazione fiscale”. L'istruttoria svolta ha confermato i fatti oggetto di contestazione. Difatti, il teste consulente del lavoro della a conoscenza dei fatti Per_1 Controparte_1 di causa, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, all'udienza del
09.01.2025, ha dichiarato che il giorno 22.02.2022 non ha richiesto al ricorrente di distribuire ai suoi colleghi i moduli relativi al cosiddetto “Bonus Renzi”. Il suddetto teste ha sul punto riferito: “[…] Non ho mai conferito al sig. incarico per la Pt_1 distribuzione ai dipendenti dei moduli per la fruizione del c.d. bonus Renzi. Non ho cognizione diretta dell'accaduto che ha poi determinato la contestazione disciplinare nei confronti del dipendente, ne ho conoscenza per quanto riferitomi dalla società”. L'ulteriore condotta contestata al ricorrente è stata dallo stesso ammessa. In sede di libero interrogatorio, a riguardo il ricorrente ha dichiarato: “[…] Per l'assenza del 24 febbraio 2022 mi sono recato a lavorare nel pomeriggio, mentre il mio turno lavorativo aveva inizio alle 06 del mattino, faccio presente che l'anno successivo ho lavorato la mattina mentre il mio turno era pomeridiano e in quell'occasione, chiamato dall'azienda, ho effettuato anche il turno pomeridiano su mia proposta senza essere pagato”. Ciò posto, nella fattispecie, la norma contrattuale applicabile è l'art. 222 CCNL
D.M.O., rubricato “Provvedimenti disciplinari”, che stabilisce quanto segue : “
1. La inosservanza dei doveri da parte del personale dipendente comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione alla entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano:
1) biasimo inflitto verbalmente per le mancanze lievi;
2) biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1);
3) multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione di cui all'art. 189;
4) sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10;
5) licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di Legge.
2. Il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che:
− ritardi nell'inizio del lavoro senza giustificazione, per un importo pari all'ammontare della trattenuta;
− esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
− si assenti dal lavoro fino a tre giorni nell'anno solare senza comprovata giustificazione;
− non dia immediata notizia all'azienda di ogni mutamento della propria dimora, sia durante il servizio che durante i congedi”. Ebbene, legittima e proporzionata all'effettivo disvalore dei fatti risulta essere la sanzione comminata.
Il ricorrente ha invero svolto un'attività sul luogo di lavoro e durante il turno di lavoro non autorizzata, in quanto tale idonea a ledere gli interessi del datore di lavoro, se non altro perché le energie lavorative del prestatore vengono distolte ad altri fini e, quindi, finisce per essere non giustificata la corresponsione della retribuzione che, in relazione alla parte commisurata all'attività non resa, costituisce per il datore un danno economico e per il lavoratore un profitto ingiusto. (Cassazione civile sez. lav., 25/05/2017, n.13199).
Anche la seconda contestazione, relativa ai fatti del 24.02.2022, integra la fattispecie di cui all'art. 222 CCNL D.M.O. sopra citato, in quanto il ricorrente ha ritardato nell'inizio del lavoro, cosi determinando una carenza di organico in mattinata ed un eccesso di personale di pomeriggio, allorquando il ricorrente si è presentato, contravvenendo all'ordine aziendale che lo aveva collocato nel turno di mattina, a rendere la prestazione,
Nessuna concreta giustificazione è stata resa a riguardo.
Per le esposte argomentazioni il ricorso deve, quindi, essere rigettato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
Il Giudice unico del lavoro, definitivamente pronunciando:
- Rigetta il ricorso;
- Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della società convenuta liquidate in complessivi euro 321,00, oltre spese generali
IVA e CPA, con attribuzione.
Si comunichi
Torre Annunziata, 12.06.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rosa Molé