Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 27/05/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 786/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe Bersani Presidente
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
Dott.ssa Martina Bianchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 786/2025, in materia di divorzio congiunto ex art. 473- bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nata a [...], l'[...], con l'Avv. Parte_1 C.F._1
Raffaella Merlo
- ricorrente -
e
(C.F. ), nato a [...], il [...], con Controparte_1 C.F._2
l'Avv. Raffaella Merlo
- ricorrente -
Parere favorevole del Pubblico Ministero in data 8.4.2025.
Condizioni congiunte: “• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra di loro contratto in data 22/09/2012 a Alessandria;
matrimonio trascritto/iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Alessandria al n. 72 parte II seria A anno 2022 • ordinare al
1
• dichiarare compensate le spese legali;
• Omologare le seguenti condizioni: A. i coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
B. i figli minori sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori (in regime di affido condiviso), con residenza e permanenza presso la abitazione della madre;
C. i genitori eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale solo sulle questioni di ordinaria amministrazione afferenti la quotidianità con riferimento al tempo in cui ciascuno avrà i figli con sé. D. salvo diverso accordo fra i genitori, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli: - a week end alterni dalla mattina del sabato alla sera della domenica;
- un pomeriggio infrasettimanale, da concordarsi fra i genitori di settimana in settimana, in base agli impegni lavorativi del Sig. e alle eIGenze dei bambini;
E. salvo CP_1
diverso accordo fra i genitori: - durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé i minori per sette giorni comprendenti, ad anni alterni, il giorno 25 dicembre o il 31 dicembre. - le vacanze pasquali verranno divise a metà fra i genitori, con il criterio dell'alternanza del giorno di Pasqua e di
Pasquetta. - durante le vacanze estive, i figli trascorreranno con il padre almeno una settimana che verrà concordata tra i genitori con congruo anticipo;
- i figli trascorreranno le altre festività e i loro compleanni con i genitori seguendo il criterio dell'alternanza; F. il IG. quale CP_1
concorso al mantenimento dei minori, sino alla loro indipendenza economica, verserà entro il giorno 5 di ogni mese alla IG.ra , l'importo mensile di € 1.400,00= (466,00 euro per ciascun Pt_1
figlio), a mezzo bonifico bancario su c/c intestato a quest'ultima. Tale importo mensile dovrà essere annualmente rivalutato secondo gli indici Istat, con decorrenza dall'anno successivo alla sottoscrizione del presente accordo. I coniugi concordano che l'assegno unico per i figli pari, ad oggi, ad euro 165,00 venga incassato integralmente dalla IG.ra i genitori Pt_2
contribuiranno, nella misura del 50% ciascuno, alle spese extra-assegno riferibili ai bambini, così come previste e regolamentate dal Protocollo del Tribunale di Alessandria da intendersi come qui ritrascritto. H. i coniugi si concedono reciproco assenso al rilascio/rinnovo della carta di identità valida per l'estero e del passaporto per sé e per i minori. I. i ricorrenti dichiarano di aver già definito prima d'ora ogni altra questione economica inclusa la cessione del l'ex casa coniugale”.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso ex art. 473-bis51 c.p.c. depositato in data 2.4.2025, le parti hanno domandato il divorzio congiunto e hanno rappresentato: che, in data 22.9.2012, ad Alessandria, hanno celebrato matrimonio concordatario;
che, dall'unione dei coniugi, sono nati tre figli,
in data 13/1/2013, in data 26.03.15 ed in data 9.12.18” e che, in Per_1 Per_2 Per_3
data 15.4.2021, il Tribunale di Alessandria ha omologato le condizioni di separazione.
2 2. All'esito dell'udienza cartolare del 5.5.2025, la causa è stata rimessa al Collegio, che qui decide, nei termini che seguono.
3. La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970. In particolare, la separazione dei coniugi è stata pronunciata in data 15.4.2021, mentre il ricorso nel presente giudizio è stato depositato in data 2.4.2025; non è intervenuta riconciliazione tra i coniugi ed entrambi i coniugi hanno domandato la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
4. Le condizioni congiunte devono essere omologate non risultando, alla luce della sommaria istruttoria prevista dalla legge, contrarie a norme imperative, né all'interesse dei figli.
5. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi, Sig.ri CP_1
e e, i quali hanno celebrato matrimonio, ad Alessandria, il 22.9.2012;
[...] Parte_1
- omologa ex art. 473-bis51 c.p.c. le seguenti condizioni congiunte: “• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra di loro contratto in data 22/09/2012 a
Alessandria; matrimonio trascritto/iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di
Alessandria al n. 72 parte II seria A anno 2022 • ordinare al Comune di Alessandria di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
• Omologare le seguenti condizioni: A. i coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
B. i figli minori sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori (in regime di affido condiviso), con residenza e permanenza presso la abitazione della madre;
C. i genitori eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale solo sulle questioni di ordinaria amministrazione afferenti la quotidianità con riferimento al tempo in cui ciascuno avrà i figli con sé. D. salvo diverso accordo fra i genitori, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli: - a week end alterni dalla mattina del sabato alla sera della domenica;
- un pomeriggio infrasettimanale, da concordarsi fra i genitori di settimana in settimana, in base agli impegni lavorativi del Sig. e alle eIGenze dei bambini;
CP_1
E. salvo diverso accordo fra i genitori: - durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé i minori per sette giorni comprendenti, ad anni alterni, il giorno 25 dicembre o il 31 dicembre.
3 - le vacanze pasquali verranno divise a metà fra i genitori, con il criterio dell'alternanza del giorno di Pasqua e di Pasquetta. - durante le vacanze estive, i figli trascorreranno con il padre almeno una settimana che verrà concordata tra i genitori con congruo anticipo;
- i figli trascorreranno le altre festività e i loro compleanni con i genitori seguendo il criterio dell'alternanza; F. il IG. quale concorso al mantenimento dei minori, sino alla CP_1
loro indipendenza economica, verserà entro il giorno 5 di ogni mese alla IG.ra , Pt_1
l'importo mensile di € 1.400,00= (466,00 euro per ciascun figlio), a mezzo bonifico bancario su c/c intestato a quest'ultima. Tale importo mensile dovrà essere annualmente rivalutato secondo gli indici Istat, con decorrenza dall'anno successivo alla sottoscrizione del presente accordo. I coniugi concordano che l'assegno unico per i figli pari, ad oggi, ad euro 165,00 venga incassato integralmente dalla IG.ra i genitori contribuiranno, nella misura Pt_2
del 50% ciascuno, alle spese extra-assegno riferibili ai bambini, così come previste e regolamentate dal Protocollo del Tribunale di Alessandria da intendersi come qui ritrascritto. H. i coniugi si concedono reciproco assenso al rilascio/rinnovo della carta di identità valida per l'estero e del passaporto per sé e per i minori. I. i ricorrenti dichiarano di aver già definito prima d'ora ogni altra questione economica inclusa la cessione del l'ex casa coniugale”;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 20 maggio 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Marco Bonci) (Dott. Giuseppe Bersani)
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