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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 06/11/2025, n. 1099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1099 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5235 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
18/12/1976, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Maria Luisa Vernier che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Maria Luisa Vernier che lo rappresenta e difende per procura speciale, ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott. Gilberto Ganassi, intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 25/10/2003, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari.
Pag. 1 di 3 Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 25/10/2003 tra Pt_1
e , trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
[...] CP_1
Cagliari, anno 2003, numero 208, parte 1, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) Confermare le condizioni di separazione e modificare solo l'importo dell'assegno mensile a carico del in favore dei figli minori. CP_1
2) Confermare la collocazione dei figli minori , e a Per_1 Per_2 Per_3
che eserciterà, in via esclusiva, la responsabilità genitoriale, Parte_1 eccezion fatta per le decisioni di maggior interesse che saranno adottate congiuntamente dai genitori.
3) Collocare in via preferenziale e anagrafica i minori , e Per_1 Per_2
, presso , stabilendo che il padre possa vederli e tenerli Per_3 Parte_1 con sé, ogni qualvolta lo vorrà, previo accordo con l'altro genitore e, comunque sia, almeno secondo il seguente calendario di visita:
a) il padre potrà vedere e tenere con sé i figli ogni volta che vorrà, per due - tre giornate la settimana, previo accordo con la madre e compatibilmente agli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori e di eventuali impegni lavorativi di ciascun genitore;
b) il sig. avrà inoltre, la facoltà di tenere con sé i figli nei fine CP_1 settimana e nei periodi di vacanza da concordarsi con la sig.ra con Pt_1 un preavviso di almeno quattro giorni;
Pag. 2 di 3 c) in ogni caso, i figli minori trascorrano la vigilia di Natale, il giorno di Natale e la Pasqua, ad anni alterni, rispettivamente con la madre e con il padre.
Inoltre, i figli trascorrano con ciascun genitore un periodo di sette giorni consecutivi, durante le vacanze estive.
Tali periodi dovranno essere concordati fra i genitori compatibilmente con le eventuali esigenze lavorative.
4) Confermare l'assegnazione della casa coniugale, condotta in locazione, sita in Elmas, via Capo Spartivento n. 11, con tutti gli arredi a , nella Parte_1 sua qualità di genitore collocatario dei figli minori.
5) Modificare l'importo dell'assegno e porre a carico di , a titolo di CP_1 contributo al mantenimento dei minori , e : Per_1 Per_2 Per_3
a) l'obbligo di versare a , nella sua qualità di genitore collocatario Parte_1 prevalente, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo mensile totale di € 700,00 (solo per i figli minori) sino al raggiungimento dell'autonomia economica di ciascuno di essi e con decorrenza dal mese di novembre 2025; importo sottoposto a rivalutazione monetaria annuale ex indici ISTAT costo vita;
b) l'obbligo di provvedere direttamente o rimborsare a per il caso Parte_1 di anticipazione, il 50% delle spese scolastiche, di istruzione e di formazione, mediche sottoposte a preventivo accordo.
6) Confermare a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento CP_1 di , versando alla stessa, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni Parte_1 mese, l'importo mensile di € 100,00 (solo per il coniuge), con decorrenza del mese di novembre 2025, importo sottoposto a rivalutazione ex indici ISTAT fino a che la signora non avrà trovato lavoro.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 06/11/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5235 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
18/12/1976, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Maria Luisa Vernier che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Maria Luisa Vernier che lo rappresenta e difende per procura speciale, ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott. Gilberto Ganassi, intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 25/10/2003, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari.
Pag. 1 di 3 Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 25/10/2003 tra Pt_1
e , trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
[...] CP_1
Cagliari, anno 2003, numero 208, parte 1, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) Confermare le condizioni di separazione e modificare solo l'importo dell'assegno mensile a carico del in favore dei figli minori. CP_1
2) Confermare la collocazione dei figli minori , e a Per_1 Per_2 Per_3
che eserciterà, in via esclusiva, la responsabilità genitoriale, Parte_1 eccezion fatta per le decisioni di maggior interesse che saranno adottate congiuntamente dai genitori.
3) Collocare in via preferenziale e anagrafica i minori , e Per_1 Per_2
, presso , stabilendo che il padre possa vederli e tenerli Per_3 Parte_1 con sé, ogni qualvolta lo vorrà, previo accordo con l'altro genitore e, comunque sia, almeno secondo il seguente calendario di visita:
a) il padre potrà vedere e tenere con sé i figli ogni volta che vorrà, per due - tre giornate la settimana, previo accordo con la madre e compatibilmente agli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori e di eventuali impegni lavorativi di ciascun genitore;
b) il sig. avrà inoltre, la facoltà di tenere con sé i figli nei fine CP_1 settimana e nei periodi di vacanza da concordarsi con la sig.ra con Pt_1 un preavviso di almeno quattro giorni;
Pag. 2 di 3 c) in ogni caso, i figli minori trascorrano la vigilia di Natale, il giorno di Natale e la Pasqua, ad anni alterni, rispettivamente con la madre e con il padre.
Inoltre, i figli trascorrano con ciascun genitore un periodo di sette giorni consecutivi, durante le vacanze estive.
Tali periodi dovranno essere concordati fra i genitori compatibilmente con le eventuali esigenze lavorative.
4) Confermare l'assegnazione della casa coniugale, condotta in locazione, sita in Elmas, via Capo Spartivento n. 11, con tutti gli arredi a , nella Parte_1 sua qualità di genitore collocatario dei figli minori.
5) Modificare l'importo dell'assegno e porre a carico di , a titolo di CP_1 contributo al mantenimento dei minori , e : Per_1 Per_2 Per_3
a) l'obbligo di versare a , nella sua qualità di genitore collocatario Parte_1 prevalente, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo mensile totale di € 700,00 (solo per i figli minori) sino al raggiungimento dell'autonomia economica di ciascuno di essi e con decorrenza dal mese di novembre 2025; importo sottoposto a rivalutazione monetaria annuale ex indici ISTAT costo vita;
b) l'obbligo di provvedere direttamente o rimborsare a per il caso Parte_1 di anticipazione, il 50% delle spese scolastiche, di istruzione e di formazione, mediche sottoposte a preventivo accordo.
6) Confermare a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento CP_1 di , versando alla stessa, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni Parte_1 mese, l'importo mensile di € 100,00 (solo per il coniuge), con decorrenza del mese di novembre 2025, importo sottoposto a rivalutazione ex indici ISTAT fino a che la signora non avrà trovato lavoro.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 06/11/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3