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Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 11/12/2024, n. 1004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1004 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 6495/2024 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Deli Luca Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice dott.ssa Giulia Civiero Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
12/11/2024 da:
Parte_1
con l'avv. ANTONELLO MARIA CHIARA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. ZARDO EMANUELA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare
1 la separazione personale e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. in sostituzione dell'udienza del 6.12.2024, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la separazione personale tra i coniugi (nata a [...]_1
il 10/05/1977) e (nato a [...] il [...]), Parte_2
matrimonio contratto il 17/09/2005 e trascritto al n. 21, Parte II, Serie A, Anno 2005 del registro degli atti di matrimonio del Comune di FARRA DI SOLIGO alle seguenti condizioni:
1) Autorizzarsi i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Assegnarsi l'abitazione familiare sita in Farra di Soligo (TV), via Fontana 100 di proprietà del padre - deceduto
- della signora (l'immobile sarà oggetto della successione ereditaria del padre della ricorrente), alla madre affinche vi Pt_1
abiti con il minore e con la sorella maggiorenne, ma economicamente non autosufficiente Persona_1 [...]
Per_2
3) Il signor lascerà definitivamente l'abitazione familiare ultimando il trasloco dei Parte_2
propri effetti personali non oltre otto giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso, atteso che la convivenza non può essere procrastinata ulteriormente;
4) Entro e non oltre otto giorni dalla data dell'udienza di comparizione, il signor sposterà altrove anche Parte_2
la propria residenza.
5) Per quanto attiene gli altri beni di proprietà del ancora custoditi nel garage adiacente la casa familiare Parte_2
2 e di proprietà della famiglia d'origine della il ultimerà l'asporto entro due mesi dalla sottoscrizione del Pt_1 Parte_2
ricorso;
6) con riferimento al minore ed al diritto di visita del genitore non previamente convivente. Disporsi Persona_1
l'affidamento congiunto del minore ad entrambi i genitori. manterrà residenza stabile e prevalente presso l'immobile Per_1
materno o presso ogni altro immobile in cui la signora provvederà a trasferirsi. Le decisioni di maggiore interesse per Pt_1
il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla sua residenza abituale saranno assunte di comune accordo fra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale, della volontà e delle aspirazioni dello stesso. Il padre potrà vedere e tenere con se tutte le volte in cui lo vorrà, previo accordo con la madre, compatibilmente con gli impegni Per_1
di quest'ultima e del minore stesso. In ogni caso le parti concordano che quando il signor non sarà in trasferta Parte_2
per lavoro egli avrà con la signora una gestione paritaria del figlio minore, con la divisione egualitaria del tempo di Pt_1
permanenza presso ciascuno che le parti concorderanno direttamente tra loro. All'inizio di ogni mese il Parte_2
comunicherà alla moglie eventuali trasferte (durante le quali il figlio rimarrà stabilmente solo con la . Le vacanze Pt_1
estive, pasquali e natalizie verranno suddivise tra i genitori in maniera assolutamente paritaria compatibilmente ai propri impegni lavorativi e personali;
resta inteso che nei periodi in cui il minore si trova con il padre egli deve preoccuparsi di tutti gli spostamenti relativi allo stesso (palestra, impegni pomeridiani, religiosi, scolastici ecc). Le parti concordano che il minore rimarrà presso il padre anche in caso di malattia sopraggiunta nel periodo di permanenza presso di questo e il Per_1
se ne prenderà cura e non potrà, solo in ragione della malattia, ricondurlo dalla madre. Entrambi i genitori Parte_2
avranno la responsabilità di seguire il minore nel suo andamento scolastico in ogni ordine e grado di scuola;
potranno richiedere e/o recarsi individualmente ai colloqui con gli insegnanti ed informarsi autonomamente sulle attività didattiche ed extrascolastiche previste;
per questo si procureranno il calendario delle riunioni all'inizio dell'anno scolastico. Ciascun genitore dovrà farsi carico di seguire nei compiti per casa e per le vacanze stimolando la sua autonomia. Nei periodi di Per_1
vacanza il carico di lavoro dovrà preventivamente, via mail e/o messaggio, essere suddiviso fra i genitori. I viaggi di istruzione scolastica fanno parte delle attività didattiche programmate dalla scuola e come tali non possono essere osteggiate da un genitore. Le deleghe dei soggetti titolati ad andare a prendere a scuola, oltre ai genitori, dovranno essere condivise tra i genitori e depositate Per_1
3 come prassi presso la segreteria della scuola. Per il resto (comunicazioni, password, ecc.) ci si richiama a quando disposto dalla direttiva n. 5336 del 02/09/2015 del . Entrambi i genitori si impegnano a permettere e garantire la CP_1
frequentazione delle attività per le quali esprimerà la propria preferenza, cercando sempre di ascoltare i suoi desideri. Per_1
Entrambi i genitori dovranno autonomamente informarsi presso le associazioni culturali, sportive e religiose sull'andamento della minore e sulle riunioni previste per i genitori. Il genitore con cui si trova consentirà che lo stesso chiami l'altro Per_1
fra le 19.30 e le 20.30 tutti i giorni, escluso il giorno del cambio, ovviamente, tenuto conto dell'età di e dando Per_1
prevalenza ai desiderata dello stesso.
7) La figlia maggiorenne sarà libera di frequentare le abitazioni dei genitori come ritiene. Persona_2
Tendenzialmente e per quanto possibile ella cercherà di seguire il fratello minore nei periodi di permanenza presso il Per_1
padre;
8) Con riferimento al concorso al mantenimento dei figli. Il Padre provvederà al concorso al mantenimento dei figli
( minorenne e non autonomo economicamente, maggiorenne ma parimenti non autonoma economicamente) Per_1 Per_2
mediante la corresponsione alla signora della somma mensile di euro € 500,00 per dodici mensilità (pari cioe ad € Pt_1
250,00 per ciascun figlio) e ciò fino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli, da versarsi entro e non oltre il giorno 12 di ogni mese (data di accredito nel conto della signora a mezzo bonifico bancario i cui estremi verranno Pt_1
comunicati dalla moglie al marito. Il suddetto assegno di mantenimento verrà aggiornato annualmente secondo le variazioni accertate dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. I coniugi concordano inoltre che le spese straordinarie saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno;
il signor ne rifonderà l'importo Parte_2
- pari alla metà - alla signora la quale, convivente con i figli, sarà onerata dall'anticiparle, previa dimostrazione Pt_1
delle pezze giustificative. Le spese straordinarie verranno restituite dal coniuge onerato al coniuge che ha proceduto ad anticiparle con scadenza mensile ed in particolare verranno corrisposte il mese successivo a quello di spesa con le stesse modalità di cui al pagamento dell'assegno ordinario (bonifico c/c entro il 12 del mese). A) spese straordinarie “obbligatorie”,
per le quali non e richiesta la previa concertazione: spese scolastiche:
iscrizioni, assicurazioni, e tasse relative alla scuola presso istituti pubblici, ed altresi relative a corsi scolastici pubblici già frequentati nel corso della convivenza matrimoniale;
comunque tutte le predette spese anche se riferite a scuole private e
4 paritarie in ipotesi di scelte già condivise tra genitori;
libri scolastici e materiale richiesto dalla scuola a inizio anno;
spese di trasporto extraurbano per la frequentazione di corsi scolastici e non, ove l'iscrizione sia stata concordata;
spese sanitarie: urgenti e tutte quelle per visite mediche esami e cure erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal S.S.N.) che siano debitamente prescritte da un medico, nonche quelle per esami e cure in ambito privato urgenti e non differibili e non erogabili in ambito pubblico in tempi rapidi;
farmaci salvavita;
acquisto di farmaci prescritti (ad eccezione di quelli da banco); spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture sia pubbliche che private;
spese ortodontiche, oculistiche, sanitarie e terapeutiche in genere, effettuate tramite il S.S.N. in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
altre spese spese di bollo e di assicurazione, revisioni e tagliandi per il mezzo di trasporto acquistato su scelta concorde;
spese relative ad attività sportiva per l'esborso che non superi il tetto massimo mensile di € 50,00. B) spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori suddivise nelle seguenti categorie: spese di organizzazione familiare: baby-sitter; spese scolastiche: tasse scolastiche, rette ed iscrizioni a scuole (anche universitarie) private;
spese alloggiative per frequentazione di università pubbliche e private, nonche per corsi, master e stages post-universitari, in e fuori sede;
ripetizioni; viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
spese di lezioni di scuola guida, prescuola e dopo scuola;
spese di natura ludica, ricreativa o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (es: musica, disegno, pittura) e corsi di informatica (ivi comprese le spese per supporti ed attrezzature specifiche); centri estivi;
attività scoutistica o similare;
viaggi di istruzione;
vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, autovettura, motorino, moto); spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura, e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese mediche e sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche e oculistiche (comprese protesi), ed in genere spese sanitarie non effettuate tramite S.S.N.; spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate;
esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, anche tramite S.S.N. qualora comportino un esborso superiore agli € 50,00 mensili;
cicli di cure psicoterapiche,
logopediche, fisioterapiche, termali (et similia). C) Modalita con cui manifestare il dissenso ad una spesa straordinaria per la prole Per le spese straordinarie per cui e richiesto il preventivo accordo, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa, che dovrà
5 essere rimborsata, per la quota di spettanza, entro venti giorni dall'esibizione del documento attestante l'esborso.
9) Entro la data che verrà fissata per l'udienza di comparizione le parti si impegnano ad aver chiuso eventuali conti correnti ancora cointestati ed aver intrapreso distinti rapporti bancari;
10) Con riferimento alle automobili, i coniugi concordano che ciascuno provvederà all'utilizzo delle proprie autovetture/motociclette, nulla avendo a che pretendere l'uno dall'altro in ragione del matrimonio;
11) Le parti concordano che l'animale da affezione di razza cirneco dell'Etna denominato O” rimarrà con la signora ed i figli posso la casa familiare;
Pt_1
12) I coniugi concordano che entrambi godranno delle detrazioni per i carichi di famiglia nella misura del 50% ciascuno;
13) I coniugi concordano che la signora tratterrà per il benessere dei figli e del nucleo familiare il 100% Pt_1
dell'AUU. All'uopo, muniti di copia conforme dell'emananda sentenza, si recheranno congiuntamente ad un
CAF/Patronato per le formalità in tal senso;
14) Le parti concordano che la roulotte acquistata dai coniugi in costanza di matrimonio, verr à utilizzata in via esclusiva dal e dai figli. Nel caso in cui il decidesse di procedere alla vendita della stessa, a prescindere Parte_2 Parte_2
dalla somma ricavata, egli corrisponderà alla moglie la somma onnicomprensiva di € 3.000,00. La signora entro Pt_1
trenta giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, asporterà dalla citata roulotte i propri effetti personali ancora ivi presenti.
15) Le parti dichiarano di non aver alcuna reciproca ragione di addebito della presente separazione;
16) Con la sottoscrizione del verbale di separazione e con l'adempimento integrale di ogni ulteriore obbligazione contenuta nel presente ricorso le parti si danno reciprocamente atto di non aver alcun altro diritto, ragione o facoltà da far valere l'uno nei confronti dell'altro in relazione al rapporto di coniugio e ad ogni altro rapporto patrimoniale fra essi intercorso
(detrazioni, ecc).
17) Spese legali interamente compensate tra le parti.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 06/12/2024.
6 Il Presidente dott. Deli Luca
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
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