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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 02/10/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 377/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate:
LI AR - PRESIDENTE;
Riccardo Dies – GIUDICE;
UL PA - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 377/2024 e promossa con ricorso depositato il 30/05/2024 da:
(c.f. ), nato a [...], il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...]; rappresentato e difeso – giusta procura allegata all'atto introduttivo - dall'avv. PEZCOLLER GIULIO (c.f. ) ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Via Prati, 16 38068 Rovereto (TN);
PARTE RICORRENTE nei confronti di
(c.f. ) nata a [...] e residente a [...] Fraz. CP_1 C.F._3
Costa via del Sass n. 3; rappresentata e difesa – giusta procura in calce all'atto di costituzione - dall'avv. CARESTIA SANDRA (c.f.: ) ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._4 studio del difensore in Via Portici, 11 38068 Rovereto (TN);
PARTE RESISTENTE
e con la nomina di
AVV. in proprio;
Persona_1
CURATRICE SPECIALE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: affidamento e mantenimento minori
Conclusioni
Parte ricorrente: come da note del 30.09.2025;
pagina1 di 6 Parte convenuta: come da note del 30.09.2025;
Curatrice speciale: come da note del 30.09.2025;
Pubblico Ministero: “affinché il Tribunale in sede voglia accogliere il ricorso alle condizioni congiuntamente sottoscritte dalle parti.”
Fatto e diritto
1. Con ricorso depositato il 30/05/2024, ha chiesto al Tribunale di Parte_1
Rovereto:
- affidare il figlio minore - bambino con disabilità si dalla nascita, nato il [...] dalla Per_2 relazione more uxorio con la resistente (terminata a settembre 2021) - in via condivisa a entrambi i genitori con collocamento e residenza presso il padre;
- di disciplinare il diritto di vista del genitore non collocatario (da esercitare a fine settimana alternati, dal venerdì alla domenica sera, oltre ad un pomeriggio infrasettimanale individuato nella giornata del mercoledì o del giovedì);
- di porre a carico della madre un contributo per il mantenimento ordinario del figlio pari a € 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie per il minore;
- di riconoscergli il diritto a percepire integralmente gli assegni e i contributi previsti dalla legge per i figli;
- di prevedere che le somme presenti sul conto corrente intestato a debbano Parte_2 confluire anche le ulteriori indennità che percepisce e/o percepirà il minore e che tali somme siano utilizzate solo per far fronte alle esigenze e ai bisogni di . In particolare, tali Parte_2 somme dovranno essere utilizzate per esigenze sanitarie quali l'acquisto di farmaci, il pagamento di visite specialistiche e il vitto, l'alloggio, gli spostamenti per raggiungere lo specialista, ecc.. Il genitore che sosterrà tali spese dovrà rendicontarle, utilizzando, per quanto possibile, strumenti tracciabili (bancomat, carta di pagamento elettronica, bonifici bancari etc.), con il limite di prelievi in contanti sino alla somma di € 50,00;
- di compensare le spese del giudizio in caso di adesione della resistente, condannandola invece alla loro integrale rifusione in caso di opposizione.
2. Con memoria di costituzione depositata l'11.10.2024 si è costituita in giudizio , la quale CP_1 ha contestato in fatto e in diritto le pretese del ricorrente, insistendo per il rigetto delle domande di controparte e per:
- l'affidamento esclusivo del minore;
- il collocamento del bambino presso di sé;
- la disciplina del diritto-dovere di visita del padre;
pagina2 di 6 - la condanna del padre al pagamento di un contributo per il mantenimento ordinario del figlio pari a
€ 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per il minore;
- il riconoscimento a proprio favore di tutti gli assegni e i contributi previsti dalla legge per il minore;
- per la condanna del padre alla rifusione delle spese del giudizio.
3. La giudice delegata, rilevate alcune criticità sia relativamente alle entrate del minore (pensione di invalidità e assegno di cura), sia in ordine alla gestione da parte dei genitori (cfr. relazioni del servizio sociale), ha nominato curatrice speciale l'avv. con l'incarico fra il resto di Persona_1 gestire e tutelare gli interessi economici del bambino, e ha disposto l'affidamento educativo assistenziale di al servizio sociale (cfr. ordinanza del 26.02.2025), fissando ulteriore udienza Per_3 per la verifica della situazione.
4. Concesso un rinvio richiesto dalle parti pendenti trattative, queste hanno depositato conclusioni congiunte, successivamente modificate e integrate in conformità alle indicazioni fornite dalla giudice delegata al fine di renderle pienamente conformi all'interesse del minore.
5. La causa è stata quindi rimessa in decisione previo invio degli atti al Pubblico Ministero per le proprie conclusioni.
6. In data 23/09/2025 il Pubblico Ministero ha rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe.
7. Le conclusioni congiunte raggiunte dalle parti, così come integrate a seguito di indicazione della giudice delegata, e non opposte dal Pubblico Ministero, sono meritevoli di accoglimento: si richiama sul punto la motivazione di cui all'ordinanza del 21.07.2025.
8. Oltre a ciò si aggiunge che la regolamentazione proposta dalle parti non appare pregiudizievole per gli interessi del minore, né presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
le condizioni concordate dalle parti, inoltre, risultano adeguate a garantire l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio
2006, n. 54.
9. Quanto alle previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, anch'esse appaiono idonee a garantire al minore/9 condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
10. In definitiva si ritiene, quindi, che, in conformità agli interessi delle parti, l'istanza debba essere accolta così come formulata al fine di assecondare l'assestamento spontaneamente intervenuto e favorire le migliori condizioni di vita del minore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, visti gli artt. 473 bis 21, ultimo comma e 473 bis
51 c.p.c., prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti e di seguito trascritto:
“1) disporre l'affidamento condiviso del figlio minore , nato il [...] a Parte_2
Rovereto (TN), ad entrambi i genitori, i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria pagina3 di 6 amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Il minore avrà residenza abituale presso l'abitazione della madre sita in Folgaria (TN), fraz. Costa, via Del Sass n.
3, con collocazione prevalente presso la stessa. Le decisioni di maggiore interesse per il minore relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e dell'aspirazione del figlio;
2) . regolare i tempi di frequentazione del genitore non collocatario e del figlio come a seguire: - a fine settimana alterni, dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera, con accompagnamento del minore presso l'abitazione della madre;
un pomeriggio in settimana, il mercoledì o il giovedì, dall'uscita da scuola sino a cena, con accompagnamento del minore presso l'abitazione della madre oppure nel luogo di incontro concordato tra i genitori. I genitori si dicono, in ogni caso, disponibili a variare tale calendario di visite, tenuto conto delle esigenze lavorative di ciascuno, nonché degli impegni scolastici ed extrascolastici del minore, pur garantendo al signor il diritto Parte_1 di visita padre/figlio;
- il padre, compatibilmente con le esigenze lavorative, potrà trascorrere con il figlio anche una settimana nel periodo invernale se periodo di vacanza scolastica, da concordare preventivamente entro il 1° dicembre di ogni anno. Il giorno del compleanno dei genitori il figlio minore potrà rimanere con gli stessi, a prescindere dal protocollo di visita di cui al presente ricorso;
- negli altri periodi festivi, quali Natale, Capodanno e Pasqua, i genitori trascorreranno con il figlio un pari numero di giorni di ferie, concordandolo fra loro di anno in anno, compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi, e trascorrendo, se possibile, alternativamente con il minore il giorno di Natale e quello di Capodanno, così come Pasqua e Pasquetta;
- durante le vacanze estive, il figlio minore potrà stare con il padre per un periodo di 14 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi di volta in volta con la madre entro il 30 aprile di ogni anno in via anticipata, salva la possibilità di concordare ulteriori periodi di vacanza;
il figlio potrà, Per_2 altresì, trascorrere un periodo di ferie estive di quattro settimane o più anche con i nonni paterni, presso la loro residenza in Rimini, previo accordo sull'esatto periodo di permanenza da fissarsi entro il 30 aprile di ogni anno;
3) disporre che il signor provveda al mantenimento ordinario del figlio minore Parte_1 mediante versamento della somma di € 250,00 mensile, da corrispondersi, in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, sul conto corrente della madre, salvo diverso accordo fra le parti. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici Istat;
4) disporre, altresì, che le spese straordinarie necessarie per il figlio minore siano a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. L'individuazione e la regolamentazione delle spese straordinarie seguirà il protocollo del Consiglio Nazionale Forense;
in ogni caso, le spese pagina4 di 6 straordinarie superiori a complessivi € 100,00 dovranno essere previamente concordate tra i genitori per ottenere il rimborso pro quota, salvo che le stesse siano urgenti ed indifferibili;
in difetto di accordo, la spesa straordinaria sostenuta da ciascun genitore oltre il predetto limite sarà interamente a carico di colui che l'ha effettuata;
5) disporre che la signora possa incassare integralmente gli assegni familiari e i contributi CP_1 previsti dalla legge a favore dei figli, con detrazioni fiscali computate al 50% per ciascun genitore. La pensione di invalidità e l'assegno di cura riconosciuti a continueranno, invece, ad Parte_2 essere versati sul conto corrente intestato al minore;
6) disporre che il conto corrente intestato a , acceso presso la Cassa Rurale Parte_2
AG e sino ad ora gestito dalla Curatrice Speciale, resti intestato al minore, con richiesta di firma congiunta di entrambi i genitori per l'autorizzazione delle operazioni sul conto e ciò a tutela del minore e di una corretta gestione delle sue finanze. Disporre, altresì, che i denari presenti sul conto corrente intestato a acceso presso la Cassa Rurale AG siano utilizzati solo Parte_2 per far fronte alle esigenze e ai bisogni di . In particolare, tali denari dovranno Parte_2 essere utilizzati per esigenze sanitarie quali l'acquisto di farmaci, il pagamento di visite specialistiche e il vitto, l'alloggio, gli spostamenti per raggiungere lo specialista, ecc. Il genitore che sosterrà tali spese dovrà rendicontarle, utilizzando, per quanto possibile, strumenti tracciabili (bancomat, carta di pagamento elettronica, bonifici bancari etc.), con il limite di prelievi in contanti sino alla somma di €
50,00;
7) disporre che entrambi i genitori provvedano alla sottoscrizione di quanto necessario al rilascio e/o al rinnovo del documento di identità del figlio minore ed al rinnovo dei propri passaporti;
8) dare mandato di vigilanza e supporto al servizio sociale per la durata di ventiquattro mesi dalla data di adozione del provvedimento finale, con il compito di monitorare la situazione di entrambi i nuclei familiari del minore (nucleo madre-figlio e nucleo padre-figlio), supportando i genitori nella gestione del minore e aiutandoli a superare le eventuali criticità che dovessero presentarsi nel corso del mandato.
Il servizio di educativa domiciliare, inoltre, proseguirà per almeno dodici mesi dalla data di adozione del provvedimento finale;
9) le parti dichiarano di rinunciare alle reciproche richieste di rimborso delle somme erogate, nel corso degli anni, in favore del figlio minore e che sarebbero state utilizzate dall'altro genitore per esigenze non connesse a , dichiarando espressamente che, per il futuro, tali somme verranno Parte_2 esclusivamente utilizzate nel rispetto di quanto pattuito al punto 6); le parti si impegnano, altresì, a rimettere eventuali querele sporte uno nei confronti dell'altro, dichiarando di aver definito ogni questioni inerente il loro rapporto sentimentale;
pagina5 di 6 10) disporre la compensazione integrale delle spese del giudizio fra parte ricorrente e parte resistente, con condanna, invece, di entrambi i genitori, in solido tra loro, al pagamento a favore della Curatrice
Speciale avv. delle spese sostenute per la sua difesa e liquidate (avendo a Persona_1 riferimento i valori minimi dello scaglione da € 26.000,00 a € 52.000,00, trattandosi di causa di valore indeterminato e indeterminabile, di normale complessità, e tenuto conto della semplificazione della fase decisoria) in € 3.809,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, C.N.P.A. e I.V.A. come per legge;
11) sottoscrivono le presenti conclusioni sia le parti personalmente che i rispettivi legali, quest'ultimi per autentica delle firme autografe dei rispettivi assisiti e per rinuncia alla solidarietà professionale ex art. 13 L.P.F. Le presenti conclusioni vengono sottoscritte anche dalla Curatrice Speciale del minore per non opposizione”.
Così deciso nella camera di consiglio del 02.10.2025.
Il presidente
LI AR
La giudice estensora
UL PA
pagina6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate:
LI AR - PRESIDENTE;
Riccardo Dies – GIUDICE;
UL PA - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 377/2024 e promossa con ricorso depositato il 30/05/2024 da:
(c.f. ), nato a [...], il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...]; rappresentato e difeso – giusta procura allegata all'atto introduttivo - dall'avv. PEZCOLLER GIULIO (c.f. ) ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Via Prati, 16 38068 Rovereto (TN);
PARTE RICORRENTE nei confronti di
(c.f. ) nata a [...] e residente a [...] Fraz. CP_1 C.F._3
Costa via del Sass n. 3; rappresentata e difesa – giusta procura in calce all'atto di costituzione - dall'avv. CARESTIA SANDRA (c.f.: ) ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._4 studio del difensore in Via Portici, 11 38068 Rovereto (TN);
PARTE RESISTENTE
e con la nomina di
AVV. in proprio;
Persona_1
CURATRICE SPECIALE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: affidamento e mantenimento minori
Conclusioni
Parte ricorrente: come da note del 30.09.2025;
pagina1 di 6 Parte convenuta: come da note del 30.09.2025;
Curatrice speciale: come da note del 30.09.2025;
Pubblico Ministero: “affinché il Tribunale in sede voglia accogliere il ricorso alle condizioni congiuntamente sottoscritte dalle parti.”
Fatto e diritto
1. Con ricorso depositato il 30/05/2024, ha chiesto al Tribunale di Parte_1
Rovereto:
- affidare il figlio minore - bambino con disabilità si dalla nascita, nato il [...] dalla Per_2 relazione more uxorio con la resistente (terminata a settembre 2021) - in via condivisa a entrambi i genitori con collocamento e residenza presso il padre;
- di disciplinare il diritto di vista del genitore non collocatario (da esercitare a fine settimana alternati, dal venerdì alla domenica sera, oltre ad un pomeriggio infrasettimanale individuato nella giornata del mercoledì o del giovedì);
- di porre a carico della madre un contributo per il mantenimento ordinario del figlio pari a € 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie per il minore;
- di riconoscergli il diritto a percepire integralmente gli assegni e i contributi previsti dalla legge per i figli;
- di prevedere che le somme presenti sul conto corrente intestato a debbano Parte_2 confluire anche le ulteriori indennità che percepisce e/o percepirà il minore e che tali somme siano utilizzate solo per far fronte alle esigenze e ai bisogni di . In particolare, tali Parte_2 somme dovranno essere utilizzate per esigenze sanitarie quali l'acquisto di farmaci, il pagamento di visite specialistiche e il vitto, l'alloggio, gli spostamenti per raggiungere lo specialista, ecc.. Il genitore che sosterrà tali spese dovrà rendicontarle, utilizzando, per quanto possibile, strumenti tracciabili (bancomat, carta di pagamento elettronica, bonifici bancari etc.), con il limite di prelievi in contanti sino alla somma di € 50,00;
- di compensare le spese del giudizio in caso di adesione della resistente, condannandola invece alla loro integrale rifusione in caso di opposizione.
2. Con memoria di costituzione depositata l'11.10.2024 si è costituita in giudizio , la quale CP_1 ha contestato in fatto e in diritto le pretese del ricorrente, insistendo per il rigetto delle domande di controparte e per:
- l'affidamento esclusivo del minore;
- il collocamento del bambino presso di sé;
- la disciplina del diritto-dovere di visita del padre;
pagina2 di 6 - la condanna del padre al pagamento di un contributo per il mantenimento ordinario del figlio pari a
€ 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per il minore;
- il riconoscimento a proprio favore di tutti gli assegni e i contributi previsti dalla legge per il minore;
- per la condanna del padre alla rifusione delle spese del giudizio.
3. La giudice delegata, rilevate alcune criticità sia relativamente alle entrate del minore (pensione di invalidità e assegno di cura), sia in ordine alla gestione da parte dei genitori (cfr. relazioni del servizio sociale), ha nominato curatrice speciale l'avv. con l'incarico fra il resto di Persona_1 gestire e tutelare gli interessi economici del bambino, e ha disposto l'affidamento educativo assistenziale di al servizio sociale (cfr. ordinanza del 26.02.2025), fissando ulteriore udienza Per_3 per la verifica della situazione.
4. Concesso un rinvio richiesto dalle parti pendenti trattative, queste hanno depositato conclusioni congiunte, successivamente modificate e integrate in conformità alle indicazioni fornite dalla giudice delegata al fine di renderle pienamente conformi all'interesse del minore.
5. La causa è stata quindi rimessa in decisione previo invio degli atti al Pubblico Ministero per le proprie conclusioni.
6. In data 23/09/2025 il Pubblico Ministero ha rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe.
7. Le conclusioni congiunte raggiunte dalle parti, così come integrate a seguito di indicazione della giudice delegata, e non opposte dal Pubblico Ministero, sono meritevoli di accoglimento: si richiama sul punto la motivazione di cui all'ordinanza del 21.07.2025.
8. Oltre a ciò si aggiunge che la regolamentazione proposta dalle parti non appare pregiudizievole per gli interessi del minore, né presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
le condizioni concordate dalle parti, inoltre, risultano adeguate a garantire l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio
2006, n. 54.
9. Quanto alle previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, anch'esse appaiono idonee a garantire al minore/9 condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
10. In definitiva si ritiene, quindi, che, in conformità agli interessi delle parti, l'istanza debba essere accolta così come formulata al fine di assecondare l'assestamento spontaneamente intervenuto e favorire le migliori condizioni di vita del minore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, visti gli artt. 473 bis 21, ultimo comma e 473 bis
51 c.p.c., prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti e di seguito trascritto:
“1) disporre l'affidamento condiviso del figlio minore , nato il [...] a Parte_2
Rovereto (TN), ad entrambi i genitori, i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria pagina3 di 6 amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Il minore avrà residenza abituale presso l'abitazione della madre sita in Folgaria (TN), fraz. Costa, via Del Sass n.
3, con collocazione prevalente presso la stessa. Le decisioni di maggiore interesse per il minore relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e dell'aspirazione del figlio;
2) . regolare i tempi di frequentazione del genitore non collocatario e del figlio come a seguire: - a fine settimana alterni, dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera, con accompagnamento del minore presso l'abitazione della madre;
un pomeriggio in settimana, il mercoledì o il giovedì, dall'uscita da scuola sino a cena, con accompagnamento del minore presso l'abitazione della madre oppure nel luogo di incontro concordato tra i genitori. I genitori si dicono, in ogni caso, disponibili a variare tale calendario di visite, tenuto conto delle esigenze lavorative di ciascuno, nonché degli impegni scolastici ed extrascolastici del minore, pur garantendo al signor il diritto Parte_1 di visita padre/figlio;
- il padre, compatibilmente con le esigenze lavorative, potrà trascorrere con il figlio anche una settimana nel periodo invernale se periodo di vacanza scolastica, da concordare preventivamente entro il 1° dicembre di ogni anno. Il giorno del compleanno dei genitori il figlio minore potrà rimanere con gli stessi, a prescindere dal protocollo di visita di cui al presente ricorso;
- negli altri periodi festivi, quali Natale, Capodanno e Pasqua, i genitori trascorreranno con il figlio un pari numero di giorni di ferie, concordandolo fra loro di anno in anno, compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi, e trascorrendo, se possibile, alternativamente con il minore il giorno di Natale e quello di Capodanno, così come Pasqua e Pasquetta;
- durante le vacanze estive, il figlio minore potrà stare con il padre per un periodo di 14 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi di volta in volta con la madre entro il 30 aprile di ogni anno in via anticipata, salva la possibilità di concordare ulteriori periodi di vacanza;
il figlio potrà, Per_2 altresì, trascorrere un periodo di ferie estive di quattro settimane o più anche con i nonni paterni, presso la loro residenza in Rimini, previo accordo sull'esatto periodo di permanenza da fissarsi entro il 30 aprile di ogni anno;
3) disporre che il signor provveda al mantenimento ordinario del figlio minore Parte_1 mediante versamento della somma di € 250,00 mensile, da corrispondersi, in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, sul conto corrente della madre, salvo diverso accordo fra le parti. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici Istat;
4) disporre, altresì, che le spese straordinarie necessarie per il figlio minore siano a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. L'individuazione e la regolamentazione delle spese straordinarie seguirà il protocollo del Consiglio Nazionale Forense;
in ogni caso, le spese pagina4 di 6 straordinarie superiori a complessivi € 100,00 dovranno essere previamente concordate tra i genitori per ottenere il rimborso pro quota, salvo che le stesse siano urgenti ed indifferibili;
in difetto di accordo, la spesa straordinaria sostenuta da ciascun genitore oltre il predetto limite sarà interamente a carico di colui che l'ha effettuata;
5) disporre che la signora possa incassare integralmente gli assegni familiari e i contributi CP_1 previsti dalla legge a favore dei figli, con detrazioni fiscali computate al 50% per ciascun genitore. La pensione di invalidità e l'assegno di cura riconosciuti a continueranno, invece, ad Parte_2 essere versati sul conto corrente intestato al minore;
6) disporre che il conto corrente intestato a , acceso presso la Cassa Rurale Parte_2
AG e sino ad ora gestito dalla Curatrice Speciale, resti intestato al minore, con richiesta di firma congiunta di entrambi i genitori per l'autorizzazione delle operazioni sul conto e ciò a tutela del minore e di una corretta gestione delle sue finanze. Disporre, altresì, che i denari presenti sul conto corrente intestato a acceso presso la Cassa Rurale AG siano utilizzati solo Parte_2 per far fronte alle esigenze e ai bisogni di . In particolare, tali denari dovranno Parte_2 essere utilizzati per esigenze sanitarie quali l'acquisto di farmaci, il pagamento di visite specialistiche e il vitto, l'alloggio, gli spostamenti per raggiungere lo specialista, ecc. Il genitore che sosterrà tali spese dovrà rendicontarle, utilizzando, per quanto possibile, strumenti tracciabili (bancomat, carta di pagamento elettronica, bonifici bancari etc.), con il limite di prelievi in contanti sino alla somma di €
50,00;
7) disporre che entrambi i genitori provvedano alla sottoscrizione di quanto necessario al rilascio e/o al rinnovo del documento di identità del figlio minore ed al rinnovo dei propri passaporti;
8) dare mandato di vigilanza e supporto al servizio sociale per la durata di ventiquattro mesi dalla data di adozione del provvedimento finale, con il compito di monitorare la situazione di entrambi i nuclei familiari del minore (nucleo madre-figlio e nucleo padre-figlio), supportando i genitori nella gestione del minore e aiutandoli a superare le eventuali criticità che dovessero presentarsi nel corso del mandato.
Il servizio di educativa domiciliare, inoltre, proseguirà per almeno dodici mesi dalla data di adozione del provvedimento finale;
9) le parti dichiarano di rinunciare alle reciproche richieste di rimborso delle somme erogate, nel corso degli anni, in favore del figlio minore e che sarebbero state utilizzate dall'altro genitore per esigenze non connesse a , dichiarando espressamente che, per il futuro, tali somme verranno Parte_2 esclusivamente utilizzate nel rispetto di quanto pattuito al punto 6); le parti si impegnano, altresì, a rimettere eventuali querele sporte uno nei confronti dell'altro, dichiarando di aver definito ogni questioni inerente il loro rapporto sentimentale;
pagina5 di 6 10) disporre la compensazione integrale delle spese del giudizio fra parte ricorrente e parte resistente, con condanna, invece, di entrambi i genitori, in solido tra loro, al pagamento a favore della Curatrice
Speciale avv. delle spese sostenute per la sua difesa e liquidate (avendo a Persona_1 riferimento i valori minimi dello scaglione da € 26.000,00 a € 52.000,00, trattandosi di causa di valore indeterminato e indeterminabile, di normale complessità, e tenuto conto della semplificazione della fase decisoria) in € 3.809,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, C.N.P.A. e I.V.A. come per legge;
11) sottoscrivono le presenti conclusioni sia le parti personalmente che i rispettivi legali, quest'ultimi per autentica delle firme autografe dei rispettivi assisiti e per rinuncia alla solidarietà professionale ex art. 13 L.P.F. Le presenti conclusioni vengono sottoscritte anche dalla Curatrice Speciale del minore per non opposizione”.
Così deciso nella camera di consiglio del 02.10.2025.
Il presidente
LI AR
La giudice estensora
UL PA
pagina6 di 6