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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/10/2025, n. 6060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6060 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Nicola Saracino Presidente e relatore Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere Dott. Giovanna Gianì Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3504 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione con ordinanza del giorno
14/03/2025, vertente
TRA
(c.f. ), difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. DEFILIPPI CLAUDIO (c.f. ; C.F._2
APPELLANTE
E
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1 difesa da AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (c.f. , C.F._3
APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 16747/2020 emessa dal Tribunale di
Roma.
Conclusioni dell'appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza n. 16747/2020 pubblicata il 26/11/2020, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure, da intendersi integralmente trascritte, e pertanto:
1. accertare e dichiarare la responsabilità dello Stato italiano, in persona della per la mancata e/o non corretta e/o non integrale Controparte_1 esecuzione e/o trasposizione della direttiva comunitaria 2004/80/CE;
r.g. n. 1 2. conseguentemente, riconoscere che, a seguito di detto inadempimento, sono derivati alla sig.ra danni patrimoniali e non patrimoniali Parte_1
(morali, biologici ed esistenziali) causati dalla mancata istituzione del fondo di indennizzo per le vittime di reati violenti ed intenzionali commessi a suo danno nella misura di € 200.000,00 e/o in quella diversa che l'Ill.mo Tribunale adito riterrà equa e congrua ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c. c.; con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio;
Sentenza immediatamente esecutiva di legge."
Conclusioni dell'appellata: "Voglia codesta Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis,
• in via pregiudiziale, dichiarare improcedibile l'avversa domanda per la sopravvenuta cessazione della materia del contendere per effetto dello jus superveniens costituito in particolare dall'art. 6 della L. 167/2017, in vigore dal 12.12.2017, e, da ultimo, dalla citata L. n. 8 del 29 febbraio 2020 e dal citato Decreto interministeriale emanato in data 22.11.2019 e pubblicato nella G.U. n. 18 del 23.01.20208;
• nel merito, rigettare comunque l'appello avversario ed ogni avversa domanda in quanto del tutto infondati, nell'an e nel quantum, e comunque non provati, per l'effetto confermando la sentenza di primo grado ex adverso impugnata8. Con ogni consequenziale favorevole statuizione anche in ordine alle spese di lite.”.
FATTO E DIRITTO
Il presente contenzioso ha ad oggetto la richiesta di risarcimento danni avanzata da contro lo Stato italiano (PCM) per la tardiva o mancata Parte_1 attuazione della Direttiva Comunitaria 2004/80/CE. La Direttiva imponeva agli Stati membri di adottare un sistema di indennizzo per le vittime di reati intenzionali e violenti che non riuscissero ad ottenere il risarcimento dall'autore del reato.
La sig.ra era stata vittima di gravi reati a base violenta (artt. 572, 582, Parte_1
585, 609 bis c.p.) commessi tra il 2009 e il 2010. Nonostante la condanna penale dell'imputato ( ) al risarcimento del danno con Controparte_2 provvisionale di € 15.000,00, l'esecuzione della sentenza era risultata impossibile a causa dell'irreperibilità del reo e dell'assenza di beni mobili e/o immobili di sua r.g. n. 2 proprietà.
Con sentenza n. 16747/2020 del 26.11.2020 il Tribunale di Roma ha accolto la domanda dell'attrice, ma solo parzialmente nel quantum e nel titolo richiesto.
L'attrice in prime cure aveva infatti chiesto l'accertamento della responsabilità dello Stato per la mancata attuazione della Direttiva 2004/80/CE e la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali (morali, biologici ed esistenziali) nella misura di € 200.000,00.
Il Tribunale ha preso atto che, nel corso del giudizio, il legislatore era intervenuto con la Legge n. 122/2016 (artt. 11-14) per sancire il diritto all'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti, attuando così la Direttiva 2004/80/CE.
Ha sottolineato che la Legge 122/2016 ha segnato il perimetro applicativo della responsabilità dello Stato come responsabilità da indennizzo e non da risarcimento.
L'indennizzo mira a garantire un'assistenza (pecuniaria) pubblica, a differenza del risarcimento che segue la logica della riparazione integrale, peraltro in armonia con la sentenza della Corte di Giustizia europea del 16 luglio 2020 (causa C-129/19), secondo cui la Direttiva obbliga gli Stati membri a predisporre un sistema nazionale di indennizzo applicabile in presenza di qualsiasi reato intenzionale violento commesso nei rispettivi territori, anche nelle situazioni puramente interne.
La stessa Corte di Giustizia aveva chiarito che l'indennizzo "equo ed adeguato" è compatibile con una somma forfettaria o importi standardizzati. Su tali basi il Tribunale ha ritenuto applicabile il Decreto Ministeriale del 22 novembre 2019 (che aveva aggiornato gli importi).
Il Giudice ha così determinato l'indennizzo in € 25.000,00, in quanto la fattispecie rientra nell'art. 1 lett. c) del D.M. 22 novembre 2019, relativo al reato di violenza sessuale (art. 609 bis c.p.). Nonostante la presenza anche del reato di maltrattamenti (art. 572 c.p.), non previsto dal decreto, il Tribunale lo ha ritenuto assorbito nel disvalore del reato più grave* ai fini dell'attribuzione dell'indennizzo.
Ha poi compensato le spese di giudizio a causa dell'"apprezzabile convincimento ermeneutico" della difesa erariale, la cui tesi limitante era stata oggetto di rimessione alla Corte di Giustizia.
r.g. n. 3 La sig.ra propone appello, chiedendo la riforma parziale della sentenza Parte_1 per ottenere il risarcimento integrale dei danni (fino a € 200.000,00) invece del solo indennizzo di € 25.000,00.
A supporto del gravame i seguenti motivi:
1. Coesistenza di Indennizzo e Risarcimento: L'appellante sostiene che, in caso di evento dannoso ingiusto, indennizzo e risarcimento coesistano. Il diritto al risarcimento per la tardiva trasposizione della Direttiva 2004/80/CE da parte dello Stato rientrerebbe nello schema della **responsabilità contrattuale** per inadempimento di un obbligo ex lege dello Stato.
2. Principio della Compensatio: L'appellante richiamava il principio della compensatio lucri cum damno, sostenendo che esso opererebbe in virtù della coincidenza tra lo Stato (autore dell'illecito comunitario tenuto al risarcimento) e lo
Stato (soggetto chiamato per legge ad erogare l'indennizzo).
3. Errata Interpretazione del D.M. 22.11.2019: L'appellante contesta l'assorbimento del reato di maltrattamenti (572 c.p.) nel reato di violenza sessuale (609 bis c.p.) ai fini del calcolo dell'indennizzo. Si evidenzia che i reati erano distinti e che l'indennizzo forfettario liquidato (€ 25.000,00) non può essere considerato "equo ed adeguato" rispetto alla gravità della situazione. L'appellante riteneva che il risarcimento non dovesse impoverire il danneggiato, ma assicurargli un ristoro equo e adeguato.
La ha chiesto il rigetto dell'appello e la Controparte_1 conferma della sentenza di primo grado sulla base di queste argomentazioni: Cont
1. Improcedibilità della Domanda Risarcitoria: la sostiene la sopravvenuta cessazione della materia del contendere. Con l'entrata in vigore della Legge 122/2016 e, in particolare, dell'art. 6 della L. 167/2017, lo Stato ha dato piena attuazione alla
Direttiva con efficacia retroattiva (coprendo i reati commessi dopo il 30.06.2005), eliminando così l'inadempimento originariamente denunciato. Cont
2. Differenza Ontologica tra Indennizzo e Risarcimento: la ribadisce che, pur essendo entrambi a funzione compensativa, risarcimento e indennizzo sono ontologicamente distinti. Il risarcimento per tardivo recepimento ha natura contrattuale.
L'indennizzo è, invece, un contributo solidaristico a carico della collettività.
3. Applicazione del diffalco (Compensatio Lucri Cum Damno): La PCM si basa sulla giurisprudenza della Corte di Cassazione (sentenza n. 26757/2020), che ha riconosciuto la sostanziale omologia funzionale tra il risarcimento da illecito r.g. n. 4 comunitario e l'indennizzo ex lege. Il criterio basilare per liquidare il danno da tardiva attuazione della Direttiva è l'ammontare dell'indennizzo che la vittima avrebbe dovuto ricevere ab origine.
La regola del "diffalco" impone che, anche in presenza di titoli differenti, se il soggetto responsabile e quello obbligato a erogare la provvidenza indennitaria coincidono (lo Stato), la posta indennitaria ricevuta deve essere decurtata dall'ammontare del risarcimento.
Pertanto, l'importo di € 25.000,00 liquidato dal Tribunale è considerato
"perfettamente equo e congruo" come risarcimento del danno di natura contrattuale
(corrispondente all'indennizzo ab origine), e l'appellante non ha diritto a pretendere altro.
4. Corretta Interpretazione del D.M. 22.11.2019: riguardo alla contestazione sull'assorbimento del reato, la PCM osserva che il D.M. 22.11.2019 prevedeva €
25.000,00 per la violenza sessuale. Per i reati non espressamente previsti, l'indennizzo era limitato a un massimo di € 15.000,00 solo per spese mediche e assistenziali documentate, documentazione che l'appellante non avrebbe prodotto. Di conseguenza, la pronuncia del Tribunale sull'assorbimento del reato di maltrattamenti rappresenta un
"accettabile punto d'equilibrio". Cont In sintesi, la contesta l'appello sostenendo che, avendo lo Stato introdotto l'indennizzo (legge 122/2016 e successive modifiche) risolvendo l'inadempimento, il risarcimento dovuto per la tardiva attuazione debba essere commisurato all'indennizzo stesso. Applicando il *diffalco*, l'importo di € 25.000,00 è sufficiente e conforme alla legge e alla più recente giurisprudenza della Cassazione.
L'appello è stato trattenuto in decisione con ordinanza del 14/03/2025, concessi i termini di legge per lo scambio di conclusionali e repliche.
Osserva la Corte quanto segue.
In un recente arresto (Cass. civ. sez. III, 27/07/2022, n.23414) la S.C. ha avuto modo di affermare “Per altro verso, l'esigenza di applicare la regola del diffalco in una fattispecie in cui, pur in presenza di titoli differenti, vi è unicità del soggetto responsabile del fatto illecito fonte di danni ed al contempo obbligato a corrispondere al danneggiato una provvidenza indennitaria (Cass., Sez. 3, 24/11/2020, n. 26757, cit.) impone di detrarre dal risarcimento del danno, una volta che ne sia stato determinato
l'ammontare in relazione all'effettivo pregiudizio subito, l'importo eventualmente
r.g. n. 5 erogato a titolo di indennizzo.
Nella specifica materia che ne occupa, la regola del diffalco trova applicazione non solo in quanto espressione dell'istituto della compensatio lucri cum danno (quale criterio generale di evidenza operativa per la stima e la liquidazione del danno, che impone di tener conto sia della relazione di causalità tra l'illecito e il beneficio, sia della ragione giustificativa di quest'ultimo); ma anche in virtù di una specifica previsione di legge, in forza della quale l'accesso alla tutela indennitaria riconosciuta alle vittime di reati violenti ed intenzionali è subordinato alla condizione che esse non abbiano percepito, in tale qualità e in conseguenza del reato, da soggetti pubblici o privati, somme di denaro di importo pari o superiore a quello spettante a titolo di indennizzo, mentre hanno diritto esclusivamente alla differenza se la somma percepita sia di importo inferiore (L. n. 122 del 2016, art. 12, comma 1, lett. e) e e-bis), come novellato, dapprima dalla L. n. 167 del 2017, art. 6, comma 1, lett. c), e, poi, dalla L. n.
145 del 2018, art. 1, comma 593, lett. b), n. 1.1.) e 1.2.)).
La necessità dell'accertamento di eventuali circostanze di fatto rilevanti tanto ai fini della determinazione dell'ammontare del risarcimento (non necessariamente ed automaticamente coincidente con l'importo dell'indennizzo predeterminato per legge) quanto ai fini dell'eventuale diffalco, precludono la possibilità che all'accoglimento del ricorso e alla cassazione della sentenza impugnata, questa Corte faccia seguire la decisione di merito (art. 384 c.p.c., comma 2).”.
L'appellante, ritenendo non esaustivo l'indennizzo, ha insistito nella domanda volta ad ottenere il ristoro dovuto.
Osserva la Corte di essersi già pronunciata in ipotesi consimili. In particolare con la sentenza n. 3338/21 era stato escluso che la sopravvenienza di una normativa sull'indennizzo potesse determinare la cessazione della materia del contendere in assenza di un accordo delle parti.
Si tratta di materia con la quale questa Corte (sent. n. 109/2024) si è recentemente confrontata, con ragionamento che qui si condivide e si richiama: “Deve, infatti, indagarsi se la nuova normativa abbia dato corretta attuazione alla Direttiva europea.
Solo in difetto di ciò può esservi, infatti, uno spazio risarcitorio. A tale proposito va ribadito che la prestazione indennitaria, a carico di un soggetto, lo Stato, non responsabile del reato, ha natura meramente solidaristica, posto che al risarcimento del danno non può che essere tenuto il responsabile del reato ovvero il suo responsabile
r.g. n. 6 civile. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza del 16 luglio 2020, in risposta all'ordinanza interlocutoria della Corte di Cassazione 2964/2019, ha chiarito, come evidenziato dalla Corte di Cassazione nella conseguente sentenza 26757/2020:
“La CGUE, con la sentenza del 16 luglio 2020, ha risposto al predetto quesito dichiarando: «(l)'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80 dev'essere interpretato nel senso che un indennizzo forfettario concesso alle vittime di violenza sessuale sulla base di un sistema nazionale di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti non può essere qualificato come "equo ed adeguato", ai sensi di tale disposizione, qualora sia fissato senza tenere conto della gravità delle conseguenze del reato per le vittime, e non rappresenti quindi un appropriato contributo al ristoro del danno materiale e morale subito». Più in dettaglio, la CGUE ha posto in risalto
(cfr. 55 57-69) che: a) nella determinazione dell'indennizzo gli Stati membri godono di un margine di discrezionalità; b) il sistema indennitario "non deve necessariamente corrispondere al risarcimento del danno che può essere accordato, a carico dell'autore di un reato intenzionale violento, alla vittima di tale reato"; c) l'indennizzo, di conseguenza "non deve necessariamente garantire un ristoro completo del danno materiale e morale subito dalla vittima"; d) l'indennizzo, tuttavia, non può essere
'puramente simbolico o manifestamente insufficiente alla luce della gravità delle conseguenze del reato" intenzionale violento;
e) l'indennizzo "rappresenta un contributo al ristoro del danno materiale e morale subito da queste ultime" e, quindi,
«può essere considerato “equo ed adeguato" se compensa, in misura appropriata, le sofferenze alle quali esse sono state esposte»; f) l'art. 12, par. 2, della direttiva “non può essere interpretato nel senso che osta a un indennizzo forfettario di tali vittime, in quanto la somma forfettaria assegnata a ciascuna vittima può variare a seconda della natura delle violenze subite"; g) lo Stato membro che opti per il regime forfettario di indennizzo "deve provvedere affinché la misura degli indennizzi sia sufficientemente dettagliata, così da evitare che l'indennizzo forfettario previsto per un determinato tipo di violenza possa rivelarsi, alla 7 r.g. n. luce delle circostanze di un caso particolare, manifestamente insufficiente"' h) la "violenza sessuale . [è] un reato, tra quelli intenzionali violenti, che può provocare le conseguenze più gravi". Alla luce di tali considerazioni, la CGUE, nel concreto, ha ritenuto, quindi, che, «fatta salva la verifica da parte del giudice del rinvio, un importo forfettario di EUR 4 800 per
l'indennizzo della vittima di violenza sessuale non sembra corrispondere, prima facie,
a un "indennizzo equo ed adeguato", ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, della
r.g. n. 7 direttiva 2004/80»”. Non va però trascurato un ulteriore fondamentale parametro, quello costituito dalle risorse di bilancio. Infatti, i Giudici europei hanno riconosciuto che la direttiva ha lasciato un indubbio margine di discrezionalità a ciascun legislatore interno e che l'indennizzo – dovendo anche confrontarsi con la sostenibilità finanziaria di ciascuno Stato – non deve necessariamente garantire un ristoro completo del danno materiale e morale subito dalla vittima. La Corte di Giustizia ha infatti affermato:
“occorre constatare che l'indennizzo di cui all'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva
2004/80 non deve essere versato dall'autore stesso delle violenze di cui trattasi, bensì dall'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio il reato è stato commesso, conformemente all'articolo 2 di tale direttiva, mediante un sistema nazionale di indennizzo di cui occorre assicurare la sostenibilità finanziaria al fine di garantire un indennizzo equo ed adeguato a tutte le vittime di reati intenzionali violenti commessi nel territorio dello Stato membro interessato.”. Avendo il Legislatore optato per un sistema forfetario con una adeguata tipizzazione delle fattispecie astratte, di per sé non squilibrato, e non oltremodo riduttivo, tenendo conto anche delle risorse di bilancio, non può affermarsi che la Direttiva non sia stata ora compiutamente attuata.
Diversamente opinando, non solo nel caso di specie, ma in qualsiasi altra fattispecie di lesioni gravissime ovvero di omicidio, a titolo esemplificativo, tenendo conto dei sistemi tabellari risarcitori per i danni conseguenti a tali reati che la giurisprudenza ha elaborato l'indennizzo sarebbe insufficiente. Né può farsi riferimento a criteri indennitari adottati dal Legislatore per situazioni diverse e comunque più circoscritte per tipologie di reati compiuti in contesti diversi e per il minor numero di vittime (es. vittime del terrorismo e della criminalità organizzata).”
Se l'importo di 4.800 euro originariamente previsto per la violenza sessuale era apparso inadeguato altrettanto non può dirsi per il ben maggiore importo di 25.000,00 euro. A tal riguardo la difesa erariale ha evidenziato che il 24.1.2020 è entrato in vigore il nuovo decreto del Ministro dell'Interno e del Ministro della Giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, emanato in data 22.11.2019 e pubblicato nella G.U. n. 18 del 23.1.2020 il quale, modificando il precedente decreto
(del 31.8.2017), ha rideterminato l'importo degli indennizzi da corrispondere alle vittime di reati intenzionali violenti di cui all'art. 11 della L. n. 122/2016; in particolare per il delitto di violenza sessuale omicidio la nuova normativa ha previsto un indennizzo nell'importo fisso di € 25.000,00.
Le allegazioni attoree – sebbene ricche di argomentazioni in diritto - in punto di r.g. n. 8 conseguenze dannose del delitto subito e quindi della mancata tempestiva attuazione della direttiva, invero, non appaiono sufficientemente specifiche per condurre ad un importo risarcitorio superiore a quello dell'indennizzo.
E non maggiori indicazioni si ricavano dall'atto di citazione in riassunzione in prime cure.
Quanto al delitto di maltrattamenti in famiglia, che il tribunale ha considerato assorbito in quello di violenza sessuale ai fini che qui interessano, va ricordato che ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 22.11.2019 “Per i delitti diversi da quelli di cui al comma 1 l'indennizzo e' erogato solo per la rifusione delle spese mediche e assistenziali documentate, fino a un massimo di euro 15.000.”, spese che l'appellante non ha allegato e documentato.
L'appello è conseguentemente respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come nel dispositivo.
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e l'appello è respinto, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che dispone l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
a) respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante al rimborso in favore del convenuto delle CP_4 spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 5.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie;
⎯ dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di di un ulteriore importo a Parte_1 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 09/10/2025.
Il Presidente Estensore
Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 9