Ordinanza 15 settembre 2021
Massime • 1
In tema di contratto di somministrazione relativo a utenza idrica e nell'ipotesi in cui l'utente lamenti l'addebito di un consumo anomalo (nella specie, derivante da accertata perdita occulta nell'impianto), il gestore è tenuto, anche in virtù degli obblighi di correttezza e buona fede gravanti sulle parti del contratto, ad informare l'utente a prescindere dalle iniziative che questi è comunque tenuto ad adottare (onere di verifica dell'impianto e del contatore, c.d autolettura, ecc.), così da consentirgli di tempestivamente attivarsi per evitare l'aggravamento del danno.
Commentari • 7
- 1. Notizie GiuridicheAvvocatoandreani.It · https://www.avvocatoandreani.it/
Mercoledi 6 ottobre 2021 14:00 La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza del 21 settembre 2021 n. 25478 (testo in calce) è intervenuta su due questioni di particolare... Mercoledi 6 ottobre 2021 14:00 La III Sezione Civile della Corte di Cassazione, nell'ordinanza 15 settembre 2021, n. 24904 (testo in calce), ha precisato che è onere gravante sulla società di... Mercoledi 6 ottobre 2021 14:00 Non è esentato dall'obbligo formativo, l'avvocato che svolge attività di magistrato onorario. Così ha stabilito il Consiglio Nazionale Forense, accogliendo un... Mercoledi 6 ottobre 2021 14:00 Torna in auge la questione di usare i dati personali come corrispettivo, che sembra essere …
Leggi di più… - 2. Consumi idrici anomali e inerzia condominiale: non è inadempimentoGiuseppe Bordolli · https://www.diritto.it/ · 15 ottobre 2025
- 3. Consumo eccessivo acqua condominioRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 8 giugno 2022
- 4. cassazione - Pagina 14 - Diritto del RisparmioDi Antonio Zurlo · https://www.dirittodelrisparmio.it/ · 19 ottobre 2021
La scommessa razionale e gli swap: la centralità del mark to market. Nota a Cass. Civ., Sez. I, 29 luglio 2021, n. 21830. di Antonio Zurlo Il mark to market esprime un metodo valutativo di un derivato e nasce come strumento di monitoraggio e criterio di calcolo della marginazione, consistendo, concretamente, in una simulazione giornaliera di chiusura della posizione contrattuale e di stima del conseguente debito/credito […] Leggi tutto Sulla buona fede nella fase esecutiva del contratto. Nota a Cass. Civ., Sez. III, 14 giugno 2021, n. 16743. di Gennaro Colella SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Le circostanze fattuali – 3. Il ricorso per Cassazione. – 3.1 I motivi di ricorso. – 3.2 Valutazioni …
Leggi di più… - 5. Consumi anomali: il gestore del servizio idrico deve informare l’utenteAccesso limitatoLaura Biarella · https://www.altalex.com/ · 6 ottobre 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, ordinanza 15/09/2021, n. 24904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24904 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2021 |
Testo completo
3 - Ad. 3 marzo 2021 - Ordinanza - Pagina 1 di 5 Civile Ord. Sez. 3 Num. 24904 Anno 2021 Presidente: LD ROBERTA Relatore: TATANGELO AUGUSTO Data pubblicazione: 15/09/2021 le i consumi anomali, in virtù di un rapporto contrattuale di somministrazione di acqua potabile. La domanda è stata accolta dal Giudice di Pace di Piombino, che ha condannato la società convenuta a pagare all'attrice l'importo di C 3.312,10, oltre accessori. Il Tribunale di Livorno ha confermato la decisione di primo grado. Ricorre l'A.S.A. S.p.A., sulla base di due motivi. Resiste con controricorso la OS. È stata disposta la trattazione del ricorso in camera di consi- glio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «art. 360 n. 3 cpc falsa applicazione della norma di cui all'art.
7.9 della Carta del Servizio Idrico Integrato». Con il secondo motivo si denunzia «art. 360 n. 3 cpc violazio- ne e falsa applicazione degli artt. 26, 28 e 43 del Regolamento del Servizio di distribuzione e fornitura di acqua potabile». I due motivi del ricorso sono logicamente connessi e possono quindi essere esaminati congiuntamente. Essi sono infondati. La società ricorrente deduce la violazione e/o la falsa applica- zione delle previsioni della Carta del Servizio Idrico Integrato, nonché di quelle del Regolamento del Servizio di distribuzione e fornitura di acqua potabile, da parte del giudice di secondo grado, nella ricostruzione e nella individuazione degli obblighi rispettivamente gravanti sulle parti del contratto di sommini- strazione di acqua potabile, con riguardo all'ipotesi, verificata- si nella fattispecie, di una perdita occulta nell'impianto idrico dell'utente che abbia determinato rilevanti consumi anomali, nonché nella liquidazione del conseguente danno. Ric. n. 10861/2019 - Sez.
3 - Ad. 3 marzo 2021 - Ordinanza - Pagina 2 di 5 Orbene, l'interpretazione delle previsioni della indicata Carta e dell'indicato Regolamento deve ritenersi effettuata corretta- mente dalla corte di appello. Quest'ultima, richiamando espressamente gli obblighi di cor- rettezza e buona fede gravanti sulle parti del contratto di somministrazione idrica, ha affermato che il semplice invio di una fattura commerciale relativa ai consumi anomali registra- ti, a distanza di oltre due mesi dalla rilevazione degli stessi e senza alcuna espressa segnalazione del loro carattere anoma- lo, non consente di ritenere correttamente adempiuto l'obbligo previsto per l'azienda fornitrice dall'art.
7.9 della Carta del Servizio Idrico Integrato (che deve evidentemente avvenire secondo modalità idonee a consentire all'utente di avere pron- ta contezza dell'anomalia nel consumo, in modo da potersi tempestivamente attivare per evitare l'aggravarsi del danno provocato dalla eventuale perdita occulta); ha aggiunto che l'adempimento o meno dell'utente al suo onere di verificare il regolare funzionamento dell'impianto e del contatore, nonché di effettuare la cd. autolettura, non esclude, di per sé, la sus- sistenza dell'inadempimento dell'azienda somministrante al proprio (distinto) obbligo di segnalazione dei consumi anoma- li, con conseguente diritto dell'utente, in caso di omissione, al risarcimento del danno. La decisione impugnata si sottrae quindi alle censure di cui al ricorso, con riguardo all'affermazione della sussistenza dell'inadempimento contrattuale della società ricorrente alle obbligazioni su di essa gravanti a tutela del diritto dell'utente di essere correttamente, espressamente e tempestivamente informato su eventuali consumi anomali, nonché con riguardo al suo obbligo di risarcire il danno conseguente. Costituisce poi, a giudizio della Corte, questione di fatto, og- getto di accertamento sostenuto da adeguata motivazione, non apparente né insanabilmente contraddittoria sul piano lo- Ric. n. 10861/2019 - Sez.
3 - Ad. 3 marzo 2021 - Ordinanza - Pagina 3 di 5 gico, come tale non censurabile nella presente sede, l'individuazione e la liquidazione, da parte del giudice di meri- to, del danno conseguente al suddetto inadempimento, sia sotto il profilo del nesso di causa tra inadempimento e danno, sia sotto il profilo dell'irrilevanza in proposito, sotto il profilo eziologico, della mancata autolettura del contatore da parte dell'utente, sia infine sotto il profilo della determinazione fina- le del quantum del pregiudizio risentito dall'utente stesso. Sotto tale profilo, il ricorso si risolve nella contestazione di ac- certamenti di fatto riservati ai giudici di merito e nella richie- sta di nuova e diversa valutazione delle prove, il che non è consentito nel giudizio di legittimità. 3. Il ricorso è rigettato. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228.
per questi motivi
La Corte: - rigetta il ricorso;
- condanna la società ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, li- quidandole in complessivi C 2.200,00, oltre C 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore Ric. n. 10861/2019 - Sez.
3 - Ad. 3 marzo 2021 - Ordinanza - Pagina 4 di 5 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia do- vuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 3 marzo 2021. Il p ente BE LD runz a io Giudiziario Fran o CATANIA Ric. n. 10861/2019 - Sez.
3 - Ad. 3 marzo 2021 - Ordinanza - Pagina 5 di 5