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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 17/04/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice, dott. Matteo Marini ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. R.G. 2561/2023 promosso da:
C.F. rappresentata e dife- Parte_1 P.IVA_1 sa dall'avv. NICCOLINI ALDO;
- parte ricorrente opponente - contro
Controparte_1
(C.F. e P.I.: ) rappresentata e difesa dall'avv. BECHINI LUCA P.IVA_2
- parte convenuta opposta –
Oggetto: opposizione tardiva sfratto per morosità.
Conclusioni parte attrice: ““Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, pre- via ogni più opportuna declaratoria, voglia, ai sensi dell'art. 668 c.p.c., sospendere l'esecutorietà del provvedimento impugnato e NEL MERITO - revocare, annullare e dichiara- re priva di effetti l'ordinanza di convalida dello sfratto per morosità emessa da codesto Tri- bunale in data 20.07.2023, n. cronol. 2313/2023, RG n. 1637/2023, con conseguente re- voca anche della fissazione della data di esecuzione del medesimo sfratto;
- preso atto delle motivazioni addotte nella presente opposizione, accertare e dichiarare, per i motivi esposti, l'infondatezza della domanda proposta dalla Parte_2
di risoluzione del contratto e di convalida dello sfratto e, per
[...] l'effetto, respingerla;
- in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, condanna- re l' in persona del Controparte_2 Governatore in carica, legale rappresentante pro-tempore, a pagare alla Parte_3
in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazio
[...] sentante pro-tempore, la somma di € 10.173,73diecimilacentosettantatrevirgolasettantatre),
o la minor somma per la compensazione degli ulteriori canoni a scadere e non onorati, salvo errori od omissioni;
oltre ad interessi di legge, rivalutazione e maggior danno. - Con vittoria di spese e competenze di lite, maggiorate per la temerarietà della causa di convalida di sfratto intrapresa pur nella consapevolezza del proprio superiore debito nei confronti dell'intimata a fronte dell'ammontare della morosità di quest'ultima, da liquidarsi a favore
1 del procuratore costituito che si dichiara antistatario, nonché con risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. per aver agito controparte con malafede e colpa grave”.
Conclusioni parte convenuta: “1) In via preliminare dichiarare l'inammissibilità e l'infondatezza dell'opposizione tardiva per difetto dei presupposti giuridici sia di fatto che di diritto che sono a fondamento della fase rescindente, con conseguente conferma dell'ordinanza di convalida dello sfratto adottata dall'intestata Autorità in data 20/7/2023 nel giudizio n. 1637/2023 R.G.; 2) In via preliminare disporre la separazione del giudizio di accertamento della domanda riconvenzionale esercitata da nei Parte_1 confronti dell' nella fase rescis- Controparte_2 soria anche per la necessità di assolvere la necessaria condizione di procedibilità, con con- seguente conferma dell'ordinanza di convalida dello sfratto adottata dall'intestata Autorità in data 20/7/2023 nel giudizio n. 1637/2023 r.g.; 3) In ulteriore denegata ipotesi, alla luce dell'evidente infondatezza della domanda riconvenzionale proposta ex adverso e accertate le decadenze processuali in cui è incorsa , confermare l'ordinanza Parte_1 di convalida dello sfratto adottata dall'intestata Autorità in data 20/7/2023 nel giudizio n. 1637/2023 R.G.. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Parte ricorrente, premesso che all'esito di procedimento per convalida di sfratto promosso contro la stessa dall il Controparte_1
Tribunale aveva convalidato lo sfratto, ha proposto la presente opposizione tardi- va alla convalida sostenendo di non avere potuto conoscere della procedura atti- vata a seguito di importanti problemi di salute del proprio legale rappresentante e, nel merito, rilevando che se è pacifico che la locatrice vanta crediti “per canoni di locazione derivanti dal contratto in questione e non pagati, altrettanto pacifica- mente quest'ultima vantava ancora maggiori crediti nei confronti della Pt_4
per “addebito .. dei 2/3 delle spese per utenze energia elettrica, gas e
[...] acqua relative all'anno…” quantificati in € 45.217,75. A fronte di ciò ha quindi ri- tenuto il maggior credito vantato dalla conduttrice dovrebbe essere compensato con quello a titolo di canoni e chiedendo in via riconvenzionale la condanna al pagamento del surplus a suo favore.
Alle deduzioni così come sopra articolate ha replicato parte convenuta la quale ha opposto che:
a) difettavano i presupposti per l'opposizione tardiva;
b) parte opponente non aveva prodotto l'ordinanza di convalida;
c) il contratto di locazione prevedeva una clausola compromissoria in meri- to alla domanda riconvenzionale con conseguente necessità di separazione dei procedimenti;
2 d) il contratto si sarebbe comunque risolto oltre che per il mancato paga- mento dei canoni anche in forza di clausola risolutiva espressa avendo il condut- tore contravvenuto al divieto di sublocazione ed aveva omesso a stipulare ad as- sicurazione per l'immobile;
e) il documento contenente la supposta clausola di compensazione non avrebbe alcuna validità ed efficacia;
f) le spese sostenute dall'opposta non erano mai stati rendicontate.
2.- Preliminarmente deve essere confermata l'ammissibilità della opposi- zione tardiva alla luce della documentazione medica prodotta che, a parere del
Tribunale, integra i requisiti previsti dalla norma in quanto le patologie presenta- te dal legale rappresentante e dal figlio, per le loro gravità, erano idonee a disto- gliere completamente l'attenzione rispetto alla vicenda processuale. Ancora, il
Tribunale avrebbe potuto anche acquisire d'ufficio l'ordinanza di convalida che è pur sempre atto (anche) del presente procedimento che costituisce – per così dire
- “prosecuzione retroattiva” dell'originario procedimento in cui detto provvedi- mento si è formato. Da ciò consegue che la pur tardiva produzione dell'ordinanza non può costituire motivo di inammissibilità. Infine, rispetto alla morosità de- nunciata con il procedimento di convalida la domanda riconvenzionale articolata dall'opponente deve ritenersi ammissibile nei limiti di una sua riduzione prima processualmente nelle forme di eccezione riconvenzionale e poi quantitativamen- te fino alla concorrenza della morosità posta a fondamento della domanda di riso- luzione. Ciò consente di ritenere superata anche la giusta osservazione di parte opposta in ordine alla competenza del collegio arbitrale sulla domanda dell'opponente.
Tutto ciò premesso, si deve considerare che ormai definitivamente chiarita
è la questione in ordine alla possibilità che il locatore, il quale abbia promosso di procedimento di convalida di sfratto (o di finita locazione) sulla base di una speci- fica morosità (o causa di scadenza), possa all'interno della fase di cognizione pie- na addurre nuove cause di risoluzione del contratto oltre a quella originaria: in- fatti, a fronte di orientamenti giurisprudenziali che interpretavano in maniera let- terale il concetto di “prosecuzione” del giudizio sommario nelle forme ordinarie – ossia quale fase di uno stesso giudizio con quel petitum e causa petendi – quello dominante ha invece ritenuto che ci si dovesse riferire solo al petitum, nel senso
3 che ben potevano essere articolati nuove giustificazioni per la richiesta risoluzio- ne. In altri termini, il giudice del procedimento di merito deve solo verificare se è fondata la domanda di risoluzione non solo in base alla morosità denunciata ma anche alla luce di nuovi elementi che possano comunque legittimare detto scio- glimento del contratto ed articolati nella successiva fase di merito.
Orbene, per quanto l'istruttoria si sia fondata sull'accertamento della esi- stenza di controcrediti della conduttrice con lo scopo di azzerare la morosità (e, quindi, sulla base dell'orientamento superato), le ulteriori difese della parte oppo- sta hanno eccepito l'esistenza di una clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto di locazione all'art. 18 (doc. 2 opposta) che riconduce la risoluzione di diritto del contratto all'inadempimento a qualsiasi patto ivi contenuto. Orbene, anche a prescindere da ogni questione relativa al pagamento dei canoni,
[...]
non ha efficacemente contrastato le deduzioni svolte da Parte_1 [...]
relative alla violazione dell'obbligo di Controparte_2 sottoscrizione di polizza assicurativa del fabbricato e del divieto di sublocazione, essendosi viceversa limitata a contrastare la morosità. Le circostanze dedotte dall'opposta devono ritenersi pacifiche in virtù del principio di non contestazione e proprio in forza della clausola risolutiva espressa (che esime il giudice dalla ve- rifica della gravità dell'inadempimento) esse hanno determinato lo scioglimento del contratto con conseguente obbligo della conduttrice a rilasciare l'immobile.
Ciò impone di ritenere infondata l'opposizione.
Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i valori medi.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- rigetta la domanda formulata da parte opponente;
Parte_1
- conferma l'ordinanza 20 luglio 2023 n. 2313;
- condanna al pagamento delle spese sostenute da Parte_1 [...] che si liquidano in € Controparte_3
5.000,00 oltre accessori come per legge.
Pistoia, 16/04/2025.
Il giudice dott. Matteo Marini
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