Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 19/02/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vibo Valentia
riunito in Camera di Consiglio mediante applicativo Teams nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente rel.\est
Dr.ssa Claudia De Santi Giudice
Dr.ssa Giulia Orefice Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa RGC 1043\24 avente ad oggetto: INTERDIZIONE e vertente
T R A
nato a [...] il [...] C.F: ; Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...] , residente in CP_1 CodiceFiscale_2
IP
nata a [...] il [...] - , Controparte_2 C.F._3 residente in [...] ;
nata a [...] il [...] - , residente in Parte_2 C.F._4
IP (VV)
nato a [...] il [...] - , residente in Parte_3 C.F._5
IP (VV)
nata a [...] il [...] - , residente in Controparte_3 C.F._6
Aprilia (LT)
nata a [...] il [...], , residente in Parte_4 C.F._7
ON (RC)
rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati dall'Avv. Giuseppina Pupo giusta procura in atti;
ricorrenti E
nato a [...] il [...] - , Controparte_4 C.F._8 residente in [...]interdicendo contumace NONCHE' Il P.M. – sede – intervenuto
CONCLUSIONI
Pag. 1 a 4
Il PM all'udienza del 4.2.2025 : conforme
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 10.7.2024 i ricorrenti, nella qualità di madre, fratelli e sorelle di ne chiedevano l'interdizione poiché affetto dal 2018 da ” Controparte_4 schizofrenia delirante cronica grave con necessità di terapia medico1farmacologica continuativa ed assistenza continua per l'assunzione dei farmaci, la cura della persona e il controllo delle crisi di agitazione psicomotoria ( cfr. documentazione clinica in atti)
Il Presidente del Tribunale emetteva i provvedimenti ex art. 473bis.53cpc, fissando l'udienza di comparizione innanzi al giudice delegato che si svolgeva da remoto ex art 473bis.54 cpc con le modalità di cui alla circolare ministeriale - Dip. Transizione digitale della giustizia;
Dir Gen. per i sistemi informativi automatizzati: prot 9.12.2023 \00075ID.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, il G.I. procedeva all'udienza del 4.2.2025, all'esame da remoto dell'interdicendo e dei prossimi congiunti comparsi.
All'esito, sulle conclusioni di cui in epigrafe, la causa era rimessa al Collegio per la decisione MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del convenuto essendosi ritualmente perfezionate nei suoi confronti le notifiche degli atti introduttivi Nel merito La domanda, così come formulata nel ricorso e ribadita in udienza, è infondata e deve quindi essere respinta, con contestuale trasmissione degli atti al giudice tutelare per l'apertura dell'amministrazione di sostegno, previa nomina di un amministratore di sostegno provvisorio. Invero l'istruttoria compiuta ha consentito di verificare la seria compromissione dell'autonomia e capacità intellettive dell'interdicendo che è infatti apparso allettato, scarsamente consapevole, sostanzialmente incapace di comprendere e rispondere alle domande postegli fornendo risposte laconiche e frammentarie.
Il ricorrente , ha dichiarato nella stessa sede che Parte_5 il proprio germano vive qui a casa della madre e che tutti i fratelli collaborano per prestare assistenza;
che l'interdicendo non ha subito interventi chirurgici, prende molte medicine ma non terapie invasive;
e non ha proprietà “. Ciò premesso, ritiene il Collegio che la domanda debba però essere esaminata alla luce dell'attuale quadro normativo e giurisprudenziale. Rileva infatti il Tribunale che il discrimen, quanto al grado di capacità del soggetto bisognoso di protezione, tra interdizione ed amministrazione di sostegno non è di tipo quantitativo, posto che ciò che rileva ai fini dell'applicazione dell'interdizione quale misura estrema di protezione è l'inadeguatezza funzionale di ogni altra misura, in primo luogo quella flessibile dell'amministrazione di sostegno, concepita per essere destinata a soddisfare
“su misura” i bisogni di protezione del beneficiario (cfr. Cass. 12.6.2006 n. 13584; Cass. 29.11.2006 n. 23566).
Si è infatti osservato che l'art. 404 c.c. nel momento in cui stabilisce che può essere assistita
Pag. 2 a 4 da un amministratore di sostegno la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica e/o psichica, si trova nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi, anche parziale e temporanea, letto a contrario porta a sostenere che tale misura possa essere disposta anche per l'ipotesi in cui detta impossibilità, che finisce per l'identificarsi con la incapacità, sia totale ed abituale, sempre che l'amministrazione di sostegno sia funzionale alla cura degli interessi del sofferente psichico. In altre parole si deve ritenere che, dopo l'entrata in vigore della Legge istitutiva dell'amministrazione di sostegno (n.6\2004), l'interdizione e l'inabilitazione si presentino come misure di carattere residuale, avendo il legislatore dichiarato espressamente di voler perseguire la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive, in tutto o in parte, di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente. Per consolidato indirizzo di legittimità nel giudizio di interdizione il giudice di merito, nel valutare se ricorrono le condizioni a mente dell'art. 418 c.c. per applicare l'amministrazione di sostegno, rimettendo gli atti al giudice tutelare, deve considerare che rispetto all'interdizione e all'inabilitazione, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ad alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa, ben potendo il giudice tutelare graduare i limiti alla sfera negoziale del beneficiario dell'amministrazione di sostegno a mente dell'art. 405 c.c. co V nn. 3 e 4, in modo da evitare che questi possa essere esposto al rischio di compiere un'attività negoziale per sé pregiudizievole” (ex multis Cass. 22.4.2009, n. 9628).
Ciò posto, si osserva che nel caso di specie l'interdicendo appare adeguatamente e amorevolmente assistito dai suoi familiari;
non sono state dedotte né provate rilevanti esigenze ed incombenze per la cura della persona né prospettate esigenze sanitarie di carattere invasivo ovvero di carattere economico a cui non si possa attendere mediante gli strumenti e l'opera già prestata dai familiari e, in quanto impossidente, non risulta neanche potenzialmente esposto al rischio di compiere un'attività negoziale\dispositiva per sé pregiudizievole.
Tutte esigenze che, a giudizio del Tribunale, come in casi consimili, possono essere adeguatamente fronteggiate da un amministratore di sostegno investito delle relative funzioni, previe, se necessario, le opportune autorizzazioni del giudice tutelare per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione;
sotto il profilo personale, analogamente, l'amministratore di sostegno sarà investito dell'ordinario dovere\potere di cura del beneficiario sì che, in tale contesto, non appare necessaria, anzi eccessiva, la misura dell'interdizione, la cui domanda deve essere quindi respinta.
Nelle more della trasmissione degli atti al giudice tutelare appare, tuttavia, opportuno provvedere alla nomina di un amministratore di sostegno, definendone i relativi compiti con separata ordinanza.
Per ragioni di equità le spese processuali vanno dichiarate non ripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vibo Valentia così provvede:
1. Dichiara la contumacia del convento
2. rigetta la domanda di interdizione;
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3. provvede in ordine alla nomina di un amministratore di sostegno in favore di
[...] nato a [...] il [...] residente in [...]e alla CP_4 trasmissione degli atti al giudice tutelare come da separata ordinanza;
4. dichiara non ripetibili le spese processuali.
Così deciso, nella CC da remoto del 12.2.2025
La Presidente
dott.ssa Gabriella Lupoli
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