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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 26/02/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 173/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASTROVILLARI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Magarò ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 173/2019 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. MONACO DOMENICO, Parte_1 elettivamente domiciliato in VIA LEONARDO VINCI 29 CASSANO IONIO, presso il difensore avv. MONACO DOMENICO con il patrocinio dell'avv. MONACO DOMENICO, elettivamente Parte_2 domiciliato in VIA LEONARDO VINCI 29 CASSANO IONIO, presso il difensore avv.
MONACO DOMENICO con il patrocinio dell'avv. MONACO DOMENICO, elettivamente domiciliato Parte_3 in VIA LEONARDO VINCI 29 CASSANO IONIO, presso il difensore avv.
[...]
[...] con il patrocinio dell'avv. MONACO DOMENICO , elettivamente Parte_4 domiciliato in VIA LEONARDO VINCI 29 CASSANO IONIO, presso il difensore avv.
MONACO DOMENICO
ATTORI contro
, con il patrocinio dell'avv. ACCROGLIANO' RAFFAELLA, Controparte_1 elettivamente domiciliato in PIAZZA S. MICHELE ARCANGELO, 8/9 87064 CORIGLIANO CALABRO presso il difensore avv. ACCROGLIANO' RAFFAELLA
, con il patrocinio dell'avv. ACCROGLIANO' RAFFAELLA, Controparte_2 elettivamente domiciliato in PIAZZA S. MICHELE ARCANGELO, 8/9 87064 CORIGLIANO CALABRO, presso il difensore avv. ACCROGLIANO' RAFFAELLA
, con il patrocinio dell'avv. ACCROGLIANO' RAFFAELLA, Parte_5 elettivamente domiciliato in PIAZZA S. MICHELE ARCANGELO, 8/9 87064 CORIGLIANO CALABRO, presso il difensore avv. ACCROGLIANO' RAFFAELLA
CONVENUTI
OGGETTO: Azione di rivendica a revoca donazione
CONCLUSIONI: Come in atti pagina 1 di 6
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4
c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte, prima di procedere alla stesura della motivazione.
Con atto di citazione del 12.01.19 , , Parte_1 Controparte_3 Parte_3
e , premesso di essere proprietarie di un terreno agricolo sito in agro di Parte_4
Corigliano Calabro, località “ Scalaretto”, censito in catasto al fg. N.5 part.lle 48,52,55, che con contratto preliminare di vendita del 04.04.18 le stesse promettevano di vendere detto fondo alla società che la vendita non si era perfezionata, essendo le istanti CP_4
venute a conoscenza del fatto che , in data 19.06.18 aveva stipulato atto di Controparte_1 donazione dell'immobile predetto in favore dei figli e , Controparte_2 Parte_5
dichiarando falsamente che tale immobile gli era pervenuto per possesso pacifico ed ininterrotto “animo domini”, tanto premesso sulla scorta del rilievo che , Controparte_1
e si fossero immessi abusivamente ed illegittimamente nei detti terreni, CP_2 Pt_5
occupandoli e negando ogni diritto e/o accesso agli effettivi proprietari, conveniva in giudizio
, e , rassegnando le seguenti Controparte_1 Controparte_2 Parte_5 conclusioni: “ voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta, accertata la proprietà esclusiva delle attrici del fondo agricolo estremato in premessa, dichiarare l'occupazione abusiva e sine titulo di detto fondo da parte di , Controparte_1
e e per l'effetto ordinare immediatamente ex art. 186 Parte_5 Controparte_2
quater c.p.c., vista la chiara e incontestabile documentazione di proprietà allegata e prodotta, il rilascio del fondo sito in agro di Corigliano, alla località Scalaretto fg.n5 part.lle
48,52 e 55 in favore delle attrici legittime proprietarie;
dichiarare nullo e comunque inefficace
l'atto di donazione di possesso estremato in premessa, ordinando alla Conservatoria dei
Registri Immobiliari l'immediata cancellazione , con effetto retroattivo, delle relative trascrizioni, condannare , e al Controparte_1 Controparte_2 Parte_5
pagamento di una somma a titolo di risarcimento danni in favore delle attrici, somma pari ad almeno € 25.000,00 o di quell'altra somma maggiore o minore accertata e/o valutata anche ex art.1226 c.c., oltre interessi e oltre al pagamento della sanzione pecuniaria per la mancata partecipazione all'obbligatorio procedimento di mediazione;
condannare , Parte_6
pagina 2 di 6 e , in solido tra loro, al pagamento delle spese ed Controparte_2 Parte_5
onorari di lite, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato.
Ritualmente instaurato il contradditorio, si costituivano in giudizio i convenuti, i quali contestavano le avverse deduzioni, chiedendo il rigetto della domanda di cui deducevano l'infondatezza e l'inammissibilità e proponevano eccezione di usucapione, assumendo di aver posseduto l'immobile in oggetto da oltre vent'anni.
Espletata l'istruttoria, con ordinanza del 06.12.24 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
1.SULLA DOMANDA ATTOREA
La domanda attorea è infondata e non può trovare accoglimento.
Va preliminarmente osservato, in ordine alla qualificazione della domanda attorea che la stessa deve qualificarsi come domanda di rivendica: infatti, gli attori agiscono in giudizio premettendo di essere proprietari di un immobile sito in Corigliano Calabro, puntualmente indicato nel libello introduttivo, senza tuttavia averne la disponibilità di fatto, chiedendo l'accertamento della propria qualità di proprietari dell'immobile in oggetto e la restituzione dell'immobile predetto, sull'assunto che lo stesso sia illegittimamente detenuto dalla convenuta. Ora, mentre l'azione di restituzione è un'azione personale riconosciuta in favore del soggetto titolare del diritto ad ottenere l'adempimento dell'obbligo di ritrasferimento di una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, l'azione di rivendicazione è un'azione reale con la quale il proprietario di un bene, previo accertamento del proprio diritto, chiede la restituzione di un bene nei confronti di chiunque ne abbia il possesso senza titolo.
In particolare, l'azione di rivendicazione, disposta dall'art. 948 c.c., è concessa a favore di chi si afferma titolare del diritto di proprietà, benché la cosa oggetto del diritto sia posseduta o detenuta da un soggetto diverso, ed agisce, quindi, contro il possessore o detentore al fine di ottenere il riconoscimento giudiziale del proprio diritto, oltre alla conseguente consegna del bene, come nel caso di specie. In relazione all'onere della prova, in conformità all'art. 2697
c.c., chi agisce in rivendicazione ha l'onere di dimostrare il proprio diritto di proprietà: peraltro, se l'acquisto non è a titolo originario, il titolare dovrà dimostrare il proprio titolo d'acquisto ed il titolo dei suoi danti causa sino ad arrivare ad un acquisto a titolo originario (c.d. probatio diabolica).
pagina 3 di 6 Va, altresi' considerato che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, “la prima e fondamentale indagine che il giudice del merito deve compiere concerne l'esistenza, la validità e la rilevanza del titolo dedotto dall'attore a fondamento della pretesa, e ciò prescindendo da qualsiasi eccezione del convenuto, giacche, investendo essa uno degli elementi costitutivi della domanda, la relativa prova deve essere fornita dall'attore e
l'eventuale insussistenza deve essere rilevata dal giudice anche d'ufficio (Cass. n. 991/1977;
n. 4704/1985; n. 5131/2009). Si tratta di un onere fondamentale ed assoluto, tanto che il convenuto in rivendicazione non è a sua volta tenuto a fornire alcuna prova e può trincerarsi dietro il possideo quia possideo, e, se adduce qualche prova o qualche suo diritto sulla cosa, ciò non deve mai tornare a suo pregiudizio, non implicando, di per sé, rinuncia alla posizione vantaggiosa derivategli dal possesso e non esonerando l'attore dalla prova a suo carico”
(Cass. 28865/2021; ex pluris Cass. n. 1034/1962; n. 11555/2007; n. 14734/2018).
Invero, essendo l'usucapione un titolo d'acquisto a carattere originario, la sua invocazione, in termini di domanda o di eccezione, da parte del convenuto con l'azione di rivendicazione, non suppone, di per sé, alcun riconoscimento idoneo ad attenuare il rigore dell'onere probatorio a carico del rivendicante, il quale, anche in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, non è esonerato dal dover provare il proprio diritto, risalendo, se del caso, attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che egli stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo. Il rigore probatorio rimane, tuttavia, attenuato quando il convenuto, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato, l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere. Per contro, la mera deduzione, da parte del convenuto, di un acquisto per usucapione il cui "dies a quo" sia successivo al titolo del rivendicante o di uno dei suoi danti causa, come nel caso di specie, disgiunta dal riconoscimento o dalla mancata contestazione della precedente appartenenza, non comporta alcuna attenuazione del rigore probatorio a carico dell'attore, che a maggior ragione rimane invariato qualora il convenuto si dichiari proprietario per usucapione in forza di un possesso remoto rispetto ai titoli vantati dall'attore. (cfr. Cass. Civ. 28865/21).
Tanto premesso si osserva che nel caso di specie l'istante, dichiara di essere proprietaria del bene in virtù di successione testamentaria, limitandosi alla produzione della dichiarazione di successione di , che non può avere un valore dirimente ai fini della prova della Persona_1
proprietà del fondo atteso che l'acquisto a titolo derivativo (il contratto o la successione pagina 4 di 6 ereditaria) indica solo che c'è stato un atto di trasmissione del diritto di cui era titolare il dante causa.
Poiché nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet, il rivendicante che esibisca un titolo derivativo non dimostra di essere effettivamente proprietario, ma solo di avere ricevuto la legittimazione a possedere che era vantata dal suo predecessore (cfr. cass.
Civ. 33190/23)
L'attore deve dunque risalire a un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrare di avere posseduto (direttamente o sommando il proprio possesso a quello dei suoi predecessori per effetto dell'accessione o successione del possesso ex art. 1146 c.c.) per il tempo necessario al compimento dell'usucapione, ipotesi neppure dedotta nel caso di specie.
Tali considerazioni già di per se' sarebbero assorbenti e precluderebbero l'accoglimento della domanda attorea.
2.SULL'ECCEZIONE DI USUCAPIONE
Ad ogni buon conto si osserva come , abbia dimostrato il possesso uti Controparte_1
dominus, ultraventennale, del fondo in oggetto, avendo i testi escussi , Tes_1 Tes_2
e , dato atto che l'istante da oltre vent'anni si è occupato del fondo in
[...] Testimone_3
oggetto, coltivandolo, procedendo alla costante manutenzione e pulizia del fondo, effettuandovi delle opere , quali la sistemazione della strada di accesso, il livellamento del suolo, la trivellazione per la realizzazione di un pozzo per l'estrazione di acqua irrigua, impianti di sollevamento e irrigazione localizzata, un impianto di ulivo che ha modificato la destinazione del fondo, provvedendo, altresi' alla realizzazione di una sbarra con lucchetto.
Risulta, peraltro documentata anche la pratica relativa alla concessione delle necessarie autorizzazioni relative alla realizzazione di un pozzo nel fondo in oggetto.
Alla luce delle esposte considerazioni va rigettata la domanda, costituendo, peraltro, ius receptum, il principio secondo cui non è nullo il contratto di compravendita con cui viene trasferita la proprietà dell'immobile sul quale il venditore abbia esercitato il possesso per tempo sufficiente al compimento dell'usucapione, ancorchè l'acquisto della proprietà non sia stato giudizialmente accertato in contraddittorio con il precedente proprietario (cfr. Cass. Civ.
2485/07).
Sulle spese di lite.
pagina 5 di 6 Le spese processuali, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza, con la precisazione che le medesime vengono liquidate secondo i parametri individuati con d.m. 55/14 ricadendo la fase conclusiva dell'attività professionale dell'avvocato in un momento successivo all'entrata in vigore del citato decreto, avuto riguardo al valore (scaglione compreso tra 5.201,00 e 26.000,00), alla natura della controversia, al numero e dell'importanza e complessita' delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta ed assorbita:
Rigetta la domanda
Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 2.540,00 per compenso professionale.
Castrovillari, 26.02.25
Il Giudice Dott.ssa Beatrice Magaro'
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASTROVILLARI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Magarò ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 173/2019 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. MONACO DOMENICO, Parte_1 elettivamente domiciliato in VIA LEONARDO VINCI 29 CASSANO IONIO, presso il difensore avv. MONACO DOMENICO con il patrocinio dell'avv. MONACO DOMENICO, elettivamente Parte_2 domiciliato in VIA LEONARDO VINCI 29 CASSANO IONIO, presso il difensore avv.
MONACO DOMENICO con il patrocinio dell'avv. MONACO DOMENICO, elettivamente domiciliato Parte_3 in VIA LEONARDO VINCI 29 CASSANO IONIO, presso il difensore avv.
[...]
[...] con il patrocinio dell'avv. MONACO DOMENICO , elettivamente Parte_4 domiciliato in VIA LEONARDO VINCI 29 CASSANO IONIO, presso il difensore avv.
MONACO DOMENICO
ATTORI contro
, con il patrocinio dell'avv. ACCROGLIANO' RAFFAELLA, Controparte_1 elettivamente domiciliato in PIAZZA S. MICHELE ARCANGELO, 8/9 87064 CORIGLIANO CALABRO presso il difensore avv. ACCROGLIANO' RAFFAELLA
, con il patrocinio dell'avv. ACCROGLIANO' RAFFAELLA, Controparte_2 elettivamente domiciliato in PIAZZA S. MICHELE ARCANGELO, 8/9 87064 CORIGLIANO CALABRO, presso il difensore avv. ACCROGLIANO' RAFFAELLA
, con il patrocinio dell'avv. ACCROGLIANO' RAFFAELLA, Parte_5 elettivamente domiciliato in PIAZZA S. MICHELE ARCANGELO, 8/9 87064 CORIGLIANO CALABRO, presso il difensore avv. ACCROGLIANO' RAFFAELLA
CONVENUTI
OGGETTO: Azione di rivendica a revoca donazione
CONCLUSIONI: Come in atti pagina 1 di 6
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4
c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte, prima di procedere alla stesura della motivazione.
Con atto di citazione del 12.01.19 , , Parte_1 Controparte_3 Parte_3
e , premesso di essere proprietarie di un terreno agricolo sito in agro di Parte_4
Corigliano Calabro, località “ Scalaretto”, censito in catasto al fg. N.5 part.lle 48,52,55, che con contratto preliminare di vendita del 04.04.18 le stesse promettevano di vendere detto fondo alla società che la vendita non si era perfezionata, essendo le istanti CP_4
venute a conoscenza del fatto che , in data 19.06.18 aveva stipulato atto di Controparte_1 donazione dell'immobile predetto in favore dei figli e , Controparte_2 Parte_5
dichiarando falsamente che tale immobile gli era pervenuto per possesso pacifico ed ininterrotto “animo domini”, tanto premesso sulla scorta del rilievo che , Controparte_1
e si fossero immessi abusivamente ed illegittimamente nei detti terreni, CP_2 Pt_5
occupandoli e negando ogni diritto e/o accesso agli effettivi proprietari, conveniva in giudizio
, e , rassegnando le seguenti Controparte_1 Controparte_2 Parte_5 conclusioni: “ voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta, accertata la proprietà esclusiva delle attrici del fondo agricolo estremato in premessa, dichiarare l'occupazione abusiva e sine titulo di detto fondo da parte di , Controparte_1
e e per l'effetto ordinare immediatamente ex art. 186 Parte_5 Controparte_2
quater c.p.c., vista la chiara e incontestabile documentazione di proprietà allegata e prodotta, il rilascio del fondo sito in agro di Corigliano, alla località Scalaretto fg.n5 part.lle
48,52 e 55 in favore delle attrici legittime proprietarie;
dichiarare nullo e comunque inefficace
l'atto di donazione di possesso estremato in premessa, ordinando alla Conservatoria dei
Registri Immobiliari l'immediata cancellazione , con effetto retroattivo, delle relative trascrizioni, condannare , e al Controparte_1 Controparte_2 Parte_5
pagamento di una somma a titolo di risarcimento danni in favore delle attrici, somma pari ad almeno € 25.000,00 o di quell'altra somma maggiore o minore accertata e/o valutata anche ex art.1226 c.c., oltre interessi e oltre al pagamento della sanzione pecuniaria per la mancata partecipazione all'obbligatorio procedimento di mediazione;
condannare , Parte_6
pagina 2 di 6 e , in solido tra loro, al pagamento delle spese ed Controparte_2 Parte_5
onorari di lite, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato.
Ritualmente instaurato il contradditorio, si costituivano in giudizio i convenuti, i quali contestavano le avverse deduzioni, chiedendo il rigetto della domanda di cui deducevano l'infondatezza e l'inammissibilità e proponevano eccezione di usucapione, assumendo di aver posseduto l'immobile in oggetto da oltre vent'anni.
Espletata l'istruttoria, con ordinanza del 06.12.24 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
1.SULLA DOMANDA ATTOREA
La domanda attorea è infondata e non può trovare accoglimento.
Va preliminarmente osservato, in ordine alla qualificazione della domanda attorea che la stessa deve qualificarsi come domanda di rivendica: infatti, gli attori agiscono in giudizio premettendo di essere proprietari di un immobile sito in Corigliano Calabro, puntualmente indicato nel libello introduttivo, senza tuttavia averne la disponibilità di fatto, chiedendo l'accertamento della propria qualità di proprietari dell'immobile in oggetto e la restituzione dell'immobile predetto, sull'assunto che lo stesso sia illegittimamente detenuto dalla convenuta. Ora, mentre l'azione di restituzione è un'azione personale riconosciuta in favore del soggetto titolare del diritto ad ottenere l'adempimento dell'obbligo di ritrasferimento di una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, l'azione di rivendicazione è un'azione reale con la quale il proprietario di un bene, previo accertamento del proprio diritto, chiede la restituzione di un bene nei confronti di chiunque ne abbia il possesso senza titolo.
In particolare, l'azione di rivendicazione, disposta dall'art. 948 c.c., è concessa a favore di chi si afferma titolare del diritto di proprietà, benché la cosa oggetto del diritto sia posseduta o detenuta da un soggetto diverso, ed agisce, quindi, contro il possessore o detentore al fine di ottenere il riconoscimento giudiziale del proprio diritto, oltre alla conseguente consegna del bene, come nel caso di specie. In relazione all'onere della prova, in conformità all'art. 2697
c.c., chi agisce in rivendicazione ha l'onere di dimostrare il proprio diritto di proprietà: peraltro, se l'acquisto non è a titolo originario, il titolare dovrà dimostrare il proprio titolo d'acquisto ed il titolo dei suoi danti causa sino ad arrivare ad un acquisto a titolo originario (c.d. probatio diabolica).
pagina 3 di 6 Va, altresi' considerato che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, “la prima e fondamentale indagine che il giudice del merito deve compiere concerne l'esistenza, la validità e la rilevanza del titolo dedotto dall'attore a fondamento della pretesa, e ciò prescindendo da qualsiasi eccezione del convenuto, giacche, investendo essa uno degli elementi costitutivi della domanda, la relativa prova deve essere fornita dall'attore e
l'eventuale insussistenza deve essere rilevata dal giudice anche d'ufficio (Cass. n. 991/1977;
n. 4704/1985; n. 5131/2009). Si tratta di un onere fondamentale ed assoluto, tanto che il convenuto in rivendicazione non è a sua volta tenuto a fornire alcuna prova e può trincerarsi dietro il possideo quia possideo, e, se adduce qualche prova o qualche suo diritto sulla cosa, ciò non deve mai tornare a suo pregiudizio, non implicando, di per sé, rinuncia alla posizione vantaggiosa derivategli dal possesso e non esonerando l'attore dalla prova a suo carico”
(Cass. 28865/2021; ex pluris Cass. n. 1034/1962; n. 11555/2007; n. 14734/2018).
Invero, essendo l'usucapione un titolo d'acquisto a carattere originario, la sua invocazione, in termini di domanda o di eccezione, da parte del convenuto con l'azione di rivendicazione, non suppone, di per sé, alcun riconoscimento idoneo ad attenuare il rigore dell'onere probatorio a carico del rivendicante, il quale, anche in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, non è esonerato dal dover provare il proprio diritto, risalendo, se del caso, attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che egli stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo. Il rigore probatorio rimane, tuttavia, attenuato quando il convenuto, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato, l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere. Per contro, la mera deduzione, da parte del convenuto, di un acquisto per usucapione il cui "dies a quo" sia successivo al titolo del rivendicante o di uno dei suoi danti causa, come nel caso di specie, disgiunta dal riconoscimento o dalla mancata contestazione della precedente appartenenza, non comporta alcuna attenuazione del rigore probatorio a carico dell'attore, che a maggior ragione rimane invariato qualora il convenuto si dichiari proprietario per usucapione in forza di un possesso remoto rispetto ai titoli vantati dall'attore. (cfr. Cass. Civ. 28865/21).
Tanto premesso si osserva che nel caso di specie l'istante, dichiara di essere proprietaria del bene in virtù di successione testamentaria, limitandosi alla produzione della dichiarazione di successione di , che non può avere un valore dirimente ai fini della prova della Persona_1
proprietà del fondo atteso che l'acquisto a titolo derivativo (il contratto o la successione pagina 4 di 6 ereditaria) indica solo che c'è stato un atto di trasmissione del diritto di cui era titolare il dante causa.
Poiché nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet, il rivendicante che esibisca un titolo derivativo non dimostra di essere effettivamente proprietario, ma solo di avere ricevuto la legittimazione a possedere che era vantata dal suo predecessore (cfr. cass.
Civ. 33190/23)
L'attore deve dunque risalire a un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrare di avere posseduto (direttamente o sommando il proprio possesso a quello dei suoi predecessori per effetto dell'accessione o successione del possesso ex art. 1146 c.c.) per il tempo necessario al compimento dell'usucapione, ipotesi neppure dedotta nel caso di specie.
Tali considerazioni già di per se' sarebbero assorbenti e precluderebbero l'accoglimento della domanda attorea.
2.SULL'ECCEZIONE DI USUCAPIONE
Ad ogni buon conto si osserva come , abbia dimostrato il possesso uti Controparte_1
dominus, ultraventennale, del fondo in oggetto, avendo i testi escussi , Tes_1 Tes_2
e , dato atto che l'istante da oltre vent'anni si è occupato del fondo in
[...] Testimone_3
oggetto, coltivandolo, procedendo alla costante manutenzione e pulizia del fondo, effettuandovi delle opere , quali la sistemazione della strada di accesso, il livellamento del suolo, la trivellazione per la realizzazione di un pozzo per l'estrazione di acqua irrigua, impianti di sollevamento e irrigazione localizzata, un impianto di ulivo che ha modificato la destinazione del fondo, provvedendo, altresi' alla realizzazione di una sbarra con lucchetto.
Risulta, peraltro documentata anche la pratica relativa alla concessione delle necessarie autorizzazioni relative alla realizzazione di un pozzo nel fondo in oggetto.
Alla luce delle esposte considerazioni va rigettata la domanda, costituendo, peraltro, ius receptum, il principio secondo cui non è nullo il contratto di compravendita con cui viene trasferita la proprietà dell'immobile sul quale il venditore abbia esercitato il possesso per tempo sufficiente al compimento dell'usucapione, ancorchè l'acquisto della proprietà non sia stato giudizialmente accertato in contraddittorio con il precedente proprietario (cfr. Cass. Civ.
2485/07).
Sulle spese di lite.
pagina 5 di 6 Le spese processuali, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza, con la precisazione che le medesime vengono liquidate secondo i parametri individuati con d.m. 55/14 ricadendo la fase conclusiva dell'attività professionale dell'avvocato in un momento successivo all'entrata in vigore del citato decreto, avuto riguardo al valore (scaglione compreso tra 5.201,00 e 26.000,00), alla natura della controversia, al numero e dell'importanza e complessita' delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta ed assorbita:
Rigetta la domanda
Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 2.540,00 per compenso professionale.
Castrovillari, 26.02.25
Il Giudice Dott.ssa Beatrice Magaro'
pagina 6 di 6