Articolo 2 della Legge 26 dicembre 1958, n. 1119
Articolo 1Articolo 3
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22 gennaio 1959
Art. 2.
Fermi restando i privilegi e le agevolazioni fiscali previsti dalla legge 20 novembre 1951, n. 1297 , lo Stato concorre alla attuazione dell'ammasso di cui all'articolo precedente nella misura massima di lire 2500 per ogni quintale di prodotto ammassato, entro il limite di spesa complessivo di 600 milioni di lire. Nei conferimenti sono preferiti i produttori coltivatori diretti per la intera loro produzione, nonche' i piccoli e medi produttori per partite non superiori a 100 quintali. Sono ammessi a conferimento anche gli oli di oliva di pressione, sino a 10 gradi di acidita'.
Entrata in vigore il 22 gennaio 1959