Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/06/2025, n. 2405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2405 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I C A T A N I A
Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Laura Renda, a seguito dell'udienza del 27 maggio 2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1147/2024 promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. C. Ferrarotto, Parte_1
giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
, in persona del ministro pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dal funzionario delegato, dott.
[...]
CP_2
-resistente-
e contro
Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore;
[...]
-convenuto contumace-
e nei confronti di
, in persona del legale rappresentante Controparte_4 pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria Battiato, giusta procura generale in atti;
-litisconsorte necessario-
Avente ad oggetto: impugnazione della sanzione disciplinare conservativa.
1
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 1.2.2024, il ricorrente in epigrafe indicato ha esposto di prestare servizio per il quale docente di ruolo e di svolgere la propria Controparte_1 prestazione presso l'Istituto Scolastico “Rocco Chinnici” di CP_3
che in data 2 gennaio 2023, ovverosia durante il periodo di sospensione delle lezioni per le festività natalizie, gli era stata recapitata dal Dirigente Scolastico una irrituale richiesta di chiarimenti in ordine alle riscontrate assenze nel registro elettronico delle valutazioni e voti per tutti gli studenti affidati, alla quale aveva dato riscontro il 9 gennaio 2023, significando di aver già comunicato al
Dirigente che non avrebbe utilizzato il nuovo software, adottato in carenza di una delibera del
Collegio dei Docenti autorizzativa del cambio programma di tale registro, sicché avrebbe adoperato lo stesso soltanto per le attestazioni afferenti le assenze degli alunni, predisponendo il giornale di classe in modalità analogica;
che in data 16 febbraio 2023 il Dirigente Scolastico, premesso che la scelta del software da utilizzare era di sua competenza, riepilogata la condotta censurata, elevava la seguente contestazione di addebito: “mancata compilazione giornaliera completa del registro elettronico in uso come unico sistema di rilevazione delle presenze e assenze degli studenti, di annotazioni del diario di classe, in cui si segnalano ritardi e uscite anticipate degli alunni, argomenti delle lezioni, compiti assegnati per casa, letture delle circolari, note disciplinari, valutazioni delle prove scritte, delle prove laboratoriali e di quelle orali, per tutti gli studenti affidati, relativamente a tutte le classi a Lei assegnate in questo anno scolastico”; che presentava quindi le sue deduzioni a mezzo PEC del 6 marzo 2023 con le quali confermava la correttezza del suo operato per avere utilizzato il software indicato dal Dirigente quale registro di classe, di avere piuttosto legittimamente scelto di usare la modalità analogica per il proprio registro personale e ciò in quanto la forma cartacea è l'unica approvata dal Controparte_1
giacché, non essendo stati emanati i provvedimenti attuativi della dematerializzazione in
[...]
ambito scolastico, il registro elettronico è obbligatorio solo allorquando il Consiglio dei Docenti ne deliberi il suo utilizzo e nei limiti e modi da questo stabiliti;
che con provvedimento del 13 marzo 2023, il Dirigente Scolastico concludeva il procedimento disciplinare con l'irrogazione della sanzione della sospensione dal servizio per giorni 4 per avere il docente posto in essere “comportamenti disciplinarmente rilevanti, in quanto non conformi ai
2 doveri e agli obblighi del dipendente per violazione degli obblighi di servizio con particolare riferimento alla compilazione dell'unico registro elettronico in uso, adottato con la circolare dello scrivente n. 10 del 13 settembre 2022”.
Ha affermato, dunque, che la sanzione è radicalmente nulla o comunque illegittima perché irrogata da un organo in carenza del relativo potere e ciò in quanto l'art. 55 bis del D.Lgs. 165/2001 attribuisce il potere sanzionatorio al Dirigente Scolastico solo per le infrazioni sanzionabili con la sospensione fino a 10 giorni, la disposizione dovendo essere letta, in ossequio agli orientamenti giurisprudenziali, nel senso che, in mancanza di una sanzione che disponga la sospensione fino a 10 giorni, il Dirigente non può irrogare quanto previsto dall'art. 494 del D.Lgs 297/1994 perché ciò che rileva ai fini del limite imposto dall'art. 55 bis menzionato è il massimo edittale irrogabile che in specie è di un mese e quindi ben oltre i 10 giorni.
Ha, inoltre, dedotto la nullità della sanzione irrogata per contraddittorietà dei motivi addotti in esito al procedimento disciplinare poiché gli era stato inizialmente contestato di non aver annotato i voti e valutazioni dei discenti e, successivamente, gli era stato imputato il mancato utilizzo del registro elettronico prescelto dal Dirigente Scolastico.
Ha, altresì, asserito che la sanzione è illegittima per insussistenza del fatto poiché egli aveva effettivamente attestato voti e valutazioni ma in un registro cartaceo, che rimaneva strumento legittimo in mancanza di obbligo legale di utilizzare esclusivamente la forma digitale per i registri di classe e del docente.
Ha, infine, rilevato che la sanzione sarebbe comunque inficiata da difetto di proporzione in quanto la condotta non sarebbe sussumibile in una violazione dei doveri di ufficio ma semmai in una mera irregolarità compilativa degli atti pubblici di competenza del docente.
Ha, pertanto, chiesto – considerato peraltro che l'importo della suddetta Carta Docenti, istituita dalla L. 107/2015 (cosiddetta della “Buona Scuola), art. 1, commi 121, 122 e 123, non viene accreditato qualora il docente sia incorso nella sanzione della sospensione disciplinare e che l'art. 497 del Testo Unico sulla Scuola (Dlgs. 297/1994) dispone che “La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio di cui all'articolo 494 comporta il ritardo di un anno nell'attribuzione dell'aumento periodico dello stipendio.” - di “riconoscersi e dichiararsi la nullità o comunque l'illegittimità della sanzione disciplinare della sospensione disposta nei suoi confronti;
Conseguentemente: - Annullarsi la sanzione disciplinare in atti impugnata;
- Condannarsi il
, in persona del suo ministro e legale rappresentante pro Controparte_1 tempore nonché l' Controparte_3
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla rifusione in favore del
[...]
ricorrente della ritenuta retributiva operata in ragione della sospensione;
- In particolare
3 condannarsi alla rifusione, eventualmente a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, dell'importo di € 342,43 come da allegato prospetto paga, oltre al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
- Condannare le amministrazioni convenute, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, al versamento dei contributi previdenziali per il periodo di sospensione;
- Riconoscersi e dichiararsi il diritto del ricorrente all'assegnazione o comunque all'utilizzo dell'importo di € 500,00 relativo alla cosiddetta Carta Docenti, per l'anno scolastico di riferimento, 2022/2023 condannandosi le Amministrazioni convenute, in persona del rispettivo loro rappresentante pro tempore, all'assegnazione ovvero all'accredito sulla precisata carta del predetto importo in favore del ricorrente;
- Dichiararsi il diritto del ricorrente all'ordinaria progressione in carriera, ivi incluso il computo dei giorni di sospensione;
- Condannarsi le
Amministrazioni convenute, in persona del rispettivo loro legale rappresentante pro tempore, al pagamento di spese e compensi del presente giudizio, ivi compreso il costo del contributo unificato pari ad € 259,00”.
Con memoria difensiva del 21 febbraio 2024 si è tempestivamente costituito in giudizio l' CP_5 dichiarandosi estraneo al procedimento e disponibile all'accredito delle somme a titolo di omessa contribuzione nel limite prescrizione che deve intendersi sospeso per i dipendenti delle Pubbliche
Amministrazioni sino al 31 dicembre 2024 in forza del D.L. 215/2023.
Con memoria difensiva del 26 marzo 2024 si è tempestivamente costituito il
[...]
procedendo a una contestazione generica dei motivi di impugnazione Controparte_1 della sanzione e contestando la legittimazione passiva dell' in quanto il Parte_2 versamento contributivo sarebbe conseguenza automatica e assorbente dell'annullamento dell'atto sanzionatorio.
Ha, quindi, concluso chiedendo: “Dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' - CP_5
Fissare udienza ai sensi dell'art. 420 c.p.c.; - Rigettare il ricorso formulato ex. art. 414 c.p.c. in quanto infondato in fatto ed in diritto, nonché perché carente di prova;
- In estremo subordine, derubricare la sanzione in altra meno intensa;
- Condannare parte ricorrente al pagamento delle spese e compensi di lite ai sensi dell'art. 91 c.p.c. ed art. 152 bis disp. att. c.p.c.”.
L'Istituto Scolastico è rimasto contumace nonostante la regolare notifica a mezzo PEC del 12 febbraio 2024.
All'esito dell'udienza di discussione del 27 maggio 2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti come da note in atti, la causa è stata trattenuta per la decisione e viene quindi definita nei termini che seguono.
***
4 1. Deve preliminarmente darsi atto dell'orientamento consolidato della Corte di Cassazione secondo il quale: “anche dopo l'estensione della personalità giuridica, per effetto della legge delega n.
59/1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione, ai circoli didattici, alle scuole medie e agli
Istituti di istruzione secondaria, il personale ATA e docente della scuola si trova in rapporto organico con l'Amministrazione della Pubblica Istruzione dello Stato, a cui l'art. 15 del D.P.R. n.
275/1999 ha riservato le funzioni relative al reclutamento del personale, e non con i singoli Istituti, che sono dotati nella materia di mera autonomia amministrativa. Ne consegue che, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la legittimazione passiva del , mentre CP_1 difetta la legittimazione passiva del singolo ” (Cass. n. 6372/2011; Cass. n. 21276/2010; CP_3
Cass. n. 20521/2008; Cass. n. 9752/2005).
Stante quanto sopra, va dichiarata la carenza di legittimazione passiva dell'Istituto Scolastico convenuto.
2. Ancora in via preliminare deve dichiararsi la legittimazione passiva dell' Parte_2
attesa la domanda di regolarizzazione della posizione assicurativa e contributiva, alla luce del
CP_ recente orientamento della Cassazione secondo cui l' è litisconsorte necessario nel giudizio iniziato dal lavoratore contro il datore di lavoro per ottenere la condanna di quest'ultimo al pagamento dei contributi non versati (Cass. n. 29637/2021).
3. Venendo al merito, la censura afferente alla carenza del potere sanzionatorio in capo al Dirigente
Scolastico è fondata e, pertanto, la sanzione sospensiva deve essere annullata.
Sul punto sono già intervenute molteplici sentenze di questo Tribunale le cui motivazioni, per la loro attinenza alla fattispecie e chiarezza espositiva, si fanno proprie e di seguito trascrivono ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c..
Si riportano specificatamente le argomentazioni svolte nella sentenza n. 1490/2025, emessa all'esito del procedimento R.G.L. n. 4772/2024, Giud. Est. Dott.ssa R. Nicosia:
“Nel contesto considerato, secondo il principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. (si rinvia, per brevità, tra le tante, a Cass.
9.01.2019 n. 363), è assorbente l'esame della competenza del dirigente della struttura scolastica, a cui appartiene il dipendente in ipotesi destinatario della misura disciplinare, ad adottare i provvedimenti sanzionatori oggetto di censura, avendo assunto il ricorrente che l'esercizio del potere disciplinare da parte dell'Amministrazione Scolastica non può essere apprezzato in ragione dell'entità della sanzione in concreto inflitta bensì sulla scorta della sanzione astrattamente prevista dalla norma disciplinare applicata, sicché la sospensione dei docenti rientra tra le misure di competenza dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari e non del dirigente scolastico.
5 L'indagine in parola va condotta tenendo conto che l'art. 55 bis d.lgs. n. 165/2001 nel testo novellato dal d.lgs. n. 75/2017 stabilisce espressamente che “1. Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione della sanzione del rimprovero verbale, il procedimento disciplinare è di competenza del responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente. Alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo.
2. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell'ambito della propria organizzazione, individua l'ufficio per i procedimenti disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce la titolarità e responsabilità.
3. Le amministrazioni, previa convenzione, possono prevedere la gestione unificata delle funzioni dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza. L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell'addebito e convoca l'interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per l'audizione in contraddittorio a sua difesa. Il dipendente può farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. In caso di grave ed oggettivo impedimento, ferma la possibilità di depositare memorie scritte, il dipendente può richiedere che l'audizione a sua difesa sia differita, per una sola volta, con proroga del termine per la conclusione del procedimento in misura corrispondente. Salvo quanto previsto dall'articolo 54-bis, comma 4, il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro centoventi giorni dalla contestazione dell'addebito. Gli atti di avvio e conclusione del procedimento disciplinare, nonché l'eventuale provvedimento di sospensione cautelare del dipendente, sono comunicati dall'ufficio competente di ogni amministrazione, per via telematica, all
[...]
, entro venti giorni dalla loro adozione. Al fine di tutelare la riservatezza del Controparte_6
dipendente, il nominativo dello stesso è sostituito da un codice identificativo.
…
6 … 9-quater. Per il personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, il procedimento disciplinare per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni è di competenza del responsabile della struttura in possesso di qualifica dirigenziale e si svolge secondo le disposizioni del presente articolo. Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge dinanzi all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari”.
In ragione di detta norma, dunque, per il personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) la competenza in materia disciplinare spetta: al responsabile della struttura se questi riveste la qualifica di dirigente “per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni”, ovvero, all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque nel caso di infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo caso.
Ebbene, l'art. 91 del CCNL Comparto Scuola 2006/2009 prevede che “per il personale docente ed educativo della scuola di ogni ordine e grado continuano ad applicarsi le norme di cui al Titolo I,
Capo IV della parte III del d.lgs. n. 297/1994”.
In particolare, l'art. 492 del d.lgs. n. 297/1994 delinea un sistema sanzionatorio graduato in relazione alla gravità delle infrazioni, stabilendo, al comma 2, che le sanzioni disciplinari comminabili al personale direttivo e docente in caso di violazione dei propri doveri sono le seguenti: “a) la censura;
b) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese;
c) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi;
d) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, trascorso il tempo di sospensione, per lo svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o direttiva;
e) la destituzione”. Al comma 3 viene precisato che “Per il personale docente il primo grado di sanzione disciplinare è costituito dall'avvertimento scritto, consistente nel richiamo all'osservanza dei propri doveri”.
A sua volta, l'art. 494 del d.lgs. citato, dopo aver chiarito al comma 1 che “La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio consiste nel divieto di esercitare la funzione docente o direttiva, con la perdita del trattamento economico ordinario” (salvo quanto disposto sugli effetti della suddetta sanzione dall'art. 497), statuisce al comma 2 che “La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese viene inflitta:
7 a) per atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o per gravi negligenze in servizio;
b) per violazione del segreto d'ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità;
c) per avere omesso di compiere gli atti dovuti in relazione ai doveri di vigilanza”.
Il successivo art. 495 stabilisce che la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi è inflitta: “a) nei casi previsti dall'art. 494, qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità; b) per uso dell'impiego ai fini di interesse personale;
c) per atti in violazione dei propri doveri che pregiudichino il regolare funzionamento della scuola o per concorso negli stessi atti;
d) per abuso di autorità”.
Per il personale ATA, invece, a differenza dei docenti, il CCNL del 2007 prevede, all'art. 93, tra le sanzioni disciplinari “la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a 10 giorni”.
Ricostruito il quadro normativo di riferimento, è bene sottolineare che con specifico riguardo al personale docente, la contrattazione collettiva [id est: Il CCNL di settore 2019/2021 all'art. 48 dispone “1. Le parti convengono sulla opportunità di rinviare ad una specifica sessione negoziale a livello nazionale la definizione, per il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche, della tipologia delle infrazioni disciplinari e delle relative sanzioni […].
3. Nelle more della sessione negoziale di cui al comma 1, rimane fermo quanto stabilito dal Capo IV Disciplina,
Sezione I Sanzioni Disciplinari del d.lgs. n. 297 del 1994”] non prevede la sanzione della sospensione dall'insegnamento fino a dieci giorni quale massimo edittale – come, invece, previsto dall'art. 55-bis, comma 9-quater, del TUPI – ma si limita ad operare un rinvio alle disposizioni del d.lgs. n. 297/1994 che prevedono, rispettivamente, la “sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese” (cfr. art. 492 del d.lgs. n. 297/1994) e la “sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi” (così, art. 495 cit.).
Muovendo dai superiori rilievi, i giudici di legittimità nell'attenzionare questioni analoghe a quella per cui è causa sviluppatesi già sotto il vigore delle modifiche apportate dal d.lgs. n.150/2009 all'art. 55 bis del d.lgs. n.165/200, hanno rilevato che “… L'art. 29 del CCNL Comparto istruzione e ricerca (triennio 2016- 2018) del 19 aprile 2018, nell'affermare l'opportunità di rinviare ad una specifica sessione negoziale a livello nazionale la definizione, per il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche, della tipologia delle infrazioni disciplinari e delle relative sanzioni, ha mantenuto fermo, nelle more, quanto stabilito dagli artt. 492-501 (con alcune modifiche all'art. 498, comma 1) del D.Lgs. n. 297 del 1994, come già aveva disposto il citato art. 91 del CCNL del
2007.
8 13. Il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 492, comma 2, lett. b) e c), -come si è detto- stabilisce che al personale direttivo e docente "nel caso di violazione dei propri doveri, possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:
b) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese;
c) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi;
(...)".
… Per il personale ATA, invece, il CCNL del 2007 prevede, all'art. 93, tra le sanzioni disciplinari
"la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a 10 giorni".
… ai fini della determinazione della competenza, doveva farsi riferimento a valutazione in concreto, ex ante, rimessa al responsabile della struttura, essendo lo stesso in grado di valutare a tale momento la gravità della violazione contestata, e dunque se trasmettere o meno gli atti all CP_7
15. Il D.Lgs. n. 165 del 2001, citato art. 55-bis, nel testo applicabile ratione temporis, anteriore alla novella del D.Lgs. n. 75 del 2017, … stabilisce (comma 1, primo periodo) che per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni, il procedimento disciplinare, se il responsabile della struttura ha qualifica dirigenziale, si svolge secondo le disposizioni del comma 2.
Invece (art. 55-bis, comma 1, secondo periodo), quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge secondo le disposizioni del comma 4 (...)".
15.1. Ai sensi del citato comma 2, pertanto, il dirigente avuta notizia di comportamenti punibili con taluna delle sanzioni disciplinari di cui al comma 1, primo periodo, procede alla contestazione, convoca il lavoratore per il contraddittorio a difesa, svolge l'eventuale istruttoria e conclude il procedimento con l'eventuale irrogazione della sanzione.
Diversamente, il responsabile della struttura privo di qualifica dirigenziale o per le sanzioni più gravi, ai sensi del comma 3, trasmette gli atti all'Ufficio per il procedimento disciplinare di cui al comma 4.
16. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare (Cass., n. 11636 del 2016), la regola della
"competenza" caratterizza l'intero impianto del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55-bis, che attribuisce il potere disciplinare per le sanzioni di minore gravità (dal rimprovero scritto alla sospensione dal lavoro e dalla retribuzione sino a 10 giorni) al responsabile della struttura avente qualifica dirigenziale (comma 1), e la competenza per le sanzioni più gravi (dalla sospensione da 11 giorni a sei mesi al licenziamento) all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari.
9 16.1. La corretta determinazione della competenza si riverbera, peraltro, sulle regole procedurali da applicare nelle fasi della contestazione dell'addebito, dell'istruttoria e dell'adozione della sanzione.
16.2. La sentenza di questa Corte da ultimo citata ha posto in rilievo come la "ratio" dell'art. 55- bis, deve essere individuata, in primo luogo, nell'esigenza di rendere più veloce l'esercizio del potere disciplinare ed, in secondo luogo, ma solo per i procedimenti relativi a fatti puniti con sanzioni più severe, nella esigenza di assicurare al dipendente maggiori garanzie, quali sono indubbiamente assicurate dall che offre al lavoratore pubblico sufficienti garanzie di CP_7
imparzialità, in ragione della "specializzazione" di tale organo e, soprattutto, della sua indifferenza rispetto al capo della struttura del dipendente incolpato, coinvolto direttamente nella vicenda disciplinare.
16.3. Ed infatti, per le sanzioni più gravi il legislatore ha inteso garantire la terzietà dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari, da intendersi quale distinzione, sul piano organizzativo, rispetto alla struttura nella quale opera il dipendente (cfr., Cass. n. 1753 del 2107, n. 16706 del 2018).
La disposizione normativa ha sancito una distinzione tra "responsabile della struttura",
"responsabile della struttura dirigente" e graduata sulla base della maggiore o minore CP_7
afflittività delle sanzioni disciplinari, con ciò stabilendo che i procedimenti disciplinari che possono concludersi con le sanzioni più gravi devono essere promossi e gestiti da un ufficio specifico,
l' CP_7
17. Alla violazione delle regole sulla competenza, che si risolve in una violazione di norme di legge inderogabili, consegue l'illegittimità del procedimento disciplinare e la nullità della sanzione irrogata (si v., ex plurimis, Cass., n. 7177 del 2017).
18. Proprio in ragione della ratio che nell'impiego pubblico contrattualizzato sottende i criteri di attribuzione della competenza in materia disciplinare, la competenza ad iniziare, svolgere e concludere il procedimento disciplinare deve essere determinata in ragione della sanzione disciplinare come stabilita in astratto, in relazione alla fattispecie legale, normativa o contrattuale, che viene in rilievo.
Il principio del giusto procedimento, che trova applicazione anche con riguardo al procedimento disciplinare (v., Cass., n. 16706 del 2018, Corte Cost., sentenza n. 51 del 2014) e il principio di legalità in senso formale postulano che la competenza risulti determinata dalla legge in modo certo, anteriore al caso concreto, ed oggettivo.
L'organo competente deve essere individuato in modo univoco e chiaro (v., Cass., n. 29181 del
2018) a prescindere e, comunque, anteriormente rispetto ad uno specifico procedimento disciplinare.
10 19. D'altra parte, facendo riferimento, come prospetta in modo non condivisibile il ricorrente, alla sanzione eroganda in concreto, si determinerebbe il paradosso che l'individuazione dell'organo competente da cui discende anche la determinazione delle regole procedurali applicabili, avverrebbe sulla base di un dato incerto ed opinabile, che ben potrebbe essere smentito all'esito del procedimento medesimo svoltosi secondo le suddette regole.
20. Inoltre, vi sarebbe una inappropriata trasposizione in un ambito, quello della determinazione della competenza, funzionalmente caratterizzato da esigenze di predeterminazione, generalità ed astrattezza, del principio più volte affermato da questa Corte dell'esclusione della configurabilità in astratto di qualsivoglia automatismo nell'irrogazione di sanzioni disciplinari, atteso che il principio della proporzionalità delle stesse rispetto ai fatti commessi costituisce regola valida per tutto il diritto punitivo e risulta trasfusa, per l'illecito disciplinare, nell'art. 2106 c.c., richiamato dal
D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55, anche nel testo risultante dalla novella del 2009 (v. Cass., n. 18858 del 2016, n. 5706 del 2017, in materia di destituzione del personale scolastico, Cass., n. 13865 del
2019, n. 14063 del 2019).
Tale principio peraltro, si fonda, secondo l'insegnamento del Giudice delle Leggi, sul presupposto secondo cui il principio di eguaglianza- ragionevolezza esige, in via generale, che sia conservata all'organo disciplinare (competente) una valutazione discrezionale sulla proporzionale graduazione della sanzione disciplinare nel caso concreto (così, in particolare, sentenza Corte
Cost., n. 197 del 2018, si v. anche la sentenza Corte Cost., n. 268 del 2016).
21. Dunque, con riguardo al personale docente ed educativo della scuola, poiché per le infrazioni di cui al D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 494, comma 1, lett. a), b) e c), la fattispecie legale di cui al medesimo art. 494, comma 1, e all'art. 492, comma 2, lett. b), prevede "la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese", ai sensi dell'art. 55-bis, comma 1, primo e secondo periodo, applicabile ratione temporis nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 75 del 2017, per il procedimento disciplinare sussiste la competenza dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari (U.P.D.) e non del dirigente scolastico, trattandosi di infrazioni punibili con sanzione più grave rispetto a quella inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni, dovendosi fare riferimento alla fattispecie disciplinare legale e non a valutazioni ex ante della sanzione irrogabile in concreto, meramente ipotetiche e discrezionali”
(così, in motivazione, Cass. 31.10.2019 n. 28111. Conf., tra le tante, Cass 14.07.2021 n. 20059;
Cass. 27.08.2021 n. 23524; Cass. 17.05.2022 n. 15800).
Nel medesimo senso, più di recente, i giudici di legittimità hanno ribadito che è illegittima la sanzione della sospensione dall'insegnamento per due giorni comminata ad un docente dal
Dirigente scolastico, in quanto non tiene conto dell'entità massima della sanzione applicabile
11 all'illecito disciplinare contestato, ricondotto nella previsione di cui alla lett. b del comma 2 dell'art. 492 del d.lgs. n. 297/1994, finendo in tal modo per attribuire contraddittoriamente al dirigente “una valutazione ex ante della sanzione da applicare in astratto”. Né è consentito ritenere che una siffatta interpretazione finirebbe per escludere la competenza del Dirigente scolastico ad erogare la sanzione conservativa della sospensione fino a dieci giorni, atteso che “La ratio dell'art. 55-bis del d.lgs. n. 165 del 2001 è quella di garantire il rispetto di determinate forme nel procedimento disciplinare, differenziate (con tutele crescenti) a seconda della gravità della sanzione prevista. Il che certamente non implica la necessità che esistano illeciti disciplinari per i quali sia prevista (da altre norme, non essendo l'art. 55-bis diretto a «introdurre nuove sanzioni») la sanzione massima della sospensione dal servizio di dieci giorni. Se le norme sanzionatrici prevedono una durata edittale massima superiore a dieci giorni anche nei casi meno gravi per i quali è tuttavia prevista la possibilità di adottare la sanzione sospensiva –come avviene nell'art. 492 del d.lgs. n. 297 del 1994
– semplicemente il potere disciplinare del dirigente sarà contenuto nel limite delle sanzioni non sospensive (nel caso in esame, la sola sanzione della censura), mentre tutte le sanzioni sospensive resteranno riservate alle forme, più garantiste, che prevedono l'intervento dell'apposito Ufficio per il Procedimento Disciplinare”, assicurando quest'ultimo organo maggiori garanzie di terzietà, in difetto della sussistenza delle quali si determina l'invalidità della sanzione stessa (Cass. 11.07.2024
n. 19097).
Di qui, l'inserimento nel corpo dell'art. 55 bis del d.lgs. n.165/2001 del comma 9 quater operato dalla riforma Madia si limita a chiarire che anche nel comparto scuola la procedura che regola i procedimenti disciplinari è quella del citato T.U., senza con ciò innovare i criteri di valutazione della legittimità dell'atto sanzionatorio che resta da compiere in relazione alla disciplina sostanziale vigente al momento della sua adozione (così, sostanzialmente, Cass. 10.11.2022 n.33234 che richiama in parte motiva Cass.
7.06.2016 n. 11627; Cass. 10.06.2016 n. 11985) e, dunque, come già detto, avuto riguardo alla sanzione edittale come stabilita in astratto dall'art. 494, comma 1, lettere a), b) e c) del d.lgs. n. 297/1994 e non a quella da applicarsi in concreto.” (Sent. n. 1490/2025 Trib.
Catania).
Nella fattispecie in esame il Dirigente Scolastico ha, quindi, irrogato illegittimamente la sanzione della sospensione per quattro giorni in carenza di potere sicché la sanzione comminata deve essere dichiarata nulla.
Deve, tuttavia, darsi atto che il convenuto ha concluso chiedendo, tra l'altro: “In estremo CP_1 subordine, derubricare la sanzione in altra meno intensa”.
4. Sul potere/dovere del giudice di rideterminare la sanzione annullata in ambito di pubblico impiego, si osserva che tale obbligo (come inteso dalla Suprema Corte) è stato introdotto per mezzo
12 del D.Lgs. 75/2017, il quale ha aggiunto il seguente comma 2 bis all'art. 63 del D.Lgs. 165/2001:
“Nel caso di annullamento della sanzione disciplinare per difetto di proporzionalità, il giudice può rideterminare la sanzione, in applicazione delle disposizioni normative e contrattuali vigenti, tenendo conto della gravità del comportamento e dello specifico interesse pubblico violato”.
In disparte ogni valutazione sull'applicabilità di tale norma alla diversa ipotesi, in specie, di annullamento della sanzione per carenza di potere, è opportuno rilevarsi che anche nel merito alcuna sanzione può essere irrogata, attesa l'irrilevanza disciplinare del contegno serbato dal docente.
Invero, questo Ufficio (Trib. di Catania,. Sez. lav. n. 2778/2020) ha già avuto occasione di esprimersi sulla non obbligatorietà del registro in formato elettronico enunciando la natura programmatica dei commi 28, 29 e 30 dell'art. 7 del D.Lgs 95/2012 e la mancata emanazione dei regolamenti attuativi della dematerializzazione in ambito scolastico, risultanti nell'insussistenza di alcun obbligo di legge ad adoperare lo strumento informatico piuttosto che quello analogico.
Tale ragionamento non è inficiato dalla modifica apportata all'art. 7 del D.Lgs 95/2012 dall'art. 5, comma 4, del D.L. 45/2025, abrogativo del comma 27, in ragione dell'entrata in vigore della norma in data 8 marzo 2025 e cioè in un momento seriore alla commissione degli addebiti.
Partendo dalle allegazioni delle parti, rilevanti in quanto non specificatamente contestate, devono evidenziarsi la delibera del Consiglio dei Docenti n. 217 del 10 settembre 2013 e la n. 58 del 24 giugno 2020 del Consiglio d'Istituto (non depositate in atti) con le quali, dato atto della dotazione di infrastrutture e strumenti da parte dell'istituto scolastico tali da mettere il docente in condizione di operare in classe, mediante connessione wireless e P.C. e/o tablet a disposizione dei docenti in ogni classe, si è convenuta l'implementazione elettronica dei registri di classe.
A fronte di tale convenzione, l'obbligo di adottare la strumentazione informatica ha derivazione contrattuale e non legale sicché è nella fonte negoziale che vanno ricercati i modi e limiti della regolamentazione del diario e giornale di classe.
Non è in dubbio che la violazione dei propri doveri, quale condotta legittimante la reazione disciplinare, sia ipotesi integrata altresì allorquando non vi sia il rispetto delle prescrizioni contrattuali predisposte per un efficiente disimpegno del servizio pubblico.
Tuttavia, in mancanza di prova circa una previsione con la quale il collegio dei docenti ha delegato al Dirigente Scolastico la scelta del software del registro elettronico, stante il mancato deposito in giudizio delle delibere in oggetto, la modifica unilaterale del software da parte del superiore è illegittima perché facoltà rimessa alla discrezionalità del Collegio dei Docenti e del Consiglio di
Istituto.
13 Invero, l'art. 29, comma 4, del CCNL del 29.11.2007, richiamato dall'art. 28, comma 3, del CCNL del 19.4.2018 stabilisce che “4. Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse modalità organizzative del servizio, il consiglio d'istituto sulla base delle proposte del collegio dei docenti definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio, pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell'istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie”.
Non può revocarsi in dubbio che nell'alveo delle modalità organizzative del servizio vi rientri certamente la predisposizione digitale dei registri, ivi inclusa la scelta del software specifico da utilizzare, in ragione della diversità di funzioni e possibilità di navigazione insite in ogni scelta progettuale di un programma informatico che influiscono incisivamente nella concreta accessibilità del servizio e nella idoneità del canale comunicativo tra l'istituto e le famiglie.
5. In conclusione, la sanzione disciplinare inflitta con provvedimento del 13 marzo 2023 è nulla per carenza di potere e per insussistenza di rilievo disciplinare della condotta sottesa sicché il CP_1 convenuto deve essere condannato al ripristino dello status quo ante all'irrogazione illegittima.
Quanto alle conseguenze previste dall'art. 9, comma 3, del D.P.C.M. del 28.11.2016 e dall'art. 497 del D.Lgs. 297/1994 in ipotesi di sospensione dal servizio, queste devono ritenersi automaticamente caducate per effetto della statuizione sulla nullità ex tunc della sanzione sospensiva sicché il deve essere condannato alla corresponsione delle retribuzioni Controparte_1
omesse, compreso il versamento degli oneri previdenziali e assistenziali, al riconoscimento del servizio prestato in costanza del periodo di sospensione e dell'intero anno scolastico 2022/2023 ai fini dell'avanzamento stipendiale e all'attribuzione della cd. Carta del docente per il medesimo anno, laddove ne sussistano i presupposti.
Sulle somme così indicate è riconosciuta la maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, come per legge.
6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano a carico del convenuto ai sensi del CP_1
D.M. 55/2014, come da ultimo modificato dal D.M. 147/2022, in assenza della maggiorazione prevista dal comma 1 bis dell'art. 4 in quanto non risulta l'operatività dei collegamenti ipertestuali funzionali all'agile navigabilità dell'atto e dei suoi allegati.
Stante la posizione processuale rivestita dall' , intervenuto quale litisconsorte Parte_2
necessario e in assenza di alcuna domanda nei suoi confronti, le spese di lite nei suoi confronti possono compensarsi onninamente.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
14 accerta e dichiara che la sanzione disciplinare irrogata il 13 marzo 2023 è nulla e, per l'effetto, condanna il alla corresponsione delle retribuzioni omesse, ivi Controparte_1 compresi i trattamenti previdenziali, al riconoscimento dell'anzianità di servizio per gli scatti stipendiali e all'attribuzione della cd. Carta del docente, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno di maturazione dei crediti sino al soddisfo;
condanna il alla rifusione delle spese di lite in favore del Controparte_1
ricorrente, spese che liquida in € 2.108,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, nonché in € 259,00 a titolo di contributo unificato versato;
compensa integralmente le spese di lite tra l' e le altre parti in causa. CP_5
Catania 7 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Laura Renda
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