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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 11/03/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione Civile
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, nella persona del Giudice
Dr.ssa Ilaria De Pasquale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2213 del R.G.A.C. dell'anno 2021, e vertente
TRA
(C.F. , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Serafina Cavaliere;
ATTORE
E
(P.I. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Sindaco legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Rossella
Carvelli;
CONVENUTO
Oggetto: usucapione
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
ha convenuto in giudizio il di Parte_1 CP_1 CP_1
, al fine di sentire accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto per
[...]
usucapione della proprietà del terreno sito nel citato Comune, alla Piazza Falcone
e Borsellino, identificato in catasto al foglio di mappa n. 20, particella n. 1702 sub
1- Cat. A10. A sostegno della domanda, ha esposto che la particella in oggetto fa parte di un più ampio appezzamento di terreno, originariamente assegnato dal
Comune alla Cooperativa con lo scopo di realizzare opere di Parte_2
edilizia economica residenziale;
che a seguito dello scioglimento della
Cooperativa, egli regolarizzava la propria posizione, ottenendo dal Comune di
1 la concessione edilizia n. 15 del 30.05.1991 e, Controparte_1
successivamente, il permesso di agibilità n. 76 del 23.08.2001 al fine di adibire l'immobile insistente sul terreno a laboratorio di analisi;
che per oltre vent'anni ha esercitato una signoria di fatto sul terreno, corrispondente al diritto di proprietà.
Il ha chiesto il rigetto della domanda, CP_1 Controparte_1 deducendo che il terreno in questione ricade in un'area molto più ampia compresa nel Piano delle Zone da destinare ad edilizia economica e popolare ai sensi della
Legge n. 167/1962 e individuata dalla Delibera di Giunta Municipale n. 124 del
19.07.1975 (“Programma di attuazione del piano di zona-capoluogo di cui alla
Legge 167 del 1962 ai sensi dell'art. 38 della Legge 22.10.1971 n. 865”), poi ratificata con Delibera di Consiglio Comunale n. 91 del 26.07.1975; che con tali atti il ha individuato, nell'ambito del Piano di Zona, l'area P.E.E.P. del CP_1 capoluogo con la denominazione “Comprensorio A”; che con la Delibera di
Consiglio Comunale n. 63 del 31.05.1980, l'ente locale ha proceduto all'indicazione delle aree da assegnare alle varie Cooperative Edilizie, tra cui la
“Cooperativa Annunziata”; in seguito, con la delibera del Consiglio Comunale n.
84 del 16.11.1982, per quanto qui interessa, è stato concesso alla Cooperativa
Annunziata il diritto di superficie sull'area identificata al foglio di mappa 20 di estensione pari a mq 2.500, per la costruzione di 12 alloggi, per una durata di 70 anni decorrenti dalla data di esecutività della deliberazione consiliare;
che il bene non è usucapibile, in quanto l'approvazione del piano ha comportato l'automatica dichiarazione di pubblica utilità ed indifferibilità ed urgenza delle opere, con la conseguenza che il bene, in forza del predetto vincolo, appartiene al patrimonio indisponibile del Comune;
che contrariamente a quanto prospettato da controparte, la concessione edilizia n. 15 del 30.05.1991 non è stata rilasciata all'attore, ma al Sig. in qualità di legale rappresentante p.t. della Persona_1
Cooperativa Annunziata.
La domanda non può essere accolta.
È pacifico tra le parti, oltre che riscontrato in via documentale, che: a) la particella in questione ricade in un'area compresa nel Piano delle Zone da destinare ad edilizia economica e popolare ai sensi della Legge n. 167/1962, individuata dalla
Delibera di Giunta Municipale n. 124 del 19.07.1975, poi ratificata con Delibera
2 di Consiglio Comunale n. 91 del 26.07.1975; b) con delibera del Consiglio n. 84 del 16.11.1982 il Comune ha concesso alla , per Parte_3
la durata di 70 anni, il diritto di superficie su tale area, per la costruzione di 12 alloggi.
È altresì pacifico che la costruzione degli alloggi non sia poi effettivamente avvenuta.
Al riguardo, parte attrice – richiamando diversi precedenti di legittimità – ha invocato il principio giurisprudenziale per il quale affinché un bene possa ritenersi appartenente al patrimonio indisponibile della p.a., in quanto “destinato a un pubblico servizio” ai sensi dell'art. 826, comma 3, c.c. è necessaria non solo la manifestazione di volontà dell'ente titolare del diritto reale pubblico, ossia un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell'ente di destinare quel determinato bene ad un pubblico servizio (requisito soggettivo), ma anche l'effettiva ed attuale destinazione del bene al pubblico servizio (requisito oggettivo); requisito, quest'ultimo, che nel caso di specie difetta.
Tali principi, tuttavia, non si attagliano al caso di specie.
Invero, la destinazione del terreno oggetto di causa al patrimonio indisponibile dell'ente comunale deriva da espressa disposizione di legge, senza necessità di alcuna attuazione, proprio in quanto il bene è ricompreso nei piani per l'edilizia economica e popolare.
Infatti, la Legge n. 865 del 1971 stabilisce, all'art. 35, commi 2 e 3, che “le aree comprese nei piani approvati a norma della L. 18 aprile 1962, n. 167 (cioè le disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare), sono espropriate dai comuni o dai loro consorzi” e, “(...) vanno a far parte del patrimonio indisponibile del comune o del ”. CP_2
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (v. da ultimo Cass. n.
10755/2023), le aree comprese nei piani approvati a norma della L. n. 167 del
1962 hanno, in virtù di quanto previsto dalla L. n. 865 del 1971, art. 35, la qualifica di patrimonio indisponibile del Comune, in vista dell'attuazione di un progetto volto a soddisfare esigenze di edilizia economica e popolare e sono, pertanto, sottoposte al regime degli artt. 826 e 828 c.c.. Ne deriva che tali beni non possono essere sottratti alla loro destinazione “se non nei modi stabiliti dalle leggi
3 che li riguardano” (v. art. 828, comma 2, c.c.), pertanto la relativa declassificazione non può trarsi da una condotta concludente dell'ente proprietario, ma – derivando la destinazione all'uso pubblico di siffatte aree da una determinazione legislativa – deve avvenire in virtù di un atto di pari rango
(cfr. Cass., n. 17308/2020, che ha escluso che alcuni terreni entrati a far parte del patrimonio indisponibile del Comune, ex art. 35 cit., siccome espropriati ed inclusi in un piano di zona finalizzato alla realizzazione di un progetto residenziale economico o popolare, possano essere usucapiti per il sol fatto di non essere stati, poi, utilizzati in concreto dall'ente locale).
È esclusa, pertanto, l'usucapibilità del terreno, trattandosi di area compresa in un piano approvato a norma della L. n. 167 del 1962 e perciò appartenente ex L. n.
865 del 1971, art. 35 al patrimonio indisponibile del Comune, in vista dell'attuazione di un progetto volto a soddisfare esigenze di edilizia economica e popolare. Fino a diversa classificazione – da adottarsi con atto di pari rango – è irrilevante la condotta concludente dell'ente proprietario, seppure consistente nella mancata loro trasformazione e nel mancato loro utilizzo (in termini, Cass. n.
10755/2023, cit.).
Per tutto quanto sopra esposto, la domanda deve essere rigettata.
Ogni altra questione è assorbita.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna l'attore al pagamento in favore del convenuto delle spese processuali, che liquida in € 4.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, cpa e iva, come per legge.
Crotone, 11.03.2025
Il Giudice
Dr.ssa Ilaria De Pasquale
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