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Sentenza 22 ottobre 2024
Sentenza 22 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 22/10/2024, n. 511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 511 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2024 |
Testo completo
Proc. n. 94/2021 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 23 ottobre 2024. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il Giudice del Lavoro, dr.ssa Daniela Francesca Balsamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 94/2021 R.G., promossa
da
rappresentato e difeso per procura a margine del ricorso introduttivo dall'avv. Parte_1
C. Potenzone presso il cui studio in Enna, via Marchese Grimaldi n.8 è elettivamente domiciliato;
- ricorrente -
contro
, in persona del Controparte_1
legale rappr. pro-tempore, rappr. e difeso dall'avv. G. Consolo per mandato generali alle liti ed elettivamente domiciliato presso la propria sede in Enna, via Roma 419/423;
-resistente-
Avente ad oggetto: indennizzo da infortunio sul lavoro.
Conclusioni delle parti: come da scritti difensivi depositati telematicamente.
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 21.01.2021 il ricorrente di cui in epigrafe esponeva che il giorno
15.09.2017, mentre svolgeva le proprie mansioni lavorative, subiva un infortunio sul lavoro,
riportando reliquati permanenti (esiti distorsione tibio-tarsica dx con lesione osteocondrale astragolo)
i quali erano stati tuttavia valutati dall' nella misura non indennizzabile del 4%; CP_1
infruttuosamente era stato inoltre esperito il ricorso in via amministrativa. Assumeva, in contrario, di aver riportato in conseguenza dell'infortunio de quo, postumi invalidanti tali da determinare un grado d'inabilità pari al 6% o alla maggiore o minore percentuale da accertare.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi il proprio diritto a percepire l'indennizzo in capitale commisurato alle sue reali condizioni fisiche e, per l'effetto, la condanna dell' resistente a corrispondere quanto CP_1
di spettanza.
Instauratosi il contraddittorio, l' resisteva in giudizio, deducendo l'infondatezza delle doglianze CP_1
in ordine all'esito degli accertamenti sanitari effettuati in sede amministrativa e chiedendo il rigetto della domanda.
In particolare si deduceva la insussistenza di postumi permanenti indennizzabili conseguenti all'evento infortunistico occorso.
Essendosi profilata questione squisitamente medico legale, disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza odierna la causa veniva quindi decisa come da sentenza contestuale.
*******
Il ricorso non può essere accolto.
Il consulente tecnico d'ufficio, incaricato di accertare cause, grado, stato e decorrenza della inabilità
del ricorrente, procedendo alla complessiva valutazione delle accertate patologie, con il corretto uso delle tecniche dettate dalla normativa in vigore, ha escluso che questi possa aver subito per effetto dell'infortunio descritto in ricorso, postumi invalidanti permanenti valutabili quale danno biologico.
In particolare il consulente ha accertato che il signor è affetto da: “Esiti di trauma Parte_1
contusivo distorsivo caviglia dx.”
Ha poi argomentato il ctu: La condizione patologica descritta con l'esame obiettivo è da intendersi
conseguente all'infortunio subito dal periziando il 15 settembre 2017, in quanto si ritiene plausibile
un rapporto di derivazione etiologica tra il sinistro occorso ed il complesso lesivo ad esso
conseguente, allo stesso modo risultano pienamente riconducibili gli esiti residuati all'evento
traumatico giacché sono documentati e rispettati i classici criteri medico-legali per l'affermazione
del nesso di causalità fra l'evento traumatico e gli esiti delle lesioni riportate. Poiché il ricorrente, prima dell'incidente in oggetto, ovviamente a quanto viene riferito e descritto, era in stato di
apparente buona salute si presume che nessuno stato psico-fisico patologico preesistente abbia
influito sulle odierne valutazioni e, pertanto, l'invalidità permanente residuata si può considerare
dipendente dall'infortunio subito.
Ha poi rilevato che Ai fini del mandato affidato al sottoscritto CTU, dovendo dare una stima
quantitativa del grado di riduzione dell'integrità psico-fisica del signor e, quindi, Parte_1
dell'invalidità permanente residuata dall'evento traumatico, il CTU ha proceduto consultando le
varie tabelle indicative di riferimento e i comuni barèmes di valutazione medico-legale, in
particolare, ha ritenuto auspicabile consultare le Tabelle (comprensive degli aspetti CP_1
dinamicorelazionali) promulgate ed allegate al D.LEG.VO n. 38 del 2000. Pertanto, valutati i dati
clinici, obiettivi ed anamnestici e vista la Tabella delle menomazioni predetta, ha proceduto
rilevando, per la patologia diagnosticata, il codice diagnosi nonché l'intervallo di percentuale di
invalidità indicato per ogni singola patologia, quindi, ha valutato la percentuale di invalidità del
periziando.
Ha infine concluso che :In base alla summenzionata tabella il danno biologico presente nel soggetto
in esame (Codice 293. Anchilosi della caviglia in posizione favorevole Fino a 12%), in seguito
all'infortunio sul lavoro in itinere del 15 settembre 2017, può essere ragionevolmente valutato (in
considerazione della limitazione dei movimenti articolari della caviglia di circa un quarto),
complessivamente, nella misura pari al quattro per cento (4%).
Il giudizio del consulente tecnico d'ufficio è integralmente condiviso da questo decidente, perché
coerente rispetto alle valutazioni medico-legali effettuate ed altresì sorretto da adeguata ed esauriente motivazione.
Conseguentemente, il ricorso va rigettato, siccome infondato.
Nulla sulle spese di lite ex art 152 disp. Att. Cpc.
Rimangono invece a carico dell' le spese di Ctu, liquidate come da dispositivo. CP_1
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando;
rigetta il ricorso;
compensa le spese del giudizio;
pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU che si liquidano in complessivi € CP_1
300,00 in favore del dott. Per_1
Enna, 23.10.2024
Il Giudice del lavoro