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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 18/03/2025, n. 511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 511 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2183 /2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO __________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio in data 7 marzo 2025 e composta dai Sigg.ri Magistrati: dr.ssa Isabella MARIANI Presidente dr.ssa Alessandra GUERRIERI Consigliere dr.ssa Laura D'AMELIO Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 22.12.2021 al n. 2183 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2021 avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n.2997/2021 emessa in data 22.11.2021
promossa da
in persona del legale Parte_1 vv. Jacopo Piampiani del Foro di Firenze, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Empoli (FI), Via Cherubini n. 53. come da procura in atti
- appellante - contro
CP_1 Controparte_2 Controparte_3 rappresentati e difesi dall'Avv. dall'Avv. Manfredi Burgio ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Firenze, Via F. D. Guerrazzi 8, come da procura in atti;
- appellati - e Co Controparte_5
[...]
[...] e difensa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze presso i cui uffici, in Firenze via degli Arazzieri n. 4, è legalmente domiciliata;
- appellata -
avente ad oggetto: negotiorum gestio
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per l'appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, in riforma della sentenza del Tribunale di Firenze – Seconda Sezione Civile n. 2997/2021 emessa e pubblicata in data 22/11/2021, notificata in data 24/11/2021, resa nella causa civile R.G. n. 4525/2016 IN VIA PRELIMINARE - Disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza impugnata;
IN TESI - accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo all'
[...]
e per l'effetto estrometterla dal pres Controparte_6 e/o comunque respingere tutte le domande avanzate nei suoi confronti, per le ragioni di cui in premessa. Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio, oltre accessori come per legge.”; per gli appellati e “perché CP_1 Controparte_2 Controparte_3 la Corte d'Ap n edibile, infondato e comunque respingere nel merito l'appello avversario. Vittoria di spese e competenze di lite.”. per l'appellato Controparte_7 : “Voglia l'ecc.ma Corte di
[...] Appello di Firenze, contrariis reiectis: - Rigettare l'appello principale in quanto infondato con vittoria delle spese di secondo grado;
- in accoglimento dell'appello incidentale di a) rigettare le domande proposte dalle sigg.re CP_8 CP_2 e e per l'effetto condannarle a pagare le sp
[...] Controparte_3 e secondo grado di giudizio ovvero in subordine compensare le spese del primo grado con vittoria di quelle del secondo;
b) nei riguardi di CP_1 compensare le spese del giudizio di primo grado e disporre la cond del secondo grado;
c) In ogni caso escludere al pagamento delle spese di CTU.” CP_8
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -
I. I fatti venivano così ricostruiti nella sentenza impugnata:” in data 11 luglio 2014, l'attore segnalava tramite email (cfr. doc. 2, pag. 7) al CP_1
Dott. Direttore del Comitato Regionale della Croce Rossa, che il Persona_1 muro posto a confine tra le due proprietà presentava uno “sbollamento”, tanto da rendersi necessario un rapido intervento, onde evitare un crollo o comunque danni più consistenti;
- subito dopo quella segnalazione, nella seconda metà di luglio
2014, un tratto di muro di circa 6-7 metri crollò (confermato dal teste e Tes_1 dal teste ll'udienza del 3 ottobre 2017) e, poiché il crollo aveva ostruito Tes_2
l'unica via di accesso alla villa degli attori (stesso teste, ibidem;
teste Tes_3 ibidem), gli attori, in mancanza di un pronto intervento dell'ente proprietario, si mossero in autonomia;
- il responsabile della Croce Rossa Dott. (udienza Per_1
3 maggio 2019) si attivò tardivamente, facendo eseguire un sopralluogo “dopo circa venti giorni”, ovvero solo il 1° agosto 2014; - in tale data, un incaricato della
( , come confermato all'udienza del 3 ottobre 2017) si Parte_1 Persona_2 recò nella proprietà constatando «il crollo di un primo tratto di muro» sul CP_1 quale gli operai stavano già lavorando e che «un secondo tratto versava in condizioni precarie, in quanto si evidenziava uno sbollamento verso la strada»; - la circostanza dello sbollamento è stata confermata anche dal teste Tes_1
(stessa udienza); - dopo pochi giorni, ovvero all'inizio di agosto 2014, anche un
2 secondo tratto di muro di altri circa 6 - 7 metri crollò (teste «quasi per Tes_2 esplosione» (teste ; - del secondo crollo dette notizia al Tes_4 CP_1
Dott. essendo assente per ferie colui che, per conto della , Per_1 Parte_1 aveva partecipato al sopralluogo del 1° agosto (cioè ); - però non Persona_2 rispose, nonostante le chiamate telefoniche e le comunicazioni mail degli attori
(teste «Ho ricordo di più mail provenienti dal Dott. ); - a fronte Per_1 CP_1 dell'inerzia della controparte, in particolare dopo il sollecito del 1° settembre 2014
(cfr. doc. 2), gli attori disposero che la propria ditta eseguisse le opere necessarie, che furono effettivamente eseguite nella prima metà di settembre, come confermato dalla email del Dott. al Dott. del giorno 11 settembre CP_1 Per_1
2014 (doc. 2, pag. 5) e da quella analoga del 22 settembre 2014 (ibidem, pag. 4);
- il Dott. rispose (ibidem, pag. 4) lo stesso 22 settembre 2014 (ibidem), Per_1 chiedendo di verificare il preventivo e annunciando – dopo quasi due mesi dal crollo del muro – che gli attori avrebbero dovuto «aspettare perché non è semplice per un ente come il nostro rimborsare»”.
Nessuno si costituiva in giudizio per l' . Parte_1
L
[...]
Controparte_7
si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda.
[...]
Il Tribunale, all'esito dell'istruttoria, dichiarava, in via preliminare,
l'improcedibilità del giudizio nei confronti di n forza del disposto di cui CP_8 all'articolo 8 comma 2 decreto legislativo 28 settembre 2012 n. 178 a tenore del quale: “
2. A far data 1° gennaio 2016 l'Ente è soppresso e posto in liquidazione ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, come modificata e integrata del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, salvo quanto previsto nel secondo periodo del presente comma. Alla medesima data i beni mobili e immobili rimasti di proprietà dell'Ente sono trasferiti all' , che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi, Parte_1 salvo quelli relativi al trattamento del personale rimasto dipendente dell'Ente, che restano in carico alla gestione”. Chiariva che la legittimazione passiva era radicata in capo all' la quale, in forza Parte_1 dell'art. 1 del D. Lgs.178/2012, è persona giuridica di diritto privato, cui, a decorrere dal 1° gennaio 2014, sono state trasferite le funzioni già esercitate dall' Il giudice respingeva inoltre Controparte_9
l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di e Controparte_2 CP_3 ritenendo infondata l'eccezione al riguardo sollevata dall'
[...] [...]
[...] in quanto non era contestato che la strada sulla quale era crollato CP_10 il muro fosse di proprietà di tutti gli attori;
ciò anche se il pagamento risultava corrisposto da . La fattispecie era ricondotta alla figura della CP_1 negotiorum gestio della quale ricorrevano i requisiti della alienità dell'affare, dell'interesse all'intervento, dell'impossibilità dell'interessato ad occuparsene e dall'utilità iniziale della gestione, ampiamente emergente dai rilievi e dalle considerazioni del CTU. .
Sulla base di tali considerazioni, ritenuta la congruità del costo sostenuto dagli attori sulla base della consulenza tecnica espletata, il Giudice di prime cure accoglieva la domanda attorea condannando l a corrispondere agli CP_11 attori la somma di euro 8.970 oltre interessi al tasso legale dalla data del 20 settembre 2014.
II. Avverso la sentenza proponeva atto di appello l
[...]
. Parte_1
Censurava, in particolare, la sentenza nella parte in cui dichiarava l'improcedibilità nei confronti di sulla base del disposto dell'articolo 8 CP_8 co 2, decreto legislativo 28 settembre 2012 n. 178. Affermava che il giudice aveva erroneamente radicato in capo all la legittimazione passiva del CP_11 procedimento;
tale conclusione era frutto di un'erronea interpretazione del decreto legislativo e delle successive modifiche intervenute che avevano riorganizzato radicalmente la . Rappresentava che l ra stata Parte_1 CP_11 costituita nel 2016 ed aveva iniziato l'attività il 7 gennaio 2016, successivamente ai fatti di causa (svoltisi nel 2014) quando la stessa non era ancora esistente.
L'Associazione non era subentrata, a far data dal 1 gennaio 2016, in tutti i rapporti dell'Ente Strumentale;
quest'ultimo era stato posto in liquidazione a far data dal 1 gennaio 2018, con successione nei rapporti al termine della liquidazione, ancora in essere. Alla data dei fatti di causa l' Controparte_5 non era stato ancora costituito e la proprietà dell'immobile era stata trasferita dall' alla soltanto il 22 dicembre 2017. Controparte_5 Parte_1
Era dunque evidente il difetto di legittimazione passiva in capo all'appellante che alla data dei fatti oggetto di causa non era stata ancora costituita, non aveva la proprietà del bene immobile confinante con quello degli attori e non era succeduta nei rapporti attivi e passivi dell'Ente Strumentale. L'appellante chiedeva, pertanto, che venisse dichiarato di difetto di legittimazione passiva dell' , con estromissione dal giudizio e Parte_1 conseguente rigetto delle domande svolte nei suoi confronti dagli appellati.
4 Si costituivano in giudizio;
CP_1 Controparte_12 chiedendo il rigetto dell'appello. Rilevavano che
[...]
l'appellante confondeva la legittimazione passiva con la titolarità dal lato passivo del diritto controverso. Gli appellati avevano dedotto che la responsabilità del crollo era delle convenute, la loro legittimazione era quindi indiscussa dipendendo dal rapporto dedotto in giudizio. L'eccezione sollevata dagli appellanti atteneva piuttosto alla titolarità del rapporto e doveva essere sollevata dall' el corso di giudizio di primo grado;
la stessa, scegliendo di rimanere CP_11 contumace, era decaduta da tale possibilità. Deducevano comunque l'infondatezza dell'appello. All'epoca dei fatti, era infatti già in vigore il D.M della salute 16 Aprile 2004 che, all'articolo 6, trattando degli immobili disponeva: «A decorrere dal 1 gennaio 2014 i Comitati locali e provinciali proseguono nell'utilizzo dei beni con concessione temporanea d'uso, fino alla stipula dei relativi contratti di comodato d'uso, con oneri diretti ed indiretti nonché manutentivi a loro carico».
L'immobile in questione era senza dubbio sede del Comitato Toscano e la norma espressamente affermava che i Comitati “proseguono nell'utilizzo”, ben chiarendo che non c'era soluzione di continuità tra il precedente uso, in capo alla “ ” e la appellante rispetto all'utilizzo dei beni. Al Parte_1 Parte_1 momento in cui si era verificato il danno, l'immobile era nella disponibilità della
(definita nel medesimo DM come l'insieme dei Comitati della Parte_1 Pt_1
ovvero quelli centrali, e quelli regionali e quelli delle province autonome,
[...] di quelli locali e provinciale) e ciò perché l'uso “proseguiva” da quando la non esisteva ancora. Parte_1
Si costituiva in giudizio
[...]
affermando la Controparte_13 correttezza della declaratoria di improcedibilità del giudizio pronunciata dal giudice di prime cure nei suoi confronti;
ciò in ragione della sua sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa. A tal riguardo, richiamava il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la sottoposizione di una società a liquidazione coatta amministrativa determina la perdita della capacità processuale e la temporanea improcedibilità delle domande giudiziali pendenti fino alla conclusione della fase amministrativa di accertamento dello stato passivo. Deduceva che il giudice di primo grado aveva correttamente valutato la titolarità del diritto di proprietà sul terreno pubblico al momento della decisione, atteso che, la sussistenza delle condizioni dell'azione, tra cui
5 rientra la legitimatio ad causam deve essere accertata con riferimento al momento della decisione e non all'instaurazione della causa. proponeva appello incidentale, eccependo, in primo luogo, che sin CP_8 dall'atto di costituzione in giudizio aveva dedotto che la fattura prodotta in giudizio dalle parti attrici aveva come unico intestatario il quale CP_1 aveva intrattenuto rapporti diretti con l'amministrazione. Pertanto, in mancanza di idonee prove circa la partecipazione degli altri proprietari alla riparazione del danno, la domanda giudiziale doveva considerarsi inammissibile nei confronti dei due attori per carenza di legittimazione attiva.
L'appellata, inoltre, contestava la regolamentazione delle spese di lite operata dal giudice di primo grado, affermando che questi aveva compiuto un errore nel condannarla al pagamento delle spese legali, violando il principio generale secondo cui il soggetto vittorioso non può essere condannato alle spese. Tale condanna, infatti, si basava unicamente sul fatto che l'Ente Strumentale aveva resistito in giudizio, comportamento che, a suo dire, era lecito e doveroso, in considerazione del fatto che l'improcedibilità determinata dalla liquidazione coatta amministrativa e la perdita di legittimazione passiva erano sopravvenute in corso di causa.
In ragione dell'infondatezza delle domande proposte da due degli attori, i quali non avevano sostenuto alcun esborso, essi avrebbero dovuto essere condannati al pagamento delle spese processuali sostenute dall'appellante per entrambi i gradi di giudizio.
In definitiva, l'appellata chiedeva la condanna di e Controparte_2 CP_3 al pagamento delle spese del primo e del secondo grado di giudizio e la
[...] compensazione delle spese nei confronti di in ogni caso con CP_1
l'esclusione della condanna, a suo carico, del pagamento delle spese della CTU.
- MOTIVI DELLA DECISIONE –
III. L'appello è destituito di fondamento e, pertanto, non merita accoglimento. L'appellante deduce la violazione di legge derivante dall'erroneo riconoscimento in capo alla medesima, della legittimazione passiva nel giudizio di primo grado. In particolare, lamenta un'errata interpretazione, da parte del
Giudice di prime cure, del D.Lgs. n. 178/2012 e delle successive modificazioni ed integrazioni, dalla quale tale decisione discende.
A parere della Corte la sentenza impugnata ha correttamente statuito in ordine alla sussistenza della legittimazione passiva dell'odierna appellante.
6 Giova preliminarmente rammentare che l'individuazione del soggetto passivamente legittimato ad causam discende dalla prospettazione della domanda attorea. Gli attori in primo grado, proprietari del fondo contiguo all'immobile oggetto di intervento, hanno promosso l'azione nei confronti del soggetto che, al momento del fatto dannoso, risultava avere la disponibilità del bene necessitante di manutenzione. Nella prospettazione attorea l' Parte_1
è stata dunque ritenuta responsabile dell'onere manutentivo quale detentrice ed utilizzatrice dell'immobile. Nessun dubbio sussiste pertanto in ordine alla sussistenza della legittimazione passiva dell'associazione convenuta, in quanto soggetto nei cui confronti è stata esercitata la pretesa dedotta in giudizio.
Emerge, altresì dagli atti, la titolarità passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio. Dalla documentazione versata in atti emerge inequivocabilmente che, all'epoca dei fatti, la gestione del bene era affidata alla , Parte_1 con la quale intercorse una fitta corrispondenza ( in particolare con Dott.
Direttore del Comitato Regionale della Croce Rossa) Persona_1 finalizzata, in un primo momento, a sollecitare l'intervento riparativo del muro che versava in precarie condizioni statiche, e, successivamente, ad ottenere il rimborso delle somme sostenute dai proprietari del fondo confinante, i quali avevano provveduto supplendo all'inerzia dell'Ente, all'esecuzione delle opere di ripristino necessarie.
La responsabilità per la manutenzione del muro in questione è stata correttamente individuata dai proprietari confinanti in capo alla Parte_1
, in quanto soggetto che esercitava sul bene un possesso uti dominus.
[...]
D'altra parte il bene oggetto del presente giudizio, dalla visura catastale in data
28.07.2015 allegata dagli attori agli atti di causa, risulta intestato all' ”. (cfr. all. 1 atto di citazione in primo Parte_1 grado). In ogni caso, indipendentemente dalla titolarità del diritto di proprietà sul bene al momento della verificazione dei fatti per cui è causa, elemento dirimente ai fini della risoluzione della questione giuridica inerente la titolarità del rapporto dedotto in giudizio è la successione ex lege di nei rapporti CP_11 giuridici, attivi e passivi, facenti capo all'Ente Strumentale. Tale successione trova fondamento nel disposto dell'articolo 8, comma 2, del Decreto Legislativo
178/2012, il quale, nella sua attuale formulazione, sancisce il trasferimento automatico all'Associazione, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2017, dei beni mobili e immobili necessari allo svolgimento delle attività statutarie e dei compiti istituzionali di interesse pubblico, nonché di tutti i rapporti giuridici
7 attivi e passivi precedentemente facenti capo all'Ente in liquidazione. Pertanto,
a prescindere dall'effettiva titolarità del bene alla data dell'intervento di rispristino sul muro, in virtù del suddetto meccanismo successorio, è CP_11 divenuta proprietaria dell'immobile, subentrando contestualmente in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi ad esso riferibili, ivi compreso il rapporto litigioso oggetto della presente causa, pendente al momento dell'avvenuto subentro. In definitiva va confermata la correttezza della sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto la legittimazione passiva in capo all' , in quanto successore universale nei Parte_1 rapporti giuridici del precedente ente, ivi compreso il rapporto controverso.
Con riferimento al capo relativo alla regolamentazione delle spese di lite,
l'appellata ha interposto appello incidentale, invocando la CP_8 rideterminazione delle stesse, sul presupposto di essere risultato vittorioso nel giudizio di primo grado e, pertanto, non passibile di condanna al pagamento delle spese processuali, né tenuto a sopportare i costi della ZA NI
. L'appello incidentale, tuttavia, appare infondato. La soccombenza Parte_2 dell'Ente Strumentale emerge chiaramente dal rigetto dell'eccezione, sollevata in prime cure, volta ad ottenere la declaratoria di inammissibilità delle domande formulate e , in quanto asseritamente Controparte_2 Controparte_3 privi di legittimazione attiva. Il Tribunale, ha condivisibilmente disatteso tale eccezione, rilevando che, sebbene i proprietari non risultassero formalmente tutti intestatari della fattura recante l'importo delle spese sostenute per il ripristino del muro, erano, in ogni caso, titolari del diritto di proprietà della strada sulla quale era crollato il muro, con conseguente titolarità del diritto di recupero dell'esborso, in capo a ciascuno di essi. Il Giudice, inoltre, ha correttamente ritenuto irrilevante che solo uno dei comproprietari ( CP_1
, nei rapporti esterni, avesse corrisposto la somma di denaro.
[...]
Ne consegue, pertanto, la conferma integrale della sentenza di primo grado, che ha condannato le parti soccombenti alla rifusione delle spese di lite in favore dei tre attori, risultati vittoriosi. Tale statuizione si pone in linea con il disposto dell'art. 91 c.p.c., che disciplina la ripartizione delle spese processuali secondo il principio della soccombenza.
In definitiva, alla luce delle considerazioni svolte, devono essere rigettati sia l'appello principale che l'appello incidentale, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata in ogni suo capo.
8 IV. Le spese. Quanto alle spese di lite del giudizio, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base del DM
10.03.2014 n. 55, secondo lo scaglione di valore della causa, avuto riguardo ai parametri medi e con esclusione della fase istruttoria.
-
PER QUESTI MOTIVI
-
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di , ,
[...] CP_1 Controparte_2
e di Controparte_3 [...]
Controparte_14 avverso la sentenza impugnata, così
[...] provvede:
1) respinge l'appello principale;
2) respinge l'appello incidentale;
3) condanna l e l' Parte_1 [...]
Controparte_15
, in solido fra loro, a rimborsare
[...] agli appellati le spese di lite, che liquida in complessivi € 3.966, 00 oltre accessori dovuti per legge, come in parte motiva;
3) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13/1quater
DPR n. 115/2002 in materia di doppio contributo unificato, ove dovuto;
4) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE
Laura D'Amelio Isabella Mariani
9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO __________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio in data 7 marzo 2025 e composta dai Sigg.ri Magistrati: dr.ssa Isabella MARIANI Presidente dr.ssa Alessandra GUERRIERI Consigliere dr.ssa Laura D'AMELIO Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 22.12.2021 al n. 2183 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2021 avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n.2997/2021 emessa in data 22.11.2021
promossa da
in persona del legale Parte_1 vv. Jacopo Piampiani del Foro di Firenze, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Empoli (FI), Via Cherubini n. 53. come da procura in atti
- appellante - contro
CP_1 Controparte_2 Controparte_3 rappresentati e difesi dall'Avv. dall'Avv. Manfredi Burgio ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Firenze, Via F. D. Guerrazzi 8, come da procura in atti;
- appellati - e Co Controparte_5
[...]
[...] e difensa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze presso i cui uffici, in Firenze via degli Arazzieri n. 4, è legalmente domiciliata;
- appellata -
avente ad oggetto: negotiorum gestio
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per l'appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, in riforma della sentenza del Tribunale di Firenze – Seconda Sezione Civile n. 2997/2021 emessa e pubblicata in data 22/11/2021, notificata in data 24/11/2021, resa nella causa civile R.G. n. 4525/2016 IN VIA PRELIMINARE - Disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza impugnata;
IN TESI - accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo all'
[...]
e per l'effetto estrometterla dal pres Controparte_6 e/o comunque respingere tutte le domande avanzate nei suoi confronti, per le ragioni di cui in premessa. Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio, oltre accessori come per legge.”; per gli appellati e “perché CP_1 Controparte_2 Controparte_3 la Corte d'Ap n edibile, infondato e comunque respingere nel merito l'appello avversario. Vittoria di spese e competenze di lite.”. per l'appellato Controparte_7 : “Voglia l'ecc.ma Corte di
[...] Appello di Firenze, contrariis reiectis: - Rigettare l'appello principale in quanto infondato con vittoria delle spese di secondo grado;
- in accoglimento dell'appello incidentale di a) rigettare le domande proposte dalle sigg.re CP_8 CP_2 e e per l'effetto condannarle a pagare le sp
[...] Controparte_3 e secondo grado di giudizio ovvero in subordine compensare le spese del primo grado con vittoria di quelle del secondo;
b) nei riguardi di CP_1 compensare le spese del giudizio di primo grado e disporre la cond del secondo grado;
c) In ogni caso escludere al pagamento delle spese di CTU.” CP_8
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -
I. I fatti venivano così ricostruiti nella sentenza impugnata:” in data 11 luglio 2014, l'attore segnalava tramite email (cfr. doc. 2, pag. 7) al CP_1
Dott. Direttore del Comitato Regionale della Croce Rossa, che il Persona_1 muro posto a confine tra le due proprietà presentava uno “sbollamento”, tanto da rendersi necessario un rapido intervento, onde evitare un crollo o comunque danni più consistenti;
- subito dopo quella segnalazione, nella seconda metà di luglio
2014, un tratto di muro di circa 6-7 metri crollò (confermato dal teste e Tes_1 dal teste ll'udienza del 3 ottobre 2017) e, poiché il crollo aveva ostruito Tes_2
l'unica via di accesso alla villa degli attori (stesso teste, ibidem;
teste Tes_3 ibidem), gli attori, in mancanza di un pronto intervento dell'ente proprietario, si mossero in autonomia;
- il responsabile della Croce Rossa Dott. (udienza Per_1
3 maggio 2019) si attivò tardivamente, facendo eseguire un sopralluogo “dopo circa venti giorni”, ovvero solo il 1° agosto 2014; - in tale data, un incaricato della
( , come confermato all'udienza del 3 ottobre 2017) si Parte_1 Persona_2 recò nella proprietà constatando «il crollo di un primo tratto di muro» sul CP_1 quale gli operai stavano già lavorando e che «un secondo tratto versava in condizioni precarie, in quanto si evidenziava uno sbollamento verso la strada»; - la circostanza dello sbollamento è stata confermata anche dal teste Tes_1
(stessa udienza); - dopo pochi giorni, ovvero all'inizio di agosto 2014, anche un
2 secondo tratto di muro di altri circa 6 - 7 metri crollò (teste «quasi per Tes_2 esplosione» (teste ; - del secondo crollo dette notizia al Tes_4 CP_1
Dott. essendo assente per ferie colui che, per conto della , Per_1 Parte_1 aveva partecipato al sopralluogo del 1° agosto (cioè ); - però non Persona_2 rispose, nonostante le chiamate telefoniche e le comunicazioni mail degli attori
(teste «Ho ricordo di più mail provenienti dal Dott. ); - a fronte Per_1 CP_1 dell'inerzia della controparte, in particolare dopo il sollecito del 1° settembre 2014
(cfr. doc. 2), gli attori disposero che la propria ditta eseguisse le opere necessarie, che furono effettivamente eseguite nella prima metà di settembre, come confermato dalla email del Dott. al Dott. del giorno 11 settembre CP_1 Per_1
2014 (doc. 2, pag. 5) e da quella analoga del 22 settembre 2014 (ibidem, pag. 4);
- il Dott. rispose (ibidem, pag. 4) lo stesso 22 settembre 2014 (ibidem), Per_1 chiedendo di verificare il preventivo e annunciando – dopo quasi due mesi dal crollo del muro – che gli attori avrebbero dovuto «aspettare perché non è semplice per un ente come il nostro rimborsare»”.
Nessuno si costituiva in giudizio per l' . Parte_1
L
[...]
Controparte_7
si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda.
[...]
Il Tribunale, all'esito dell'istruttoria, dichiarava, in via preliminare,
l'improcedibilità del giudizio nei confronti di n forza del disposto di cui CP_8 all'articolo 8 comma 2 decreto legislativo 28 settembre 2012 n. 178 a tenore del quale: “
2. A far data 1° gennaio 2016 l'Ente è soppresso e posto in liquidazione ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, come modificata e integrata del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, salvo quanto previsto nel secondo periodo del presente comma. Alla medesima data i beni mobili e immobili rimasti di proprietà dell'Ente sono trasferiti all' , che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi, Parte_1 salvo quelli relativi al trattamento del personale rimasto dipendente dell'Ente, che restano in carico alla gestione”. Chiariva che la legittimazione passiva era radicata in capo all' la quale, in forza Parte_1 dell'art. 1 del D. Lgs.178/2012, è persona giuridica di diritto privato, cui, a decorrere dal 1° gennaio 2014, sono state trasferite le funzioni già esercitate dall' Il giudice respingeva inoltre Controparte_9
l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di e Controparte_2 CP_3 ritenendo infondata l'eccezione al riguardo sollevata dall'
[...] [...]
[...] in quanto non era contestato che la strada sulla quale era crollato CP_10 il muro fosse di proprietà di tutti gli attori;
ciò anche se il pagamento risultava corrisposto da . La fattispecie era ricondotta alla figura della CP_1 negotiorum gestio della quale ricorrevano i requisiti della alienità dell'affare, dell'interesse all'intervento, dell'impossibilità dell'interessato ad occuparsene e dall'utilità iniziale della gestione, ampiamente emergente dai rilievi e dalle considerazioni del CTU. .
Sulla base di tali considerazioni, ritenuta la congruità del costo sostenuto dagli attori sulla base della consulenza tecnica espletata, il Giudice di prime cure accoglieva la domanda attorea condannando l a corrispondere agli CP_11 attori la somma di euro 8.970 oltre interessi al tasso legale dalla data del 20 settembre 2014.
II. Avverso la sentenza proponeva atto di appello l
[...]
. Parte_1
Censurava, in particolare, la sentenza nella parte in cui dichiarava l'improcedibilità nei confronti di sulla base del disposto dell'articolo 8 CP_8 co 2, decreto legislativo 28 settembre 2012 n. 178. Affermava che il giudice aveva erroneamente radicato in capo all la legittimazione passiva del CP_11 procedimento;
tale conclusione era frutto di un'erronea interpretazione del decreto legislativo e delle successive modifiche intervenute che avevano riorganizzato radicalmente la . Rappresentava che l ra stata Parte_1 CP_11 costituita nel 2016 ed aveva iniziato l'attività il 7 gennaio 2016, successivamente ai fatti di causa (svoltisi nel 2014) quando la stessa non era ancora esistente.
L'Associazione non era subentrata, a far data dal 1 gennaio 2016, in tutti i rapporti dell'Ente Strumentale;
quest'ultimo era stato posto in liquidazione a far data dal 1 gennaio 2018, con successione nei rapporti al termine della liquidazione, ancora in essere. Alla data dei fatti di causa l' Controparte_5 non era stato ancora costituito e la proprietà dell'immobile era stata trasferita dall' alla soltanto il 22 dicembre 2017. Controparte_5 Parte_1
Era dunque evidente il difetto di legittimazione passiva in capo all'appellante che alla data dei fatti oggetto di causa non era stata ancora costituita, non aveva la proprietà del bene immobile confinante con quello degli attori e non era succeduta nei rapporti attivi e passivi dell'Ente Strumentale. L'appellante chiedeva, pertanto, che venisse dichiarato di difetto di legittimazione passiva dell' , con estromissione dal giudizio e Parte_1 conseguente rigetto delle domande svolte nei suoi confronti dagli appellati.
4 Si costituivano in giudizio;
CP_1 Controparte_12 chiedendo il rigetto dell'appello. Rilevavano che
[...]
l'appellante confondeva la legittimazione passiva con la titolarità dal lato passivo del diritto controverso. Gli appellati avevano dedotto che la responsabilità del crollo era delle convenute, la loro legittimazione era quindi indiscussa dipendendo dal rapporto dedotto in giudizio. L'eccezione sollevata dagli appellanti atteneva piuttosto alla titolarità del rapporto e doveva essere sollevata dall' el corso di giudizio di primo grado;
la stessa, scegliendo di rimanere CP_11 contumace, era decaduta da tale possibilità. Deducevano comunque l'infondatezza dell'appello. All'epoca dei fatti, era infatti già in vigore il D.M della salute 16 Aprile 2004 che, all'articolo 6, trattando degli immobili disponeva: «A decorrere dal 1 gennaio 2014 i Comitati locali e provinciali proseguono nell'utilizzo dei beni con concessione temporanea d'uso, fino alla stipula dei relativi contratti di comodato d'uso, con oneri diretti ed indiretti nonché manutentivi a loro carico».
L'immobile in questione era senza dubbio sede del Comitato Toscano e la norma espressamente affermava che i Comitati “proseguono nell'utilizzo”, ben chiarendo che non c'era soluzione di continuità tra il precedente uso, in capo alla “ ” e la appellante rispetto all'utilizzo dei beni. Al Parte_1 Parte_1 momento in cui si era verificato il danno, l'immobile era nella disponibilità della
(definita nel medesimo DM come l'insieme dei Comitati della Parte_1 Pt_1
ovvero quelli centrali, e quelli regionali e quelli delle province autonome,
[...] di quelli locali e provinciale) e ciò perché l'uso “proseguiva” da quando la non esisteva ancora. Parte_1
Si costituiva in giudizio
[...]
affermando la Controparte_13 correttezza della declaratoria di improcedibilità del giudizio pronunciata dal giudice di prime cure nei suoi confronti;
ciò in ragione della sua sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa. A tal riguardo, richiamava il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la sottoposizione di una società a liquidazione coatta amministrativa determina la perdita della capacità processuale e la temporanea improcedibilità delle domande giudiziali pendenti fino alla conclusione della fase amministrativa di accertamento dello stato passivo. Deduceva che il giudice di primo grado aveva correttamente valutato la titolarità del diritto di proprietà sul terreno pubblico al momento della decisione, atteso che, la sussistenza delle condizioni dell'azione, tra cui
5 rientra la legitimatio ad causam deve essere accertata con riferimento al momento della decisione e non all'instaurazione della causa. proponeva appello incidentale, eccependo, in primo luogo, che sin CP_8 dall'atto di costituzione in giudizio aveva dedotto che la fattura prodotta in giudizio dalle parti attrici aveva come unico intestatario il quale CP_1 aveva intrattenuto rapporti diretti con l'amministrazione. Pertanto, in mancanza di idonee prove circa la partecipazione degli altri proprietari alla riparazione del danno, la domanda giudiziale doveva considerarsi inammissibile nei confronti dei due attori per carenza di legittimazione attiva.
L'appellata, inoltre, contestava la regolamentazione delle spese di lite operata dal giudice di primo grado, affermando che questi aveva compiuto un errore nel condannarla al pagamento delle spese legali, violando il principio generale secondo cui il soggetto vittorioso non può essere condannato alle spese. Tale condanna, infatti, si basava unicamente sul fatto che l'Ente Strumentale aveva resistito in giudizio, comportamento che, a suo dire, era lecito e doveroso, in considerazione del fatto che l'improcedibilità determinata dalla liquidazione coatta amministrativa e la perdita di legittimazione passiva erano sopravvenute in corso di causa.
In ragione dell'infondatezza delle domande proposte da due degli attori, i quali non avevano sostenuto alcun esborso, essi avrebbero dovuto essere condannati al pagamento delle spese processuali sostenute dall'appellante per entrambi i gradi di giudizio.
In definitiva, l'appellata chiedeva la condanna di e Controparte_2 CP_3 al pagamento delle spese del primo e del secondo grado di giudizio e la
[...] compensazione delle spese nei confronti di in ogni caso con CP_1
l'esclusione della condanna, a suo carico, del pagamento delle spese della CTU.
- MOTIVI DELLA DECISIONE –
III. L'appello è destituito di fondamento e, pertanto, non merita accoglimento. L'appellante deduce la violazione di legge derivante dall'erroneo riconoscimento in capo alla medesima, della legittimazione passiva nel giudizio di primo grado. In particolare, lamenta un'errata interpretazione, da parte del
Giudice di prime cure, del D.Lgs. n. 178/2012 e delle successive modificazioni ed integrazioni, dalla quale tale decisione discende.
A parere della Corte la sentenza impugnata ha correttamente statuito in ordine alla sussistenza della legittimazione passiva dell'odierna appellante.
6 Giova preliminarmente rammentare che l'individuazione del soggetto passivamente legittimato ad causam discende dalla prospettazione della domanda attorea. Gli attori in primo grado, proprietari del fondo contiguo all'immobile oggetto di intervento, hanno promosso l'azione nei confronti del soggetto che, al momento del fatto dannoso, risultava avere la disponibilità del bene necessitante di manutenzione. Nella prospettazione attorea l' Parte_1
è stata dunque ritenuta responsabile dell'onere manutentivo quale detentrice ed utilizzatrice dell'immobile. Nessun dubbio sussiste pertanto in ordine alla sussistenza della legittimazione passiva dell'associazione convenuta, in quanto soggetto nei cui confronti è stata esercitata la pretesa dedotta in giudizio.
Emerge, altresì dagli atti, la titolarità passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio. Dalla documentazione versata in atti emerge inequivocabilmente che, all'epoca dei fatti, la gestione del bene era affidata alla , Parte_1 con la quale intercorse una fitta corrispondenza ( in particolare con Dott.
Direttore del Comitato Regionale della Croce Rossa) Persona_1 finalizzata, in un primo momento, a sollecitare l'intervento riparativo del muro che versava in precarie condizioni statiche, e, successivamente, ad ottenere il rimborso delle somme sostenute dai proprietari del fondo confinante, i quali avevano provveduto supplendo all'inerzia dell'Ente, all'esecuzione delle opere di ripristino necessarie.
La responsabilità per la manutenzione del muro in questione è stata correttamente individuata dai proprietari confinanti in capo alla Parte_1
, in quanto soggetto che esercitava sul bene un possesso uti dominus.
[...]
D'altra parte il bene oggetto del presente giudizio, dalla visura catastale in data
28.07.2015 allegata dagli attori agli atti di causa, risulta intestato all' ”. (cfr. all. 1 atto di citazione in primo Parte_1 grado). In ogni caso, indipendentemente dalla titolarità del diritto di proprietà sul bene al momento della verificazione dei fatti per cui è causa, elemento dirimente ai fini della risoluzione della questione giuridica inerente la titolarità del rapporto dedotto in giudizio è la successione ex lege di nei rapporti CP_11 giuridici, attivi e passivi, facenti capo all'Ente Strumentale. Tale successione trova fondamento nel disposto dell'articolo 8, comma 2, del Decreto Legislativo
178/2012, il quale, nella sua attuale formulazione, sancisce il trasferimento automatico all'Associazione, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2017, dei beni mobili e immobili necessari allo svolgimento delle attività statutarie e dei compiti istituzionali di interesse pubblico, nonché di tutti i rapporti giuridici
7 attivi e passivi precedentemente facenti capo all'Ente in liquidazione. Pertanto,
a prescindere dall'effettiva titolarità del bene alla data dell'intervento di rispristino sul muro, in virtù del suddetto meccanismo successorio, è CP_11 divenuta proprietaria dell'immobile, subentrando contestualmente in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi ad esso riferibili, ivi compreso il rapporto litigioso oggetto della presente causa, pendente al momento dell'avvenuto subentro. In definitiva va confermata la correttezza della sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto la legittimazione passiva in capo all' , in quanto successore universale nei Parte_1 rapporti giuridici del precedente ente, ivi compreso il rapporto controverso.
Con riferimento al capo relativo alla regolamentazione delle spese di lite,
l'appellata ha interposto appello incidentale, invocando la CP_8 rideterminazione delle stesse, sul presupposto di essere risultato vittorioso nel giudizio di primo grado e, pertanto, non passibile di condanna al pagamento delle spese processuali, né tenuto a sopportare i costi della ZA NI
. L'appello incidentale, tuttavia, appare infondato. La soccombenza Parte_2 dell'Ente Strumentale emerge chiaramente dal rigetto dell'eccezione, sollevata in prime cure, volta ad ottenere la declaratoria di inammissibilità delle domande formulate e , in quanto asseritamente Controparte_2 Controparte_3 privi di legittimazione attiva. Il Tribunale, ha condivisibilmente disatteso tale eccezione, rilevando che, sebbene i proprietari non risultassero formalmente tutti intestatari della fattura recante l'importo delle spese sostenute per il ripristino del muro, erano, in ogni caso, titolari del diritto di proprietà della strada sulla quale era crollato il muro, con conseguente titolarità del diritto di recupero dell'esborso, in capo a ciascuno di essi. Il Giudice, inoltre, ha correttamente ritenuto irrilevante che solo uno dei comproprietari ( CP_1
, nei rapporti esterni, avesse corrisposto la somma di denaro.
[...]
Ne consegue, pertanto, la conferma integrale della sentenza di primo grado, che ha condannato le parti soccombenti alla rifusione delle spese di lite in favore dei tre attori, risultati vittoriosi. Tale statuizione si pone in linea con il disposto dell'art. 91 c.p.c., che disciplina la ripartizione delle spese processuali secondo il principio della soccombenza.
In definitiva, alla luce delle considerazioni svolte, devono essere rigettati sia l'appello principale che l'appello incidentale, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata in ogni suo capo.
8 IV. Le spese. Quanto alle spese di lite del giudizio, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base del DM
10.03.2014 n. 55, secondo lo scaglione di valore della causa, avuto riguardo ai parametri medi e con esclusione della fase istruttoria.
-
PER QUESTI MOTIVI
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La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di , ,
[...] CP_1 Controparte_2
e di Controparte_3 [...]
Controparte_14 avverso la sentenza impugnata, così
[...] provvede:
1) respinge l'appello principale;
2) respinge l'appello incidentale;
3) condanna l e l' Parte_1 [...]
Controparte_15
, in solido fra loro, a rimborsare
[...] agli appellati le spese di lite, che liquida in complessivi € 3.966, 00 oltre accessori dovuti per legge, come in parte motiva;
3) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13/1quater
DPR n. 115/2002 in materia di doppio contributo unificato, ove dovuto;
4) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE
Laura D'Amelio Isabella Mariani
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