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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 18/07/2025, n. 3520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3520 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO in persona della dr.ssa Claudia Gemelli, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 281-sexies c.p.c. nella causa iscritta al R.G. n. 12868/2023 avente ad oggetto: responsabilità della UB Federale di Germania – crimini di guerra – d.l. 36/2022 promossa da:
cod. fisc. , rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Preve Parte_1 C.F._1
ATTORE contro
Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
e con l'intervento di
(cod. fiscale ), domiciliata in Controparte_2 P.IVA_1 Torino, Via dell'Arsenale n. 21, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, che li rappresenta e difende ex lege;
***
Conclusioni: come da verbale dell'udienza 17.6.2025
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto in giudizio il Governo della UB Federale Tedesca e Parte_1 l'Avvocatura Generale dello Stato IT chiedendo accertarsi la responsabilità della UB Federale Tedesca in relazione alla deportazione in di suo padre, CP_1 Persona_1
(deceduto il 25.4.1980), avvenuta il 5.6.1944 da parte delle forze del Terzo Reich. Ha allegato l'attore: che il padre era un civile rifiutatosi di arruolarsi nell'esercito delle UB Sociale Italiana;
di essere stato, per questo, deportato in presso le miniere di sabbia del campo di lavoro di CP_1
doveva era stato adibito alla fabbricazione delle armi segrete per il Terzo Reich;
che le Pt_2 condizioni di lavoro e di vita erano disumane, tanto che quando il campo fu liberato negli ultimi giorni di aprile del 1945 erano morti 441 deportati italiani;
che al suo rientro in Italia, avvenuto il 17.7.1945, aveva perso 21 kg e 2 cm in altezza. Sulla base di queste premesse, tenuto conto dell'istituzione, presso il , del fondo per il ristoro dai danni subiti dalle vittime di Controparte_2 crimini di guerra e contro l'umanità compiuti dal Terzo Reich di cui al d.m. 36/2022, ha chiesto iure
pagina 1 di 7 hereditatis la condanna della UB Federale Tedesca al risarcimento dei danni subiti dal proprio padre e quantificati in € 26.000.
Non si è costituita la . Controparte_1
Con comparsa 12.12.2023 è intervenuto, invece, il in via Controparte_2 preliminare eccependo la carenza di titolarità passiva in capo alla del Controparte_1 diritto fatto valere dall'attore nonché la prescrizione di detto diritto. Nel merito ha rilevato il difetto di prova dele allegazioni attoree in punto prigionia e ha chiesto in ogni caso scomputarsi dall'eventuale risarcimento riconosciuto all'attore quanto quest'ultimo o il padre deceduto ha ottenuto o avrebbe potuto ottenere a titolo indennitario e/o risarcitorio in forza dei benefici ed indennizzi riconosciuti dalla UB italiana alle vittime del Terzo Reich.
Dopo alcuni rinvii d'udienza necessari per consentire il perfezionamento della notifica alla UB Federale di Germania, con ordinanza 8.10.2024 sono stati ammessi i mezzi istruttori orali richiesti dall'attore, assunti poi all'udienza 10.12.2024. Con ordinanza 18.12.2024 è stata formulata alle parti proposta conciliativa, accettata dall'attore, ma non dal intervenuto. E' stata quindi fissata CP_2 udienza ex art. 281-sexies c.p.c. per la discussione della causa al 17.6.2025. All'esito si è riservato il deposito della presente sentenza nei successivi trenta giorni.
2. Preliminarmente va dichiarata la contumacia della UB , cui la citazione Controparte_1 è stata regolarmente notificata secondo il canale diplomatico. Invero, è in atti la prova dell'avvenuta consegna degli atti all'Ambasciata della UB al più tardi il 12.2.2014 (cfr. Controparte_1 deposito 6.6.2024 dell'attore), sicché, a fronte della prima udienza di comparizione tenutasi il 24.9.2024, risulta rispettato sia il termine minimo a comparire di due mesi previsto dall'art. 16 co. 5 della Convenzione europea sull'immunità degli Stati, sia il termine di cui all'art. 163-bis c.p.c.
Peraltro, l'attore ha prodotto la nota della predetta Ambasciata della Controparte_1 (ricevuta dal Cerimoniale il 19.4.2024) in cui si dà atto del rifiuto a ricevere l'atto introduttivo del presente giudizio, essendo così stato certamente raggiunto lo scopo della notifica effettuata.
2.1. Ciò posto, è infondata l'eccezione della convenuta di carenza di titolarità passiva del diritto fatto valere in capo alla . Controparte_1
Il fonda tale eccezione sul disposto dell'art. 43 d.l. 36/2022, con cui è stato istituito, presso CP_2 esso convenuto, il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime del Terzo Reich, e sull'accordo 2.6.1961 intervenuto tra la UB Italiana e la UB (cd. “accordo di Controparte_1 Bonn”, reso esecutivo con d.P.R. 1263/1962) con cui l'Italia, a fronte della ricezione di ingenti somme dalla si è impegnata a tenere indenne e manlevare quest'ultima da ogni eventuale azione o CP_1 pretesa legale relativa ai diritti dei cittadini italiani sorti nel periodo 1.9.1939-8.5.1945.
Ritiene il Ministero che tali disposizioni avrebbero determinato una successione a titolo particolare dello Stato IT (e per esso, del ) nei debiti risarcitori della Controparte_2 UB verso le vittime del Terzo Reich. In particolare, l'ente intervenuto Controparte_1 sostiene che si verterebbe in tema di accollo riconducibile alla previsione di cui all'art. 1273 co. 1 c.c. (“l'Italia (accollante) si è obbligata a tenere indenne la (accollata) dai debiti risarcitori CP_1 contratti da quest'ultima verso le vittime del Terzo Reich (accollatari)”: p. 5 comparsa di intervento).
Argomenti in forza dei quali il conclude di essere l'unico soggetto legittimato a rispondere CP_2 dei debiti in questione in quanto titolare del Fondo istituito ex art. 43 d.l. cit.
La tesi non convince.
pagina 2 di 7 L'art. 43 cit. limita il ruolo del Fondo istituito presso il intervenuto alla fase esecutiva del CP_2 giudizio risarcitorio avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni subiti dalle vittime delle forze del Terzo Reich nel periodo 1.9.1939-8.5.1945.
Tanto si desume, anzitutto, dal significato letterale delle parole utilizzate: “
2. Hanno diritto all'accesso al alle condizioni e secondo le modalità previste dal presente articolo e dal decreto di cui al CP_3 comma 4, coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1”, ossia, dice il comma 1, “i danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945”.
Al Fondo si può dunque solo “accedere” a seguito dell'accertamento e della liquidazione dei danni compiuti alle vittime dalla Germania nazionalsocialista del Terzo Reich, a cui è subentrata la di che dunque non può che essere la titolare passiva della Controparte_1 CP_1 responsabilità fatta valere.
Oltre a ciò, la norma in questione contiene una serie di previsioni che assumono significato solo nella misura in cui si ritenga che legittimato passivo delle pretese risarcitorie continui ad essere la
. Controparte_1
Ci si riferisce alle indicazioni per cui “è a carico del il pagamento delle spese processuali CP_3 liquidate nelle sentenze” di accertamento e liquidazione dei danni, o per cui i giudizi in questione possono essere definiti “mediante transazione sentita l'Avvocatura dello Stato”, o per cui il pagamento effettuato dal “estingue ogni diritto o ragione di credito correlata alle pretese risarcitorie” CP_3 accertate con la sentenza di accertamento e liquidazione dei danni, o per cui il Giudice provvede ad assegnare termine per la notifica all'Avvocatura dello Stato ove tale notifica sia stata omessa.
E' evidente che, se la norma avesse voluto istituire il , presso cui si Controparte_2 trova il quale titolare passivo delle azioni di accertamento e liquidazione dei danni, tali CP_3 disposizioni sarebbero state del tutto superflue poiché inutili a fronte delle norme interne che già disciplinano lo svolgimento del processo.
La scrivente condivide quindi l'orientamento giurisprudenziale, ormai maggioritario (Trib. Torino, 7.7.2025, Trib. Milano 15.11.2024, Trib. Milano 26.2.2025, Trib. Genova 4.2.2025; Trib. Genova 27.2.2025; Trib. Genova 26.3.2025; Trib. Genova 23.4.2025; Trib. Padova 14.11.2024; Trib. Firenze 3299/23 del 9.11.2023; Trib. Trento 3.8.2023), secondo cui la ritenuta successione a titolo particolare tra la e lo Stato IT (per mezzo del Ministero intervenuto) si Controparte_1 realizza, semmai, solo nel momento in cui si debba procedere alla concreta soddisfazione del diritto di credito riconosciuto e quantificato in una sentenza passata in giudicato.
Detta conclusione trova assoluto conforto nelle statuizioni della Corte Costituzionale contenute nella sentenza 159/2023 con cui sono state respinte le questioni di costituzionalità in relazione al comma 3 dell'art. 43 cit.
Afferma la Corte (paragrafo 16 della sentenza) che l'art. 43 cit. prevede un mero “meccanismo di traslazione dell'onere economico recato dall'obbligazione risarcitoria accertata con sentenza passata in giudicato, sì da conciliare, nel bilanciamento complessivo dei principi costituzionali in gioco, la tutela giurisdizionale delle vittime dei suddetti crimini di guerra e il rispetto degli specifici accordi internazionali in materia (l'Accordo di Bonn del 1961)” nonché che “L'accesso al Fondo “ristori” è, quindi, configurato come un diritto soggettivo, riveniente il suo fondamento nel titolo esecutivo già formatosi di condanna della UB federale di senza che vengano in rilievo i limiti CP_1 dell'immunità ristretta” e costituisce “un diritto soggettivo, pieno e non condizionato, avente come contenuto il pagamento del risarcimento del danno già liquidato dalla sentenza passata in giudicato con pagina 3 di 7 liberazione dell'originario debitore (la con la sola detrazione di somme già ricevute e CP_1 riconducibili alla condizione di vittima di siffatti crimini di guerra (gli indennizzi dell'accordo del 1961 e altri benefici). Si tratta di una sorta di espromissione ex lege (art. 1272 cod. civ.), eccezionalmente a contenuto liberatorio nella misura in cui è contestualmente estinta la procedura esecutiva in corso nei confronti del debitore (la e non sarebbe più proponibile una nuova”. CP_1
L'espromissione ha ad oggetto una obbligazione preesistente che è per l'appunto quella contenuta nella sentenza di condanna passata in giudicato, che non può che pronunciarsi nei confronti della UB Federale di Germania.
A diversa conclusione sulla titolarità passiva nel presente giudizio in capo alla sola
[...]
non induce nemmeno la previsione di cui al comma 6 dell'art. 43 nella parte in Controparte_1 cui dispone che gli atti introduttivi dei nuovi giudizi di accertamento e liquidazione dei danni “sono notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto dell'art. 144 del codice di procedura civile” e che “se tale notifica è omessa, il giudice assegna un termine perentorio alla parte attrice per l'esecuzione di tale incombente”.
Invero, dal dato letterale della norma si desume unicamente che il giudizio non può essere celebrato in assenza di conoscenza della pendenza di esso da parte del , proprio perché obbligato a CP_2 corrispondere il risarcimento ivi riconosciuto. Al contrario, la norma non afferma, né ciò può essere desunto da essa, che il sia l'unico soggetto da chiamare in causa e quindi l'unico legittimato CP_2 passivo.
In forza di tali considerazioni, la contumace è da ritenersi la titolare Controparte_1 passiva del diritto fatto valere dell'attore.
Quanto alla presenza in giudizio del , trattasi di interveniente volontario, il cui interesse alla CP_2 partecipazione del giudizio è ravvisabile nella possibilità, sancita dall'art. 43 co. 2, che il CP_2 addivenga in giudizio alla transazione della controversia (auspicata da questo Giudice con la proposta conciliativa di cui all'ordinanza 18.12.2024, non accettata dalla stessa parte intervenuta) oppure nella possibilità per il di provare la percezione da parte della vittima di indennizzi/benefici da CP_2 scomputarsi dal credito risarcitorio, secondo la previsione di cui all'art. 43 co. 4 lett. b).
Se, dunque, il non è parte del giudizio volto all'accertamento e alla liquidazione dei danni CP_2 subiti dalle vittime della Germania nazionalsocialista del Terzo Reich, essendo per previsione legislativa (art. 43), solo il soggetto deputato alle questioni inerenti la fase esecutiva del diritto risarcitorio accertato contro la UB Federale di Germania, allora detto Ente non è legittimato a sollevare l'eccezione di prescrizione, che afferisce al merito della controversia e alla stessa sussistenza del diritto fatto valere dall'attore (Trib. Milano 1398/2025; Trib. Padova, 14.11.2024).
Eccezione di prescrizione comunque infondata, come ormai ampiamente riconosciuto nella giurisprudenza di merito, anche di questo Ufficio (sentenza 19.4.2025; sentenza 7.7.2025)
E' pacifico in giurisprudenza che la deportazione e la sottoposizione ai lavori forzati costituiscano gravi crimini contro l'umanità, ossia condotte che, per la loro spiccata violenza e crudeltà, ledono i valori universali della dignità umana, la cui tutela è affidata a norme inderogabili che si collocano al vertice dell'ordinamento internazionale, che prevalgono su ogni altra norma di carattere convenzionale e consuetudinario e, quindi, anche su quelle in tema di immunità (Cass. n. 5044/2004).
Proprio con riferimento ai crimini di guerra, tenuto conto della loro gravità, sistematicità ed efferatezza, sia la Convenzione ONU sulla non applicabilità delle prescrizioni ai crimini di guerra e ai crimini contro l'umanità del 26 novembre 1968 e sia quella del Consiglio d'Europa sulla non applicabilità delle prescrizioni ai crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra del 25 gennaio 1974, ne hanno sancito pagina 4 di 7 l'imprescrittibilità. Convenzioni che sono direttamente applicabili internamente in forza della previsione di cui all'art. 10 Cost.
Non ha pregio l'eccezione per cui tali norme consuetudinarie, entrate in vigore nel 1968 e nel 1974, non potrebbero avere applicazione retroattiva e dunque, in tesi, non potrebbero applicarsi ai fatti avvenuti durante la Seconda Guerra Mondiale come fatti valere nel presente giudizio, pena la violazione del principio di irretroattività sancito dall'art.25, comma 2, Cost.
Sul punto, si osserva che detta norma costituzionale è dettata per il sistema penale, e non si estende al sistema risarcitorio civile, dove il principio di irretroattività è sancito dall'art. 11 delle preleggi, dunque derogabile da norma di pari rango (Corte Cost. 274/2006).
Inoltre, mette conto rilevare come la Suprema Corte, con la sentenza n. 3642/2024, ha statuito nei seguenti termini: “questa Corte, nella decisione n. 5044/2004, scrutinando l'analogo caso di richiesta di tutela risarcitoria, ha connesso l'affermazione dell'esclusione dell'immunità giurisdizionale ai caratteri dei diritti lesi, e così alla imprescrittibilità sancita esplicitamente sin dalla Convenzione ONU del 1968, che in effetti, come sottolineato nell'odierna requisitoria del Procuratore Generale, ha indicato di riferirsi a quei crimini “qualunque sia la data in cui siano stati commessi”.
In tale quadro, l'inciso contenuto nell'art. 43 d.l. 36/2022 secondo cui è “fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione” non può che essere interpretato ritenendo che il legislatore abbia inteso richiamare l'intera normativa sulla prescrizione, compreso il principio dell'imprescrittibilità dei crimini di guerra pacificamente vigente nello Stato per effetto del richiamo operato dall'art. 10 Cost. alle consuetudini internazionali.
Per tale complessive considerazioni, posto che i fatti allegati (e provati, come si dirà) dall'attore integrano senza dubbio crimini contro l'umanità, non può dirsi quindi prescritto il diritto di credito fatto valere dal CAPELLO.
3. Venendo ora al merito del giudizio, l'attore ha provato la propria qualità di erede del padre.
Invero, per un verso, l'attore ha prodotto l'atto notarile di divisione della comunione ereditaria costituitasi a seguito del decesso ab intestato di , col quale risulta dimostrato il Persona_1 rapporto di filiazione (doc. 7 e certificato di nascita prodotto); per altro verso, ha esperito un'azione giudiziaria che, di per sé, dimostrare l'inequivoca volontà di accettare l'eredità lasciata dal padre (Cass.
6.6.2018 n. 14499).
Segue, per l'effetto, il diritto dell'attore di richiedere iure hereditatis il risarcimento del danno entrato nel patrimonio del de cuius.
Risultano altresì provati i fatti storici dedotti da parte attrice nell'atto di citazione.
Invero, la teste ha confermato che l'attore il 17.5.1944 venne catturato dai tedeschi a Testimone_1 San GN ES (“sì confermo. Non mi ricordo bene di tutto avevo 7 anni. Ricordo io che era partito e che piangevamo tutti”) e che il 31.5.1944 venne deportato in per lavorare nella CP_1 miniera di sabbia di (“sì quando siamo andati alle Casermette era partito per la Io Pt_2 CP_1 avrò avuto 7 anni”). Detta teste ha altresì riferito di aver sentito dire in famiglia che il sig. Per_1
era stato costretto a lavorare in condizioni disumane ([vero che il sig. è stato costretto
[...] Pt_1 a lavorare dalle 12 alle 14 ore al giorno percosso dalle S.S. e che molti suoi compagni sono morti a seguito delle percosse?] tanti sono morti lui è stato ancora fortunato a tornare a casa. L'ho sentito dire in casa dalla famiglia”) e che lo stesso era tornato poi a casa “dimagrito”.
Dette circostanze sono state confermate anche dall'altro teste escusso, coniuge Testimone_2 dell'attore, che ha dichiarato di esserne venuta a conoscenza per i racconti ricevuti dalla suocera, oggi deceduta (cfr. verbale d'udienza 10.12.2024).
pagina 5 di 7 Quanto alle condizioni disumane di lavoro e di vita del sig. presso il campo di Persona_1 ove venne portato, l'attore ha prodotto documentazione proveniente da fonti aperte in cui viene Pt_2 descritto l'alto di numero di morti che vi furono in detto campo a causa delle condizioni degradanti di lavoro riservate ai deportati per contribuire alle costruzioni delle armi tedesche (doc. 4).
Peraltro, è ormai fatto notorio come i lager tedeschi siano stati luoghi di terrore e soprusi indicibili senza precedenti e, in forza dell'art. 115, II comma, c.p.c., il giudice può porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza. Per fatto notorio va intesa la conoscenza di un determinato fatto storico, in quanto insita nel patrimonio culturale comune a una data collettività (Trib. Milano, n. 1398/2025).
Risultano provate dunque, nella specie, la cattura e la prigionia, elementi sufficienti a considerare dimostrato l'illecito ex artt. 2043 c.c. dedotto a carico della UB Federale di Germania in continuità con il Terzo Reich e in danno del sig. . Persona_1
Quanto alla quantificazione del danno, ritiene la scrivente che si possa fare applicazione, per analogia, ai parametri stabiliti dal nostro ordinamento per l'ingiusta detenzione, ad oggi calcolato in via giurisprudenziale in € 235,82/die con gli adeguamenti al caso concreto.
Ora, valutato che nel caso di specie la prigionia del padre dell'attore, come risultata provata in giudizio, è durata dal 5.6.1944 agli ultimi giorni di aprile 1945, per un ammontare di 329 giorni (calcolando dal 5.6.1944 al 30.4.1945), risulta del tutto congrua la somma chiesta in risarcimento dall'attore di € 26.000, liquidata all'attualità.
Su detta somma spettano gli interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
Del tutto sfornita di prova risulta l'eccezione svolta - in termini generici - dall'Avvocatura dello Stato di compensatio lucri cum damno al fine di veder decurtato dal risarcimento liquidato le somme già percepite per il medesimo titolo o, comunque, di quelle che l'attore avrebbe potuto percepire usando l'ordinaria diligenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma II, c.c.: non sono documentati né benefici economici che l'attore abbiano percepito in ragione dei fatti per cui è causa né decadenze dalla possibilità di percepirli. Stante la genericità dell'eccezione e l'assenza di ogni elemento in ordine ad effettive percezioni da parte dell'attore, nemmeno la domanda ex art. 210 cpc formulata dal ha potuto trovare accoglimento, il cui rigetto va confermato in questa sede. CP_2
4. La decisione sulle spese di lite segue la soccombenza sicché esse sono poste a carico della
, integralmente soccombente nel rapporto processuale con l'attore. Controparte_1
Quanto, invece, al rapporto processuale tra l'attore e il intervenuto, le spese di lite sono
CP_2 compensate integralmente, atteso che l'estensione della domanda al effettuata dall'attore in
CP_2 memoria ex art. 171-ter n. 1 c.p.c. è stata originata dall'intervento e dalla difesa del in punto
CP_2 propria legittimazione passiva, tenuto anche conto di talune pronunce di merito che hanno, in effetti, riconosciuto la titolarità passiva in capo al medesimo (cfr. la giurisprudenza citata dal
CP_2
. CP_4
Ragione che induce alla compensazione integrale delle spese di lite tra dette parti.
La liquidazione delle spese avviene come in dispositivo, in applicazione del d.m. 55/2014, tenuto conto dell'attività difensiva svolta (studio, introduttiva, istruttoria, decisoria), del decisum (€ 26.000) e dell'applicazione dei valori medi di liquidazione dello scaglione € 5.200-€ 26.000, salva l'applicazione del valore minimo per la fase decisoria in ragione della modalità di decisione semplificata adottata.
La presente decisione, in deroga all'art. 282 cpc, come prescritto dall'art. 43 co. 3 d.l. 36/2022, acquista efficacia esecutiva dal momento del suo passaggio in giudicato. Da tale momento l'attore potrà eseguirla sul Fondo istituito dall'art. 43 cit.
pagina 6 di 7
PQM
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta:
ACCERTA la responsabilità per i fatti illeciti commessi in danno del sig. descritti in Persona_1 motivazione e, per l'effetto,
CONDANNA la a corrispondere a iure Controparte_1 Parte_1 hereditatis, a tiolo di risarcimento del danno, la somma di € 26.000 oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
CONDANNA la a rimborsare a le spese di lite del Controparte_1 Parte_1 presente giudizio, che si liquidano in € 369,33 per esborsi documentati e in € 4276 per compensi (€ 919 per fase studio, € 777 per fase introduttiva, € 1680 per fase istruttoria, € 900 per fase decisoria) oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa;
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite tra l'attore e il Controparte_2
[...]
Così deciso in Torino, il 16/07/2025
Il Giudice
Claudia Gemelli
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO in persona della dr.ssa Claudia Gemelli, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 281-sexies c.p.c. nella causa iscritta al R.G. n. 12868/2023 avente ad oggetto: responsabilità della UB Federale di Germania – crimini di guerra – d.l. 36/2022 promossa da:
cod. fisc. , rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Preve Parte_1 C.F._1
ATTORE contro
Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
e con l'intervento di
(cod. fiscale ), domiciliata in Controparte_2 P.IVA_1 Torino, Via dell'Arsenale n. 21, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, che li rappresenta e difende ex lege;
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Conclusioni: come da verbale dell'udienza 17.6.2025
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Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto in giudizio il Governo della UB Federale Tedesca e Parte_1 l'Avvocatura Generale dello Stato IT chiedendo accertarsi la responsabilità della UB Federale Tedesca in relazione alla deportazione in di suo padre, CP_1 Persona_1
(deceduto il 25.4.1980), avvenuta il 5.6.1944 da parte delle forze del Terzo Reich. Ha allegato l'attore: che il padre era un civile rifiutatosi di arruolarsi nell'esercito delle UB Sociale Italiana;
di essere stato, per questo, deportato in presso le miniere di sabbia del campo di lavoro di CP_1
doveva era stato adibito alla fabbricazione delle armi segrete per il Terzo Reich;
che le Pt_2 condizioni di lavoro e di vita erano disumane, tanto che quando il campo fu liberato negli ultimi giorni di aprile del 1945 erano morti 441 deportati italiani;
che al suo rientro in Italia, avvenuto il 17.7.1945, aveva perso 21 kg e 2 cm in altezza. Sulla base di queste premesse, tenuto conto dell'istituzione, presso il , del fondo per il ristoro dai danni subiti dalle vittime di Controparte_2 crimini di guerra e contro l'umanità compiuti dal Terzo Reich di cui al d.m. 36/2022, ha chiesto iure
pagina 1 di 7 hereditatis la condanna della UB Federale Tedesca al risarcimento dei danni subiti dal proprio padre e quantificati in € 26.000.
Non si è costituita la . Controparte_1
Con comparsa 12.12.2023 è intervenuto, invece, il in via Controparte_2 preliminare eccependo la carenza di titolarità passiva in capo alla del Controparte_1 diritto fatto valere dall'attore nonché la prescrizione di detto diritto. Nel merito ha rilevato il difetto di prova dele allegazioni attoree in punto prigionia e ha chiesto in ogni caso scomputarsi dall'eventuale risarcimento riconosciuto all'attore quanto quest'ultimo o il padre deceduto ha ottenuto o avrebbe potuto ottenere a titolo indennitario e/o risarcitorio in forza dei benefici ed indennizzi riconosciuti dalla UB italiana alle vittime del Terzo Reich.
Dopo alcuni rinvii d'udienza necessari per consentire il perfezionamento della notifica alla UB Federale di Germania, con ordinanza 8.10.2024 sono stati ammessi i mezzi istruttori orali richiesti dall'attore, assunti poi all'udienza 10.12.2024. Con ordinanza 18.12.2024 è stata formulata alle parti proposta conciliativa, accettata dall'attore, ma non dal intervenuto. E' stata quindi fissata CP_2 udienza ex art. 281-sexies c.p.c. per la discussione della causa al 17.6.2025. All'esito si è riservato il deposito della presente sentenza nei successivi trenta giorni.
2. Preliminarmente va dichiarata la contumacia della UB , cui la citazione Controparte_1 è stata regolarmente notificata secondo il canale diplomatico. Invero, è in atti la prova dell'avvenuta consegna degli atti all'Ambasciata della UB al più tardi il 12.2.2014 (cfr. Controparte_1 deposito 6.6.2024 dell'attore), sicché, a fronte della prima udienza di comparizione tenutasi il 24.9.2024, risulta rispettato sia il termine minimo a comparire di due mesi previsto dall'art. 16 co. 5 della Convenzione europea sull'immunità degli Stati, sia il termine di cui all'art. 163-bis c.p.c.
Peraltro, l'attore ha prodotto la nota della predetta Ambasciata della Controparte_1 (ricevuta dal Cerimoniale il 19.4.2024) in cui si dà atto del rifiuto a ricevere l'atto introduttivo del presente giudizio, essendo così stato certamente raggiunto lo scopo della notifica effettuata.
2.1. Ciò posto, è infondata l'eccezione della convenuta di carenza di titolarità passiva del diritto fatto valere in capo alla . Controparte_1
Il fonda tale eccezione sul disposto dell'art. 43 d.l. 36/2022, con cui è stato istituito, presso CP_2 esso convenuto, il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime del Terzo Reich, e sull'accordo 2.6.1961 intervenuto tra la UB Italiana e la UB (cd. “accordo di Controparte_1 Bonn”, reso esecutivo con d.P.R. 1263/1962) con cui l'Italia, a fronte della ricezione di ingenti somme dalla si è impegnata a tenere indenne e manlevare quest'ultima da ogni eventuale azione o CP_1 pretesa legale relativa ai diritti dei cittadini italiani sorti nel periodo 1.9.1939-8.5.1945.
Ritiene il Ministero che tali disposizioni avrebbero determinato una successione a titolo particolare dello Stato IT (e per esso, del ) nei debiti risarcitori della Controparte_2 UB verso le vittime del Terzo Reich. In particolare, l'ente intervenuto Controparte_1 sostiene che si verterebbe in tema di accollo riconducibile alla previsione di cui all'art. 1273 co. 1 c.c. (“l'Italia (accollante) si è obbligata a tenere indenne la (accollata) dai debiti risarcitori CP_1 contratti da quest'ultima verso le vittime del Terzo Reich (accollatari)”: p. 5 comparsa di intervento).
Argomenti in forza dei quali il conclude di essere l'unico soggetto legittimato a rispondere CP_2 dei debiti in questione in quanto titolare del Fondo istituito ex art. 43 d.l. cit.
La tesi non convince.
pagina 2 di 7 L'art. 43 cit. limita il ruolo del Fondo istituito presso il intervenuto alla fase esecutiva del CP_2 giudizio risarcitorio avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni subiti dalle vittime delle forze del Terzo Reich nel periodo 1.9.1939-8.5.1945.
Tanto si desume, anzitutto, dal significato letterale delle parole utilizzate: “
2. Hanno diritto all'accesso al alle condizioni e secondo le modalità previste dal presente articolo e dal decreto di cui al CP_3 comma 4, coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1”, ossia, dice il comma 1, “i danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945”.
Al Fondo si può dunque solo “accedere” a seguito dell'accertamento e della liquidazione dei danni compiuti alle vittime dalla Germania nazionalsocialista del Terzo Reich, a cui è subentrata la di che dunque non può che essere la titolare passiva della Controparte_1 CP_1 responsabilità fatta valere.
Oltre a ciò, la norma in questione contiene una serie di previsioni che assumono significato solo nella misura in cui si ritenga che legittimato passivo delle pretese risarcitorie continui ad essere la
. Controparte_1
Ci si riferisce alle indicazioni per cui “è a carico del il pagamento delle spese processuali CP_3 liquidate nelle sentenze” di accertamento e liquidazione dei danni, o per cui i giudizi in questione possono essere definiti “mediante transazione sentita l'Avvocatura dello Stato”, o per cui il pagamento effettuato dal “estingue ogni diritto o ragione di credito correlata alle pretese risarcitorie” CP_3 accertate con la sentenza di accertamento e liquidazione dei danni, o per cui il Giudice provvede ad assegnare termine per la notifica all'Avvocatura dello Stato ove tale notifica sia stata omessa.
E' evidente che, se la norma avesse voluto istituire il , presso cui si Controparte_2 trova il quale titolare passivo delle azioni di accertamento e liquidazione dei danni, tali CP_3 disposizioni sarebbero state del tutto superflue poiché inutili a fronte delle norme interne che già disciplinano lo svolgimento del processo.
La scrivente condivide quindi l'orientamento giurisprudenziale, ormai maggioritario (Trib. Torino, 7.7.2025, Trib. Milano 15.11.2024, Trib. Milano 26.2.2025, Trib. Genova 4.2.2025; Trib. Genova 27.2.2025; Trib. Genova 26.3.2025; Trib. Genova 23.4.2025; Trib. Padova 14.11.2024; Trib. Firenze 3299/23 del 9.11.2023; Trib. Trento 3.8.2023), secondo cui la ritenuta successione a titolo particolare tra la e lo Stato IT (per mezzo del Ministero intervenuto) si Controparte_1 realizza, semmai, solo nel momento in cui si debba procedere alla concreta soddisfazione del diritto di credito riconosciuto e quantificato in una sentenza passata in giudicato.
Detta conclusione trova assoluto conforto nelle statuizioni della Corte Costituzionale contenute nella sentenza 159/2023 con cui sono state respinte le questioni di costituzionalità in relazione al comma 3 dell'art. 43 cit.
Afferma la Corte (paragrafo 16 della sentenza) che l'art. 43 cit. prevede un mero “meccanismo di traslazione dell'onere economico recato dall'obbligazione risarcitoria accertata con sentenza passata in giudicato, sì da conciliare, nel bilanciamento complessivo dei principi costituzionali in gioco, la tutela giurisdizionale delle vittime dei suddetti crimini di guerra e il rispetto degli specifici accordi internazionali in materia (l'Accordo di Bonn del 1961)” nonché che “L'accesso al Fondo “ristori” è, quindi, configurato come un diritto soggettivo, riveniente il suo fondamento nel titolo esecutivo già formatosi di condanna della UB federale di senza che vengano in rilievo i limiti CP_1 dell'immunità ristretta” e costituisce “un diritto soggettivo, pieno e non condizionato, avente come contenuto il pagamento del risarcimento del danno già liquidato dalla sentenza passata in giudicato con pagina 3 di 7 liberazione dell'originario debitore (la con la sola detrazione di somme già ricevute e CP_1 riconducibili alla condizione di vittima di siffatti crimini di guerra (gli indennizzi dell'accordo del 1961 e altri benefici). Si tratta di una sorta di espromissione ex lege (art. 1272 cod. civ.), eccezionalmente a contenuto liberatorio nella misura in cui è contestualmente estinta la procedura esecutiva in corso nei confronti del debitore (la e non sarebbe più proponibile una nuova”. CP_1
L'espromissione ha ad oggetto una obbligazione preesistente che è per l'appunto quella contenuta nella sentenza di condanna passata in giudicato, che non può che pronunciarsi nei confronti della UB Federale di Germania.
A diversa conclusione sulla titolarità passiva nel presente giudizio in capo alla sola
[...]
non induce nemmeno la previsione di cui al comma 6 dell'art. 43 nella parte in Controparte_1 cui dispone che gli atti introduttivi dei nuovi giudizi di accertamento e liquidazione dei danni “sono notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto dell'art. 144 del codice di procedura civile” e che “se tale notifica è omessa, il giudice assegna un termine perentorio alla parte attrice per l'esecuzione di tale incombente”.
Invero, dal dato letterale della norma si desume unicamente che il giudizio non può essere celebrato in assenza di conoscenza della pendenza di esso da parte del , proprio perché obbligato a CP_2 corrispondere il risarcimento ivi riconosciuto. Al contrario, la norma non afferma, né ciò può essere desunto da essa, che il sia l'unico soggetto da chiamare in causa e quindi l'unico legittimato CP_2 passivo.
In forza di tali considerazioni, la contumace è da ritenersi la titolare Controparte_1 passiva del diritto fatto valere dell'attore.
Quanto alla presenza in giudizio del , trattasi di interveniente volontario, il cui interesse alla CP_2 partecipazione del giudizio è ravvisabile nella possibilità, sancita dall'art. 43 co. 2, che il CP_2 addivenga in giudizio alla transazione della controversia (auspicata da questo Giudice con la proposta conciliativa di cui all'ordinanza 18.12.2024, non accettata dalla stessa parte intervenuta) oppure nella possibilità per il di provare la percezione da parte della vittima di indennizzi/benefici da CP_2 scomputarsi dal credito risarcitorio, secondo la previsione di cui all'art. 43 co. 4 lett. b).
Se, dunque, il non è parte del giudizio volto all'accertamento e alla liquidazione dei danni CP_2 subiti dalle vittime della Germania nazionalsocialista del Terzo Reich, essendo per previsione legislativa (art. 43), solo il soggetto deputato alle questioni inerenti la fase esecutiva del diritto risarcitorio accertato contro la UB Federale di Germania, allora detto Ente non è legittimato a sollevare l'eccezione di prescrizione, che afferisce al merito della controversia e alla stessa sussistenza del diritto fatto valere dall'attore (Trib. Milano 1398/2025; Trib. Padova, 14.11.2024).
Eccezione di prescrizione comunque infondata, come ormai ampiamente riconosciuto nella giurisprudenza di merito, anche di questo Ufficio (sentenza 19.4.2025; sentenza 7.7.2025)
E' pacifico in giurisprudenza che la deportazione e la sottoposizione ai lavori forzati costituiscano gravi crimini contro l'umanità, ossia condotte che, per la loro spiccata violenza e crudeltà, ledono i valori universali della dignità umana, la cui tutela è affidata a norme inderogabili che si collocano al vertice dell'ordinamento internazionale, che prevalgono su ogni altra norma di carattere convenzionale e consuetudinario e, quindi, anche su quelle in tema di immunità (Cass. n. 5044/2004).
Proprio con riferimento ai crimini di guerra, tenuto conto della loro gravità, sistematicità ed efferatezza, sia la Convenzione ONU sulla non applicabilità delle prescrizioni ai crimini di guerra e ai crimini contro l'umanità del 26 novembre 1968 e sia quella del Consiglio d'Europa sulla non applicabilità delle prescrizioni ai crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra del 25 gennaio 1974, ne hanno sancito pagina 4 di 7 l'imprescrittibilità. Convenzioni che sono direttamente applicabili internamente in forza della previsione di cui all'art. 10 Cost.
Non ha pregio l'eccezione per cui tali norme consuetudinarie, entrate in vigore nel 1968 e nel 1974, non potrebbero avere applicazione retroattiva e dunque, in tesi, non potrebbero applicarsi ai fatti avvenuti durante la Seconda Guerra Mondiale come fatti valere nel presente giudizio, pena la violazione del principio di irretroattività sancito dall'art.25, comma 2, Cost.
Sul punto, si osserva che detta norma costituzionale è dettata per il sistema penale, e non si estende al sistema risarcitorio civile, dove il principio di irretroattività è sancito dall'art. 11 delle preleggi, dunque derogabile da norma di pari rango (Corte Cost. 274/2006).
Inoltre, mette conto rilevare come la Suprema Corte, con la sentenza n. 3642/2024, ha statuito nei seguenti termini: “questa Corte, nella decisione n. 5044/2004, scrutinando l'analogo caso di richiesta di tutela risarcitoria, ha connesso l'affermazione dell'esclusione dell'immunità giurisdizionale ai caratteri dei diritti lesi, e così alla imprescrittibilità sancita esplicitamente sin dalla Convenzione ONU del 1968, che in effetti, come sottolineato nell'odierna requisitoria del Procuratore Generale, ha indicato di riferirsi a quei crimini “qualunque sia la data in cui siano stati commessi”.
In tale quadro, l'inciso contenuto nell'art. 43 d.l. 36/2022 secondo cui è “fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione” non può che essere interpretato ritenendo che il legislatore abbia inteso richiamare l'intera normativa sulla prescrizione, compreso il principio dell'imprescrittibilità dei crimini di guerra pacificamente vigente nello Stato per effetto del richiamo operato dall'art. 10 Cost. alle consuetudini internazionali.
Per tale complessive considerazioni, posto che i fatti allegati (e provati, come si dirà) dall'attore integrano senza dubbio crimini contro l'umanità, non può dirsi quindi prescritto il diritto di credito fatto valere dal CAPELLO.
3. Venendo ora al merito del giudizio, l'attore ha provato la propria qualità di erede del padre.
Invero, per un verso, l'attore ha prodotto l'atto notarile di divisione della comunione ereditaria costituitasi a seguito del decesso ab intestato di , col quale risulta dimostrato il Persona_1 rapporto di filiazione (doc. 7 e certificato di nascita prodotto); per altro verso, ha esperito un'azione giudiziaria che, di per sé, dimostrare l'inequivoca volontà di accettare l'eredità lasciata dal padre (Cass.
6.6.2018 n. 14499).
Segue, per l'effetto, il diritto dell'attore di richiedere iure hereditatis il risarcimento del danno entrato nel patrimonio del de cuius.
Risultano altresì provati i fatti storici dedotti da parte attrice nell'atto di citazione.
Invero, la teste ha confermato che l'attore il 17.5.1944 venne catturato dai tedeschi a Testimone_1 San GN ES (“sì confermo. Non mi ricordo bene di tutto avevo 7 anni. Ricordo io che era partito e che piangevamo tutti”) e che il 31.5.1944 venne deportato in per lavorare nella CP_1 miniera di sabbia di (“sì quando siamo andati alle Casermette era partito per la Io Pt_2 CP_1 avrò avuto 7 anni”). Detta teste ha altresì riferito di aver sentito dire in famiglia che il sig. Per_1
era stato costretto a lavorare in condizioni disumane ([vero che il sig. è stato costretto
[...] Pt_1 a lavorare dalle 12 alle 14 ore al giorno percosso dalle S.S. e che molti suoi compagni sono morti a seguito delle percosse?] tanti sono morti lui è stato ancora fortunato a tornare a casa. L'ho sentito dire in casa dalla famiglia”) e che lo stesso era tornato poi a casa “dimagrito”.
Dette circostanze sono state confermate anche dall'altro teste escusso, coniuge Testimone_2 dell'attore, che ha dichiarato di esserne venuta a conoscenza per i racconti ricevuti dalla suocera, oggi deceduta (cfr. verbale d'udienza 10.12.2024).
pagina 5 di 7 Quanto alle condizioni disumane di lavoro e di vita del sig. presso il campo di Persona_1 ove venne portato, l'attore ha prodotto documentazione proveniente da fonti aperte in cui viene Pt_2 descritto l'alto di numero di morti che vi furono in detto campo a causa delle condizioni degradanti di lavoro riservate ai deportati per contribuire alle costruzioni delle armi tedesche (doc. 4).
Peraltro, è ormai fatto notorio come i lager tedeschi siano stati luoghi di terrore e soprusi indicibili senza precedenti e, in forza dell'art. 115, II comma, c.p.c., il giudice può porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza. Per fatto notorio va intesa la conoscenza di un determinato fatto storico, in quanto insita nel patrimonio culturale comune a una data collettività (Trib. Milano, n. 1398/2025).
Risultano provate dunque, nella specie, la cattura e la prigionia, elementi sufficienti a considerare dimostrato l'illecito ex artt. 2043 c.c. dedotto a carico della UB Federale di Germania in continuità con il Terzo Reich e in danno del sig. . Persona_1
Quanto alla quantificazione del danno, ritiene la scrivente che si possa fare applicazione, per analogia, ai parametri stabiliti dal nostro ordinamento per l'ingiusta detenzione, ad oggi calcolato in via giurisprudenziale in € 235,82/die con gli adeguamenti al caso concreto.
Ora, valutato che nel caso di specie la prigionia del padre dell'attore, come risultata provata in giudizio, è durata dal 5.6.1944 agli ultimi giorni di aprile 1945, per un ammontare di 329 giorni (calcolando dal 5.6.1944 al 30.4.1945), risulta del tutto congrua la somma chiesta in risarcimento dall'attore di € 26.000, liquidata all'attualità.
Su detta somma spettano gli interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
Del tutto sfornita di prova risulta l'eccezione svolta - in termini generici - dall'Avvocatura dello Stato di compensatio lucri cum damno al fine di veder decurtato dal risarcimento liquidato le somme già percepite per il medesimo titolo o, comunque, di quelle che l'attore avrebbe potuto percepire usando l'ordinaria diligenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma II, c.c.: non sono documentati né benefici economici che l'attore abbiano percepito in ragione dei fatti per cui è causa né decadenze dalla possibilità di percepirli. Stante la genericità dell'eccezione e l'assenza di ogni elemento in ordine ad effettive percezioni da parte dell'attore, nemmeno la domanda ex art. 210 cpc formulata dal ha potuto trovare accoglimento, il cui rigetto va confermato in questa sede. CP_2
4. La decisione sulle spese di lite segue la soccombenza sicché esse sono poste a carico della
, integralmente soccombente nel rapporto processuale con l'attore. Controparte_1
Quanto, invece, al rapporto processuale tra l'attore e il intervenuto, le spese di lite sono
CP_2 compensate integralmente, atteso che l'estensione della domanda al effettuata dall'attore in
CP_2 memoria ex art. 171-ter n. 1 c.p.c. è stata originata dall'intervento e dalla difesa del in punto
CP_2 propria legittimazione passiva, tenuto anche conto di talune pronunce di merito che hanno, in effetti, riconosciuto la titolarità passiva in capo al medesimo (cfr. la giurisprudenza citata dal
CP_2
. CP_4
Ragione che induce alla compensazione integrale delle spese di lite tra dette parti.
La liquidazione delle spese avviene come in dispositivo, in applicazione del d.m. 55/2014, tenuto conto dell'attività difensiva svolta (studio, introduttiva, istruttoria, decisoria), del decisum (€ 26.000) e dell'applicazione dei valori medi di liquidazione dello scaglione € 5.200-€ 26.000, salva l'applicazione del valore minimo per la fase decisoria in ragione della modalità di decisione semplificata adottata.
La presente decisione, in deroga all'art. 282 cpc, come prescritto dall'art. 43 co. 3 d.l. 36/2022, acquista efficacia esecutiva dal momento del suo passaggio in giudicato. Da tale momento l'attore potrà eseguirla sul Fondo istituito dall'art. 43 cit.
pagina 6 di 7
PQM
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta:
ACCERTA la responsabilità per i fatti illeciti commessi in danno del sig. descritti in Persona_1 motivazione e, per l'effetto,
CONDANNA la a corrispondere a iure Controparte_1 Parte_1 hereditatis, a tiolo di risarcimento del danno, la somma di € 26.000 oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
CONDANNA la a rimborsare a le spese di lite del Controparte_1 Parte_1 presente giudizio, che si liquidano in € 369,33 per esborsi documentati e in € 4276 per compensi (€ 919 per fase studio, € 777 per fase introduttiva, € 1680 per fase istruttoria, € 900 per fase decisoria) oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa;
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite tra l'attore e il Controparte_2
[...]
Così deciso in Torino, il 16/07/2025
Il Giudice
Claudia Gemelli
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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