Articolo 494 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 493Articolo 495
Versione
6 maggio 1952
Art. 494.
(Istanza)


L'istanza per l'amministrazione della nave sequestrata e' proposta con ricorso al capo dell'ufficio giudiziario, competente a norma del precedente articolo, il quale designa un giudice e dispone, ai sensi dell' articolo 485 del codice di procedura civile , l'audizione degli interessati avanti a quest'ultimo.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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