Versione
6 maggio 1952
6 maggio 1952
Art. 494.
(Istanza)
L'istanza per l'amministrazione della nave sequestrata e' proposta con ricorso al capo dell'ufficio giudiziario, competente a norma del precedente articolo, il quale designa un giudice e dispone, ai sensi dell' articolo 485 del codice di procedura civile , l'audizione degli interessati avanti a quest'ultimo.
(Istanza)
L'istanza per l'amministrazione della nave sequestrata e' proposta con ricorso al capo dell'ufficio giudiziario, competente a norma del precedente articolo, il quale designa un giudice e dispone, ai sensi dell' articolo 485 del codice di procedura civile , l'audizione degli interessati avanti a quest'ultimo.
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- 1. Depenalizzazione, messa in prova e clandestinità: la legge in GazzettaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 5 maggio 2014 · 23.809639