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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/06/2025, n. 2923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2923 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta delle cause ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del 23
giugno 2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la comparizione dell'Avv. Massimo Barrile
mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause riunite iscritte ai n. 10137/2022 e 10140/2022 del Ruolo Generale
vertenti
TRA
e (Avv. BARRILE Parte_1 Parte_2
MASSIMO).
ricorrente
CONTRO
Controparte_1
(Dott.ri ,
[...] Controparte_2
, ex art. 417 bis c.p.c.) CP_3 CP_4
resistente
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, non definitivamente pronunciando:
Tribunale di Palermo sez. Lavoro ◊ dichiara il diritto dei ricorrenti al riconoscimento dell'anzianità maturata in tutti i servizi non di ruolo prestati a decorrere dal 1° gennaio 2008 e sino al 31 dicembre
2018;
◊ condanna, per l'effetto, l'ente resistente a riconoscere ai ricorrenti, per tutto il periodo di precariato, la medesima progressione professionale prevista dal CCNL
di riferimento per il personale di pari profilo assunto a tempo indeterminato ed a versare loro, nei limiti dell'intercorsa prescrizione, le conseguenti differenze retributive, da liquidarsi come da separata ordinanza istruttoria;
◊ condanna, inoltre, l'ente resistente a collocare i ricorrenti, al momento dell'avvenuta stabilizzazione a far data dal 1° gennaio 2019, nella fascia stipendiale scaturente da tutta la anzianità di servizio maturata anteriormente all'immissione in ruolo ed a versare loro le conseguenti differenze retributive, da liquidarsi come da separata ordinanza istruttoria;
◊ spese al merito.
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Con distinti ricorsi depositati il 14 ottobre 2022 i ricorrenti, dipendenti a tempo indeterminato del C.R.E.A. a decorrere dal 1° gennaio 2019, chiedevano accertarsi il proprio diritto al computo, ai fini dell'avanzamento per fasce retributive di cui al
CCNL di riferimento, anche del servizio preruolo prestato nel medesimo profilo professionale con i contratti a tempo determinato succedutisi senza soluzione di continuità dal 1° gennaio 2008, con conseguente condanna del C.R.E.A. a riconoscere a ciascuno di loro l'intera anzianità di servizio maturata precedentemente all'assunzione a tempo indeterminato e al pagamento delle conseguenti differenze retributive, quantificate in complessivi euro €. 38.353,92,
ovvero la maggiore o minor somma eventualmente stabilita a mezzo di CTU
- 2 -
Tribunale di Palermo sez. Lavoro contabile, con la maggiorazione degli interessi legali fino al soddisfo. Deducevano,
a tal fine, che il C.R.E.A., dopo avere loro attribuito all'esito della stabilizzazione ex art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 75/2017 la 1^ fascia di anzianità (0-2 anni), in ossequio a quanto stabilito dall'art. 84, comma 7, del CCNL di riferimento aveva già
provveduto a valorizzare la pregressa anzianità lavorativa reinquadrandoli nella
III^ fascia stipendiale dal 1° gennaio 2019 e nella IV dal 1° gennaio 2021; ma lamentavano che l'ottenuta ricostruzione della carriera nulla aveva disposto in ordine alla corresponsione degli arretrati stipendiali maturati nel corso del periodo di precariato e non risultava neppure coerente con la progressione cui avrebbero avuto diritto se si fosse tenuto conto correttamente dell'intera anzianità maturata antecedentemente all'assunzione in ruolo, avendo specificamente diritto a conseguire la II^ fascia stipendiale dal 1° gennaio 2010, la III dal 1° gennaio 2015,
la IV dal 1° gennaio 2020.
Il C.R.E.A. si costituiva nei due giudizi contestando la fondatezza dei ricorsi e chiedendone il rigetto.
Sulla scorta dei documenti versati in atti e delle istanze conclusive rassegnate entro il termine ex art. 127-ter c.p.c. del 23 giugno 2025, le cause – riunite con ordinanza depositata in data odierna – sono parzialmente decise con il deposito di questa sentenza nel fascicolo telematico.
◊
I ricorsi sono fondati sulla scorta e nei limiti delle considerazioni che seguono.
1. Il diritto al riconoscimento di una determinata anzianità di servizio non è
suscettibile di prescrizione e può essere oggetto di accertamento giudiziale senza tempo, avendo, anche recentemente, la Suprema Corte di Cassazione affermato che: “L'anzianità di servizio in ruolo degli insegnanti configura un mero fatto
- 3 -
Tribunale di Palermo sez. Lavoro giuridico, come tale insuscettibile di una prescrizione distinta da quella dei diritti
patrimoniali che su di essa si fondano, con la conseguenza che, nel caso in cui il
docente, prescrittosi un primo scatto di retribuzione, agisca tempestivamente per
ottenere l'attribuzione di scatti successivi, questi debbono essere liquidati nella
misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturato ma non
più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto, in quanto il
datore di lavoro può opporre al lavoratore la prescrizione quinquennale dei
crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio
quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti” (Cass., 30/01/2020,
n.2232).
E' vero, tuttavia, che la prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato decorre sempre in costanza di rapporto, sia per i contratti di lavoro a tempo indeterminato sia per i contratti di lavoro a tempo determinato
(cfr. Cass. Sez. Un., 28/12/2023, n. 36197). E controvertendosi nella specie di spettanze retributive in parte maturate nel corso del rapporto di lavoro a tempo determinato ed in parte conseguenti alla ricostruzione della carriera operata dopo l'avvenuta stabilizzazione, nell'individuazione per queste ultime del dies a quo deve tenersi conto che la prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può esser fatto valere e dunque dal momento in cui detta ricostruzione della carriera è stata effettuata, nella specie, con i decreti del 7 novembre 2019. Non è
dunque maturata – in relazione a tale rivendicazione – alcuna prescrizione.
Quella riferita al periodo di precariato, invece, beneficia dell'atto di diffida e messa in mora assunto al protocollo dell'ente resistente il 7 marzo 2019 e, stante l'applicabilità del termine quinquennale di cui all'art. 2948 c.c., consente di ritenere prescritte solo le differenze retributive maturate nel quinquennio a questo
- 4 -
Tribunale di Palermo sez. Lavoro antecedente.
2. La CGUE ha chiarito, in ordine al principio di non discriminazione correlato all'applicabilità della clausola 4 della direttiva 1999/70/CE, quanto segue:
- la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi
disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei
lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può
essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di
applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce,
disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno
(CGUE 15/04/2008, causa C- 268/06, Impact;
13/09/2007, causa C-307/05, Del;
8/09/2011, causa C177/10 Rosado Santana);
- il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo e per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato
(oggi 153 n. 5) “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di
richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di
impiego riservata ai lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio
l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di
retribuzione” (Del Cerro Alonso, cit., p. 42);
- le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (CGUE 9/07/2015, in causa
C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata);
- a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore
- 5 -
Tribunale di Palermo sez. Lavoro di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55
e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di
Giustizia 18/10/2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7/3/2013, causa C393/11,
Bertazzi).
3. Alla luce di tali principi sono ampiamente superate tutte le eccezioni sollevate dal
C.R.E.A. circa l'esistenza di fatti impeditivi al riconoscimento del diritto azionato dai ricorrenti. Conformemente a quanto affermato nelle pronunce della CGUE
sopra richiamate, infatti, la disparità di trattamento retributivo può ritenersi giustificata soltanto qualora sia dimostrata – con onere integralmente a carico della parte resistente - l'esistenza di “ragioni oggettive” strettamente riferibili alle modalità di svolgimento della prestazione.
Nel caso in esame, secondo il prudente apprezzamento di questo Tribunale,
l'esistenza di tali ragioni oggettive deve essere esclusa. Ed infatti, la documentazione versata in atti dai ricorrenti dimostra lo svolgimento da parte dei medesimi, nel periodo di assunzione a tempo determinato, di attività analoga e sovrapponibile a quella espletata successivamente all'assunzione a tempo indeterminato, nonché l'assunzione di responsabilità perfettamente coincidente con quelle di un ricercatore o di un tecnologo di III livello assunto a tempo indeterminato. Del resto, il C.R.E.A. non ha neppure contestato in punto di fatto che i ricorrenti abbiano svolto anche nella vigenza dei contratti a tempo determinato le mansioni proprie del medesimo profilo di inquadramento con cui sono stati poi assunti a tempo indeterminato, limitandosi a rilevare che dette
- 6 -
Tribunale di Palermo sez. Lavoro mansioni si riferissero a specifici progetti.
4. Infondato appare anche il richiamo alla disciplina del trattamento economico per i Ricercatori e Tecnologi dettata dall'art. 4, sezione II, del CCNL 5 marzo 1998
(Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione, parte economica, biennio 1996-
1997).
Vero è, infatti, che alla stregua di tale disposizione “
5. In corrispondenza
dell'acquisizione di esperienza scientifico-professionale, conseguente al regolare
svolgimento nel tempo dell'attività prevista per il livello professionale di
appartenenza, ai ricercatori e tecnologi è attribuito un trattamento economico
differenziato per posizioni stipendiali previste dalla Tabella B.
6. Il passaggio tra
la posizione stipendiale in godimento e quella immediatamente superiore potrà
essere acquisito, al termine dei periodi previsti dalla tabella B, sulla base
dell'accertamento positivo, da parte dell'Ente, dell'attività svolta in tutto l'arco del
periodo considerato. L'accertamento consiste nella verifica complessiva della
regolarità dell'attività prestata sulla base di apposite relazioni presentate dai
soggetti interessati […]”. Ma, come affermato anche da copiosa giurisprudenza di merito pronunciatasi in casi analoghi (ex multis Trib. Firenze, n. 103/2023 e le ulteriori pronunce quivi richiamate), con riferimento ai passaggi di fascia stipendiale la disciplina contrattuale prevede per i livelli I, II e III di ricercatore e tecnologo prevede una acquisizione sostanzialmente automatica degli incrementi stipendiali progressivi, tant'è che non risulta prevista in concreto alcuna valutazione scientifica dell'attività individuale svolta dal dipendente e sembra sostanziarsi piuttosto nell'accertamento che i compiti assegnati al ricercatore tecnologo siano stati eseguiti con regolarità, tanto più in forza della mera presentazione da parte del dipendente medesimo di una relazione dell'attività
- 7 -
Tribunale di Palermo sez. Lavoro espletata.
Aggiungasi che, nel caso dei ricorrenti, il C.R.E.A. ha comunque già valutato positivamente la relativa attività allorquando ha provveduto a ricostruire la loro carriera con i decreti del 7 novembre 2019, sia pure con i limitati effetti contestati in questa sede.
5. Dunque, per quanto esposto, la domanda attorea deve essere accolta statuendo il diritto di ambedue i ricorrenti al riconoscimento dell'anzianità maturata in tutti i servizi prestati a tempo determinato a decorrere dal 1° gennaio 2008 e sino al 31
dicembre 2018, e ciò sia in funzione dell'attribuzione ai medesimi, per tutto il periodo di precariato, della medesima progressione professionale prevista dal
CCNL di riferimento per il personale di pari profilo assunto a tempo indeterminato
(e dell versamento – nei limiti dell'intercorsa prescrizione - delle conseguenti differenze retributive, da liquidarsi come da separata ordinanza istruttoria), sia in funzione della esatta collocazione dell'uno e dell'altro, dalla stabilizzazione nel gennaio del 2019, nella fascia stipendiale scaturente da tutta la anzianità di servizio maturata anteriormente all'immissione in ruolo (e dell versamento, anche sotto tale profilo, ma in tal caso integralmente, delle conseguenti differenze retributive, da liquidarsi come da separata ordinanza istruttoria).
8. Spese al merito.
◊
Così deciso in Palermo, il 24/06/2025.
GIUDICE
MATILDE CAMPO
(firmato digitalmente a margine)
- 8 -
Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta delle cause ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del 23
giugno 2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la comparizione dell'Avv. Massimo Barrile
mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause riunite iscritte ai n. 10137/2022 e 10140/2022 del Ruolo Generale
vertenti
TRA
e (Avv. BARRILE Parte_1 Parte_2
MASSIMO).
ricorrente
CONTRO
Controparte_1
(Dott.ri ,
[...] Controparte_2
, ex art. 417 bis c.p.c.) CP_3 CP_4
resistente
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, non definitivamente pronunciando:
Tribunale di Palermo sez. Lavoro ◊ dichiara il diritto dei ricorrenti al riconoscimento dell'anzianità maturata in tutti i servizi non di ruolo prestati a decorrere dal 1° gennaio 2008 e sino al 31 dicembre
2018;
◊ condanna, per l'effetto, l'ente resistente a riconoscere ai ricorrenti, per tutto il periodo di precariato, la medesima progressione professionale prevista dal CCNL
di riferimento per il personale di pari profilo assunto a tempo indeterminato ed a versare loro, nei limiti dell'intercorsa prescrizione, le conseguenti differenze retributive, da liquidarsi come da separata ordinanza istruttoria;
◊ condanna, inoltre, l'ente resistente a collocare i ricorrenti, al momento dell'avvenuta stabilizzazione a far data dal 1° gennaio 2019, nella fascia stipendiale scaturente da tutta la anzianità di servizio maturata anteriormente all'immissione in ruolo ed a versare loro le conseguenti differenze retributive, da liquidarsi come da separata ordinanza istruttoria;
◊ spese al merito.
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Con distinti ricorsi depositati il 14 ottobre 2022 i ricorrenti, dipendenti a tempo indeterminato del C.R.E.A. a decorrere dal 1° gennaio 2019, chiedevano accertarsi il proprio diritto al computo, ai fini dell'avanzamento per fasce retributive di cui al
CCNL di riferimento, anche del servizio preruolo prestato nel medesimo profilo professionale con i contratti a tempo determinato succedutisi senza soluzione di continuità dal 1° gennaio 2008, con conseguente condanna del C.R.E.A. a riconoscere a ciascuno di loro l'intera anzianità di servizio maturata precedentemente all'assunzione a tempo indeterminato e al pagamento delle conseguenti differenze retributive, quantificate in complessivi euro €. 38.353,92,
ovvero la maggiore o minor somma eventualmente stabilita a mezzo di CTU
- 2 -
Tribunale di Palermo sez. Lavoro contabile, con la maggiorazione degli interessi legali fino al soddisfo. Deducevano,
a tal fine, che il C.R.E.A., dopo avere loro attribuito all'esito della stabilizzazione ex art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 75/2017 la 1^ fascia di anzianità (0-2 anni), in ossequio a quanto stabilito dall'art. 84, comma 7, del CCNL di riferimento aveva già
provveduto a valorizzare la pregressa anzianità lavorativa reinquadrandoli nella
III^ fascia stipendiale dal 1° gennaio 2019 e nella IV dal 1° gennaio 2021; ma lamentavano che l'ottenuta ricostruzione della carriera nulla aveva disposto in ordine alla corresponsione degli arretrati stipendiali maturati nel corso del periodo di precariato e non risultava neppure coerente con la progressione cui avrebbero avuto diritto se si fosse tenuto conto correttamente dell'intera anzianità maturata antecedentemente all'assunzione in ruolo, avendo specificamente diritto a conseguire la II^ fascia stipendiale dal 1° gennaio 2010, la III dal 1° gennaio 2015,
la IV dal 1° gennaio 2020.
Il C.R.E.A. si costituiva nei due giudizi contestando la fondatezza dei ricorsi e chiedendone il rigetto.
Sulla scorta dei documenti versati in atti e delle istanze conclusive rassegnate entro il termine ex art. 127-ter c.p.c. del 23 giugno 2025, le cause – riunite con ordinanza depositata in data odierna – sono parzialmente decise con il deposito di questa sentenza nel fascicolo telematico.
◊
I ricorsi sono fondati sulla scorta e nei limiti delle considerazioni che seguono.
1. Il diritto al riconoscimento di una determinata anzianità di servizio non è
suscettibile di prescrizione e può essere oggetto di accertamento giudiziale senza tempo, avendo, anche recentemente, la Suprema Corte di Cassazione affermato che: “L'anzianità di servizio in ruolo degli insegnanti configura un mero fatto
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Tribunale di Palermo sez. Lavoro giuridico, come tale insuscettibile di una prescrizione distinta da quella dei diritti
patrimoniali che su di essa si fondano, con la conseguenza che, nel caso in cui il
docente, prescrittosi un primo scatto di retribuzione, agisca tempestivamente per
ottenere l'attribuzione di scatti successivi, questi debbono essere liquidati nella
misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturato ma non
più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto, in quanto il
datore di lavoro può opporre al lavoratore la prescrizione quinquennale dei
crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio
quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti” (Cass., 30/01/2020,
n.2232).
E' vero, tuttavia, che la prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato decorre sempre in costanza di rapporto, sia per i contratti di lavoro a tempo indeterminato sia per i contratti di lavoro a tempo determinato
(cfr. Cass. Sez. Un., 28/12/2023, n. 36197). E controvertendosi nella specie di spettanze retributive in parte maturate nel corso del rapporto di lavoro a tempo determinato ed in parte conseguenti alla ricostruzione della carriera operata dopo l'avvenuta stabilizzazione, nell'individuazione per queste ultime del dies a quo deve tenersi conto che la prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può esser fatto valere e dunque dal momento in cui detta ricostruzione della carriera è stata effettuata, nella specie, con i decreti del 7 novembre 2019. Non è
dunque maturata – in relazione a tale rivendicazione – alcuna prescrizione.
Quella riferita al periodo di precariato, invece, beneficia dell'atto di diffida e messa in mora assunto al protocollo dell'ente resistente il 7 marzo 2019 e, stante l'applicabilità del termine quinquennale di cui all'art. 2948 c.c., consente di ritenere prescritte solo le differenze retributive maturate nel quinquennio a questo
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Tribunale di Palermo sez. Lavoro antecedente.
2. La CGUE ha chiarito, in ordine al principio di non discriminazione correlato all'applicabilità della clausola 4 della direttiva 1999/70/CE, quanto segue:
- la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi
disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei
lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può
essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di
applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce,
disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno
(CGUE 15/04/2008, causa C- 268/06, Impact;
13/09/2007, causa C-307/05, Del;
8/09/2011, causa C177/10 Rosado Santana);
- il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo e per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato
(oggi 153 n. 5) “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di
richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di
impiego riservata ai lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio
l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di
retribuzione” (Del Cerro Alonso, cit., p. 42);
- le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (CGUE 9/07/2015, in causa
C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata);
- a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore
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Tribunale di Palermo sez. Lavoro di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55
e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di
Giustizia 18/10/2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7/3/2013, causa C393/11,
Bertazzi).
3. Alla luce di tali principi sono ampiamente superate tutte le eccezioni sollevate dal
C.R.E.A. circa l'esistenza di fatti impeditivi al riconoscimento del diritto azionato dai ricorrenti. Conformemente a quanto affermato nelle pronunce della CGUE
sopra richiamate, infatti, la disparità di trattamento retributivo può ritenersi giustificata soltanto qualora sia dimostrata – con onere integralmente a carico della parte resistente - l'esistenza di “ragioni oggettive” strettamente riferibili alle modalità di svolgimento della prestazione.
Nel caso in esame, secondo il prudente apprezzamento di questo Tribunale,
l'esistenza di tali ragioni oggettive deve essere esclusa. Ed infatti, la documentazione versata in atti dai ricorrenti dimostra lo svolgimento da parte dei medesimi, nel periodo di assunzione a tempo determinato, di attività analoga e sovrapponibile a quella espletata successivamente all'assunzione a tempo indeterminato, nonché l'assunzione di responsabilità perfettamente coincidente con quelle di un ricercatore o di un tecnologo di III livello assunto a tempo indeterminato. Del resto, il C.R.E.A. non ha neppure contestato in punto di fatto che i ricorrenti abbiano svolto anche nella vigenza dei contratti a tempo determinato le mansioni proprie del medesimo profilo di inquadramento con cui sono stati poi assunti a tempo indeterminato, limitandosi a rilevare che dette
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Tribunale di Palermo sez. Lavoro mansioni si riferissero a specifici progetti.
4. Infondato appare anche il richiamo alla disciplina del trattamento economico per i Ricercatori e Tecnologi dettata dall'art. 4, sezione II, del CCNL 5 marzo 1998
(Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione, parte economica, biennio 1996-
1997).
Vero è, infatti, che alla stregua di tale disposizione “
5. In corrispondenza
dell'acquisizione di esperienza scientifico-professionale, conseguente al regolare
svolgimento nel tempo dell'attività prevista per il livello professionale di
appartenenza, ai ricercatori e tecnologi è attribuito un trattamento economico
differenziato per posizioni stipendiali previste dalla Tabella B.
6. Il passaggio tra
la posizione stipendiale in godimento e quella immediatamente superiore potrà
essere acquisito, al termine dei periodi previsti dalla tabella B, sulla base
dell'accertamento positivo, da parte dell'Ente, dell'attività svolta in tutto l'arco del
periodo considerato. L'accertamento consiste nella verifica complessiva della
regolarità dell'attività prestata sulla base di apposite relazioni presentate dai
soggetti interessati […]”. Ma, come affermato anche da copiosa giurisprudenza di merito pronunciatasi in casi analoghi (ex multis Trib. Firenze, n. 103/2023 e le ulteriori pronunce quivi richiamate), con riferimento ai passaggi di fascia stipendiale la disciplina contrattuale prevede per i livelli I, II e III di ricercatore e tecnologo prevede una acquisizione sostanzialmente automatica degli incrementi stipendiali progressivi, tant'è che non risulta prevista in concreto alcuna valutazione scientifica dell'attività individuale svolta dal dipendente e sembra sostanziarsi piuttosto nell'accertamento che i compiti assegnati al ricercatore tecnologo siano stati eseguiti con regolarità, tanto più in forza della mera presentazione da parte del dipendente medesimo di una relazione dell'attività
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Tribunale di Palermo sez. Lavoro espletata.
Aggiungasi che, nel caso dei ricorrenti, il C.R.E.A. ha comunque già valutato positivamente la relativa attività allorquando ha provveduto a ricostruire la loro carriera con i decreti del 7 novembre 2019, sia pure con i limitati effetti contestati in questa sede.
5. Dunque, per quanto esposto, la domanda attorea deve essere accolta statuendo il diritto di ambedue i ricorrenti al riconoscimento dell'anzianità maturata in tutti i servizi prestati a tempo determinato a decorrere dal 1° gennaio 2008 e sino al 31
dicembre 2018, e ciò sia in funzione dell'attribuzione ai medesimi, per tutto il periodo di precariato, della medesima progressione professionale prevista dal
CCNL di riferimento per il personale di pari profilo assunto a tempo indeterminato
(e dell versamento – nei limiti dell'intercorsa prescrizione - delle conseguenti differenze retributive, da liquidarsi come da separata ordinanza istruttoria), sia in funzione della esatta collocazione dell'uno e dell'altro, dalla stabilizzazione nel gennaio del 2019, nella fascia stipendiale scaturente da tutta la anzianità di servizio maturata anteriormente all'immissione in ruolo (e dell versamento, anche sotto tale profilo, ma in tal caso integralmente, delle conseguenti differenze retributive, da liquidarsi come da separata ordinanza istruttoria).
8. Spese al merito.
◊
Così deciso in Palermo, il 24/06/2025.
GIUDICE
MATILDE CAMPO
(firmato digitalmente a margine)
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Tribunale di Palermo sez. Lavoro