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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/12/2025, n. 6231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6231 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sesta Sezione civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr.ssa Assunta d'AMORE - Presidente dott. Giuseppe VINCIGUERRA - Consigliere dr.ssa Ada METERANGELIS - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al N. 676 R.G.A.C. per l'anno 2021, riservata in decisione all'udienza cartolare del 25.9.2025, vertente
TRA
( , nata a [...]_1 C.F._1 il 14.5.1950, ( , Parte_2 C.F._2 Pt_1
( ), nata a [...] il [...], e
[...] C.F._3
( ), rappresentati e difesi Parte_3 C.F._4 in giudizio, per mandato in atti, dall'avv. Andrea Pizza, presso il cui studio in Sessa Aurunca (CE), via XXI Luglio n. 133, sono elettivamente domiciliati;
Appellanti
CONTRO
( ), rappresentato e difeso in CP_1 C.F._5 giudizio, per mandato in atti, dall'avv. Salvatore Coletta, presso il cui studio in Castelforte (LT), via A. Fusco n. 52, è elettivamente domiciliato;
Appellato
NONCHÉ
Controparte_2
( ),
[...] P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 rappresentato e difeso in giudizio, per mandato in atti, dall'avv.
DE Barra, presso il cui studio in Teano (CE), piazza della
Vittoria n. 27, è elettivamente domiciliato;
Appellato
OGGETTO: appello contro la sentenza del tribunale di Santa Maria
Capua Vetere n. 1702/2020, pubblicata in data 14.7.2020.
CONCLUSIONI: come da note scritte autorizzate per l'udienza del
25.9.2025, da intendersi qui richiamate e trascritte.
1 IN FATTO E IN DIRITTO
Il giudizio di primo grado Con atto di citazione notificato in data 25.10.2011, l'
[...]
Controparte_2
premesso di essere proprietario di un fondo sito in OL
[...]
(CE), identificato catastalmente al fl. 36, p.lla 37, evocava in giudizio, innanzi al tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Sezione distaccata di Carinola, proprietario di un fondo limitrofo, CP_1 individuato al fl. 36, p.lla 113, nonché (1950), Parte_1 Pt_2
, (1990) e , comproprietari di
[...] Parte_1 Parte_3 altri fondi confinanti, individuati al fl. 36, p.lle 35, 100 e 101, per sentir: “- costituire una utile servitù di passaggio – a favore del fondo di proprietà attorea e per la misura di giustizia – sopra il fondo di proprietà di un solo convenuto, o – per la porzione ritenuta – sopra i fondi dei convenuti tutti;
- stabilire l'indennità che a tal fine deve pagare l'attore al proprietario
– o ai proprietari – del fondo gravato dalla servitù; - ordinare la trascrizione della sentenza nei RR.II. e nel Catasto;
- condannare le controparti a rifondere le spese e gli onorari per la mediazione obbligatoria sostenuta;
- condannare, eventualmente, le controparti al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c., determinato lo stesso anche d'ufficio”. A sostegno della domanda, l' assumeva che il fondo Controparte_2 di sua proprietà risultava totalmente intercluso e che l'accesso al medesimo era subordinato ad un permesso di volta in volta richiesto ad un confinante diverso.
Deduceva, inoltre, che la mancanza di accesso diretto alla via pubblica lo aveva costretto a fittare il fondo ad un canone inferiore a quello di mercato e che i tentativi di trovare una soluzione stragiudiziale con le parti convenute avevano avuto esito negativo.
Radicata la lite, si costituivano in giudizio, con distinte comparse ma con medesima difesa, i convenuti (1950), Parte_1 Pt_2
, (1990) e contestando
[...] Parte_1 Parte_3
l'avversa ricostruzione dei fatti, deducendo, in particolare, che: i) il fondo di proprietà dell' non era intercluso, poiché collegato con CP_4 la via provinciale per Brezza attraverso un sentiero interpoderale fronteggiante altre particelle (159, 160, 161, 162, 163) dello stesso foglio 36 - sentiero che poteva essere assestato con spese più contenute al fine di agevolare l'accesso al fondo attoreo;
ii) l'ISDC non aveva allegato, né tanto meno provato, la concreta intenzione dei fittavoli di procedere ad una migliore utilizzazione del fondo rispetto a quella praticata, caratterizzata da seminativi semplici che non richiedevano la movimentazione di apparecchiature agricole, anche alla luce delle dimensioni modeste dell'appezzamento di terreno;
iii) oltre al sentiero evidenziato, erano tracciabili due ulteriori percorsi – uno lungo la via vicinale Casella insistente sulle p.lle 5001, 5002,
2 5079, 144, 44 e 41 e l'altro lungo i lati nord ed est del fondo attoreo – più semplici e recanti minor pregiudizio rispetto a quello che avrebbe potuto subire il fondo di cui erano comproprietari, consistente nella limitazione della capacità edificatoria e nei costi ingenti da sostenere per lo smantellamento dell'impianto serricolo;
iiii) inveritieri e comunque indimostrati erano i pregiudizi lamentati dall' attore CP_2 sull'esiguità del canone di affitto in ragione dell'assunta interclusione del fondo.
Si costituiva in giudizio anche il convenuto contestando CP_1 nel merito la fondatezza della domanda, concludendo per il suo rigetto e, in subordine, per l'accertamento della “costituzione del diritto di servitù attribuendo il detto passaggio a carico del fondo che subisce il minor sacrificio economico derivante dalla perdita di disponibilità di parte dell'area tenendo conto della modesta estensione e capacità economica del bene di proprietà del concludente”.
Esaurita l'attività istruttoria (con l'escussione dei testi addotti e l'espletamento di CTU tecnica), la causa veniva definita con sentenza n. 1702/2020, pubblicata in data 14.7.2020, con cui il tribunale adito così statuiva: “1) accoglie la domanda proposta da parte attrice e per l'effetto; 2) costituisce la servitù di passaggio sul fondo di proprietà Pt_1
(C.F. ),
[...] C.F._1 Parte_2
(C.F.: , (C.F.: C.F._2 Parte_3
, (C.F.: ), CodiceFiscale_6 Parte_1 C.F._7 sito in OL censito al foglio 36 p.lle 35, 100 e 101, a favore del fondo di proprietà l Controparte_5
(C.F.: ), sito in OL di cui al
[...] P.IVA_1
NCT foglio 36 p.lla 37; 3) Condanna parte attrice al pagamento in favore dei convenuti Controparte_6 Controparte_7
della somma di € 6.600,00 a titolo di indennità, oltre interessi
[...] legali;
4) compensa interamente le spese di lite tra le parti;
, 5) Pone le spese di consulenza a definitivo carico di parte attrice”. In particolare, il tribunale, dopo aver affermato che dall'esame della consulenza tecnica era emerso che il fondo attoreo era effettivamente intercluso alla via pubblica, individuava il percorso più agevole condividendo la soluzione n. 1 prospettata dal CTU, che prevedeva
“l'attraversamento del fondo di proprietà dei a confine con Parte_4 la proprietà da realizzare ex novo per una lunghezza di circa m. 110 e CP_1 per una larghezza media di circa m.3 che parte dal ciglio di Via Mufata ad ovest del fondo attoreo”, ritenendo che tale tragitto “oltre ad essere il più breve è anche il meno gravoso perché i fondi si trovano alla medesima quota e per l'assenza di colture pregiate, circostanze queste certamente dirimente nella scelta dei due percorsi”.
In merito alla determinazione dell'indennità dovuta per la costituzione della servitù di passaggio, il tribunale stimava condivisibile “la quantificazione fatta dal CTU che ha adottato il metodo di confronto di mercato tenendo conto, come previsto per legge, non solo del valore della
3 superficie asservita ma anche del pregiudizio derivante al fondo servente per il transito di persone e veicoli e della destinazione urbanistica”.
Il giudizio di secondo grado Contro tale sentenza, non notificata, con atto di citazione notificato in data 13.2.2021, proponevano appello (1950), Parte_1 Pt_2
, (1990) e , lamentando: 1)
[...] Parte_1 Parte_3 erronea qualificazione giuridica della situazione prospettata, per non aver il primo giudice considerato che il fondo di proprietà della Pt_5 non poteva ritenersi effettivamente intercluso, essendo collegato con la via pubblica, e nello specifico con la via provinciale per Brezza, attraverso un sentiero interpoderale già esistente, che fronteggiava le p.lle 159, 160, 161, 162 e 163 ed altre, sempre del foglio 36; 2) vizio di motivazione, errata interpretazione delle risultanze istruttorie, generico recepimento della CTU;
3) mancata integrazione del contraddittorio, illogicità e sproporzione nel sacrificio imposto soltanto sul fondo dei signori e . Pt_1 Pt_2
Concludevano, pertanto, chiedendo alla corte adita, in riforma della pronuncia gravata, di voler così provvedere: “In via principale ed in virtù dei denunciati vizi, annullare la sentenza n. 1702/2020 costitutiva della servitù in danno dei signori ('90), Parte_1 Parte_1 Pt_3
e ;
2. In via subordinata, riformare la sentenza di
[...] Parte_2 primo grado disponendo che la servitù di passaggio in favore dell'
[...]
, venga costituita per metà anche Controparte_2 sul fondo confinante di proprietà del Dr. , contraddistinto al CP_1
Foglio 36, p.lla 113 del NCT e non esclusivamente su quello di proprietà degli appellanti;
3. In via ulteriormente subordinata, ammettere una nuova
CTU sui fondi di proprietà dei signori e e/o sui fondi Pt_1 Pt_2 CP_1 limitrofi a quello di proprietà della , anche per valutare se la soluzione Pt_5
n.ro 2 prospettata dagli appellanti negli scritti difensivi per la costituzione della servitù, sia meglio rispondente al principio del minimo mezzo, disponendo, in tal caso, l'eventuale integrazione del contraddittorio nei confronti di , proprietario del terreno identificato con la Persona_1 particella 5045 o nei confronti degli altri proprietari dei fondi limitrofi a quello di proprietà dell . Controparte_2
Con espressa condanna dei convenuti appellati al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa del doppio grado di giudizio da attribuirsi direttamente al sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario”.
Con comparsa depositata in data 30.4.2021, si costituiva in giudizio che concludeva per il rigetto del gravame, infondato nel CP_1 merito, con conseguente conferma della pronuncia gravata e, in via subordinata, in caso di accoglimento dell'appello, riproponeva, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., le difese ed eccezioni svolte nel giudizio di primo grado, con conseguente rigetto della domanda proposta in prime cure dall'istituto originario attore, previa ammissione di nuova CTU “al fine di valutare se tra le soluzioni prospettate dagli appellanti e da
4 quest[a] difesa, non prese in considerazione in sede di prima CTU, ve ne siano di meglio rispondenti al principio del minimo mezzo”. Vinte le spese del doppio grado.
Con comparsa depositata in data 11.5.2021, si costituiva in giudizio anche l' Controparte_5
concludendo per il rigetto dell'appello, inammissibile
[...] per difetto di specificità, in violazione dell'art. 342 cpc, ed infondato nel merito. In via subordinata, in caso di accoglimento anche parziale del gravame, chiedeva la costituzione di “una utile servitù di passaggio–
a favore del fondo di proprietà attorea, con le modalità, i contenuti e per la misura di giustizia e comunque per persone e mezzi anche meccanici – sul confine esistente tra i fondi di proprietà del dott. e dei restanti CP_1 convenuti, ponendola sopra il terreno dell'una e dell'altra parte CP_1
e ), ovvero a cavallo di entrambi i terreni dei diversi Pt_1 Pt_2 convenuti”, con fissazione dell'indennità “che a tal fine deve eventualmente pagare l'attore al proprietario – o ai proprietari – del fondo
(o dei fondi) gravato (o gravati) dalla servitù” e con “trascrizione della sentenza nei RR.II. e nel Catasto”. Vinte le spese del grado.
Acquisito il fascicolo d'ufficio di prime cure, la causa, all'udienza cartolare del 25.9.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte autorizzate, veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini di legge ex art. 190 cpc, ridotto a quaranta giorni il termine per il deposito delle comparse conclusionali.
********
In rito In via preliminare, si osserva che l'impugnazione, tempestivamente proposta, contrariamente a quanto eccepito dall' appellato, CP_2 soddisfa il requisito formale prescritto dall'art. 342 cpc, nella formulazione ratione temporis applicabile, essendo stati chiaramente individuati i passi della motivazione della sentenza gravata sottoposti a critica ed illustrata la diversa ricostruzione dei fatti prospettata dagli appellanti, che, in definitiva, hanno rappresentato alla corte un contenuto completo delle proprie censure sì da permettere il raffronto immediato fra le motivazioni della pronuncia impugnata e le motivazioni addotte nell'atto di appello.
Invero, per ormai consolidato insegnamento giurisprudenziale: “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura
5 di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass., Sez.
Unite, n. 27199/2017; nello stesso senso, da ultimo, Cass., Sez. Unite,
n. 36481/2022).
In altri termini, occorre, ed è per altro verso sufficiente, che il giudice del gravame sia posto in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, e che l'appellante dimostri di aver compreso le ragioni del primo giudice e indichi il perché queste siano censurabili, senza che sia preteso il rispetto di particolari forme sacramentali o comunque vincolate.
Nel merito Appare preliminare l'esame del terzo motivo di gravame, connesso al primo profilo di censura ed avente portata assorbente, con cui gli appellanti lamentano, in sostanza, il difetto di contraddittorio in prime cure, non essendo stati evocati in giudizio i vari proprietari dei fondi limitrofi a quello di proprietà dell' attore. CP_2
Più in particolare, sulla scorta delle risultanze tecniche acquisite in primo grado, deducono che “il CTU nel descrivere lo stato dei luoghi relativo al percorso n.ro 2 precisa che il predetto percorso attraversa una serie di fondi alieni i cui proprietari non sono parti del giudizio precisando tuttavia ed in risposta alle censure sollevate dagli odierni appellanti, che avrebbe potuto effettuare una valutazione integrativa anche sugli altri fondi, ove ritenuta necessaria dal magistrato”.
Assumono, dunque, che l'estensione del contraddittorio nei confronti dei proprietari dei fondi intercludenti, più volte sollecitata in primo grado dalla difesa degli appellanti e dallo stesso , Controparte_2 avrebbe assicurato la “concreta applicazione del principio della valutazione unitari[a] del fondo e del contemperamento dei diritti e dei sacrifici tra i fondi”, vieppiù che le conclusioni raggiunte dal CTU
“sono di fatto parziali e non restituiscono la reale situazione ai fini del contemperamento dei diritti, incidendo irrimediabilmente sulle deboli e carenti motivazioni della sentenza impugnata”.
La censura è fondata nei termini che seguono.
Osserva la Corte come, a seguito dell'accertamento tecnico espletato dal CTU nominato in prime cure, ing. sia effettivamente Persona_2 emerso che “il fondo in questione è intercluso e può essere raggiunto solo attraverso i fondi alieni, tra cui anche quelli dei resistenti, distinti al Nuovo
Catasto Terreni” e che “l'interclusione […] può dirsi assoluta poiché non ha alcuna possibilità di uscita sulla via pubblica se non attraverso i fondi che lo circondano” (pag. 11 dell'elaborato). Condizione d'interclusione ribadita con fermezza dal CTU in sede di replica alle osservazioni formulate dalla difesa dei convenuti (“il terreno dell' non presenta, CP_4 su alcun lato, confini delineati, purtuttavia ciò non esclude che trattasi di un fondo intercluso potendovi accedere solo attraverso i fondi alieni, tra cui anche quelli dei resistenti e ), oltre che nelle conclusioni Pt_1 CP_1
6 dell'elaborato peritale (cfr. pag. 24: “il fondo di parte attrice ubicato nel Comune di OL (CE), frazione di Sant'Andrea del Pizzone, censito al
N.C.T., Foglio 36, p.lla 37, è intercluso giacché non possiede accesso diretto alla pubblica via, in quanto circondato da una serie di fondi”), peraltro in perfetta aderenza alle risultanze della prova orale espletata nel corso del giudizio di primo grado, avendo il teste attoreo escusso, sig. , dichiarato: “sono l'affittuario del terreno di Testimone_1 proprietà dell che ho lasciato in quanto privo di accesso Parte_6
e recinzioni […] non c'è l'accesso a tale fondo e intorno allo stesso vi sono terreni di proprietà altrui […] accedevo al fondo, di volta in volta da parti diverse, a seconda dei punti che trovavo aperti nel terreno altrui […] gli accessi ai fondi vicini sono stati chiusi, ad un certo punto, e pertanto non siamo passati più” (cfr. verb. ud. 27.1.2016), ed i testi addotti dal convenuto/odierno appellato sigg.ri e CP_1 Testimone_2
, concordemente confermato i capitoli di prova Testimone_3 della memoria attorea sub a) (“Vero che il terreno di proprietà dell' CP_4
…é circondato da fondi di proprietà altrui”) e b) (“vero che il detto fondo manca di una strada aperta al pubblico transito che lo raggiunga”), relativi rispettivamente all'interclusione del fondo attoreo e alla mancanza di accesso diretto alla strada pubblica (cfr. verb. ud. 20.5.2016).
Circostanze, peraltro, desumibili dalla stessa perizia di parte, a firma del geom. , prodotta in prime cure dagli odierni appellanti CP_8
(cfr. pagg. 3-4, ove si fa riferimento all'accesso alla strada provinciale ma pur sempre transitando attraverso un sentiero ricadente su fondi privati).
Ciò chiarito, il CTU, per garantire al fondo attoreo l'accesso alla pubblica via, indicava nel proprio elaborato tre possibili passaggi alternativi, di cui il primo relativo ai fondi limitrofi appartenenti ai soggetti evocati in giudizio, e gli altri due relativi ad altri fondi di proprietà di soggetti estranei alla lite, evidenziando, in particolare, che il PERCORSO n°1 “prevede l'attraversamento dei fondi di proprietà dei resistenti. Inizia dal ciglio di Via Mufata a Ovest del fondo attoreo e attraversa i suddetti terreni, per arrivare sul fondo di parte attrice. Il percorso rurale andrebbe realizzato ex-novo, per una lunghezza di circa 110
m e per una larghezza media di circa 3,00 m, così divisa: 3,00 mt di larghezza presa dal fondo dei sigg. e proprietari delle p.lle Pt_1 Pt_2
35-100-101, posta [al] confine dal fondo del sig. proprietario della CP_1
p.lla 113”; il PERCORSO n°2 “prevede l'attraversamento di una serie di fondi, non rientranti nel procedimento civile in corso. Il percorso inizia dal ciglio di Via Casella Est del fondo attoreo. Anche in questo caso il percorso rurale andrebbe realizzato ex-novo, per una lunghezza di circa 152,60 m e per una larghezza media di circa 3,00 m”; infine, il PERCORSO n°3
“prevede l'attraversamento di una serie di fondi, non rientranti nel procedimento. Il percorso inizia dal ciglio di Via Casella Est del fondo attoreo. Il percorso rurale andrebbe realizzato ex-novo, per una lunghezza
7 di circa 246 m e per una larghezza media di circa 3,00 m” (cfr. pagg. 15- 21 dell'elaborato). Di poi, l'ing. , nel privilegiare il percorso n. 1, affermava che: “I Per_2 prospettati percorsi n°2 e n°3 sono da escludersi in quanto non sono percorsi brevi e, tra l'altro appartengono a soggetti estranei al giudizio in corso”, specificando, anche in sede di replica alle osservazioni dei convenuti, che: “i predetti percorsi attraversano dei fondi alieni i cui proprietari non sono parti in causa in quanto non citati nel presente procedimento civile. Per tale motivo lo scrivente si è limitato a descrivere i suddetti percorsi senza quantificare il valore delle servitù. Naturalmente qualora il giudicante dovesse ritenerla necessaria, ai fini della decisione, lo scrivente provvederà ad una opportuna integrazione!” (cfr. “Risposte alle note tecniche pervenute).
Alla luce di tali univoche ed incontestate conclusioni, risultando accertata l'interclusione assoluta del fondo di proprietà dell'Istituto diocesano (cfr. anche stralcio ortofoto satellitare allegato all'elaborato peritale), la sentenza gravata non può che ritenersi nulla, perché pronunciata a contraddittorio non integro, dovendo essere (quanto meno) evocati in giudizio, quali litisconsorti necessari, anche i proprietari degli altri fondi coinvolti nei percorsi di passaggio tracciati dal CTU.
E ciò in conformità al recente arresto delle Sezioni Unite della
Suprema Corte, che hanno affermato: “In caso di più fondi intercludenti appartenenti a diversi soggetti, l'azione per la costituzione di servitù coattiva di passaggio in favore del fondo intercluso (anche nelle ipotesi previste dagli artt. 1051, comma 3, e
1052 c.c.) deve essere promossa nei confronti di tutti i proprietari e avuto riguardo a tutti i percorsi concretamente sperimentabili, poiché essa determina un processo litisconsortile per comunanza dei plurimi rapporti bilaterali, strettamente correlati al fine di consentire il soddisfacimento del vantato diritto;
pertanto, in mancanza dell'integrazione del contraddittorio ordinato dal giudice, il processo va dichiarato estinto, senza che ne derivi il rigetto della domanda”
(Cass., Sez. Un., Sentenza n. 1900 del 27/01/2025).
In particolare, le Sezioni Unite, con la pronuncia richiamata, sono state chiamate ad esprimersi sulla questione “relativa agli effetti conseguenti alla mancata evocazione in giudizio, nel caso di proposizione della domanda per l'ottenimento del riconoscimento del diritto alla costituzione di una servitù coattiva di passaggio, di uno o più dei plurimi proprietari (o, eventualmente, titolari di altri diritti reali) dei fondi intercludenti, in particolare allo scopo di verificare se sussistano i presupposti per confermare l'arresto delle Sezioni Unite
(di cui alla sentenza n. 9685 del 2013) o se - diversamente - non si
8 ricada in una ipotesi di litisconsorzio necessario oppure in un caso in cui si debba pervenire ad una mera pronuncia di rito e non di merito”.
Nel risolvere il contrasto giurisprudenziale esistente sul punto, le
Sezioni Unite hanno innanzitutto sottolineato la necessità “che le indagini e gli apprezzamenti del giudice, volti a dare concreta applicazione ai precetti regolanti la costituzione o l'ampliamento coattivo di una servitù di passaggio (…omissis), o ancora al fine di ovviare all'inadeguatezza dell'accesso esistente ai bisogni del fondo, siano frutto, come scrive l'ordinanza di rimessione, "di una adeguata valutazione comparativa di tutti gli interessi in gioco, valutazione che non potrebbe mai essere completa se non nella compresenza nel giudizio dei titolari degli interessi stessi".
Scegliere il percorso più breve, ma non tanto da fare pretermettere la necessità di procurare il minor danno possibile al fondo gravato, anche ricorrendo, al sottopassaggio, ove ciò "sia preferibile, avuto riguardo al vantaggio del fondo dominante e al pregiudizio del fondo servente", di necessità impone che la proposta del percorso, che liberi il fondo intercluso, avanzata con la domanda, debba misurarsi con la posizione dei titolari di tutti i fondi che resterebbero gravati dalla servitù. Richiede, di conseguenza, che il consulente del giudice (è fin troppo ovvio che una simile domanda, viene difficile immaginare si possa scrutinare senza l'ausilio di un perito di settore) possa procedere alle proprie analisi e dar vita alle proprie ipotesi, sovente plurime, investendo l'intero percorso, non mutilato di uno o più dei segmenti che lo dovrebbero comporre”.
Di poi, richiamati gli orientamenti sviluppatisi in materia, hanno rilevato che l'opzione interpretativa “alla quale, sia pure indirettamente, condurrebbe l'arresto del 2013, non trova sostegno nella prospettazione di essa domanda, avendo l'attore agito allo scopo univoco ed esclusivo di liberare il proprio fondo dall'interclusione. Scopo che certamente non viene soddisfatto se non permettendo il collegamento con la pubblica via. Di talché fondare il rigetto della domanda assumendo che con essa l'attore abbia inteso far valere un diritto inesistente appare conclusione non condivisibile”, atteso che ove sussista l'interclusione “il diritto deve essere riconosciuto e l'interclusione rimossa con la costituzione del passaggio coattivo, "tertium non datur". […] la necessità che ogni fondo sia normalmente accessibile, se indubbiamente concreta il diritto privato soggettivo ad ottenere coattivamente il soddisfacimento di una tale esiziale condizione, allo stesso tempo soddisfa la fondamentale esigenza pubblica dell'ordinamento d'impedire la formazione di aree, che per essere prive d'accesso, divengano "terra di nessuno". Il comma secondo dell'art. 42
Cost. riconosce la proprietà privata, attribuendole, così, la qualità di diritto preesistente e connaturale e, allo stesso tempo, ne assicura la garanzia.
Analoga garanzia assicura l'art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La titolarità di un fondo non accessibile è perciò stesso priva di possibilità di godimento. Sotto altro concorrente e paritario profilo la norma fondamentale impone la funzione sociale della proprietà
(…). Una tale funzione resterebbe radicalmente frustrata dall'impedito accesso. Può dirsi, più in generale, che costituisce principio immanente
9 dell'ordinamento impedire la formazione di "zone franche" improduttive e prive di manutenzione. Colliderebbe irrimediabilmente con natura e funzione della proprietà (privata o pubblica che sia) la decisione giudiziale che, nonostante sussista la condizione d'interclusione, neghi il diritto al passaggio coattivo”.
Alla luce di queste premesse, le Sezioni Unite hanno evidenziato che:
“L'esigenza che il passaggio coattivo venga costituito nel contraddittorio con i proprietari di tutti i fondi intercludenti, così che il giudice possa individuare il percorso migliore secondo legge, senza che rilevi la scelta fatta dall'attore selezionandone, se del caso, uno fra i possibili, impone ritenere che la domanda debba pronunciarsi nei confronti di tutte le parti, ai sensi dell'art. 102 cod. proc. civ.”, osservando che tale conclusione
“non è residuato di scelta pragmatica, guidata da discrezionale opportunità. Al contrario, essa soddisfa l'articolato precetto di legge sostanziale (art. 1051 cod. civ.), che il giudice è chiamato ad applicare”, precisando, al riguardo, che: “Con l'introduzione dell'istituto generale del litisconsorzio generale, risalente alla riforma del 1940 (in precedenza le ipotesi venivano individuate di volta in volta dalla legge) è apparso indubbio che alla parte viene sottratta la disponibilità del risultato del processo, essendo stato attribuito al giudice il potere di impedire la pronuncia di sentenze inutili.
Inutile, ove resa solo "inter pauciores", risulterebbe la decisione inidonea ad affermare in concreto la "voluntas legis", come nell'ipotesi qui all'esame: in assenza di partecipazione al processo di tutti i titolari dei fondi intercludenti, a prescindere da ogni altra considerazione, la pronuncia non potrebbe avere effetto (l'effetto concreto voluto dalla legge) "inter pauciores". Qui, per vero, il "petitum" risulta vincolativamente stabilito dalla legge (come si è visto non potrebbe costituirsi un diritto di servitù aspecifico, che non soddisfi lo scopo di permettere al fondo intercluso lo sbocco sulla pubblica via) e la sentenza, avente effetto costitutivo, che non lo persegua non potrebbe che essere inutile, in quanto incapace di concretizzare lo scopo previsto dalla legge.
Non sfugge all'osservatore che il diritto di agire subisce la compressione, nel caso di litisconsorzio necessario, derivante dall'onere di agire contro più soggetti.
Ciò, costituisce limitazione giustificata dall'esigenza che una causa venga decisa in maniera uniforme in quanto incidente su un unico rapporto riguardante più soggetti.
Analogamente deve dirsi ove il litisconsorzio necessario risulti imposto da insuperabili esigenze funzionali, che, pur in presenza di situazioni astrattamente plurisoggettive, non tollererebbero il frazionamento della causa. Frazionamento che non potrebbe giammai dare vita a quella decisione costitutiva del diritto di passaggio coattivo contemplato dalla legge.
Una tale scelta si inserisce nell'alveo dell'opinione per la quale il litisconsorzio può essere imposto anche dall'emergere di una pluralità di distinti rapporti bilaterali, la cui stretta e inscindibile convergenza risulti tale da decisivamente condizionarsi a vicenda.
10 Plastica immagine di una tale situazione si ha non solo in presenza di una serie di più fondi che si succedono fino alla via pubblica, di talché il percorso resterebbe comunque all'interno di essi, ma, in particolar modo, in presenza di una pluralità di fondi intercludenti a seconda del percorso individuato dal giudice (lo sbocco, peraltro, potrebbe assicurarsi scegliendo fra più strade pubbliche e, ad un tempo, attraverso più percorsi), a prescindere dell'evocazione in giudizio effettuata dall'attore”.
In applicazione di tali insegnamenti, deva allora ritenersi che, nella fattispecie in esame, andava legittimamente e necessariamente disposta l'integrazione del contraddittorio, ex art. 102 cpc, nei confronti dei proprietari di tutti gli altri fondi intercludenti, confinanti con quello oggetto di causa, non evocati in giudizio, come peraltro dedotto in prime cure dalle stesse parti nei rispettivi scritti conclusionali (cfr. pag. 10 della conclusionale attorea e pagg.
6-7 della conclusionale dei convenuti ). Parte_4
Consegue la nullità del giudizio di primo grado e della sentenza impugnata per difetto di contraddittorio, con rimessione della causa al primo giudice ex art. 354, comma 1, cpc, che dovrà essere nuovamente investito della piena cognizione della controversia, innanzi al quale le parti dovranno riassumere il giudizio nei termini di legge ex art. 353, comma 2, cpc, nella formulazione ratione temporis applicabile.
Ogni altra questione resta assorbita.
Spese Il giudice d'appello, qualora rinvii la causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., per integrare il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, deve provvedere in ordine alle spese del processo di secondo grado, condannando al pagamento delle stesse la parte riconosciuta soccombente per avere dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio;
inoltre, ove abbia elementi sufficienti per stabilire a chi debba essere attribuita l'irregolarità che ha dato luogo alla rimessione, può decidere anche sulle spese di primo grado (Cass.
32933/2024; Cass. 11865/2021).
Orbene, nella specie, tenuto conto del particolare stato dei luoghi (con conseguente possibilità di più percorsi alternativi), dell'esito dell'appello, del comportamento dell'Istituto attore (che in prime cure non si opponeva all'integrazione del contraddittorio) e considerato, altresì, che la richiamata pronuncia delle Sezioni Unite, risolutiva della questione affrontata, è intervenuta solo nel gennaio 2025, in pendenza del presente gravame, si ritiene di dover disporre l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P. Q. M.
La Corte di appello di Napoli, VI sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado d'appello iscritta al N. 676
11 R.G.A.C. per l'anno 2021, tra le parti indicate in epigrafe, contro la sentenza del tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 1702/2020, pubblicata in data 14.7.2020, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara la nullità del giudizio di primo grado e della sentenza impugnata per difetto di contraddittorio, con rimessione della causa al primo giudice ex art. 354, comma 1, cpc;
dispone l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Napoli, in data 3.12.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
dr.ssa Ada Meterangelis dr.ssa Assunta d'Amore
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