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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 04/04/2025, n. 669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 669 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Emanuela Lo Presti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1128/2020 R.G., introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 16 gennaio 2025, previa assegnazione dei termini minimi di cui all'art.190 c.p.c., promossa da
(C.f. ), e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) rappresentati e difesi
[...] C.F._2 dall'Avv. Marco Pesenti, giusta procura in atti, opponenti contro
(C.f. ), in persona del legale CP_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresenta e difesa dagli avv. Giovan Battista Santangelo e Francesco Ferraù, giusta procura in atti, opposto avente ad oggetto: cessione dei crediti;
In fatto e in diritto
e hanno proposto opposizione Parte_1 Parte_2 avverso il decreto ingiuntivo n. 72/20 del 13.01.20 con il quale il Tribunale di Messina ha ingiunto loro il pagamento della somma di €
6.848,60, oltre interessi, spese del procedimento a titolo di rate insolute relative al contratto di finanziamento sottoscritto da e Parte_1 garantito da . Parte_2
A fondamento dell'opposizione svolta, hanno eccepito: il difetto, ex art.50 T.U.B., dell'estratto conto prodotto dalla in fase CP_2 monitoria;
la nullità del contratto di finanziamento ai sensi dell'art. 117 T.U.B. per mancata sottoscrizione della Banca, nonché per mancata consegna di una copia al cliente;
il disconoscimento della propria sottoscrizione contrattuale;
la violazione dell'art. 634 c.p.c. ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo per produzione della copia fotostatica del contratto in luogo dell'originale; l'applicazione di interessi usurari da parte dell'istituto di credito, nonché di un Tasso Effettivo diverso da quello convenuto;
l'estinzione totale del presunto credito vantato ex adverso, per intervenuta prescrizione.
Hanno, pertanto, convenuto in giudizio chiedendo la Controparte_1 revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare la nullità del contratto posto alla base dell'ingiunzione opposta, l'usurarietà degli interessi contrattuali.
costituendosi in giudizio, ha contestato Controparte_1
l'opposizione avversaria chiedendone il rigetto. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., in assenza di ulteriore attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la decisione.
Ai fini della decisione, occorre osservare, in via preliminare, che l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non è azione di impugnazione della validità del decreto stesso, in cui l'opponente ha la veste di attore, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione diretto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito che parte opposta ha fatto valere attraverso il procedimento monitorio (cfr. tra le tante, Cass. Civ. n. 5055/1999, Cass. Civ. n. 15186/2004; Cass. Civ., sez. III, 15.07.2005, n. 15037, per la quale “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, inteso ad accertare la pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione fu legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge;
pertanto in sede di opposizione l'eventuale carenza dei requisiti probatori può rilevare soltanto ai fini del regolamento delle spese processuali, ditalché l'impugnazione della sentenza non può essere dedotta solo per far accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali”). In tale giudizio, il creditore opposto e il debitore opponente assumono la posizione sostanziale, rispettivamente di attore e di convenuto, con le relative conseguenze in ordine alla ripartizione dell'onere della prova che ricadrà, quindi, sull'opposto che fa valere il proprio diritto in giudizio, mentre spetta all'opponente convenuto sostanziale la prova dei fatti estintivi o impeditivi (Cass. 5844/2006; Cass. 17371/2003). La sentenza pronunciata all'esito del giudizio di opposizione, poi, deve accogliere la domanda, rigettando l'opposizione, ove il decidente riscontri che le condizioni dell'azione proposta in sede monitoria, pur se carenti al momento del relativo ricorso, sussistano in quello successivo della decisione;
nel caso in cui, invece, ritenga solo parzialmente provato il credito fatto valere con il ricorso, deve revocare il decreto ingiuntivo, ma pronunciarsi comunque sulla domanda avanzata, condannando l'opponente al pagamento della somma, inferiore rispetto a quella portata dal decreto. A ciò consegue che intanto è irrilevante l'eventuale carenza di prova
2 in sede monitoria dovendosi valutare il compendio probatorio nel suo complesso nella fase della cognizione. Non può, poi, essere condiviso quanto dedotto in ordine all'irrilevanza dell'estratto di conto corrente certificato ex art. 50 T.U.B. prodotto, il quale riveste, nel giudizio monitorio, piena efficacia probatoria. In tema di prova del credito fornita da un istituto bancario va, infatti, distinta la fase monitoria nella quale è ormai pacifica l'idoneità dell'estratto di saldaconto, dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnato dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili, e il successivo giudizio contenzioso di opposizione instaurato dal cliente, nel quale spetta all'istituto di credito, in caso di contestazione, produrre l'ulteriore documentazione necessaria (cfr.,
Cass. Civ., 23.01.2023, n. 1892; Cass. Civ., 24.12.2020, n. 29577; Cass. Civ., 19.10.2016, n. 21092; Cass. Civ., 03.05.2011, n. 9695; v. anche nella giurisprudenza di merito, tra le atnte, Tribunale Crotone, sez. I, 02.03.2022, n. 194, secondo il quale, “il saldaconto certificato ex art 50 T.U.B. è idoneo a costituire prova scritta ai sensi dell'art. 633 c.p.c. e ss. ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, avendo dunque valore probatorio limitato alla sola fase monitoria”). Nel caso di specie, peraltro, il riferimento dell'opponente all'art. 50 TUB è improprio, non solo perché tale norma è destinata ad operare esclusivamente nella fase monitoria del giudizio, ma anche perché essa è del tutto inapplicabile al caso di specie. La disposizione citata prevede, infatti, che le banche possano chiedere decreto di ingiunzione in base all'estratto conto certificato conforme alle scritture contabili. Dalla lettura di tale norma risulta, allora, evidente che essa è riferibile esclusivamente ai contratti di conto corrente stipulati dalle banche e non anche ai contratti di mutuo o ad essi assimilati stipulati da società finanziarie, sia per la diversità dei soggetti contraenti, sia perché il contratto di finanziamento, così come quello di mutuo, non prevede reciproche rimesse, le quali costituiscono il presupposto indispensabile per l'emissione dell'estratto conto.
Nel merito, ritiene questo giudice che l'opposizione spiegata, è infondata e va rigettata per i motivi che seguono. Come è noto, in omaggio ai principi generali in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Tale criterio di riparto dell'onere probatorio opera anche nel caso in cui sia
3 dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento: al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (così, Cass. Civ., sez. un. n. 13533/01; Cass. Civ. n. 8901/13;Cass. Civ. n. 826/15 n.; Cass. Civ. n. 15328/18 n.; Cass. Civ. n.13685/19). In particolare, nell'ambito delle controversie bancarie inerenti il contratto di finanziamento, la giurisprudenza è costante nell'affermare che, in tema di distribuzione dell'onere probatorio, l'attore che chiede la restituzione di somme è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna della somma di denaro, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della pretesa restituzione (Cass. Civ., sez. II, 8.1.2018, n. 180). Ebbene, nel caso di specie, deve ritenersi che l'istituto di credito, ricorrente in monitorio e attore in senso sostanziale, abbia assolto all'onere probatorio sullo stesso gravante, allegando il contratto di finanziamento n.2079393 sottoscritto l' 08.09.2009, l'indicazione del numero di rate e dell'importo da pagare, sicchè, non essendo l'effettiva dazione di denaro oggetto di specifica contestazione da parte dell'opponente, non può dubitarsi dell'esistenza del credito vantato da parte opposta. È, infatti, incontestata l'avvenuta erogazione della somma oggetto di finanziamento e il mancato pagamento delle rate oggetto di ingiuzione, avendo parte opponente censurato solo profili di illegittimità contrattuale, non contestando il suo inadempimento. Il credito della banca può, quindi, ritenersi fondato, non avendo parte opponente fornito prova di fatti estintivi, ovvero dell'effettuazione di pagamenti non conteggiati, né allegato elementi idonei a supporto delle dedotte nullità del contratto di finanziamento.
Preliminarmente, non merita accoglimento l'eccezione di disconoscimento della sottoscrizione del contratto di finanziamento oggetto di giudizio.
Come è noto il disconoscimento della sottoscrizione, pur non esigendo l'art. 214 c.p.c. una forma vincolata, deve essere chiaro (ex multis Cass.
Civ. n. 13384/2005; Cass. Civ. n. 1591/2002) specifico e determinato (cfr. Cass. Civ. n. 18042/2014).
Nel caso di specie gli opponenti si sono limitati a disconoscere la sottoscrizione, comportamento invero incompatibile con il riconoscimento “stragiudizale” del credito effettuato in precedenza.
In caso di disconoscimento delle firme apposte su di un contratto di prestito personale l'istanza di verificazione non è sempre necessaria, ben potendosi ricondurre il contratto ad un soggetto anche attraverso ulteriori circostanze, quali ad esempio l'adempimento parziale delle obbligazioni, il possesso da parte del creditore della copia dei
4 documenti personali del debitore, come la carta d'identità, il codice fiscale e le buste paga dell'ingiunto. Nel caso di specie il disconoscimento interviene invero ad undici anni di distanza dall'esecuzione del contratto, in seguito ad intervenuti pagamenti e sebbene il soggetto finanziato abbia espressamente dato atto in altra documentazione della sottoscrizione di tale contratto per l'importo ivi riportato al fine di estinguere precedenti rapporti ( cfr. all. 9 parte opposta); a ciò si aggiunga che il creditore è in possesso di documeti di riconoscimento e reddituali degli opponenti. Tali elementi sinergicamente valutatati fanno ritenere superflua la verificazione e inefficace il disconoscimento effettuato. E' pacifico per costante giurisprudenza di legittimità che, “la parte che abbia, tacitamente, riconosciuto, prima del giudizio, una scrittura privata a lei riconducibile, non può successivamente disconoscerla. Pertanto, ove il suddetto disconoscimento invece avvenga, la parte che intenda avvalersi del documento non è tenuta a proporre l'istanza di verificazione” (ex multis Cass. 10849/2012; Cass. 25047/2009; cfr. altresì Cass. Civ. n. 18748/2004 secondo cui : l'estraneità affermata dall'apponente in ordine al contratto di finanziamento, risulta altresì smentita dai documenti depositati da parte opposta, a riprova del fatto che il contratto di finanziamento sia stato effettivamente sottoscritto dall'opponente, vale a dire, copia carta di identità, codice fiscale e dichiarazione dei redditi, poi fatti pervenire alla cessionaria.
Documentazione che stante la natura strettamente personale, si può ragionevolmente presumere, in mancanza di allegazione e prova contraria, che sia stata consegnata dagli stessi opponenti”). Lo stesso deve osservarsi in ordine all'eccezione di disconoscimento delle copie fotostatiche del contratto di finanziamento, essendo generica e priva dei requisiti di chiarezza e univocità necessari. In merito può richiamarsi, infatti, la giurisprudenza di legittimità secondo cui iIn tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile, né generiche asserzioni. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha escluso che il contribuente avesse disconosciuto in modo efficace la conformità delle copie agli originali, in quanto, con la memoria illustrativa, si era limitato a dedurre la mancata produzione degli originali delle relate di notifica e la non conformità "a quanto espressamente richiesto" con il ricorso).” (Cass
5 2019, n.16557). Nel caso di specie, essendosi il ricorrente limitato ad eccepire la mancata produzione degli originali non può ritenersi che lo stesso abbia disconosciuto in modo efficace la conformità delle copie agli originali, con conseguente utilizzabilità della documentazione prodotta dall'istituto di credito opposto. Va parimenti rigettata l'eccezione di nullità ex art. 117 T.U.B. (secondo cui “I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti”) per il mancato rilascio al cliente di una copia del contratto, nonché l'assenza della sottoscrizione delle stesso da parte dell'istituto di credito. Sul punto, secondo il più recente indirizzo giurisprudenziale ormai adottato dalle Sezioni Unite della Cassazione (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 16.01.2018, n. 898), il requisito della forma ex art. 1325 c.c., n. 4, deve essere inteso “non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità propria della normativa” e lo scopo perseguito dalla legge può ritenersi raggiunto attraverso la sottoscrizione del documento contrattuale da parte del cliente e la consegna a quest'ultimo di un esemplare del medesimo. Anche la successiva giurisprudenza di legittimità, in tema di contratto di conto corrente, ha avuto modo di affermare che “una volta che risulti provata la sottoscrizione da parte del correntista e la consegna della scrittura a quest'ultimo, il consenso della banca, ai fini della formazione dell'accordo, può desumersi, come evidenziato dalle Sezioni Unite, proprio da questi comportamenti concludenti, quali appunto sono la consegna del documento negoziale, da essa predisposto, la raccolta della firma del cliente e l'esecuzione del contratto;
in tal modo il requisito della forma scritta del contratto di conto corrente bancario è soddisfatto” (Cass. Civ., sez. I, 18.06.2018, n. 16070; conf. Cass. Civ., sez. I, 06.06.2018, n. 14646;
Cass. Civ., 06.09.2019, n. 22385; Cass. Civ., 27.01.2023, n. 2555, ha precisato che “in materia di contratti bancari, la omessa sottoscrizione del documento da parte dell'istituto di credito non determina la nullità del contratto per difetto della forma scritta, prevista dal D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 117, comma 3. Il requisito formale, infatti, non deve essere inteso in senso strutturale, bensì funzionale, in quanto posto a garanzia della più ampia conoscenza, da parte del cliente, del contratto predisposto dalla banca, la cui mancata sottoscrizione è dunque priva di rilievo, in presenza di comportamenti concludenti dell'istituto di credito idonei a dimostrare la sua volontà di avvalersi di quel contratto (Cass., 6 settembre 2019, n. 22385; Cass., 18 giugno 2018, n. 16070; Cass., Sez. U., 16 gennaio 2018, n. 898)”). In tal senso è stato, altresì, precisato che, se quella prospettata per la violazione della forma scritta nei contratti bancari è una nullità di “protezione” (cfr., Cass. Civ. n.
6 8395/2016; Cass. Civ., n. 5919/2016), la protezione va accordata al soggetto in cui favore è prevista, con la conseguenza che non pare dubitabile che la nullità in esame sia rivolta a tutelare la parte che possa avere pregiudizio da una mancanza di adeguata valutazione e ponderazione di un testo contrattuale che venisse solo concordato verbalmente. Per tale ragione il mutuatario, che ha certamente avuto in visione quel testo contrattuale, tanto da poterlo sottoscrivere, non può poi dolersi del fatto che non l'abbia sottoscritto la banca, che ha concluso un contratto su propri moduli e formulari, al quale ha dato, pacificamente, attuazione, anche con documenti scritti, negli anni successivi e che, nel giudizio, non solo non lo disconosce ma lo produce a riprova delle pattuizioni intercorse con la controparte (cfr.,
Tribunale Napoli, 24.10.2022, n. 9390). Ancora, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che, nel caso in cui il contratto sia comunque prodotto in giudizio dalla parte che ne abbia interesse, l'inadempimento da parte della banca a tale obbligo di condotta (la mera consegna) non ha effetti sulla validità del contratto bancario, che rimane intatta, ma eventualmente sul solo piano risarcitorio, ove il cliente dimostri in concreto di avere subito un danno
(Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 21600 del 20 settembre 2013; Cass. Civ. sentenza n.18230/24, così anche nella recente giurisprudenza di merito, cfr. Tribuanle Napoli, n. 10549/24 “in tema di contratti bancari, il requisito della forma scritta ad substantiam, previsto dall'art. 117 del
d.lgs. n. 385 del 1983 e dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, attiene alla veste esteriore del contratto e alla modalità espressiva dell'accordo, non estendendosi alla consegna del documento contrattuale concluso in tale forma, che ove omessa non produce alcuna nullità negoziale”). Ebbene, nella specie, il creditore opposto ha prodotto in atti copia del contratto di finanziamento recante la firma dell'odierno opponente, nonché, la sottoscrizione dell'intermediario autorizzato confermemente alla disposizione di cui all'art. 121 T.U.B, circostanze che, unitamente agli altri documenti prodotti dalla banca, rende valida ed efficacie la convenzione sottoscritta.
Quanto all'ulteriore motivo inerente l'invalidità contrattuale rilevato da parte opponente in relazione alla non corrispondenza dell'I.S.C./T.A.E.G. applicato dall'istituto di credito a quello pattuito, anche tale eccezione non può trovare accoglimento non prevendendo la disciplina ratione temporis applicabile al caso di specie la nullità censurata da parte opponente.
A norma degli artt. 115.3. e 117.1 TUB, il CICR, con delibera del 4.2.2003, ha stabilito che spetta alla Banca d'IA individuare i contratti per i quali gli intermediari hanno l'obbligo di rendere noto,
7 secondo una formula prevista dalla stessa, un indicatore che renda immediatamente intellegibile il costo effettivo del credito, comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono dell'operazione. La Banca d'IA ha dunque disciplinato l'ISC/TAEG dapprima con le proprie Istruzioni di vigilanza, nel titolo dedicato (X) alla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e, successivamente, dal 27.09.2009, con provvedimento autonomo in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari.
Solo con riferimento ai contratti di credito al consumo, ossia nella tipologia di contratto bancario nella quale è percepita in modo maggiormente pregnante la tutela del cliente quale contraente debole, l'art. 125 bis, comma 6, TUB, disciplina in modo espresso le conseguenze dell'erronea indicazione del TAEG pubblicizzato, prevedendo espressamente che siano solo i costi non considerati nel calcolo di tale indicatore sintetico di costo a non essere dovuti, ferma la validità del relativo contratto e l'applicazione degli interessi convenzionali pattuiti per iscritto nello stesso.
Tale tutela, tuttavia, non è applicabile al caso di specie, atteso che la stipula del contratto per cui è causa risale al settembre 2009: la nullità ex art. 125 bis TUB, infatti, trova applicazione limitatamente ai contratti di credito al consumo stipulati in data successiva all'entrata in vigore della predetta disciplina introdotta con Dlgs. 141/10 (cfr. Tribunale Milano 22 maggio 2017, n. 5757; Tribunale Roma, 2 maggio
2019, n. 9187; Trib. Torino 8 maggio 2019, n. 2192). Al di fuori della disciplina di cui all'art. 125 bis, comma 6, TUB, che sanziona con la nullità in modo espresso le conseguenze dell'erronea indicazione del TAEG, ritiene pertanto questo giudice, in conformità con la consolidata giurisprudenza pronunciatasi in argomento che, Part sebbene l'obbligo di indicare l nei contratti indicati con i provvedimenti della Banca d'IA richiamati sia certamente inerente alla determinazione del contenuto obbligatorio di tali contratti, a norma dell'art. 117.1 TUB, come richiamato nella premessa alla delibera CICR 4.3.2003, l'erronea indicazione dello stesso non determini nessuna incertezza sul contenuto effettivo del contratto stipulato e del tasso di interesse effettivamente pattuito (cfr. Tribunale Milano sez. VI,
26/10/2017, n.10832).
Deve ritenersi, infatti, che tale indicatore, al pari del documento di sintesi, si atteggi a strumento di carattere informativo, ma non a requisito tassativo ed indefettibile del regolamento negoziale, giacché non richiamato dall'art. 3, sezione III. Proprio la collocazione Part sistematica dell nell'art. 9, sezione II, concernente l'informazione e la pubblicità precontrattuale, e non nell'art. 3, sezione III, disciplinante la forma e il contenuto minimo dei contratti bancari, induce a ritenere
8 che, contrariamente a quanto sostenuto da una parte della giurisprudenza di merito (Trib. Cagliari decreto 5395/16), l'eventuale omissione di tale elemento non comporta la nullità del negozio giuridico quando nel contratto siano riportati i tassi di interesse e gli oneri economici che consentano al cliente di determinarlo e, dunque, di individuare il costo complessivo dell'operazione di finanziamento (cfr.
Trib. Salerno, ord. 05.06.2017, GE Brancaccio;
Tribunale Sassari, 24/12/2018, n.1365).
Va, ancora, rigettata l'eccezione di parte attrice in ordine all'illegittima applicazione da parte della banca convenuta di interessi usurari. Sul punto, va, preliminarmente, ricordato che, in tema di usura dei rapporti negoziali, ai sensi dell'art. 1815 c.c. “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”; con norma di interpretazione autentica, l'art. 1, comma 1, D.L. n. 394/2000, convertito da L. n. 24/2001, ha stabilito che, ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 19.10.2017, n. 24765 in tema di usura sopravvenuta), mentre l'art. 1 della L. n. 108/1996, ha previsto la fissazione di un tasso soglia, per la determinazione del quale si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. In particolare, l'art. 2 della L. n. 108/1996 ha rimesso la determinazione dei tassi soglia al Ministero del Tesoro, il quale rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Per costante giurisprudenza, è poi onere del cliente, il quale richieda giudizialmente l'accertamento della usurarietà degli interessi applicati al rapporto negoziale, allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del c.d. tasso soglia, indicando in modo puntuale i tassi in concreto applicati dall'istituto di credito e i trimestri nei quali si sarebbe verificato il superamento con le relative percentuali, (cfr., ex multis, Tribunale di Cagliari, 19.07.2017, n. 2399; Tribunale Ferrara,
5.2.2013; Tribunale Teramo, 27.02.2018, n. 178). Tale impostazione è stata di recente ulteriormente confermata dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.E.G.M.
9 nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (Cass. Civ., Sez. Un., 18.09.2020, n. 19597).
Traslando i superiori principi al caso di specie, deve rilevarsi che le doglianze di parte attrice sono infondate, non avendo la stessa fornito idonea prova della nullità della relativa clausola contrattuale. Nell'atto di citazione si riscontrano, infatti, delle generiche deduzioni senza alcuna analisi specifica degli elementi dai quali ricavare l'illegittima applicazione, al momento della sottoscrizione del contratto, di interessi usurari, non avendo parte opponente neppure allegato il tasso soglia ratione temporis vigente. Né tali lacune sono state colmate nei termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., con le quali si è limitata a richiedere la nomina di un consulente tecnico d'ufficio. Alla genericità e al difetto di prova della domanda non può, invero, supplire la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio che, per costante orientamento giurisprudenziale, deve considerarsi inammissibile allorquando tesa a sopperire all'onere di allegazione e prova gravante sull'attore ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati e neanche tempestivamente dedotti (cfr., Cass. Civ., 06.12.2019, n. 31886; Cass. Civ., 01.10.2019,
n. 24487; Cass. Civ., 05.07.2007, n. 15219; Cass. Civ., 13.01.2020, n. 326; Cass. Civ., 26.02.2003, n. 2887; Tribunale Roma Roma sez. XVII, 09.11.2018, n. 21602, secondo cui “le gravi lacune difensive fin qui evidenziate sotto il profilo assertivo e probatorio non possono essere colmate con la consulenza tecnica d'ufficio che parte attrice ha sollecitato. Ed infatti è appena il caso di osservare che la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso stretto, ma rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, cui è rimessa la facoltà di valutarne la necessità o l'opportunità ai fini della decisione, nonché l'ambito di estensione. Essa può essere disposta solo per valutare fatti di cui sia già pacifica la dimostrazione e non può essere funzionale a soddisfare finalità esclusivamente esplorative: essa non può valere ad eleudere l'onere di allegazione e di prova incombente sulle parti processuali per la dimostrazione dei fatti posti a base delle pretese azionate, specie in un sistema processuale, come è il nostro, caratterizzato da preclusioni istruttorie”). Come è noto, infatti, è principio consolidato, quello in omaggio al quale “è onere della parte che eccepisca la violazione delle disposizioni dettate in tema di interessi usurari dimostrare la sussistenza nel dettaglio, di detta condotta antigiuridica. Alla luce dei superiori principi la contestazione relativa al superamento del tasso soglia è invero generica e come tale va rigettata. In tale ottica deve essere
10 considerata inammissibile, in quanto meramente esplorativa, la richiesta, di consulenza tecnica di ufficio” (cfr. nella giurisprudenza di merito, tra le tante, Tribunale Bassano del Grappa, n. 102/10; analogamente Tribunale Ferrara, 05.02.2013 “colui che agendo in un giudizio deduca l'applicazione di un tasso usurario ha l'onere di allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del cd. Tasso soglia”). Né la soluzione contrasta con il principio di rilevabilità d'ufficio delle nullità contrattuali, non estendendosi il rilievo d'ufficio anche alla ricerca degli elementi di prova di interessi usurari (cfr. Cass. Civ., sez. III, 30.01.2014, n. 2072, per la quale “la nullità delle clausole che prevedono un tasso d'interesse usurario è rilevabile anche di ufficio, non integrando gli estremi di un'eccezione in senso stretto, bensì una mera difesa, che può essere proposta anche in appello, nonché formulata in comparsa conclusionale, sempre che sia fondata su elementi già acquisiti al giudizio. (…) Tuttavia il rilievo d'ufficio non si estende alla ricerca d'ufficio degli elementi di prova di tali interessi anatocistici o usurari. Nella fattispecie il giudice di merito ha ritenuto che l'opponente non avesse fornito alcuna prova in merito e che la sola richiesta di una consulenza contabile non poteva esentare la parte opponente dall'onere della prova”). La rilevabilità d'ufficio delle clausole che prevedono un tasso d'interesse usurario, infatti, presuppone pur sempre la tempestiva e specifica allegazione degli elementi di fatto da cui la nullità deriverebbe, dovendo la pronuncia di nullità delle medesime ex art. 1815 c.c. basarsi sul medesimo quadro di riferimento concretamente delineato dalle allegazioni delle parti, e non su fatti nuovi, implicanti un diverso tema di indagine e di decisione. Tale allegazione deve essere altresì corredata dalla specifica deduzione del fatto, che è riservata alla parte, non potendo il Giudice procedere autonomamente alla ricerca, sia pure nell'ambito di documenti eventualmente prodotti in atti, delle ragioni che potrebbero fondare la domanda o l'eccezione, pur rilevabile d'ufficio. Tutto ciò remesso, in ogni caso, parte opponente contesta l'usurarietà del tasso di interesse applicato, sulla base di una metodologia errata (“Dunque è evidente che ai fini della verifica del superamento del tasso soglia occorre far riferimento a tutti gli accessori applicati dal finanziatore, compresi gli interessi moratori che vanno inevitabilmente sommati a quelli corrispettivi.” V. pag.8 atto di citazione). Invero, in merito deve evidenziarsi come anche laddove, come frequentemente avviene, le parti abbiano determinato il tasso di interesse moratorio in una misura percentuale maggiorata rispetto al tasso dell'interesse corrispettivo, ciò assume rilievo esclusivamente sotto il profilo della modalità espressiva adottata per la quantificazione del tasso, ma non
11 implica sul piano logico giuridico una sommatoria dell'interesse corrispettivo con quello moratorio che, sia pure determinato in termini di maggiorazione sull'interesse corrispettivo, comunque si sostituisce a quest'ultimo. Ritiene questo Giudice, condividendo l'orientamento giurisprudenziale maggioritario, che la legittimità della sommatoria di interessi corrispettivi ed interessi moratori al fine della valutazione del superamento o meno del c.d. tasso soglia ex art. 1 della Legge n. 108/1996 (osteggiata dalla giurisprudenza di merito prevalente) è stata di recente rivitalizzata sulla base di una errata lettura dell'ordinanza della Corte di Cassazione del 4 ottobre 2017, n. 23192. La Suprema
Corte, infatti, si è limitata ad affermare – con stringata motivazione - quanto già consacrato in altre pregresse pronunce (Cass. Civ.,
06.03.2017, n. 5598; Cass. Civ., 04.04.2003, n. 5324; Cass. Civ., 15.11.2000, n. 14899) e cioè che “in tema di contratto di mutuo, l'art. 1 della l. n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori”. Null'altro ha aggiunto, se non riportare ulteriormente la parte di motivazione della sentenza n. 5598/2017 (“ha errato, allora, il tribunale nel ritenere in maniera apodittica che il tasso soglia non fosse stato superato nella fattispecie concreta, solo perché non sarebbe consentito cumulare gli interessi corrispettivi a quelli moratori al fine di accertare il superamento del detto tasso”) dalla quale non si trae alcun argomento per legittimare una sommatoria non enunciata. Al riguardo, la giurisprudenza di merito, nel confermare l'opzione interpretativa negativa, ha condivisibilmente fatto leva sia sulla diversità di natura e funzione delle due tipologie di interessi (cfr.
Tribunale Sondrio, 20.11.2017), che integrano entità tra loro eterogenee (cfr. Tribunale Milano, 9.11.2017, secondo cui “ai fini della verifica del superamento del tasso soglia di usura (L.108/1996), la somma fra la misura percentuale del tasso degli interessi corrispettivi e di quelli di mora al momento della pattuizione, risulta errata: l'infondatezza della
“sommatoria” investe sia il profilo logico, che matematico, che giuridico”), sia sulla loro applicazione alternativa (cfr. Tribunale Velletri, 19.12.2017, n. 3501, secondo cui l'orientamento che, al fine della verifica della usurarietà del tasso di interesse pattuito, procede alla sommatoria tra interessi corrispettivi ed interessi di mora, trae origine da un'errata ricostruzione del principio sotteso alla sentenza della Suprema Corte n. 350/13, con la quale è stato ribadito che gli interessi moratori erano soggetti ai tassi soglia usura, ma non che il relativo tasso andasse sommato a quello degli interessi corrispettivi ai fini della verifica del superamento del tasso soglia).
Tale impostazione è corroborata dalla più recente giurisprudenza di
12 legittimità che ha affermato che “la L. n. 108 del 1996, non ammette una comparazione possa attuarsi tra il tasso soglia e la sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori, giacché gli uni e gli altri costituiscono unità eterogenee, tra loro alternative (riferite l'una al fisiologico andamento del rapporto e l'altra alla sua patologia) ed è del tutto evidente, sul piano logico e matematico, che il debitore non debba corrispondere il cumulo di tali interessi” (Cass. Civ., sez. VI, 04.11.2021, n. 31615, per la quale “gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacché i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento: essi, pertanto, non si possono tra di loro cumulare”; conf. nella giurisprudenza di merito, Tribunale Roma, sez. XVII, 07.11.2018, n. 21423; Tribunale Milano, sez. VI,
31.05.2019, n. 5194; Tribunale Catania, sez. IV, 11.07.2018, n. 2948; Tribunale Pescara, 31.12.2018, n. 1943; Tribunale Terni, 03.01.2018, n.
6; Tribunale Bologna sez. IV, 24.06.2017, n. 1292).
Anche l'eccezione avanzata dall'opponente in ordine all'intervenuta estinzione per prescrizione del diritto di credito, deve essere rigettata. Per costante orientamento giurisprudenza, nel caso di contratto di finanziamento trova applicazione l'ordinaria prescrizione decennale e non quella quinquennale, atteso che la prestazione che il beneficiario si impegna ad eseguire è unitaria, seppur eseguibile in maniera frazionata nel tempo e la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata (cfr. Cassazione civile, sez. I, 8 agosto 2013, n. 18951, per la quale
“la rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un mutuo bancario non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, od a quelli moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa, sicché deve escludersi, per tali tipologie di interessi, l'applicabilità dell'art. 2948, n. 4, c.c. sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome ed indipendenti”). Come condivisibilmente evidenziato dalla giurisprudenza di merito, tale principio può trovare applicazione anche nel caso di concessione di credito rotativo, laddove l'utilizzo della carta di credito comporta l'ottenimento di un credito al consumo e la conseguente assunzione dell'obbligazione restitutoria da parte del cliente tramite rimborso
13 rateale del capitale (nonché dell'obbligazione accessoria del pagamento degli interessi sul capitale erogato), il cui pagamento ricostituisce la disponibilità (il plafond) della carta, la quale dunque può essere nuovamente utilizzata per ottenere credito (cfr. Tribunale La Spezia, sez. I, 04/02/2022, n. 81, per la quale, anche in tal caso, infatti, “a ciascun utilizzo della carta di credito corrisponde un'unica operazione di erogazione di capitale e dunque l'assunzione di un'unica obbligazione di rimborso rateale del capitale e dei relativi interessi convenuti”; v. anche Corte appello Palermo sez. II, 05/09/2023, n. 1513; Tribunale Nola sez. I, 11/09/2023, n. 2317; Tribunale Prato, sez.
I, 15/01/2022, n. 13; Tribunale Cuneo, sez. I, 16/11/2021, n. 966; Tribunale Cosenza, sez. I, 27/07/2021, n. 1690).
Ebbene, nel caso di specie, con il contratto di finanziamento n. 2079393, stipulato in data 08.09.2009, gli odierni opponenti si sono obbligati a restituire l'importo finanziato tramite il pagamento di 84 rate mensili, con la conseguenza che, non essendo ancora decorsi 10 anni dall'ultima rata prevista al momento della proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo da parte dell'odierno opposto, il diritto di credito non può ritenersi prescritto. Part
si rendeva necessaria pertanto alcuna ctu contabile
La domanda di risarcimento del danno, stante il mancato riscontro delle illegittimità censurate va parimenti rigettata. Al rigetto dell'opposizione consegue che il decreto ingiuntivo opposto va confermato e dichiarato definitivamente esecutivo. Ogni altra questione resta assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico di parte opponente ed in favore dell'opposta e liquidate, come da dispositivo, considerato il valore della causa e l'attività difensiva spiegata, applicando i parametri minimi di cui al D.M. 55/2014 relativi alle controversie id valore compreso tra € 5200,00 ed € 26.000,00.
Considerato che
, da quanto emerge dal verbale negativo di mediazione, e non hanno partecipato Parte_1 Parte_2 alla mediazione senza giustificato motivo, questi ultimi, ai sensi dell'art. 8 bis Dlgs 28/10, vanno condannati al versamento in solido all'entrata del bilancio dello Stato dell' importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1128/20 R.G., così provvede:
1. rigetta l'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_2
e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto che
[...]
14 dichiara definoitivamente esecutivo;
2. condanna e in solido al Parte_1 Parte_2 pagamento delle spese di lite nei confronti di parte convenuta, che liquida in € 2540,00 per compensi, oltre accessori di legge. Si comunichi. Così deciso in Messina, il 3 aprile 2025.
Il Giudice dott.ssa Emanuela Lo Presti
15
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Emanuela Lo Presti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1128/2020 R.G., introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 16 gennaio 2025, previa assegnazione dei termini minimi di cui all'art.190 c.p.c., promossa da
(C.f. ), e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) rappresentati e difesi
[...] C.F._2 dall'Avv. Marco Pesenti, giusta procura in atti, opponenti contro
(C.f. ), in persona del legale CP_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresenta e difesa dagli avv. Giovan Battista Santangelo e Francesco Ferraù, giusta procura in atti, opposto avente ad oggetto: cessione dei crediti;
In fatto e in diritto
e hanno proposto opposizione Parte_1 Parte_2 avverso il decreto ingiuntivo n. 72/20 del 13.01.20 con il quale il Tribunale di Messina ha ingiunto loro il pagamento della somma di €
6.848,60, oltre interessi, spese del procedimento a titolo di rate insolute relative al contratto di finanziamento sottoscritto da e Parte_1 garantito da . Parte_2
A fondamento dell'opposizione svolta, hanno eccepito: il difetto, ex art.50 T.U.B., dell'estratto conto prodotto dalla in fase CP_2 monitoria;
la nullità del contratto di finanziamento ai sensi dell'art. 117 T.U.B. per mancata sottoscrizione della Banca, nonché per mancata consegna di una copia al cliente;
il disconoscimento della propria sottoscrizione contrattuale;
la violazione dell'art. 634 c.p.c. ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo per produzione della copia fotostatica del contratto in luogo dell'originale; l'applicazione di interessi usurari da parte dell'istituto di credito, nonché di un Tasso Effettivo diverso da quello convenuto;
l'estinzione totale del presunto credito vantato ex adverso, per intervenuta prescrizione.
Hanno, pertanto, convenuto in giudizio chiedendo la Controparte_1 revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare la nullità del contratto posto alla base dell'ingiunzione opposta, l'usurarietà degli interessi contrattuali.
costituendosi in giudizio, ha contestato Controparte_1
l'opposizione avversaria chiedendone il rigetto. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., in assenza di ulteriore attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la decisione.
Ai fini della decisione, occorre osservare, in via preliminare, che l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non è azione di impugnazione della validità del decreto stesso, in cui l'opponente ha la veste di attore, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione diretto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito che parte opposta ha fatto valere attraverso il procedimento monitorio (cfr. tra le tante, Cass. Civ. n. 5055/1999, Cass. Civ. n. 15186/2004; Cass. Civ., sez. III, 15.07.2005, n. 15037, per la quale “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, inteso ad accertare la pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione fu legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge;
pertanto in sede di opposizione l'eventuale carenza dei requisiti probatori può rilevare soltanto ai fini del regolamento delle spese processuali, ditalché l'impugnazione della sentenza non può essere dedotta solo per far accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali”). In tale giudizio, il creditore opposto e il debitore opponente assumono la posizione sostanziale, rispettivamente di attore e di convenuto, con le relative conseguenze in ordine alla ripartizione dell'onere della prova che ricadrà, quindi, sull'opposto che fa valere il proprio diritto in giudizio, mentre spetta all'opponente convenuto sostanziale la prova dei fatti estintivi o impeditivi (Cass. 5844/2006; Cass. 17371/2003). La sentenza pronunciata all'esito del giudizio di opposizione, poi, deve accogliere la domanda, rigettando l'opposizione, ove il decidente riscontri che le condizioni dell'azione proposta in sede monitoria, pur se carenti al momento del relativo ricorso, sussistano in quello successivo della decisione;
nel caso in cui, invece, ritenga solo parzialmente provato il credito fatto valere con il ricorso, deve revocare il decreto ingiuntivo, ma pronunciarsi comunque sulla domanda avanzata, condannando l'opponente al pagamento della somma, inferiore rispetto a quella portata dal decreto. A ciò consegue che intanto è irrilevante l'eventuale carenza di prova
2 in sede monitoria dovendosi valutare il compendio probatorio nel suo complesso nella fase della cognizione. Non può, poi, essere condiviso quanto dedotto in ordine all'irrilevanza dell'estratto di conto corrente certificato ex art. 50 T.U.B. prodotto, il quale riveste, nel giudizio monitorio, piena efficacia probatoria. In tema di prova del credito fornita da un istituto bancario va, infatti, distinta la fase monitoria nella quale è ormai pacifica l'idoneità dell'estratto di saldaconto, dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnato dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili, e il successivo giudizio contenzioso di opposizione instaurato dal cliente, nel quale spetta all'istituto di credito, in caso di contestazione, produrre l'ulteriore documentazione necessaria (cfr.,
Cass. Civ., 23.01.2023, n. 1892; Cass. Civ., 24.12.2020, n. 29577; Cass. Civ., 19.10.2016, n. 21092; Cass. Civ., 03.05.2011, n. 9695; v. anche nella giurisprudenza di merito, tra le atnte, Tribunale Crotone, sez. I, 02.03.2022, n. 194, secondo il quale, “il saldaconto certificato ex art 50 T.U.B. è idoneo a costituire prova scritta ai sensi dell'art. 633 c.p.c. e ss. ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, avendo dunque valore probatorio limitato alla sola fase monitoria”). Nel caso di specie, peraltro, il riferimento dell'opponente all'art. 50 TUB è improprio, non solo perché tale norma è destinata ad operare esclusivamente nella fase monitoria del giudizio, ma anche perché essa è del tutto inapplicabile al caso di specie. La disposizione citata prevede, infatti, che le banche possano chiedere decreto di ingiunzione in base all'estratto conto certificato conforme alle scritture contabili. Dalla lettura di tale norma risulta, allora, evidente che essa è riferibile esclusivamente ai contratti di conto corrente stipulati dalle banche e non anche ai contratti di mutuo o ad essi assimilati stipulati da società finanziarie, sia per la diversità dei soggetti contraenti, sia perché il contratto di finanziamento, così come quello di mutuo, non prevede reciproche rimesse, le quali costituiscono il presupposto indispensabile per l'emissione dell'estratto conto.
Nel merito, ritiene questo giudice che l'opposizione spiegata, è infondata e va rigettata per i motivi che seguono. Come è noto, in omaggio ai principi generali in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Tale criterio di riparto dell'onere probatorio opera anche nel caso in cui sia
3 dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento: al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (così, Cass. Civ., sez. un. n. 13533/01; Cass. Civ. n. 8901/13;Cass. Civ. n. 826/15 n.; Cass. Civ. n. 15328/18 n.; Cass. Civ. n.13685/19). In particolare, nell'ambito delle controversie bancarie inerenti il contratto di finanziamento, la giurisprudenza è costante nell'affermare che, in tema di distribuzione dell'onere probatorio, l'attore che chiede la restituzione di somme è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna della somma di denaro, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della pretesa restituzione (Cass. Civ., sez. II, 8.1.2018, n. 180). Ebbene, nel caso di specie, deve ritenersi che l'istituto di credito, ricorrente in monitorio e attore in senso sostanziale, abbia assolto all'onere probatorio sullo stesso gravante, allegando il contratto di finanziamento n.2079393 sottoscritto l' 08.09.2009, l'indicazione del numero di rate e dell'importo da pagare, sicchè, non essendo l'effettiva dazione di denaro oggetto di specifica contestazione da parte dell'opponente, non può dubitarsi dell'esistenza del credito vantato da parte opposta. È, infatti, incontestata l'avvenuta erogazione della somma oggetto di finanziamento e il mancato pagamento delle rate oggetto di ingiuzione, avendo parte opponente censurato solo profili di illegittimità contrattuale, non contestando il suo inadempimento. Il credito della banca può, quindi, ritenersi fondato, non avendo parte opponente fornito prova di fatti estintivi, ovvero dell'effettuazione di pagamenti non conteggiati, né allegato elementi idonei a supporto delle dedotte nullità del contratto di finanziamento.
Preliminarmente, non merita accoglimento l'eccezione di disconoscimento della sottoscrizione del contratto di finanziamento oggetto di giudizio.
Come è noto il disconoscimento della sottoscrizione, pur non esigendo l'art. 214 c.p.c. una forma vincolata, deve essere chiaro (ex multis Cass.
Civ. n. 13384/2005; Cass. Civ. n. 1591/2002) specifico e determinato (cfr. Cass. Civ. n. 18042/2014).
Nel caso di specie gli opponenti si sono limitati a disconoscere la sottoscrizione, comportamento invero incompatibile con il riconoscimento “stragiudizale” del credito effettuato in precedenza.
In caso di disconoscimento delle firme apposte su di un contratto di prestito personale l'istanza di verificazione non è sempre necessaria, ben potendosi ricondurre il contratto ad un soggetto anche attraverso ulteriori circostanze, quali ad esempio l'adempimento parziale delle obbligazioni, il possesso da parte del creditore della copia dei
4 documenti personali del debitore, come la carta d'identità, il codice fiscale e le buste paga dell'ingiunto. Nel caso di specie il disconoscimento interviene invero ad undici anni di distanza dall'esecuzione del contratto, in seguito ad intervenuti pagamenti e sebbene il soggetto finanziato abbia espressamente dato atto in altra documentazione della sottoscrizione di tale contratto per l'importo ivi riportato al fine di estinguere precedenti rapporti ( cfr. all. 9 parte opposta); a ciò si aggiunga che il creditore è in possesso di documeti di riconoscimento e reddituali degli opponenti. Tali elementi sinergicamente valutatati fanno ritenere superflua la verificazione e inefficace il disconoscimento effettuato. E' pacifico per costante giurisprudenza di legittimità che, “la parte che abbia, tacitamente, riconosciuto, prima del giudizio, una scrittura privata a lei riconducibile, non può successivamente disconoscerla. Pertanto, ove il suddetto disconoscimento invece avvenga, la parte che intenda avvalersi del documento non è tenuta a proporre l'istanza di verificazione” (ex multis Cass. 10849/2012; Cass. 25047/2009; cfr. altresì Cass. Civ. n. 18748/2004 secondo cui : l'estraneità affermata dall'apponente in ordine al contratto di finanziamento, risulta altresì smentita dai documenti depositati da parte opposta, a riprova del fatto che il contratto di finanziamento sia stato effettivamente sottoscritto dall'opponente, vale a dire, copia carta di identità, codice fiscale e dichiarazione dei redditi, poi fatti pervenire alla cessionaria.
Documentazione che stante la natura strettamente personale, si può ragionevolmente presumere, in mancanza di allegazione e prova contraria, che sia stata consegnata dagli stessi opponenti”). Lo stesso deve osservarsi in ordine all'eccezione di disconoscimento delle copie fotostatiche del contratto di finanziamento, essendo generica e priva dei requisiti di chiarezza e univocità necessari. In merito può richiamarsi, infatti, la giurisprudenza di legittimità secondo cui iIn tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile, né generiche asserzioni. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha escluso che il contribuente avesse disconosciuto in modo efficace la conformità delle copie agli originali, in quanto, con la memoria illustrativa, si era limitato a dedurre la mancata produzione degli originali delle relate di notifica e la non conformità "a quanto espressamente richiesto" con il ricorso).” (Cass
5 2019, n.16557). Nel caso di specie, essendosi il ricorrente limitato ad eccepire la mancata produzione degli originali non può ritenersi che lo stesso abbia disconosciuto in modo efficace la conformità delle copie agli originali, con conseguente utilizzabilità della documentazione prodotta dall'istituto di credito opposto. Va parimenti rigettata l'eccezione di nullità ex art. 117 T.U.B. (secondo cui “I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti”) per il mancato rilascio al cliente di una copia del contratto, nonché l'assenza della sottoscrizione delle stesso da parte dell'istituto di credito. Sul punto, secondo il più recente indirizzo giurisprudenziale ormai adottato dalle Sezioni Unite della Cassazione (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 16.01.2018, n. 898), il requisito della forma ex art. 1325 c.c., n. 4, deve essere inteso “non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità propria della normativa” e lo scopo perseguito dalla legge può ritenersi raggiunto attraverso la sottoscrizione del documento contrattuale da parte del cliente e la consegna a quest'ultimo di un esemplare del medesimo. Anche la successiva giurisprudenza di legittimità, in tema di contratto di conto corrente, ha avuto modo di affermare che “una volta che risulti provata la sottoscrizione da parte del correntista e la consegna della scrittura a quest'ultimo, il consenso della banca, ai fini della formazione dell'accordo, può desumersi, come evidenziato dalle Sezioni Unite, proprio da questi comportamenti concludenti, quali appunto sono la consegna del documento negoziale, da essa predisposto, la raccolta della firma del cliente e l'esecuzione del contratto;
in tal modo il requisito della forma scritta del contratto di conto corrente bancario è soddisfatto” (Cass. Civ., sez. I, 18.06.2018, n. 16070; conf. Cass. Civ., sez. I, 06.06.2018, n. 14646;
Cass. Civ., 06.09.2019, n. 22385; Cass. Civ., 27.01.2023, n. 2555, ha precisato che “in materia di contratti bancari, la omessa sottoscrizione del documento da parte dell'istituto di credito non determina la nullità del contratto per difetto della forma scritta, prevista dal D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 117, comma 3. Il requisito formale, infatti, non deve essere inteso in senso strutturale, bensì funzionale, in quanto posto a garanzia della più ampia conoscenza, da parte del cliente, del contratto predisposto dalla banca, la cui mancata sottoscrizione è dunque priva di rilievo, in presenza di comportamenti concludenti dell'istituto di credito idonei a dimostrare la sua volontà di avvalersi di quel contratto (Cass., 6 settembre 2019, n. 22385; Cass., 18 giugno 2018, n. 16070; Cass., Sez. U., 16 gennaio 2018, n. 898)”). In tal senso è stato, altresì, precisato che, se quella prospettata per la violazione della forma scritta nei contratti bancari è una nullità di “protezione” (cfr., Cass. Civ. n.
6 8395/2016; Cass. Civ., n. 5919/2016), la protezione va accordata al soggetto in cui favore è prevista, con la conseguenza che non pare dubitabile che la nullità in esame sia rivolta a tutelare la parte che possa avere pregiudizio da una mancanza di adeguata valutazione e ponderazione di un testo contrattuale che venisse solo concordato verbalmente. Per tale ragione il mutuatario, che ha certamente avuto in visione quel testo contrattuale, tanto da poterlo sottoscrivere, non può poi dolersi del fatto che non l'abbia sottoscritto la banca, che ha concluso un contratto su propri moduli e formulari, al quale ha dato, pacificamente, attuazione, anche con documenti scritti, negli anni successivi e che, nel giudizio, non solo non lo disconosce ma lo produce a riprova delle pattuizioni intercorse con la controparte (cfr.,
Tribunale Napoli, 24.10.2022, n. 9390). Ancora, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che, nel caso in cui il contratto sia comunque prodotto in giudizio dalla parte che ne abbia interesse, l'inadempimento da parte della banca a tale obbligo di condotta (la mera consegna) non ha effetti sulla validità del contratto bancario, che rimane intatta, ma eventualmente sul solo piano risarcitorio, ove il cliente dimostri in concreto di avere subito un danno
(Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 21600 del 20 settembre 2013; Cass. Civ. sentenza n.18230/24, così anche nella recente giurisprudenza di merito, cfr. Tribuanle Napoli, n. 10549/24 “in tema di contratti bancari, il requisito della forma scritta ad substantiam, previsto dall'art. 117 del
d.lgs. n. 385 del 1983 e dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, attiene alla veste esteriore del contratto e alla modalità espressiva dell'accordo, non estendendosi alla consegna del documento contrattuale concluso in tale forma, che ove omessa non produce alcuna nullità negoziale”). Ebbene, nella specie, il creditore opposto ha prodotto in atti copia del contratto di finanziamento recante la firma dell'odierno opponente, nonché, la sottoscrizione dell'intermediario autorizzato confermemente alla disposizione di cui all'art. 121 T.U.B, circostanze che, unitamente agli altri documenti prodotti dalla banca, rende valida ed efficacie la convenzione sottoscritta.
Quanto all'ulteriore motivo inerente l'invalidità contrattuale rilevato da parte opponente in relazione alla non corrispondenza dell'I.S.C./T.A.E.G. applicato dall'istituto di credito a quello pattuito, anche tale eccezione non può trovare accoglimento non prevendendo la disciplina ratione temporis applicabile al caso di specie la nullità censurata da parte opponente.
A norma degli artt. 115.3. e 117.1 TUB, il CICR, con delibera del 4.2.2003, ha stabilito che spetta alla Banca d'IA individuare i contratti per i quali gli intermediari hanno l'obbligo di rendere noto,
7 secondo una formula prevista dalla stessa, un indicatore che renda immediatamente intellegibile il costo effettivo del credito, comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono dell'operazione. La Banca d'IA ha dunque disciplinato l'ISC/TAEG dapprima con le proprie Istruzioni di vigilanza, nel titolo dedicato (X) alla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e, successivamente, dal 27.09.2009, con provvedimento autonomo in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari.
Solo con riferimento ai contratti di credito al consumo, ossia nella tipologia di contratto bancario nella quale è percepita in modo maggiormente pregnante la tutela del cliente quale contraente debole, l'art. 125 bis, comma 6, TUB, disciplina in modo espresso le conseguenze dell'erronea indicazione del TAEG pubblicizzato, prevedendo espressamente che siano solo i costi non considerati nel calcolo di tale indicatore sintetico di costo a non essere dovuti, ferma la validità del relativo contratto e l'applicazione degli interessi convenzionali pattuiti per iscritto nello stesso.
Tale tutela, tuttavia, non è applicabile al caso di specie, atteso che la stipula del contratto per cui è causa risale al settembre 2009: la nullità ex art. 125 bis TUB, infatti, trova applicazione limitatamente ai contratti di credito al consumo stipulati in data successiva all'entrata in vigore della predetta disciplina introdotta con Dlgs. 141/10 (cfr. Tribunale Milano 22 maggio 2017, n. 5757; Tribunale Roma, 2 maggio
2019, n. 9187; Trib. Torino 8 maggio 2019, n. 2192). Al di fuori della disciplina di cui all'art. 125 bis, comma 6, TUB, che sanziona con la nullità in modo espresso le conseguenze dell'erronea indicazione del TAEG, ritiene pertanto questo giudice, in conformità con la consolidata giurisprudenza pronunciatasi in argomento che, Part sebbene l'obbligo di indicare l nei contratti indicati con i provvedimenti della Banca d'IA richiamati sia certamente inerente alla determinazione del contenuto obbligatorio di tali contratti, a norma dell'art. 117.1 TUB, come richiamato nella premessa alla delibera CICR 4.3.2003, l'erronea indicazione dello stesso non determini nessuna incertezza sul contenuto effettivo del contratto stipulato e del tasso di interesse effettivamente pattuito (cfr. Tribunale Milano sez. VI,
26/10/2017, n.10832).
Deve ritenersi, infatti, che tale indicatore, al pari del documento di sintesi, si atteggi a strumento di carattere informativo, ma non a requisito tassativo ed indefettibile del regolamento negoziale, giacché non richiamato dall'art. 3, sezione III. Proprio la collocazione Part sistematica dell nell'art. 9, sezione II, concernente l'informazione e la pubblicità precontrattuale, e non nell'art. 3, sezione III, disciplinante la forma e il contenuto minimo dei contratti bancari, induce a ritenere
8 che, contrariamente a quanto sostenuto da una parte della giurisprudenza di merito (Trib. Cagliari decreto 5395/16), l'eventuale omissione di tale elemento non comporta la nullità del negozio giuridico quando nel contratto siano riportati i tassi di interesse e gli oneri economici che consentano al cliente di determinarlo e, dunque, di individuare il costo complessivo dell'operazione di finanziamento (cfr.
Trib. Salerno, ord. 05.06.2017, GE Brancaccio;
Tribunale Sassari, 24/12/2018, n.1365).
Va, ancora, rigettata l'eccezione di parte attrice in ordine all'illegittima applicazione da parte della banca convenuta di interessi usurari. Sul punto, va, preliminarmente, ricordato che, in tema di usura dei rapporti negoziali, ai sensi dell'art. 1815 c.c. “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”; con norma di interpretazione autentica, l'art. 1, comma 1, D.L. n. 394/2000, convertito da L. n. 24/2001, ha stabilito che, ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 19.10.2017, n. 24765 in tema di usura sopravvenuta), mentre l'art. 1 della L. n. 108/1996, ha previsto la fissazione di un tasso soglia, per la determinazione del quale si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. In particolare, l'art. 2 della L. n. 108/1996 ha rimesso la determinazione dei tassi soglia al Ministero del Tesoro, il quale rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Per costante giurisprudenza, è poi onere del cliente, il quale richieda giudizialmente l'accertamento della usurarietà degli interessi applicati al rapporto negoziale, allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del c.d. tasso soglia, indicando in modo puntuale i tassi in concreto applicati dall'istituto di credito e i trimestri nei quali si sarebbe verificato il superamento con le relative percentuali, (cfr., ex multis, Tribunale di Cagliari, 19.07.2017, n. 2399; Tribunale Ferrara,
5.2.2013; Tribunale Teramo, 27.02.2018, n. 178). Tale impostazione è stata di recente ulteriormente confermata dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.E.G.M.
9 nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (Cass. Civ., Sez. Un., 18.09.2020, n. 19597).
Traslando i superiori principi al caso di specie, deve rilevarsi che le doglianze di parte attrice sono infondate, non avendo la stessa fornito idonea prova della nullità della relativa clausola contrattuale. Nell'atto di citazione si riscontrano, infatti, delle generiche deduzioni senza alcuna analisi specifica degli elementi dai quali ricavare l'illegittima applicazione, al momento della sottoscrizione del contratto, di interessi usurari, non avendo parte opponente neppure allegato il tasso soglia ratione temporis vigente. Né tali lacune sono state colmate nei termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., con le quali si è limitata a richiedere la nomina di un consulente tecnico d'ufficio. Alla genericità e al difetto di prova della domanda non può, invero, supplire la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio che, per costante orientamento giurisprudenziale, deve considerarsi inammissibile allorquando tesa a sopperire all'onere di allegazione e prova gravante sull'attore ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati e neanche tempestivamente dedotti (cfr., Cass. Civ., 06.12.2019, n. 31886; Cass. Civ., 01.10.2019,
n. 24487; Cass. Civ., 05.07.2007, n. 15219; Cass. Civ., 13.01.2020, n. 326; Cass. Civ., 26.02.2003, n. 2887; Tribunale Roma Roma sez. XVII, 09.11.2018, n. 21602, secondo cui “le gravi lacune difensive fin qui evidenziate sotto il profilo assertivo e probatorio non possono essere colmate con la consulenza tecnica d'ufficio che parte attrice ha sollecitato. Ed infatti è appena il caso di osservare che la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso stretto, ma rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, cui è rimessa la facoltà di valutarne la necessità o l'opportunità ai fini della decisione, nonché l'ambito di estensione. Essa può essere disposta solo per valutare fatti di cui sia già pacifica la dimostrazione e non può essere funzionale a soddisfare finalità esclusivamente esplorative: essa non può valere ad eleudere l'onere di allegazione e di prova incombente sulle parti processuali per la dimostrazione dei fatti posti a base delle pretese azionate, specie in un sistema processuale, come è il nostro, caratterizzato da preclusioni istruttorie”). Come è noto, infatti, è principio consolidato, quello in omaggio al quale “è onere della parte che eccepisca la violazione delle disposizioni dettate in tema di interessi usurari dimostrare la sussistenza nel dettaglio, di detta condotta antigiuridica. Alla luce dei superiori principi la contestazione relativa al superamento del tasso soglia è invero generica e come tale va rigettata. In tale ottica deve essere
10 considerata inammissibile, in quanto meramente esplorativa, la richiesta, di consulenza tecnica di ufficio” (cfr. nella giurisprudenza di merito, tra le tante, Tribunale Bassano del Grappa, n. 102/10; analogamente Tribunale Ferrara, 05.02.2013 “colui che agendo in un giudizio deduca l'applicazione di un tasso usurario ha l'onere di allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del cd. Tasso soglia”). Né la soluzione contrasta con il principio di rilevabilità d'ufficio delle nullità contrattuali, non estendendosi il rilievo d'ufficio anche alla ricerca degli elementi di prova di interessi usurari (cfr. Cass. Civ., sez. III, 30.01.2014, n. 2072, per la quale “la nullità delle clausole che prevedono un tasso d'interesse usurario è rilevabile anche di ufficio, non integrando gli estremi di un'eccezione in senso stretto, bensì una mera difesa, che può essere proposta anche in appello, nonché formulata in comparsa conclusionale, sempre che sia fondata su elementi già acquisiti al giudizio. (…) Tuttavia il rilievo d'ufficio non si estende alla ricerca d'ufficio degli elementi di prova di tali interessi anatocistici o usurari. Nella fattispecie il giudice di merito ha ritenuto che l'opponente non avesse fornito alcuna prova in merito e che la sola richiesta di una consulenza contabile non poteva esentare la parte opponente dall'onere della prova”). La rilevabilità d'ufficio delle clausole che prevedono un tasso d'interesse usurario, infatti, presuppone pur sempre la tempestiva e specifica allegazione degli elementi di fatto da cui la nullità deriverebbe, dovendo la pronuncia di nullità delle medesime ex art. 1815 c.c. basarsi sul medesimo quadro di riferimento concretamente delineato dalle allegazioni delle parti, e non su fatti nuovi, implicanti un diverso tema di indagine e di decisione. Tale allegazione deve essere altresì corredata dalla specifica deduzione del fatto, che è riservata alla parte, non potendo il Giudice procedere autonomamente alla ricerca, sia pure nell'ambito di documenti eventualmente prodotti in atti, delle ragioni che potrebbero fondare la domanda o l'eccezione, pur rilevabile d'ufficio. Tutto ciò remesso, in ogni caso, parte opponente contesta l'usurarietà del tasso di interesse applicato, sulla base di una metodologia errata (“Dunque è evidente che ai fini della verifica del superamento del tasso soglia occorre far riferimento a tutti gli accessori applicati dal finanziatore, compresi gli interessi moratori che vanno inevitabilmente sommati a quelli corrispettivi.” V. pag.8 atto di citazione). Invero, in merito deve evidenziarsi come anche laddove, come frequentemente avviene, le parti abbiano determinato il tasso di interesse moratorio in una misura percentuale maggiorata rispetto al tasso dell'interesse corrispettivo, ciò assume rilievo esclusivamente sotto il profilo della modalità espressiva adottata per la quantificazione del tasso, ma non
11 implica sul piano logico giuridico una sommatoria dell'interesse corrispettivo con quello moratorio che, sia pure determinato in termini di maggiorazione sull'interesse corrispettivo, comunque si sostituisce a quest'ultimo. Ritiene questo Giudice, condividendo l'orientamento giurisprudenziale maggioritario, che la legittimità della sommatoria di interessi corrispettivi ed interessi moratori al fine della valutazione del superamento o meno del c.d. tasso soglia ex art. 1 della Legge n. 108/1996 (osteggiata dalla giurisprudenza di merito prevalente) è stata di recente rivitalizzata sulla base di una errata lettura dell'ordinanza della Corte di Cassazione del 4 ottobre 2017, n. 23192. La Suprema
Corte, infatti, si è limitata ad affermare – con stringata motivazione - quanto già consacrato in altre pregresse pronunce (Cass. Civ.,
06.03.2017, n. 5598; Cass. Civ., 04.04.2003, n. 5324; Cass. Civ., 15.11.2000, n. 14899) e cioè che “in tema di contratto di mutuo, l'art. 1 della l. n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori”. Null'altro ha aggiunto, se non riportare ulteriormente la parte di motivazione della sentenza n. 5598/2017 (“ha errato, allora, il tribunale nel ritenere in maniera apodittica che il tasso soglia non fosse stato superato nella fattispecie concreta, solo perché non sarebbe consentito cumulare gli interessi corrispettivi a quelli moratori al fine di accertare il superamento del detto tasso”) dalla quale non si trae alcun argomento per legittimare una sommatoria non enunciata. Al riguardo, la giurisprudenza di merito, nel confermare l'opzione interpretativa negativa, ha condivisibilmente fatto leva sia sulla diversità di natura e funzione delle due tipologie di interessi (cfr.
Tribunale Sondrio, 20.11.2017), che integrano entità tra loro eterogenee (cfr. Tribunale Milano, 9.11.2017, secondo cui “ai fini della verifica del superamento del tasso soglia di usura (L.108/1996), la somma fra la misura percentuale del tasso degli interessi corrispettivi e di quelli di mora al momento della pattuizione, risulta errata: l'infondatezza della
“sommatoria” investe sia il profilo logico, che matematico, che giuridico”), sia sulla loro applicazione alternativa (cfr. Tribunale Velletri, 19.12.2017, n. 3501, secondo cui l'orientamento che, al fine della verifica della usurarietà del tasso di interesse pattuito, procede alla sommatoria tra interessi corrispettivi ed interessi di mora, trae origine da un'errata ricostruzione del principio sotteso alla sentenza della Suprema Corte n. 350/13, con la quale è stato ribadito che gli interessi moratori erano soggetti ai tassi soglia usura, ma non che il relativo tasso andasse sommato a quello degli interessi corrispettivi ai fini della verifica del superamento del tasso soglia).
Tale impostazione è corroborata dalla più recente giurisprudenza di
12 legittimità che ha affermato che “la L. n. 108 del 1996, non ammette una comparazione possa attuarsi tra il tasso soglia e la sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori, giacché gli uni e gli altri costituiscono unità eterogenee, tra loro alternative (riferite l'una al fisiologico andamento del rapporto e l'altra alla sua patologia) ed è del tutto evidente, sul piano logico e matematico, che il debitore non debba corrispondere il cumulo di tali interessi” (Cass. Civ., sez. VI, 04.11.2021, n. 31615, per la quale “gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacché i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento: essi, pertanto, non si possono tra di loro cumulare”; conf. nella giurisprudenza di merito, Tribunale Roma, sez. XVII, 07.11.2018, n. 21423; Tribunale Milano, sez. VI,
31.05.2019, n. 5194; Tribunale Catania, sez. IV, 11.07.2018, n. 2948; Tribunale Pescara, 31.12.2018, n. 1943; Tribunale Terni, 03.01.2018, n.
6; Tribunale Bologna sez. IV, 24.06.2017, n. 1292).
Anche l'eccezione avanzata dall'opponente in ordine all'intervenuta estinzione per prescrizione del diritto di credito, deve essere rigettata. Per costante orientamento giurisprudenza, nel caso di contratto di finanziamento trova applicazione l'ordinaria prescrizione decennale e non quella quinquennale, atteso che la prestazione che il beneficiario si impegna ad eseguire è unitaria, seppur eseguibile in maniera frazionata nel tempo e la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata (cfr. Cassazione civile, sez. I, 8 agosto 2013, n. 18951, per la quale
“la rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un mutuo bancario non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, od a quelli moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa, sicché deve escludersi, per tali tipologie di interessi, l'applicabilità dell'art. 2948, n. 4, c.c. sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome ed indipendenti”). Come condivisibilmente evidenziato dalla giurisprudenza di merito, tale principio può trovare applicazione anche nel caso di concessione di credito rotativo, laddove l'utilizzo della carta di credito comporta l'ottenimento di un credito al consumo e la conseguente assunzione dell'obbligazione restitutoria da parte del cliente tramite rimborso
13 rateale del capitale (nonché dell'obbligazione accessoria del pagamento degli interessi sul capitale erogato), il cui pagamento ricostituisce la disponibilità (il plafond) della carta, la quale dunque può essere nuovamente utilizzata per ottenere credito (cfr. Tribunale La Spezia, sez. I, 04/02/2022, n. 81, per la quale, anche in tal caso, infatti, “a ciascun utilizzo della carta di credito corrisponde un'unica operazione di erogazione di capitale e dunque l'assunzione di un'unica obbligazione di rimborso rateale del capitale e dei relativi interessi convenuti”; v. anche Corte appello Palermo sez. II, 05/09/2023, n. 1513; Tribunale Nola sez. I, 11/09/2023, n. 2317; Tribunale Prato, sez.
I, 15/01/2022, n. 13; Tribunale Cuneo, sez. I, 16/11/2021, n. 966; Tribunale Cosenza, sez. I, 27/07/2021, n. 1690).
Ebbene, nel caso di specie, con il contratto di finanziamento n. 2079393, stipulato in data 08.09.2009, gli odierni opponenti si sono obbligati a restituire l'importo finanziato tramite il pagamento di 84 rate mensili, con la conseguenza che, non essendo ancora decorsi 10 anni dall'ultima rata prevista al momento della proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo da parte dell'odierno opposto, il diritto di credito non può ritenersi prescritto. Part
si rendeva necessaria pertanto alcuna ctu contabile
La domanda di risarcimento del danno, stante il mancato riscontro delle illegittimità censurate va parimenti rigettata. Al rigetto dell'opposizione consegue che il decreto ingiuntivo opposto va confermato e dichiarato definitivamente esecutivo. Ogni altra questione resta assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico di parte opponente ed in favore dell'opposta e liquidate, come da dispositivo, considerato il valore della causa e l'attività difensiva spiegata, applicando i parametri minimi di cui al D.M. 55/2014 relativi alle controversie id valore compreso tra € 5200,00 ed € 26.000,00.
Considerato che
, da quanto emerge dal verbale negativo di mediazione, e non hanno partecipato Parte_1 Parte_2 alla mediazione senza giustificato motivo, questi ultimi, ai sensi dell'art. 8 bis Dlgs 28/10, vanno condannati al versamento in solido all'entrata del bilancio dello Stato dell' importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1128/20 R.G., così provvede:
1. rigetta l'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_2
e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto che
[...]
14 dichiara definoitivamente esecutivo;
2. condanna e in solido al Parte_1 Parte_2 pagamento delle spese di lite nei confronti di parte convenuta, che liquida in € 2540,00 per compensi, oltre accessori di legge. Si comunichi. Così deciso in Messina, il 3 aprile 2025.
Il Giudice dott.ssa Emanuela Lo Presti
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