TRIB
Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/10/2025, n. 10642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10642 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 8808 RG. 2025;
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA Sezione lavoro e previdenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona di Giulio Cruciani, nella causa tra:
Parte_1 ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv.to L. Arquilla
e
Controparte_1 in persona del legale rappresentante, resistente, rappresentato e difeso dall'avv.to M. Sordillo
all'udienza del 22 ottobre 2025 ha pronunciato, secondo le modalità della trattazione scritta, la seguente sentenza:
Dichiara che la parte ricorrente si trova nella situazione di handicap grave ai sensi dell'art. 3, c. 3, l. 104/92 ed è persona invalida ultrasessantacinquenne con persistenti difficoltà gravi (100%) ai sensi delle l. 509/88 e l. 124/98 con decorrenza dal 1.8.24; nonché presenti il requisito sanitario ai fini dell'indennità di accompagnamento a far data dal 17.12.24;
Compensa le spese di lite nella misura del 50% e condanna l CP_1 al pagamento della restante parte che liquida in € 750,00, oltre spese, iva e cpa, con distrazione;
Pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate CP_1 con separato decreto (RGN. 17708/24).
MOTIVI DELLA DECISIONE
La CTU del procedimento di ATP ha ritenuto che la ricorrente non fosse nella condizione di incapacità assoluta a compiere gli atti quotidiani di vita, mentre ha riconosciuto dal 1.8.24 la condizione di handicap grave e l'essere persona invalida ultrasessantacinquenne con persistenti difficoltà gravi (100%) ai sensi delle l. 509/88 e l. 124/98.
Tuttavia, la documentazione giunta quando già era stata inviata la bozza dal perito, evidenzia un peggioramento della situazione clinica, sotto il profilo dell'autonomia sia deambulatoria in particolare con riferimento all'equilibrio, sia delle abilità ADL 1/6, sia delle abilità IALDL 2/8; infine lo stesso MMSE dimostra una compromissione cognitiva grave.
Se ne deve escludere quindi l'autonomia almeno a decorrere da tale accertamento diagnostico del 17.12.24.
Le spese di C.T.U. liquidate con separato decreto (RGN. 17708/24), in via definitiva, debbono essere poste a carico dell' , mentre le spese CP_1 di lite vanno compensate nella misura del 50% in quanto l'accoglimento è parziale, la restante parte, liquidata come in dispositivo, è posta a carico della parte resistente, secondo la regola generale della soccombenza, con distrazione.
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Roma, 22 ottobre 2025. Il Giudice del Lavoro
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA Sezione lavoro e previdenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona di Giulio Cruciani, nella causa tra:
Parte_1 ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv.to L. Arquilla
e
Controparte_1 in persona del legale rappresentante, resistente, rappresentato e difeso dall'avv.to M. Sordillo
all'udienza del 22 ottobre 2025 ha pronunciato, secondo le modalità della trattazione scritta, la seguente sentenza:
Dichiara che la parte ricorrente si trova nella situazione di handicap grave ai sensi dell'art. 3, c. 3, l. 104/92 ed è persona invalida ultrasessantacinquenne con persistenti difficoltà gravi (100%) ai sensi delle l. 509/88 e l. 124/98 con decorrenza dal 1.8.24; nonché presenti il requisito sanitario ai fini dell'indennità di accompagnamento a far data dal 17.12.24;
Compensa le spese di lite nella misura del 50% e condanna l CP_1 al pagamento della restante parte che liquida in € 750,00, oltre spese, iva e cpa, con distrazione;
Pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate CP_1 con separato decreto (RGN. 17708/24).
MOTIVI DELLA DECISIONE
La CTU del procedimento di ATP ha ritenuto che la ricorrente non fosse nella condizione di incapacità assoluta a compiere gli atti quotidiani di vita, mentre ha riconosciuto dal 1.8.24 la condizione di handicap grave e l'essere persona invalida ultrasessantacinquenne con persistenti difficoltà gravi (100%) ai sensi delle l. 509/88 e l. 124/98.
Tuttavia, la documentazione giunta quando già era stata inviata la bozza dal perito, evidenzia un peggioramento della situazione clinica, sotto il profilo dell'autonomia sia deambulatoria in particolare con riferimento all'equilibrio, sia delle abilità ADL 1/6, sia delle abilità IALDL 2/8; infine lo stesso MMSE dimostra una compromissione cognitiva grave.
Se ne deve escludere quindi l'autonomia almeno a decorrere da tale accertamento diagnostico del 17.12.24.
Le spese di C.T.U. liquidate con separato decreto (RGN. 17708/24), in via definitiva, debbono essere poste a carico dell' , mentre le spese CP_1 di lite vanno compensate nella misura del 50% in quanto l'accoglimento è parziale, la restante parte, liquidata come in dispositivo, è posta a carico della parte resistente, secondo la regola generale della soccombenza, con distrazione.
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Roma, 22 ottobre 2025. Il Giudice del Lavoro