Articolo 494 del Codice dell'ordinamento militare
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9 ottobre 2010
Art. 494. Doveri del personale imbarcato 1. Lo stato maggiore e l'equipaggio mercantile di una nave o di un galleggiante requisito devono al comandante militare, al commissario statale e al rappresentante imbarcato della Forza armata di cui all'articolo 497 il rispetto e la deferenza cui sono tenuti verso il capitano. 2. L'equipaggio militare, e in generale il personale militare imbarcato a bordo di una nave o galleggiante requisito, hanno verso il comandante militare gli stessi doveri che le norme vigenti prescrivono verso il comandante di nave militare.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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