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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 16/06/2025, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
1. Pietro Viola -Presidente
2. Maria Teresa Gentile -Giudice est.
3. Mariano Carella -Giudice ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1339 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi civili dell'anno
2022, vertente
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 difesa, per procura telematicamente allegata al ricorso, dall'Avv. Antonino FRENO, presso il cui studio, in Oppido ME, alla via Foggia 15, è elettivamente domiciliata;
-ricorrente-
E
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, per procura Controparte_1 telematicamente allegata alla memoria di costituzione di nuovo difensore, dall'Avv. Angela
Curatola del Foro di Reggio Calabria presso il cui studio, in Reggio Calabria alla via Antonio
Cimino n. 61, è elettivamente domiciliato;
-resistente -
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Dal ricorso: “1. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e in Oppido ME, il 18 agosto 2007, Parte_2 Controparte_1
con Atto iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Oppido ME al
N.21 P.2 S.A anno 2007, al contempo ordinando all'ufficiale dello Stato Civile del luogo di
1 trascrizione del matrimonio di procedere all'annotazione della sentenza;
2. Disporre
l'affidamento del figlio ad entrambi i genitori, con collocamento Persona_1
prevalente presso la madre, e regolamentare il diritto/dovere di visita del padre, nei confronti dello stesso, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore;
3.
Porre a carico di l'obbligo di contribuire congruamente al mantenimento Controparte_1
del minore mediante versamento di un assegno mensile, da rivalutarsi Persona_1 annualmente secondo l'indice Istat, ovvero da adeguarsi mediante i diversi criteri normativamente prescritti e/o stabiliti dal Giudice, pari almeno ad € 300,00, oltre che mediante il pagamento del 50% delle spese scolastiche, mediche, ricreative e in genere straordinarie;
4. Assegnare alla ricorrente la casa familiare, sita in Oppido ME, alla
Contrada SA RE, identificata nel Catasto Fabbricati al foglio di mappa 26 col numero di particella 730; 5. Non adottare i provvedimenti di cui ai punti 2 e 3 con riguardo alla piccola , atteso che, per quanto esposto, il suo status di IA legittima Persona_2
di non coincide con la sua discendenza biologica, tanto da essere oggetto Controparte_1 di disconoscimento nell'ambito del giudizio n.286-2021 R.G.; in subordine, e soltanto ove all'esito del giudizio tanto venga comunque ritenuto necessario, disporre l'affidamento esclusivo della minore alla madre senza regolamentazione alcuna del diritto/dovere di visita facente capo al detto padre putativo né previsione dell'obbligo di contribuzione al mantenimento della minore medesima;
6. Condannare , per il caso in cui Controparte_1
resista alle superiori domande, al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio”.
Dalla comparsa di costituzione e risposta: “in via preliminare ed in rito • dichiarare la propria incompetenza per territorio, in favore del tribunale di Vibo Valentia nella cui circoscrizione territoriale ricade il luogo ove il coniuge convenuto ha trasferito il luogo di propria residenza ed abituale e volontaria dimora e non ricorrendo neppure gli ulteriori criteri attributivi della competenza previsti in via subordinata dalla disposizione di cui all'art. 4 l. 898/1970; per l'effetto, • rimettere le parti dinanzi al tribunale di Vibo Valentia, competente territorialmente. In via principale e nel merito per la denegata e non creduta ipotesi di rigetto della superiore eccezione preliminare • dichiarare ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L.
898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data
18/08/2007 e annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Oppido
2 ME al n. 21 P. 2 S. A, anno 2007 contratto tra il Sig. e la Sig.ra Controparte_1
• ASSEGNARE l'attuale residenza della Sig.ra e i Parte_2 Parte_2
mobili che la corredano, al Sig. , tenuto conto che la stessa non può Controparte_1
essere intesa quale “casa coniugale” in senso funzionale, e che il convenuto, oltre ad esserne proprietario esclusivo, non dispone di altra sistemazione né di risorse economiche da impiegare per il reperimento di un alloggio e/o per gli altri motivi esposti in premessa, in subordine, DISPORNE l'assegnazione alternata o parziale ai coniugi, in tale ultimo caso, così come indicato in parte motiva, mediante suddivisione in porzioni abitative distinte e confacenti alle necessità dei costituendi nuclei familiari;
• AFFIDARE il minore
[...]
congiuntamente ad entrambi i coniugi, DISPONENDONE il collocamento Persona_1
alternato e paritetico presso il domicilio di ciascun genitore, secondo il calendario che le parti intenderanno concordare o secondo quello fissato dal Tribunale e ritenuto dallo stesso più equo e di giustizia, in ogni caso compatibile con l'attività lavorativa espletata dal convenuto, ovvero, in subordine, fissandone il domicilio prevalente presso l'abitazione della madre;
DISPONENDO in ogni caso, il diritto dei genitori al pernottamento paritetico con il bambino anche infrasettimanalmente, ed il diritto dei genitori di tenere con sé il minore, ad anni alterni e per un periodo di tempo continuativo durante le vacanze estive, i ponti, e durante le feste tradizionali (esemplificatamente Natale-Capodanno- Pasqua), anche al fine di favorire la prosecuzione del rapporto con gli ascendenti di entrambi i genitori nel rispetto degli interessi del minore medesimo;
• DISPORRE a carico dei genitori, in ragione dei tempi di affidamento e gestione del figlio del tutto paritetici, secondo quanto argomentato in premessa, il mantenimento “diretto” di per ciò che concerne le spese ordinarie e la suddivisione Per_1
nella misura del 50% cadauno di quelle straordinarie, preventivamente concordate tra i genitori;
subordinatamente, DISPORRE a carico del padre, qualora non collocatario, un contributo al mantenimento del figlio in misura non superiore ad Euro 150,00 mensili, tenuto conto delle effettive possibilità di adempimento dell'obbligo da parte del come CP_1 dedotte e documentate;
• CONDANNARE la Sig.ra al risarcimento, in Parte_2
favore del Sig. , di tutti i danni patiti e patendi in conseguenza della Controparte_1
condotta irrispettosa dei doveri coniugali posta in essere dalla moglie, propriamente causativa della lesione della sua dignità di uomo, di marito e di padre, nonché della sua immagine e
3 della sua reputazione, e/o di ogni altro diritto elevato a rango costituzionale, da quantificarsi nella misura che sarà ritenuta dal Giudice più equa e di giustizia;
• CONDANNARE, infine, la Sig.ra alla rifusione delle spese e degli onorari di lite, da distrarsi, ex art. Parte_2
93 c.p.c., in favore del sottoscritto procuratore”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 6.9.2022, - premesso di aver contratto, il Parte_2
18.8.2007, matrimonio concordatario con il resistente che dall'unione coniugale CP_1
è nato il figlio (19.1.2010); che sin dall'inizio della vita matrimoniale, e nonostante Per_1 la nascita del figlio, l'unione coniugale non era mai stata felice e il menage familiare si trascinava più per la necessità derivante dall'esistenza del vincolo coniugale che per convinta adesione dei coniugi, nell'assenza del marito, dipendente dell'Arma dei Carabinieri in servizio nel vibonese, il quale rincasava soltanto la sera;
di aver, in questo contesto di ormai conclamata crisi del matrimonio, intrapreso una relazione extraconiugale, senza riuscire a comunicare al marito la necessità di formalizzare la fine del rapporto, neanche quando, a cagione della citata relazione extraconiugale, era rimasta incinta;
che nemmeno dopo la nascita della IA (18.12.2018) essa ricorrente era riuscita a comunicare al marito Per_2
la verità sulla reale paternità della piccola, poichè la malattia ed il decesso di suo padre la avevano costretta a trasferirsi con i figli al Nord per assisterlo;
che solo dopo pochi mesi dal decesso del padre essa ricorrente riusciva a comunicare al marito la verità sulla paternità della piccola ed il suo proposito di separarsi;
che, in esito all'udienza presidenziale del 10.11.2020, venivano riuniti i due procedimenti di separazione singolarmente intrapresi da ciascuno dei coniugi e assunti i provvedimenti temporanei, parzialmente modificati (solo con riferimento ai tempi delle visite paterne) dalla Corte d'Appello in sede di reclamo;
che, con sentenza parziale n. 210 dell'11.3.2021, passata in giudicato, il Tribunale di Palmi ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, con rimessione della causa sul ruolo per l'istruzione delle ulteriori domande;
che nell'ambito del giudizio di separazione sono stati disposti percorsi di sostegno sia in favore del figlio minore , che aveva manifestato difficoltà Per_1 nell'incontrare il padre, sia in favore della coppia genitoriale, al fine di consentire il superamento della conflittualità e di favorire la comunicazione genitoriale;
che, nelle more, su iniziativa del curatore speciale nominato in favore della piccola , era stato istruito Per_2
4 il giudizio di disconoscimento della paternità, nell'ambito del quale il era rimasto CP_1
contumace; che ricorrono i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, poiché la separazione si è protratta per oltre dodici mesi dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione e la sentenza che ha pronunciato sullo status è passata in giudicato;
- tutto ciò premesso, ha chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, con l'accoglimento delle conclusioni, meglio trascritte in epigrafe.
Si è costituito in giudizio eccependo in via preliminare l'incompetenza Controparte_1
per territorio del giudice adito in favore del Tribunale di Vibo Valentia, luogo di residenza del convenuto, come ben noto alla ricorrente. Nel merito, il resistente non contesta la domanda di divorzio né quella di affidamento condiviso del figlio minore, ma deduce, in estrema sintesi, che i rapporti con il figlio sono impediti dall'atteggiamento materno e che l'immobile di sua proprietà, assegnato dai provvedimenti provvisori resi in sede di separazione alla per abitarvi con i figli, non costituisce “casa familiare”, perché Pt_2
inaugurato dalla coppia solo pochi mesi prima della separazione, e quindi già nel corso della sopravvenuta crisi coniugale, come provato: dalla persistenza di un'utenza elettrica di cantiere, dal trasferimento di residenza anagrafica della solo dal mese di febbraio Pt_2
2020; dalla non contestazione della circostanza nell'ambito del giudizio di separazione;
dalla visura catastale, da cui si evince l'ultimazione della costruzione nel maggio 2019; dal mancato allaccio di rete idrica e energia elettrica fino a febbraio 2020; dal trasferimento della a Milano, per assistere il padre malato, fino al mese di giugno 2019; dalla non Pt_2 contestazione della circostanza nell'ambito del giudizio di separazione;
dalla visura catastale, da cui si evince l'ultimazione della costruzione nel maggio 2019; dal mancato allaccio di rete idrica e energia elettrica fino a febbraio 2020; dal trasferimento della a Milano, per Pt_2
assistere il padre malato, fino al mese di giugno 2019. Ha quindi concluso come trascritto in epigrafe.
Fallito il tentativo di conciliazione all'udienza presidenziale del 24.1.2023, con ordinanza resa alla stessa udienza il Presidente del Tribunale ha emesso i provvedimenti provvisori, confermando le vigenti condizioni di separazione.
5 Dinanzi al Giudice Istruttore, alla prima udienza, è stato esibito il certificato di residenza del convenuto, necessario per decidere sull'eccezione di incompetenza per territorio;
sentite le parti all'udienza del 27.6.2023, sono state parzialmente ammesse le richieste istruttorie e fissata la successiva udienza, alla quale è stato ascoltato il figlio minore della coppia,
. A seguito di alcuni rinvii chiesti dalle parti per tentativi di bonario componimento, Per_1
è stata infine assunta la prova per testi.
Infine, all'udienza del 22 ottobre 2024, fissata per la precisazione delle conclusioni, le parti si sono riportate ai rispettivi scritti e hanno chiesto termini di rito per scritti conclusivi.
2. L'eccezione di incompetenza per territorio è infondata.
Dal certificato storico di residenza, prodotto dalla ricorrente, risulta che il trasferimento anagrafico di residenza del resistente è sopravvenuto il 5.10.2022, dopo il deposito, in data
6.9.2022, del ricorso introduttivo, evento che determina la pendenza del giudizio e, quindi, momento rispetto al quale deve valutarsi la sussistenza della competenza.
Pertanto, poiché all'epoca di deposito del ricorso introduttivo la residenza del resistente era fissata in Oppido M., il giudizio è stato correttamente intrapreso presso questo Tribunale, secondo le norme di rito applicabili ratione temporis (ante riforma Cartabia).
3. Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, si osserva che la ricorrente ha prodotto la sentenza di separazione resa da questo Tribunale in data 11 marzo 2021 (n.
210/2021), dalla quale risulta i coniugi erano comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale all'udienza del 10.11.2020, nonché l'estratto dal registro degli atti di matrimonio, da cui risulta che le parti contrassero matrimonio in Oppido ME il 18.8.2007, con atto trascritto nei registri di quel comune, anno 2007, parte II serie A, n. 21.
Ciò posto, ritiene il Collegio sussistente la condizione di cui all'art. 3, 2° comma della lettera
B) del n. 2, della legge n. 898/70, nel testo come successivamente modificato, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione ed essendo eventualmente onere della parte che propone l'eccezione fornirne la dimostrazione in giudizio.
Il tempo ormai trascorso dalla separazione, unitamente al fallimento del tentativo di conciliazione delle parti ed alle rispettive allegazioni, convincono il Tribunale che la
6 comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia cessata e si debba escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Deve pertanto essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto fra le parti in Oppido ME il 18.8.2007 e trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio di quel Comune al n. 21, parte II, serie A, dell'anno 2007.
4. Quanto alla regolamentazione degli effetti conseguenti alla suddetta pronunzia, occorre innanzitutto pronunciarsi sull'affidamento dell'unico figlio minore della coppia, , Per_1
atteso che per la piccola è sopravvenuta sentenza definitiva n. 121/2023 del 20 Per_2
febbraio 2023, con cui questo Tribunale ha dichiarato che ella non è IA di
[...]
CP_1
Ebbene, in ordine all'affidamento, va chiarito che, in seguito all'intervento della novella legislativa di cui alla legge n. 54/06, l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori deve considerarsi la regola generale (cfr. art. 337 bis, secondo comma, c.c.: “il giudice…valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori…”); mentre l'art. 337 quater c.c. contempla l'ipotesi che il giudice disponga l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori “qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore”.
Nel caso che occupa, non emergono controindicazioni al mantenimento del regime, già adottato in sede di separazione ed attualmente vigente, di affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, come peraltro richiesto da entrambe le parti.
E' vero che la frattura coniugale ha inizialmente provocato una barriera comunicazionale ed una distanza, anche fisica, tra il padre e , distanza che il minore ha giustificato Per_1 accusando il padre di essere “noioso” e di non saper tenere rapporti telefonici frequenti (v. relazione depositata dai servizi sociali nel giudizio di separazione, allegata al fascicolo di parte ricorrente, e verbale di ascolto del 19.9.2023); indipendentemente dalla fondatezza o meno delle convinzioni del minore, comunque radicate nella sua sfera emotiva, deve osservarsi che la contrapposta tesi del imperniata sulle conseguenze negative CP_1
derivanti dalla convivenza della ex moglie con altro uomo, trascura di considerare altre possibili concorrenti o alternative spiegazioni dell'allontanamento del figlio (quale potrebbe essere, ad esempio, quella contrapposta, sostenuta dalla ricorrente, in ordine alla qualità del
7 rapporto esistente tra padre e figlio prima della separazione).
In ogni caso, va considerato che eventuali approfondimenti eziologici così come ulteriori tentativi di riavvicinamento forzato di al padre sono stati sconsigliati dagli esperti, Per_1
in quanto potrebbero peggiorare lo stato di stress emotivo del minore (queste le conclusioni dei Servizi Sociali incaricati, che nel corso del giudizio di separazione hanno avuto in carico il minore e la coppia genitoriale: “questo Servizio ritiene di aver esperito ogni tentativo utile a risanare il rapporto padre-figlio senza tuttavia ottenere miglioramenti e, anzi, acuendo il rifiuto di il quale ha vissuto questi tentativi come intrusivi e disturbanti”). Per_1
Oltretutto, deve prendersi atto che, nel corso del presente giudizio e senza alcun intervento dei Servizi incaricati, la relazione padre - figlio pareva migliorata, come riconosciuto da entrambe le parti all'udienza del 27.6.2023: tanto che, per un lungo periodo, nessuna richiesta
è stata proposta sul punto dalle parti, tra le quali anzi – a seguito dell'ascolto del minore - erano state intavolate trattative per la definizione del giudizio in via consensuale;
del resto, anche dalla comparsa conclusionale del resistente emerge che, oltre ad incontri brevi, la scorsa estate ha trascorso insieme al padre tre giorni consecutivi. Per_1
Va inoltre considerato che entrambi i genitori hanno manifestato buone capacità di cura, oltre che un sincero attaccamento al figlio, partecipando, nel corso del precedente giudizio di separazione, a tutti gli incontri fissati dagli esperti in esecuzione del progetto di sostegno alla genitorialità loro demandato, sicchè l'adozione del regime di affidamento condiviso lascia aperta la concreta possibilità di future maggiori aperture e sviluppi anche nei rapporti tra padre e figlio.
Quanto alla collocazione, ritiene il Collegio rispondente al superiore interesse del minore la soluzione di proseguire la collocazione presso la madre, con la quale egli ha un rapporto appagante (di “amore e felicità”, come dichiarato ai Servizi Sociali), oltre ad aver convissuto, in modo stabile, fin dalla separazione dei genitori nel 2020; allo stesso modo, prendendosi atto del persistente rifiuto del ragazzo di osservare il calendario di visite al padre con modalità imposte, nonché delle valutazioni degli esperti incaricati in ordine al rischio di peggioramento della situazione psico-emotiva dello stesso, nel caso di forzoso riavvicinamento, deve prevedersi - ferma restando la facoltà paterna di chiamare il figlio, anche con video chiamata, quotidianamente – un regime libero di visite, concordato dai
8 genitori tenendo conto della disponibilità e degli impegni del minore, oggi quindicenne.
5. Deve ora essere esaminata la dibattuta questione dell'assegnazione della casa familiare, essendo discussa tra le parti sia la possibilità di considerare tale l'abitazione di proprietà del resistente, sita in Contrada SA Venera di Oppido ME, sia quella di pervenire all'assegnazione parziale in favore di ciascuno dei due genitori.
Sotto il primo profilo, le complessive risultanze di causa depongono per ritenere accertato che il trasferimento del nucleo familiare presso la nuova abitazione era già intervenuto all'epoca della nascita della piccola (18.12.2018). Per_2
I testimoni, escussi alle udienze del 10.5 e del 6.9.2024, hanno dichiarato che: a) i lavori strutturali, nell'appartamento di c.da SA Venera, sono stati ultimati in data 27.4.2018 ed il certificato di agibilità fu richiesto quando già i coniugi vi abitavano (v. deposizione teste direttore dei lavori); b) l'abitazione fu ultimata e arredata nel corso del 2018, ed i Tes_1 coniugi – vi si trasferirono a settembre o ottobre 2018, prima della CP_1 Pt_2
nascita della piccola , e allora le utenze erano già funzionanti (testi Per_2 Testimone_2
madre della ricorrente, e , indifferente); c) quando ancora era
[...] Testimone_3
incinta, la – che esercita la professione di avvocato - aveva ricevuto un cliente presso Pt_2
l'abitazione di c.da SA Venera, in una stanza adibita a studio dove c'era un computer funzionante (v. deposizione teste;
d) a dicembre 2018, la Testimone_4 Pt_2
ricevette una visita augurale per la nascita della bambina nella nuova casa, che era arredata e con le utenze allacciate (teste ; e) durante il ricovero del padre in Milano, Testimone_5 dall'11 aprile 2019 a giugno dello stesso anno, la ricorrente si allontanò temporaneamente da
Oppido, rientrando nel mese di maggio, per poi tornare definitivamente nel mese di giugno a convivere con il marito in quella casa fino alla separazione, sopravvenuta nel febbraio 2020
(testi madre della ricorrente, e , indifferente). Testimone_2 Testimone_3
Le deposizioni sopra indicate appaiono attendibili, perché connotate da spontaneità nella rivelazione di dettagli, e la loro precisione e coerenza, sia intrinseca che estrinseca, non è scalfita, ma avvalorata, da piccole sbavature (ad esempio, sulla data di trasferimento, il teste menziona il mese di settembre, mentre la madre della ricorrente indica il 31 ottobre Tes_3
dello stesso anno), comprensibili atteso il tempo trascorso;
inoltre le dichiarazioni dei testi
9 sono riscontrate dalla documentazione in atti, da cui risulta che:
- nel ricorso per separazione (prodotto da entrambe le parti), predisposto dal difensore ma confermato dallo stesso in sede di udienza presidenziale (v. verbale di prima CP_1 udienza del 10.11.2020, nel fascicolo di parte ricorrente), l'odierno resistente aveva dichiarato che “la residenza coniugale è stata stabilita in Oppido ME (RC) alla Via
Circonvallazione Ovest III Trav. n. 1, presso un appartamento concesso in comodato d'uso gratuito alla Sig.ra da parte dei propri genitori, e, dopo ulteriori traslochi, dal mese Pt_2
di ottobre 2018, presso lo stabile sito in C.da S. RE (Prolungamento Via Italia), edificato dal Sig. su terreno acquistato dallo stesso in epoca anteriore al matrimonio e CP_1 dunque di sua esclusiva proprietà”;
- dal 20 settembre 2018 al 27 marzo 2020 nell'immobile era attiva la fornitura di energia elettrica da parte del Servizio Elettrico Nazionale s.p.a., in virtù della proroga richiesta dalla rispetto ad un contratto in fase di cessazione (v. missiva dell'11.2.2023, inviata da Pt_2
Servizio Elettrico Nazionale s.p.a. al difensore del resistente, nel fascicolo di parte, peraltro riferita ad immobile sito in via Garibaldi n. 15 di Oppido M.);
- il serbatoio dell'impianto di riscaldamento era stato installato presso l'abitazione il
15.9.2017, data di conclusione del contratto di fornitura sottoscritto in quella data dal ed il 31 ottobre 2018 veniva rifornito di combustibile GPL (v. contratto, ricevuta CP_1
elettronica e fattura rilasciata da Butan Gas, nel fascicolo della ricorrente);
- due fotografie riproducono, incontestatamente, l'ingresso dell'abitazione addobbato con decorazioni natalizie e di benvenuta, queste ultime dirette alla neonata , ritratta nella Per_2 carrozzina all'interno della casa arredata e con le luci accese.
Né, d'altra parte, le circostanze riferite dai testimoni sono messe in discussione dalla documentazione depositata dal resistente, attinente il rilascio del certificato di agibilità
(risalente a maggio 2019), ovvero l'istanza di erogazione del saldo del mutuo (di aprile 2019)
o ancora il trasferimento formale della residenza anagrafica della ricorrente in c.da SA
RE (del 19.2.2020): i documenti citati attengono invero a incombenti amministrativi, che possono essere perfezionati anche in epoca successiva all'effettivo utilizzo dell'abitazione
(ad esempio, il cambio di residenza è successivo anche rispetto alla data – agosto 2019 – in
10 cui lo stesso resistente assume essersi verificato il trasloco).
In ultima analisi, deve dirsi che, all'epoca della separazione di fatto (febbraio 2020), il nucleo familiare abitava stabilmente nella casa di c.da SA Venera, ove si era trasferito sin dal mese di ottobre 2018.
Ciò posto, va richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale “La casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicchè è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico, e ciò sia ai sensi del previgente articolo 155 quater c.c., che dell'attuale art. 337 sexies c.c.” (in termini, Cass. ord. n. 25604/2018): pertanto, tutte le deduzioni relative alle condizioni economico-reddituali dei coniugi e al pagamento del mutuo sono irrilevanti al fine che occupa.
Le medesime considerazioni che precedono conducono a rigettare anche la richiesta di assegnazione parziaria della casa familiare, formulata dal resistente: in proposito, va ribadito che l'assegnazione della casa familiare risponde unicamente all'interesse dei figli minori a mantenere l'habitat in cui sono cresciuti, interesse che, nel caso che occupa, da un lato investe l'intera abitazione (non risultando utilizzi parziari dell'immobile da parte della famiglia in bonis), e, dall'altro lato, non potrebbe essere utilmente soddisfatto dalla vicinanza dei due genitori, atteso che l'indubbia conflittualità esistente tra gli stessi (emersa nel corso del presente giudizio e di quelli pregressi, i cui atti sono allegati ai rispettivi fascicoli) potrebbe mettere in pericolo la serenità del minore.
Infine, nessuna rilevanza assume la circostanza che la ricorrente abbia destinato una stanza della casa a sede del suo studio professionale, trattandosi di utilizzo già in corso durante il matrimonio (v. deposizioni testimoniali sopra indicate) e, comunque, tale da non incidere minimamente sull'interesse del minore al mantenimento della dimora domestica.
In ultima analisi, quindi, la casa familiare di c.da SA RE va assegnata alla ricorrente,
11 in quanto genitore convivente con il figlio minore della coppia, . Per_1
6. Passando ad esaminare la questione della contribuzione del padre al mantenimento del figlio minore, convivente con la madre, occorre applicare i criteri stabiliti dallíart. 337 ter c.c. che contempla, oltre alle esigenze attuali dei figli (n. 1), anche il tenore di vita anteatto (n.
2); i tempi di permanenza (n. 3); le risorse economiche di entrambi i genitori (n. 4); la valenza economica dei compiti domestici e di cura (n. 5).
Ebbene, dai modelli fiscali allegati al ricorso emerge che il percepiva nel 2021, CP_1 quale dell'Arma dei Carabiniere, un reddito lordo annuale pari a 34.513,68 Persona_3
euro (v. CUD 2022, che peraltro costituisce una documentazione fiscale incompleta, in mancanza di modello UNICO o 730, inerente tutti i redditi ed il patrimonio), corrispondenti in media ad uno stipendio netto di circa 1.486,77 euro mensili (comprensivi di straordinario e di detrazione di euro 712 per due diverse cessioni di credito: v. busta paga del mese di settembre 2022, allegata al ricorso), da cui non possono essere detratte le spese di rimborso mensile del finanziamento acceso con Mediobanca, per l'importo di euro 426 mensili
(rispetto al quale, non essendo stato depositato il contratto, non è nota la data di stipulazione nè la finalizzazione ad esigenze della famiglia), mentre va compreso il debito per la quota parte spettante al resistente del mutuo cointestato, trattandosi comunque di obbligazione gravante sul (anche se questi ha dichiarato di non pagare da molto tempo le rate: CP_1
v. comparsa di costituzione e risposta depositata il 28.10.2022).
Quanto alla madre, considerata la sua persistente ammissione al patrocinio a carico dello
Stato, deve ritenersi che, sebbene, in ragione del dichiarato esercizio della professione forense, possa presumersi un aumento del reddito netto dichiarato nel 2020, pari a euro
2.409,00 (di cui euro 609 derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitato abitualmente: v. modello UNICO 2021), il reddito della stessa sia ancora inferiore a quello del CP_1
Ciò posto, pare al Collegio equo e proporzionato, in relazione alla capacità patrimoniale e reddituale complessiva, alle esigenze del figlio adolescente, alla netta prevalenza dei tempi di permanenza presso la madre, ed al conseguente riflesso sulla valenza economica dei compiti domestici e di cura da quest'ultima esercitati, ma anche all'assegnazione alla stessa della casa familiare di proprietà del resistente - confermare la misura dell'assegno nella cifra
12 di euro 300,00 mensili, peraltro già ritenuta congrua dalla Corte d'Appello, adita in sede di reclamo ex art. 708 c.p.c. avverso i provvedimenti provvisori resi in sede di separazione (v. documenti allegati nel fascicolo del resistente).
Va anche posto in capo al l'obbligo di contribuire nella misura del 50% al CP_1
pagamento delle spese straordinarie che si rendessero necessarie per le esigenze del figlio minore, ed in specie di quelle scolastiche, sportive e mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, preventivamente concordate ove non urgenti o obbligatorie (in via meramente esemplificativa e non tassativa: le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche con relativa attrezzatura, tasse scolastiche ed universitarie, corsi di lingua straniera, informatica, spese sanitarie non rimborsate dal servizio sanitario nazionale quali quelle per esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche libri del ciclo scolastico già concordato, farmaci prescritti, ecc.).
7. Infine, premesso che con le conclusioni rassegnate all'udienza del 22.10.2024 le parti si sono genericamente riportate alle domande già proposte negli atti di causa, va precisato che, in sede di memoria integrativa e di prima memoria istruttoria, il resistente non ha riproposto espressamente la domanda riconvenzionale risarcitoria formulata nella comparsa di costituzione depositata prima dell'udienza presidenziale (il 28.10.2022): a seguito del rilievo di controparte, che riteneva “dismessa” la domanda in esame, con la seconda memoria istruttoria la difesa del ha chiarito che “nessuna dismissione nè rinuncia è stata CP_1
formulata nè può ravvisarsi, nella precedente memoria 183, dal signor in merito CP_1
alla domanda di risarcimento del danno, già richiesta nella causa di separazione con riferimento alla domanda di addebito della responsabilità della fine del matrimonio che, in sede di divorzio, non potrà essere oggetto di pronuncia ma che non è in alcun modo rinunciata”.
Considerato il complessivo comportamento processuale della parte - che non ha articolato alcuna prova sul punto, né è più tornata sulla questione, neanche con gli scritti conclusionali
- i predetti chiarimenti vanno intesi nel senso che la domanda riconvenzionale risarcitoria è stata abbandonata nell'ambito del presente giudizio, ma senza rinuncia al diritto a chiedere il
13 risarcimento in separata sede.
Nulla vi è dunque da pronunciare sul punto.
8. Sussistono infine giusti motivi, attesa la natura della controversia, per compensare interamente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda introdotta da , con ricorso depositato in Cancelleria il 6.9.2022, Parte_2
nei confronti di così provvede: Controparte_1
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra le parti in Oppido ME il 18.8.2007 e trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio di quel
Comune al n. 21, parte II, serie A, dell'anno 2007, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle prescritte annotazioni;
- affida il figlio minore ad entrambi i genitori in modo condiviso, disponendo che Per_1
egli continui a vivere stabilmente presso la madre, nella casa familiare di Oppido, c.da SA
RE, che resta per l'effetto alla stessa assegnata;
- dispone che, ferma restando la facoltà paterna di chiamare il figlio, anche con video chiamata, quotidianamente, il padre possa vedere e tenere con sè liberamente, Per_1
previo accordo fra i genitori che tenga conto della disponibilità e degli impegni del minore;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, entro il Controparte_1
giorno 5 di ogni mese, un assegno per il mantenimento del figlio , pari ad euro Per_1
300,00 mensili, con rivalutazione annuale, secondo gli indici ISTAT relativi alle famiglie di operari, ponendo in capo ad entrambi i genitori l'obbligo di contribuire, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie (mediche non coperte da SSN, scolastiche, sportive),
14 previamente concordate se non urgenti, necessarie per il figlio;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite;
- manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli altri adempimenti di legge.
Così deciso in Palmi, lì 14 giugno 2025
Il Giudice Est.
Maria Teresa Gentile
Il Presidente
Piero Viola
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