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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 03/09/2025, n. 2611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2611 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
in composizione monocratica e nella persona del Giudice On. dott. Silvio La Rana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° di R.G. 561 / 2019 avente ad oggetto “indebito soggettivo”,
tra
(c.f. ) con sede in Salerno alla via Parte_1 P.IVA_1
G. Vicinanza 16, in persona del legale rapp.te pro tempore, rapp.ta e difesa dall'avv.to Umberto Mancuso, elett.te dom.ti come in atti, ATTORE
contro
(c.f. ), in persona del legale rapp.te Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore, rapp.to e difeso dall'avv.to Raffaela Di Mauro, elett.te dom.ti come in atti, CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti costituite concludevano come da verbale in atti le cui conclusioni si hanno in questa sede per trascritte e riprodotte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 cpc, come modificato per l'effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17 della legge 18 giugno 2009 n° 69.
Pertanto, devono all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 cpc, la quale risulta, peraltro, agevolmente
Pagina 1 suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, nonché dai verbali dell'udienza in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr. in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica dell'art. 281 sexies cpc,
Cass. N° 22409/06).
Peraltro, questo Giudice ha trattenuto la causa in decisione, anche alla luce delle risultanze istruttorie e sulla scorta dell'autorevole insegnamento di Cass. Civ., Sez.
I, del 9 giugno 2010 n.13896, dal quale emerge in maniera assolutamente condivisibile che il rispetto del diritto fondamentale a una ragionevole durata del processo - derivante dall'articolo 111, 2° comma, della Costituzione e dagli articoli 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
- impone al Giudice - ai sensi degli articoli 127 e 175 cpc - di evitare ed impedire comportamenti che siano di ostacolo a una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, espresso dall'articolo 101 cpc da effettive garanzie di difesa - articolo 24 della
Costituzione - e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità - articolo 111, 2° comma, della Costituzione - dei soggetti nella cui sfera giuridica
l'atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, al Giudice adito piace ricordare alle parti che è suo dovere decidere sulla base degli atti e delle risultanze istruttorie di cui al fascicolo d'ufficio e quelli prodotti dagli interessati al giudizio.
Ciò premesso, si rileva innanzitutto che nella fattispecie in esame, il codice nel titolo IV del libro I tratta dell'esercizio dell'azione, ma non determina il concetto d'azione, né fornisce la nozione della domanda alla quale fa riferimento.
La norma contenuta nell'art.99 cpc dispone che chi vuol far valere un diritto in giudizio deve proporre domanda al giudice competente.
Tale disposizione si collega all'altra contenuta nell'art. 2907 1° comma cc secondo cui alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede l'autorità giudiziaria su domanda di parte.
Le condizioni dell'azione devono essere accertate dal giudice d'ufficio, indipendentemente dal comportamento processuale del convenuto, che può non
Pagina 2 contestare la verità di certi fatti allegati da parte dell'attore a fondamento della domanda.
Quello che importa tener presente è che l'art. 115 cpc pone il divieto dell'utilizzazione del sapere privato del giudice e della ricerca d'ufficio della verità oltre il thema decidendum ed il thema probandum.
Il giudice, quindi, deve giudicare secundum alligata et probata.
Orbene, dall'esame della documentazione allegata dall'attore sembra che esista in capo allo stesso un diritto sostanziale e che lo stesso appartenga a chi ne ha chiesto la tutela.
La domanda è parzialmente fondata è va accolta per quanto di ragione.
Ed invero, parte attrice, previa dichiarazione di aver effettuato dei pagamenti di polizze assicurative per conto del , con cui aveva un Controparte_2 incarico, a titolo gratuito, di assistenza e consulenza nella fase di determinazione, gestione ed esecuzione di tutti i contratti relativi alle coperture assicurative del detto Comune, richiedeva il rimborso degli importi relativi ai premi versati per conto del CP_1
E' evidente, quindi, che la domanda va configurata nel cosiddetto indebito oggettivo, disciplinato dall'articolo 2033 c.c. il quale prevede che: chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato.
Difatti, l'attore chiede che gli venga restituita la somma erogata alle varie compagnie di assicurazioni che hanno assunto il rischio nei confronti del
[...]
. Controparte_2
Pertanto, rilevato che la domanda nei termini proposti, vada limitata al solo costo di quanto effettivamente versato, ciò posto, si osserva che l'attore con la esibizione dei documenti attestanti il pagamento, ha di fatto evidenziato che l'importo richiesto è comprensivo delle proprie provvigioni, già incassate avendo operato una trattenuta al momento del pagamento.
In buona sostanza, all'attore, tenuto conto delle detrazioni già operate, spetta la somma di € 16.387,92 di cui chiede la ripetizione.
L'attore, quindi, ha prodotto la documentazione attestante l'asserito danno patrimoniale subito e nello specifico la prova del pagamento del prezzo residuo versato alle compagnie assicuratrici, nei limiti di quanto sopra, in ossequio all'onere probatorio di cui all'articolo 2697 cc.
Ebbene, la giurisprudenza di legittimità in più occasioni ha ribadito che: quanto al riparto dell'onere della prova nell'azione di ripetizione di indebito oggettivo, va Pagina 3 richiamato il principio, più volte affermato da questa Corte, per il quale grava sul solvens la prova del pagamento e della mancanza di causa debendi, gravando invece sull'accipiens la prova di altra fonte di debito (cfr. Cass. Ordinanza
n.19265/2012; conforme Cass. n.1734/2011 e n.22872/2010) ed ancora che: poiché l'inesistenza della causa debendi è un elemento costitutivo (unitariamente all'avvenuto pagamento ed al collegamento causale) della domanda di indebito oggettivo (art.2033 cc), la relativa prova incombe all'attore (così Cass.
n.5896/2006).
Se ne deduce, quindi, che nella redazione della motivazione della sentenza, il
Giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente in base all'articolo 132, n.4, cpc che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, 17 maggio 2013, n.12123;
Cass. Civ. Sez. III, 21 febbraio 2013 n.4346; Trib. Nocera Inferiore, Sez. I, 26 novembre 2013 n.1431).
Le spese processuali, giusta la natura ed il valore della controversia, l'importanza ed il numero delle questioni trattate, nonché la fase di chiusura del processo, ritiene sul punto questo Giudice che la natura della controversia, consenta di compensare le stesse.
P.Q.M.
il Tribunale, in persona del Giudice On. dott. Silvio La Rana, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) accoglie la domanda, per quanto di ragione e per l'effetto condanna il
[...]
al pagamento in favore della soc Controparte_3 [...] della somma di € 16.387,92 oltre interessi legali dalla domanda Parte_1 all'effettivo soddisfo;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Nocera Inferiore, nella camera di consiglio dell'intestato Tribunale, in data 03/09/2025.
Il Giudice Onorario
(dott. Silvio La Rana)
Pagina 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
in composizione monocratica e nella persona del Giudice On. dott. Silvio La Rana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° di R.G. 561 / 2019 avente ad oggetto “indebito soggettivo”,
tra
(c.f. ) con sede in Salerno alla via Parte_1 P.IVA_1
G. Vicinanza 16, in persona del legale rapp.te pro tempore, rapp.ta e difesa dall'avv.to Umberto Mancuso, elett.te dom.ti come in atti, ATTORE
contro
(c.f. ), in persona del legale rapp.te Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore, rapp.to e difeso dall'avv.to Raffaela Di Mauro, elett.te dom.ti come in atti, CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti costituite concludevano come da verbale in atti le cui conclusioni si hanno in questa sede per trascritte e riprodotte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 cpc, come modificato per l'effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17 della legge 18 giugno 2009 n° 69.
Pertanto, devono all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 cpc, la quale risulta, peraltro, agevolmente
Pagina 1 suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, nonché dai verbali dell'udienza in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr. in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica dell'art. 281 sexies cpc,
Cass. N° 22409/06).
Peraltro, questo Giudice ha trattenuto la causa in decisione, anche alla luce delle risultanze istruttorie e sulla scorta dell'autorevole insegnamento di Cass. Civ., Sez.
I, del 9 giugno 2010 n.13896, dal quale emerge in maniera assolutamente condivisibile che il rispetto del diritto fondamentale a una ragionevole durata del processo - derivante dall'articolo 111, 2° comma, della Costituzione e dagli articoli 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
- impone al Giudice - ai sensi degli articoli 127 e 175 cpc - di evitare ed impedire comportamenti che siano di ostacolo a una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, espresso dall'articolo 101 cpc da effettive garanzie di difesa - articolo 24 della
Costituzione - e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità - articolo 111, 2° comma, della Costituzione - dei soggetti nella cui sfera giuridica
l'atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, al Giudice adito piace ricordare alle parti che è suo dovere decidere sulla base degli atti e delle risultanze istruttorie di cui al fascicolo d'ufficio e quelli prodotti dagli interessati al giudizio.
Ciò premesso, si rileva innanzitutto che nella fattispecie in esame, il codice nel titolo IV del libro I tratta dell'esercizio dell'azione, ma non determina il concetto d'azione, né fornisce la nozione della domanda alla quale fa riferimento.
La norma contenuta nell'art.99 cpc dispone che chi vuol far valere un diritto in giudizio deve proporre domanda al giudice competente.
Tale disposizione si collega all'altra contenuta nell'art. 2907 1° comma cc secondo cui alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede l'autorità giudiziaria su domanda di parte.
Le condizioni dell'azione devono essere accertate dal giudice d'ufficio, indipendentemente dal comportamento processuale del convenuto, che può non
Pagina 2 contestare la verità di certi fatti allegati da parte dell'attore a fondamento della domanda.
Quello che importa tener presente è che l'art. 115 cpc pone il divieto dell'utilizzazione del sapere privato del giudice e della ricerca d'ufficio della verità oltre il thema decidendum ed il thema probandum.
Il giudice, quindi, deve giudicare secundum alligata et probata.
Orbene, dall'esame della documentazione allegata dall'attore sembra che esista in capo allo stesso un diritto sostanziale e che lo stesso appartenga a chi ne ha chiesto la tutela.
La domanda è parzialmente fondata è va accolta per quanto di ragione.
Ed invero, parte attrice, previa dichiarazione di aver effettuato dei pagamenti di polizze assicurative per conto del , con cui aveva un Controparte_2 incarico, a titolo gratuito, di assistenza e consulenza nella fase di determinazione, gestione ed esecuzione di tutti i contratti relativi alle coperture assicurative del detto Comune, richiedeva il rimborso degli importi relativi ai premi versati per conto del CP_1
E' evidente, quindi, che la domanda va configurata nel cosiddetto indebito oggettivo, disciplinato dall'articolo 2033 c.c. il quale prevede che: chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato.
Difatti, l'attore chiede che gli venga restituita la somma erogata alle varie compagnie di assicurazioni che hanno assunto il rischio nei confronti del
[...]
. Controparte_2
Pertanto, rilevato che la domanda nei termini proposti, vada limitata al solo costo di quanto effettivamente versato, ciò posto, si osserva che l'attore con la esibizione dei documenti attestanti il pagamento, ha di fatto evidenziato che l'importo richiesto è comprensivo delle proprie provvigioni, già incassate avendo operato una trattenuta al momento del pagamento.
In buona sostanza, all'attore, tenuto conto delle detrazioni già operate, spetta la somma di € 16.387,92 di cui chiede la ripetizione.
L'attore, quindi, ha prodotto la documentazione attestante l'asserito danno patrimoniale subito e nello specifico la prova del pagamento del prezzo residuo versato alle compagnie assicuratrici, nei limiti di quanto sopra, in ossequio all'onere probatorio di cui all'articolo 2697 cc.
Ebbene, la giurisprudenza di legittimità in più occasioni ha ribadito che: quanto al riparto dell'onere della prova nell'azione di ripetizione di indebito oggettivo, va Pagina 3 richiamato il principio, più volte affermato da questa Corte, per il quale grava sul solvens la prova del pagamento e della mancanza di causa debendi, gravando invece sull'accipiens la prova di altra fonte di debito (cfr. Cass. Ordinanza
n.19265/2012; conforme Cass. n.1734/2011 e n.22872/2010) ed ancora che: poiché l'inesistenza della causa debendi è un elemento costitutivo (unitariamente all'avvenuto pagamento ed al collegamento causale) della domanda di indebito oggettivo (art.2033 cc), la relativa prova incombe all'attore (così Cass.
n.5896/2006).
Se ne deduce, quindi, che nella redazione della motivazione della sentenza, il
Giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente in base all'articolo 132, n.4, cpc che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, 17 maggio 2013, n.12123;
Cass. Civ. Sez. III, 21 febbraio 2013 n.4346; Trib. Nocera Inferiore, Sez. I, 26 novembre 2013 n.1431).
Le spese processuali, giusta la natura ed il valore della controversia, l'importanza ed il numero delle questioni trattate, nonché la fase di chiusura del processo, ritiene sul punto questo Giudice che la natura della controversia, consenta di compensare le stesse.
P.Q.M.
il Tribunale, in persona del Giudice On. dott. Silvio La Rana, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) accoglie la domanda, per quanto di ragione e per l'effetto condanna il
[...]
al pagamento in favore della soc Controparte_3 [...] della somma di € 16.387,92 oltre interessi legali dalla domanda Parte_1 all'effettivo soddisfo;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Nocera Inferiore, nella camera di consiglio dell'intestato Tribunale, in data 03/09/2025.
Il Giudice Onorario
(dott. Silvio La Rana)
Pagina 4