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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 11/03/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G 1625/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Neri ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I Grado iscritta al n. r.g. 1625/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUBERTO Parte_1 C.F._1
PIERLUIGI, elettivamente domiciliato in Petilia Policastro, Corso Giove 24, presso il difensore avv.
RUBERTO PIERLUIGI
RICORRENTE contro
con sede in Roma, Via Ciro il Controparte_1
Grande n. 21, ( C.F. ), in persona del Presidente in carica pro tempore, rappresentato e difeso, P.IVA_1 dall'Avv. Mariagrazia Carnovale elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Inps di Crotone, Via G. Deledda n. 1,
(P.IVA: ), in persona Responsabile Atti Controparte_2 P.IVA_2 introduttivi del Giudizio , con sede in Roma alla via Giuseppe Grezar, n.14, elettivamente CP_3 domiciliata in Mirabella Eclano alla via Eclano, n.56 presso lo studio dell'avv. Vincenzo Porciello (C.F.: ), dal quale è rapp.ta e difesa CodiceFiscale_2
RESISTENTI
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso iscritto in data 18.6.2024, , avendo ricevuto in data 7-6-24 la notifica Parte_1 dell'intimazione di pagamento n.13320249001733911/000, la impugnava limitatamente agli avvisi di addebito n.43320112000201542000, n.43320130000205368000, n.43320130000918943000, n.
43320160001173325000 e n.43320170000946868000 eccependo l'intervenuta prescrizione dei crediti previdenziali successivamente alla loro notificazione. Concludeva, quindi, chiedendo: ““Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, 1) nel merito, per i fatti di cui in narrativa, accertare e dichiarare la non tenutezza del ricorrente al pagamento delle somme richieste con l'ingiunzione di pagamento impugnata relativamente alle cartelle opposte stante la fondatezza dei motivi di opposizione con conseguente annullamento e/o revoca delle stesse;
2) condannare i convenuti al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA, Cap come per legge, da distrarsi a favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c. .
pagina 1 di 3 Si costituiva tempestivamente l' sostenendo la regolarità della notifica degli avvisi di addebito e il CP_1 mancato decorso del termine di prescrizione alla luce degli atti interruttivi notificati dall' oltre CP_4 che per il periodo di sospensione straordinaria della prescrizione Covid 2019. Si costituiva, altresì, l' eccependo il mancato decorso del termine di prescrizione alla luce degli CP_4 atti interruttivi regolarmente notificati all'opponente oltre che per il periodo di sospensione straordinaria della prescrizione Covid 2019.
Lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa, di natura documentale, è così decisa. Premesso che la domanda deve inquadrarsi in un'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615
c.p.c., per la quale non sono previsti termini di decadenza, avendo la parte ricorrente eccepito soltanto la decorrenza del termine di prescrizione del credito successivamente alla notificazione del precetto
(avviso di addebito) richiamando espressamente l'art. 615 c.p.c. e facendo riferimento soltanto incidentale all'omessa notifica degli avvisi di addebito opposti, nel merito il ricorso è parzialmente fondato e dev'essere accolto nei seguenti limiti. Risulta inutilmente decorso il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 3, co. 9 L. 335/1995 con riferimento all'avviso di addebito n. 43320112000201542000, notificato il 6/11/2011, rispetto al quale, il primo atto interruttivo è costituito dall'intimazione di pagamento n. 13320249001733911000, notificata il 7/6/2024 allorquando, cioè, il termine di prescrizione quinquennale era già abbondantemente decorso (in data 6/11/2016).
Con riferimento all'avviso di addebito n.43320130000205368000, notificato il 10/5/2013 e all' avviso di addebito n.43320130000918943000, notificato il 26/7/2014, come allegato dall'agente di riscossione e non contestato dal ricorrente, il termine di prescrizione risulta utilmente interrotto con la notifica dell'intimazione di pagamento n.13320169002238174000 avvenuta il 22/9/2016, con conseguente mancato decorso del termine al momento della notificazione dell'intimazione di pagamento n. 13320229000565882000 (notificata il 29.6.2022), tenuto conto della sospensione straordinaria dettato, per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 83, comma 2, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e successive proroghe, sino a quella di cui al D.L. 73/2021, convertito in L. 106/2021 dall'8.3.2020 sino al 31.8.2021), per complessivi 541 giorni.
Neppure è decorso il termine di prescrizione per i crediti portati dall'avviso di addebito n.
43320160001173325000 notificato il 18/11/2016 e dall'avviso di addebito n. 43320170000946868000 notificato il 15.12.2017, stante la notifica dell'intimazione di pagamento n. 13320229000565882000 il
(29/6/2022) ed il periodo di sospensione straordinaria dettato, per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 83, comma 2, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e successive proroghe, sino a quella di cui al D.L. 73/2021, convertito in L. 106/2021 dall'8.3.2020 sino al 31.8.2021), per complessivi 541 giorni. In definitiva, per le ragioni sopra esposte, il ricorso dev'essere accolto nei limiti dell'avviso di addebito n. 43320112000201542000, assorbite le questioni non espressamente trattate. Si ritengono sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese di lite in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara l'illegittimità dell'intimazione di pagamento opposta nei limiti dell'avviso di addebito n. 43320112000201542000;
Rigetta per il resto il ricorso;
Compensa le spese di lite.
pagina 2 di 3 Crotone, 11 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Caterina Neri
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Neri ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I Grado iscritta al n. r.g. 1625/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUBERTO Parte_1 C.F._1
PIERLUIGI, elettivamente domiciliato in Petilia Policastro, Corso Giove 24, presso il difensore avv.
RUBERTO PIERLUIGI
RICORRENTE contro
con sede in Roma, Via Ciro il Controparte_1
Grande n. 21, ( C.F. ), in persona del Presidente in carica pro tempore, rappresentato e difeso, P.IVA_1 dall'Avv. Mariagrazia Carnovale elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Inps di Crotone, Via G. Deledda n. 1,
(P.IVA: ), in persona Responsabile Atti Controparte_2 P.IVA_2 introduttivi del Giudizio , con sede in Roma alla via Giuseppe Grezar, n.14, elettivamente CP_3 domiciliata in Mirabella Eclano alla via Eclano, n.56 presso lo studio dell'avv. Vincenzo Porciello (C.F.: ), dal quale è rapp.ta e difesa CodiceFiscale_2
RESISTENTI
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso iscritto in data 18.6.2024, , avendo ricevuto in data 7-6-24 la notifica Parte_1 dell'intimazione di pagamento n.13320249001733911/000, la impugnava limitatamente agli avvisi di addebito n.43320112000201542000, n.43320130000205368000, n.43320130000918943000, n.
43320160001173325000 e n.43320170000946868000 eccependo l'intervenuta prescrizione dei crediti previdenziali successivamente alla loro notificazione. Concludeva, quindi, chiedendo: ““Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, 1) nel merito, per i fatti di cui in narrativa, accertare e dichiarare la non tenutezza del ricorrente al pagamento delle somme richieste con l'ingiunzione di pagamento impugnata relativamente alle cartelle opposte stante la fondatezza dei motivi di opposizione con conseguente annullamento e/o revoca delle stesse;
2) condannare i convenuti al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA, Cap come per legge, da distrarsi a favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c. .
pagina 1 di 3 Si costituiva tempestivamente l' sostenendo la regolarità della notifica degli avvisi di addebito e il CP_1 mancato decorso del termine di prescrizione alla luce degli atti interruttivi notificati dall' oltre CP_4 che per il periodo di sospensione straordinaria della prescrizione Covid 2019. Si costituiva, altresì, l' eccependo il mancato decorso del termine di prescrizione alla luce degli CP_4 atti interruttivi regolarmente notificati all'opponente oltre che per il periodo di sospensione straordinaria della prescrizione Covid 2019.
Lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa, di natura documentale, è così decisa. Premesso che la domanda deve inquadrarsi in un'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615
c.p.c., per la quale non sono previsti termini di decadenza, avendo la parte ricorrente eccepito soltanto la decorrenza del termine di prescrizione del credito successivamente alla notificazione del precetto
(avviso di addebito) richiamando espressamente l'art. 615 c.p.c. e facendo riferimento soltanto incidentale all'omessa notifica degli avvisi di addebito opposti, nel merito il ricorso è parzialmente fondato e dev'essere accolto nei seguenti limiti. Risulta inutilmente decorso il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 3, co. 9 L. 335/1995 con riferimento all'avviso di addebito n. 43320112000201542000, notificato il 6/11/2011, rispetto al quale, il primo atto interruttivo è costituito dall'intimazione di pagamento n. 13320249001733911000, notificata il 7/6/2024 allorquando, cioè, il termine di prescrizione quinquennale era già abbondantemente decorso (in data 6/11/2016).
Con riferimento all'avviso di addebito n.43320130000205368000, notificato il 10/5/2013 e all' avviso di addebito n.43320130000918943000, notificato il 26/7/2014, come allegato dall'agente di riscossione e non contestato dal ricorrente, il termine di prescrizione risulta utilmente interrotto con la notifica dell'intimazione di pagamento n.13320169002238174000 avvenuta il 22/9/2016, con conseguente mancato decorso del termine al momento della notificazione dell'intimazione di pagamento n. 13320229000565882000 (notificata il 29.6.2022), tenuto conto della sospensione straordinaria dettato, per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 83, comma 2, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e successive proroghe, sino a quella di cui al D.L. 73/2021, convertito in L. 106/2021 dall'8.3.2020 sino al 31.8.2021), per complessivi 541 giorni.
Neppure è decorso il termine di prescrizione per i crediti portati dall'avviso di addebito n.
43320160001173325000 notificato il 18/11/2016 e dall'avviso di addebito n. 43320170000946868000 notificato il 15.12.2017, stante la notifica dell'intimazione di pagamento n. 13320229000565882000 il
(29/6/2022) ed il periodo di sospensione straordinaria dettato, per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 83, comma 2, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e successive proroghe, sino a quella di cui al D.L. 73/2021, convertito in L. 106/2021 dall'8.3.2020 sino al 31.8.2021), per complessivi 541 giorni. In definitiva, per le ragioni sopra esposte, il ricorso dev'essere accolto nei limiti dell'avviso di addebito n. 43320112000201542000, assorbite le questioni non espressamente trattate. Si ritengono sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese di lite in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara l'illegittimità dell'intimazione di pagamento opposta nei limiti dell'avviso di addebito n. 43320112000201542000;
Rigetta per il resto il ricorso;
Compensa le spese di lite.
pagina 2 di 3 Crotone, 11 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Caterina Neri
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