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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/12/2024, n. 6223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 6223 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3658/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE
Dott. Valentina Giuditta Soria GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3658/2022
avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da:
(C.F. elettivamente domiciliata in VIA SUSA, 17 10138 TORINO Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. MACRI' MARIACRISTINA in forza di procura
RICORRENTE contro
(C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA DUCHESSA Controparte_1 C.F._2
JOLANDA, 21 BIS 10138 TORINO rappresentato e difeso dall'avv. VILLATA PIERGIUSEPPE in forza di procura
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Come da verbale d'udienza del 3.10.2024.
Per il P.M.
pagina 1 di 4 Accogliersi la domanda proposta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario in Parte_1 Controparte_1
VENARIA REALE il 26/08/2000.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di VENARIA REALE
(atto n. 70, parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 14.08.2005 e il 6.07.2009. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione consensuale del
16.12.2015, omologata dal Tribunale di Ivrea in data 30.12.2015.
Con ricorso depositato il 25.02.2022 chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge
6/5/2015 n. 55.
Chiedeva inoltre l'affidamento condiviso dei minori con collocazione presso di sé e conseguente assegnazione della casa coniugale, di regolamentare il diritto di visita padre-minori come da ricorso, nonché il versamento di un contributo al mantenimento dei minori nella misura di € 1200 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e il versamento di un contributo al mantenimento della stessa di
€ 1000 mensili.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di cessazione degli effetti Controparte_1
civili del matrimonio e alle altre domande avversarie, ma instando per il rigetto della domanda della ricorrente del versamento di un contributo al mantenimento in suo favore.
Avanti al Presidente del Tribunale, veniva inutilmente esperito il tentativo di conciliazione ed il
Presidente, con ordinanza del 22.03.2023, disponeva il passaggio alla fase istruttoria, confermando le condizioni di separazione consensuale.
Avanti al G.I. nominato, le parti si costituivano ed integravano le proprie difese.
All'udienza del 24.05.2023, i procuratori delle parti chiedevano l'assegnazione dei termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti chiedevano disporsi breve rinvio per pendenti trattative.
All'udienza del 3.10.2024 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo nei termini in cui al verbale d'udienza e il Giudice si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
pagina 2 di 4 ***
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Il ricorso appare accoglibile, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge
6/5/2015 n. 55.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione regolarmente omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sulle altre questioni
Vi è accordo economico e le condizioni concordate rispondono all'interesse della prole minorenne, il cui ascolto è manifestamente superfluo ex art. 337-octies c.c.
Le spese sono compensate tra le parti in ragione dell'accordo intervenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, con l'accordo delle parti,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto dai signori e , trascrizione i cui estremi sono precisati Parte_1 Controparte_1
in narrativa;
Ordina all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di VENARIA REALE di provvedere alle incombenze di legge;
in conformità alle condizioni concordate dalle parti e di seguito riportate:
Dispone l'affidamento condiviso della minore , con collocazione prevalente e residenza Per_3
presso il padre;
Dispone che la madre possa vederla e tenerla con sé liberamente senza limitazioni secondo i suoi desideri, previo accordo con il padre, nel rispetto delle sue esigenze e dei suoi impegni scolastici ed extra scolastici o, in ogni caso, in difetto di accordo, con le seguenti modalità: 1) a fine settimana alternati dalla mattina del sabato fino alla sera della domenica alle ore 21,30; 2) le festività natalizie, ad anni alterni, dal 23 sino al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
3) due settimane anche non pagina 3 di 4 consecutive durante le vacanze estive in periodo da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
Dispone l'assegnazione della casa coniugale in favore della RA fino alla piena Pt_1
autosufficienza economica del figlio;
Per_4
Dispone che il sig. provveda all'integrale mantenimento della figlia , con esclusione CP_1 Per_3
delle spese extra che saranno ripartite al 50% tra i genitori con applicazione del Protocollo siglato dal
Presidente del COA e dal Presidente della VII Sezione del Tribunale di Torino nel marzo 2016 o successive modifiche;
Dispone che il sig. versi alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento del figlio , CP_1 Per_4
fino alla sua autosufficienza economica, entro il 5 di ogni mese tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla medesima, la somma mensile di Euro 550,00, importo da aggiornarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, con applicazione del relativo Protocollo siglato dal Presidente del COA e dal Presidente della VII Sezione del Tribunale di
Torino nel marzo 2016 o successive modifiche;
Dispone la corresponsione da parte del sig. alla sig.ra di una somma, ex art. 5, comma CP_1 Pt_1
7, L. 898/1970, pari a € 60.000,00, in tre rate da 20.000,00 cadauna, così definite: 31.10.2024;
30.4.2025; 30.6.2025;
Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 04/10/2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Valentina Giuditta Soria Dr. Alberto Tetamo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE
Dott. Valentina Giuditta Soria GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3658/2022
avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da:
(C.F. elettivamente domiciliata in VIA SUSA, 17 10138 TORINO Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. MACRI' MARIACRISTINA in forza di procura
RICORRENTE contro
(C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA DUCHESSA Controparte_1 C.F._2
JOLANDA, 21 BIS 10138 TORINO rappresentato e difeso dall'avv. VILLATA PIERGIUSEPPE in forza di procura
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Come da verbale d'udienza del 3.10.2024.
Per il P.M.
pagina 1 di 4 Accogliersi la domanda proposta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario in Parte_1 Controparte_1
VENARIA REALE il 26/08/2000.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di VENARIA REALE
(atto n. 70, parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 14.08.2005 e il 6.07.2009. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione consensuale del
16.12.2015, omologata dal Tribunale di Ivrea in data 30.12.2015.
Con ricorso depositato il 25.02.2022 chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge
6/5/2015 n. 55.
Chiedeva inoltre l'affidamento condiviso dei minori con collocazione presso di sé e conseguente assegnazione della casa coniugale, di regolamentare il diritto di visita padre-minori come da ricorso, nonché il versamento di un contributo al mantenimento dei minori nella misura di € 1200 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e il versamento di un contributo al mantenimento della stessa di
€ 1000 mensili.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di cessazione degli effetti Controparte_1
civili del matrimonio e alle altre domande avversarie, ma instando per il rigetto della domanda della ricorrente del versamento di un contributo al mantenimento in suo favore.
Avanti al Presidente del Tribunale, veniva inutilmente esperito il tentativo di conciliazione ed il
Presidente, con ordinanza del 22.03.2023, disponeva il passaggio alla fase istruttoria, confermando le condizioni di separazione consensuale.
Avanti al G.I. nominato, le parti si costituivano ed integravano le proprie difese.
All'udienza del 24.05.2023, i procuratori delle parti chiedevano l'assegnazione dei termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti chiedevano disporsi breve rinvio per pendenti trattative.
All'udienza del 3.10.2024 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo nei termini in cui al verbale d'udienza e il Giudice si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
pagina 2 di 4 ***
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Il ricorso appare accoglibile, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge
6/5/2015 n. 55.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione regolarmente omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sulle altre questioni
Vi è accordo economico e le condizioni concordate rispondono all'interesse della prole minorenne, il cui ascolto è manifestamente superfluo ex art. 337-octies c.c.
Le spese sono compensate tra le parti in ragione dell'accordo intervenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, con l'accordo delle parti,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto dai signori e , trascrizione i cui estremi sono precisati Parte_1 Controparte_1
in narrativa;
Ordina all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di VENARIA REALE di provvedere alle incombenze di legge;
in conformità alle condizioni concordate dalle parti e di seguito riportate:
Dispone l'affidamento condiviso della minore , con collocazione prevalente e residenza Per_3
presso il padre;
Dispone che la madre possa vederla e tenerla con sé liberamente senza limitazioni secondo i suoi desideri, previo accordo con il padre, nel rispetto delle sue esigenze e dei suoi impegni scolastici ed extra scolastici o, in ogni caso, in difetto di accordo, con le seguenti modalità: 1) a fine settimana alternati dalla mattina del sabato fino alla sera della domenica alle ore 21,30; 2) le festività natalizie, ad anni alterni, dal 23 sino al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
3) due settimane anche non pagina 3 di 4 consecutive durante le vacanze estive in periodo da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
Dispone l'assegnazione della casa coniugale in favore della RA fino alla piena Pt_1
autosufficienza economica del figlio;
Per_4
Dispone che il sig. provveda all'integrale mantenimento della figlia , con esclusione CP_1 Per_3
delle spese extra che saranno ripartite al 50% tra i genitori con applicazione del Protocollo siglato dal
Presidente del COA e dal Presidente della VII Sezione del Tribunale di Torino nel marzo 2016 o successive modifiche;
Dispone che il sig. versi alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento del figlio , CP_1 Per_4
fino alla sua autosufficienza economica, entro il 5 di ogni mese tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla medesima, la somma mensile di Euro 550,00, importo da aggiornarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, con applicazione del relativo Protocollo siglato dal Presidente del COA e dal Presidente della VII Sezione del Tribunale di
Torino nel marzo 2016 o successive modifiche;
Dispone la corresponsione da parte del sig. alla sig.ra di una somma, ex art. 5, comma CP_1 Pt_1
7, L. 898/1970, pari a € 60.000,00, in tre rate da 20.000,00 cadauna, così definite: 31.10.2024;
30.4.2025; 30.6.2025;
Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 04/10/2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Valentina Giuditta Soria Dr. Alberto Tetamo
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