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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 22/05/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1391/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SIENA
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice O.P. dott. Cristina Cavaciocchi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1391/2022 promossa da:
(c.f. e P. VA ) con sede in Parte_1 P.IVA_1
Montepulciano, Loc. Bivio Nottola n. 9/A, 11, 13 e 15, in persona del legale rappresentante Sig. E in proprio il Sig. (c.f. Parte_2 Parte_2 [...]
o a Castiglione d'Orci Tor C.F._1
Sud n. 100, in qualità di fideiussore, rappresentati e difesi dall'Avv. Fabio Pisillo del Foro di Siena (c.f. ; pec: CodiceFiscale_2
fax: 0577-48544), ed elet tudio di Email_1 opra n. 59, piano terra, int. 1, giusto mandato in atti ATTORI/OPPONENTI contro con sede legale in Milano, Via Valtellina Controparte_1 delle Imprese di Milano e codice fiscale
nella qualità di mandataria di con sede a Milano, Via P.IVA_2 Controparte_2
Valtellina 15/17, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al numero e codice fiscale in virtù di procura speciale dell'11 maggio 2021 a rogito del notaio dott. P.IVA_3 di Milano, rep. 144302, racc. 37203, in persona del procuratore avv. Persona_1
abilitato giusta procura conferita con atto autenticato dal notaio dott. CP_3 di Milano in data 13 maggio 2021, rep. 144329, racc. 37209, Persona_1
a dagli avv. Benedetto Gargani (cod. fisc. – CodiceFiscale_3 pec: - fax 06.42 ni Email_2
(cod. - fax CodiceFiscale_4 Email_3
06.42.00.69.77), elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Viale di Villa Grazioli 15.
CONVENUTA OPPOSTA
pagina 1 di 26 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa e previa sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto nella parte in cui lo stesso è stato (illegittimamente) dichiarato provvisoriamente esecutivo, sussistendo i gravi motivi di cui all'art 649 c.p.c., IN VIA PRELIMINARE: - accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva a ricorrere in via monitoria
o comunque la carenza di prova della stessa di , e per l'effetto revocare il decreto CP_2 ingiuntivo opposto;
NEL MERITO E PER I O DI RIEZIONE DELLA ECCEZIONE PRELIMINARE: Relativamente alla posizione del Sig. - in tesi, Parte_2 accertare e dichiarare il contratto di fideiussione stipulato dal Sig. di cui è causa Parte_2 integralmente e in ogni sua parte nullo per i motivi espressi in narr allo schema di contratto predisposto dall'ABI nel 2003 secondo un modello che la Banca d'IA ha ritenuto essere contrastante con il divieto di intese anticoncorrenziali di cui all'art. 2, comma 2, lett. a della L. 287/1990, nullità affermata a più riprese dalla Corte di Cassazione); - in ipotesi, accertare e dichiarare il contratto di fideiussione stipulato dal Sig. di cui è causa parzialmente nullo per i motivi espressi in Parte_2 narrativa (redatto in base allo redisposto dall'ABI nel 2003 secondo un modello che la Banca d'IA ha ritenuto essere contrastante con il divieto di intese anticoncorrenziali di cui all'art. 2, comma 2, lett. a della L. 287/1990, nullità parziale affermata dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite) con conseguente caducazione delle tre specifiche clausole da ritenersi diretta espressione dell'intesa anticoncorrenziale nulla;
- in ogni caso accertare e dichiarare che nulla deve alla Parte_2 opposta. Relativamente alla posizione della tare e dichiarare Parte_1 la revoca del decreto ingiuntivo, in quanto richiesto su conti correnti non supportati da valida pattuizione contrattuale e/o in quanto la Società opposta non ha assolto all'onere della prova della produzione di tutti gli estratti conto dall'inizio alla fine dei rapporti di conto corrente, e comunque per tutti i motivi illustrati in narrativa;
- in ipotesi, accertare e dichiarare l'applicazione del c.d. principio del “saldo zero”, ossia l'azzeramento dell'eventuale saldo debitore (a debito del correntista) risultante dal primo estratto conto in atti nonché l'eventuale peggioramento in caso di salti di trimestre;
dichiarare e stabilire il disconoscimento della capitalizzazione trimestrale operata dalla Società opposta con conseguente ricalcolo di tutti i movimenti del conto per come depurato dall'anatocismo; nonché accertare l'illegittimo esercizio dello ius variandi;
espungendo, fino a chiusura, tutti gli addebiti illegittimamente operati sia per interessi che per oneri negli estratti conto disponibili agli atti;
e, relativamente ai c/c n. 546 e n. 547, accertare e dichiarare la violazione della L. n. 108/1996 in materia di usura e di conseguenza l'applicazione dell'art. 1815 comma 2 del C.C., e la relativa gratuità del rapporto;
- in ogni caso e per l'effetto degli accertamenti e dichiarazioni di cui sopra, revocare il decreto ingiuntivo opposto in ogni sua parte e accertare e dichiarare non dovuta la somma richiesta da parte opposta. Con vittoria di spese e competenze di lite”.
PARTE CONVENUTA OPPOSTA In via preliminare: - concedere la provvisoria esecuzione del decreto nei confronti della società opponente, la
- dichiarare inammissibile ovvero rigettare l'istanza di sospensione della Parte_1 ingiuntivo opposto, autorizzata solo nei confronti del sig. In Parte_2 via principale: - dichiarare la inammissibilità ovvero rigettare l'opposizione e tutte le doman ed pagina 2 di 26 istanze avversarie, anche istruttorie e riconvenzionali, di ripetizione/compensazione/accertamento negativo del credito, in quanto infondate, non provate e prescritte, nonché per difetto di legittimazione passiva dell'opposta, con conferma del decreto ingiuntivo opposto;
In via subordinata: - nella denegata ipotesi di accoglimento dell'opposizione, condannare gli opponenti al pagamento in favore di della Controparte_2 somma ingiunta o di quella che dovesse risultare dovuta, oltre interessi come ria e comunque per il fideiussore sempre nei limiti della garanzia prestata;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato l' Parte_1 nonché in proprio il Sig. Parte_2 proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 274/2022 (n. 627/2022 R.G.), emesso, ad istanza nella qualità di mandataria di Controparte_1
22 ( pubblicato il 7.04.2022), Controparte_2 giunto agli opponenti il pagamento dell'importo di euro 305.588,48 oltre agli interessi come da domanda e alle spese del procedimento di ingiunzione liquidate in euro 4.185,00 per compensi professionali e in euro 634,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
Il predetto decreto veniva munito della provvisoria esecutività solo con riferimento alla persona del fideiussore . Parte_2
In via di estrema sintesi a fondamento dell'opposizione – gli opponenti hanno dedotto i seguenti motivi:
- il difetto di legittimazione attiva della e la carenza di prova della cessione Controparte_2 da parte dell'originaria titolare dei crediti derivanti dai rapporti contrattuali intercorsi tra l' e la Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A., poi incorporata in Parte_1
Controparte_4
- la nullità (totale o, in subordine, parziale) della fideiussione prestata da per Parte_2 violazione della L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a);
- quanto al c/c n. 5008: la carenza di prova documentale del credito, mancando gli estratti conto concernenti il rapporto a far data dall'apertura dello stesso;
l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi e l'illegittimo esercizio dello ius variandi;
l'illegittima applicazione di c.m.s.; l'applicazione di spese e oneri non pattuiti;
- quanto al c/c n. 546: la carenza della documentazione attestante il credito;
la mancata prova della legittimità dell'addebito iniziale ricollegabile al finanziamento n. 65810533; l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi;
la mancata pattuizione di tassi debitori per apertura di credito, pur risultando il contratto di c/c affidato;
l'illegittimo esercizio dello ius variandi e l'addebito di competenze non pattuite;
l'usurarietà del tasso di interessi applicato;
pagina 3 di 26 - quanto al c/c n. 547: la carenza della documentazione attestante il credito;
la mancata prova della legittimità dell'addebito iniziale ricollegabile al finanziamento n. 65644485; l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi;
la mancata pattuizione di tassi debitori per apertura di credito, pur risultando il contratto di c/c affidato;
l'illegittimo esercizio dello ius variandi e l'addebito sul conto di altre competenze non pattuite;
l'usurarietà del tasso di interessi applicato;
- quanto al c/c n. 47003: la carenza della documentazione attestante il credito;
l'applicazione di interessi non pattuiti ovvero di spese non pattuite e di operazioni con valuta diversa da quella reale;
- quanto al c/c n. 47004: la carenza della documentazione attestante il credito;
l'applicazione di interessi non pattuiti ovvero di spese non pattuite e di operazioni con valuta diversa da quella reale.
Costituitasi in giudizio la nella qualità di Controparte_1 mandataria di pretese attoree, Controparte_2 chiedendone i osi alla richiesta di sospensione della provvisoria esecutività già concessa in favore del fideiussore, ed insistendo per contro nella concessione della provvisoria esecuzione quanto alla debitrice principale.
All'esito della prima udienza tenutasi in forma cartolare del 8.11.2022, con ordinanza riservata del successivo 13.11.2022, il GI, sulla scorta della insufficienza della prova offerta quanto alla dedotta titolarità del credito nonché sulla incompletezza del dato documentale offerto quanto ai rapporti di conto correnti posti a base della pretesa creditoria ( peraltro ante 1.7.2000) sospendeva la provvisoria esecuzione già concessa, rigetta la richiesta di ulteriore concessione della stessa quanto alla debitrici principale, assegnando termine per la introduzione del giudizio di media conciliazione obbligatoria.
All'esito negativo del predetto, concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 186 c.p.c., la causa veniva istruita con la sola consulenza tecnica di ufficio e pervenuta alla scrivente in sede decisoria come da decreto di Variazione Tabellare 18/24.
All'esito della nuova udienza tenutasi in forma cartolare del 27.1.2025, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusione rassegnate dalle parti e concessione di termini per il deposito di memorie e repliche di cui all'art. 190 c.p.c., nella loro massima estensione.
*** *** ***
In via preliminare, l'opposizione è procedibile in quanto ha avuto luogo, in corso di causa, il tentativo di mediazione previsto dall'art. 5 comma 1-bis D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 in materia di contratti bancari.
Passando al merito dell'opposizione, si ritiene doveroso premettere che il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo non ha ad oggetto il riesame delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo, ma l'accertamento del diritto sostanziale sottostante al ricorso monitorio, sulla base delle prove acquisite nella fase a cognizione piena, in cui il pagina 4 di 26 giudice “è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonché sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori dalle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso” (cfr. Cass. n. 1184/2007; Cass. n. 3649/2012).
Dunque, nel giudizio di cognizione che si apre a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, mentre l'opposto assume la veste sostanziale di attore, l'opponente assume la posizione di convenuto con diversa ripartizione dell'onere probatorio, nel senso precisato e ribadito dalle Sezioni Unite della Cassazione con la pronuncia n. 13533/01.
Nella predetta sentenza la Corte ha affermato che grava sul creditore che agisca per l'adempimento l'onere di provare la fonte negoziale o legale del suo diritto, mentre grava sul debitore l'onere di provare l'avvenuto adempimento ovvero l'esistenza di fatti modificativi o estintivi dell'altrui pretesa.
Anzitutto, gli opponenti hanno contestato la mancata prova della titolarità del credito in capo alla cessionaria intervenuta nel presente giudizio a mezzo della mandataria CP_5 anto non vi sarebbe la prova dell'avvenuta cessione del Controparte_6 credito a quest'ultima.
Sulla carenza di legittimazione attiva
In proposito, si rammenta che la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in modo da fornire la prova della propria legittimazione processuale e sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (cfr. Cass. Civ. 2022 n. 5857; Cass. Civ. 2022 n. 20739; Cass. Civ. 2020 n. 24798).
Va subito precisato che, a onta di quanto dedotto dall'opponente, la cessione del credito, anche in sede di operazioni di cartolarizzazione, non richiede la forma scritta ex art. 1350 c.c. (cfr., in termini, Trib. Milano sent. n. 7350/2021).
Al contrario, ai fini della dimostrazione della stessa, può essere sufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (“in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”, cfr. Cass. Civ. 28.06.2022 n. 20739; Cass. Civ. 2020/4334; Cass. Civ. 2019/15884; Cass. Civ. 2019/17110).
pagina 5 di 26 Come affermato altresì dalla giurisprudenza di merito, in via maggioritaria (cfr. anche la consolidata giurisprudenza della Corte d'Appello di Firenze, ex multis sent. nn. 2234/2022, 2377/2022, 2431/2022), alla quale il Tribunale ritiene di aderire, la cessionaria può dare prova dell'inclusione del credito oggetto di contenzioso nell'avvenuta cessione mediante la produzione di uno dei seguenti documenti:
a) dell'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, con la specifica indicazione del credito ceduto (con indicazione del “NDG” specifico) anche per il tramite di rinvio a sito internet di riferimento;
b) del contratto di credito unitamente all'elenco delle posizioni cedute e delle relative anagrafiche;
c) di eventuali comunicazioni stragiudiziali (si pensi alla missiva) con cui sia stata data adeguata notizia della cessione;
d) delle dichiarazioni confessorie della cedente.
Orbene, nella specie, pur essendo condivisibile il percorso argomentativo seguito dal precedente giudicante che nel rigettare tutte le istanze dirette alla conferma e/o concessione della provvisoria esecutività dell'opposto decreto ha osservato che “ se è vero che la prova della cessione può essere fornita con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale (v. Cass. n. 10200/2021 citata dall'opposta), è pur vero che, allo stato, non vi è prova della titolarità del diritto in capo all'opposta, anche considerato che la stessa si è riservata -in sede di comparsa di costituzione- di depositare soltanto nel corso del giudizio le dichiarazioni scritte con cui la cedente dà atto dell'avvenuta cartolarizzazione dei crediti”, all'esito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., la convenuta opposta ha offerto prova incontrovertibile della propria legittimazione attiva, depositato la dichiarazione di cessione del credito rilasciata dalla cedente con indicazione specifica dei crediti vantati ( e ceduti) nei confronti di Parte_1 codice 0000000017881798 tutti rinvenibili nell' C.F._5 compar stituzione e risposta ( cfr allegato alla seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.):
• codice del rapporto di credito numero: 00/65992256;
• codice del rapporto di credito numero: 68657100000047004;
• codice del rapporto di credito numero: 68657100000000546;
• codice del rapporto di credito numero: 00/65644485;
• codice del rapporto di credito numero: 00/65810533;
• codice del rapporto di credito numero: 68657100000000547;
• codice del rapporto di credito numero: 68657100000047003
A fronte della dettagliata descrizione dei crediti oggetto di cessione, con tanto di indicazione di codici che contraddistinguono il debitore principale ceduto, pur se fornita in corso di causa la contestazione sollevata dagli opponenti deve considerarsi infondata, posto che alla pagina 6 di 26 iniziale allegazione probatoria dell'avvenuta cessione e delle caratteristiche dei crediti ceduti mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica IAna n. 138 del 23 novembre 2019 – Parte Seconda – Foglio delle Inserzioni (cfr. doc. 03 del fascicolo monitorio) ed elencati in una lista depositata presso il Notaio di Milano, Persona_2 pubblicata anche sui siti web www.prelios.com (https://prel zazioni) e www.intesasanpaolo.com (https://www.intesasanpaolo.com/it/common/footer/operazioni-cessione.html) (cfr. docc. 05, 06 e 07 fasc. opposizione convenuto), si è aggiunta in via definitiva la riferibilità del codice del rapporto di credito alla posizione relativa alla debitrice principale. CP_7
In conclusione, sussiste ed è stata provata la legittimazione attiva della cessionaria.
Sulla nullità (totale o, in subordine, parziale) della fideiussione prestata da
per violazione della L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a); Parte_2
Preliminarmente occorre precisare che detta questione si atteggia quale eccezione avente rilievo meramente incidentale, in quanto volta a far accertare senza efficacia di giudicato l'invalidità negoziale dedotta dall'opponente al fine di paralizzare la pretesa creditoria di cui al decreto ingiuntivo opposto.
La tematica assai dibattuta in un recente passato, risulta ampiamente composta dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza del 30/12/2021, n. 41994, con cui è stato affermato che “I contratti di fideiussione omnibus"a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
Tale pronuncia trae appunto origine dal provvedimento della Banca d'IA n. 55/2005, con cui è stata ravvisata la contrarietà all'art. 2, c. 2 lett. a) della L. n. 287/1990 degli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI nel 2003 per la stipula delle fideiussioni omnibus, nella misura in cui venivano applicate in modo uniforme dalle banche associate.
In particolare, l'art. 2 prevedeva la cosiddetta “clausola di reviviscenza” e imponeva al fideiussore di “rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”; l'articolo 6, cd. clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., disponeva che “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato” e, infine, l'articolo 8 prevedeva la cd. clausola di sopravvivenza, in virtù della quale
“qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”.
pagina 7 di 26 Nel caso di specie, il fideiussore sembra sostenere che la fideiussione in contestazione sarebbe stata stipulata in conformità allo “schema” predisposto dall'Associazione Bancaria IAna nel 2003 contrastante con il divieto di intese anticoncorrenziali di cui all'art. 2, II co., lett. a della L. n. 287/1990.
In realtà, a ben vedere, le clausole inserite nella fideiussione del 3.1.1996 non riproducono pedissequamente il contenuto degli articoli tacciati di nullità, di cui allo schema ABI del 2003; ed altrimenti non potrebbe essere dato che si tratta di garanzia prestata ben 7 ( sette ) anni prima;
peraltro che il contenuto non sia specularmente identico a quello delle intese vietate è circostanza pacificamente ammessa dalla stessa difesa del garante che a pag. 7 della di lui comparsa parla di tenero “ pressochè identico “.
A tal proposito, si deve ribadire che le disposizioni cui fa riferimento l'orientamento della giurisprudenza di legittimità sopra richiamato sono contenute nel Provvedimento della Banca d'IA n. 55/2005 che si riferiva a moduli in uso all'epoca, mentre la garanzia in questione risulta sottoscritta molti anni prima (nel 1996) e non risulta neanche allegato che in essa siano state inserite clausole oggetto di altra intesa anticoncorrenziale, né – come detto - risulta l'eguaglianza tra il testo in concreto sottoscritto e quello previsto nei moduli utilizzati nel periodo antecedente al provvedimento della Banca d'IA.
D'altra parte, deve evidenziarsi che, come affermato dalle stesse Sezioni Unite da ultimo richiamate, sono nulle soltanto le clausole che riproducono “pedissequamente” il contenuto di quegli articoli (2, 6 e 8) inseriti nello schema contrattuale predisposto dall'ABI in tema di fideiussione (“la nullità dell'intesa a monte determina, dunque, la nullità derivata del contratto di fideiussione a valle, ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della Banca d'IA n. 55/2005 (nn. 2,6 e 8) che, peraltro, ha espressamente fatto salve le altre clausole”, Sez. Un. 41994/2021 cit.); diversamente opinando, dovrebbe dirsi che, ad esempio, l'art. 1957 c.c. non potrebbe più essere derogato nei rapporti con gli istituti di credito, affermazione naturalmente non condivisibile, stante la riconosciuta derogabilità della disposizione de qua (cfr. sul punto Cass. VI, n. 28943/2017; Cass. VI, n. 21867/2013).
Si rammenta, poi, che la più recente giurisprudenza ha sottolineato che il carattere uniforme dell'applicazione della clausola contestata è certamente elemento costitutivo della pretesa attorea, essendo la sua necessità pacificamente prevista nel provvedimento della Banca d'IA su cui l'attore fonda, in buona sostanza, la sua pretesa.
In quanto elemento costitutivo del diritto vantato, dunque, esso doveva essere provato dall'attore, secondo la regola generale di cui all'art. 2967 c.c..
Invero, premesso che le intese vietate e quindi nulle sono quelle che “abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza e che la standardizzazione contrattuale è anticoncorrenziale nel caso in cui gli schemi contrattuali prevedano clausole, incidenti su aspetti importanti del negozio, che impediscano un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti”, si rileva che, anche allorquando lo schema contrattuale della singola fideiussione sottoposta all'attenzione del giudice appaia speculare rispetto a quello stigmatizzato dalla Banca d'IA, ciò non esclude pagina 8 di 26 che vi fossero nello stesso periodo banche che offrivano delle condizioni fideiussorie più favorevoli e migliori di quelle materialmente sottoscritte dal garante.
Nel caso di specie manca tanto l'allegazione quanto la prova di tale applicazione uniforme nel periodo del 1996 o comunque coevo alla sottoscrizione della fideiussione oggi sub iudice, a tacer del fatto che appare tutt'altro che pacifico se per i periodi anteriori e/o successivi a quello oggetto di indagine da parte della Banca d'IA, possa operare con carattere estensivo ovvero retroattivo un siffatto accertamento di intesa vietata.
Solo ad abundantiam, va rimarcato che il “recepimento” in contratto di clausole conformi a quelle ritenute portato di intese restrittive della concorrenza non potrebbe comportare la nullità dell'intero contratto ma solo una nullità parziale, relativa esclusivamente alle
“pattuizioni” conformi allo “schema” predisposto dall'Associazione Bancaria IAna nel 2003 (cfr. Cass. Sez. Un. n. 41994/2021 cit.); invero, nonostante le cennate pattuizioni, la fideiussione conserva la sua struttura fondamentale e resta integra e lecita la funzione economico-sociale perseguita da entrambi i contraenti per modo che non vi è ragione di ritenere che, senza le clausole pretesamente nulle, le parti non sarebbero addivenute alla conclusione del contratto.
Per quanto sopra la fideiussione oggetto della presente fattispecie è pertanto, da considerare valida e legittima nella quale è prevista espressamente la rinuncia al beneficio del termine ex art. 1957, ritenuto pacificamente disposizione a carattere derogabile.
La decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione, prevista dall'art. 1957 c.c. non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, e può di conseguenza essere derogata dalle parti sia esplicitamente, sia implicitamente attraverso un comportamento concludente.
Pertanto, la decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria ai sensi dell'art. 1957 c.c., per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può formare oggetto di rinuncia preventiva da parte del fideiussore, trattandosi di pattuizione affidata alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, da parte del fideiussore, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore.
Risulta pertanto non meritevole di accoglimento anche la doglianza in merito alla decadenza della ai sensi dell'art. 1957 c.c. sollevata dagli opponenti.
Censure relative ai conti corrente accesi dalla società debitrice principale
Giova ora premettere, ai fini della delimitazione del thema decidendum, che la società attrice ha instaurato il presente giudizio al fine di far dichiarare la nullità dei contratti nn. 5008, 546, 547, 47003 e 47004 per carenza di prova documentale, nonché per sentire accertare l'applicazione di competenze illegittime al contratto di conto corrente ordinario e ottenere l'accertamento di quanto indebitamente versato all'Istituto di credito cedente.
Per contro, la convenuta ha eccepito;
l'intervenuta prescrizione del diritto azionato da pagina 9 di 26 controparte;
la carenza di prova delle domande avversarie, nonché la loro infondatezza nel merito.
Tanto precisato, va allora chiarito qual è il riparto dell'onere probatorio nel caso in cui, nell'ambito di una controversia bancaria, ad agire in giudizio sia il correntista.
Va rammentato che nei giudizi promossi dal “cliente” – correntista o mutuatario - per far valere la nullità di clausole contrattuali o l'illegittimità degli addebiti in conto corrente, in vista della ripetizione di somme richieste dalla banca in applicazione delle clausole nulle o, comunque, in forza di prassi illegittime, grava senz'altro sulla parte attrice innanzitutto l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e, in secondo luogo, l'onere di fornire la relativa prova.
Infatti, in ossequio alle regole generali in tema di onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., in caso di ripetizione di indebito incombe all'attore fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento ma anche della mancanza di causa debendi ovvero del successivo venir meno di questa (cfr. ex multis Cass. n. 11294/2020).
Sicché, il correntista che intenda far valere il carattere indebito di talune poste passive – assumendo che le stesse siano il portato dell'applicazione di interessi usurari o di clausole imposte unilateralmente dalla banca a seguito di illegittimo esercizio di ius variandi, ovvero dell'addebito di spese, commissioni o altre “voci” non dovute - ha lo specifico onere di produrre non solo il contratto costituente il titolo del rapporto dedotto in lite, ma anche gli estratti conto periodici dalla data di avvio del rapporto.
Il principio richiamato subisce una deroga (in verità soltanto apparente) nelle ipotesi in cui il correntista deduca che non è stato stipulato alcun rapporto contrattuale;
in tal caso, infatti, sarà onere dell'Istituto che afferma l'avvenuta stipulazione per iscritto del contratto di offrirlo in produzione, non potendo in tal caso gravare sul correntista la prova di un fatto negativo come quello dell'insussistenza della forma scritta del contratto.
D'altra parte, in assenza del contratto scritto, che deve riportare la indicazione del tasso pattuito e delle altre condizioni convenute, la banca non avrebbe titolo per addebitare interessi convenzionali in misura superiore al tasso legale, commissioni e spese, con la conseguenza che andrebbe accolta la domanda di nullità per carenza della forma scritta del contratto. Per impedire ciò, la banca ha, dunque, l'obbligo di conservare il contratto bancario sino a dieci anni successivi alla conclusione del rapporto, ovverosia fintanto che il cliente può esercitare la azione di ripetizione ex art. 2033 c.c..
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la mancanza di forma scritta dei contratti di apertura del rapporto e dei conti anticipi determina la nullità totale degli stessi, con conseguente impossibilità di applicare qualsivoglia interesse, spesa o commissione, non risultando queste pattuite per iscritto.
Calati questi principi di diritto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dove l'opponente è convenuto sostanziale e l'opposto è attore sostanziale occorre spendere alcune brevi considerazioni sulla deduzione del c.d.” saldo zero” ad opera della difesa attorea nella ipotesi in cui l'ente di credito convenuto ( ndr la cessionaria) non produca la pagina 10 di 26 serie integrale degli e.c., dalla data di apertura dei conti correnti oggetto di giudizio sino alla loro chiusura, da identificarsi nel caso di specie alla data di cessione del credito.
Come da pacifica giurisprudenza della Suprema Corte nei rapporti bancari di conto corrente, esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, riportando il primo dei disponibili un saldo iniziale a debito del cliente, occorre distinguere il caso in cui il correntista sia convenuto da quello in cui sia attore in giudizio.
Nella prima ipotesi l'accertamento del dare e avere può attuarsi con l'impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto;
possono inoltre valorizzarsi quegli elementi, quali ad esempio le ammissioni del correntista stesso, idonei quantomeno ad escludere che, con riferimento al periodo non documentato da estratti conto, questi abbia maturato un credito di imprecisato ammontare (tale da rendere impossibile la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti per il periodo successivo), così che i conteggi vengano rielaborati considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti;
in mancanza di tali dati la domanda deve essere respinta.
Nel caso di domanda proposta dal correntista, l'accertamento del dare e avere può del pari attuarsi con l'utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto;
ci si può inoltre avvalere di quegli elementi i quali consentano di affermare che il debito, nell'intervallo temporale non documentato, sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che permettano addirittura di affermare che in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso;
diversamente si devono elaborare i conteggi partendo dal primo saldo debitore documentato. (Cassazione civile, Sez. VI-1, ordinanza 13 gennaio 2020, n. 330, Sentenza n. 11543 del 02/05/2019(Rv. 653906 - 01)
Ora nel caso di specie la documentazione acquisita in corso di giudizio è la seguente:
• contratto di c/c ordinario n. 546 del 22.12.2014 aperto presso Banca CR Firenze spa;
• contratto di c/c ordinario n. 547 del 22.12.2014 aperto presso Banca CR Firenze spa;
• contratto di c/c infruttifero n. 47003 del 24.04.2015 aperto presso Banca CR Firenze spa;
• contratto di c/c infruttifero n. 47004 del 24.04.2015 aperto presso Banca CR Firenze spa;
• contratto di c/c ordinario n. 5008 con concessione di apertura del 29.12.1995;
• certificato ex art.50 TUB di del 7.2.2022; • relazione tecnica di parte CP_2 convenuta del Dr. Persona_3
• estratti conto bancari:
- del c/c n. 5008 al 31.12.2000 del solo 4° trimestre 2000;
- sempre del c/c n. 5008 dal 3°trim. 2009 al 25.11.2019; -
pagina 11 di 26 - del c/c n. 546 dal 4° trim. 2014 al 25.11.2019;
- del c/c n. 547 dal 4° trim. 2014 al 25.11.2019; o del c/c n. 47003 dal 2° trim. 2015 al 25.11.2019;-
- del c/c n. 47004 dal 2° trim. 2015 al 25.11.2019.
E' opportuno aggiungere che come divisibilmente già osservato dal CTU nelle notazioni preliminari che la cessione dei n. 5 rapporti di c/c da Banca Intesa OL a è CP_2 sostanzialmente assimilabile ad una chiusura dei c/c; - la certificazione ex ar el 7.2.2022 prodotta da evidenzia successivamente all'acquisto dei crediti ulteriori CP_2 interessi maturati a f dal 25.11.2019 al 7.2.2022, per i quali non viene CP_2 individuato il tasso applicat lità di calcolo;
- i c/c intrattenuti dalla società correntista sono dunque cinque, tuttavia oggetto di analisi sono stati soltanto tre visto che sui c/c n. 47003 e n. 47004, aventi natura infruttifera, non sono stati addebitati/conteggiati interessi, spese o competenze di altra natura;
- tutti i contratti di c/c, al momento della loro apertura, risultano sottoscritti dalla società correntista.
Ora poste queste premesse non comprendere la giudicane onoraria per quel motivo il CTU abbia formulato due ipotesi del primo saldo contabile documentato prodotto in giudizio, posto che in aderenza all'orientamento giurisprudenziale sopra cennato, per “ primo saldo utile documentato” si deve intendere il primo saldo prodotto agli atti del giudizio ancorchè poi segua, come in effetti si dirà infra, un periodo di assenza totale di e.c., per poi riprendere da una certa data in poi senza soluzione di continuità sino alla chiusura avvenuta con la cessione alla data del 25.11.19.
Conseguentemente il primo saldo documentato prodotto agli atti del giudizio, va individuato in quello del 3° trimestre 2000( prodotto dalla parte attrice opponente), portato a “0” visto che il saldo a quella data risultava negativo (a debito del correntista) per lire 39.707.101, pari ad €- 20.507,01 ( ipotesi A).
Sul merito della opposizione
Premesso che per i vari rapporti di conto corrente gli attori opponenti hanno tratteggiato pressochè identiche doglianze, appare opportuno, anche ai fini di una miglior comprensione del percorso decisionale seguito da questa giudicante onoraria, dar conto delle più recenti posizioni assunte dalla giurisprudenza di legittimità in tema di l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi, di mancata pattuizione di tassi debitori, di l'illegittimo esercizio dello ius variandi e l'addebito sul conto di altre competenze non pattuite;
infine l'usurarietà del tasso di interessi applicato.
1. Quanto alla doglianza concernente l'illegittima applicazione dell'anatocismo, giova rammentare che la questione della capitalizzazione degli interessi relativi ai rapporti bancari è stata sottoposta nel tempo a diversi regimi giuridici.
Per lungo tempo, la giurisprudenza ha ritenuto legittima tale pratica degli Istituti di credito, equiparandola ad un uso normativo. Tuttavia, tale orientamento è stato ribaltato a partire dal 1999, quando la Corte di Cassazione ha ritenuto nulle le clausole in esame, perché non fondate su di un uso normativo, bensì su un mero uso negoziale.
pagina 12 di 26 È quindi intervenuto il legislatore con l'art. 120 T.U.B., al 2° co., aggiunto dal d.lgs. n. 342/1999, così disponendo: “Il C.I.C.R. stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”. Il 2° co. dell'art. 2 della cit. delib. a sua volta, dispone: “Nell'àmbito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori”.
Inoltre, la sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost., l'art. 25, comma terzo, d.lgs. n. 342 del 1999, che aveva fatto salva la validità e l'efficacia - fino all'entrata in vigore della delibera C.I.C.R. di cui al comma 2 del medesimo art. 25 - delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza. Di conseguenza, tali clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, c.c., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo.
Il quadro normativo risulta ulteriormente mutato dall'1.1.2014, per effetto dell'entrata in vigore della Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità per il 2014), che ha nuovamente modificato il secondo comma dell'art. 120 TUB, prevedendo espressamente che “Il C.I.C.R. stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.
La nuova norma pare assicurare solo la medesima scansione temporale (mensile, trimestrale, ecc.) della liquidazione degli interessi di tutte le operazioni di dare e avere, ma senza alcuna capitalizzazione. In seguito, è intervenuto il D.L. 18/2016, convertito in L. 49/2016, il cui art. 17 bis, comma 1, ha modificato nuovamente l'art. 120, comma 2, T.U.B. La nuova disposizione recita espressamente che: “Il C.I.C.R. stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno […]”. La delibera del C.I.C.R. è stata emanata solo in data 3.8.2016.
Quindi, con la novella del 2016 è stata reintrodotta la possibilità di produzione di interessi sugli interessi, attraverso l'addebito degli stessi in conto capitale, purché ciò sia autorizzato dal cliente. In conclusione, alla luce della normativa che ha via via disciplinato la materia, deve ritenersi che la capitalizzazione degli interessi possa ritenersi legittima (purché con la medesima periodicità per interessi debitori e creditori) nei periodi intercorrenti tra l'entrata in vigore della delibera C.I.C.R. del 9.2.2000 sino all'1.1.2014 (data di entrata in vigore della Legge n. 147/2013), nonché per il periodo successivo all'entrata in vigore del D.L. 18/2016, pagina 13 di 26 convertito in L. 49/2016.
Quanto al periodo intermedio (2014-2016), nel disallineamento tra normativa primaria e secondaria, si discute se fino alla data di emissione della nuova delibera attuativa da parte del ai sensi dell'art. 120 T.U.B. come modificato dalla Legge di Stabilità 2014, l'anatocismo debba ritenersi ancora ammesso nelle operazioni bancarie nel rispetto delle disposizioni della Delibera del 2000, o debba ritenersi illegittimo alla luce dell'intervenuta modifica dell'articolo.
La modifica introdotta con la Legge n. 147/2013 è invero di infelice formulazione e di dubbia interpretazione, sia in relazione alla sua effettiva portata, in quanto da un lato la norma è chiaramente volta ad escludere il fenomeno dell'anatocismo e dall'altro fa riferimento ad "interessi periodicamente capitalizzati" ed a "successive operazioni di capitalizzazione" e, in ogni caso, nulla dice sulle modalità di pagamento degli interessi, sia in relazione alla sua immediata efficacia;
sotto quest'ultimo profilo, parte della giurisprudenza ha sostenuto che la norma medesima, in quanto sufficientemente dettagliata, sarebbe immediatamente applicabile e, di conseguenza, vieterebbe l'anatocismo a partire dall'1.1.2014, data della sua entrata in vigore secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 749 legge cit.
Tuttavia, come evidenziato da altra parte della giurisprudenza, tale interpretazione appare in contrasto rispetto al dato letterale, in particolare col fatto che, per come appena evidenziato, la norma demanda al C.I.C.R. di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria;
essa cioè, dopo avere fissato dei principi generali cui il C.I.C.R. deve attenersi, tra i quali in particolare il divieto di capitalizzazione degli interessi, delega al C.I.C.R. medesimo il compito di dettare la disciplina di dettaglio e, in questo senso, non ha portata immediatamente precettiva perchè presuppone che il C.I.C.R. abbia proceduto ad emanare la relativa normativa;
ciò si spiega, probabilmente, da un lato per l'elevato tecnicismo della materia, che necessita l'intervento da parte di un organo tecnico, e dall'altro per la necessità di prevedere un periodo transitorio, anche al fine di consentire alle banche di aggiornare la propria modulistica ed il proprio software di calcolo rispetto all'intervenuto mutamento legislativo.
In questa prospettiva, il fatto che il C.I.C.R. non abbia emanato alcuna disposizione sino a quando lo stesso legislatore è ulteriormente intervenuto modificando ancora l'art. 120 T.U.B., induce a ritenere che il testo dell'art. 120 T.U.B. citato supra - contenente il divieto di anatocismo - non sia immediatamente applicabile e, di fatto, non sia mai entrato concretamente in vigore. Ciò non determina alcun vuoto normativo ma, piuttosto, l'ultrattività del principio della capitalizzazione a condizione di reciprocità stabilito dalla delibera C.I.C.R. 9.2.2000.
In senso contrario, infatti, non vale evidenziare che l'abrogazione del precedente art. 120 T.U.B. determinerebbe il venir meno della norma che autorizzava il C.I.C.R. all'emanazione della delibera 9.2.2000, in quanto l'art. 161 comma 5° T.U.B., disposizione introdotta sin dall'approvazione dell'originario testo normativo e rimasta immutata nel corso del tempo, dispone che "Le disposizioni emanate dalle autorita' creditizie ai sensi di norme abrogate o pagina 14 di 26 sostituite continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo". Conseguentemente, l'anatocismo non deve essere eliminato nel periodo dall'1.01.2014 all' 1.10.2016 ove sia stato applicato con la medesima periodicità (trimestrale, anziché annuale come previsto dalla delibera del 3.8.2016), perché l'art. 120 T.U.B. di cui alla Legge di Stabilità 2014, non era norma immediatamente esecutiva atteso il rimando, nella disposizione stessa, ad una delibera C.I.C.R. volta a stabilire le modalità ed i criteri per la produzione di interessi.
Pertanto, sino all'adozione della delibera C.I.C.R. Delibera 3 agosto 2016, che ha previsto, quale termine d'attuazione, il 1° ottobre 2016, il novellato art. 120 T.U.B. non ha dunque avuto efficacia applicativa concreta (cfr. Corte d'Appello di Torino, 20.03.2019, n. 509), con conseguente applicazione di quanto previsto dalla Delibera C.I.C.R. del 2000. Deve, oltretutto precisarsi che la violazione persiste anche per il tratto successivo all'entrata in vigore della delibera CICR 9.2.000 che prevede la regola della pari periodicità alla chiusura, se non sono presenti in atti variazioni delle condizioni contrattuali ex art. 118 T.U.B., né espresse pattuizioni del regime di capitalizzazione, né, infine, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e la successiva comunicazione per iscritto al cliente ex art. 7, comma 2 Delib. C.I.C.R..
Nel caso di specie, la C.T.U., premessa l'eliminazione di ogni competenza per il periodo antecedente ai contratti, ha dato atto che” relativamente ai c/c 546 e 547, come a partire dal 4° trimestre 2016 (dal 1 ottobre 2016) la banca non abbia più conteggiato interessi con periodicità trimestrale, bensì annuale e l'addebito sia avvenuto sul c/c il primo marzo dell'anno successivo. Non è stata rinvenuta nei documenti di causa l'espressa autorizzazione del cliente all'addebito sul c/c ex art. 4 comma 5 della delibera CICR del 3.8.2016 e pertanto tali competenze sono state ricalcolate annualmente ma complessivamente capitalizzate solo alla fine del rapporto.
Per contro con riferimento al c/c 5008, aperto il 29.12.1995, il contratto allora stipulato prevedeva la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e la capitalizzazione annuale per quelli creditori.
Tuttavia, non avendo il CTU la disponibilità dei c/c non ha potuto effettuare i ricalcoli come richiesto dal quesito.
A partire dal primo estratto conto disponibile (3° trimestre 2009) ha rilevato “come la banca abbia applicato anche in questo caso la reciproca capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e creditori ed anche in questo caso a partire dal 4° trimestre 2016 la banca non abbia più conteggiato interessi con periodicità trimestrale, bensì annuale e l'addebito sia avvenuto sul c/c il primo marzo dell'anno successivo. Non è stata rinvenuta nei documenti di causa l'espressa autorizzazione del cliente all'addebito sul c/c ex art. 4 comma 5 della delibera CICR del 3.8.2016 e pertanto tali competenze sono state ricalcolate annualmente ma complessivamente capitalizzate solo alla fine del rapporto”.
2. Quanto all'accertamento del tasso di interesse passivo il CTU ha accertato chee quanto al c/c 5008il tasso di interesse passivo è determinato nel contratto originario al momento della concessione dell'affidamento, prevedendo in quella sede anche lo ius variandi;
diversamente per i c/c 546 e 547 viene determinato soltanto un “Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate per gli sconfinamenti”. pagina 15 di 26 A fronte della pattuizione di un interesse debitore convenzionale nessuna altra ipotesi doveva essere coltivata dal CTU, posto che l'applicazione del c.d. Tasso sostitutivo BOT, come indicato in quesito, risulta possibile solo in assenza di pattuizione.
3. Quanto all'usura lamentata dall'attrice, in via generale si rammenta che il legislatore è intervenuto sul tema con la Legge n. 108 del 1996, che si caratterizza per la previsione di una usura “oggettiva”, con individuazione di un tasso soglia, che era inizialmente il tasso medio (TEGM) risultante dall'ultima rilevazione operata dal Ministro del tesoro, ora Ministro dell'economia e delle Finanze, aumentato della metà.
Oggi, a seguito della previsione contenuta nel DL n. 70 del 2011, è pari al tasso medio aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali (con la precisazione che la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere però superiore a otto punti percentuali).
L'attuale art. 644, 4° co. c.p. stabilisce che per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito.
Ai fini della individuazione del tasso soglia è previsto l'intervento della che deve fornire le indicazioni alle banche e agli operatori finanziari autorizzati per la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi (TEGM).
Le Istruzioni della provvedono quindi alla classificazione delle operazioni omogenee rispetto alle quali attuare la rilevazione dei tassi medi e all'individuazione delle commissioni, remunerazioni e delle spese collegate all'erogazione del credito che devono essere incluse nelle rilevazioni statistiche, oltre che alla classificazione delle altre voci che devono essere escluse.
Con riferimento a tali istruzioni va, pertanto, individuato il tasso soglia, tenuto però conto di quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella pronuncia n. 16303/2018, secondo cui -per il periodo compreso tra l'entrata in vigore della L. 108/1996 ed il 31.12.2009- la base di calcolo da confrontare con il tasso soglia va determinata effettuando la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (C.M.S.) eventualmente applicata rispettivamente con il tasso soglia e con “la C.M.S. soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della C.M.S. media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 108, compensandosi, poi, l'importo dell'eventuale eccedenza della C.M.S. rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati.
In ordine, poi, al fenomeno della c.d. usura sopravvenuta, la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 24675 del 19.10.2017 ha sancito la validità della clausola contrattuale contenente un tasso di interesse che, sebbene pattuito lecitamente, abbia superato al momento del pagamento il tasso soglia.
pagina 16 di 26 Invero le Sezioni Unite, nelle ipotesi di superamento del tasso soglia in un momento successivo a quello in cui il tasso di interesse è stato pattuito, hanno perentoriamente escluso non solo la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale contenente il tasso di interesse ma anche il ricorso al canone della buona fede nell'esecuzione del contratto in virtù del quale sarebbe stata scorretta la pretesa di pagamento di un tasso di interesse divenuto usurario ovvero sopra soglia, enunciando il seguente principio di diritto: “allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula;
né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto”.
Il principio consolidatosi in giurisprudenza secondo cui non rileva se il tasso d'interesse ha superato la cd. soglia usuraria nel corso del rapporto si applica, secondo questa giudicante onoraria, anche al contratto di conto corrente quando la misura del tasso di interessi variabile fosse sotto soglia al momento della sottoscrizione, trattandosi pur sempre di un principio di portata generale applicabile a tutti i rapporti contrattuali (cfr. in senso conforme Tribunale Perugia sez. II, 03/08/2021, n.1126; Corte appello, Milano , sez. I , 26/07/2021, n. 2429; Tribunale , Padova , sez. II , 07/07/2021 , n. 1369; Tribunale , Pistoia , sez. I , 20/01/2021 , n. 64; Tribunale , Arezzo , 16/04/2020 , n. 277, tutte su dejure).
E, infatti, “una volta valorizzato l'esclusivo dato normativo dell'art. 644 c.p., non risulta possibile procedere ad approcci differenziati, a seconda che si verta in tema di contratto di mutuo o di conto corrente, alla problematica inerente la ravvisabilità di profili usurari.
L'unicità del dato normativo, e la sua strutturazione ermeneutica ancorata al solo momento genetico del rapporto, preclude la possibilità di valorizzare l'usura c.d. “sopravvenuta” nei rapporti di conto corrente (salvo che si tratti di usura derivante da modifica delle condizioni originaria, nel quale caso, più che di usura sopravvenuta, si è in presenza di una “nuova” usura originaria).
L'usura si presenta dunque suscettibile di venire in rilievo esclusivamente con riferimento alle pattuizioni originarie, ed al momento delle stesse” (Trib. Arezzo cit).
Nel caso che qui occupa il CTU, con motivazione logica, aderente ai su cennati principi, ha accertato che i c/c n. 546 e n. 547 sono risultati entrambi, al momento della pattuizione originaria, non usurari, tenendo conto delle soglie così come determinate dal richiamato decreto del Ministero dell'Economia relativo al 4° trimestre 2014.
Per il c/c n. 5008, la verifica dell'usura a seguito delle variazioni, intervenute (ius variandi applicato) peggiorative rispetto a quanto contrattualizzato, ha riguardato il 2°, 3° e 4° trimestre 2013 ed il 1°, 2° e 3° trimestre 2014: “ In questo caso, nel rispetto del quesito, il sottoscritto ha proceduto ad eliminare gli interessi passivi per il periodo intercorrente tra la suddetta pattuizione sopra soglia ed il momento in cui sia stata effettuata una nuova pattuizione del tasso di interesse (anche a seguito dell'esercizio dello ius variandi) inferiore al tasso soglia. pagina 17 di 26
4. Commissione massimo scoperto
Si deve esaminare adesso la doglianza concernente la nullità della commissione di massimo scoperto, in particolare per indeterminatezza e difetto di causa. Nella tecnica bancaria, la commissione di massimo scoperto - tradizionalmente introdotta con una pattuizione accessoria ai contratti di affidamento in conto corrente - era una commissione riconosciuta dal cliente alla banca a fronte dell'impegno di quest'ultima di tenere a sua disposizione l'importo oggetto dell'affidamento.
Deve subito rilevarsi che, la è espressione dell'autonomia contrattuale delle parti, le quali convengono una remunerazione spettante alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento;
proprio per questa sua funzione non può essere considerata priva di causa, né illegittima, ove siano rispettati i requisiti della forma scritta, determinatezza e determinabilità, di cui agli art. 117 T.U.B. e art. 1346 c.c. (percentuale, base di calcolo, criteri di calcolo e periodicità di addebito).
In mancanza di tali requisiti, gli addebiti annotati a tale titolo dalla banca nel conto corrente de quo devono ritenersi illegittimi (cfr. ex multis Trib. Milano, Sez. VI, 03.10.2018, n. 9694, Trib. Firenze, Sez. III, 26.11.2018, n. 3202, Trib. Bari, Sez. IV, 07.01.2019, n. 41, Trib. Termini Imerese, 22.01.2019, n. 75, Corte di Appello di Reggio Calabria, Sez. I, 29.01.2019, n. 74) ed essere espunti in sede di rideterminazione del saldo, stante la nullità parziale della clausola per indeterminatezza del suo oggetto ex artt. 1346 e 1419 c.c..
Nel caso di specie l'ausiliare del giudice ha evidenziato che quanto ai conti c/c n. 546 e n. 547 la banca cedente non ha applicato alcuna commissione;
stesso è a dirsi per i conti correnti infruttiferi nn c/c n. 47003 e n. 47004.
Diversamente il c/c n. 5008 Il contratto del 29.12.1995 prevedeva l'applicazione di una CMS dello 0,125% trimestrale senza tuttavia definire la base di calcolo e i criteri.
Come detto però la mancanza degli estratti conto fino al 2009 non ha consentito di effettuare alcun ricalcolo;
solo a partire dal 3° trimestre 2009 la banca ha applicato una Commissione di Disponibilità Fondi con periodicità trimestrale dello 0,5% sull'importo dell'affidamento concesso.
Non sono poi state rinvenute, tuttavia pattuizioni o adeguamenti contrattuali che la prevedessero. Pertanto tale commissione è stata esclusa.
5. Gli opponenti hanno poi, contestato, in modo del tutto generico, l'illegittimo esercizio dello ius variandi da parte della Banca.
Stante la assoluta genericità della contestazione, è solo il caso di ricordare che l'istituto dello ius variandi nei contratti bancari può essere definito come il diritto potestativo delle banche di modificare mediante una manifestazione di volontà unilaterale in senso sfavorevole al cliente, le condizioni economiche, o regolamentari, dei contratti attinenti alle operazioni ed ai servizi bancari e finanziari.
E' importante sottolineare che il procedimento di modifica attraverso il quale si esercita lo ius variandi è prescritto per le sole variazioni delle condizioni contrattuali in senso pagina 18 di 26 sfavorevole al cliente e non per le modifiche favorevoli allo stesso.
Un problema che si pone è se –al fine di valutare se la modifica sia peggiorativa o migliorativa per il correntista- il raffronto debba essere sempre effettuato con riferimento alle originarie pattuizioni contrattuali ovvero con le condizioni praticate nell'ultima variazione antecedente.
Si ritiene di poter optare per la prima delle due soluzioni.
La disciplina dello ius variandi ha seguito un articolato percorso, nato nell'ambito dell'autonomia negoziale delle banche, manifestandosi per la prima volta nelle NUB (norme bancarie uniformi predisposte unilateralmente dall'ABI ed inserite dalle banche come condizioni generali all'interno dei singoli contratti per assicurare ad essi un trattamento uniforme), poi approdato al piano normativo, per la prima volta con la L. n. 154/1992, il cui contenuto è stato quindi trasfuso nel T.U.B., e poi con una serie di modifiche successive, la più importante delle quali è stata quella del D.L.
4.7.2006 n. 223 (cosiddetto Decreto Bersani) convertito nella L.
4.8.2006 n. 248.
Il percorso registra un progressivo rafforzamento della posizione del cliente rispetto a quella dell'intermediario, con conseguente riequilibrio delle stesse mediante: -obblighi informativi posti a carico dell'intermediario; -facoltà di recesso riconosciuta al cliente che non accetti la modifica unilaterale;
-imposizione di requisiti formali e sostanziali come condizioni di efficacia dello ius variandi.
Norme, quindi, che trovano piena applicazione con riferimento al contratto in esame.
Tuttavia, la società correntista non ha in alcun modo specificato quali variazioni sarebbero state apportate dalla banca, se queste siano sfavorevoli al cliente, in quali trimestri ciò sia accaduto e per quale motivo non sarebbe stato rispettato il procedimento previsto dalle norme via via in vigore. Dunque, tale motivo di doglianza non può trovare accoglimento
6. Va ora esaminata l'eccezione preliminare di merito tempestivamente sollevata dalla con riferimento alla prescrizione delle rimesse solutorie ultradecennali eseguite dalla correntista.
A tal proposito, si rammenta che la giurisprudenza di legittimità, a Sezioni Unite, componendo un precedente contrasto ha affermato il seguente principio di diritto: “l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da un apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, e la dichiarazione di volerne profittare, senza che sia anche necessaria l'indicazione di specifiche rimesse solutorie” (Cass., Sez. Un., n. 15895/2019; ma già Cass., n. 4372/2018, secondo la quale alla banca che ha eccepito nel giudizio di ripetizione dell'indebito promosso dal correntista la prescrizione delle rimesse effettuate sul conto, non incombe l'onere di provarne la natura solutoria, né di allegazione specifica delle stesse.
La distinzione concettuale tra versamenti solutori e ripristinatori impone al giudice di selezionare, anche tramite l'ausilio di consulenza tecnica contabile, le rimesse che assumono concreta rilevanza ai fini della ripetizione dell'indebito e della prescrizione. Più di recente, v. pagina 19 di 26 Cass. n. 7013/2020).
Ciò posto, in giurisprudenza è stato correttamente affermato che l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità del contratto o della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati.
Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens (così, Cass., Sez. Un., n. 24418/2010).
Dunque l'azione di ripetizione (ovvero quella di accertamento, cfr. Corte d'Appello di Milano, sentenza del 27.11.2019: “In tema di azione di accertamento del saldo, con riferimento alla prescrizione dell'azione di ripetizione di pagamenti indebiti, si applica la distinzione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie ai fini del decorso del termine decennale di prescrizione”, su dejure) soggiace al termine di prescrizione decennale, che decorre dai singoli pagamenti indebiti e cioè dalle singole rimesse solutorie, mentre la rimessa ripristinatoria non è un vero e proprio pagamento in quanto non soddisfa il creditore ma amplia (o ripristina) la facoltà d'indebitamento del correntista. In altre parole, solo ove – sulla base degli accertamenti contabili – si ravvisi un pagamento (rimessa) avente natura solutoria potrà affermarsi che la prescrizione decennale del diritto alla restituzione decorre (non già dalla chiusura del rapporto, ma) dalla data in cui quel pagamento (rimessa) è stato eseguito.
Nel caso di specie, va chiarito che – come correttamente rilevato dal c.t.u. - il primo atto interruttivo del decorso della prescrizione risale al 8.6.2022 data di notifica dell'atto di citazione.
Conseguentemente sono stati verificati gli eventuali pagamenti effettuati nel periodo anteriore al decennio a partire dall' 8.6.2022 che abbiano natura solutoria sulla base delle indicazioni determinate dal quesito.
Tale analisi ha interessato soltanto il c/c n. 5008 visto che gli altri conti correnti oggetto di giudizio risultano aperti entro l'intervallo di tempo decennale.
Il CTU ha evidenziato che “.., nei calcoli effettuati, ha quindi tenuto conto della quantificazione dell'indebito irripetibile anteriore alla data dell'ultima rimessa solutoria valida ai fini prescrizionali. Come richiesto esplicitamente dal quesito è stato altresì effettuato un calcolo alternativo che tenga conto del cd.
“saldo ricalcolato” (Cass., Sez. I, n. 9141 del 19.5.2020), ovverosia, onde verificare se un versamento effettuato abbia avuto natura solutoria o meramente ripristinatoria, il c.t.u. dovrà preliminarmente eliminare tutti gli addebiti illegittimamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente rideterminare il saldo
pagina 20 di 26 passivo del conto, verificando poi se siano stati superati i limiti del concesso affidamento ed i vari versamenti possano essere considerati solutori e indicando, infine, l'ammontare degli importi non ripetibili”. E' stato tenuto conto, così come correttamente osservato dalla CT di parte convenuta degli indebiti trimestrali precedenti qualora le rimesse solutorie dei trimestri successivi risultino capienti. Si ricorda che il fido concesso nell'arco temporale interessato risultava contrattualizzato il 29.12.1995 per lire 30.000.000.”.
Quanto al saldo da prendersi come riferimento per il calcolo delle rimesse solutorie, la scrivente, conformemente all'orientamento già manifestato da questo Tribunale (Trib. Siena, 28 novembre 2020, n. 802), ritiene di doversi discostare dalla pronuncia della Corte di Cassazione n. 9141 del 19.5.2020 (e successiva conforme n. 3858/2021) e dalle più recenti (, posto che, partendo dal c.d. “saldo ricalcolato” si andrebbe a ricostruire l'andamento del conto non quale è stato ma quale avrebbe dovuto essere, limitando l'operatività della prescrizione non a quanto effettivamente pagato in più - cioè a quanto legittimamente e materialmente ripetibile - ma a quanto avrebbe dovuto essere pagato, sulla base di un ricalcolo che eliderebbe in concreto l'operatività della prescrizione già maturata per la differenza tra il versato e quanto effettivamente dovuto(ex multis cfr. Trib. Torino 31 dicembre 2020).
Assumere quale saldo iniziale un importo già epurato dagli addebiti illegittimi, e relativi al periodo precedente, verrebbe a vanificare l'effetto della prescrizione che comporta l'intangibilità delle somme versate, ancorché illegittimamente, in tale periodo.
La possibilità di impugnare la nullità del contratto o di sue singole clausole, facendo valere l'illegittimità di taluni addebiti, e di portare alla luce un saldo rettificato a credito o entro i limiti del fido, non restituisce al versamento su conto “scoperto” lo “scopo ed effetto di ripristinare la disponibilità”, anziché di ridurre puramente e semplicemente l'esposizione debitoria, poiché la nullità del titolo non toglie che il denaro sia uscito dalla sfera di controllo del cliente (cfr. Trib. Torino, 28 gennaio 2021, n. 408).
Dunque, è chiaro che, utilizzando il cd. saldo contabile, si eluderebbe la funzione dell'eccezione di prescrizione, atteso che se si procedesse alla preventiva depurazione del conto dalle competenze illegittimamente applicate dalla banca, e solo successivamente si procedesse alla verifica del carattere delle singole rimesse, non esisterebbe più alcuna pretesa illegittima a monte e quindi non opererebbe mai la prescrizione (cfr. tra le molte Trib. Padova, 24.2.2021 n. 318; v. anche recente sent. del Trib. Torino, n. 3821/2022: “le operazioni contabili richieste da Cass. 9141/20 paiono essere le seguenti: 1) declaratoria di nullità delle clausole contra legem;
2) conseguente depurazione del saldo dalle somme indebitamente annotate;
3) raffronto tra saldo rettificato e affidamento, al fine di rilevare un eventuale superamento dei limiti del fido;
4) identificazione dei pagamenti (rimesse solutorie) che, se e in quanto indebiti, sono ripetibili con il limite della prescrizione decennale. La schematizzazione evidenzia una contraddizione logica nella motivazione, consistente nel fatto che la rimessa solutoria (4), calcolata sul saldo rettificato (3), non può mai pagare le competenze indebitamente annotate, che sono state stralciate dal saldo (2) senza essere nuovamente addebitate, ma andrà soltanto a pagare capitale interessi e spese che, nondimeno, proprio perché “legittimi” non possono dare luogo a ripetizione alcuna ai sensi dell'art. 2033 c.c.. In secondo luogo, poiché l'ordine logico delle operazioni prevede anzitutto lo stralcio dal saldo delle competenze indebitamente annotate (2) perché conseguenti a un titolo nullo o assente (1) e solo in seguito l'identificazione dei pagamenti prescrittibili (4), la motivazione pagina 21 di 26 appare altresì in contraddizione con l'art. 1422 c.c., secondo il quale è la prescrizione dell'azione di indebito a costituire un limite all'azione di accertamento della nullità, e non viceversa”).
Sempre in tema di prescrizione, si deve aggiungere che nella specie questa giudicante onoraria ritiene non sussistenti gli elementi non univocamente indiziari, peraltro solo adombrati dal CTU in sede di consulenza, e tali da far ritenere che i conti fossero affidati, mancando qualsiasi pattuizione in questo senso, non potendo e non avendo peraltro lo stesso ausiliare potuto individuare dagli estratti conto l'eventuale ammontare del fido o il periodo di vigenza dello stesso.
D'altra parte, nella specie, sarebbe stato onere della parte attrice, a fronte dell'eccezione di prescrizione sollevata con riferimento alla domanda di ripetizione di indebito, dare prova dell'esistenza del contratto di apertura di credito, incidente sulla natura delle rimesse poste in essere oltre il decennio, fermo restando che il giudice del merito è tenuto a valorizzare la prova ritualmente acquisita al riguardo, indipendentemente da una specifica allegazione dei correntista circa la stipula del contratto in questione (cfr. Cass. 31927/2019; Cass. n. 188/2022). Come già detto, però, l'attrice, omettendo di richiedere in sede processuale ex art. 210 c.p.c. l'esibizione alla di documentazione concernente gli affidamenti concessi, non ha fornito prova degli stessi, sicché il c.t.u ha correttamente considerato i conti correnti non affidati.
Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, devono trarsi le seguenti conclusioni. Tenuto conto della documentazione depositata in atti, nel corso dell'istruttoria è stata disposta dal precedente G.I. una consulenza tecnico-contabile; il CTU, conformemente ai principi suindicati, con un'indagine di assoluto rigore scientifico e, dunque, attendibile nelle conclusioni raggiunte che, pertanto, possono essere poste a fondamento della presente decisione perché conformi alle considerazioni sopra illustrate, ha provveduto all'esame dei rapporti contrattuali dedotti in giudizio.
I c/c intrattenuti dalla società correntista sono cinque, tuttavia oggetto di analisi sono stati soltanto tre (c/c n. 5008, n. 546 e n. 547) visto che sui c/c n. 47003 e n. 47004, aventi natura infruttifera, non sono stati addebitati/conteggiati interessi, spese o competenze di altra natura;
la cessione dei cinque rapporti di c/c, dalla banca a Controparte_4 CP_2
è avvenuta in data 25.11.2019, con la sostanziale chiusura dei rapporti di c/c.
[...]
Quanto ai ricalcoli sul c/c n. 5008 hanno tenuto conto delle seguenti circostanze:
✓ l'eliminazione del “corrispettivo sull'accordato” addebitato dalla banca nella misura e nei periodi indicati al capitolo 5. Tale ipotesi parte dal presupposto della mancanza di accordi contrattuali che ne prevedano la misura e l'applicazione;
✓ a partire dal 3° trimestre 2009, visto che non è stata rinvenuta nei documenti di causa l'espressa autorizzazione del cliente all'addebito sul c/c ex art. 4 comma 5 della delibera CICR del 3.8.2016, le competenze, addebitate al 1 marzo dell'anno successivo, sono state ricalcolate annualmente ma complessivamente capitalizzate solo alla fine del rapporto;
✓ visto che la documentazione di tale conto risulta incompleta, devesi partire dalla ipotesi pagina 22 di 26 indicata come A, partendo dalla data del primo saldo contabile documentato e prodotto in giudizio del 3° trimestre 2000) portato a “0” da € - 20.507,01.
Sono stati eliminati gli interessi passivi nell'intervallo temporale 2° trimestre 2013 – 3° trimestre 2014 in cui il TEG applicato è risultato, a causa dello ius variandi, superiore al tasso soglia usura;
si è tenuto conto dei pagamenti effettuati nel periodo anteriore al decennio dalla notifica dell'atto di citazione (8.6.2022) che avessero natura solutoria sulla base delle indicazioni determinate dal quesito. In questo caso, come già sopra detto, il saldo del conto corrente in questione alla data di chiusura deve essere individuato nella ipotesi 1 denominata la ipotesi ritenuta aderente ai principi so sono state elaborate due ipotesi, la prima, denominata “a saldi banca”:
Quanto ai ricalcoli sui c/c n. 546 e n. 547, essi hanno tenuto conto delle seguenti circostanze: ✓ a partire dal 3° trimestre 2009, visto che non è stata rinvenuta nei documenti di causa l'espressa autorizzazione del cliente all'addebito sul c/c ex art. 4 comma 5 della delibera CICR del 3.8.2016, le competenze, addebitate al 1 marzo dell'anno successivo, sono state ricalcolate annualmente ma complessivamente capitalizzate solo alla fine del rapporto. Tale ricalcolo è stato denominato ipotesi A). E' opportuno precisare che i saldi finali ricalcolati tengono conto anche delle competenze maturate nel corso dell'anno 2019 seppur non ancora addebitate sui c/c.
pagina 23 di 26 Quanto alle osservazioni della difesa attorea circa l'applicazione del criterio del saldo zero ai su cennati conti, in ragione della contestazione tutt'altro che specifica, di addebiti iniziali derivanti da finanziamenti pregressi non documentati, la scrivente ritiene che le stesse siano ampiamente assorbite nella premesse della presente motivazione, alle quali si rimanda, sia un punto di delimitazione della causa petendi, sia di operatività del “ criterio del saldo zero” che non può certo operare in un ambito totalmente diverso da quello per il quale è stato elaborato dalla stessa giurisprudenza di legittimità.
Del resto trattandosi di un fatti potenzialmente modificativi ed estintivi della allegazione documentale offerta dalla odierna convenuta, era onere della stessa parte attrice fornirne adeguata prova anche mediante richiesta ex art.210 c.p.c, peraltro mai formulata.
Conseguentemente la relativa osservazione, già non pertinente nelle premesse in relazione all'oggetto del presente giudizio, appare comunque infondata per insufficiente allegazione.
L'ipotesi C non può pertanto trovare alcun accoglimento.
Quanto ai saldi c/c n. 47003 e n. 47004, nessun intervento di ricalcolo è stata effettuato visto che non hanno maturato alcuna competenza a debito della società correntista:
In ragione di tutto quanto sopra esposto, l'opposizione merita parziale accoglimento con conseguente revoca del decreto ingiuntivo oggi opposto.
Rettificati i conti correnti oggetto del presente giudizio in € + 20.743,65 a favore della pagina 24 di 26 correntista quanto al conto corrente 5008, in € - 83.464,20 a debito del correntista quanto al conto corrente 546, in € - 89.974,99 a debito del correntista quanto al conto corrente 547, in
€ -10.451,93 a debito quanto al conto infruttifero 47003 ed infine ad € -14.408,32 a debito quanto all'ulteriore conto infruttifero 47004, l'importo complessivamente a debito degli opponenti risultante alla data di chiusura degli stessi da datarsi al 25.11.2019 è pari ad € 177.555,79.
Sulla somma sopra calcolata seguono interesse al tasso legale nella misura di legge dal dì del dovuto sino al saldo.
Ogni altra questione da intendersi assorbita e/o reietta.
Tenuto conto del parziale accoglimento dell'opposizione e della circostanza che il saldo ricalcolato è comunque risultato a debito dei correntisti, appaiono sussistenti i presupposti per disporre la integrale compensazione delle spese di monitorio e di quelle di lite.
Per le stesse ragioni appare equo porre a carico di tutte le parti costituite, per 1/2 ciascuna, le spese di c.t.u. (già liquidate in separato provvedimento).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale accoglimento della opposizione:
Revoca il decreto ingiuntivo n. 274/22 emesso dal Tribunale di Siena in data 23.3.22;
Accerta e dichiara che il saldo dei conti correnti oggetto di giudizio alla data di estinzione dei rapporti è il seguente:
€ + 20.743,65 a favore della correntista quanto al conto corrente 5008;
€ - 83.464,20 a debito del correntista quanto al conto corrente 546;
€ - 89.974,99 a debito del correntista quanto al conto corrente 547;
€ -10.451,93 a debito del correntista quanto al conto infruttifero 47003;
€ -14.408,32 a debito del correntista quanto al conto infruttifero 47004;
Ridetermina il complessivo importo a debito della società correntista nella minor somma di
€ 177.555,79 e per l'effetto
CONDANNA
Le parti attrici in solido con Parte_1 Parte_2
, pagamento d
[...] er le causali di cui in premessa oltre interessi al tasso legale dal dì della domanda sino al saldo, in favore della parte convenuta Controparte_1
nella qualità di mandataria di
[...] Controparte_2
Spese del giudizio monitorio e del giudizio di opposizione compensate fra le parti.
Spese di CTU poste definitivamente a carico delle parti per ½ ciascuna come da separato decreto di liquidazione. pagina 25 di 26 Siena, 22 maggio 2025
Il Giudice O.P.
dott. Cristina Cavaciocchi
pagina 26 di 26
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SIENA
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice O.P. dott. Cristina Cavaciocchi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1391/2022 promossa da:
(c.f. e P. VA ) con sede in Parte_1 P.IVA_1
Montepulciano, Loc. Bivio Nottola n. 9/A, 11, 13 e 15, in persona del legale rappresentante Sig. E in proprio il Sig. (c.f. Parte_2 Parte_2 [...]
o a Castiglione d'Orci Tor C.F._1
Sud n. 100, in qualità di fideiussore, rappresentati e difesi dall'Avv. Fabio Pisillo del Foro di Siena (c.f. ; pec: CodiceFiscale_2
fax: 0577-48544), ed elet tudio di Email_1 opra n. 59, piano terra, int. 1, giusto mandato in atti ATTORI/OPPONENTI contro con sede legale in Milano, Via Valtellina Controparte_1 delle Imprese di Milano e codice fiscale
nella qualità di mandataria di con sede a Milano, Via P.IVA_2 Controparte_2
Valtellina 15/17, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al numero e codice fiscale in virtù di procura speciale dell'11 maggio 2021 a rogito del notaio dott. P.IVA_3 di Milano, rep. 144302, racc. 37203, in persona del procuratore avv. Persona_1
abilitato giusta procura conferita con atto autenticato dal notaio dott. CP_3 di Milano in data 13 maggio 2021, rep. 144329, racc. 37209, Persona_1
a dagli avv. Benedetto Gargani (cod. fisc. – CodiceFiscale_3 pec: - fax 06.42 ni Email_2
(cod. - fax CodiceFiscale_4 Email_3
06.42.00.69.77), elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Viale di Villa Grazioli 15.
CONVENUTA OPPOSTA
pagina 1 di 26 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa e previa sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto nella parte in cui lo stesso è stato (illegittimamente) dichiarato provvisoriamente esecutivo, sussistendo i gravi motivi di cui all'art 649 c.p.c., IN VIA PRELIMINARE: - accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva a ricorrere in via monitoria
o comunque la carenza di prova della stessa di , e per l'effetto revocare il decreto CP_2 ingiuntivo opposto;
NEL MERITO E PER I O DI RIEZIONE DELLA ECCEZIONE PRELIMINARE: Relativamente alla posizione del Sig. - in tesi, Parte_2 accertare e dichiarare il contratto di fideiussione stipulato dal Sig. di cui è causa Parte_2 integralmente e in ogni sua parte nullo per i motivi espressi in narr allo schema di contratto predisposto dall'ABI nel 2003 secondo un modello che la Banca d'IA ha ritenuto essere contrastante con il divieto di intese anticoncorrenziali di cui all'art. 2, comma 2, lett. a della L. 287/1990, nullità affermata a più riprese dalla Corte di Cassazione); - in ipotesi, accertare e dichiarare il contratto di fideiussione stipulato dal Sig. di cui è causa parzialmente nullo per i motivi espressi in Parte_2 narrativa (redatto in base allo redisposto dall'ABI nel 2003 secondo un modello che la Banca d'IA ha ritenuto essere contrastante con il divieto di intese anticoncorrenziali di cui all'art. 2, comma 2, lett. a della L. 287/1990, nullità parziale affermata dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite) con conseguente caducazione delle tre specifiche clausole da ritenersi diretta espressione dell'intesa anticoncorrenziale nulla;
- in ogni caso accertare e dichiarare che nulla deve alla Parte_2 opposta. Relativamente alla posizione della tare e dichiarare Parte_1 la revoca del decreto ingiuntivo, in quanto richiesto su conti correnti non supportati da valida pattuizione contrattuale e/o in quanto la Società opposta non ha assolto all'onere della prova della produzione di tutti gli estratti conto dall'inizio alla fine dei rapporti di conto corrente, e comunque per tutti i motivi illustrati in narrativa;
- in ipotesi, accertare e dichiarare l'applicazione del c.d. principio del “saldo zero”, ossia l'azzeramento dell'eventuale saldo debitore (a debito del correntista) risultante dal primo estratto conto in atti nonché l'eventuale peggioramento in caso di salti di trimestre;
dichiarare e stabilire il disconoscimento della capitalizzazione trimestrale operata dalla Società opposta con conseguente ricalcolo di tutti i movimenti del conto per come depurato dall'anatocismo; nonché accertare l'illegittimo esercizio dello ius variandi;
espungendo, fino a chiusura, tutti gli addebiti illegittimamente operati sia per interessi che per oneri negli estratti conto disponibili agli atti;
e, relativamente ai c/c n. 546 e n. 547, accertare e dichiarare la violazione della L. n. 108/1996 in materia di usura e di conseguenza l'applicazione dell'art. 1815 comma 2 del C.C., e la relativa gratuità del rapporto;
- in ogni caso e per l'effetto degli accertamenti e dichiarazioni di cui sopra, revocare il decreto ingiuntivo opposto in ogni sua parte e accertare e dichiarare non dovuta la somma richiesta da parte opposta. Con vittoria di spese e competenze di lite”.
PARTE CONVENUTA OPPOSTA In via preliminare: - concedere la provvisoria esecuzione del decreto nei confronti della società opponente, la
- dichiarare inammissibile ovvero rigettare l'istanza di sospensione della Parte_1 ingiuntivo opposto, autorizzata solo nei confronti del sig. In Parte_2 via principale: - dichiarare la inammissibilità ovvero rigettare l'opposizione e tutte le doman ed pagina 2 di 26 istanze avversarie, anche istruttorie e riconvenzionali, di ripetizione/compensazione/accertamento negativo del credito, in quanto infondate, non provate e prescritte, nonché per difetto di legittimazione passiva dell'opposta, con conferma del decreto ingiuntivo opposto;
In via subordinata: - nella denegata ipotesi di accoglimento dell'opposizione, condannare gli opponenti al pagamento in favore di della Controparte_2 somma ingiunta o di quella che dovesse risultare dovuta, oltre interessi come ria e comunque per il fideiussore sempre nei limiti della garanzia prestata;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato l' Parte_1 nonché in proprio il Sig. Parte_2 proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 274/2022 (n. 627/2022 R.G.), emesso, ad istanza nella qualità di mandataria di Controparte_1
22 ( pubblicato il 7.04.2022), Controparte_2 giunto agli opponenti il pagamento dell'importo di euro 305.588,48 oltre agli interessi come da domanda e alle spese del procedimento di ingiunzione liquidate in euro 4.185,00 per compensi professionali e in euro 634,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
Il predetto decreto veniva munito della provvisoria esecutività solo con riferimento alla persona del fideiussore . Parte_2
In via di estrema sintesi a fondamento dell'opposizione – gli opponenti hanno dedotto i seguenti motivi:
- il difetto di legittimazione attiva della e la carenza di prova della cessione Controparte_2 da parte dell'originaria titolare dei crediti derivanti dai rapporti contrattuali intercorsi tra l' e la Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A., poi incorporata in Parte_1
Controparte_4
- la nullità (totale o, in subordine, parziale) della fideiussione prestata da per Parte_2 violazione della L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a);
- quanto al c/c n. 5008: la carenza di prova documentale del credito, mancando gli estratti conto concernenti il rapporto a far data dall'apertura dello stesso;
l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi e l'illegittimo esercizio dello ius variandi;
l'illegittima applicazione di c.m.s.; l'applicazione di spese e oneri non pattuiti;
- quanto al c/c n. 546: la carenza della documentazione attestante il credito;
la mancata prova della legittimità dell'addebito iniziale ricollegabile al finanziamento n. 65810533; l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi;
la mancata pattuizione di tassi debitori per apertura di credito, pur risultando il contratto di c/c affidato;
l'illegittimo esercizio dello ius variandi e l'addebito di competenze non pattuite;
l'usurarietà del tasso di interessi applicato;
pagina 3 di 26 - quanto al c/c n. 547: la carenza della documentazione attestante il credito;
la mancata prova della legittimità dell'addebito iniziale ricollegabile al finanziamento n. 65644485; l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi;
la mancata pattuizione di tassi debitori per apertura di credito, pur risultando il contratto di c/c affidato;
l'illegittimo esercizio dello ius variandi e l'addebito sul conto di altre competenze non pattuite;
l'usurarietà del tasso di interessi applicato;
- quanto al c/c n. 47003: la carenza della documentazione attestante il credito;
l'applicazione di interessi non pattuiti ovvero di spese non pattuite e di operazioni con valuta diversa da quella reale;
- quanto al c/c n. 47004: la carenza della documentazione attestante il credito;
l'applicazione di interessi non pattuiti ovvero di spese non pattuite e di operazioni con valuta diversa da quella reale.
Costituitasi in giudizio la nella qualità di Controparte_1 mandataria di pretese attoree, Controparte_2 chiedendone i osi alla richiesta di sospensione della provvisoria esecutività già concessa in favore del fideiussore, ed insistendo per contro nella concessione della provvisoria esecuzione quanto alla debitrice principale.
All'esito della prima udienza tenutasi in forma cartolare del 8.11.2022, con ordinanza riservata del successivo 13.11.2022, il GI, sulla scorta della insufficienza della prova offerta quanto alla dedotta titolarità del credito nonché sulla incompletezza del dato documentale offerto quanto ai rapporti di conto correnti posti a base della pretesa creditoria ( peraltro ante 1.7.2000) sospendeva la provvisoria esecuzione già concessa, rigetta la richiesta di ulteriore concessione della stessa quanto alla debitrici principale, assegnando termine per la introduzione del giudizio di media conciliazione obbligatoria.
All'esito negativo del predetto, concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 186 c.p.c., la causa veniva istruita con la sola consulenza tecnica di ufficio e pervenuta alla scrivente in sede decisoria come da decreto di Variazione Tabellare 18/24.
All'esito della nuova udienza tenutasi in forma cartolare del 27.1.2025, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusione rassegnate dalle parti e concessione di termini per il deposito di memorie e repliche di cui all'art. 190 c.p.c., nella loro massima estensione.
*** *** ***
In via preliminare, l'opposizione è procedibile in quanto ha avuto luogo, in corso di causa, il tentativo di mediazione previsto dall'art. 5 comma 1-bis D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 in materia di contratti bancari.
Passando al merito dell'opposizione, si ritiene doveroso premettere che il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo non ha ad oggetto il riesame delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo, ma l'accertamento del diritto sostanziale sottostante al ricorso monitorio, sulla base delle prove acquisite nella fase a cognizione piena, in cui il pagina 4 di 26 giudice “è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonché sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori dalle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso” (cfr. Cass. n. 1184/2007; Cass. n. 3649/2012).
Dunque, nel giudizio di cognizione che si apre a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, mentre l'opposto assume la veste sostanziale di attore, l'opponente assume la posizione di convenuto con diversa ripartizione dell'onere probatorio, nel senso precisato e ribadito dalle Sezioni Unite della Cassazione con la pronuncia n. 13533/01.
Nella predetta sentenza la Corte ha affermato che grava sul creditore che agisca per l'adempimento l'onere di provare la fonte negoziale o legale del suo diritto, mentre grava sul debitore l'onere di provare l'avvenuto adempimento ovvero l'esistenza di fatti modificativi o estintivi dell'altrui pretesa.
Anzitutto, gli opponenti hanno contestato la mancata prova della titolarità del credito in capo alla cessionaria intervenuta nel presente giudizio a mezzo della mandataria CP_5 anto non vi sarebbe la prova dell'avvenuta cessione del Controparte_6 credito a quest'ultima.
Sulla carenza di legittimazione attiva
In proposito, si rammenta che la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in modo da fornire la prova della propria legittimazione processuale e sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (cfr. Cass. Civ. 2022 n. 5857; Cass. Civ. 2022 n. 20739; Cass. Civ. 2020 n. 24798).
Va subito precisato che, a onta di quanto dedotto dall'opponente, la cessione del credito, anche in sede di operazioni di cartolarizzazione, non richiede la forma scritta ex art. 1350 c.c. (cfr., in termini, Trib. Milano sent. n. 7350/2021).
Al contrario, ai fini della dimostrazione della stessa, può essere sufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (“in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”, cfr. Cass. Civ. 28.06.2022 n. 20739; Cass. Civ. 2020/4334; Cass. Civ. 2019/15884; Cass. Civ. 2019/17110).
pagina 5 di 26 Come affermato altresì dalla giurisprudenza di merito, in via maggioritaria (cfr. anche la consolidata giurisprudenza della Corte d'Appello di Firenze, ex multis sent. nn. 2234/2022, 2377/2022, 2431/2022), alla quale il Tribunale ritiene di aderire, la cessionaria può dare prova dell'inclusione del credito oggetto di contenzioso nell'avvenuta cessione mediante la produzione di uno dei seguenti documenti:
a) dell'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, con la specifica indicazione del credito ceduto (con indicazione del “NDG” specifico) anche per il tramite di rinvio a sito internet di riferimento;
b) del contratto di credito unitamente all'elenco delle posizioni cedute e delle relative anagrafiche;
c) di eventuali comunicazioni stragiudiziali (si pensi alla missiva) con cui sia stata data adeguata notizia della cessione;
d) delle dichiarazioni confessorie della cedente.
Orbene, nella specie, pur essendo condivisibile il percorso argomentativo seguito dal precedente giudicante che nel rigettare tutte le istanze dirette alla conferma e/o concessione della provvisoria esecutività dell'opposto decreto ha osservato che “ se è vero che la prova della cessione può essere fornita con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale (v. Cass. n. 10200/2021 citata dall'opposta), è pur vero che, allo stato, non vi è prova della titolarità del diritto in capo all'opposta, anche considerato che la stessa si è riservata -in sede di comparsa di costituzione- di depositare soltanto nel corso del giudizio le dichiarazioni scritte con cui la cedente dà atto dell'avvenuta cartolarizzazione dei crediti”, all'esito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., la convenuta opposta ha offerto prova incontrovertibile della propria legittimazione attiva, depositato la dichiarazione di cessione del credito rilasciata dalla cedente con indicazione specifica dei crediti vantati ( e ceduti) nei confronti di Parte_1 codice 0000000017881798 tutti rinvenibili nell' C.F._5 compar stituzione e risposta ( cfr allegato alla seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.):
• codice del rapporto di credito numero: 00/65992256;
• codice del rapporto di credito numero: 68657100000047004;
• codice del rapporto di credito numero: 68657100000000546;
• codice del rapporto di credito numero: 00/65644485;
• codice del rapporto di credito numero: 00/65810533;
• codice del rapporto di credito numero: 68657100000000547;
• codice del rapporto di credito numero: 68657100000047003
A fronte della dettagliata descrizione dei crediti oggetto di cessione, con tanto di indicazione di codici che contraddistinguono il debitore principale ceduto, pur se fornita in corso di causa la contestazione sollevata dagli opponenti deve considerarsi infondata, posto che alla pagina 6 di 26 iniziale allegazione probatoria dell'avvenuta cessione e delle caratteristiche dei crediti ceduti mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica IAna n. 138 del 23 novembre 2019 – Parte Seconda – Foglio delle Inserzioni (cfr. doc. 03 del fascicolo monitorio) ed elencati in una lista depositata presso il Notaio di Milano, Persona_2 pubblicata anche sui siti web www.prelios.com (https://prel zazioni) e www.intesasanpaolo.com (https://www.intesasanpaolo.com/it/common/footer/operazioni-cessione.html) (cfr. docc. 05, 06 e 07 fasc. opposizione convenuto), si è aggiunta in via definitiva la riferibilità del codice del rapporto di credito alla posizione relativa alla debitrice principale. CP_7
In conclusione, sussiste ed è stata provata la legittimazione attiva della cessionaria.
Sulla nullità (totale o, in subordine, parziale) della fideiussione prestata da
per violazione della L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a); Parte_2
Preliminarmente occorre precisare che detta questione si atteggia quale eccezione avente rilievo meramente incidentale, in quanto volta a far accertare senza efficacia di giudicato l'invalidità negoziale dedotta dall'opponente al fine di paralizzare la pretesa creditoria di cui al decreto ingiuntivo opposto.
La tematica assai dibattuta in un recente passato, risulta ampiamente composta dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza del 30/12/2021, n. 41994, con cui è stato affermato che “I contratti di fideiussione omnibus"a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
Tale pronuncia trae appunto origine dal provvedimento della Banca d'IA n. 55/2005, con cui è stata ravvisata la contrarietà all'art. 2, c. 2 lett. a) della L. n. 287/1990 degli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI nel 2003 per la stipula delle fideiussioni omnibus, nella misura in cui venivano applicate in modo uniforme dalle banche associate.
In particolare, l'art. 2 prevedeva la cosiddetta “clausola di reviviscenza” e imponeva al fideiussore di “rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”; l'articolo 6, cd. clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., disponeva che “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato” e, infine, l'articolo 8 prevedeva la cd. clausola di sopravvivenza, in virtù della quale
“qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”.
pagina 7 di 26 Nel caso di specie, il fideiussore sembra sostenere che la fideiussione in contestazione sarebbe stata stipulata in conformità allo “schema” predisposto dall'Associazione Bancaria IAna nel 2003 contrastante con il divieto di intese anticoncorrenziali di cui all'art. 2, II co., lett. a della L. n. 287/1990.
In realtà, a ben vedere, le clausole inserite nella fideiussione del 3.1.1996 non riproducono pedissequamente il contenuto degli articoli tacciati di nullità, di cui allo schema ABI del 2003; ed altrimenti non potrebbe essere dato che si tratta di garanzia prestata ben 7 ( sette ) anni prima;
peraltro che il contenuto non sia specularmente identico a quello delle intese vietate è circostanza pacificamente ammessa dalla stessa difesa del garante che a pag. 7 della di lui comparsa parla di tenero “ pressochè identico “.
A tal proposito, si deve ribadire che le disposizioni cui fa riferimento l'orientamento della giurisprudenza di legittimità sopra richiamato sono contenute nel Provvedimento della Banca d'IA n. 55/2005 che si riferiva a moduli in uso all'epoca, mentre la garanzia in questione risulta sottoscritta molti anni prima (nel 1996) e non risulta neanche allegato che in essa siano state inserite clausole oggetto di altra intesa anticoncorrenziale, né – come detto - risulta l'eguaglianza tra il testo in concreto sottoscritto e quello previsto nei moduli utilizzati nel periodo antecedente al provvedimento della Banca d'IA.
D'altra parte, deve evidenziarsi che, come affermato dalle stesse Sezioni Unite da ultimo richiamate, sono nulle soltanto le clausole che riproducono “pedissequamente” il contenuto di quegli articoli (2, 6 e 8) inseriti nello schema contrattuale predisposto dall'ABI in tema di fideiussione (“la nullità dell'intesa a monte determina, dunque, la nullità derivata del contratto di fideiussione a valle, ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della Banca d'IA n. 55/2005 (nn. 2,6 e 8) che, peraltro, ha espressamente fatto salve le altre clausole”, Sez. Un. 41994/2021 cit.); diversamente opinando, dovrebbe dirsi che, ad esempio, l'art. 1957 c.c. non potrebbe più essere derogato nei rapporti con gli istituti di credito, affermazione naturalmente non condivisibile, stante la riconosciuta derogabilità della disposizione de qua (cfr. sul punto Cass. VI, n. 28943/2017; Cass. VI, n. 21867/2013).
Si rammenta, poi, che la più recente giurisprudenza ha sottolineato che il carattere uniforme dell'applicazione della clausola contestata è certamente elemento costitutivo della pretesa attorea, essendo la sua necessità pacificamente prevista nel provvedimento della Banca d'IA su cui l'attore fonda, in buona sostanza, la sua pretesa.
In quanto elemento costitutivo del diritto vantato, dunque, esso doveva essere provato dall'attore, secondo la regola generale di cui all'art. 2967 c.c..
Invero, premesso che le intese vietate e quindi nulle sono quelle che “abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza e che la standardizzazione contrattuale è anticoncorrenziale nel caso in cui gli schemi contrattuali prevedano clausole, incidenti su aspetti importanti del negozio, che impediscano un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti”, si rileva che, anche allorquando lo schema contrattuale della singola fideiussione sottoposta all'attenzione del giudice appaia speculare rispetto a quello stigmatizzato dalla Banca d'IA, ciò non esclude pagina 8 di 26 che vi fossero nello stesso periodo banche che offrivano delle condizioni fideiussorie più favorevoli e migliori di quelle materialmente sottoscritte dal garante.
Nel caso di specie manca tanto l'allegazione quanto la prova di tale applicazione uniforme nel periodo del 1996 o comunque coevo alla sottoscrizione della fideiussione oggi sub iudice, a tacer del fatto che appare tutt'altro che pacifico se per i periodi anteriori e/o successivi a quello oggetto di indagine da parte della Banca d'IA, possa operare con carattere estensivo ovvero retroattivo un siffatto accertamento di intesa vietata.
Solo ad abundantiam, va rimarcato che il “recepimento” in contratto di clausole conformi a quelle ritenute portato di intese restrittive della concorrenza non potrebbe comportare la nullità dell'intero contratto ma solo una nullità parziale, relativa esclusivamente alle
“pattuizioni” conformi allo “schema” predisposto dall'Associazione Bancaria IAna nel 2003 (cfr. Cass. Sez. Un. n. 41994/2021 cit.); invero, nonostante le cennate pattuizioni, la fideiussione conserva la sua struttura fondamentale e resta integra e lecita la funzione economico-sociale perseguita da entrambi i contraenti per modo che non vi è ragione di ritenere che, senza le clausole pretesamente nulle, le parti non sarebbero addivenute alla conclusione del contratto.
Per quanto sopra la fideiussione oggetto della presente fattispecie è pertanto, da considerare valida e legittima nella quale è prevista espressamente la rinuncia al beneficio del termine ex art. 1957, ritenuto pacificamente disposizione a carattere derogabile.
La decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione, prevista dall'art. 1957 c.c. non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, e può di conseguenza essere derogata dalle parti sia esplicitamente, sia implicitamente attraverso un comportamento concludente.
Pertanto, la decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria ai sensi dell'art. 1957 c.c., per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può formare oggetto di rinuncia preventiva da parte del fideiussore, trattandosi di pattuizione affidata alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, da parte del fideiussore, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore.
Risulta pertanto non meritevole di accoglimento anche la doglianza in merito alla decadenza della ai sensi dell'art. 1957 c.c. sollevata dagli opponenti.
Censure relative ai conti corrente accesi dalla società debitrice principale
Giova ora premettere, ai fini della delimitazione del thema decidendum, che la società attrice ha instaurato il presente giudizio al fine di far dichiarare la nullità dei contratti nn. 5008, 546, 547, 47003 e 47004 per carenza di prova documentale, nonché per sentire accertare l'applicazione di competenze illegittime al contratto di conto corrente ordinario e ottenere l'accertamento di quanto indebitamente versato all'Istituto di credito cedente.
Per contro, la convenuta ha eccepito;
l'intervenuta prescrizione del diritto azionato da pagina 9 di 26 controparte;
la carenza di prova delle domande avversarie, nonché la loro infondatezza nel merito.
Tanto precisato, va allora chiarito qual è il riparto dell'onere probatorio nel caso in cui, nell'ambito di una controversia bancaria, ad agire in giudizio sia il correntista.
Va rammentato che nei giudizi promossi dal “cliente” – correntista o mutuatario - per far valere la nullità di clausole contrattuali o l'illegittimità degli addebiti in conto corrente, in vista della ripetizione di somme richieste dalla banca in applicazione delle clausole nulle o, comunque, in forza di prassi illegittime, grava senz'altro sulla parte attrice innanzitutto l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e, in secondo luogo, l'onere di fornire la relativa prova.
Infatti, in ossequio alle regole generali in tema di onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., in caso di ripetizione di indebito incombe all'attore fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento ma anche della mancanza di causa debendi ovvero del successivo venir meno di questa (cfr. ex multis Cass. n. 11294/2020).
Sicché, il correntista che intenda far valere il carattere indebito di talune poste passive – assumendo che le stesse siano il portato dell'applicazione di interessi usurari o di clausole imposte unilateralmente dalla banca a seguito di illegittimo esercizio di ius variandi, ovvero dell'addebito di spese, commissioni o altre “voci” non dovute - ha lo specifico onere di produrre non solo il contratto costituente il titolo del rapporto dedotto in lite, ma anche gli estratti conto periodici dalla data di avvio del rapporto.
Il principio richiamato subisce una deroga (in verità soltanto apparente) nelle ipotesi in cui il correntista deduca che non è stato stipulato alcun rapporto contrattuale;
in tal caso, infatti, sarà onere dell'Istituto che afferma l'avvenuta stipulazione per iscritto del contratto di offrirlo in produzione, non potendo in tal caso gravare sul correntista la prova di un fatto negativo come quello dell'insussistenza della forma scritta del contratto.
D'altra parte, in assenza del contratto scritto, che deve riportare la indicazione del tasso pattuito e delle altre condizioni convenute, la banca non avrebbe titolo per addebitare interessi convenzionali in misura superiore al tasso legale, commissioni e spese, con la conseguenza che andrebbe accolta la domanda di nullità per carenza della forma scritta del contratto. Per impedire ciò, la banca ha, dunque, l'obbligo di conservare il contratto bancario sino a dieci anni successivi alla conclusione del rapporto, ovverosia fintanto che il cliente può esercitare la azione di ripetizione ex art. 2033 c.c..
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la mancanza di forma scritta dei contratti di apertura del rapporto e dei conti anticipi determina la nullità totale degli stessi, con conseguente impossibilità di applicare qualsivoglia interesse, spesa o commissione, non risultando queste pattuite per iscritto.
Calati questi principi di diritto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dove l'opponente è convenuto sostanziale e l'opposto è attore sostanziale occorre spendere alcune brevi considerazioni sulla deduzione del c.d.” saldo zero” ad opera della difesa attorea nella ipotesi in cui l'ente di credito convenuto ( ndr la cessionaria) non produca la pagina 10 di 26 serie integrale degli e.c., dalla data di apertura dei conti correnti oggetto di giudizio sino alla loro chiusura, da identificarsi nel caso di specie alla data di cessione del credito.
Come da pacifica giurisprudenza della Suprema Corte nei rapporti bancari di conto corrente, esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, riportando il primo dei disponibili un saldo iniziale a debito del cliente, occorre distinguere il caso in cui il correntista sia convenuto da quello in cui sia attore in giudizio.
Nella prima ipotesi l'accertamento del dare e avere può attuarsi con l'impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto;
possono inoltre valorizzarsi quegli elementi, quali ad esempio le ammissioni del correntista stesso, idonei quantomeno ad escludere che, con riferimento al periodo non documentato da estratti conto, questi abbia maturato un credito di imprecisato ammontare (tale da rendere impossibile la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti per il periodo successivo), così che i conteggi vengano rielaborati considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti;
in mancanza di tali dati la domanda deve essere respinta.
Nel caso di domanda proposta dal correntista, l'accertamento del dare e avere può del pari attuarsi con l'utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto;
ci si può inoltre avvalere di quegli elementi i quali consentano di affermare che il debito, nell'intervallo temporale non documentato, sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che permettano addirittura di affermare che in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso;
diversamente si devono elaborare i conteggi partendo dal primo saldo debitore documentato. (Cassazione civile, Sez. VI-1, ordinanza 13 gennaio 2020, n. 330, Sentenza n. 11543 del 02/05/2019(Rv. 653906 - 01)
Ora nel caso di specie la documentazione acquisita in corso di giudizio è la seguente:
• contratto di c/c ordinario n. 546 del 22.12.2014 aperto presso Banca CR Firenze spa;
• contratto di c/c ordinario n. 547 del 22.12.2014 aperto presso Banca CR Firenze spa;
• contratto di c/c infruttifero n. 47003 del 24.04.2015 aperto presso Banca CR Firenze spa;
• contratto di c/c infruttifero n. 47004 del 24.04.2015 aperto presso Banca CR Firenze spa;
• contratto di c/c ordinario n. 5008 con concessione di apertura del 29.12.1995;
• certificato ex art.50 TUB di del 7.2.2022; • relazione tecnica di parte CP_2 convenuta del Dr. Persona_3
• estratti conto bancari:
- del c/c n. 5008 al 31.12.2000 del solo 4° trimestre 2000;
- sempre del c/c n. 5008 dal 3°trim. 2009 al 25.11.2019; -
pagina 11 di 26 - del c/c n. 546 dal 4° trim. 2014 al 25.11.2019;
- del c/c n. 547 dal 4° trim. 2014 al 25.11.2019; o del c/c n. 47003 dal 2° trim. 2015 al 25.11.2019;-
- del c/c n. 47004 dal 2° trim. 2015 al 25.11.2019.
E' opportuno aggiungere che come divisibilmente già osservato dal CTU nelle notazioni preliminari che la cessione dei n. 5 rapporti di c/c da Banca Intesa OL a è CP_2 sostanzialmente assimilabile ad una chiusura dei c/c; - la certificazione ex ar el 7.2.2022 prodotta da evidenzia successivamente all'acquisto dei crediti ulteriori CP_2 interessi maturati a f dal 25.11.2019 al 7.2.2022, per i quali non viene CP_2 individuato il tasso applicat lità di calcolo;
- i c/c intrattenuti dalla società correntista sono dunque cinque, tuttavia oggetto di analisi sono stati soltanto tre visto che sui c/c n. 47003 e n. 47004, aventi natura infruttifera, non sono stati addebitati/conteggiati interessi, spese o competenze di altra natura;
- tutti i contratti di c/c, al momento della loro apertura, risultano sottoscritti dalla società correntista.
Ora poste queste premesse non comprendere la giudicane onoraria per quel motivo il CTU abbia formulato due ipotesi del primo saldo contabile documentato prodotto in giudizio, posto che in aderenza all'orientamento giurisprudenziale sopra cennato, per “ primo saldo utile documentato” si deve intendere il primo saldo prodotto agli atti del giudizio ancorchè poi segua, come in effetti si dirà infra, un periodo di assenza totale di e.c., per poi riprendere da una certa data in poi senza soluzione di continuità sino alla chiusura avvenuta con la cessione alla data del 25.11.19.
Conseguentemente il primo saldo documentato prodotto agli atti del giudizio, va individuato in quello del 3° trimestre 2000( prodotto dalla parte attrice opponente), portato a “0” visto che il saldo a quella data risultava negativo (a debito del correntista) per lire 39.707.101, pari ad €- 20.507,01 ( ipotesi A).
Sul merito della opposizione
Premesso che per i vari rapporti di conto corrente gli attori opponenti hanno tratteggiato pressochè identiche doglianze, appare opportuno, anche ai fini di una miglior comprensione del percorso decisionale seguito da questa giudicante onoraria, dar conto delle più recenti posizioni assunte dalla giurisprudenza di legittimità in tema di l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi, di mancata pattuizione di tassi debitori, di l'illegittimo esercizio dello ius variandi e l'addebito sul conto di altre competenze non pattuite;
infine l'usurarietà del tasso di interessi applicato.
1. Quanto alla doglianza concernente l'illegittima applicazione dell'anatocismo, giova rammentare che la questione della capitalizzazione degli interessi relativi ai rapporti bancari è stata sottoposta nel tempo a diversi regimi giuridici.
Per lungo tempo, la giurisprudenza ha ritenuto legittima tale pratica degli Istituti di credito, equiparandola ad un uso normativo. Tuttavia, tale orientamento è stato ribaltato a partire dal 1999, quando la Corte di Cassazione ha ritenuto nulle le clausole in esame, perché non fondate su di un uso normativo, bensì su un mero uso negoziale.
pagina 12 di 26 È quindi intervenuto il legislatore con l'art. 120 T.U.B., al 2° co., aggiunto dal d.lgs. n. 342/1999, così disponendo: “Il C.I.C.R. stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”. Il 2° co. dell'art. 2 della cit. delib. a sua volta, dispone: “Nell'àmbito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori”.
Inoltre, la sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost., l'art. 25, comma terzo, d.lgs. n. 342 del 1999, che aveva fatto salva la validità e l'efficacia - fino all'entrata in vigore della delibera C.I.C.R. di cui al comma 2 del medesimo art. 25 - delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza. Di conseguenza, tali clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, c.c., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo.
Il quadro normativo risulta ulteriormente mutato dall'1.1.2014, per effetto dell'entrata in vigore della Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità per il 2014), che ha nuovamente modificato il secondo comma dell'art. 120 TUB, prevedendo espressamente che “Il C.I.C.R. stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.
La nuova norma pare assicurare solo la medesima scansione temporale (mensile, trimestrale, ecc.) della liquidazione degli interessi di tutte le operazioni di dare e avere, ma senza alcuna capitalizzazione. In seguito, è intervenuto il D.L. 18/2016, convertito in L. 49/2016, il cui art. 17 bis, comma 1, ha modificato nuovamente l'art. 120, comma 2, T.U.B. La nuova disposizione recita espressamente che: “Il C.I.C.R. stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno […]”. La delibera del C.I.C.R. è stata emanata solo in data 3.8.2016.
Quindi, con la novella del 2016 è stata reintrodotta la possibilità di produzione di interessi sugli interessi, attraverso l'addebito degli stessi in conto capitale, purché ciò sia autorizzato dal cliente. In conclusione, alla luce della normativa che ha via via disciplinato la materia, deve ritenersi che la capitalizzazione degli interessi possa ritenersi legittima (purché con la medesima periodicità per interessi debitori e creditori) nei periodi intercorrenti tra l'entrata in vigore della delibera C.I.C.R. del 9.2.2000 sino all'1.1.2014 (data di entrata in vigore della Legge n. 147/2013), nonché per il periodo successivo all'entrata in vigore del D.L. 18/2016, pagina 13 di 26 convertito in L. 49/2016.
Quanto al periodo intermedio (2014-2016), nel disallineamento tra normativa primaria e secondaria, si discute se fino alla data di emissione della nuova delibera attuativa da parte del ai sensi dell'art. 120 T.U.B. come modificato dalla Legge di Stabilità 2014, l'anatocismo debba ritenersi ancora ammesso nelle operazioni bancarie nel rispetto delle disposizioni della Delibera del 2000, o debba ritenersi illegittimo alla luce dell'intervenuta modifica dell'articolo.
La modifica introdotta con la Legge n. 147/2013 è invero di infelice formulazione e di dubbia interpretazione, sia in relazione alla sua effettiva portata, in quanto da un lato la norma è chiaramente volta ad escludere il fenomeno dell'anatocismo e dall'altro fa riferimento ad "interessi periodicamente capitalizzati" ed a "successive operazioni di capitalizzazione" e, in ogni caso, nulla dice sulle modalità di pagamento degli interessi, sia in relazione alla sua immediata efficacia;
sotto quest'ultimo profilo, parte della giurisprudenza ha sostenuto che la norma medesima, in quanto sufficientemente dettagliata, sarebbe immediatamente applicabile e, di conseguenza, vieterebbe l'anatocismo a partire dall'1.1.2014, data della sua entrata in vigore secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 749 legge cit.
Tuttavia, come evidenziato da altra parte della giurisprudenza, tale interpretazione appare in contrasto rispetto al dato letterale, in particolare col fatto che, per come appena evidenziato, la norma demanda al C.I.C.R. di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria;
essa cioè, dopo avere fissato dei principi generali cui il C.I.C.R. deve attenersi, tra i quali in particolare il divieto di capitalizzazione degli interessi, delega al C.I.C.R. medesimo il compito di dettare la disciplina di dettaglio e, in questo senso, non ha portata immediatamente precettiva perchè presuppone che il C.I.C.R. abbia proceduto ad emanare la relativa normativa;
ciò si spiega, probabilmente, da un lato per l'elevato tecnicismo della materia, che necessita l'intervento da parte di un organo tecnico, e dall'altro per la necessità di prevedere un periodo transitorio, anche al fine di consentire alle banche di aggiornare la propria modulistica ed il proprio software di calcolo rispetto all'intervenuto mutamento legislativo.
In questa prospettiva, il fatto che il C.I.C.R. non abbia emanato alcuna disposizione sino a quando lo stesso legislatore è ulteriormente intervenuto modificando ancora l'art. 120 T.U.B., induce a ritenere che il testo dell'art. 120 T.U.B. citato supra - contenente il divieto di anatocismo - non sia immediatamente applicabile e, di fatto, non sia mai entrato concretamente in vigore. Ciò non determina alcun vuoto normativo ma, piuttosto, l'ultrattività del principio della capitalizzazione a condizione di reciprocità stabilito dalla delibera C.I.C.R. 9.2.2000.
In senso contrario, infatti, non vale evidenziare che l'abrogazione del precedente art. 120 T.U.B. determinerebbe il venir meno della norma che autorizzava il C.I.C.R. all'emanazione della delibera 9.2.2000, in quanto l'art. 161 comma 5° T.U.B., disposizione introdotta sin dall'approvazione dell'originario testo normativo e rimasta immutata nel corso del tempo, dispone che "Le disposizioni emanate dalle autorita' creditizie ai sensi di norme abrogate o pagina 14 di 26 sostituite continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo". Conseguentemente, l'anatocismo non deve essere eliminato nel periodo dall'1.01.2014 all' 1.10.2016 ove sia stato applicato con la medesima periodicità (trimestrale, anziché annuale come previsto dalla delibera del 3.8.2016), perché l'art. 120 T.U.B. di cui alla Legge di Stabilità 2014, non era norma immediatamente esecutiva atteso il rimando, nella disposizione stessa, ad una delibera C.I.C.R. volta a stabilire le modalità ed i criteri per la produzione di interessi.
Pertanto, sino all'adozione della delibera C.I.C.R. Delibera 3 agosto 2016, che ha previsto, quale termine d'attuazione, il 1° ottobre 2016, il novellato art. 120 T.U.B. non ha dunque avuto efficacia applicativa concreta (cfr. Corte d'Appello di Torino, 20.03.2019, n. 509), con conseguente applicazione di quanto previsto dalla Delibera C.I.C.R. del 2000. Deve, oltretutto precisarsi che la violazione persiste anche per il tratto successivo all'entrata in vigore della delibera CICR 9.2.000 che prevede la regola della pari periodicità alla chiusura, se non sono presenti in atti variazioni delle condizioni contrattuali ex art. 118 T.U.B., né espresse pattuizioni del regime di capitalizzazione, né, infine, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e la successiva comunicazione per iscritto al cliente ex art. 7, comma 2 Delib. C.I.C.R..
Nel caso di specie, la C.T.U., premessa l'eliminazione di ogni competenza per il periodo antecedente ai contratti, ha dato atto che” relativamente ai c/c 546 e 547, come a partire dal 4° trimestre 2016 (dal 1 ottobre 2016) la banca non abbia più conteggiato interessi con periodicità trimestrale, bensì annuale e l'addebito sia avvenuto sul c/c il primo marzo dell'anno successivo. Non è stata rinvenuta nei documenti di causa l'espressa autorizzazione del cliente all'addebito sul c/c ex art. 4 comma 5 della delibera CICR del 3.8.2016 e pertanto tali competenze sono state ricalcolate annualmente ma complessivamente capitalizzate solo alla fine del rapporto.
Per contro con riferimento al c/c 5008, aperto il 29.12.1995, il contratto allora stipulato prevedeva la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e la capitalizzazione annuale per quelli creditori.
Tuttavia, non avendo il CTU la disponibilità dei c/c non ha potuto effettuare i ricalcoli come richiesto dal quesito.
A partire dal primo estratto conto disponibile (3° trimestre 2009) ha rilevato “come la banca abbia applicato anche in questo caso la reciproca capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e creditori ed anche in questo caso a partire dal 4° trimestre 2016 la banca non abbia più conteggiato interessi con periodicità trimestrale, bensì annuale e l'addebito sia avvenuto sul c/c il primo marzo dell'anno successivo. Non è stata rinvenuta nei documenti di causa l'espressa autorizzazione del cliente all'addebito sul c/c ex art. 4 comma 5 della delibera CICR del 3.8.2016 e pertanto tali competenze sono state ricalcolate annualmente ma complessivamente capitalizzate solo alla fine del rapporto”.
2. Quanto all'accertamento del tasso di interesse passivo il CTU ha accertato chee quanto al c/c 5008il tasso di interesse passivo è determinato nel contratto originario al momento della concessione dell'affidamento, prevedendo in quella sede anche lo ius variandi;
diversamente per i c/c 546 e 547 viene determinato soltanto un “Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate per gli sconfinamenti”. pagina 15 di 26 A fronte della pattuizione di un interesse debitore convenzionale nessuna altra ipotesi doveva essere coltivata dal CTU, posto che l'applicazione del c.d. Tasso sostitutivo BOT, come indicato in quesito, risulta possibile solo in assenza di pattuizione.
3. Quanto all'usura lamentata dall'attrice, in via generale si rammenta che il legislatore è intervenuto sul tema con la Legge n. 108 del 1996, che si caratterizza per la previsione di una usura “oggettiva”, con individuazione di un tasso soglia, che era inizialmente il tasso medio (TEGM) risultante dall'ultima rilevazione operata dal Ministro del tesoro, ora Ministro dell'economia e delle Finanze, aumentato della metà.
Oggi, a seguito della previsione contenuta nel DL n. 70 del 2011, è pari al tasso medio aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali (con la precisazione che la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere però superiore a otto punti percentuali).
L'attuale art. 644, 4° co. c.p. stabilisce che per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito.
Ai fini della individuazione del tasso soglia è previsto l'intervento della che deve fornire le indicazioni alle banche e agli operatori finanziari autorizzati per la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi (TEGM).
Le Istruzioni della provvedono quindi alla classificazione delle operazioni omogenee rispetto alle quali attuare la rilevazione dei tassi medi e all'individuazione delle commissioni, remunerazioni e delle spese collegate all'erogazione del credito che devono essere incluse nelle rilevazioni statistiche, oltre che alla classificazione delle altre voci che devono essere escluse.
Con riferimento a tali istruzioni va, pertanto, individuato il tasso soglia, tenuto però conto di quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella pronuncia n. 16303/2018, secondo cui -per il periodo compreso tra l'entrata in vigore della L. 108/1996 ed il 31.12.2009- la base di calcolo da confrontare con il tasso soglia va determinata effettuando la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (C.M.S.) eventualmente applicata rispettivamente con il tasso soglia e con “la C.M.S. soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della C.M.S. media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 108, compensandosi, poi, l'importo dell'eventuale eccedenza della C.M.S. rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati.
In ordine, poi, al fenomeno della c.d. usura sopravvenuta, la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 24675 del 19.10.2017 ha sancito la validità della clausola contrattuale contenente un tasso di interesse che, sebbene pattuito lecitamente, abbia superato al momento del pagamento il tasso soglia.
pagina 16 di 26 Invero le Sezioni Unite, nelle ipotesi di superamento del tasso soglia in un momento successivo a quello in cui il tasso di interesse è stato pattuito, hanno perentoriamente escluso non solo la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale contenente il tasso di interesse ma anche il ricorso al canone della buona fede nell'esecuzione del contratto in virtù del quale sarebbe stata scorretta la pretesa di pagamento di un tasso di interesse divenuto usurario ovvero sopra soglia, enunciando il seguente principio di diritto: “allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula;
né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto”.
Il principio consolidatosi in giurisprudenza secondo cui non rileva se il tasso d'interesse ha superato la cd. soglia usuraria nel corso del rapporto si applica, secondo questa giudicante onoraria, anche al contratto di conto corrente quando la misura del tasso di interessi variabile fosse sotto soglia al momento della sottoscrizione, trattandosi pur sempre di un principio di portata generale applicabile a tutti i rapporti contrattuali (cfr. in senso conforme Tribunale Perugia sez. II, 03/08/2021, n.1126; Corte appello, Milano , sez. I , 26/07/2021, n. 2429; Tribunale , Padova , sez. II , 07/07/2021 , n. 1369; Tribunale , Pistoia , sez. I , 20/01/2021 , n. 64; Tribunale , Arezzo , 16/04/2020 , n. 277, tutte su dejure).
E, infatti, “una volta valorizzato l'esclusivo dato normativo dell'art. 644 c.p., non risulta possibile procedere ad approcci differenziati, a seconda che si verta in tema di contratto di mutuo o di conto corrente, alla problematica inerente la ravvisabilità di profili usurari.
L'unicità del dato normativo, e la sua strutturazione ermeneutica ancorata al solo momento genetico del rapporto, preclude la possibilità di valorizzare l'usura c.d. “sopravvenuta” nei rapporti di conto corrente (salvo che si tratti di usura derivante da modifica delle condizioni originaria, nel quale caso, più che di usura sopravvenuta, si è in presenza di una “nuova” usura originaria).
L'usura si presenta dunque suscettibile di venire in rilievo esclusivamente con riferimento alle pattuizioni originarie, ed al momento delle stesse” (Trib. Arezzo cit).
Nel caso che qui occupa il CTU, con motivazione logica, aderente ai su cennati principi, ha accertato che i c/c n. 546 e n. 547 sono risultati entrambi, al momento della pattuizione originaria, non usurari, tenendo conto delle soglie così come determinate dal richiamato decreto del Ministero dell'Economia relativo al 4° trimestre 2014.
Per il c/c n. 5008, la verifica dell'usura a seguito delle variazioni, intervenute (ius variandi applicato) peggiorative rispetto a quanto contrattualizzato, ha riguardato il 2°, 3° e 4° trimestre 2013 ed il 1°, 2° e 3° trimestre 2014: “ In questo caso, nel rispetto del quesito, il sottoscritto ha proceduto ad eliminare gli interessi passivi per il periodo intercorrente tra la suddetta pattuizione sopra soglia ed il momento in cui sia stata effettuata una nuova pattuizione del tasso di interesse (anche a seguito dell'esercizio dello ius variandi) inferiore al tasso soglia. pagina 17 di 26
4. Commissione massimo scoperto
Si deve esaminare adesso la doglianza concernente la nullità della commissione di massimo scoperto, in particolare per indeterminatezza e difetto di causa. Nella tecnica bancaria, la commissione di massimo scoperto - tradizionalmente introdotta con una pattuizione accessoria ai contratti di affidamento in conto corrente - era una commissione riconosciuta dal cliente alla banca a fronte dell'impegno di quest'ultima di tenere a sua disposizione l'importo oggetto dell'affidamento.
Deve subito rilevarsi che, la è espressione dell'autonomia contrattuale delle parti, le quali convengono una remunerazione spettante alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento;
proprio per questa sua funzione non può essere considerata priva di causa, né illegittima, ove siano rispettati i requisiti della forma scritta, determinatezza e determinabilità, di cui agli art. 117 T.U.B. e art. 1346 c.c. (percentuale, base di calcolo, criteri di calcolo e periodicità di addebito).
In mancanza di tali requisiti, gli addebiti annotati a tale titolo dalla banca nel conto corrente de quo devono ritenersi illegittimi (cfr. ex multis Trib. Milano, Sez. VI, 03.10.2018, n. 9694, Trib. Firenze, Sez. III, 26.11.2018, n. 3202, Trib. Bari, Sez. IV, 07.01.2019, n. 41, Trib. Termini Imerese, 22.01.2019, n. 75, Corte di Appello di Reggio Calabria, Sez. I, 29.01.2019, n. 74) ed essere espunti in sede di rideterminazione del saldo, stante la nullità parziale della clausola per indeterminatezza del suo oggetto ex artt. 1346 e 1419 c.c..
Nel caso di specie l'ausiliare del giudice ha evidenziato che quanto ai conti c/c n. 546 e n. 547 la banca cedente non ha applicato alcuna commissione;
stesso è a dirsi per i conti correnti infruttiferi nn c/c n. 47003 e n. 47004.
Diversamente il c/c n. 5008 Il contratto del 29.12.1995 prevedeva l'applicazione di una CMS dello 0,125% trimestrale senza tuttavia definire la base di calcolo e i criteri.
Come detto però la mancanza degli estratti conto fino al 2009 non ha consentito di effettuare alcun ricalcolo;
solo a partire dal 3° trimestre 2009 la banca ha applicato una Commissione di Disponibilità Fondi con periodicità trimestrale dello 0,5% sull'importo dell'affidamento concesso.
Non sono poi state rinvenute, tuttavia pattuizioni o adeguamenti contrattuali che la prevedessero. Pertanto tale commissione è stata esclusa.
5. Gli opponenti hanno poi, contestato, in modo del tutto generico, l'illegittimo esercizio dello ius variandi da parte della Banca.
Stante la assoluta genericità della contestazione, è solo il caso di ricordare che l'istituto dello ius variandi nei contratti bancari può essere definito come il diritto potestativo delle banche di modificare mediante una manifestazione di volontà unilaterale in senso sfavorevole al cliente, le condizioni economiche, o regolamentari, dei contratti attinenti alle operazioni ed ai servizi bancari e finanziari.
E' importante sottolineare che il procedimento di modifica attraverso il quale si esercita lo ius variandi è prescritto per le sole variazioni delle condizioni contrattuali in senso pagina 18 di 26 sfavorevole al cliente e non per le modifiche favorevoli allo stesso.
Un problema che si pone è se –al fine di valutare se la modifica sia peggiorativa o migliorativa per il correntista- il raffronto debba essere sempre effettuato con riferimento alle originarie pattuizioni contrattuali ovvero con le condizioni praticate nell'ultima variazione antecedente.
Si ritiene di poter optare per la prima delle due soluzioni.
La disciplina dello ius variandi ha seguito un articolato percorso, nato nell'ambito dell'autonomia negoziale delle banche, manifestandosi per la prima volta nelle NUB (norme bancarie uniformi predisposte unilateralmente dall'ABI ed inserite dalle banche come condizioni generali all'interno dei singoli contratti per assicurare ad essi un trattamento uniforme), poi approdato al piano normativo, per la prima volta con la L. n. 154/1992, il cui contenuto è stato quindi trasfuso nel T.U.B., e poi con una serie di modifiche successive, la più importante delle quali è stata quella del D.L.
4.7.2006 n. 223 (cosiddetto Decreto Bersani) convertito nella L.
4.8.2006 n. 248.
Il percorso registra un progressivo rafforzamento della posizione del cliente rispetto a quella dell'intermediario, con conseguente riequilibrio delle stesse mediante: -obblighi informativi posti a carico dell'intermediario; -facoltà di recesso riconosciuta al cliente che non accetti la modifica unilaterale;
-imposizione di requisiti formali e sostanziali come condizioni di efficacia dello ius variandi.
Norme, quindi, che trovano piena applicazione con riferimento al contratto in esame.
Tuttavia, la società correntista non ha in alcun modo specificato quali variazioni sarebbero state apportate dalla banca, se queste siano sfavorevoli al cliente, in quali trimestri ciò sia accaduto e per quale motivo non sarebbe stato rispettato il procedimento previsto dalle norme via via in vigore. Dunque, tale motivo di doglianza non può trovare accoglimento
6. Va ora esaminata l'eccezione preliminare di merito tempestivamente sollevata dalla con riferimento alla prescrizione delle rimesse solutorie ultradecennali eseguite dalla correntista.
A tal proposito, si rammenta che la giurisprudenza di legittimità, a Sezioni Unite, componendo un precedente contrasto ha affermato il seguente principio di diritto: “l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da un apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, e la dichiarazione di volerne profittare, senza che sia anche necessaria l'indicazione di specifiche rimesse solutorie” (Cass., Sez. Un., n. 15895/2019; ma già Cass., n. 4372/2018, secondo la quale alla banca che ha eccepito nel giudizio di ripetizione dell'indebito promosso dal correntista la prescrizione delle rimesse effettuate sul conto, non incombe l'onere di provarne la natura solutoria, né di allegazione specifica delle stesse.
La distinzione concettuale tra versamenti solutori e ripristinatori impone al giudice di selezionare, anche tramite l'ausilio di consulenza tecnica contabile, le rimesse che assumono concreta rilevanza ai fini della ripetizione dell'indebito e della prescrizione. Più di recente, v. pagina 19 di 26 Cass. n. 7013/2020).
Ciò posto, in giurisprudenza è stato correttamente affermato che l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità del contratto o della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati.
Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens (così, Cass., Sez. Un., n. 24418/2010).
Dunque l'azione di ripetizione (ovvero quella di accertamento, cfr. Corte d'Appello di Milano, sentenza del 27.11.2019: “In tema di azione di accertamento del saldo, con riferimento alla prescrizione dell'azione di ripetizione di pagamenti indebiti, si applica la distinzione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie ai fini del decorso del termine decennale di prescrizione”, su dejure) soggiace al termine di prescrizione decennale, che decorre dai singoli pagamenti indebiti e cioè dalle singole rimesse solutorie, mentre la rimessa ripristinatoria non è un vero e proprio pagamento in quanto non soddisfa il creditore ma amplia (o ripristina) la facoltà d'indebitamento del correntista. In altre parole, solo ove – sulla base degli accertamenti contabili – si ravvisi un pagamento (rimessa) avente natura solutoria potrà affermarsi che la prescrizione decennale del diritto alla restituzione decorre (non già dalla chiusura del rapporto, ma) dalla data in cui quel pagamento (rimessa) è stato eseguito.
Nel caso di specie, va chiarito che – come correttamente rilevato dal c.t.u. - il primo atto interruttivo del decorso della prescrizione risale al 8.6.2022 data di notifica dell'atto di citazione.
Conseguentemente sono stati verificati gli eventuali pagamenti effettuati nel periodo anteriore al decennio a partire dall' 8.6.2022 che abbiano natura solutoria sulla base delle indicazioni determinate dal quesito.
Tale analisi ha interessato soltanto il c/c n. 5008 visto che gli altri conti correnti oggetto di giudizio risultano aperti entro l'intervallo di tempo decennale.
Il CTU ha evidenziato che “.., nei calcoli effettuati, ha quindi tenuto conto della quantificazione dell'indebito irripetibile anteriore alla data dell'ultima rimessa solutoria valida ai fini prescrizionali. Come richiesto esplicitamente dal quesito è stato altresì effettuato un calcolo alternativo che tenga conto del cd.
“saldo ricalcolato” (Cass., Sez. I, n. 9141 del 19.5.2020), ovverosia, onde verificare se un versamento effettuato abbia avuto natura solutoria o meramente ripristinatoria, il c.t.u. dovrà preliminarmente eliminare tutti gli addebiti illegittimamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente rideterminare il saldo
pagina 20 di 26 passivo del conto, verificando poi se siano stati superati i limiti del concesso affidamento ed i vari versamenti possano essere considerati solutori e indicando, infine, l'ammontare degli importi non ripetibili”. E' stato tenuto conto, così come correttamente osservato dalla CT di parte convenuta degli indebiti trimestrali precedenti qualora le rimesse solutorie dei trimestri successivi risultino capienti. Si ricorda che il fido concesso nell'arco temporale interessato risultava contrattualizzato il 29.12.1995 per lire 30.000.000.”.
Quanto al saldo da prendersi come riferimento per il calcolo delle rimesse solutorie, la scrivente, conformemente all'orientamento già manifestato da questo Tribunale (Trib. Siena, 28 novembre 2020, n. 802), ritiene di doversi discostare dalla pronuncia della Corte di Cassazione n. 9141 del 19.5.2020 (e successiva conforme n. 3858/2021) e dalle più recenti (, posto che, partendo dal c.d. “saldo ricalcolato” si andrebbe a ricostruire l'andamento del conto non quale è stato ma quale avrebbe dovuto essere, limitando l'operatività della prescrizione non a quanto effettivamente pagato in più - cioè a quanto legittimamente e materialmente ripetibile - ma a quanto avrebbe dovuto essere pagato, sulla base di un ricalcolo che eliderebbe in concreto l'operatività della prescrizione già maturata per la differenza tra il versato e quanto effettivamente dovuto(ex multis cfr. Trib. Torino 31 dicembre 2020).
Assumere quale saldo iniziale un importo già epurato dagli addebiti illegittimi, e relativi al periodo precedente, verrebbe a vanificare l'effetto della prescrizione che comporta l'intangibilità delle somme versate, ancorché illegittimamente, in tale periodo.
La possibilità di impugnare la nullità del contratto o di sue singole clausole, facendo valere l'illegittimità di taluni addebiti, e di portare alla luce un saldo rettificato a credito o entro i limiti del fido, non restituisce al versamento su conto “scoperto” lo “scopo ed effetto di ripristinare la disponibilità”, anziché di ridurre puramente e semplicemente l'esposizione debitoria, poiché la nullità del titolo non toglie che il denaro sia uscito dalla sfera di controllo del cliente (cfr. Trib. Torino, 28 gennaio 2021, n. 408).
Dunque, è chiaro che, utilizzando il cd. saldo contabile, si eluderebbe la funzione dell'eccezione di prescrizione, atteso che se si procedesse alla preventiva depurazione del conto dalle competenze illegittimamente applicate dalla banca, e solo successivamente si procedesse alla verifica del carattere delle singole rimesse, non esisterebbe più alcuna pretesa illegittima a monte e quindi non opererebbe mai la prescrizione (cfr. tra le molte Trib. Padova, 24.2.2021 n. 318; v. anche recente sent. del Trib. Torino, n. 3821/2022: “le operazioni contabili richieste da Cass. 9141/20 paiono essere le seguenti: 1) declaratoria di nullità delle clausole contra legem;
2) conseguente depurazione del saldo dalle somme indebitamente annotate;
3) raffronto tra saldo rettificato e affidamento, al fine di rilevare un eventuale superamento dei limiti del fido;
4) identificazione dei pagamenti (rimesse solutorie) che, se e in quanto indebiti, sono ripetibili con il limite della prescrizione decennale. La schematizzazione evidenzia una contraddizione logica nella motivazione, consistente nel fatto che la rimessa solutoria (4), calcolata sul saldo rettificato (3), non può mai pagare le competenze indebitamente annotate, che sono state stralciate dal saldo (2) senza essere nuovamente addebitate, ma andrà soltanto a pagare capitale interessi e spese che, nondimeno, proprio perché “legittimi” non possono dare luogo a ripetizione alcuna ai sensi dell'art. 2033 c.c.. In secondo luogo, poiché l'ordine logico delle operazioni prevede anzitutto lo stralcio dal saldo delle competenze indebitamente annotate (2) perché conseguenti a un titolo nullo o assente (1) e solo in seguito l'identificazione dei pagamenti prescrittibili (4), la motivazione pagina 21 di 26 appare altresì in contraddizione con l'art. 1422 c.c., secondo il quale è la prescrizione dell'azione di indebito a costituire un limite all'azione di accertamento della nullità, e non viceversa”).
Sempre in tema di prescrizione, si deve aggiungere che nella specie questa giudicante onoraria ritiene non sussistenti gli elementi non univocamente indiziari, peraltro solo adombrati dal CTU in sede di consulenza, e tali da far ritenere che i conti fossero affidati, mancando qualsiasi pattuizione in questo senso, non potendo e non avendo peraltro lo stesso ausiliare potuto individuare dagli estratti conto l'eventuale ammontare del fido o il periodo di vigenza dello stesso.
D'altra parte, nella specie, sarebbe stato onere della parte attrice, a fronte dell'eccezione di prescrizione sollevata con riferimento alla domanda di ripetizione di indebito, dare prova dell'esistenza del contratto di apertura di credito, incidente sulla natura delle rimesse poste in essere oltre il decennio, fermo restando che il giudice del merito è tenuto a valorizzare la prova ritualmente acquisita al riguardo, indipendentemente da una specifica allegazione dei correntista circa la stipula del contratto in questione (cfr. Cass. 31927/2019; Cass. n. 188/2022). Come già detto, però, l'attrice, omettendo di richiedere in sede processuale ex art. 210 c.p.c. l'esibizione alla di documentazione concernente gli affidamenti concessi, non ha fornito prova degli stessi, sicché il c.t.u ha correttamente considerato i conti correnti non affidati.
Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, devono trarsi le seguenti conclusioni. Tenuto conto della documentazione depositata in atti, nel corso dell'istruttoria è stata disposta dal precedente G.I. una consulenza tecnico-contabile; il CTU, conformemente ai principi suindicati, con un'indagine di assoluto rigore scientifico e, dunque, attendibile nelle conclusioni raggiunte che, pertanto, possono essere poste a fondamento della presente decisione perché conformi alle considerazioni sopra illustrate, ha provveduto all'esame dei rapporti contrattuali dedotti in giudizio.
I c/c intrattenuti dalla società correntista sono cinque, tuttavia oggetto di analisi sono stati soltanto tre (c/c n. 5008, n. 546 e n. 547) visto che sui c/c n. 47003 e n. 47004, aventi natura infruttifera, non sono stati addebitati/conteggiati interessi, spese o competenze di altra natura;
la cessione dei cinque rapporti di c/c, dalla banca a Controparte_4 CP_2
è avvenuta in data 25.11.2019, con la sostanziale chiusura dei rapporti di c/c.
[...]
Quanto ai ricalcoli sul c/c n. 5008 hanno tenuto conto delle seguenti circostanze:
✓ l'eliminazione del “corrispettivo sull'accordato” addebitato dalla banca nella misura e nei periodi indicati al capitolo 5. Tale ipotesi parte dal presupposto della mancanza di accordi contrattuali che ne prevedano la misura e l'applicazione;
✓ a partire dal 3° trimestre 2009, visto che non è stata rinvenuta nei documenti di causa l'espressa autorizzazione del cliente all'addebito sul c/c ex art. 4 comma 5 della delibera CICR del 3.8.2016, le competenze, addebitate al 1 marzo dell'anno successivo, sono state ricalcolate annualmente ma complessivamente capitalizzate solo alla fine del rapporto;
✓ visto che la documentazione di tale conto risulta incompleta, devesi partire dalla ipotesi pagina 22 di 26 indicata come A, partendo dalla data del primo saldo contabile documentato e prodotto in giudizio del 3° trimestre 2000) portato a “0” da € - 20.507,01.
Sono stati eliminati gli interessi passivi nell'intervallo temporale 2° trimestre 2013 – 3° trimestre 2014 in cui il TEG applicato è risultato, a causa dello ius variandi, superiore al tasso soglia usura;
si è tenuto conto dei pagamenti effettuati nel periodo anteriore al decennio dalla notifica dell'atto di citazione (8.6.2022) che avessero natura solutoria sulla base delle indicazioni determinate dal quesito. In questo caso, come già sopra detto, il saldo del conto corrente in questione alla data di chiusura deve essere individuato nella ipotesi 1 denominata la ipotesi ritenuta aderente ai principi so sono state elaborate due ipotesi, la prima, denominata “a saldi banca”:
Quanto ai ricalcoli sui c/c n. 546 e n. 547, essi hanno tenuto conto delle seguenti circostanze: ✓ a partire dal 3° trimestre 2009, visto che non è stata rinvenuta nei documenti di causa l'espressa autorizzazione del cliente all'addebito sul c/c ex art. 4 comma 5 della delibera CICR del 3.8.2016, le competenze, addebitate al 1 marzo dell'anno successivo, sono state ricalcolate annualmente ma complessivamente capitalizzate solo alla fine del rapporto. Tale ricalcolo è stato denominato ipotesi A). E' opportuno precisare che i saldi finali ricalcolati tengono conto anche delle competenze maturate nel corso dell'anno 2019 seppur non ancora addebitate sui c/c.
pagina 23 di 26 Quanto alle osservazioni della difesa attorea circa l'applicazione del criterio del saldo zero ai su cennati conti, in ragione della contestazione tutt'altro che specifica, di addebiti iniziali derivanti da finanziamenti pregressi non documentati, la scrivente ritiene che le stesse siano ampiamente assorbite nella premesse della presente motivazione, alle quali si rimanda, sia un punto di delimitazione della causa petendi, sia di operatività del “ criterio del saldo zero” che non può certo operare in un ambito totalmente diverso da quello per il quale è stato elaborato dalla stessa giurisprudenza di legittimità.
Del resto trattandosi di un fatti potenzialmente modificativi ed estintivi della allegazione documentale offerta dalla odierna convenuta, era onere della stessa parte attrice fornirne adeguata prova anche mediante richiesta ex art.210 c.p.c, peraltro mai formulata.
Conseguentemente la relativa osservazione, già non pertinente nelle premesse in relazione all'oggetto del presente giudizio, appare comunque infondata per insufficiente allegazione.
L'ipotesi C non può pertanto trovare alcun accoglimento.
Quanto ai saldi c/c n. 47003 e n. 47004, nessun intervento di ricalcolo è stata effettuato visto che non hanno maturato alcuna competenza a debito della società correntista:
In ragione di tutto quanto sopra esposto, l'opposizione merita parziale accoglimento con conseguente revoca del decreto ingiuntivo oggi opposto.
Rettificati i conti correnti oggetto del presente giudizio in € + 20.743,65 a favore della pagina 24 di 26 correntista quanto al conto corrente 5008, in € - 83.464,20 a debito del correntista quanto al conto corrente 546, in € - 89.974,99 a debito del correntista quanto al conto corrente 547, in
€ -10.451,93 a debito quanto al conto infruttifero 47003 ed infine ad € -14.408,32 a debito quanto all'ulteriore conto infruttifero 47004, l'importo complessivamente a debito degli opponenti risultante alla data di chiusura degli stessi da datarsi al 25.11.2019 è pari ad € 177.555,79.
Sulla somma sopra calcolata seguono interesse al tasso legale nella misura di legge dal dì del dovuto sino al saldo.
Ogni altra questione da intendersi assorbita e/o reietta.
Tenuto conto del parziale accoglimento dell'opposizione e della circostanza che il saldo ricalcolato è comunque risultato a debito dei correntisti, appaiono sussistenti i presupposti per disporre la integrale compensazione delle spese di monitorio e di quelle di lite.
Per le stesse ragioni appare equo porre a carico di tutte le parti costituite, per 1/2 ciascuna, le spese di c.t.u. (già liquidate in separato provvedimento).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale accoglimento della opposizione:
Revoca il decreto ingiuntivo n. 274/22 emesso dal Tribunale di Siena in data 23.3.22;
Accerta e dichiara che il saldo dei conti correnti oggetto di giudizio alla data di estinzione dei rapporti è il seguente:
€ + 20.743,65 a favore della correntista quanto al conto corrente 5008;
€ - 83.464,20 a debito del correntista quanto al conto corrente 546;
€ - 89.974,99 a debito del correntista quanto al conto corrente 547;
€ -10.451,93 a debito del correntista quanto al conto infruttifero 47003;
€ -14.408,32 a debito del correntista quanto al conto infruttifero 47004;
Ridetermina il complessivo importo a debito della società correntista nella minor somma di
€ 177.555,79 e per l'effetto
CONDANNA
Le parti attrici in solido con Parte_1 Parte_2
, pagamento d
[...] er le causali di cui in premessa oltre interessi al tasso legale dal dì della domanda sino al saldo, in favore della parte convenuta Controparte_1
nella qualità di mandataria di
[...] Controparte_2
Spese del giudizio monitorio e del giudizio di opposizione compensate fra le parti.
Spese di CTU poste definitivamente a carico delle parti per ½ ciascuna come da separato decreto di liquidazione. pagina 25 di 26 Siena, 22 maggio 2025
Il Giudice O.P.
dott. Cristina Cavaciocchi
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