Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/05/2025, n. 2046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2046 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. 7867/2022 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, II Sezione Civile, nella persona del G. M. dott.ssa Matilde Boccia, quale giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 7867/2022 R. Gen.Aff.Cont. avente ad oggetto “Appello a sentenza del giudice di pace in materia di risarcimento danno” e pendente:
TRA
(C.F. ), residente in [...]in Parte_1 C.F._1
Campania alla Via A. Palumbo n.71 elettivamente domiciliato in Napoli al Viale dei Pini n. 37 presso lo studio dell'Avv. Luciano Menicocci (C.F.:
) che lo rappresenta e difende giusta mandato a margine C.F._2 dell'atto di citazione di primo grado Appellante CONTRO P.Iva - C.F. ), in persona dei suoi Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 procuratori p.t. Dr.ssa e Dr. , rappresentata e Controparte_2 CP_3 difesa dall'Avv. Marcello Picciotti (C.F. ), giusta procura in C.F._3 calce all'atto di costituzione
Appellata E
(C.F. ) nato a [...] il [...] e Controparte_4 C.F._4 residente in [...] sc. E2, int. 1
Appellato contumace
AVVERSO La sentenza n. 378/2022, pronunciata in data 2 dicembre 2021, depositata e pubblicata in data 19 gennaio 2022 dal Giudice di Pace di Marano di Napoli, nella persona del dott. Pasquale Casillo
******* MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., come novellati dalla l. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, l. cit.
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1.Questioni preliminari. In via preliminare, va chiarito che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), ovvero non ha formato oggetto di riproposizione (cfr. art. 346 cod. proc. civ.) ovvero non dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 cod. proc. civ.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
2. Sul merito della domanda di primo grado e motivi di appello. Con atto di appello notificato in data 18.7.2022, a mezzo posta certificata ai sensi della L.53/94, il conveniva innanzi al Tribunale di Napoli Nord la Parte_1
e , per ottenere la riforma della sentenza Controparte_5 Controparte_4
n.378/2022 pubblicata il 19.1.2022, non notificata, con la quale, il Giudice di pace di Marano di Napoli, in persona del dott. Pasquale Casillo, aveva rigettato la domanda attrice in primo grado volta ad ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti in occasione di un sinistro stradale occorso in data 21.5.2015 alle ore 16.40 circa in Mugnano di Napoli alla Via Dante Alighieri, in corrispondenza di un negozio di macelleria. In merito al procedimento di primo grado, l'appellante rappresentava che: - nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, il suo motoveicolo modello Piaggio tg. BM31362 percorrendo la Via Dante Alighieri, veniva colliso e danneggiato in corrispondenza della parte posteriore, dall'autovettura Opel Agila tg. BR216TF, di proprietà di , assicurata con la il cui conducente “per Controparte_4 CP_1 negligenza ed imperizia, proveniente da tergo, eseguiva una non corretta manovra di sorpasso a sinistra e mal calcolando la distanza laterale che lo separava dal motoveicolo dell'istante entrava con lo stesso, irrimediabilmente, in collisione”. Precisava l'attore che, a seguito del sinistro, il suo veicolo riportava danni (diretti) alla parte laterale posteriore sinistra, nonché danni (indiretti) alla parte laterale destra (come da perizia tecnica di parte, di cui in citazione preannunziava l'esibizione in giudizio). L'attore chiedeva la condanna dei convenuti al risarcimento del danno dovuto, non quantificato, ma comunque da contenersi entro il limite di € 5.200,00. Con comparsa del 28.10.2016, si costituiva nel giudizio assegnato al n. R.G. 10948/2016 la contestando estensivamente la domanda, Controparte_6 poiché infondata e chiedendone il rigetto, con vittoria delle spese e competenze di lite. Espletata istruttoria con l'escussione della teste di parte convenuta
[...]
nonché del teste indicato dall'attore , all'esito della CP_7 Parte_2 prova orale, il Giudice disponeva la comparizione personale delle parti per il loro libero interrogatorio sui fatti di causa. All'udienza del 30.5.2018 compariva in giudizio l'attore e rendeva le proprie dichiarazioni. La causa veniva rinviata all'udienza del 20.9.2021 per la precisazione delle conclusioni e per la discussione. Precisate le conclusioni e depositate in atti le rispettive comparse conclusionali, la causa veniva decisa con l'impugnata sentenza n. 378/2022, resa in data 2.12.2021 e pubblicata in data 19.1.2022, con la quale il G.d.P. di Marano di Napoli - così provvedeva: “1) dichiara la contumacia del sig. 2) rigetta la domanda;
3) Controparte_4 condanna il sig. al pagamento in favore di delle spese giudiziali Parte_1 Controparte_1
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che liquida in complessivi € 590,00 di cui euro 560,00 per compensi professionali ed euro 30,00 per spese, oltre rimborso delle spese forfettarie, nonché IVA e Cpa come per legge”. Avverso la suddetta sentenza, l'odierno appellante proponeva il dispiegato gravame invocando la riforma della stessa, all'uopo indicando quale primo motivo di censura: l'erronea decisione del Giudice di prime cure per l'errata interpretazione delle risultanze istruttorie e degli elementi probatori del giudizio. Eccepiva in particolare che il giudice di prime cure aveva erroneamente fondando il proprio convincimento su un'errata interpretazione delle risultanze istruttorie, avendo ritenuto inattendibile il teste attoreo, per aver reso dichiarazioni generiche lacunose, senza, però, nulla motivare sulla contraddittorietà del teste della convenuta e su tutti gli Controparte_1 elementi emersi nella fase probatoria del giudizio di primo grado. Sul punto censurava la parte di sentenza in cui il giudice di prossimità così motivava
“…dall'attività istruttoria espletata emerge che la dinamica, così come prospettata, non può ritenersi sufficientemente provata tenuto conto anche che l'unico teste escusso dall'attore è scarsamente attendibile perché ha reso dichiarazioni generiche e lacunose non consentendo, in tal modo, di procedere ad una ricostruzione chiara ed esatta della dinamica dell'incidente stradale per cui è causa. In definitiva, sulla base delle predette osservazioni, questo Giudice non può che trarne le conseguenze e rigettare la domanda dal momento che il sig. non ha fornito la Parte_1 prova, così come prescritto dall'art. 2697 del codice civile, in ordine all'esistenza del nesso causale tra l'evento ed i danni riportati dal motociclo Piaggio, targato BM31362”. Di contro, evidenziava l'appellante di aver fornito nel primo grado del giudizio prova dell'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo Opel Agila tg. BR216TF di proprietà del sig. e di quest'ultimo, e ciò anche in Controparte_4 considerazione della mancata comparizione del convenuto contumace in sede di libero interrogatorio e della contraddittorietà che eccepiva mai rilevata dal Giudice di prime cure, delle dichiarazioni rese dal teste escusso nell'interesse della CP_1
[...]
Riportando le dichiarazioni rese dal teste di parte attrice, evidenziava che le stesse avevano trovato riscontro anche in sede di libero interrogatorio dell'attore che, tuttavia, contestava illegittimamente ed immotivatamente, non essere state prese in nessuna considerazione dal Giudice di prime cure. Argomentava che ai sensi del combinato disposto degli articoli 116 e 232 c.p.c. il giudicante è tenuto a valutare l'attendibilità di ogni circostanza posta alla sua attenzione e, in particolare, in ordine all'interrogatorio formale, è tenuto a valutare ogni altro elemento di prova per trarne il suo convincimento in ordine alla verità dei fatti dedotti nell'interrogatorio. Contestava altresì che il Giudice di prime cure non aveva rilevato neppure la contraddittorietà della dichiarazione resa dalla teste escussa nell'interesse della e quanto dichiarato dalla titolare della polizza, circa il CP_1 CP_8 disconoscimento del sinistro. Sul punto riportava che all'udienza del 10 novembre 2017, la sig.ra nuora del sig. , dichiarava che Controparte_7 Controparte_4 il giorno del sinistro per cui è causa, “mi trovavo ad una festa in Mugnano di Napoli insieme a mia suocera alla festa di compleanno di mia nipote e l'Opel Agila era ferma parcheggiata nel parcheggio del palazzo dove si teneva la festa…”. Dunque, l'appellante rivendicava che la macchina investitrice Opel Agila tg. BR216TF, il giorno del n. 7867/2022 r.g.a.c. Pagina 3 di 15 N. 7867/2022 R.G.A.C.
sinistro per cui è causa si trovava in Mugnano di Napoli, luogo del dedotto sinistro, e non parcheggiata a casa in Melito di Napoli come dichiarato dalla sig.ra CP_8 nella sua denuncia di disconoscimento di sinistro. Alla luce della rilevata
[...] contraddittorietà, l'appellante riteneva che il giudice avrebbe dovuto considerare inattendibile la teste indicata. Di contro, contestava aver il giudice di prime cure in motivazione omesso di considerare elementi essenziali ai fini del decidere, nonché qualsivoglia riferimento e/o motivazione, sia in ordine alla mancata presenza del convenuto al deferito interrogatorio formale sia alla contraddittorietà palese della teste escussa nell'interesse della Controparte_1
Contestava ancora i rilievi critici mossi dal Giudice di prime cure alle dichiarazioni rese dal teste escusso nell'interesse dell'attore, rappresentando di aver omesso di formulare al testimone escusso quei chiarimenti che, poi, aveva ritenuto, in maniera del tutto contraddittoria, di pregnante importanza per la formazione del suo libero convincimento. Segnatamente contestava la mancata formulazione della domanda relativa alla distanza tra il teste e il luogo di accadimento del sinistro, il modo in cui l'attore era entrato in possesso dei dati anagrafici del testimone escusso. Avanzava pertanto ai sensi dell'art. 257 2 comma c.p.c., richiesta di rinnovazione dell'esame testimoniale del sig. in sede di appello. Parte_2
Alla luce delle risultanze emerse in sede istruttoria, l'appellante riteneva superata finanche la presunzione di corresponsabilità di cui all'art 2054 c.c, in quanto sulla scorta della prospettazione dei fatti, rivendicava l'esclusiva responsabilità dell'occorso alla conducente della vettura Opel Agila tg. BR216TF. Rivendicava altresì, sulla scorta di perizia di parte, che il motoveicolo tg.BM31362 aveva riportato in conseguenza di quanto occorso, danni alla parte laterale posteriore sinistra e danni alla parte laterale destra per effetto della caduta al suolo. Reiterava che nel caso di specie, contrariamente a quanto statuito dal giudice di prime cure, la contumacia del responsabile civile, identificato nel sig. CP_4
in uno alla sua assenza in sede di interrogatorio formale, nonché la chiara
[...] ed esaustiva deposizione resa dal teste di parte attrice, contrariamente alle risultanze contraddittorie rese dal teste di parte convenuta, dovevano consentire al giudicante non solo di poter ricostruire in modo preciso e dettagliato la reale dinamica del sinistro, ma finanche di accertare l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura ed il nesso di causa tra i danni riportati dal motoveicolo CP_9
Piaggio dell'appellante e la dinamica del sinistro, onde accogliere la domanda attorea. Impugnava altresì il rigetto della domanda di risarcimento danni, che rivendicava emergere per tabulas dai rilievi fotografici presente nella produzione attorea, nonché dalla perizia di parte, quantificati pari ad euro 1.886,80 iva inclusa. Ribadiva inoltre di aver richiesto in prime cure oltre ai danni subiti anche l'IVA ed il danno da fermo tecnico, in merito al quale riportava l'orientamento sancito dalla Suprema Corte di Cassazione, che interpretava da intendersi come spese fisse sostenute dal proprietario del veicolo nonostante il mancato uso della vettura e il deprezzamento della stessa durante la sosta forzata in officina, risarcibile in via equitativa e senza fornire specifica prova, essendo queste conseguenze automatiche.
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Quale secondo motivo d'appello deduceva l'erronea interpretazione delle risultanze probatorie e difetto di motivazione in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c, contestando che se il giudice di prime cure avesse analizzato con più attenzione gli atti e i documenti del processo, soprattutto la documentazione depositata, in ordine alla quale nulla statuiva, ed avesse correttamente interpretato le dichiarazioni testimoniali dell'attore e della convenuta avrebbe ritenuto provata la domanda attrice. Ribadiva dunque essere la sentenza impugnata erroneamente motivata, viziata e da riformare. Quale terzo motivo d'appello, deduceva l'erronea statuizione in punto di spese di lite. Proponeva da ultimo istanza di sospensiva dell'impugnata sentenza e, citando le parti appellate in epigrafe indicate a comparire innanzi l'intestato Tribunale, all'udienza del 19.12.22, concludeva: - In via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado n. 378/2022 per tutti i motivi espositi nel presente atto;
nel merito, in riforma della sentenza di primo grado, previo accertamento della responsabilità del conducente dell'autoveicolo Opel Agila tg. BR216TF di proprietà del sig. nella produzione Controparte_4 del sinistro per cui è causa, accogliere la domanda del sig. proposta nel giudizio Parte_1 primo grado;
e per l'effetto condannare i convenuti in per s ona del legale rapp.te Controparte_1
p.t. e/o il sig. in solido tra loro o chi di ragione al risarcimento in favore del sig. Controparte_4 di tutti i danni subiti e subendi che si quantifica nei limiti di Euro 1.886,80 Parte_1 ovvero in quella somma maggiore e/o minore ritenuta giusta dal Tribunale adito, oltre al danno da fermo tecnico e da svalutazione commerciale da liquidarsi secondo la discrezionalità del giudicante, il tutto interessi e rivalutazione monetaria da liquidarsi secondo gli indici ISTAT dall'evento al soddisfo e nei limiti di euro 5.000,00; in ogni caso condannare i convenuti in solido
o chi di ragione al pagamento delle competenze e spese processuali del primo e secondo grado di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario L'appellato , non si costituiva, restando contumace. Controparte_4
Si costituiva in giudizio la , riportandosi a tutte le osservazioni, CP_1 eccezioni ed istanze già proposte nel giudizio di primo grado. Preliminarmente eccepiva l'inammissibilità del dispiegato gravame ex art. 342 e 348 bis c.p.c. Nel merito eccepiva l'infondatezza dei motivi di gravame, che riteneva basati su una surrettizia, pretestuosa ed errata valutazione dell'iter argomentativo, logico- giuridico, seguito dal Giudice per l'emissione della sentenza impugnata. All'uopo osservava l'appellata che il Giudice di prime cure, nel pieno rispetto del principio dell'onere della prova (art. 2697 c.c.), aveva correttamente valutato che, all'esito della fase istruttoria del giudizio di primo grado, l'attore- appellante non aveva fornito adeguata prova del fatto storico su cui la sua domanda risarcitoria era fondata. Evocava il principio fondamentale del diritto processuale che lascia al libero convincimento del Giudice del merito ogni valutazione delle risultanze istruttorie, e quindi anche sull'attendibilità dei testi escussi, sulla credibilità e sulla rilevanza probatoria delle loro affermazioni, con l'onere tuttavia di motivare in modo non apparente, né contraddittorio la propria decisione, senza invece alcun obbligo di soffermarsi su ogni singolo elemento di prova o di confutare tutte le deduzioni difensive proposte nel corso del giudizio, poiché questi, sebbene non n. 7867/2022 r.g.a.c. Pagina 5 di 15 N. 7867/2022 R.G.A.C.
specificamente menzionati, devono ritenersi implicitamente disattesi se logicamente incompatibili con la decisione adottata. Rivendicava che, di contro, il Giudice di primo grado aveva fornito un'ampia ed articolata motivazione del giudizio di non attendibilità del teste attoreo escusso,
[...]
rilevando la palese antinomia tra la precisione dei suoi ricordi Parte_2 relativamente a tutte quelle circostanze presumibilmente acquisite da terzi (quali data, orario e luogo del sinistro), rispetto alla lacunosità e genericità dei suoi ricordi in merito a quelle circostanze che invece il teste avrebbe dovuto ricordare se fosse stato effettivamente presente sul luogo del sinistro. In sintesi, asseriva che la genericità delle dichiarazioni del teste su specifiche circostanze del sinistro avevano correttamente indotto il Giudice di prime cure a dubitare che il Parte_2 fosse effettivamente presente sul luogo del presunto sinistro oggetto di
[...] causa, di cui in ogni caso dubitava il reale accadimento. Ancora, sottolineava la circostanza rilevata dal Giudice di prime cure, circa il mancato chiarimento su come fosse stato indicato dal quale teste a suo favore, giacché il teste Parte_1 [...] non aveva mai riferito di aver lasciato i suoi dati ovvero le sue Parte_2 generalità all'attore o ai suoi parenti e/o a conoscenti, né risultava che l'attore conoscesse il teste prima del presunto sinistro oggetto di causa. Altresì esprimeva perplessità circa la mancata indicazione dello stesso nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado. Segnalava altresì il Giudice di primo grado, oltre a rilevare l'inattendibilità del teste attoreo escusso, aveva anche evidenziato come l'accadimento del presunto sinistro oggetto di causa fosse stato espressamente disconosciuto dalla (in CP_8 qualità di contraente della polizza assicurativa relativa al veicolo Opel CP_1
Agila tg. BR216TF ed unica utilizzatrice del veicolo stesso), e come tale disconoscimento fosse stato confermato (in causa) dalla teste escussa in giudizio (tale su intimazione della Compagnia. Controparte_7
Evidenziava che il disconoscimento del sinistro, supportato dalla querela sporta dalla ai Carabinieri di Melito di Napoli, aveva trovato totale CP_8 conferma all'esito della testimonianza resa dalla la quale Controparte_7 aveva ribadito che il veicolo Opel Agila tg. BR216TF (di proprietà di CP_4
) il giorno 21.5.2015 alle ore 16.40 non poteva essere rimasto coinvolto in
[...] alcun sinistro in Mugnano di Napoli alla Via Dante Alighieri, poiché all'indicato orario si trovava fermo in sosta nel parcheggio del fabbricato dove la CP_8
unica utilizzatrice dell'indicato veicolo, e la stessa teste
[...] [...]
si erano recate per partecipare ad una festa. CP_7
Opponeva che tale ulteriore motivo di rigetto, posto dal Giudice di primo grado a supporto della sua decisione, era contestato dall'appellante sulla scorta di una presunta contraddizione tra la dichiarazione di disconoscimento del sinistro da parte della e la deposizione giudiziale resa dalla summenzionata teste CP_8
eccezione che riteneva priva di qualsiasi pregio, in quanto la Controparte_7 dichiarazione di disconoscimento del sinistro, redatta dalla in data CP_8
11.9.2015 ed inviata a aveva contenuto categorico, allorquando Controparte_1 aveva escluso il coinvolgimento del suo veicolo nel presunto sinistro oggetto di n. 7867/2022 r.g.a.c. Pagina 6 di 15 N. 7867/2022 R.G.A.C.
causa, mentre contenuto necessariamente più generico nell'indicazione del luogo dove si trovava effettivamente il suo veicolo nella data del dedotto sinistro del 21.5.2015. Quanto alla mancata comparizione del all'interrogatorio formale, Controparte_4 pur ritenuta dall'appellante ulteriore prova della fondatezza della domanda, l'appellata deduceva che la mancata presentazione all'interrogatorio formale costituisce un comportamento processuale qualificato che, nel quadro degli altri elementi probatori acquisiti, può fornire al Giudice elementi di valutazione idonei ad integrare il suo convincimento sulla fondatezza della domanda, ma sempre che i fatti dedotti nei capitoli dell'interrogatorio formale siano comunque suffragati da elementi probatori di riscontro, acquisiti nel corso del giudizio, opponendo che la mancata presentazione della parte in giudizio non ha alcuna rilevanza di prova sui fatti oggetto dell'interrogatorio. Avverso il motivo di appello articolato sulla condanna alle spese e competenze del giudizio di primo grado, lo riteneva infondato e non supportato da alcuna argomentazione a sostegno. Eccepiva altresì l'esosità della domanda attorea anche sotto l'aspetto del quantum debeatur, rilevando che all'esito del giudizio di primo grado, non era stata infatti fornita alcuna prova del danno che l'appellante assumeva aver subito, né fornita prova del nesso di causalità tra l'evento e le conseguenze asseritamente derivate. Rilevava inoltre che il veicolo dell'appellante, in quanto privo di assicurazione obbligatoria per la R.C.A all'epoca del presunto sinistro oggetto di causa (come da visura Ania), non avrebbe potuto comunque circolare nel periodo ipoteticamente necessario per la sua riparazione, ai sensi dell'art. 193 C.d.S., onde contestare il richiesto ex adverso danno da fermo tecnico. Si opponeva alla richiesta di rinnovazione dei mezzi istruttori, compresa la rinnovazione della prova orale con il teste già escusso nel Parte_2 corso del giudizio di primo grado, resisteva all'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, obiettando l'insussistenza dei presupposti ex art 283 cpc., e concludeva : Rigettarsi il gravame proposto da Parte_1 con l'atto di appello del 18.7.2022, siccome inammissibile oltre che nel merito infondato e,
[...] per l'effetto, confermarsi la sentenza impugnata del Giudice di Pace di Marano di Napoli n. 378/2022 del 28.1.2022. In ogni caso, rigettarsi le domande proposte da Parte_1 siccome nel merito infondate e non provate. Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio All'udienza del 19.12.22 ritenuto ritualmente instaurato il contraddittorio processuale, veniva dichiarata la contumacia di . Disattesa l'istanza Controparte_4 dell'appellane di sospensione della sentenza n. 378/2022 del Parte_1
Giudice di Pace di Marano di Napoli, il procedimento veniva rinviato più volte ai fini dell'acquisizione ex officio del fascicolo di primo grado presso il competente giudice di pace. Disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in base all'art. 127 ter c.p.c., preso atto della produzione dei verbali di primo grado ad opera della parte appellata, il giudizio veniva rinviato per la precisazione delle n. 7867/2022 r.g.a.c. Pagina 7 di 15 N. 7867/2022 R.G.A.C.
conclusioni e all'udienza del 6.2.2025, trattenuto in decisione con concessione dei termini ex art. 190- 352 cod. proc. civ.
3.In via pregiudiziale va dichiarata la contumacia dell'ulteriore appellato, invero nonostante la ritualità della notificazione dell'atto di appello eseguita nei confronti dell'ulteriore appellato, , quest'ultimo non si costituiva nel presente Controparte_4 processo di appello, di guisa che dello stesso ne va dichiarata la contumacia.
4.In via preliminare va dato atto che sono stati osservati i termini di proposizione del gravame di cui all'art. 327 c.p.c. nella formulazione ratione temporis applicabile. Parimenti preliminarmente, deve rilevarsi l'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 cpc in quanto, l'appellante ha indicato, per un verso, le parti del provvedimento impugnate circoscrivendo oggettivamente l'ambito del gravame, in maniera tale da rendere più immediata la verifica della formazione del giudicato in relazione a quelle parti della sentenza impugnata, che non siano divenute espresso oggetto di appello e per altro verso le modifiche richieste censurando la ricostruzione in fatto operata dal giudice di prime cure ed evidenziando gli errori in cui quest'ultimo sia incorso e prospettando conseguentemente la propria ricostruzione fattuale. Infine, l'appellante ha argomentato circa la rilevanza dell'errore commesso dal giudice di primo grado sulla correttezza della decisione del caso concreto. Non ricorre, neppure, l'ipotesi di inammissibilità prevista dall'art. 348 bis cpc poiché l'operatività della norma deve essere riservata ai casi in cui i motivi di appello si presentano come palesemente infondati e nel caso in esame non ricorre l'evocata evidenza, poiché gli elementi acquisiti al giudizio potevano essere apprezzati in maniera tale da condurre alla decisione assunta dal giudice di pace, ma erano tali da rendere possibile anche una loro diversa lettura, quella proposta con i motivi di appello. Sempre in via preliminare, deve darsi atto che non costituisce motivo ostativo alla presente pronuncia la mancata allegazione del fascicolo di primo grado, invero richiesto e sollecitato dalla Cancelleria - come evincibile dalle richieste in atti - in quanto, per giurisprudenza pacifica, l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado non costituisce condizione essenziale per la validità del giudizio di appello (cfr. Cassazione sentenze nn. 3181/2006 e 4492/1995) e che essa sia necessaria solo allorquando l'esame del suddetto fascicolo di primo grado si renda necessario ai fini della decisione della causa (cfr. Cassazione n. 19142/1995 e n. 12769/1992), circostanza non rinvenibile nel caso di specie avendo l'appellto prodotto copia dei verbali di causa relativi al giudizio di primo grado, nonché le parti le relative produzioni di primo grado, dai quali sono desumibili le questioni dirimenti il giudizio d'appello in esame. Premesso quanto sopra e preliminarmente all'esame del merito, è necessario ricordare che il giudizio di appello ha un effetto devolutivo in quanto attribuisce al giudice la cognizione dello stesso rapporto sostanziale conosciuto in primo grado, limitatamente alle domande ed eccezioni espressamente riproposte in appello nei cd. motivi di impugnazione (cfr. Cass. n. 20636/2006).
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L'effetto devolutivo dell' appello entro i limiti dei motivi d'impugnazione, preclude al giudice del gravame esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti che non siano compresi, neanche implicitamente, nel tema del dibattito esposto nei motivi d'impugnazione, mentre non viola il principio del "tantum devolutum quantum appellatum" il giudice di appello che fondi la decisione su ragioni che, pur non specificamente fatte valere dall'appellante, tuttavia appaiano, nell'ambito della censura proposta, in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi, costituendone necessario antecedente logico e giuridico.
Nel giudizio d'appello, infatti, il giudice può riesaminare l'intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché tale indagine non travalichi i margini della richiesta, coinvolgendo punti decisivi della statuizione impugnata suscettibili di acquisire forza di giudicato interno in assenza di contestazione, e decidere, con pronunzia che ha natura ed effetto sostitutivo di quella gravata, anche sulla base di ragioni diverse da quelle svolte nei motivi d'impugnazione. (Sez. 1, Sentenza n. 2973 del 10/02/2006). 5. Sul merito del giudizio di appello. In via del tutto assorbente e in virtù del principio della decisione della causa sulla base della ragione più liquida — che consente al giudice di accogliere o respingere la domanda sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre domande secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. in ossequio ai principi di economia processuale, effettività e tempestività della tutela giurisdizionale (su cui cfr. Cass. SS.UU., 29523/08 e 24883/08 e le recenti Cass. 9936/14 e Cass. 12002/2014) —, va osservato che la domanda proposta da parte attrice (odierno appellante) si è rivelata infondata nel merito per quanto in seguito osservato. Ed invero in fase di gravame, in ogni caso, qualora fosse accertata l'erroneità della pronuncia di primo grado, il giudice può riesaminare l'intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché tale indagine non travalichi i margini della richiesta, coinvolgendo punti decisivi della statuizione impugnata suscettibili di acquisire forza di giudicato interno in assenza di contestazione, e decidere, con pronunzia che ha natura ed effetto sostitutivo di quella gravata, anche sulla base di ragioni diverse da quelle svolte nei motivi d'impugnazione. (Sez. 1, Sentenza n. 2973 del 10/02/2006). Ciò chiarito, nella specie, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, né dalla prospettazione dei fatti fornita da parte istante nel proprio atto di citazione, né dalle dichiarazioni rese dall'unico testimone escusso per parte attrice, nel corso del processo di primo grado, è emerso, in modo chiaro ed inequivocabile, l'occorso dedotto in lite. Ed invero, pur volendo dare per acquisita la dedotta condotta improvvida del conducente del veicolo di proprietà del contumace nel sopraggiungere cagionando il dedotto investimento del veicolo di parte appellante, non è possibile stabilire l'esatta dinamica desumibile dall'unica testimonianza acquisita, nel corso dell'istruttoria n. 7867/2022 r.g.a.c. Pagina 9 di 15 N. 7867/2022 R.G.A.C.
espletata in primo grado (cfr. verbale udienza del 10.11.17, giudizio di primo grado recante n.r.g. 10941/16, produzione appellato, all. verbali primo grado). Ed invero, il teste di parte attrice, così come giustamente Parte_2 rilevato dal giudice di prossimità, dichiarava : “ l'auto Opel Agila di colore verde, mentre sorpassava il motoveicolo che lo precedeva, sul lato sinistro, si stringeva troppo ed urtava il motorino sul alto posteriore laterale sinistro, per l'urto il motorino cadeva sul lato destro.”, il quale oltre a fornire pedissequa ripetizione della scarna prospettazione attorea, nulla ha apportato atto a suffragare la dinamica rappresentata. Del resto probabilmente non avrebbe neanche potuto, giacché gli elementi forniti a supporto della domanda attorea, nonché le risultanze dell'espletata istruttoria nel corso del procedimento di prime cure, così come le contestazioni sollevate dalla convenuta, corroborate tanto dalle propalazione della teste di parte convenuta, (cfr. verbale primo grado del 10.11.17), quanto dalla Controparte_7 documentazione della parte stessa, lasciano inferire dubbi circa il reale accadimento del fatto, prima ancora che sulla dinamica, rimasta indimostrata, dello stesso. Quanto precede condiziona negativamente, non solo l'apprezzamento di merito dei fatti positivamente dichiarati dal testimone, ma anche la stessa e preliminare valutazione circa l'attendibilità e la credibilità del dichiarante, non in grado di arricchire il proprio racconto di alcun utile particolare ulteriore rispetto alla generica collisione asserita. Ed invero neppure può trovare seguito la doglianza sollevata dall'appellante con la quale lo stesso ha lamentato la mancata attivazione, da parte del giudice di prime cure (e con istanza rivolta anche a questo Giudice di appello) di procedere al riesame del testimone già escusso al fine di far lui rendere i chiarimenti ritenuti necessari, ai sensi dell'art. 257 c.p.c. Premesso, infatti, che quello di procedere al riesame dei testimoni già escussi ex art. 257 c.p.c. è un potere squisitamente discrezionale del giudicante che involge valutazioni di mera opportunità da parte del giudice del merito (il quale, peraltro, non è tenuto neppure a indicare le ragioni che escludono la necessità o l'opportunità della ulteriore indagine), non censurabili in sede di legittimità (cfr. sul punto Cass. 13647/2000; Cass. 2808/1994; Cass. 2670/1978; Cass. 3539/1968; Cass. 1816/1966), nel caso di specie, a fronte della innanzi descritta lacunosa, scarna ed asfittica dichiarazione testimoniale resa (tanti e tali essendosi rivelati gli aspetti, non semplicemente dubbi, bensì completamente omessi nel racconto del dichiarante), il chiesto riesame del testimone si sarebbe rivelato di scarsissima utilità, salvo surrettiziamente risolversi in una inammissibile totale rinnovazione della prova testimoniale già escussa. Non appare superfluo, infatti, osservare in merito che, secondo una certa impostazione dottrinale e giurisprudenziale (condivisa da questo Giudice), il potere previsto dall'art. 257 c.p.c. va inteso in senso restrittivo, nel senso che la nuova audizione del teste già escusso deve vertere sulle stesse circostanze di fatto in merito alle quali il testimone già sia stato chiamato a deporre (senza, peraltro, che in tale occasione possa essere introdotta una prova dalla cui assunzione la parte sia decaduta) e al precipuo fine di rendere intelligibili espressioni precedentemente n. 7867/2022 r.g.a.c. Pagina 10 di 15 N. 7867/2022 R.G.A.C.
utilizzate o di precisare punti non sufficientemente chiariti dal testimone (in giurisprudenza, ad esempio, cfr. in tal senso Cass. 1749/1965; Cass. 2670/1978). Ed, infatti, il disposto di cui all'art. 257 c.p.c.va pur sempre contemperato col fondamentale principio di disponibilità delle prove esclusivamente in capo alle parti (ex art. 115 c.p.c.) del giusto processo, di equidistanza del giudice e di parità di armi tra le parti (ex art. 111 Cost.). Cosicché giammai potrebbe, attraverso il riesame del testimone ex art. 257 c.p.c., procedersi ad una nuova escussione del testimone su circostanze che le parti non abbiano neppure chiesto di provare, ovvero procedersi ad una emendatio di una prova testimoniale radicalmente generica ed inattendibile. Ciò premesso, va precisato che alcuna censura può essere mossa all'impugnata decisione in ordine ai profili oggetto di appello. Ed invero, con motivazione ampiamente esaustiva e corroborata da puntuali riferimenti alle concrete risultanze istruttorie acquisite al processo (e, per questo condivisa anche da questo Tribunale), il giudice di prime cure risulta aver esaurientemente esposto le sue fonti di convincimento, nonché logicamente e coerentemente motivato l'estrema genericità e inattendibilità delle dichiarazioni rese dall'unico testimone escusso in primo grado, della prospettazione attorea e della lacunosità degli ulteriori elementi istruttori. Ed invero l'appellante nell'impugnazione in esame muove critiche alla valutazione operata dal giudice di prossimità del materiale probatorio. Va anzitutto ricordato che l'art. 116 c.p,c, principio guida dell'istruttoria nell'ambito del giudizio civile, al primo comma stabilisce quale regola generale quella secondo cui il giudice di norma deve valutare le prove (c.d. prove libere) secondo il suo prudente apprezzamento, e facendo poi salvi quei casi eccezionali e tipici in cui la legge disponga diversamente (si tratta di quei casi in cui viene precostituita a priori l'efficacia probatoria di taluni mezzi di prova, che vengono definiti prove legali per distinguerle, appunto, da quelle libere). Il fatto che la norma parli di “prudente apprezzamento” e non più genericamente di “libero convincimento” induce a ritenere che il legislatore abbia voluto fondare la prova libera su una discrezionalità relativa del giudice, per la quale costituiscono limiti invalicabili le regole logiche e le massime di esperienza. Il c.d. giudizio di fatto che il giudice deve porre a fondamento della sua decisione presuppone una serie di criteri razionali, a cui appartengono le leggi scientifiche e le regole e massime di esperienza. Tra i caratteri essenziali del libero apprezzamento vi è l'assoluta irrilevanza delle diverse provenienze dei dati probatori acquisiti: ciò significa che le prove, una volta acquisite o assunte, sono sottoposte all'apprezzamento del giudice a prescindere da chi ne abbia preso l'iniziativa e dalla loro provenienza (il giudice potrebbe trarre da determinate prove elementi decisori sfavorevoli alla stessa parte). Altro carattere peculiare delle prove libere è l'inesistenza di qualsiasi gerarchia precostituite di esse: il giudice è libero di apprezzare discrezionalmente il livello di efficacia di ciascuna delle prove, scegliendo quelle che egli ritiene decisive per la formazione del suo convincimento. Il secondo comma riconnette una primaria importanza al sussidio ermeneutico che, nella formazione del prudente apprezzamento, è chiamato a svolgere il giudice ed il cui potere gli deriva dalla possibilità in tale comma prevista n. 7867/2022 r.g.a.c. Pagina 11 di 15 N. 7867/2022 R.G.A.C.
di desumere argomenti di prova da alcuni specifici atti e comportamenti delle parti, nonché in generale dal loro contegno nel processo (cfr. ex multis, “In tema di procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento. E', pertanto, insindacabile, in sede di legittimità, il "peso probatorio" di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il giudice di secondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo giudice”. (Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 21187 del 8 agosto 2019)) Mette conto poi conto ricordare che dall'accertamento di una colpa in concreto a carico di uno dei conducenti coinvolti in un sinistro stradale non può far discendere ex se il superamento della presunzione di colpa posta dall'art. 2054, comma 2, a carico (anche) dell'altro. Al contrario, il giudice il quale abbia accertato la colpa di uno dei conducenti non può esimersi dal verificare il comportamento dell'altro, onde stabilire se quest'ultimo abbia o meno osservato le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti della prudenza (ex multis, Cass., sez. III, 15-12-2000, n. 15847). Infatti, per superare la presunzione di colpa che l'art. 2054, comma 2, c.c., pone a carico di ambedue i conducenti coinvolti, dimostrare che: (a) il sinistro è dovuto al comportamento colposo esclusivo di uno solo dei conducenti;
(b) l'altro conducente si sia, per converso, esattamente uniformato alle norme della circolazione ed a quelle di comune prudenza (Cass., sez. III, 22-09-2000, n. 12524). Pertanto, l'accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti non comporta, di per sé, superamento della presunzione di colpa concorrente dell'altro, il quale è chiamato a fornire la prova liberatoria dimostrando di essersi uniformato alle norme della circolazione ed a quelle della comune prudenza (Cass., sez. III, 18- 12-1998, n. 12692). Da ciò consegue che l'infrazione, anche grave, commessa da uno dei conducenti non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso (Cass., sez. III, 05-05-2000, n. 5671). Ora a fronte della contestazione specifica compita dalla convenuta compagnia sin dal primo grado di giudizio, del reale accadimento dell'occorso dedotto in lite, suffragata dalla dichiarazione di disconoscimento del fatto storico, sottoscritta dalla quale intestataria della polizza inerente il veicolo Opel Agila CP_8 tgBR216TF (cfr. produzione appellata fascicolo primo grado), l'attore CP_1 nulla ha dimostrato. V'è di più, la circostanza che in primo grado il responsabile civile , Controparte_4 risultasse contumace non poteva di certo esonerare parte attrice dalla dimostrazione della sussistenza delle pretese avanzate, posto che, nel nostro sistema processuale, la contumacia del convenuto è un fatto processuale che determina specifici effetti, espressamente previsti e determinati dalla legge, ma non introduce deroghe al principio dell'onere della prova, non consentendo pertanto di ritenere come n. 7867/2022 r.g.a.c. Pagina 12 di 15 N. 7867/2022 R.G.A.C.
incontroversi o pacifici i fatti dedotti ma non provati dall'attore (Sez. 3, Sentenza n. 10947 del 11/07/2003). In secondo luogo, parte appellante non risulta aver nemmeno adeguatamente provato la precisa consistenza ed entità dei danni che avrebbe riportato il proprio veicolo in occasione del dedotto sinistro. Invero, sin dall'atto introduttivo del giudizio, la detta parte ha fondato la propria richiesta risarcitoria unicamente su di un preventivo di parte allegato alla propria produzione di parte di primo grado. Tuttavia, si rammenta che in maniera pacifica la giurisprudenza di legittimità afferma in maniera condivisibile che “In tema di risarcimento dei danni alle cose provocati da un incidente stradale, il preventivo di spesa prodotto dal danneggiato, redatto in assenza di contraddittorio e non confermato dal suo autore, non ha valenza probatoria e non è idoneo ai fini della determinazione del "quantum debeatur” (come da ultimo chiarito da Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11765 del 15/05/2013). Quanto, poi, al genericamente dedotto danno da c.d. “fermo tecnico”, se ne deve rilevare l'assoluta mancata prova in atti. Costituisce arresto della giurisprudenza di legittimità del tutto pacifico e consolidato, infatti, quello secondo cui “Il danno da "fermo tecnico" di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo.” (cfr. Cass. 20620/2015; Cass. 13718/2017, la quale ultima, in particolare, ha completamente ripudiato la più risalente e minoritaria tesi che qualificava un tal tipo di danno quale danno in re ipsa, affermando, di contro, in merito: “Tanto premesso, ritiene il collegio di dover dare continuità all'orientamento più recente, ed attualmente prevalente, non apparendo convincenti le ragioni poste a fondamento dell'indirizzo più risalente. Come si è già rilevato (cfr. la citata Cass. n. 20620 del 2015), quest'ultimo indirizzo, infatti, col ritenere sussistente il danno da fermo tecnico in ragione del fatto stesso che il veicolo non abbia circolato, per un verso attribuisce rilievo alla nozione di danno in re ipsa, la quale è invece estranea al nostro ordinamento che subordina il risarcimento alla sussistenza di un concreto pregiudizio della sfera giuridica patrimoniale o non patrimoniale del richiedente (cfr. Cass. 18/11/2014, n.24474, in tema di diffamazione a mezzo stampa;
Cass. 05/09/2014, n. 18812, in tema di illecito trattamento di dati personali;
Cass. 11/10/2013, n. 23194 e Cass. 24/09/2013, n. 21865, in tema di protesto di assegno bancario); per altro verso fa applicazione distorta della regola (art. 1226 c.c.) che prevede la liquidazione equitativa del danno, la quale è invece consentita soltanto a condizione che sia obiettivamente impossibile o particolarmente difficile dimostrare, nel suo preciso ammontare, il danno di cui è peraltro provata con certezza la sussistenza (tra le più recenti, Cass. 08/01/2016, n.127 e Cass. 28/12/2016, n. 27183).”). Dunque, contrariamente a quanto asserito dall'appellante che muove dall'erroneo presupposto che il giudice di prime cure non abbia prestato adesione alle risultanze probatorie acquisite in merito all'istruttoria svolta, al contrario, dall'attenta lettura dell'ampia motivazione dell'impugnata decisione emerge chiaramente che nel caso di specie, il giudice di prime cure ha espresso motivazioni di merito logiche,
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coerenti e giuridicamente corrette nel selezionare le fonti di prova del proprio convincimento (condivise da questo Tribunale, anche per tutto quanto innanzi ulteriormente osservato), non messe seriamente e concretamente in discussione dall'appellante attraverso la pretesa e apodittica valorizzazione di fonti di prova alternative, tuttavia, esaurientemente già esaminate dal giudice di prime cure e da considerarsi ampiamente e chiaramente recessive rispetto alle suddette ulteriori e ben più obiettive e attendibili risultanze istruttorie parimenti acquisite al processo. Per tutto quanto precede, l'appello non può che essere integralmente rigettato. 6. Sulle spese. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite tra le parti, va osservato che, in relazione a quelle del primo grado di giudizio, dal rigetto del proposto appello, con la conseguente conferma della sentenza di primo grado, deriva l'intangibilità della stessa anche nella parte relativa alla regolamentazione delle spese di lite, così come operata dal giudice di prime cure, in assenza di uno specifico motivo di impugnazione incidentale sul punto, non proposto dalla costituita appellata (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24422 del 19/11/2009; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10622 del 03/05/2010; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23226 del 14/10/2013). In ordine, invece, alla regolamentazione delle spese di lite tra le parti per il presente giudizio di appello, le stesse seguono strettamente la soccombenza, cosicché parte appellante va condannata al pagamento delle stesse nei confronti della parte appellata costituita, liquidate, così come in dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014, in relazione al valore della controversia secondo la quantificazione della domanda così come operata dalla stessa parte appellante nel proprio atto introduttivo e nelle conclusioni in atti e all'attività concretamente esercitata dal difensore della parte appellata costituita. Attesa, invece, la contumacia dell'ulteriore appellato , nulla gli è Controparte_4 dovuto dall'appellante a titolo di spese di lite, in quanto, come chiarito in più occasioni dalla Corte di Cassazione, la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., si fonda sull'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che abbia dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
essa, pertanto, non può essere pronunciata in favore del contumace vittorioso, che non ha espletato alcuna attività processuale, per cui abbia sopportato spese delle quali debba essere rimborsato e non potendosi arricchire in danno della controparte (cfr. Cass. 24750/2013; Cass. 13491/2014). Occorre, infine, dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, per il versamento, a carico della parte che ha proposto l'impugnazione, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis D.P.R. 115/2002. Invero, con l'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012 n. 228 è stato introdotto il comma 1-quater dell'art. 13, D.P.R. 115/2002, in base al quale
“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile
o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a
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norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. Deve rilevarsi che la norma prevede che il Giudice non “accerti”, bensì “dia atto” dei presupposti per il contributo unificato maggiorato: ne consegue che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, II sezione civile, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Matilde Boccia, definitivamente pronunciando sull'appello iscritto al n.rg. 13731/2021, così provvede:
-Rigetta integralmente l'appello;
- Condanna l'appellante al pagamento in favore di parte appellata costituita, Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite per il presente giudizio, Controparte_1 che si liquidano in complessivi euro 2.552,00 per compensi professionali, in assenza di spese vive documentate, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
- dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, per il versamento, a carico della parte che ha proposto l'impugnazione, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Aversa, 27/05/2025
IL GIUDICE
(dott. ssa Matilde Boccia)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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