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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 20/05/2025, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1126/2020 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 20 maggio 2025.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice del lavoro, dott.ssa Daniela Francesca Balsamo, pronunciando nella causa n. 1126/2020
R.G. promossa da (avv. P. Cammarata) elettivamente domiciliata presso lo Parte_1
studio del difensore, sito in Enna, via Trapani n. 2;
Contro
(avv. S. Dolce e G. Madonia); Controparte_1
Avente ad oggetto: riconoscimento congedo flessibile, osserva quanto segue:
Con ricorso depositato in data 30.07.2020 la ricorrente premesso che:
In data 17.04.2019 ha presentato, tramite procedura on line, all' di Enna la domanda di congedo CP_1
maternità per i lavoratori dipendenti, cui è stato assegnato il numero di protocollo
.2800.17/04/2019.00041534, in cui ha chiesto la flessibilità del congedo di maternità ai sensi CP_1
dell'art. 20 del D.lgs. 151/2001 in modo da sostituire al congedo per maternità ordinario 2+3, il congedo posticipato 1+4;
In mancanza di comunicazione alcuna, ha lavorato l'ottavo mese di gravidanza, cioè dal 18.04.2019
al 17.05.2019, entrando in astensione a far data dall'inizio del 9° mese;
In data 11.07.2019, sempre con la procedura on line, ha indicato la data la effettiva del parto chiedendo il congedo di maternità per il periodo successivo al parto, a tale domanda è stato assegnato il numero di protocollo .2800.11/07/2019.0068588; CP_1
Con lettera datata 15.10.2019, l' ha comunicato che la “Sua domanda di CP_1 Parte_2
dal 13.09.2019 al 18.10.2019 presentata in data 11.07.2019 non può essere accolta per il seguente
motivo: il periodo richiesto non ricade nel periodo di congedo ordinario spettante”.
Lamenta che il datore di lavoro della ricorrente, avendo ricevuto la comunicazione di reiezione del congedo di maternità per il 4° mese successivo al parto, in ossequio a quanto indicato dall' , ha CP_1 provveduto a recuperare l'indennità già corrisposta per tale periodo trattenendo dalla busta paga di luglio 2020 la somma di € 858,82.
Adisce l'intestato Tribunale per
dichiarare l'illegittimità del diniego del congedo di maternità per il periodo 13.09.2019-18.10.2019
e, per l'effetto, condannare l' al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 858,52 CP_1
quale congedo di maternità alla stessa spettante.
Si è costituito l' resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto. CP_1
All'odierna udienza trattata ex art 127 ter cpc., la causa è stata decisa come da sentenza.
*******
Il ricorso va accolto.
Vanno infatti disattese le ragioni opposte dall' al riconoscimento del diritto rivendicato dalla CP_1
Pt_1
Circa l'assenza di idonea certificazione atta a comprovare la idoneità della gestante al lavoro, si osserva che l' invoca il disposto dell''art. 20, comma 1, D.Lgs. 151/2001, che stabilisce che la CP_1
flessibilità possa essere riconosciuta, "a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario
nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della
salute sui luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante
e del nascituro”.
Ciò premesso, espone l' che il competente Ufficio amministrativo della Sede di Enna ha CP_1
comunicato che, nel caso che ci occupa, si cita testualmente dalla relazione istruttoria, “la
certificazione sanitaria è inidonea ai fini del riconoscimento della flessibilità in quanto non rilasciata
da Struttura Sanitaria Pubblica (SSN), o comunque da uno specialista riconducibile al SSN altrimenti
operante in regime di accreditamento/convenzionamento con lo stesso. E' da escludersi, infatti, che un medico dipendente di struttura pubblica ed esercitante “privatamente” la libera professione al di
fuori dell'orario di lavoro (come nel caso di specie) possa essere legato da rapporto di
accreditamento/convenzionamento con il suo datore di lavoro. Si conferma quindi la inidoneità della
certificazione sanitaria ai fini del riconoscimento della flessibilità del congedo di maternità”.
A tale proposito, appare però utile richiamare un precedente in cui la Suprema Corte ha chiarito che
“In caso di congedo flessibile la legge prevede che le certificazioni mediche devono essere preventive.
La conseguenza è che se la donna viene adibita al lavoro oltre il settimo mese in assenza di tale
certificazione si applica la sanzione dell'art. 18, sempre che chi adibisce la donna al lavoro sia
consapevole dello stato di gravidanza. 15. Le regole e le sanzioni sono queste. Non ne sono previste
altre. Tanto meno sono previste sanzioni a carico della lavoratrice, che è destinataria della tutela,
non delle sanzioni. 16. Se accade, come nel caso in esame, che il certificato venga presentato oltre il
settimo mese e la lavoratrice abbia continuato a lavorare, il datore di lavoro, salve le sue eventuali
responsabilità di natura penale, dovrà corrisponderle la retribuzione e quindi l' non CP_1
corrisponderà la indennità di maternità per l'ottavo mese di gravidanza. Se la certificazione viene
nelle more acquisita, la lavoratrice che aveva continuato a lavorare nell'ottavo mese usufruirà
dell'astensione sino al quarto mese successivo alla nascita, percependo dall' la relativa CP_1
indennità. Il periodo complessivo di cinque mesi non è disponibile. 17. La mancata presentazione
preventiva delle certificazioni comporta che il lavoro nell'ottavo mese è in violazione del divieto di
legge con le conseguenze previste dal testo unico, ma non comporta conseguenze sulla misura della
indennità di maternità. 18. La riduzione della indennità da cinque mesi complessivi a quattro che
l' ha ritenuto di operare, non ha fondamento legislativo e si risolve in una sanzione, a carico CP_1
della lavoratrice, estranea alle regole ed alle finalità della normativa a tutela delle lavoratrici
madri”.( Cass.10180/2013).
Il pronunciamento è adattabile mutatis mutandis al caso di specie in cui, a maggior ragione, non si lamenta la mancanza tout court della certificazione medica, ma la presentazione di una certificazione inidonea. La Cassazione afferma, con condivisibile argomentare, che la mancata produzione di certificazione, laddove la donna abbia lavorato nel corso dell'ottavo mese di gestazione, non incide sul diritto al congedo e sulla misura della indennità riverberando i suoi effetti al più sul datore di lavoro.
La stessa cosa è a dirsi nel caso di specie in cui, è incontestato che sia stata inviata documentazione medica preventiva, per quanto non proveniente dal SSN e che la abbia prestato la propria Pt_1
attività lavorativa fino all'ottavo mese di gestazione.
Ne discende che la riduzione da 5 a 4 mesi del periodo i indennità deve ritenersi del tutto illegittima.
Alla luce dell'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione univocamente finalizzato a privilegiare la tutela della donna lavoratrice e del diritto al congedo ed a patrocinare, per tale via,
interpretazioni non formalistiche della relativa disciplina normativa, deve ritenersi superabile anche l'ulteriore rilievo dell' con cui si eccepisce la violazione dell'art. 21 del già citato D.Lgs. CP_1
151/01, il quale dispone che:
“1. Prima dell'inizio del periodo di divieto di lavoro di cui all'articolo 16, lettera a), le lavoratrici
devono consegnare al datore di lavoro e all'istituto erogatore dell'indennità di maternità il
certificato medico indicante la data presunta del parto (…).
1-bis. Il certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto deve essere inviato
all' esclusivamente per via telematica direttamente dal medico del servizio sanitario nazionale CP_1
o con esso convenzionato, secondo le modalità e utilizzando i servizi resi disponibili dall' . CP_1
La norma infatti, da una parte, non sanziona in alcun modo (e meno che mai autorizzando la negazione del diritto) l'eventuale mancato rispetto della prescritta modalità di invio del certificato.
In ogni caso valga quanto già osservato dalla Corte di legittimità, per l'ipotesi di mancato invio preventivo del certificato. Se tale circostanza non incide sul diritto alla fruizione del congedo,
tampoco può ritenersi preclusivo un vizio di forma quale può essere quello afferente al mancato rispetto della modalità di trasmissione del certificato.
In conclusione, prestando questo decidente piena adesione agli orientamenti della giurisprudenza di legittimità invalsi nella materia in oggetto, tenuto conto che il congedo di maternità delle lavoratrici dipendenti costituisce un diritto indisponibile della lavoratrice, che deriva dal divieto assoluto di adibizione al lavoro, peraltro, penalmente sanzionato il diritto al congedo di maternità non è
disponibile (cfr. Cass. n. 10180/2013 ultimo paragrafo) deve ritenersi che lo stesso non possa trovare preclusioni così come nel mancato preventivo invio del certificato medico ( casus deciso dalla
Cassazione ) altrettanto nell' ipotesi di invio di un certificato non in tutto conforme alle previsioni di legge e/o con modalità diverse da quelle telematiche ( come si contesta nel caso a mani) .
Questo perché vale il principio per cui eventuali irregolarità o ritardi afferenti alle richieste certificazioni non possono avere conseguenze sul diritto all'indennità piena dovuta per il congedo obbligatorio di maternità di 5 mesi.
Va dunque ritenuta l'illegittimità della negazione del diritto al congedo in relazione al quinto mese
(periodo dal 13.09.2019 al 18.10.2019) e conseguentemente illegittima è la disposta ripetizione delle somme ( a torto) ritenute indebitamente percepite dalla ricorrente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando;
in accoglimento del ricorso dichiara l'illegittimità del diniego del congedo di maternità per il periodo
13.09.2019-18.10.2019 e, per l'effetto, condanna l' al pagamento in favore della ricorrente della CP_1
somma di € 858,52 quale congedo di maternità alla stessa spettante.
Condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in € 421,00 oltre a spese generali ad iva e cpa come per legge.
Enna, 20 maggio 2025.