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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 22/07/2025, n. 1588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1588 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
IC SS Presidente rel.
Marco Valecchi Giudice
Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1757 V.G. dell'anno 2025 promossa da
MA (RM) 20/01/1965, C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
LA IG (AL) il 20/06/1965, C.F. ) Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. GIOVANNI BLESI;
e
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30/04/2025 e hanno chiesto Parte_1 Parte_2 la cessazione degli effetti civili del matrimonio secondo gli accordi e alle condizioni di seguito riportate:
«1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
Genzano di Roma (Rm) il 17/06/1995, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune (Atto n. 19, P. 2 S, Anno 1995) ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Genzano di Roma, a mezzo di rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
2) disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati nel reciproco rispetto;
3) dichiarare l'obbligo del marito di corrispondere alla moglie presso la quale è collocato il figlio IC, di anni 23, la somma di Euro 450,00 (Euro quattrocentocinquanta/00)
- 1 - mensili;
obbligo che permarrà fin quando quest'ultimo non abbia raggiunto la propria e totale indipendenza economica;
4) disporre che tutte le spese straordinarie universitarie e sportive riguardanti il figlio
IC siano ripartire nella seguente misura tra i coniugi: il 60% a carico del marito (oltre al 100% delle spese mediche) ed il restante 40% a carico della moglie;
5) accertare l'impegno assunto dai coniugi così come riportato alla lettera g) delle premesse», secondo cui «i coniugi convengono che, nell'ipotesi in cui i medesimi decidessero di contrarre nuovo matrimonio, le rispettive abitazioni, in Anzio e in Genzano di Roma (se non ancora vendute) saranno donate al figlio con riserva di diritto di abitazione Controparte_1
e/o usufrutto in loro favore».
I coniugi hanno contratto matrimonio in Genzano di Roma il 17/06/1995; dall'unione coniugale è nato un figlio, IC, il 23/09/2001.
Il 15/05/2014 si è tenuta l'udienza di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione consensuale, omologata con decreto del 05/06/2014.
Comparse personalmente all'udienza del 07/07/2025, le parti hanno manifestato la volontà di non riconciliarsi.
Dai documenti esibiti, dalle dichiarazioni rese dalle parti e dagli stessi scritti difensivi è emerso che dal momento della separazione i coniugi non hanno più coabitato né in alcun modo ricostituito l'affectio coniugalis.
Così verificata l'esistenza di una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. b), legge 1° dicembre 1970 n. 898, il Tribunale deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare: il tempo ormai trascorso dalla separazione e lo stesso comportamento processuale delle parti dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi è definitivamente cessata.
Deve quindi essere pronunciato il divorzio dei coniugi.
Le condizioni concordate, inoltre, non appaiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Sussistono quindi i presupposti di legge perché il Tribunale possa prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti.
Non v'è luogo a provvedere sulle spese, stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- 2 - 1) pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto da e in Genzano di Roma il Parte_1 Parte_2
17/06/1995;
2) prende atto degli accordi intervenuti tra le parti;
3) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Genzano di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1995, parte 2, serie A, atto n. 19).
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio della Sezione, il 17/07/2025
Il Presidente est.
IC SS
- 3 -
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
IC SS Presidente rel.
Marco Valecchi Giudice
Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1757 V.G. dell'anno 2025 promossa da
MA (RM) 20/01/1965, C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
LA IG (AL) il 20/06/1965, C.F. ) Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. GIOVANNI BLESI;
e
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30/04/2025 e hanno chiesto Parte_1 Parte_2 la cessazione degli effetti civili del matrimonio secondo gli accordi e alle condizioni di seguito riportate:
«1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
Genzano di Roma (Rm) il 17/06/1995, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune (Atto n. 19, P. 2 S, Anno 1995) ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Genzano di Roma, a mezzo di rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
2) disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati nel reciproco rispetto;
3) dichiarare l'obbligo del marito di corrispondere alla moglie presso la quale è collocato il figlio IC, di anni 23, la somma di Euro 450,00 (Euro quattrocentocinquanta/00)
- 1 - mensili;
obbligo che permarrà fin quando quest'ultimo non abbia raggiunto la propria e totale indipendenza economica;
4) disporre che tutte le spese straordinarie universitarie e sportive riguardanti il figlio
IC siano ripartire nella seguente misura tra i coniugi: il 60% a carico del marito (oltre al 100% delle spese mediche) ed il restante 40% a carico della moglie;
5) accertare l'impegno assunto dai coniugi così come riportato alla lettera g) delle premesse», secondo cui «i coniugi convengono che, nell'ipotesi in cui i medesimi decidessero di contrarre nuovo matrimonio, le rispettive abitazioni, in Anzio e in Genzano di Roma (se non ancora vendute) saranno donate al figlio con riserva di diritto di abitazione Controparte_1
e/o usufrutto in loro favore».
I coniugi hanno contratto matrimonio in Genzano di Roma il 17/06/1995; dall'unione coniugale è nato un figlio, IC, il 23/09/2001.
Il 15/05/2014 si è tenuta l'udienza di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione consensuale, omologata con decreto del 05/06/2014.
Comparse personalmente all'udienza del 07/07/2025, le parti hanno manifestato la volontà di non riconciliarsi.
Dai documenti esibiti, dalle dichiarazioni rese dalle parti e dagli stessi scritti difensivi è emerso che dal momento della separazione i coniugi non hanno più coabitato né in alcun modo ricostituito l'affectio coniugalis.
Così verificata l'esistenza di una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. b), legge 1° dicembre 1970 n. 898, il Tribunale deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare: il tempo ormai trascorso dalla separazione e lo stesso comportamento processuale delle parti dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi è definitivamente cessata.
Deve quindi essere pronunciato il divorzio dei coniugi.
Le condizioni concordate, inoltre, non appaiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Sussistono quindi i presupposti di legge perché il Tribunale possa prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti.
Non v'è luogo a provvedere sulle spese, stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- 2 - 1) pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto da e in Genzano di Roma il Parte_1 Parte_2
17/06/1995;
2) prende atto degli accordi intervenuti tra le parti;
3) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Genzano di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1995, parte 2, serie A, atto n. 19).
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio della Sezione, il 17/07/2025
Il Presidente est.
IC SS
- 3 -