Ordinanza cautelare 21 giugno 2016
Ordinanza collegiale 8 giugno 2021
Ordinanza presidenziale 18 novembre 2024
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 05/02/2026, n. 854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 854 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00854/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02548/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2548 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da
AN AR, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Cristiano, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, viale A. Gramsci 19c/O Avv. D'Alterio;
contro
Comune di Casoria, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Antonia Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- dell'ordinanza rif.VIII sett.u/675 del 21/03/2016 prot.n.14068 con la quale il Comune di Casoria ha irrogato una sanzione pecuniaria di euro 20000,00 nei confronti del ricorrente (inottemperanza ordinanza di demolizione n.69/2014);
per quanto riguarda i motivi aggiunti:
- dell’ordinanza ingiunzione n. 8/2018, prot. n. 33205 del 06.06.2018, successivamente notificata in data 12.06.2018, adottata dal responsabile Affari Generali del Comune di Casoria ai sensi dell'art. 31- comma 4/bis della Legge 380/2001, con la quale è stato ingiunto al ricorrente il pagamento della sanzione pecuniaria pari ad euro 20.000,00 nonché di ogni altro atto presupposto, preordinato, connesso e conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente, ivi compresa la richiamata nota prot. n. 59610 del 23.11.2017 del Dirigente del VII Settore - Pianificazione e controllo del territorio del Comune di Casoria.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Casoria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 la dott.ssa RI VA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il gravame introduttivo del giudizio il Sig. AR ha impugnato l’ordinanza con la quale il Comune di Casoria gli ha irrogato una sanzione pecuniaria di euro 20.000,00 ai sensi del disposto dell’art. 31, comma 4 bis, del Tued., articolando avverso tale provvedimento i seguenti mezzi di censura:
1) in primo luogo, si lamenta che l’atto gravato non espliciterebbe i criteri in base ai quali sarebbe stata determinata la misura della sanzione irrogata;
2) si deduce, inoltre, che la norma applicata dall’Amministrazione sarebbe entrata in vigore solo successivamente all’adozione dell’ordinanza di demolizione che costituisce il presupposto dell’atto in questa sede impugnato;
3) in ogni caso, si aggiunge, non sarebbe stato notificato il verbale di inottemperanza all’ordine di demolizione.
Si è costituito il Comune di Casoria, chiedendo il rigetto del gravame.
Con successivo ricorso per motivi aggiunti è stata, altresì, impugnata la successiva ordinanza ingiunzione, n. 8/2018, prot. n. 33205 del 06.06.2018, del Comune di Casoria, con la quale è stato nuovamente ingiunto al ricorrente il pagamento della sanzione pecuniaria pari ad euro 20.000,00.
Questi i mezzi di censura proposti:
1) si deduce che in data 13.10.2014 il ricorrente presentava istanza di accertamento di conformità prot. n. 34971, prat. n. 119/14, in riferimento agli interventi edili in seguito oggetto di ordinanza di demolizione: quest’ultima, tuttavia, sarebbe stata adottata in data 04.11.2014, e dunque prima della definizione del procedimento di sanatoria;
2) si lamenta, poi, l’illegittimità, in via derivata, dell’atto impugnato con motivi aggiunti in ragione dei vizi propri dell’ordinanza impugnata con il ricorso introduttiva del giudizio.
Con ordinanza collegiale in data 7 giugno 2021, il giudizio è stato sospeso, ritenendosi pregiudiziale la questione relativa alla legittimità della presupposta ordinanza di demolizione, oggetto di giudizio di appello interposto dal ricorrente avverso la sentenza n. 2160/2021 di questo TAR.
All’esito della reiezione dell’interposto appello, il giudizio è stato riassunto.
La causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 18 dicembre 2025.
DIRITTO
1. Il ricorso introduttivo del giudizio risulta, alla data odierna, improcedibile, non essendovi più alcun interesse attuale e concreto alla rimozione dell’ordinanza sanzionatoria del 21/03/2016, in quanto superata dalla successiva ordinanza, di identico contenuto, adottata dal Comune di Casoria il successivo 6/06/2018.
2. Passando, dunque, alla disamina del ricorso per motivi aggiunti, con il quale si è impugnata l’ordinanza da ultimo citata, si osserva quanto segue.
Con il primo mezzo di censura si lamenta che l’ordinanza di demolizione sarebbe stata adottata prima della definizione del procedimento di sanatoria avviato dal ricorrente: il motivo è inammissibile, posto che, come in precedenza osservato, il ricorso proposto avverso l’ordine di ripristino è stato respinto da questo TAR con sentenza nr. 2160/2021, confermata in grado di appello (con memoria del 29.11.2024 lo stesso ricorrente ha dedotto che l’appello al Consiglio di Stato è stato respinto con sentenza n. 5815 del 02.07.2024).
Con il secondo mezzo di censura, si assume, inoltre, che il provvedimento impugnato sarebbe viziato, in via di “invalidità derivata”, per i vizi che affliggerebbero l'ordinanza del 21.03.2016, prot. n. 14068 del 21.03.2016, impugnata con il ricorso introduttivo del giudizio.
In primo luogo, si osserva che tra le due ordinanze sanzionatorie, l’una del 2016 e l’altra adottata nell’anno 2018, non si apprezza l’esistenza di alcun rapporto di presupposizione/consequenzialità tale da far sì che i vizi dell’una possano ridondare, in termini di illegittimità, sull’altra: ed infatti, dall’esame degli atti in questione, emerge che il Comune di Casoria, nell’anno 2018, si è limitato a reiterare l’ingiunzione di pagamento non ancora eseguita dal ricorrente.
Anche a prescindere da quanto osservato, i motivi di gravame di cui al ricorso introduttivo sono destituiti di fondamento, per le seguenti ragioni: quanto ai criteri sulla scorta dei quali è stata determinata la misura della sanzione, il provvedimento impugnato richiama la delibera commissariale 9/2015, allegata all’ingiunzione, determinativa dei parametri di calcolo della sanzione conseguente alla mancata ottemperanza all’ordine di demolizione; quanto all’applicabilità ratione temporis dell’art. 31, comma 4 bis, TUed., l’ordinanza di demolizione è stata notificata al ricorrente in data 11.11.2014 (come da quest’ultimo riconosciuto), sicché l’arco temporale di 90 giorni assegnato al sig. AR per provvedere al ripristino dello stato dei luoghi è elasso il 09.02.2015 e, dunque, in epoca successiva all’entrata in vigore della disposizione (in termini, cfr. Consiglio di Stato ad. plen., 11/10/2023, n. 13); infine, non risulta omesso alcun segmento necessario della sequenza procedimentale, giacché, in seguito alla notifica dell’ordine di demolizione e al decorso del termine di legge assegnato per la relativa esecuzione, l’Amministrazione ha irrogato la sanzione in discorso: “ La mancata previa notifica del verbale di accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione non ha una rilevanza viziante sui successivi provvedimenti, trattandosi di atto a carattere endoprocedimentale, avente natura meramente ricognitiva del decorso del tempo e della mancata spontanea esecuzione del provvedimento e quindi inidoneo a produrre alcun effetto lesivo nella sfera giuridica del privato, la quale viene incisa solo a seguito e per l'effetto dell'emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo, costituito dall'ordinanza di acquisizione ” (cfr. T.A.R. Palermo Sicilia sez. II, 18/03/2025, n. 595).
3. Conclusivamente, il ricorso introduttivo del giudizio deve essere dichiarato improcedibile, mentre il ricorso per motivi aggiunti deve essere respinto.
Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando:
- dichiara improcedibile il ricorso introduttivo del giudizio;
- respinge il ricorso per motivi aggiunti;
- condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore del Comune di Casoria, che si liquidano in euro 2.000,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
AN PA, Presidente
RI VA, Primo Referendario, Estensore
Mariagiovanna Amorizzo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI VA | AN PA |
IL SEGRETARIO