TAR Napoli, sez. II, sentenza 05/02/2026, n. 854
TAR
Ordinanza cautelare 21 giugno 2016
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TAR
Ordinanza collegiale 8 giugno 2021
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TAR
Ordinanza presidenziale 18 novembre 2024
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TAR
Sentenza 5 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancanza di criteri nella determinazione della sanzione

    Il provvedimento impugnato richiama la delibera commissariale 9/2015, allegata all'ingiunzione, che determina i parametri di calcolo della sanzione.

  • Rigettato
    Irretroattività della norma applicata

    L'ordinanza di demolizione è stata notificata al ricorrente in data antecedente all'entrata in vigore della norma, pertanto l'arco temporale per l'ottemperanza è scaduto in epoca successiva.

  • Rigettato
    Mancata notifica del verbale di inottemperanza

    La mancata notifica del verbale di accertamento dell'inottemperanza non vizia i successivi provvedimenti, trattandosi di atto endoprocedimentale privo di effetti lesivi autonomi.

  • Inammissibile
    Ordinanza di demolizione adottata prima della definizione della sanatoria

    Il ricorso avverso l'ordinanza di demolizione è stato respinto in primo e secondo grado, rendendo il motivo inammissibile in questa sede.

  • Rigettato
    Invalidità derivata dai vizi dell'ordinanza del 2016

    Non sussiste un rapporto di presupposizione tra le due ordinanze sanzionatorie; l'ordinanza del 2018 è una mera reiterazione dell'ingiunzione di pagamento non eseguita. Inoltre, i motivi del ricorso introduttivo sono stati ritenuti infondati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. II, sentenza 05/02/2026, n. 854
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 854
    Data del deposito : 5 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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