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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 22/01/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Patti
r e p u b b l i c a i t a l i a n a
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Dott. Amato Lucia Maria Catena all'udienza del 22.01.2025 ha pronunciato la seguente
sentenza contestuale
nella causa vertente tra:
, nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
Salvatore di LI (ME) Via Caduti sul lavoro n.15 codice fiscale;
CodiceFiscale_1
nato a [...] il [...] e residente in [...]di Parte_2
LI (ME) Via Caduti sul lavoro n.15 codice fiscale;
CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliati in LO IN (ME), Via Rosso di San Secondo, n. 8, presso lo studio dell'Avv. Antonino Araca (cod. fisc. ), che li rappresenta e difende, come da procura CodiceFiscale_3 in atti;
RICORRENTE
c o n t r o
in persona del suo legale rappresentante. Controparte_1
RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento ANF
All'udienza del 22.01.2025 il procuratore dei ricorrenti precisava le proprie conclusioni riportandosi alle richieste in atti e chiedeva l'accoglimento integrale delle domande formulate.
Fatto e diritto
Con ricorso R.G. n° 2319/2020 al quale è riunito quello recante il n. 2645/2020 depositati in Cancelleria in data 21.07.2020 e 25.08.2020 i ricorrenti adivano il giudice del lavoro per il riconoscimento degli assegni familiari dovuti al loro padre sulla pensione 003 n. 20065404 in quanto il titolare alla data di decesso della moglie era ultrasessantacinquenne e invalido 100% con indennità di accompagnamento Persona_1 come da documenti in atti;
i ricorrenti precisavano che al momento della morte della madre erano conviventi con il dante causa;
che, con domanda n. 2091836600133, inoltrata in data 27 novembre 2019 avente ad oggetto “Reiezione domande di Rate maturate e non riscosse”, il Sig. de cuius Parte_1 CP_ richiedeva “la liquidazione degli assegni familiari su se stessi (circ. 98 del 6 maggio 1998) dovuti sulla pensione 003 n. 20065404 in quanto il titolare alla data di decesso della moglie era ultra Persona_1 sessantacinquenne e invalido 100% con indennità di accompagnamento;
che, tale domanda veniva respinta;
che veniva proposto riesame in data in data 4 febbraio 2020 ed in data 5 marzo 2020 veniva proposto ricorso amministrativo. Di conseguenza, veniva richiesto il riconoscimento del diritto da parte degli eredi costituiti del de cuius
, odierni ricorrenti a percepire gli ANF dovuti sulla pensione 003 n. 20065404 dal Persona_2
01.07.2011 al 10.07.2015”.
Si costituiva l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, che contestava il ricorso. CP_2
Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto per i motivi di cui si dirà.
In punto di diritto, l'assegno per il nucleo familiare, disciplinato dall'art. 2 del D.L. 13 marzo 1988, n. 69, convertito dalla L. 13 maggio 1988, n. 153 è finalizzato ad assicurare una tutela in favore delle famiglie bisognose ed attribuito in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, tenuto anche conto dell'eventuale esistenza di soggetti colpiti da infermità o difetti fisici o mentali e che si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, spetta anche, nel caso in cui il nucleo familiare sia composto da una sola persona, al coniuge superstite titolare di pensione per i superstiti ed affetto da infermità o difetti fisici tali da determinare l'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.
CP_ Nel caso di specie, l' ritiene che non sia stato acquisito il diritto all'assegno per non aver presentato domanda in sede amministrativa, indispensabile per l'insorgenza del diritto.
Tale assunto è infondato in quanto con riguardo all'assegno per il nucleo familiare spettante al titolare di pensione ai superstiti affetto da inabilità va dunque confermato il principio secondo cui ove l'assicurato deceda senza aver presentato la domanda amministrativa, omissione che di per sé non può essere considerata rinuncia al diritto, il credito alla prestazione economica, sorto in capo all'assicurato per la sola sussistenza delle condizioni di legge, deve ritenersi già acquisito al patrimonio del defunto e come tale trasmissibile agli eredi, i quali sono legittimati a far valere detto credito avanzando la relativa domanda CP_ all' tenuto ad accertare nei loro confronti l'esistenza delle condizioni per l'attribuzione del beneficio in capo al de cuius (Cass. n. 3247 del 1992).
Orbene, nel caso de quo, il sig. , al momento del decesso della moglie, aveva più di 65 Persona_2 anni con una percentuale di invalidità del 100% ed aveva diritto agli ANF su sé stesso dovuti sulla pensione
003 n. 20065404 in quanto titolare alla data del decesso della moglie . Persona_1
Diritto che si trasmette agli eredi costituiti.
Di conseguenza, l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, deve essere condannato alla CP_2 corresponsione in favore degli eredi costituiti nei suddetti giudizi riuniti alla liquidazione dei suddetti ANF dal 01.07.2011 al 10.07.2015 sulla pensione 003 n. 20065404 della defunta madre.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e pertanto, debbono essere poste a carico dell' che CP_2 deve essere condannato a rifonderle ai ricorrenti nella misura che appare equo determinare in €. 2.886,00, oltre iva e cpa e spese generali 15% come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Araca Antonino, che ha reso la prescritta dichiarazione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede: -dichiara il diritto dei ricorrenti e a percepire gli ANF dal Parte_1 Parte_2
01.07.2011 al 10.07.2015 sulla pensione 003 n. 20065404 della defunta madre, con condanna dell CP_2 in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla liquidazione degli stessi nei termini di legge oltre interessi legali dalle singole scadenze fino all'effettivo soddisfo;
-condanna, altresì, l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese CP_2 giudiziali di parte ricorrente, liquidate in complessive €. 2.886,00, oltre IVA e CPA e spese generali 15%, come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Araca Antonino.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, lì 22.01.2025.
IL CANCELLIERE IL GIUDICE DEL LAVORO
D.R. AMATO LUCIA MARIA CATENA
r e p u b b l i c a i t a l i a n a
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Dott. Amato Lucia Maria Catena all'udienza del 22.01.2025 ha pronunciato la seguente
sentenza contestuale
nella causa vertente tra:
, nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
Salvatore di LI (ME) Via Caduti sul lavoro n.15 codice fiscale;
CodiceFiscale_1
nato a [...] il [...] e residente in [...]di Parte_2
LI (ME) Via Caduti sul lavoro n.15 codice fiscale;
CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliati in LO IN (ME), Via Rosso di San Secondo, n. 8, presso lo studio dell'Avv. Antonino Araca (cod. fisc. ), che li rappresenta e difende, come da procura CodiceFiscale_3 in atti;
RICORRENTE
c o n t r o
in persona del suo legale rappresentante. Controparte_1
RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento ANF
All'udienza del 22.01.2025 il procuratore dei ricorrenti precisava le proprie conclusioni riportandosi alle richieste in atti e chiedeva l'accoglimento integrale delle domande formulate.
Fatto e diritto
Con ricorso R.G. n° 2319/2020 al quale è riunito quello recante il n. 2645/2020 depositati in Cancelleria in data 21.07.2020 e 25.08.2020 i ricorrenti adivano il giudice del lavoro per il riconoscimento degli assegni familiari dovuti al loro padre sulla pensione 003 n. 20065404 in quanto il titolare alla data di decesso della moglie era ultrasessantacinquenne e invalido 100% con indennità di accompagnamento Persona_1 come da documenti in atti;
i ricorrenti precisavano che al momento della morte della madre erano conviventi con il dante causa;
che, con domanda n. 2091836600133, inoltrata in data 27 novembre 2019 avente ad oggetto “Reiezione domande di Rate maturate e non riscosse”, il Sig. de cuius Parte_1 CP_ richiedeva “la liquidazione degli assegni familiari su se stessi (circ. 98 del 6 maggio 1998) dovuti sulla pensione 003 n. 20065404 in quanto il titolare alla data di decesso della moglie era ultra Persona_1 sessantacinquenne e invalido 100% con indennità di accompagnamento;
che, tale domanda veniva respinta;
che veniva proposto riesame in data in data 4 febbraio 2020 ed in data 5 marzo 2020 veniva proposto ricorso amministrativo. Di conseguenza, veniva richiesto il riconoscimento del diritto da parte degli eredi costituiti del de cuius
, odierni ricorrenti a percepire gli ANF dovuti sulla pensione 003 n. 20065404 dal Persona_2
01.07.2011 al 10.07.2015”.
Si costituiva l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, che contestava il ricorso. CP_2
Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto per i motivi di cui si dirà.
In punto di diritto, l'assegno per il nucleo familiare, disciplinato dall'art. 2 del D.L. 13 marzo 1988, n. 69, convertito dalla L. 13 maggio 1988, n. 153 è finalizzato ad assicurare una tutela in favore delle famiglie bisognose ed attribuito in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, tenuto anche conto dell'eventuale esistenza di soggetti colpiti da infermità o difetti fisici o mentali e che si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, spetta anche, nel caso in cui il nucleo familiare sia composto da una sola persona, al coniuge superstite titolare di pensione per i superstiti ed affetto da infermità o difetti fisici tali da determinare l'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.
CP_ Nel caso di specie, l' ritiene che non sia stato acquisito il diritto all'assegno per non aver presentato domanda in sede amministrativa, indispensabile per l'insorgenza del diritto.
Tale assunto è infondato in quanto con riguardo all'assegno per il nucleo familiare spettante al titolare di pensione ai superstiti affetto da inabilità va dunque confermato il principio secondo cui ove l'assicurato deceda senza aver presentato la domanda amministrativa, omissione che di per sé non può essere considerata rinuncia al diritto, il credito alla prestazione economica, sorto in capo all'assicurato per la sola sussistenza delle condizioni di legge, deve ritenersi già acquisito al patrimonio del defunto e come tale trasmissibile agli eredi, i quali sono legittimati a far valere detto credito avanzando la relativa domanda CP_ all' tenuto ad accertare nei loro confronti l'esistenza delle condizioni per l'attribuzione del beneficio in capo al de cuius (Cass. n. 3247 del 1992).
Orbene, nel caso de quo, il sig. , al momento del decesso della moglie, aveva più di 65 Persona_2 anni con una percentuale di invalidità del 100% ed aveva diritto agli ANF su sé stesso dovuti sulla pensione
003 n. 20065404 in quanto titolare alla data del decesso della moglie . Persona_1
Diritto che si trasmette agli eredi costituiti.
Di conseguenza, l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, deve essere condannato alla CP_2 corresponsione in favore degli eredi costituiti nei suddetti giudizi riuniti alla liquidazione dei suddetti ANF dal 01.07.2011 al 10.07.2015 sulla pensione 003 n. 20065404 della defunta madre.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e pertanto, debbono essere poste a carico dell' che CP_2 deve essere condannato a rifonderle ai ricorrenti nella misura che appare equo determinare in €. 2.886,00, oltre iva e cpa e spese generali 15% come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Araca Antonino, che ha reso la prescritta dichiarazione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede: -dichiara il diritto dei ricorrenti e a percepire gli ANF dal Parte_1 Parte_2
01.07.2011 al 10.07.2015 sulla pensione 003 n. 20065404 della defunta madre, con condanna dell CP_2 in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla liquidazione degli stessi nei termini di legge oltre interessi legali dalle singole scadenze fino all'effettivo soddisfo;
-condanna, altresì, l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese CP_2 giudiziali di parte ricorrente, liquidate in complessive €. 2.886,00, oltre IVA e CPA e spese generali 15%, come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Araca Antonino.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, lì 22.01.2025.
IL CANCELLIERE IL GIUDICE DEL LAVORO
D.R. AMATO LUCIA MARIA CATENA